Accordo di Locarno
Traduzione1
Accordo di Locarno
istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali
Conchiuso a Locarno l’8 ottobre 1968
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19702 Istrumento di ratificazione depositato il 27 gennaio 1971 Entrato in vigore per la Svizzera il 27 aprile 1971
(Stato 23 settembre 2003)
0.232.121.3
Art. 1 Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classifica- zione internazionale
1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particola- re.
2) Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classifi- cazione (denominata in seguito «classificazione internazionale»).
3) La classificazione internazionale comprende:
i) una lista delle classi e sottoclassi;
ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l’indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati;
iii) note esplicative.
4) La lista delle classi e sottoclassi è quella annessa al presente Accordo, con riserva delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall’articolo 3 (denominato in seguito «Comitato di esperti») potrebbe introdurvi.
5) L’elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comi- tato di esperti secondo la procedura stabilita dall’articolo 3.
6) La classificazione internazionale potrà essere modificata o completata dal Comi- tato di esperti secondo la procedura stabilita dall’articolo 3.
7) a) La classificazione internazionale è redatta nelle lingue inglese e francese.
b) Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione dell’Assemblea contemplata dall’articolo 5, a cura dell’Ufficio internazio- nale della proprietà intellettuale (denominato in seguito «Ufficio internazio
RU 1971 378; FF 1970 I 722
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. La traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle Amministrazioni d’Italia e di Svizzera d’intesa con l’OMPI.
2 RU 1971 377
nale») contemplato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale3 (denominata in seguito «Organizza- zione»).
Art. 2 Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale
1) Riservati gli obblighi imposti dal presente Accordo, la classificazione internazio- nale ha di per sé carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia, ciascun paese può attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare, la classifi- cazione internazionale non vincola i paesi dell’Unione particolare quanto alla natura e ai limiti della protezione del disegno o modello in questi paesi.
2) Ciascun paese dell’Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classifi- cazione internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.
3) Le Amministrazioni dei paesi dell’Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei depositi o delle registrazioni dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni ufficiali, qualora queste vengano effettuate, i numeri delle classi e sottoclassi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti incorporanti disegni o modelli.
4) Nella scelta delle denominazioni da includere nell’elenco alfabetico dei prodotti, il Comitato di esperti eviterà, per quanto possibile, di usare denominazioni per le quali esistessero diritti esclusivi. Tuttavia, l’inclusione di una qualsiasi denomina- zione nell’elenco alfabetico non potrà essere interpretata quale espressione dell’opinione del Comitato di esperti circa l’esistenza o meno di diritti esclusivi.
Art. 3 Comitato di esperti
1) È istituito, presso l’Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di svolgere i compiti contemplati nell’articolo 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun paese dell’Unione particolare è rappresentato nel Comitato di esperti, il quale si organizza mediante un regolamento interno adottato con la maggioranza semplice dei paesi rappresentati.
2) Il Comitato di esperti adotta, con la maggioranza semplice dei paesi dell’Unione particolare, l’elenco alfabetico e le note esplicative.
3) Proposte di modificazioni o di aggiunte da apportare alla classificazione interna- zionale possono essere fatte dall’Amministrazione di ciascun paese dell’Unione particolare o dall’Ufficio internazionale. Le Amministrazioni comunicano ogni loro proposta all’Ufficio internazionale. Quest’ultimo trasmette le sue proposte e quelle delle Amministrazioni ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.
4) Le decisioni del Comitato di esperti, relative alle modificazioni e aggiunte da apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice dei paesi dell’Unione particolare. Tuttavia, se esse implicano la creazione d’una
3 RS 0.230
nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un’altra la decisione deve essere unanime.
5) Gli esperti hanno la facoltà di votare per corrispondenza.
6) Qualora un paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo ad una sessione dei Comitato di esperti oppure l’esperto designato non abbia espresso il suo voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato si riterrà che il paese in questione ha accettato la decisioni del Comitato.
Art. 4 Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modi- ficazioni e aggiunte
1) L’elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative adottate dal Comitato di esperti nonché qualsiasi modificazione o aggiunta alla classificazione internazionale decisa dal Comitato stesso sono notificate alle Amministrazioni dei paesi dell’Unione particolare a cura dell’Ufficio internazionale. Le decisioni del Comitato di esperti entreranno in vigore alla ricezione della notificazione. Tuttavia, se esse implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un’altra, esse entrano in vigore entro sei mesi dalla data d’invio della notifi- cazione.
2) L’Ufficio internazionale, nella sua qualità di depositario della classificazione internazionale, vi inserisce le modificazioni e aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e aggiunte formeranno oggetto di avvisi pubblicati nei periodici che l’Assemblea designerà.
Art. 5 Assemblea dell’Unione
1) a) L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dei paesi dell’Unione particolare.
b) Il Governo di ogni paese dell’Unione particolare è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha desi- gnata.
2) a) Riservate le disposizioni dell’articolo 3; l’Assemblea:
i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione particolare e l’applicazione del presente Accordo;
ii) impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la prepara- zione delle conferenze di revisione;
iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell’Organizzazione (denominato in seguito: «Direttore generale») relative all’Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione particolare;
iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio biennale4 dell’Unione parti- colare e ne approva i conti di chiusura;
v) adotta il regolamento finanziario dell’Unione particolare;
vi) decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione interna- zionale in lingue diverse dall’inglese e dal francese;
vii) istituisce, oltre il Comitato di esperti indicato nell’articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione particolare;
viii) decide quali paesi non membri dell’Unione particolare, quali organizza- zioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non gover- native possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;
ix) adotta le modificazioni da apportare agli articoli 5 a 8;
x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione particolare;
xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.
b) L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coor- dinamento dell’Organizzazione.
3) a) Ciascun membro dell’Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superio- re a un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tutta- via, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedu- ra, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi mem- bri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
d) Riservate le disposizioni dell’articolo 8.2), l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L’astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di esso.
4) a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni5 in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il
4 Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal 23 nov. 1981 (RU 1983 1092).
medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea gene- rale dell’Organizzazione.
b) L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.
c) L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Art. 6 Ufficio internazionale
1) a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio internazionale.
b) In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segre- teria dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito.
c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la rappresenta.
2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
3) a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell’Accordo, eccettuate quelle degli articoli 5 a 8.
b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle confe- renze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Art. 7 Finanze
1) a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
5 Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per là Svizzera dal 23 nov. 1981 (RU 1983 1092).
c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comu- ni è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:
i) i contributi dei paesi dell’Unione particolare;
ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblica- zioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
4) a) Per determinare la quota contributiva secondo l’alinea 3) i), i paesi dell’Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell’Unione.
b) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno dei paesi dell’Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione particolare pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il paese è posto e il numero totale di unità dell’insieme dei paesi.
c) I contributi sono esigibili al I’ gennaio di ogni anno.
d) Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell’Unione particolare, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contri- buti da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo eser- cizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazio- nale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
6) a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
b) L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordi- namento dell’Organizzazione.
7) a) L’accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un parti- colare accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
b) Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notifi- cazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
Art. 8 Modificazione degli articoli 5 a 8
1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun paese dell’Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai paesi dell’Unione particolare almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Unione particolare al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli accettata in tal modo vincola tutti i paesi che sono membri dell’Unione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei paesi dell’Unione parti- colare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
Art. 9 Ratifica, adesione; entrata in vigore
1) Qualsiasi paese partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale6 può ratificare il presente Accordo, se lo ha firmato, oppure aderirvi.
2) Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
3) a) Nei riguardi dei primi cinque paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente Accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d’adesione.
b) Nei riguardi di qualsiasi altro paese, il presente Accordo entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell’adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Accordo entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla data così indicata.
4) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Accordo.
Art. 10 Valore e durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha lo stesso valore e la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale7.
Art. 11 Revisione degli articoli 1 a 4 e 9 a 15
1) Gli articoli 1 a 4 e 9 a 15 del presente Accordo potranno essere riveduti allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.
2) Ogni revisione sarà oggetto d’una conferenza dei delegati dei paesi dell’Unione particolare.
Art. 12 Denuncia
1) Ciascun paese potrà denunciare il presente Accordo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia avrà effetto solo nei riguardi del paese che l’avrà fatta, l’Accordo rimanendo in vigore ed esecutivo per gli altri paesi dell’Unione particolare.
2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il paese è divenuto membro dell’Unione particolare.
6 RS 0.232.01/.04
7 RS 0.232.01/.04
Art. 13 Territori
Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell’articolo 24 della Conven- zione di Parigi per la protezione della proprietà industriale8.
Art. 14 Firma, lingue, notificazioni
1) a) Il presente Accordo è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede; esso è depositato presso il Governo della Svizzera.
b) Il presente Accordo rimane aperto alla firma, a Berna, fino al 30 giugno 1969.
2) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l’Assemblea potrà indicare.
3) Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Svizzera, del testo firmato del presente Accordo ai Governi che l’hanno firmato e al Governo di qualsiasi altro paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Accordo presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare la data d’entrata in vigore dell’Accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le accettazioni di modificazioni del presente Accordo e le date in cui queste modificazioni entrano in vigore, nonché le notificazioni di denuncia.
Art. 15 Disposizione transitoria
Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI) o al loro Direttore.
In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in Locarno, l’8 ottobre 1968. (Seguono le firme)
8 RS 0.232.04 e 0.232.01/.03 art. 16bis
Allegato9
Lista delle classi e delle sottoclassi della classificazione internazionale
9 Le modificazioni non sono più pubblicate nella RU, l’allegato, di conseguenza, non compare più nella presente Raccolta. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio federale della proprietà intellettuale, 0000 Xxxxx.
Risoluzione
Adottata dalla Conferenza di Locarno il 7 ottobre 1968
1) È istituito presso l’Ufficio internazionale un Comitato provvisorio di esperti. Questo Comitato comprende un rappresentante di ciascun Paese firmatario dell’Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.
2) Il Comitato provvisorio è incaricato di sottoporre all’Ufficio internazionale progetti dell’elenco alfabetico dei prodotti e delle note esplicative menzionate nell’articolo 1.5) dell’Accordo. Esso riesaminerà inoltre la lista delle classi e sotto- classi annessa all’Accordo e sottoporrà all’Ufficio internazionale, ove sia il caso, progetti di modificazioni e di aggiunte da apportare a tale lista.
3) L’Ufficio internazionale è invitato a preparare i lavori del Comitato provvisorio e a convocarlo al più presto.
4) Appena l’Accordo sarà entrato in vigore, il Comitato di esperti previsto nell’articolo 3 prenderà una decisione in merito ai progetti elencati nel precedente alinea 2).
5) Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato provvisorio sono a carico dei paesi che essi rappresentano.
Campo di applicazione dell’accordo il 6 agosto 2003
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Austria | 22 giugno | 1990 | 26 settembre | 1990 |
Azerbaigian | 14 luglio | 2003 A | 14 ottobre | 2003 |
Belarus | 24 aprile | 1998 A | 24 luglio | 1998 |
Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 0000 X | 0x xxxxx | 0000 |
Xxxxxxxx | 27 novembre | 2000 A | 27 febbraio | 2001 |
Cina | 17 giugno | 1996 A | 19 settembre | 1996 |
Xxxxx (Nord) | 6 marzo | 1997 A | 6 giugno | 0000 |
Xxxxxxx | 28 luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
Cuba | 9 luglio | 1998 A | 9 ottobre | 1998 |
Danimarca* | 27 gennaio | 1971 | 27 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 31 luglio | 1996 A | 31 ottobre | 1996 |
Finlandia | 15 febbraio | 1972 | 16 maggio | 1972 |
Francia | 11 agosto | 1975 | 13 settembre | 1975 |
Guadalupa | 11 giugno | 1975 | 13 settembre | 1975 |
Guayana francese | 11 giugno | 1975 | 13 settembre | 1975 |
Isole Wallis e Futuna | 11 giugno | 1975 | 13 settembre | 1975 |
Martinica | 11 giugno | 1975 | 13 settembre | 1975 |
Nuova Caledonia | 11 giugno | 1975 | 13 settembre | 1975 |
Polinesia francese | 11 giugno | 1975 | 13 settembre | 1975 |
Riunione | 11 giugno | 1975 | 13 settembre | 1975 |
St. Xxxxxx e Miquelon | 11 giugno | 1975 | 13 settembre | 1975 |
Territori Australi e Antartici | ||||
Francesi | 11 giugno | 1975 | 13 settembre | 1975 |
Germania | 25 luglio | 1990 | 25 ottobre | 1990 |
Grecia | 4 giugno | 1999 A | 4 settembre | 1999 |
Guinea | 5 agosto | 1996 A | 5 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 9 luglio | 1970 A | 27 aprile | 1971 |
Islanda | 23 dicembre | 1994 A | 9 aprile | 1995 |
Italia | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
Kazakstan | 7 agosto | 2002 A | 7 novembre | 2002 |
Kirghizistan | 10 settembre | 1998 A | 10 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxx | 23 luglio | 1993 S | 8 settembre | 1991 |
Malawi | 24 luglio | 1995 A | 24 ottobre | 1995 |
Messico | 26 ottobre | 2000 A | 26 gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 1° settembre | 1997 A | 1° dicembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 16 marzo | 2001 A | 16 giugno | 2001 |
Norvegia | 27 gennaio | 1971 | 27 aprile | 1971 |
Paesi Bassi | 23 dicembre | 1976 | 30 marzo | 1977 |
Aruba | 8 novembre | 1986 | 8 novembre | 1986 |
Regno Unito | 21 luglio | 2003 A | 21 ottobre | 2003 |
Repubblica Ceca | 18 dicembre | 0000 X | 0x xxxxxxx | 0000 |
Xxxxx partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Romania | 31 marzo | 1998 A | 30 giugno | 1998 |
Russia* | 8 settembre | 1972 | 15 dicembre | 1972 |
Serbia e Montenegro | 14 giugno | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Slovacchia | 30 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
Xxxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 X | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 10 agosto | 1973 | 17 novembre | 1973 |
Svezia | 7 luglio | 1970 | 27 aprile | 1971 |
Svizzera | 27 gennaio | 1971 | 27 aprile | 1971 |
Tagikistan | 14 febbraio | 1994 S | 21 dicembre | 1991 |
Trinidad e Tobago | 20 dicembre | 1995 A | 20 marzo | 1996 |
Turchia | 31 agosto | 1998 A | 30 novembre | 1998 |
Ungheria | 28 settembre | 1973 | 1° gennaio | 1974 |
Uruguay | 19 ottobre | 1999 A | 19 gennaio | 2000 |
* Dichiarazione vedi qui appresso
Dichiarazione
Danimarca
Lo strumento di ratifica è stato accompagnato dalla seguente dichiarazione: … sino a nuova disposizione detto accordo non s’applica alle Isole Féroé.