ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL PER IL PERSONALE
ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI).
PARTE NORMATIVA 2008-2011
PARTE ECONOMICA 2008-2009
Il giorno 1, del mese di luglio 2008, presso la sede dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in Roma, via dei Prefetti, 46 tra:
-Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con il Segretario Generale, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
- CGIL-FPS con Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx,Xxxxxxx Xxxxxxxx
-UIL-FPL con Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx
-UIL-PA con Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx
-CISL-FPS con Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Premessa
Il presente rinnovo contrattuale interviene in un momento di incertezza del processo di assestamento istituzionale del sistema delle autonomie locali che, in coerenza con la riforma del titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto rapidamente portare a un nuovo Codice delle Autonomie e alla riforma fiscale in senso federale.
Appare, dunque, “sospeso” ogni processo di riassetto teso ad assicurare un più efficace collegamento istituzionale con il mondo delle autonomie locali e a creare un ambito in cui affrontare utilmente le questioni regionali e territoriali.
In questo quadro, rimane centrale, per rassicurare un raccordo istituzionale efficace, il potenziamento dell’associazionismo, e, in questa prospettiva, le parti concordano sulla necessità di rafforzare la struttura, le funzioni, i servizi, il ruolo dell’ANCI, al fine di garantire il più efficace svolgimento della sua insostituibile funzione di coagulo, contemperamento e rappresentanza delle istanze delle autonomie locali.
Ancora una volta, dunque, e anzi questa volta più che in passato, il CCNL Anci assume rilevanza e portata nazionale e costituisce un patrimonio indiscutibile, tanto sul piano del complesso delle relazioni istituzionali, quanto, su quello interno, in termini di valorizzazione delle risorse umane, nonché, sul fronte delle relazioni industriali, dal punto di vista della capacità di mantenere vivi i rapporti unitari e di fiducia reciproca conservati tra le parti anche nei momenti più difficili.
Le Parti intendono altresì rinnovare la propria condivisione dell’auspicio che – sia pure in una prospettiva temporale non immediata e nel fermo rispetto della piena autonomia dei soggetti interessati – sia esteso l’esito negoziale anche al di fuori dei “confini” tracciati dall’organizzazione- Anci, elaborando una piattaforma contrattuale flessibile e in grado di soddisfare esigenze ampie e proteiformi.
In primo luogo, il tessuto di relazioni industriali – sfociato nel presente contratto – deve essere in grado di essere immediatamente applicabile anche alle autonome soggettività regionali dell’Anci, ove lo richiedano, così come a quelle parti del sistema-Anci più omogenee all’organizzazione- madre.
Inoltre, lo stesso strumento può essere offerto a tutte quelle soggettività (di rappresentanza e/o di servizio) che afferiscono – per attività, natura, finalità – al sistema delle autonomie locali e funzionali.
Parte normativa
Art. 1
1. Il presente accordo di rinnovo decorre dall’01.01.2008 e la sua scadenza è: per la parte normativa, il 31.12.2011;
per la parte economica, il 31.12.2009.
2. In caso di modifica del vigente sistema di relazioni industriali in tema di durata degli accordi collettivi nazionali, le Parti concordano fin d’ora di riattivare immediatamente il confronto al fine di adottare ogni iniziativa necessaria ad adeguare il presente Accordo alla nuova disciplina generale.
Art. 2
1. All’art. 18.3 del CCNL è aggiunto il seguènte inciso: « contenente l’illustrazione delle attività compiute, e per quanto riguarda la formazione, delle risorse utilizzate e dei residui di spesa, che dovranno confluire nell’anno successivo ».
Art. 3
1. L'art. 19.1 del CCNL è sostituito dal seguente: « 19.1 Per il quadriennio normativo 2008-2011, le Parti convengono di unificare le competenze del Comitato per le pari opportunità, di quello sul fenomeno del mobbing e di quello per la formazione, dando vita ad un'unica Commissione paritetica unitaria, di composizione analoga a quella del Comitato di cui all’art. 16 commi 5 e 6. A parziale modifica dell’art. 18.2, la Commissione paritetica unitaria adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice o qualificata dei suoi componenti e si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato a maggioranza qualificata dei 2/3 ».
Art. 4
1. Il termine di cui all'art. 20.2 decorre dalla stipula del presente Accordo.
Art. 5
1. L'art. 30.13 del CCNL è sostituito dal seguente: « 30.13 L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno 5 giorni lavorativi, nonché il diritto a compensazioni nelle forme e nella modalità fissate con la contrattazione integrativa. ».
2. L'art. 30.23 del CCNL è sostituito dal seguente: « 30.23 AI lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, sarà riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per /'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. A tal fine, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori interessati le necessarie informazioni preventive per l’esercizio della prelazione ».
3. L'art. 30.23 del CCNL è rinumerato come art. 30.24, mantenendo identico contenuto.
Art. 6
Il comma 1 dell'art. 31 è sostituito dal seguente: « Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ai sensi di quanto disciplinato dalle vigenti norme di legge ».
Art. 7
L'art. 33 è interamente sostituito dal seguente: « 33. 1 Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
33.2 Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
33.3 In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative alla descrizione della prestazione lavorativa. In ogni caso, il lavoratore deve essere informato per iscritto delle specifiche modalità di effettuazione della prestazione e di contatto con l’azienda, quali: distribuzione dell’orario giornaliero e settimanale di lavoro; modalità di rilevazione dello stesso; fasce orarie di connessione con l’azienda; orari in cui il telelavoratore deve eventualmente rendersi disponibile per recarsi in azienda; durata del telelavoro; verifiche periodiche di permanenza nelle condizioni oggettive per consentire la prosecuzione del telelavoro; unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato; indicazione del suo superiore diretto o delle altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.
33.4 Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta. Nell’ipotesi in cui il numero di lavoratori che faccia richiesta di accedere a tale modalità lavorativa superi la percentuale di cui all’art. 36, i criteri di preferenza saranno individuati in sede di contrattazione integrativa.
34.5 Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
34.6 Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può comportare il ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo o del lavoratore. In ogni caso, e salvo giustificati motivi, non può essere previsto un periodo di durata della prestazione resa mediante telelavoro inferiore a un anno.
34.7 Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa. In particolare, il datore di lavoro è tenuta organizzare e garantire flussi informatici di informazioni e comunicazioni aziendali, in particolare, garantendo, nel proprio sito internet, una “bacheca elettronica”.
34.8 Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
34.9 Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative al/a protezione dei dati.
34.10 Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
34. 11 Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
34. 12 Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
34. 13 L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
34.14 Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformita a quanto previsto dalla legge, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma.
34.15 Le apparecchiature necessarie per la realizzazione delle sperimentazioni sono fornite dalla amministrazione e concesse in comodato d'uso ai lavoratori che rendono la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Sono inoltre a carico del datore di lavoro: l'attivazione delle apparecchiature, le necessarie spese energetiche e gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Le interruzioni del circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o a cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerate a carico dell'Ente.
34.16 In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà dame immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
34.17 Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale xxx xxxxxxxx.
00.00 Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale.
34.19 Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
34.20 AI fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa vigente. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa vigente. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
34.21 Nell'ambito della legislazione vigente e delle direttive aziendali, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
34.22 Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa.
34.23 Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.
34.24 I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
34.25 Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
34.26 I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
34,27 Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
34.28 I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione.
34.29 I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ».
34.30 l’applicazione dell’istituto è rimessa alla sola ed esclusiva volontà delle parti; sono nulli, pertanto, automatismi o vincoli che ne rendano possibili la concessione o l’imposizione obbligatoria. Con periodicità semestrale a livello aziendale saranno fornite agli attori di parte sindacale di cui all’art. 13 del CCNL.
Gli artt. 34 e 35 del CCNL sono soppressi.
Art. 8
Art. 9
L’art. 36.1 del CCNL è sostituito dal seguente: « Le Parti concordano sulla necessità di ricorrere al telelavoro in misura complessivamente non superiore al 10% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere al momento della costituzione di ogni nuovo rapporto di cui al presente Titolo ».
Art. 10
1. L’art. 37.8 del CCNL è sostituito dal seguente: « In ogni caso, ai sensi dell'art. 8, c. 1, d.lgs. 66/03, il lavoratore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della consumazione del pasto, deve beneficiare di una pausa giornaliera non inferiore a 30 minuti ».
2. Aggiungere il seguente articolo 39.3: « E’ consentito al personale che non percepisce indennità di posizione o funzione compensare entro il mese successivo – entro il limite di 15 minuti al giorno e per non più di due ore complessive mensili – eventuali debiti o crediti rispetto al totale di ore previste settimanalmente ».
3. Aggiungere il seguente articolo 39.2: « In relazione al personale che percepisce indennità di posizione o di funzione, la verifica del rispetto del debito orario settimanale medio è effettuata su base bimestrale.
Art. 11
1. Al termine dell’art. 42.7 è aggiunto il seguente paragrafo: « Il datore di lavoro non può in ogni caso – salvo diversi accordi di miglior favore in sede integrativa – calendarizzare più del 50% delle ferie spettanti ai lavoratori ».
Art. 12
1. All’art. 45.2 sostituire le parole << (…) successive 24 ore (…) >> con << (…) successive 48 ore (…) >>.
2. L’art. 46.2 è sostituito dal seguente: << In nessun caso tali permessi possono superare le 30 ore annue; a queste sono aggiunte 6 ore per visite mediche debitamente certificate>>.
2. AI comma 3 dell’art. 46 sono apportate le seguenti modifiche:
- nel primo periodo le parole: « (...) da usufruire entro 30 giorni dalla data del matrimonio » sono sostituite dalle seguenti: « da usufruire entro 12 mesi dalla data del matrimonio, comprovato mediante regolare documentazione, previa domanda da trasmettere 60 giorni prima »;
- nel secondo e nel terzo periodo a conclusione delle parole: « (...) a 3 giorni » viene aggiunta la parola « lavorativi ».
Art. 13
L’art. 57.3 è sostituito dal seguente: << E’ effettuata una verifica periodica con le RSA, con cadenza semestrale, dei processi, anche valutativi, di cui al presente articolo >>.
Parte economica
Art. 14
La Tabella A) allegata al CCNL (per effetto del rinvio operato dall'art. 59.2) è sostituita dalla Tabella A) allegata al presente Accordo.
Art. 15
All'art. 62.1 del CCNL la parola « successivo » viene sostituita da quella « antecedente ».
Art. 16
1. Al comma 1 dell’art. 63, la parola « triennali » viene sostituita dalla parola « biennali ».
2. Al comma 4 dell’art. 63, la parola « triennio » viene sostituita dalla parola « biennio ».
3. Il comma 6 dell'art. 63 del CCNL è sostituito dal seguente: « 63.6 In caso di passaggio a livello superiore, gli scatti di anzianità non verranno assorbiti e saranno mantenuti come superminimo non assorbibile; gli scatti inizieranno a decorrere nuovamente dal passaggio di qualifica ».
Art. 17
1. L’art. 65.1 del CCNL viene sostituito dal seguente: « L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori appartenenti al I livello nell’ambito delle seguenti misure minime: 1. € 287,50 mensili lorde per dodici mensilità per i titolari di incarichi in staff; 2. €. 330,60 mensili lorde per dodici mensilità per i Capo Dipartimento; 3. €. 380,20 mensili lorde per dodici mensilità per i Capo Area. La misura massima per ciascuna indennità non potrà comunque essere superiore a 2,5 volte il valore dell’indennità minima prevista. Restano comunque salvi eventuali trattamenti di maggior favore riconosciuto al momento della stipula del presente accordo di rinnovo. L'incarico, di durata annuale, deve essere conferito con atto scritto e può essere rinnovato, con le medesime formalità, di anno in anno. Lo stesso può essere revocato prima della scadenza, mediante semplice comunicazione scritta. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennità di posizione, per la parte eccedente il minimo, da parte del dipendente titolare ».
2. L’art. 67.1 è sostituito dal seguente: << Ai lavoratori dipendenti appartenenti al II livello, e che ricoprano gli incarichi temporanei di cui all’art. 55, non spetta l’indennità di posizione, ma è riconosciuta un’indennità di funzione, per il periodo dell’incarico, la cui entità minima sarà di € 125,00 lordi mensili, per il periodo di effettivo espletamento dell’incarico >>.
Art. 18
All'art. 68.1 del CCNL le parole « Entro il 22 dicembre di ogni anno (...) », sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 15 dicembre di ogni anno (...) ».
Art. 19
All'art. 69.1 del CCNL le parole « verrà corrisposta nel mese di giugno (...) » sono sostituite dalle seguenti: « verrà corrisposta entro il 15 giugno (...) ».
Art. 20
L’art. 70.1 del CCNL è sostituito dal seguente: « In sostituzione del servizio mensa, il datore di lavoro riconosce a tutti i dipendenti l'uso di un ticket (buono pasto) per ogni giorno di effettivo lavoro di importo pari a € 9,00 ».
Art. 21
AI CCNL è aggiunto l’art. 70bis, recante "Indennità varie", con il seguente testo: « In favore dei dipendenti che hanno normalmente maneggio di denaro e valori, con onere per errori, nonché di altre categorie di dipendenti le cui condizioni di disagio, rischio e responsabilità siano convenute in sede integrativa, possono essere riconosciute specifiche indennità, secondo i criteri generali e le misure minime fissate dalla contrattazione integrativa medesima ».
Art. 23
All’art. 78 è aggiunto il seguente comma: « 78.2 Il datore di lavoro può concedere prestiti al personale con contratto a tempo indeterminato nelle modalità di legge; il relativo valore, tuttavia, non potrà essere superiore all'importo di 5 mensilità del lavoratore che ne faccia richiesta, al momento in cui venga accolta la richiesta ».
Art. 24
Le Parti concordano espressamente che tutti gli articoli del CCNL non espressamente modificati e/o integrati e/o sostituiti dal presente Accordo sono pienamente vigenti ed efficaci.
Addenda all'Accordo
I) Le Parti concordano di avviare, contestualmente alla stipula del presente Accordo, un tavolo per la stipula di un CCNL per la dirigenza ANCI.
II) Le Parti concordano sul fatto che l’inquadramento al livello Ibis è da considerarsi “ad esaurimento”. Il datore di lavoro si impegna pertanto - entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente accordo - a valutare il personale attualmente inquadrato al livello Ibis ai fini dell’inquadramento al I livello.
III) Le Parti concordano sull’opportunità di avviare un tavolo di confronto che consenta, ove possibile, di ampliare e migliorare le condizioni contrattuali dell’attuale copertura assicurativa sanitaria.
IV) Le Parti confermano gli impegni in materia di stabilizzazione del precariato di cui al IV addendum del CCNL e si impegnano, altresì, ad avviare un confronto sulla possibile procedimentalizzazione delle c.d. ed eventuali procedure di esodo volontario.
-ANCI
-FP-CGIL
-UIL-PA
-UIL-FPL
-CISL-FP
TABELLA A)
livello | paga base al | paga base al | paga base al |
31-12-07 | 01-01-08 | 01-01-09 | |
1 liv | € 3.590,08 | € 3.683,42 | € 3.805,48 |
1 liv bis | € 2.445,49 | € 2.509,07 | € 2.592,22 |
2 liv | € 2.016,78 | € 2.069,22 | € 2.137,79 |
3 liv | € 1.762,00 | € 1.807,81 | € 1.867,72 |
4 liv | € 1.603,07 | € 1.644,75 | € 1.699,25 |
5 liv | € 1.453,98 | € 1.491,78 | € 1.541,22 |