LOTTO 3
CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA
LOTTO 3
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Sommario
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale 8
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia 8
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 8
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 8
7. Recesso in caso di sinistro 9
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 9
11. Rinvio alle norme di legge 9
13. Efficacia temporale delle garanzie 9
14. Elementi per il calcolo del premio 10
15. Coassicurazione e delega 10
17. Produzione di informazioni sui sinistri 11
18. Assicurazione presso diversi assicuratori 11
19. Tracciabilità dei flussi finanziari 11
20. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 11
22. Assicurazione per conto di chi spetta 12
23. Obblighi di riservatezza e segretezza 12
24. Modifiche dell’assicurazione 12
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx 13
25. Caratteristiche del rischio – Enti oggetto di Assicurazione (a titolo esemplificativo e non limitativo) 13 26. Oggetto dell’assicurazione 13
3. Alimentazione degli impianti 15
7. Caduta aeromobili e /o corpi volanti 16
8. Carburante nei serbatoi dei veicoli 16
9. Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione 16
10. Copertura automatica nuovi enti – leeway clause 16
11. Cose assicurabili a condizioni speciali 17
12. Costo di ricostruzione in zone sismiche 17
16. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 00
00. Esplosioni e scoppi esterni 18
21. Furto di fissi e infissi 18
24. Inondazioni, alluvioni e allagamenti – Garanzia complementare operativa qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica 19
25. Macchinari e merci presso terzi 19
28. Modifica degli stabilimenti 19
31. Oneri di urbanizzazione 20
32. Onorari di architetti, professionisti e consulenti 20
35. Parificazioni danni materiali diretti 21
39. Rinuncia al diritto di rivalsa 21
41. Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro 22
43. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi 22
44. Sostanze infiammabili e merci speciali 22
45. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro 22
46. Spese di ricerca e riparazione guasti 23
47. Spese di rimozione, ricollocamento e collaudo degli oggetti mobili 23
48. Terremoto – Garanzia complementare operativa qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica 23
49. Terrorismo e sabotaggio organizzato 23
50. Trasferimento di beni assicurati 23
29. Ispezione delle cose assicurate 25
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri 26
30. Obblighi in caso di sinistro 26
31. Esagerazione dolosa del danno 26
32. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 26
33. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti 27
35. Pagamento dell’indennizzo 27
36. Limite massimo dell’indennizzo 27
38. Liquidazione separata per ciascuna partita 28
39. Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori 28
40. Rinuncia all’osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso 28
41. Deroga alla regola proporzionale 28
42. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 28
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 31
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | Macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, modem, scanner, plotter, apparecchi elettronici di rilevazione e misura, centralino telefonico ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l’attività dichiarata. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta in qualità dall’Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | La G.B.S. General Broker Service S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker). |
CONTENITORE ANTINCENDIO | Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch’esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto. |
CONTRAENTE | La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione – ConSer V.C.O. S.p.A.. |
ENTI ALL’APERTO | Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all’aperto, per loro naturale destinazione. |
ESPLODENTI | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con I' aria o con I' acqua, a condizioni normali diano luogo ad esplosione o che per azione meccanica o termica esplodano (e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A). |
ESPLOSIONE | Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità. |
FABBRICATO | L'intera costruzione edile, variamente elevata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, opere murarie e di finitura, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel |
fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, di segnalazione, di prevenzione di allarme e di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, impianti / pannelli / centrali termoelettrici o fotovoltaici e pannelli solari in genere. Rimane perciò escluso solo quanto compreso nelle definizioni di “patrimonio mobiliare”. | |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
INCENDIO | Combustione, con fiamma, di beni materiali ad di fuori di appropriato focolare, che può auto stendersi e propagarsi. |
INCOMBUSTIBILITA’ | Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. II metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
INFIAMMABILI | Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a trentacinque gradi centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C°; - sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano. Tipo B - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C° e inferiore a 55 gradi C°. Tipo C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C° e inferiore a 100 gradi C°; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. II punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato X. Xx conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C. |
MERCI SPECIALI | Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti: D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo; D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi; D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di |
carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenente lana per almeno l’80%, ovatte sintetiche, piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3. | |
MURO PIENO | E’ il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: - i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; - le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; - le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci. |
PATRIMONIO MOBILIARE | Il complesso dei macchinari, attrezzi, utensili, tubazioni, basamenti, serbatoi, parti di ricambio e di scorta; impianti per la produzione, distribuzione di forza motrice e di illuminazione, per il riscaldamento, il condizionamento, la compressione, la distribuzione di aria, gas, vapore e/o liquidi in genere; le attrezzature per i reparti, laboratori, uffici, magazzini, per i servizi di uso accessorio, per gli impianti antincendio, per i mezzi per il sollevamento, il trasporto, per il peso e la misura, esclusi solo i mezzi iscritti al P.R.A.; gli impianti telefonici e di segnalazione, il mobilio, e arredo in genere di reparti, uffici, magazzini abitazioni, portinerie, refettori, lavanderie e servizi in genere compresi arredi, addobbi, stampati, cancelleria, attrezzature; elaboratori, apparecchiature e macchine elettroniche, con i relativi mezzi di elaborazione dati in genere; medicinali e biancheria; gli indumenti e gli effetti personali e quanto altro di proprietà dei dipendenti, con la sola esclusione dei valori e del denari, introdotti nelle pertinenze aziendali in relazione all’attività che ivi svolgono; combustibili, carburanti, reagenti, infiammabili, esplodenti e scorte di consumo, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, serbatoi portatili, fusti, bidoni, scatole, casse, imballaggi, etichettame ed oggetti per imballaggio, materiali e scorte per uso accessorio nonché quant’altro in genere e di simile possa esistere, eccettuato solo quanto previsto dalla voce “opere d’arte”, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Beni esclusi: i beni rientranti nella definizione di Fabbricati nonché i veicoli iscritti al P.R.A. e, in relazione all’esistenza di specifiche separate assicurazioni, i beni in leasing e le apparecchiature elettroniche. |
PARTITA DI POLIZZA | Raggruppamento di beni al quale è attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso. |
PERIODO ASSICURATIVO | Durata della copertura ai fini dell’applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SCOPPIO | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
XXXXXXX’ | L'impresa assicuratrice. |
SOMME ASSICURATE | Le somme convenute nel presente capitolato che, salvo eventuali sotto limiti per sinistro/anno, rappresentano la massima esposizione della Società. |
STABILIMENTI | Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile. |
TETTO – COPERTURA – SOLAI | - Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. |
UBICAZIONE DEL RISCHIO | Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata |
VALORI | Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Xxxxx e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile. |
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
1. Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia
È prevista la rateazione annuale del premio, la scadenza della prima rata è fissata al 31/12/2017.
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
• il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
• se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzate alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
⮚ Per il Contraente: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
⮚ Per il Broker: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
⮚ Per la Società:
4. Variazioni del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A).
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.
6. Clausola di recesso
In caso di mancato accordo tra le parti, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’ art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 17 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
7. Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali) e 6 (clausola di recesso) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.
9. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
10. Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
11. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
12. Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata di anni 3, mesi 0 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.
Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo minimo di 180 giorni – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
00. Efficacia temporale delle garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
14. Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell’offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
15. Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (delegataria e coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
16. Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “pagamento del premio”;
• che l’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker che intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.
Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.
17. Produzione di informazioni sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
▪ Numero del sinistro attribuito dalla Società;
▪ Numero di polizza;
▪ Data di accadimento dell’evento:
▪ Data della denuncia;
▪ Periodo di riferimento;
▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) Sinistro agli atti, senza seguito;
b) Sinistro liquidato, in data con liquidazione pari ad €. ;
c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. .
In caso di mancato rispetto di quinto previsto al comma 1 del presente articolo o ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni solari, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.
La Società s’impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
18. Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
19. Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola - la notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
20. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
21. Regolazione del premio
Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all’Assicurazione dovranno essere comunicati dall’Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell’annualità assicurativa così come meglio precisato nel successivo articolo 28.10.
Il Contraente è pertanto tenuto a fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:
A) Atto di registrazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta, nella seguente misura:
1. per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente:
a. sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
b. sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
2. per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell’annualità assicurativa.
B) Atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell’annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.
Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere regolate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.
Se entro 90 giorni dalla scadenza dell’annualità il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati al precedente comma, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo mail PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
22. Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
23. Obblighi di riservatezza e segretezza
La Società ha l’obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.
24. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1) L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
25. Caratteristiche del rischio – Enti oggetto di Assicurazione (a titolo esemplificativo e non limitativo)
1. Complesso di fabbricati, destinati o meno alla attività caratteristica del Contraente ubicati all’interno del territorio nazionale, di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo, ovvero di proprietà e concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, di normale costruzione e copertura. Non si esclude tuttavia l’eventuale esistenza di qualche costruzione realizzata in tutto od in parte in materiali combustibili.
I fabbricati si intendono assicurati nelle località descritte in polizza, ovvero ovunque nell’ambito delle attività istituzionali, purché denunciati in accordo con quanto stabilito dal precedente Art. 21.
Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile completa o in corso di costruzione riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra vari corpi del fabbricato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione (esclusa quella esterna), recinzioni, tettoie e pensiline, fognature nonché impianti fissi idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione, di elevazione.
Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
2. Contenuto costituito dal complesso dei beni di proprietà o in uso del Contraente quali:
a) Attrezzature: macchine, apparecchi, utensili, ricambi, materiale di consumo, armadi di sicurezza e casseforti (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, sussidi audiovisivi, macchine di proiezione, attrezzi sportivi, e quant'altro sia strumentale alla attività istituzionale del Contraente Assicurato, apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche.
b) Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, merci speciali, infiammabili ed esplodenti; combustibile per riscaldamento, cancelleria, stampati, beni mobili tipici dell'attività del Contraente, non classificabili nella voce precedente e quant'altro non compreso nella partita fabbricato e/o riferibile alle altre partite specificamente assicurate, ubicati anche presso terzi.
c) Beni artistici: tappeti, xxxxxx, quadri, sculture, dipinti, disegni, mosaici, bassorilievi, stampe, incisioni, bronzi, oggetti d'arte e d'antichità; il massimo risarcimento previsto è di €. 35.000,00 (trentacinquemila) per singolo pezzo, appartenente alle tipologie di beni descritte al punto c).
d) Cose speciali: documenti d'archivio, contabili e simili cartacei, disegni, registri, microfilm, fotocolor, documentazione fotografica varia.
La Società prende atto ed accetta che, ad eccezione di quanto specificatamente escluso, tutto quanto si trova nell’ambito dei fabbricati del contraente deve intendersi assicurato, compresi quindi i beni di proprietà dei dipendenti.
Il Contraente è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell’Assicurato e di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.
La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita 2. Contenuto, ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dai fabbricati oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi similari. Tale estensione non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi e nel caso di motoveicoli, autoveicoli od altri veicoli iscritti al P.R.A. Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro un importo superiore al 20% del capitale assicurato alla partita 2. Contenuto.
26. Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di terzi, causati da:
• incendio;
• fulmine;
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• implosione;
• caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, veicoli spaziali e corpi orbitanti in genere. La Società indennizza altresì:
• i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell' ambito di 20 m. da esse;
• i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o ridurre o arrestare l'incendio o gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto;
La Società rimborsa altresì le spese per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza (comprese tutte le garanzie indicate come “complementari”) e fino alla concorrenza dell’importo indicato alla partita “Spese di demolizione e sgombero”.
27. Esclusioni
Sono esclusi dall’indennizzo:
1. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2. i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
3. i danni causati o dovuti a inquinamento in genere e contaminazione ambientale;
4. i danni verificatisi in occasione di trasporto, trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate al di fuori delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni ove l’assicurato svolge la propria attività;
5. i danni causati con dolo del contraente o dell’assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
6. i danni causati da crollo, assestamenti, restringimenti, dilatazioni, riscaldamento, climatizzazione, anche se conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi;
7. i danni verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti, salvo che tali operazioni provochino incendio, esplosione o scoppio;
8. perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
9. i danni verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine, mareggiate, penetrazione di acqua marina, salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10. i danni causati da deterioramento, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, salvo che ne derivi altro danno non altrimenti escluso;
11. i danni causati da arrugginimento, corrosione, incrostazione, umidità, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, evaporazione, perdita di peso, alterazione di colore o sapore, deperimento, deterioramento, contaminazione, fermentazione, polvere, animali in genere, salvo quelli provocati da eventi non altrimenti esclusi;
12. i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
13. i danni attribuibili a difetti noti - all’atto della stipulazione della polizza - al contraente, all’assicurato, ai rappresentanti legali o ai soci a responsabilità illimitata;
14. i danni dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione, rimpiazzo o demolizione delle cose assicurate;
15. i seguenti enti o cose:
a. veicoli iscritti al PRA;
b. aeromobili, natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
x. xxxxxx, alberi, coltivazioni ed animali in genere.
28. Garanzie Complementari
Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Complementari di seguito elencate:
1. Acqua condotta
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.
La Società non risponde dei danni dovuti ad umidità e stillicidio o verificatisi, anche solo indirettamente, in connessione con inondazioni o alluvioni.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
2. Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana.
La Società non risponde:
• dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d’acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
• dei danni causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del fabbricato) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
• dei danni indiretti o di inattività;
• dei danni ad enti posti all’aperto.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
3. Alimentazione degli impianti
La Società prende atto che, per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l’Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l’esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati e non, di detti combustibili.
4. Anticipo indennizzi
L’assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 Euro.
L’acconto non potrà comunque risultare superiore a € 500.000,00
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siamo trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l’Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 30% dell’importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.
5. Autocombustione
La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione e auto fermentazione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
6. Buona fede
La mancata comunicazione da parte del contraente o dell’assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha tuttavia il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
7. Caduta aeromobili e /o corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
8. Carburante nei serbatoi dei veicoli
Si prende atto che nell’ambito degli stabilimenti descritti possono trovarsi veicoli e automezzi, anche di terzi.
La Società, pertanto risponderà anche dei danni che lo scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi di tali veicoli può occasionare alle cose tutte assicurate, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
9. Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione
La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua od altre sostanze estinguenti a seguito di errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza, guasto o rottura di impianti di estinzione, incluse le relative alimentazioni, nonché di crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell’attrezzatura antincendio.
La Società non risponde:
a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
b) dei danni causati dal gelo, umidità e stillicidio;
c) dei danni causati da usura, corrosione e mancata manutenzione.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
Le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione si intendono garantite entro il limite di risarcimento pattuito.
10. Copertura automatica nuovi enti – leeway clause
Premesso che si conviene tra le parti che:
• agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
• si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
• varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
• a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
• La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.
La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto
dell’Art.1907 C.C..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.
11. Cose assicurabili a condizioni speciali
Relativamente a
• archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
• schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
• modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
La Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto, le spese di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate.
Agli effetti della presente garanzia, l’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dal sinistro.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
12. Costo di ricostruzione in zone sismiche
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 32 (valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le “norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.
13. Danni consequenziali
Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l’intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali, perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti nell’ambito dell’eventuale limite di risarcimento fissato per l’evento che ha originato il danno.
14. Dispersione di liquidi
La Società risponde:
1) del danno di dispersione dei liquidi da contenitori, tubazioni, raccordi, e simili anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole ed accessori;
2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido é fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
avvenuti in conseguenza di:
• guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi e simili o loro parti;
• eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza di riferimento;
• errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti.
La Società non risponde, se non specificatamente pattuito, dei danni di stillicidio conseguenti a corrosione e/o usura.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
Le spese sostenute per la ricerca dell’eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.
15. Dolo e colpa grave
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 27, la Società risponde dei danni determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve risponderne e/o di terzi.
16. Esonero dichiarazione sinistri pregressi
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell’assicurazione nell’ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.
17. Esplosioni e scoppi esterni
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.
18. Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati da: uragani, bufere, tempeste, azione violenta del vento, grandine e trombe d’aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia);
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
• mareggiate e penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi fognari;
• gelo e neve;
b) da bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati da pioggia, grandine o altro penetrata attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione, od a seguito di insufficiente smaltimento dei sistemi di scarico;
c) subiti da:
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• gru, recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
• enti all’aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere, a meno che tali enti si trovino all’aperto per naturale destinazione;
• capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
• serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
19. Fenomeno elettrico
La Società indennizza i danni materiali e diretti a macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere ed impianti per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa occasionati, fino alla concorrenza del massimale convenuto.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
20. Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
21. Furto di fissi e infissi
La Società risponde dei danni materiali derivanti da furto e i guasti causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, a fissi, infissi e agli impianti a servizio dei fabbricati assicurati.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B
alla presente polizza.
22. Grandine
Fermo quanto disposto all’estensione 28.18 ed a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:
• serramenti, vetrate e lucernari in genere,
• lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica. anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da più lati.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
23. Implosione
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da “Implosione” intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione superiore a quella interna.
24. Inondazioni, alluvioni e allagamenti – Garanzia complementare operativa qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica
• Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d’acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall’acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiate, xxxxx, xxxxxxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) a enti mobili all’aperto e/o sottotetto di costruzioni completamente aperte ai lati se causati da acqua meteorica (non di scorrimento);
c) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
25. Macchinari e merci presso terzi
Si conviene tra le parti che i macchinari e le merci di proprietà dell’Assicurato possono trovarsi anche presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.
Resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro somma superiore al 20% dei beni di proprietà assicurati alle rispettive partite.
26. Macchinari in leasing
Salvo diversa pattuizione, dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi i macchinari od attrezzature in leasing per la parte eventualmente già coperta da apposita assicurazione.
27. Maggiori spese
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società indennizzerà le spese, debitamente documentate, sostenute per il proseguimento dell’attività e sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo strettamente necessario per la riparazione/rimpiazzo delle cose assicurate e danneggiate/distrutte, con il massimo di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.
La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
• difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
28. Modifica degli stabilimenti
Nell’ambito dell’insediamento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento, agli impianti per esigenze dell’assicurato in relazione alla sia attività.
L’assicurato, fermo quanto disposto all’art. 21 “Regolazione premio”, è esonerato da darne avviso alla Società purché tali modifiche non comportino un aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
29. Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati da neve, nevischio, gelo, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati opere murarie e costruzioni medesime, escludendo peraltro i danni dovuti a valanghe e slavine;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o gelo;
c) infiltrazioni, all’interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve;
e) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritti/a in polizza, purché l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.
La condizione di non sospensione di attività per più di 72 ore non è applicabile in caso di evento assicurato dalla presente polizza che abbia danneggiato i fabbricati e/o le strutture e/o gli impianti di riscaldamento e/o ne abbia vanificato l’efficacia.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 41.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
30. Onda sonica
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
31. Oneri di urbanizzazione
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o delle loro strutture) o di macchinari nonché l’uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
La presente estensione inoltre copre:
• i costi e le spese necessariamente sostenute dall’Assicurato per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare nel più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
• lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato, in seguito all’imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
32. Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Viene stabilito che in caso di sinistro l’indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola “spese peritali”.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
33. Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile, le spese e gli onorari di competenza del perito scelto dalla contraente e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del contraente a seguito di nomina del terzo perito.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
34. Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibili, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
35. Parificazioni danni materiali diretti
Sono parificati ai danni materiali e diretti, oltre ai danni arrecati alle cose assicurate per ordine delle autorità, anche quelli non inconsideratamente prodotti dall’assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l’incendio od altro danno indennizzabile.
36. Perdita pigioni
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua nei limiti di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
37. Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi in conseguenza di incendio o, altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose dell’Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non.
L’assicurazione è estesa - sino a concorrenza del 20% del massimale convenuto - ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata.
L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
38. Rimpiazzo combustibile
La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta – gasolio – kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
39. Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di Ditte o persone che abbiano rapporto d’affari con l’Assicurato, a condizione che l’Assicurato non eserciti esso stesso l’azione
per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile, (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).
40. Rischio Locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l’assicurazione Incendio e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali ed impianti di pertinenza e altri beni tenuti in locazione dell’Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza.
41. Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
La Società si obbliga a rimborsare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e/o specchi, comprese le spese di trasporto e di installazione, per i danni derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, compresi i dipendenti e collaboratori della contraente.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
La Società non indennizza le rotture verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere. L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
42. Rovina ascensori
La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni.
43. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi
La Società risponde:
1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppi, caduta di aeromobili, missili ed altri corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, nonché in conseguenza di atti vandalici o dolosi;
2) degli altri danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o no del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.
Sono compresi i vandalismi, i guasti, le rotture ed in genere tutti i danni subiti dalle cose assicurate, verificatisi in occasione di furto e/o rapina, restando inteso che la presente garanzia non opera relativamente alle cose rubate, rapinate o sottratte.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di serrate o di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 - anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
44. Sostanze infiammabili e merci speciali
La Società prende atto che nell’ambito dell’insediamento assicurato, in relazione all’attività svolta sono presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità specificate dall’assicurato.
45. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. 915/82 e s.m.i., che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e s.m.i., fino alla concorrenza del massimale convenuto.
Si intendono comprese in garanzia le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l’eventuale opera di decontaminazione dei residui del sinistro, nonché le spese di demolizione e sgombero sostenute dall’Assicurato per adempiere all’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 del Codice Civile.
Il risarcimento delle spese di demolizione e sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate, purché il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza.
46. Spese di ricerca e riparazione guasti
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base al presente Capitolato, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
47. Spese di rimozione, ricollocamento e collaudo degli oggetti mobili
La Società risponde delle spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi, ricollocamento dell’arredamento, attrezzature, macchinari e merci assicurati, e di collaudo resesi necessari a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza del massimale convenuto.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
48. Terremoto – Garanzia complementare operativa qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica
La Società indennizza i danni (compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio) subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
In relazione alla presente garanzia la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, maremoto;
c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
49. Terrorismo e sabotaggio organizzato
La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
50. Trasferimento di beni assicurati
Le garanzie e condizioni tutte della presente polizza si intendono operanti, per un periodo massimo di 90 giorni, mentre gli enti assicurati si trovano in luoghi idonei in cui siano stati trasferiti per necessità allo
scopo di proteggerli contro un evento dannoso assicurato con la presente polizza o per temporanee esigenze di riparazione o di manutenzione conseguenti o non a sinistro.
L’Assicurato è esentato dall’obbligo di preventiva comunicazione della diversa ubicazione in cui vengono posti i suddetti enti.
51. Universalità
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l’area dello stesso e gli enti o cose espressamente esclusi.
In caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite previste in polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “macchinario”.
52. Urto veicoli
La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli non di proprietà dell’Assicurato ed in transito sulla pubblica via.
L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
53. Valore a nuovo
Premesso che per “Valore a nuovo” si intende convenzionalmente:
• per i fabbricati, la spese necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
• per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “Valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a “Valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento di indennità che aggiunto all’importo del danno di cui ad a) determina l’ammontare del danno calcolato in base al “Valore a nuovo”;
2) il supplemento di indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo “Valore a nuovo” è dato dall’intero supplemento dell’ammontare del danno;
b) inferiore al rispettivo “Valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l’intera differenza;
c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 gg. dall’eventuale atto di rinuncia alla ricostruzione o rimpiazzo ovvero da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area anche all’estero ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell’Assicurato a condizione che non ne derivi aggravio per l’Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione.
L’assicurazione in base al “Valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività o in attesa di attivazione.
E’ data facoltà all’Assicurato di:
a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivo con rendimento equivalente;
b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nella attività dell’Assicurato;
c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell’ente danneggiato e sostituito;
d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d).
Per tutto quanto sopra, l’indennizzo della Società non potrà comunque superare l’ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente Condizione Particolare.
54. Vicinanze pericolose
Il Contraente è sollevato dall’obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
29. Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Sezione 3 – Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
00. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.
Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
31. Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
32. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. FABBRICATI – si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
2. MACCHINARI, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
3. MERCI – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicherebbero questi limiti:
• Per i FABBRICATI – applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il contraente o l’assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
• Per i MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MERCI – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
33. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.
34. Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 30 (Obblighi in caso di sinistro);
4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 32 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
35. Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.
36. Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art. 1914 del Codice Civile.
37. Chiusura inchiesta
In caso di danno, l’Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. L’Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l’indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
38. Liquidazione separata per ciascuna partita
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato separatamente per ciascuna partita come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
39. Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia
40. Rinuncia all’osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso
La Società rinuncia all’osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l’Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.
41. Deroga alla regola proporzionale
Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all’art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.
42. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse liquidato.
Disposizioni finali Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Dichiarazioni Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 4 Variazione del rischio
Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art, 6 Clausola di recesso
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Art. 10 Foro competente
Art. 12 Durata del Contratto Art. 16 Clausola Broker
Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 30 Obblighi in caso di sinistro
Data __/__/ | |
La Società | Il Contraente |
ALLEGATO A – Enti e somme assicurate
Partita | Somme Assicurate | |
1 | Fabbricati, si civili che industriali, di proprietà o in uso all’Assicurato | € 5.500.000,00 |
2 | Contenuto in genere (macchinari, attrezzature, merci ed arredamento) sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi | € 2.023.251,00 |
3 | Termovalorizzatore di Mergozzo (disattivato dal 2012) – Fabbricati | € 9.665.262,00 |
4 | Termovalorizzatore di Mergozzo (disattivato dal 2012) – Xxxxxxxxxx, attrezzature, merci ed arredamento | € 13.068.580,00 |
5 | Ricorso terzi da incendio | € 1.000.000,00 |
6 | Spese di demolizione e sgombero | € 500.000,00 |
7 | Maggiori spese - 10% su partite 1, 2, 3 e 4 | € 3.025.709,00 |
Totale somme assicurate | € 34.782.802,00 |
Data / / | |
Il Contraente | La Società |
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.
Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l’indennizzo verrà corrisposto all’assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di seguito specificato.
Garanzia | Limiti d’indennizzo per sinistro e per annualità | Scoperti o franchigie |
28.1 - Acqua condotta | € 150.000,00 | Franchigia € 1.000,00 |
Rigurgito acque di scarico € 50.000,00 | ||
28.2 - Acqua piovana | € 50.000,00 | Franchigia € 1.000,00 |
28.9 - Colaggio sprinkler | € 50.000,00 | Franchigia € 1.000,00 |
28.11 - Cose assicurabili a condizioni speciali | € 100.000,00 | |
28.14 - Dispersione liquidi | € 25.000,00 | Franchigia € 1.000,00 |
28.18 - Eventi atmosferici | 80% s.a. | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
28.19 - Fenomeno elettrico | € 50.000,00 | Franchigia € 500,00 |
28.20 - Fumo | Franchigia € 1.000,00 | |
28.21 - Furto di fissi e infissi | € 2.500,00 per sinistro € 10.000,00 per anno | Franchigia € 1.000,00 |
28.22 – Grandine | € 50.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
28.24 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti | 40% s.a. | Scoperto 10% con il minimo di € 30.000,00 |
28.27 - Maggiori spese | € 100.000,00 | |
28.29 - Neve, ghiaccio e gelo | Sovraccarico neve 50% s.a. | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
Gelo € 50.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 | |
Intasamento grondaie | Franchigia € 1.000,00 | |
28.30 - Onda sonica | Franchigia € 1.000,00 | |
28.31 - Oneri di urbanizzazione | € 25.000,00 per anno assicurativo | |
28.32 - Onorario architetti e consulenti | € 25.000,00 per anno assicurativo | |
28.33 - Onorario periti | € 25.000,00 per anno assicurativo | |
28.36 – Perdita pigioni | € 10.000,00 per anno assicurativo | |
28.38 - Rimpiazzo combustibile | € 10.000,00 per anno assicurativo | |
28.41 - Rottura lastre | € 25.000,00 per sinistro € 2.500,00 per singola lastra | Franchigia € 100,00 |
28.43 - Scioperi, tumulti, atti dolosi | 80% s.a. | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
28.46 - Spese per ricerca guasti | € 30.000,00 | Franchigia € 1.000,00 |
28.47 - Spese per rimozione e ricollocamento | € 50.000,00 | |
28.48 – Terremoto | 50% s.a. | Scoperto 10% con il minimo di € 30.000,00 |
28.49 – Terrorismo | 50% s.a. | Scoperto 10% con il minimo di € 3.000,00 |
28.52 - Urto veicoli | Franchigia € 1.000,00 |
Data / / | |
Il Contraente | La Società |