CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
Consumatore ……………………………………………………………
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito | |||
FINANZIATORE | ITALCREDI S.P.A. | ||
Indirizzo | Corso Buenos Aires, 79 – 00000 Xxxxxx | ||
Telefono | 00.00000000 | ||
Fax | 00.00000000 | ||
Sito web | |||
INTERMEDIARIO DEL CREDITO | …………………… | ||
Indirizzo | …………………… | ||
Telefono | …………………… | ||
…………………… | |||
Fax | …………………… | ||
Sito web | |||
…………………… | |||
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito | |||
Tipo di Contratto di credito | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO È un prestito personale, non finalizzato, destinato a lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati), che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante sulla busta paga da parte del Datore di Lavoro, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti del Finanziatore se il Datore di Lavoro non versa le rate di rimborso. Il prestito è regolato dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile, dal D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e successive modifiche e dalle relative norme di attuazione, dalle disposizioni del capo II del titolo VI del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB) e da quelle previste ai sensi della sezione VII e della sezione VII-bis del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari a clienti), come successivamente modificate. | ||
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore | Euro …………………… L’importo totale del credito è da intendersi al lordo ed è quindi comprensivo: - di eventuali somme richieste dal Consumatore e concesse dal Finanziatore a titolo di prefinanziamento - delle somme utilizzate per estinguere anticipatamente eventuali altri debiti anche connessi a finanziamenti preesistenti concessi al Consumatore dal Finanziatore stesso o da altri Intermediari finanziari/bancari. | ||
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito | L’erogazione del prestito avviene in un’unica soluzione. | ||
Durata del contratto di credito | Mesi …………………… | ||
Rate e loro ordine di imputazione | Rate da pagare: | Importo | Euro …………………… |
Numero | <…………………… | ||
Periodicità | Mensile posticipata con addebito diretto sul cedolino dello stipendio | ||
Il Consumatore pagherà gli interessi nel seguente ordine: il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal Consumatore, è effettuato a tasso fisso con rata costante, comprensiva di quota capitale e quota interessi, calcolata al tasso di interesse esposto al paragrafo 3 (“Costi del credito”) col metodo a scalare c.d. “alla francese” (con quota capitale crescente e quota interessi decrescente mano a mano che il rimborso procede). Ciascun pagamento ricevuto è imputato a copertura della rata più arretrata, secondo il piano di rimborso del finanziamento. | |||
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito | Euro …………………… |
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costi fissi | costi soggetti a maturazione nel tempo | |
Imposta di bollo | Euro …………………… | |
Totale costi | Euro …………………… | Euro 0,00 |
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Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito | Per legge, il contratto di cessione estenderà i suoi effetti sull’assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l’Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà al TFR, alla liquidazione o alle somme dovute al Consumatore a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione. |
3. Costi del credito | |
Tasso di Interesse | …………………… % (TAN – Xxxxx Xxxxx Nominale) fisso per l’intera durata del prestito La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996. |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | …………………… % Esempio Rappresentativo: il TAEG di …………………… % è calcolato sull’importo totale del credito e per la durata del contratto di credito indicati al paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”), sulla base dell’anno civile (365/365). Nel TAEG sono inclusi: interessi nominali al TAN del Euro …………………… …………………… % (*) oltre a: per un importo totale dovuto pari a Euro …………………… (*) In caso di rimborso anticipato del prestito, il costo totale del credito è ridotto in misura pari all’importo degli interessi non ancora maturati alla data del rimborso. |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: | NO Per legge il prestito personale estinguibile mediante Cessione del Quinto deve essere assistito da copertura assicurativa del rischio vita, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di decesso del Consumatore, e da copertura assicurativa del rischio impiego, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente ovvero di riduzione di stipendio o salario o di liquidazione di un trattamento pensionistico, o assimilato, insufficiente. A copertura di tali rischi il Finanziatore sottoscrive direttamente apposite assicurazioni, di cui paga i premi e di cui è beneficiario in caso di sinistro |
• un'assicurazione che garantisca il credito | |
• un altro contratto per un servizio accessorio | NO |
3.1 Costi connessi | |
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | Imposta di bollo È l’imposta applicata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo). L’importo dell’imposta di bollo non è restituito in caso di rimborso anticipato del prestito. |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Fermo il carattere fisso ed invariabile del tasso di interesse quale indicato al paragrafo 3 (“Costi del credito”) per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore può modificare unilateralmente le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo, inviando al Consumatore, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 mesi, entro il quale il cliente ha diritto di recedere dal contratto. |
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Costi in caso di ritardo nel pagamento. Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | In caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati al consumatore i seguenti costi: ⮚ gli interessi di mora, che saranno pari al “Tasso di Interesse” indicato al paragrafo 3 (“Costi del credito”). Gli interessi decorrono dalla scadenza delle singole rate. Non sono dovuti interessi di mora o altri oneri in caso di ritardi o mancati pagamenti imputabili al datore di lavoro o all’eventuale soggetto terzo incaricato del riversamento degli importi. Il Finanziatore può modificare unilateralmente il tasso previsto in caso di ritardo nei pagamenti qualora sussista un giustificato motivo, inviando al Consumatore, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 mesi. La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996. In caso di mancato pagamento, saranno applicate al Consumatore le seguenti spese massime: ⮚ I Costi per le attività extragiudiziali esperite dal Finanziatore, o da terzi da questo appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto. ⮚ I Xxxxx sopportati dal Finanziatore per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto. |
4. Altri importanti aspetti legali | |
Diritto di recesso Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | SI |
Xxxxxxxx anticipato Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. | SI Il Consumatore ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, rimborsando la quota capitale residua, gli interessi maturati e non ancora corrisposti fino alla data di estinzione anticipata, nonché l’imposta di bollo, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi non ancora maturati, così come rappresentati nel piano di rimborso del finanziamento, secondo il criterio di calcolo a scalare c.d. “alla francese” (con quota capitale crescente e quota interessi decrescente mano a mano che il rimborso procede). |
Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | SI Indennizzo a carico del Consumatore In caso di richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, il Finanziatore può richiedere al Consumatore un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, così determinato: • 1% dell’importo rimborsato in anticipo, qualora l’estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è superiore ad un anno; • 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo, qualora l’estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto Casi in cui l'indennizzo non è dovuto L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00. L’indennizzo non è dovuto in caso di esercizio di surroga ex art. 1202 Codice Civile – c.d. portabilità del finanziamento – come previsto dall’art. 120-quater del TUB. L’indennizzo non è dovuto nel caso in cui l’estinzione anticipata del finanziamento sia finalizzata al rinnovo del medesimo con lo stesso Finanziatore. |
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati e tale rifiuto si basa sulle informazioni presenti in essa, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa | SI |
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comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza | |
Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha diritto, su sua richiesta di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto. | SI |
Periodo di validità dell’offerta | Offerta valida dal …………………… al salvo verifica del rispetto dei tassi limite fissati ai sensi delle disposizioni in materia di usura alla data di sottoscrizione del contratto. |
Si precisa che relativamente ai contratti conclusi mediante l’intervento di Agenti in Attività Finanziaria, di un Mediatore Creditizio o di altro Intermediario Finanziario cui il Consumatore abbia ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, nessuna altra somma, oltre a quanto già previsto dal presente contratto, è dovuta da parte del Consumatore medesimo. Si comunica altresì che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) è pari al
…………………… %.
Data del documento ……………………
…………………………. Lì …………………… Firma Consumatore per accettazione condizioni ………………........………………….
(LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE)
Timbro e Firma per esteso dell’Addetto/Agente in Attività Finanziaria/Mediatore Creditizio/Altro Intermediario del credito incaricato delle verifiche antiriciclaggio.
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Spett.le Italcredi Spa
Corso Buenos Aires, 79 20124 Milano
(di seguito “Finanziatore”)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… codice fiscale nato/a a
…………………………………………………………… il …………………………………………………………… residente in
…………………………………………………………… (di seguito “Consumatore”)
dipendente da ……………………………………………………………, in servizio dal ……………………………………………………………, con stipendio/salario annuo netto di € …………………………………………………………… e quindi di mensili netti €
……………………………………………………………
CHIEDE
la concessione di un PRESTITO PERSONALE DA ESTINGUERSI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLO STIPENDIO, pari ad un
importo totale del credito di …………………………………………………………… Euro, alle condizioni economiche indicate nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI”, che costituisce il frontespizio della presente richiesta.
Il Consumatore è consapevole che, in caso di accoglimento della presente richiesta, il finanziamento sarà concesso sulla base delle informazioni fornite con la presente e, a suo tempo, con la richiesta di preventivo allegata alla presente e parte integrante della stessa. Il Consumatore dichiara sotto la propria responsabilità di avere fornito, in maniera esatta e veritiera, i propri dati anagrafici e le altre informazioni relative alla propria persona indicate nella presente e nell’allegata richiesta di preventivo.
Il Consumatore conviene che, in caso di accoglimento della presente richiesta, il finanziamento sarà regolato dalle “Condizioni generali del prestito personale da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio” allegate. Al finanziamento saranno applicate le condizioni economiche riportate nel predetto documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI”. Tale documento e le allegate “Condizioni generali del prestito personale da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio” costituiscono parte integrante della presente richiesta e, in caso di accoglimento della stessa, del contratto relativo al prestito.
In caso di accoglimento della presente richiesta, il Datore di Xxxxxx (di seguito anche l’Amministrazione Terza Ceduta o l’ATC) verserà le somme trattenute dallo stipendio del Consumatore sul conto corrente intestato a Italcredi Spa IBAN: IT 33 B 06270 13100 CC0000064069.
Il Consumatore:
- dà atto di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolato dalla presente richiesta, una copia del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI”
- dichiara di □ essersi avvalso □ non essersi avvalso del diritto di ricevere gratuitamente una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.
Il Consumatore:
- dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente contratto, interamente compilato e sottoscritto da Italcredi SpA, comprensivo delle “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI”, delle “Condizioni generali del prestito personale da xxxxxxxxxsi con cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio” e del piano di ammortamento relativo al prestito richiesto.
- dichiara di aver ricevuto l’INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”) e di aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini descritti nella suddetta Informativa.
Luogo e data sottoscrizione ……............................., li. ………………… Firma del Consumatore ........................................
Consumatore ……………………………………………………………
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Il Consumatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle “Condizioni generali del prestito personale da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio”, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del codice civile:
Art. 3 – Estinzione di prestiti e pignoramenti esistenti | Art. 12 - Cambiamento del Datore di Lavoro (ATC) |
Art. 4 – Spese e oneri fiscali | Art. 13 - Anticipazioni su TFR |
Art. 5 – Assicurazioni | Art. 14 - Surroga in sede concorsuale e al Fondo di Garanzia |
Art. 7 – Rimborso anticipato | Art. 15 – Modifica unilaterale delle condizioni |
Art. 8 – Ritardo nei pagamenti – Interessi di mora | Art. 16 - Cessione |
Art. 10 – Decadenza dal beneficio del termine | Art. 21 - Variazioni dei dati personali |
Art. 11 - Cessazione o Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Vincolo TFR – Pensionamento |
Imposta di Bollo Assolta in Modo Virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - N° Prt 11932/2007 del 01/03/2007
Luogo e data sottoscrizione ……......................................, li..………………… Firma del Consumatore……………………………………………..
Per accettazione della richiesta di finanziamento ITALCREDI SPA
Il Direttore Generale - Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le firme di cui alla presente richiesta sono state apposte, in sua presenza, personalmente dal Xxxxxxxxxxx e che l’identità del Consumatore stesso è stata verificata mediante l’esibizione in originale di un documento di identità non scaduto
Timbro e Firma per esteso dell’Addetto/Agente in Attività Finanziaria/Mediatore Creditizio/Altro Intermediario del credito
.......................................
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CONDIZIONI GENERALI DEL PRESTITO PERSONALE DA ESTINGUERSI CON CESSIONE DI QUOTE FINO AD UN QUINTO DELLO STIPENDIO | |
1. Concessione del prestito 1.1 Il Finanziatore valuta il merito creditizio del Consumatore e se, secondo il suo insindacabile giudizio, l’esito della valutazione è favorevole, concede al Consumatore un prestito personale da estinguersi con cessione fino ad un quinto del proprio stipendio, alle condizioni economiche di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI” (di seguito il “Documento”), che costituisce il frontespizio della richiesta di prestito e fa parte integrante della stessa, ed alle seguenti condizioni generali. 1.2 In sede di liquidazione del prestito il Finanziatore versa in unica soluzione al Consumatore la somma indicata alla voce “Importo Totale del Credito” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.3 Il Consumatore è tenuto a rimborsare al Finanziatore la somma indicata alla voce “Importo totale dovuto dal consumatore” al paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.4 Il Consumatore si obbliga a restituire il prestito mediante la cessione “pro solvendo” di quote fino ad un quinto del proprio stipendio secondo il piano di rimborso indicato alla voce “Rate ed eventualmente loro ordine di imputazione” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.5 Al prestito si applica il tasso di interesse esposto alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. Il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEG), che esprime il costo totale del credito in percentuale, calcolata su base annua, dell’“Importo totale del credito”, è indicato all’omonima voce del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. 1.6 La cessione non ha effetto liberatorio nei confronti del Consumatore, che resta quindi obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi delle presenti condizioni in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, da parte del Datore di Lavoro (di seguito anche l’“Amministrazione Terza Ceduta” o l’“ATC”). 2. Notifica al Datore di Lavoro e rimborso del prestito 2.1 Il contratto è notificato al datore di lavoro affinché quest’ultimo, obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Consumatore, provveda a trattenere mensilmente dalla retribuzione del Consumatore stesso la somma indicata quale importo della rata alla voce “Rate ed eventualmente loro ordine di imputazione” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento ed a versare tale somma al Finanziatore, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella richiesta di prestito, sino alla estinzione integrale del debito. Il Finanziatore si riserva la facoltà di indicare in qualunque momento altro conto corrente per il versamento delle rate del prestito, dandone tempestiva comunicazione scritta all’ATC e al Consumatore. 2.2 La prima rata del piano di rimborso avrà scadenza alla fine del mese successivo a quello di notifica del contratto all’ATC (salvo diverso accordo con il Finanziatore). Il Consumatore prende atto che la decorrenza e/o la durata del piano di rimborso potrebbe subire variazioni rispetto alla data di conclusione del contratto a causa di ritardi di natura tecnico-operativa o a causa di prassi interne all’Amministrazione Terza Ceduta. 2.3 Il Consumatore autorizza fin d’ora l’ATC da cui dipende a trattenere dal proprio stipendio le spese e gli oneri eventuali per l’invio delle quote cedute al Finanziatore. 3. Estinzione di prestiti e pignoramenti esistenti 3.1 Il Finanziatore è autorizzato a trattenere e compensare dall’Importo Totale del Credito le somme occorrenti per l’estinzione di precedenti altri prestiti e/o di vincoli gravanti sulla retribuzione del Consumatore. 4. Spese e oneri fiscali 4.1 Il Consumatore, in sede di liquidazione del prestito personale, riconoscerà al Finanziatore, in un'unica soluzione mediante trattenuta sull’ “Importo totale dovuto dal consumatore” di cui al paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”), che il Consumatore medesimo autorizza ora per allora, in aggiunta agli interessi calcolati al “Tasso di interesse” esposto al paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento, l’importo relativo all’imposta di bollo, come indicato nel Documento. 5. Assicurazioni 5.1 Il prestito personale da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio deve essere assistito per legge da una copertura assicurativa del rischio vita, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di decesso del Consumatore. Il Consumatore, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1919 del Codice Civile, si impegna a prestare il consenso a che il Finanziatore concluda, a proprie spese e con primaria Compagnia di Assicurazione, un contratto di assicurazione sulla vita nel quale il Finanziatore rivesta la qualifica di contraente e beneficiario ed il Consumatore la qualifica di assicurato. La premorienza del Consumatore determina a favore del Finanziatore la corresponsione da parte della Compagnia di Assicurazione di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data di decesso. A ricezione del suddetto importo da parte del Finanziatore, il debito si considera estinto. La Compagnia di Assicurazione rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Consumatore e rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Consumatore a garanzia del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo | Pensione. 5.2 A copertura del rischio della perdita dell’impiego il Finanziatore stipula, a proprie spese e a proprio esclusivo beneficio, una polizza “credito” (ramo 14) a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento. Al verificarsi di tale circostanza la Compagnia di Assicurazione corrisponde al Finanziatore un importo pari al debito residuo del Consumatore, in linea capitale, computato alla data del verificarsi del sinistro. Per le somme corrisposte al Finanziatore, la Compagnia di Assicurazione resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del Consumatore ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione o Istituto di Previdenza obbligatoria. 6. Recesso 6.1 Il Consumatore può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Consumatore stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito “TUB”). 6.2 Il Consumatore che recede ne deve dare comunicazione al Finanziatore, prima della scadenza del predetto termine, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dalle presenti Condizioni in conformità a quanto indicato nell’articolo 125-ter del TUB. 6.3 Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (Costi del credito) del Documento, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dal Finanziatore alla pubblica amministrazione. 6.4 Il recesso si estende automaticamente al contratto di assicurazione stipulato a copertura del rischio di premorienza, qualora tale servizio sia reso da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore. 7. Rimborso anticipato 7.1 Trascorso il periodo di 14 (quattordici) giorni di cui al precedente articolo 6 e salvo quanto previsto al successivo articolo 15, il Consumatore, in qualsiasi momento, può rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento. 7.2 In tal caso il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi residui, così come rappresentati nel piano di rimborso del finanziamento, secondo il criterio di calcolo a scalare c.d. “alla francese” (con quota capitale crescente e quota interessi decrescente mano a mano che il rimborso procede). 7.3 Qualora intenda rimborsare anticipatamente il prestito, il Consumatore ne fa richiesta al Finanziatore per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata alla dipendenza del Finanziatore presso la quale il prestito è stato richiesto. Il Consumatore paga l’importo dovuto al Finanziatore entro la data e con le modalità dallo stesso prontamente indicate a seguito della ricezione della richiesta. 7.4 Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Tale indennizzo, in ogni caso non superiore all’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto, è pari all’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la durata residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00. L’indennizzo non è dovuto nel caso in cui l’estinzione anticipata del finanziamento sia finalizzata al rinnovo del medesimo, ai sensi del successivo articolo 18, con lo stesso Finanziatore. 8. Ritardo nei pagamenti. Interessi di mora 8.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura indicata alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento”, sotto la rubrica “3.1 Costi connessi” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. 8.2 La misura di tali interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della Legge n. 108 del 7 marzo 1996. 8.3 Sono a carico del Consumatore le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale. 8.4 Il Finanziatore non applica interessi di mora o altri oneri al Consumatore in caso di ritardi o mancati pagamenti imputabili al datore di lavoro o all’eventuale soggetto terzo incaricato del riversamento degli importi. 9. Imputazione delle somme pagate per conto del Consumatore 9.1 Il Consumatore prende atto che, in linea con le consolidate prassi contabili del settore, qualunque somma venga versata per suo conto, sarà imputata prima al rimborso delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali, anche irripetibili, sostenute dal Finanziatore, successivamente a scomputo delle rate arretrate, partendo dalle più risalenti, e dei relativi interessi di mora (ove applicati) e a restituzione del capitale mutuato. |
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10. Decadenza dal beneficio del termine 10.1 Nonostante la stipula delle polizze assicurative di cui all’articolo 5, in caso di sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione o di mancato o ritardato versamento da parte dell’ATC anche di una sola delle rate mensili pattuite, oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 1186 del codice civile, il Consumatore può essere considerato decaduto dal beneficio del termine per tutte le rate non ancora scadute e il Finanziatore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto con effetto immediato. 10.2 Quale conseguenza della risoluzione del contratto il Consumatore deve rimborsare, a semplice richiesta del Finanziatore e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del Finanziatore stesso, tutte le somme dovute per l’estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi di mora applicati e le eventuali ulteriori spese sostenute dal Finanziatore per la riscossione del proprio credito. 11. Cessazione o Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Vincolo TFR – Pensionamento 11.1 Il TFR ed ogni altro emolumento dovuto al Consumatore per la cessazione del rapporto di lavoro, come l'indennità di fine servizio accantonata presso qualsiasi Ente di Previdenza, Fondo Pensione o di Assicurazione ai quali il Consumatore medesimo sia iscritto, sono vincolati irrevocabilmente, per legge e per volontà dello stesso Xxxxxxxxxxx, espressa con il presente atto, alla estinzione del prestito. 11.2 Il Finanziatore è autorizzato a notificare il contratto, contenente tale vincolo, all’Ente di Previdenza, Fondo Pensione o di Assicurazione cui il Consumatore abbia eventualmente deciso di contribuire a qualsiasi titolo ed in qualsiasi epoca. Il Consumatore e l’ATC dovranno comunicare al Finanziatore ogni variazione disposta dallo stesso Xxxxxxxxxxx, per la destinazione del TFR. 11.3 In caso di cessazione dal servizio, ove non siano direttamente applicabili le norme di cui agli articoli 43, 44 e 55 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il Consumatore delega, ora per allora, il Finanziatore, che aderisce alle linee guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento sottoscritte il 4 novembre 2009 da Assofondipensione, Mefop e UFI (Unione Finanziarie Italiane) e alle quali si rinvia, al riscatto del TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutigli a qualunque titolo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle somme dovute, sino alla completa estinzione del prestito. Se tuttavia tali somme non fossero sufficienti ad estinguere il prestito residuo, il Consumatore, dispone che la cessione estenda i suoi effetti, per la differenza e fino al saldo, ad ogni emolumento che gli sia dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avesse eventualmente diritto. 11.4 In caso di inosservanza o impossibilità di procedere alle trattenute anzidette, il Consumatore dovrà provvedere personalmente all’immediato pagamento in un’unica soluzione della somma necessaria all’estinzione del prestito. 12. Cambiamento del Datore di Lavoro (ATC) 12.1 Fermi gli effetti di cui al precedente art. 11, il Consumatore è obbligato a comunicare tempestivamente al Finanziatore ogni variazione del proprio rapporto di lavoro autorizzando sin da ora il Finanziatore a notificare il contratto di finanziamento al nuovo datore di lavoro affinché quest’ultimo continui ad operare la ritenuta della quota mensile oggetto di cessione, fino alla totale estinzione del residuo debito. 12.2 L’ATC da cui il Consumatore si allontana deve inviare al nuovo datore di lavoro l’estratto conto della presente cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta (documentabili a richiesta del Consumatore) eventualmente sostenute dal Finanziatore a seguito del cambiamento del datore di lavoro saranno a carico del Consumatore e, previa indicazione del Finanziatore, saranno rimborsate dalla nuova ATC con la prima rata utile di cessione. 13. Anticipazioni su TFR 13.1 Il Consumatore si impegna a non avvalersi, sino all’integrale rimborso del debito derivante dalla presente cessione, del diritto di richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai sensi del comma 6 dell’art. 2120 del codice civile (così come modificato dalla L. 29/05/1982 n. 297), se ed in quanto a lui applicabile, con conseguente conforme obbligazione della ATC. 13.2 Fermo quanto sopra, il Consumatore aderente ad un Fondo Pensione, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, articolo 11, comma 7, lettera a), potrà, in caso di spese sanitarie, richiedere anticipazioni non superiori al 60% della posizione individuale maturata a condizione che la posizione individuale che residuerebbe al Consumatore per effetto di tali anticipazioni non sia inferiore al suo debito residuo nei confronti del Finanziatore. 14. Surroga in sede concorsuale e al Fondo di Garanzia 14.1 Nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico della ATC, il Finanziatore potrà richiedere al fallimento la liquidazione, nei limiti del residuo credito vantato nei confronti del Consumatore, delle somme a questo dovute per l’ammissione allo stato passivo del fallimento stesso, in quanto vincolate all’estinzione del credito per effetto del contratto regolato dalle presenti Condizioni. Il Finanziatore potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 29 maggio 1982 n. 297. 14.2 Il Consumatore autorizza e delega irrevocabilmente, ora per allora, il Finanziatore ad esercitare tali diritti nei confronti del fallimento e del Fondo di Garanzia, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà. | 15. Modifica unilaterale delle condizioni 15.1Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN (tasso annuo nominale) quale indicato alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. In caso di variazioni sfavorevoli al Consumatore il Finanziatore, ai sensi dell’articolo 118 del TUB, invia, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, una comunicazione scritta al Consumatore, presso l’ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di 2 mesi. 15.2 La modifica si intende approvata ove il Consumatore non receda dal contratto con comunicazione a mezzo lettera raccomandata consegnata all’ufficio postale accettante entro la data prevista per l’applicazione della modifica stessa. In caso di esercizio del diritto di recesso al Consumatore verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura. 16. Cessione 16.1Il Finanziatore ha facoltà di cedere a terzi il credito vantato nei confronti del Consumatore. Il Consumatore autorizza, ora per allora, il Finanziatore alla cessione di tale credito. 16.2 Nei casi in cui vi è tenuto ai sensi dell’articolo 125- septies del TUB, il Finanziatore informa il Consumatore della cessione del credito con le modalità individuate dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR. 16.3 La comunicazione di cui al successivo articolo 20, se del caso, include anche le informazioni utili al Consumatore per esercitare i propri diritti a seguito della cessione del credito, con l’indicazione del soggetto responsabile della gestione dei reclami e dei ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), delle richieste di estinzione e delle richieste di documentazione. 17. Portabilità 17.1Il Consumatore può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Italcredi ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Consumatore senza spese, penalità ed altri oneri mediante lettera scritta da inviare a Italcredi (art. 1202 Codice Civile). 18. Rinnovo del finanziamento 18.1 Il finanziamento non può essere rinnovato prima che siano trascorsi i 2/5 della durata della cessione in essere, ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 180/1950. Le Comunicazioni trasmesse al Consumatore ai sensi del successivo articolo 20 indicano, tra l’altro, il momento a partire dal quale è possibile procedere al rinnovo del finanziamento. 19. Rimborso di eventuali pagamenti non dovuti 19.1 Nel caso in cui, dopo l’estinzione del finanziamento, l’ATC effettui ulteriori pagamenti al Finanziatore a valere sul finanziamento estinto, fatto salvo il caso in cui l’ATC proceda direttamente alla compensazione e storno delle somme corrisposte, sarà cura del Finanziatore restituire al Consumatore gli importi spettanti. La restituzione delle somme sarà effettuata mediante bonifico bancario sul conto identificato dall’IBAN comunicato dal Consumatore in sede di sottoscrizione della richiesta di prestito ovvero sul conto identificato dall’IBAN successivamente comunicato al Finanziatore, ai sensi del successivo articolo 21. 20. Comunicazioni 20.1Il Finanziatore fornisce per iscritto al Consumatore almeno una volta l’anno una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. 20.2 In mancanza di opposizione scritta da parte del Consumatore le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento. 20.3 Il Consumatore può scegliere se ricevere le comunicazioni in forma elettronica ovvero in forma cartacea. 20.4 Il Consumatore avrà in qualsiasi momento la facoltà di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata. 20.5 Il Consumatore, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento. 20.6 Il Consumatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il Finanziatore indica al Consumatore, al momento della richiesta, l‘importo delle relative spese di produzione di tale comunicazione. 21. Variazioni dei dati personali 21.1 Il Consumatore si impegna a comunicare tempestivamente al Finanziatore, a mezzo raccomandata a/r debitamente sottoscritta e unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, eventuali variazioni di residenza, domicilio e/o di ogni altro dato personale, ivi compresi l’IBAN e l’indirizzo di posta elettronica, comunicati in sede di richiesta del finanziamento. In caso contrario, ogni comunicazione e/o operazione verrà effettuata, con piena validità e con efficacia liberatoria, mediante utilizzo dei dati acquisiti dal Finanziatore in sede di richiesta del finanziamento. 22. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie 22.1Il Consumatore può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami del Finanziatore con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Italcredi Spa – Ufficio Reclami”, Corso Buenos Aires, 79 – 00000 Xxxxxx (XX) oppure per posta elettronica alla casella xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure a mezzo fax, al numero 02/00000000. Il Finanziatore evade la contestazione entro 60 giorni dalla sua ricezione, come previsto per legge. 22.2 Se non è soddisfatto della risposta |
Consumatore ……………………………………………………………
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
N° ……………………………………………………………
ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Consumatore può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alle filiali del Finanziatore. Nel caso in cui il Consumatore abbia esperito il suddetto procedimento presso l’ABF, si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa più oltre indicata. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Consumatore di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. 22.3 Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Consumatore ed il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo: - all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo regolamento); - oppure a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 23. Foro Competente. Elezione di domicilio 23.1 Foro competente per ogni controversia che possa insorgere in relazione al | contratto regolato dalle presenti Condizioni è quello dove il Consumatore ha la residenza o il domicilio eletto. Ai fini del contratto il Consumatore elegge domicilio presso l’indirizzo dallo stesso indicato nella richiesta di prestito, impegnandosi a comunicare per iscritto al Finanziatore ogni eventuale successiva variazione. 23.2 Le notifiche, anche giudiziarie, saranno eseguite nell’indicato luogo di residenza del Consumatore 24. Rinvio 24.1 Per quanto non disposto dalle presenti condizioni generali, al prestito si applicano gli articoli 1198 e 1260 e seguenti del codice civile, il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni e le relative norme di attuazione, le disposizioni del capo II del titolo VI del TUB e quelle previste ai sensi della sezione VII e della sezione VII-bis del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari a clienti), come successivamente modificate. 25. Vigilanza della Banca d’Italia 25.1 La Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, esercita sul Finanziatore l’attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento. |
Il Consumatore dichiara di aver attentamente letto le presenti condizioni generali e di approvarle senza riserva alcuna. | |
……………………...........…………. Lì …………………… (LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE) | Firma del Consumatore …………………………………………… |
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO
IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
RIEPILOGO CONDIZIONI ECONOMICHE | Euro |
MONTANTE (Importo totale dovuto dal Consumatore) | …………………………………………………………… |
INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata secondo il metodo scalare) | …………………………………………………………… |
COSTI/XXXXX XXXXX (trattenuti in sede di erogazione. Non saranno restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento): imposta di bollo | …………………………………………………………… |
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (importo che viene erogato al cliente) | …………………………………………………………… |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO (24^ RATA) | |
(+) Debito residuo lordo* | …………………………………………………………… |
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | …………………………………………………………… |
(=) Debito residuo netto da restituire al Finanziatore per estinguere il finanziamento | …………………………………………………………… |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO (36^ RATA) | |
(+) Debito residuo lordo* | …………………………………………………………… |
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | …………………………………………………………… |
(=) Debito residuo netto da restituire al Finanziatore per estinguere il finanziamento | …………………………………………………………… |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO (48^ RATA) | |
(+) Debito residuo lordo* | …………………………………………………………… |
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | …………………………………………………………… |
(=) Debito residuo netto da restituire al Finanziatore per estinguere il finanziamento | …………………………………………………………… |
*pari alla differenza tra montante e somma delle rate già incassate.