AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA
N°. ………… di Repertorio del ………........
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA
CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
per l’esecuzione dei lavori di …………………………………………………………………………..
CIG ……………………………..……………... CUP …………………………………….…………..
L’anno …….., il giorno ………………….. del mese di ……………………….., in Genova
FRA
L’Amministratore Unico ……………………. che opera in nome e per conto dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova, con sede in Xxxxxx xxx X. Xxxxxxxx, 0 codice fiscale 00488430109, in seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante”;
Il Signor ………………………….………………..., nato a ……………... il …………..., residente in ………………………….……..., Via …………………………….…….. civ.………., in qualità di …………………….……………. dell’Impresa ………………………………….., con sede in ……………………..………., Via ……………………………... civ. …………., codice fiscale e partita IVA ……………………..., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”
PREMESSO
che con decreto dell’Amministratore Unico, n. …………….. del ………………. è stata approvata l'indizione per i lavori di ”…………………………………………………...”, decidendo di affidare l’appalto mediante Procedura ………………. ai sensi …………...;
che con decreto dell’Amministratore Unico n. ………... del ………………….., esperita la suddetta gara, i lavori in oggetto sono stati affidati alla Impresa ……………………….. che ha offerto il ribasso del ……………...%.
TUTTO CIÒ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
L’A.R.T.E. di Genova, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all’Appaltatore, che, avendo sottoscritto il Verbale di cui all’art. 106 comma 3 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di ……………………………………………………………………………………….., come da offerta della ditta stessa conservata in atti.
L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, anche se non materialmente allegati, che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare.
Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato generale approvato con DM 19 Aprile 2000 n. 145, dal Capitolato Speciale d'Xxxxxxx, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso visione presso gli uffici della Stazione Appaltante, come risulta da apposita dichiarazione presentata a corredo dell’offerta.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
L'importo contrattuale ammonta ad Euro ……………………...
(diconsi euro ……………………………./….), di cui:
a)- Euro ……………………. per lavori veri e propri;
b)- Euro ……………………... per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
[eventuale] oltre ad € ……… per opere in economia.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto è stipulato “a misura/a corpo” ai sensi dell'art. …., comma …., lett. ……….., del D.Lgs. 50/2016 e/o DPR 207/2010.
Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è ordinata per iscritto con apposito Ordine di Servizio, emesso in duplice copia e recante la dicitura “Ordine di Servizio” seguita dalla numerazione progressiva, dal Direttore dei lavori. In difetto delle suddette formalità, l’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso per le varianti eventualmente eseguite, neppure adducendo che esse sarebbero state disposte dal Direttore dei lavori in altra forma, intendendosi quella prescritta stabilita a pena di nullità. Per altro, qualora l’esecuzione dell’Ordine di Servizio emanato dal Direttore dei lavori con le modalità tassative di cui sopra comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante, l’ordine, ancorché emesso con le modalità stesse, si intenderà nullo ed inefficace, e non comporterà alcun diritto a maggior compenso da parte dell’Appaltatore, se non recherà anche in allegato l’approvazione della Stazione Appaltante del maggior compenso richiesto dall’Appaltatore.
Nei casi in cui, ai sensi di legge, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ordinare variazioni dei lavori anche senza il consenso dell’Appaltatore, l’Ordine di Servizio del Direttore dei lavori sarà efficace se recherà in allegato la determinazione del maggior compenso, compresa quella dell’eventuale NP, effettuata dalla Stazione Appaltante. Si ribadisce che le suddette forme si intendono stabilite ad substantiam e quindi con sanzione di nullità nel caso di loro inosservanza.
Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106, D.Lgs n. 50/2016, e come indicato all'art. …. del C.S.A., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base ai nuovi prezzi.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, 8° c., del D.P.R. 207/2010 e agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all’art. 153 del DPR 207/2010 e comunque non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto e dovranno avere inizio entro il termine ordinato dalla Stazione Appaltante.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 338, L. 20.3.1865, n. 2248, all. F, dell’art. 153, 1° e 4° c., del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ……... (………………...) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall’Appaltatore, per iscritto, al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità di cui all’art. 199 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 6. Programma di esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (art. 40 del D.P.R. 207/2010), costituente documento contrattuale, e al conseguente programma esecutivo (art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010), che l’Appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte, gli Ordini di Servizio e le prescrizioni formulate per iscritto dalla Direzione Lavori, in modo che l’opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori secondo le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere interferenti, affidate ad altre imprese, con le quali l’Appaltatore si impegna a coordinarsi per appianare eventuali divergenze, al fine del buon andamento dei lavori.
L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza dei princìpi di sicurezza, contenuti nella valutazione dei rischi propri dell’Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al presente contratto. In ogni caso, esso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni, per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l’art. 27 del D.M. 145/2000.
La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà, pertanto, osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori al riguardo.
Articolo 7. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al …... per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a Euro …………...
La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, incamerando la cauzione definitiva.
Le penali verranno applicate, di norma, con deduzione dall’importo del Conto finale, anche mediante escussione, ove necessario, della cauzione definitiva.
Si applicano le norme dell’art. 22 del D.M. 145/2000.
Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine scritto del Direttore dei lavori, redatto con apposito Verbale, nei casi, previsti dall’art. 24 del D.M. 145/2000, di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, a qualsiasi caso imputabili, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e comunque ai sensi dell'art. 107 del medesimo D. Lgs. e dell'art. 14 del C.S.A..
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art. 24 comma 7 del DM 145/2000. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 24 sopra citato, si applica la disciplina dell’art. 25 del citato Decreto. In tal caso all’Appaltatore sarà dovuto un indennizzo soltanto nel caso di sospensione totale dei lavori, essendo suo obbligo, nel caso di sospensione parziale, impiegare utilmente attrezzature e personale nelle lavorazioni non sospese. Tale indennizzo sarà determinato con i criteri di cui all’art. 25 sopra citato.
Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà iscrivere riserva anche nel Verbale di sospensione dei lavori, a pena di decadenza, senza poter invocare il carattere generale della riserva.
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 5° c.
Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese di cui all’art. 5 del D.M. 145/2000:
l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera. Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il n. di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
le vie di accesso al cantiere;
la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
L’Appaltatore ha inoltre l’onere di aggiornare, con l’approvazione della Direzione lavori, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
In particolare l’Appaltatore, per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante nominato ai sensi dell’art. 4 del DM 145/2000, deve garantire la propria presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell’art. 6 del citato DM 145/2000, individuato ai sensi del successivo comma 4. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l’Appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché a presentare istanze o richieste di qualsiasi natura o tipo. Il rappresentante dell’Appaltatore si intende domiciliato presso il cantiere di modo che la Stazione Appaltante potrà effettuare validamente tutte le comunicazioni presso suddetto cantiere. La Stazione Appaltante farà comunque pervenire le proprie necessarie comunicazioni all'Appaltatore presso la sua sede legale.
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le disposizioni delle Direzione lavori.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega scritta, conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’atto di designazione deve essere recapitato alla Direzione lavori prima dell’inizio degli stessi. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori eventuali modifiche del nominativo del soggetto indicato, con le stesse modalità di cui sopra.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 24 del presente contratto.
Nel caso d’inadempimento da parte dell’Appaltatore dei propri obblighi retributivi e contributivi nei riguardi dei propri dipendenti, nonché nel caso di mancato pagamento dei lavori eseguiti dagli eventuali subappaltatori, relativi a lavorazioni già regolarmente contabilizzate dalla Direzione lavori, la Stazione Appaltante dovrà pagare direttamente le somme dovute a tali soggetti o agli enti previdenziali ed assistenziali, dandone semplice contestuale comunicazione all’Appaltatore, con diritto a compensare le somme pagate con i propri debiti, attuali e futuri, nei riguardi dell’Appaltatore stesso.
Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. In ogni caso non si farà luogo al riconoscimento ed alla liquidazione a favore dell’Appaltatore di prestazioni in economia, che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore dei lavori e che non risultino dalle liste settimanali sottoscritte dalle parti.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e come riportato all'art. …….. del C.S.A., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
Come indicato all'art. …… del Capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti avverranno per stati di avanzamento al raggiungimento di un importo non inferiore ad € ………………….., al netto della ritenuta di cui al comma 2 del medesimo articolo.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori redige la contabilità che deve recare la dicitura “lavori a tutto il ………...” e il Responsabile del Procedimento emette, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento. Il pagamento avverrà entro i successivi 30 giorni.
Per ogni pagamento in acconto si procederà alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). L’Appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l’irregolarità del suddetto D.U.R.C., è causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all’art. 29 del D.M. 145/2000.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a …..... giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 1° c..
Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata d’acconto, al netto della ritenuta di cui al comma 2.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento dell'ultima rata di acconto e il pagamento del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 102, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e art. 1666, 2° c. del Codice Civile.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto presso …………………………., IBAN ……………………………., dedicato alle operazioni connesse con le commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie”.
La persona delegata alle riscossioni ed alle quietanze delle somme ricevute dalla Stazione Appaltante, nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili, è ………………..., codice fiscale ……………………………………..
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti legittimati alle suddette attività.
La cessione del credito derivante dai corrispettivi d’appalto, effettivamente maturati, è disciplinata dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016.
La cessione del credito, per altro, dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante, di modo che, in difetto di autorizzazione, si intenderà nulla ed inefficace nei riguardi della Stazione Appaltante. Anche nel caso di autorizzata cessione del credito, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di pagare direttamente i soggetti e gli enti di cui sopra.
L'intervento sarà fatturato dall'Appaltatore direttamente ad ARTE Genova formato elettronico in modalità reverse charge / split payment (Codice univoco 9D20XIQ)
[oppure]
L'intervento sarà fatturato dall'Appaltatore direttamente al Comune di Genova mediante fatturazione elettronica e lo stesso sconta la modalità dello “split payment” nel versamento dell'IVA pertanto, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 629, l'onere del versamento dell'imposta risulta a carico dell'Amministrazione comunale.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla vigente normativa.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
Articolo 14. Materiali e difetti di costruzione.
L’Appaltatore dovrà sottoporre, di volta in volta, alla Direzione Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel capitolato speciale.
Per l’accettazione dei materiali valgono le norme dell’art. 15 del D.M. 145/2000.
Articolo 15. Controlli e verifiche.
Durante il corso dei lavori, in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante potrà effettuare controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali.
I controlli e le verifiche eseguiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori e delle opere, o di parti di essi, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
Articolo 16. Conto finale dei lavori.
Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di giorni 60 dall’ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori e provvede a trasmetterlo alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 200, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Il Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo è emesso entro il termine perentorio di …….. mesi dall’ultimazione dei lavori.
L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato, che ha carattere provvisorio.
Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Non si procederà alla presa in consegna anticipata delle opere ex art.230 DPR 207/2010, qualora le prove, gli accertamenti e le verifiche previste dal medesimo art.230 non abbiano dato esito positivo, come riportato dal precedente art. 15.
Articolo 18. Risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza alcun obbligo di preavviso, mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
La risoluzione dovrà essere disposta comunque, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro, e nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
f) provvedimento della Stazione Appaltante o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, e successive modificazioni;
perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
revoca dell’attestazione di qualificazione conseguente a provvedimento della AVCP dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
violazione dell’obbligo dell’Appaltatore di eseguire le transazioni connesse con l’esecuzione dell’opera senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., in attuazione del disposto di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.136;
Inoltre, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 108, c. 3 e c. 4, del D.Lgs. 50/2016 in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o grave irregolarità e/o ritardo nella conduzione dell’appalto e nella esecuzione dei lavori da parte dell’esecutore.
L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l’A.R.T.E. ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo quanto disposto e con le modalità del succitato articolo.
Articolo 19. Controversie.
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile unico del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 10% di quello contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato, ai sensi del già citato art. 205.
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Genova.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, L. 19.3.1990, n. 55 e dall'art. 7 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.
L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Esso si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.
In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impegnati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante avviserà gli enti creditori dell’importo trattenuto e giacente a garanzia dei loro crediti. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di formale comunicazione di avvenuto adempimento, da parte degli Enti preposti.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 7 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
L’Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia.
La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. 490/1994 e dal D.P.R. 252/1998.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente contratto. L’eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Essendo società di capitali, l’impresa appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, relativo alla propria composizione societaria.
L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento di sub appaltatori e/o sub contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 13 agosto 2010 n. 136 deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’Appaltatore dovrà garantire il rispetto di dette disposizioni anche da parte di sub appaltatori o sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali dagli stessi posti in essere per attività connesse all’esecuzione del presente contratto. L’eventuale inadempimento ai suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture connesse con l’esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l’Appaltatore è tenuto all’immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di copia dei suddetti contratti certificandone la conformità agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L’Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
In fase di progetto esecutivo, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, il progettista, nel caso ravvisasse la necessità di accedere ai luoghi del lavoro oggetto del presente contratto di appalto per motivi connessi alla progettazione, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione a adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dalla Stazione Appaltante.
In ogni caso l’accesso ai luoghi di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Qualora i lavori oggetto del presente contratto d’appalto avvengano in cantieri temporanei o mobili secondo quanto definito all’art. 89 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l’Appaltatore, in ottemperanza all’art. 96 del medesimo decreto, redige e deposita presso la Stazione Appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 96. comma 1, lettera “g” del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso.
Qualora ricorrano le condizioni previste all’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, nel cantiere di lavoro)
La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, del quale l’Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto pur non essendo allo stesso allegati.
L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l’Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell’art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
È fatto obbligo dell’Appaltatore di mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza una copia di tutti i Piani di Sicurezza preliminarmente all’inizio dei lavori, in ottemperanza all’Art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
A.R.T.E. Genova, per la gestione delle modalità di gestione della sicurezza delle lavorazioni in cantiere di cui al punto 3 del presente articolo, ha predisposto la Procedura gestionale TEC02 – Procedura di gestione della direzione lavori, collaudo e coordinamento per la sicurezza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Ove non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’art. 90. C. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza dei lavoratori, elaborando e allegando al presente contratto d’appalto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3 del medesimo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La Stazione Appaltante A.R.T.E. Genova si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare Verifiche Ispettive al fine di valutare il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto riportato dall’Appaltatore ed approvato dall’Amministratore Unico.
Articolo 23. Subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016, i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. In particolare si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le attività facenti parte le categorie …………………………... nei limiti di legge.
Per ogni ulteriore indicazione in materia di subappalto si rimanda al Capo 9, artt. 39, 40, 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero ……………... in data ……………... rilasciata dalla società ………………………………………... per l'importo di Euro …………………... (importo intero/ ridotto per possesso di certificazione/i di qualità).
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, salvo quanto previsto all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti d’opera anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 103, c. 7, del D. Lgs. 50/2016.
L'Appaltatore ha stipulato pertanto polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori ed efficace fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi di cui sopra, con una somma assicurata pari ad euro ……………………. che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi per un massimale di euro ……………………….., con polizza numero …………………..……………... in data …………………..……... rilasciata dalla società ……………………………………………………………………..……....
La somma assicurata dovrà essere aggiornata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o varianti.
Detta polizza viene emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.
Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’art. 2 ed art. 10 del suddetto contratto, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per i danni subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
In caso di mancato risarcimento del danno subìto dalla Stazione Appaltante a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 26. Danni cagionati da forza maggiore.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi vale l'art. 20 del D.M. 145/2000.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti:
il Capitolato Speciale d’Appalto;
gli elaborati grafici progettuali;
l’elenco dei prezzi unitari e Prezzario Regionale Camera di Commercio 2016;
i Piani di sicurezza (PSC e POS);
il Cronoprogramma;
le norme di misurazione;
Il Programma di esecuzione dei lavori redatto dall’Appaltatore;
il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
Altro:………………………………….……………………………………………..
[gli allegati di cui sopra saranno gli stessi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto]
La posizione nell’elenco di cui al comma precedente corrisponde anche alla gerarchia dei documenti, nel caso di discordanza tra i contenuti degli stessi.
Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, il D.M. 145/2000, oltre il D.Lgs. 81/2008 e la Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L’Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
Articolo 30. Elezione del domicilio.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero del LL.PP. 19.4.2000 n.145 l’Appaltatore elegge domicilio in Genova presso ………………………………………..……....
Articolo 31 – Codice Etico.
Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) e del codice etico (di seguito “il “Codice”) di Arte Genova, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo di posta elettronica xxx.xxxx.xx.xx.
Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/c collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l’Azienda al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’Azienda a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello. L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Azienda a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
X.xx: Il Dirigente Struttura
Amministrazione e Gestione
Xxxx. Xxxxx Xxxxx
________________________
L’Amministratore Unico L’Appaltatore
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx ……………………..……………..
___________________________ ____________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del C.C., in quanto siano applicabili, l’impresa ……………………..., dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli del presente contratto:
Art. 1: Oggetto del contratto
Art. 2: Capitolato d’Appalto
Art. 3: Ammontare del contratto
Art. 4: Variazione al progetto e al corrispettivo
Art. 7: Penali per i ritardi
Art. 8: Sospensioni o riprese dei lavori
Art. 9: Oneri a carico dell’Appaltatore
Art. 11: Invariabilità del corrispettivo
Art. 18: Risoluzione del contratto
Art. 24: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
Art. 25: Responsabilità verso terzi e assicurazione
Art. 27: Documenti che fanno parte del contratto
nonché i seguenti articoli dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto:
Pagamenti, Contabilità, Controversie.
L'Appaltatore
…………………………….……..
__________________________
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