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REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. del …............................
Entrato in vigore il …..............
Sommario
CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione 3
Articolo 2 - Definizioni 3
Articolo 3 - Principi generali 5
Articolo 4 - I cittadini attivi 6
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE 7
Articolo 5 - Misure organizzative 7
Articolo 6 - Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione 7
Articolo 7 - Proposte di collaborazione 7
Articolo 8 - Patto di collaborazione 8
CAPO III - FORME DI SOSTEGNO 10
Articolo 9 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti 10
Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni 10
Articolo 11 - Affiancamento nella progettazione 11
Articolo 12 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale 11
Articolo 13 - Formazione 11
Articolo 14 - Autofinanziamento 11
Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate 11
CAPO IV - COMUNICAZIONE, PREVENZIONE DEI RISCHI, RESPONSABILITÀ E RENDICONTAZIONE 12
Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale 12
Articolo 17 – Prevenzione dei rischi 12
Articolo 18 - Responsabilità 13
Articolo 19 - Rendicontazione delle attività di collaborazione 13
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 13
Articolo 20 - Clausole interpretative 13
Articolo 21 - Sperimentazione 13
Articolo 22 - Disposizioni transitorie 13
CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e il Comune di Varese rivolte esclusivamente alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione.
2. Nella materia oggetto del presente regolamento, l’Amministrazione orienta l’esercizio delle funzioni demandatele ai sensi dell’articolo 118, commi 1 e 2, della Costituzione e dell’articolo 7 della legge 5 gennaio 2003, n. 131 verso moduli organizzativi che, in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto comunale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, favoriscano la partecipazione attiva dei cittadini.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. Salvo che interventi siano realizzati dal Comune, non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le fattispecie regolate dalle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue, 2006/123/Ce, dalle norme interne di loro recepimento, nonché dalle disposizioni attuative della legge 6 giugno 2016 n. 106 e, in generale, tutte quelle concernenti le materie dei servizi di interesse economico generale, dei servizi generali, dei contratti pubblici, delle attività economiche dirette allo scambio di beni o servizi e del mercato del lavoro.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) beni comuni urbani: quei beni materiali di proprietà dell’Amministrazione Comunale, individuati con le modalità previste nel presente regolamento che, in quanto funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, sono gestiti in forma sussidiaria da parte della stessa amministrazione e dei cittadini con modalità atte a garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, senza pregiudizio o limitazione per l’uso comune. Ai fini del presente regolamento, le strade vicinali di proprietà privata, ma di uso pubblico, sono suscettibili di acquisire il regime di beni comuni urbani,
nei casi in cui gli interventi previsti dal presente regolamento sono realizzati o finanziati anche in parte dai rispettivi proprietari;
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Varese nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza possedute si attivano, durante periodi anche limitati, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento, senza alcun scopo diretto o indiretto di lucro;
d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed Amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
e) proposta di collaborazione: la manifestazione d’interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'Amministrazione. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune e può anche consistere nell’offerta da parte dei cittadini attivi di una compartecipazione (totale o parziale) alle spese necessarie per la realizzazione di un intervento a cura del Comune;
f) progetto di collaborazione: l’insieme organico degli interventi oggetto del redigendo patto di collaborazione;
g) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi, negozialmente, definiscono gli interventi, tra quelli ammessi dal presente regolamento, da attuare sui beni comuni urbani oggetto del patto e ne regolano le modalità di attuazione;
h) cura in forma condivisa: l’insieme organico di azioni volte alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
i) rigenerazione in forma condivisa: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani;
j) gestione in forma condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani;
k) interventi: le azioni, aventi carattere istantaneo o periodico, indicate alle lettere h), i) e j) del presente comma;
l) spazi pubblici: aree verdi, immobili, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, impianti di pubblica utilità, altri spazi di proprietà comunale;
m) unità organizzativa preposta: la struttura organizzativa comunale, competente per l’istruttoria delle proposte di collaborazione, per l’attuazione dei progetti di collaborazione, per la gestione dei patti di collaborazione e per ogni altra attività prevista nel presente regolamento che non sia di competenza di altri organi.
Articolo 3 - Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento di finalità di interesse generale;
b) pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) impegno responsabile: l'Amministrazione valorizza l’impegno responsabile, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) inclusività e apertura: gli interventi attuativi del presente regolamento sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aderire al patto di collaborazione e che, in ogni caso, la naturale fruizione del bene dedotto nel patto e il suo accesso siano garantiti in maniera universale e indiscriminata a chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla propria adesione ai gruppi di cittadini attivi;
e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e grado di abilità;
f) sostenibilità: l'Amministrazione verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni urbani da parte delle generazioni future;
g) proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per
la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
i) informalità: l'Amministrazione richiede che i rapporti con i cittadini avvengano nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto da norme di legge o regolamento. Nei restanti casi, assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
j) autonomia civica: l'Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
k) prossimità e territorialità: l'Amministrazione tiene conto delle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, riconoscendo in esse i naturali attuatori degli interventi di cui al presente regolamento.
Articolo 4 - I cittadini attivi
1. Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere proposti e attuati da tutti i cittadini attivi, senza necessità di titolo di legittimazione diverso dall’adesione al relativo patto di collaborazione.
2. A mero titolo esemplificativo, si possono realizzare su beni comuni urbani materiali i seguenti interventi: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, sistemazione, giardinaggio, allestimenti, decorazioni nonché, per le strade vicinali ad uso pubblico, l’asfaltatura e la realizzazione di altri interventi finalizzati a migliorarne la fruibilità.
3. Nel caso in cui i cittadini attivi operino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi dedotti nel patto. In ogni caso, tutti i cittadini attivi operanti sui beni comuni urbani sono tenuti a osservare le clausole contenute nei rispettivi patti di collaborazione.
4. Gli interventi svolti dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del
Comune ai soggetti realizzatori. Parimenti, salvo che apposita norma non lo preveda espressamente, l’effettuazione di dette attività non genera, in capo ai cittadini attivi che vi danno corso, gli effetti previsti e disciplinati dall’articolo 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE
Articolo 5 - Misure organizzative
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 2, l'organizzazione delle attività disciplinate dal presente regolamento è rivolta a:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.
2. Le misure organizzative anche di carattere strutturale volte a dare attuazione al presente regolamento sono adottate dalla Giunta comunale.
Articolo 6 - Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione
1. Anche su proposta dei cittadini attivi, la Giunta comunale individua, puntualmente o per gruppi omogenei di beni o di funzioni cui essi sono rivolti, i beni comuni urbani e approva i progetti di collaborazione, nel rispetto dei principi declinati dall’articolo 3.
2. L’approvazione dei progetti è effettuata valutando la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione degli interventi in esso previsti e tenendo in maggior considerazione i progetti che hanno natura omogenea e coordinata e la cui attuazione ha luogo secondo il principio della programmazione, nonché della sostenibilità economica da parte dell’Amministrazione.
Articolo 7 - Proposte di collaborazione
1. I cittadini che intendono realizzare o finanziare anche in parte gli interventi presentano la proposta di collaborazione al Comune avvalendosi di un modello reso permanentemente disponibile sul portale dell’Amministrazione.
2. Le proposte di collaborazione sono corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
3. L’unità organizzativa preposta completa l’istruttoria della proposta entro un massimo di 30 giorni, predisponendo entro tale termine la proposta di deliberazione prevista dall’articolo 6, comma 2.
4. Laddove per i medesimi beni comuni urbani siano presentate più proposte di collaborazione, l’unità organizzativa preposta può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
5. A seguito dell'approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 6, comma 2, l’unità organizzativa preposta predispone il patto di collaborazione da sottoscrivere con il soggetto proponente.
6. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano i presupposti per stipulare un patto di collaborazione, l’unità organizzativa preposta lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni. I proponenti possono integrare o modificare la proposta allo scopo di adeguare quella originariamente avanzata ai presupposti previsti dal presente regolamento. Il termine di cui al comma 3 decorre nuovamente dalla presentazione della nuova proposta.
Articolo 8 - Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento negoziale con cui Comune e cittadini attivi, in attuazione del progetto di collaborazione approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, definiscono le sue modalità di attuazione, le relative azioni di competenza di ciascuna delle parti e ogni altro aspetto necessario alla realizzazione del progetto di collaborazione, al monitoraggio del suo incedere e alla verifica finale sui risultati effettivamente perseguiti.
2. Tenuto conto dei principi di differenziazione, proporzionalità e adeguatezza, il contenuto del patto è calibrato in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, gli interventi, le relative azioni funzionali alla loro compiuta attuazione e le modalità generali di esecuzione delle prestazioni dedotte nel patto, ivi comprese le eventuali reciproche precauzioni e cautele che, in relazione alle specifiche attività, devono essere assunte;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i limiti di intervento, le responsabilità;
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
f) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati da esso prodotti;
h) l'eventuale affiancamento del personale comunale ai cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa o a seguito di essa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini attivi per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati, a seguito di eventi che sopravvengano o producano effetti successivamente alla stipulazione;
l) gli aspetti inerenti alla preventiva verifica dell’idoneità psico-fisica dei cittadini attivi, l’uso dei dispositivi di prevenzione individuale e le coperture assicurative;
m) il datore di lavoro e l’eventuale preposto secondo la normativa applicabile in materia.
4. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, il patto di collaborazione individua tra di essi un supervisore cui spetta la responsabilità di coordinare gli interventi previsti e di monitorare il rispetto da parte dei cittadini attivi di quanto previsto dal patto.
5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi di legge sono attuabili con le modalità previste dalla legge e da parte di soggetti in possesso degli specifici requisiti.
CAPO III - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 9 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti
1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura delle spese sostenute per l’attuazione dei patti di collaborazione.
2. Nel definire le forme di sostegno, l’Amministrazione può riconoscere il rimborso delle spese sostenute, ma solo se direttamente correlate e funzionali all’attuazione del patto di collaborazione e rientranti nelle ipotesi previste dal comma 6.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini attivi, a fronte delle attività prestate, poiché queste sono svolte spontaneamente e a titolo gratuito. Non possono essere parimenti corrisposti ristori, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Avuto riguardo anche all’utilizzabilità esclusiva ai fini del patto di collaborazione e al ciclo di vita del bene o di altra utilità rispetto alla durata del patto medesimo, possono essere rimborsate le spese relative a:
a) acquisto o noleggio di beni, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
b) polizze assicurative;
c) servizi necessari per l’organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
5. Nel rispetto del comma precedente, i rimborsi spese sono disciplinati dal patto di collaborazione.
6. La liquidazione dei rimborsi spese è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute. Il suo importo non può eccedere l’ammontare delle spese effettivamente sostenute per l’attuazione del patto di collaborazione.
7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l’organizzazione, la promozione ed il coordinamento degli interventi, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. I relativi oneri non sono rimborsabili.
8. Il presente articolo non trova applicazione dell’ipotesi in cui i cittadini attivi compartecipino alle spese necessarie per la realizzazione d’interventi da parte del Comune.
Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni
1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone
Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilate a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti d’iniziative occasionali con carattere di sporadicità e non continuative;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
Articolo 11 - Affiancamento nella progettazione
1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto interventi che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di progettazione necessaria alla realizzazione della proposta e alla sua valutazione conclusiva.
Articolo 12 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso i beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività, compresi i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
Articolo 13 - Formazione
1. Il Comune promuove percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva.
Articolo 14 - Autofinanziamento
1. Le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per gli interventi devono garantire la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
1. Il patto di collaborazione, al fine di dare visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale e come strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni urbani, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità (con esclusione di
insegne, marchi e attività commerciali), senza assoggettamento all’imposta di pubblicità, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi, senza che ciò costituisca in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi.
CAPO IV - COMUNICAZIONE, PREVENZIONE DEI RISCHI, RESPONSABILITÀ E RENDICONTAZIONE
Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'Amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità previste dal presente regolamento, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel proprio portale. per la pubblicazione dei patti di collaborazione e dei documenti di rendicontazione nonché per soddisfare le esigenze di informazione e trasparenza.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'Amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 17 – Prevenzione dei rischi
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti a procurarsi a proprie spese, salvo eventuale rimborso e quanto disposto dall’articolo 12, e ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lett. l).
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
Articolo 18 - Responsabilità
1. I cittadini che si attivano per gli interventi rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
Articolo 19 - Rendicontazione delle attività di collaborazione
1. Allo scopo di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione, il patto di collaborazione disciplina la rendicontazione periodica e finale delle attività svolte, con particolare riferimento a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 20 - Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere agli interventi.
Articolo 21 - Sperimentazione
1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di tre anni dall'entrata in vigore.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l’attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere disciplinate dagli accordi sottoscritti, sino alla data di naturale scadenza. E’ fatta salva la facoltà delle parti di convertire i relativi titoli in patti di collaborazione, laddove ne ricorrano i presupposti.