Contract
Il presente documento costituisce parte integrante della procedura per l’affidamento diretto del servizio/fornitura sotto indicato e deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato da ciascun partecipante alla gara.
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge n.120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.108/2021, per la fornitura di fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri, continuazioni e servizi accessori per la Biblioteca dell’Università per Stranieri di Siena. Lotto Unico. CIG: 963601424F.
CPV 22210000-5 (P)
CPV 22212100-5 (S)
Patto di Integrità
tra l’Università per Stranieri di Siena (di seguito denominata Ateneo) e:
Il/La sottoscritto/a
nat_ a (prov. ) il residente in Via n. località (prov. ) telefono fisso telefono cellulare e-mail
P.E.C. in qualità di (specificare carica sociale del soggetto abilitato ad impegnare legittimamente il concorrente barrando la casella che ricorre)
□ LEGALE RAPPRESENTANTE □ AMMINISTRATORE DELEGATO □ PROCURATORE come da
procura speciale (da allegare in originale o in copia conforme all’originale) in data a rogito del Notaio
□ ALTRO (specificare)
della Ditta (denominazione/ragione sociale)
Forma giuridica della Ditta di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.(barrare la casella che ricorre):
lett. a): IMPRENDITORE INDIVIDUALE; ARTIGIANO; SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; SOCIETA’ PER AZIONI; SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA; SOCIETA’ COOPERATIVA; SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO;
lett. b): CONSORZIO TRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO costituito a norma
della legge 25.6.1909, n. 422 e del D.Lg. C.p.S. 14.12.1947, n.1577 e s.m.i. ovvero CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE di cui alla L. 8.8.1985, n. 443;
lett. c): CONSORZIO STABILE costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
lett. d) RAGGUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (RTI: COSTITUITA COSTITUENDA):
CAPOGRUPPO ovvero MANDANTE (costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) - si applica l’art.48 D.Lgs. n.50/2016); MANDATARIA; TIPO ORIZZONTALE; TIPO VERTICALE; TIPO MISTO;
lett. e): CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ( COSTITUITO COSTITUENDO) di cui
all'articolo 2602 del codice civile (costituito tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, - si applica l’art.48 D.Lgs.n.50/2016); MANDANTE; MANDATARIA;
lett. f): aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del D.L. 10.2.2009, n. 5, convertito, con modifiche, dalla legge 9.4.2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. f) dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016);
lett. g): soggetto che ha stipulato contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23.7.1991, n. 240; ovvero operatore economico, ai sensi dell’art.45 comma1 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
consorziato per il quale il consorzio concorre (indicare la tipologia del consorzio)
;
VISTO
− la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” - art. 1, comma 17 “le stazioni appaltanti possono
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
− il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
− il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
− il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
− il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università per Stranieri di Siena 2023-2025;
− il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
− il Codice Etico e il Codice di Comportamento dell’Università per Stranieri di Siena emanato ai sensi del DPR n. 62/2013, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ateneo;
− il Regolamento di Ateneo per la tutela del segnalante di condotte illecite dei dipendenti dell’Università per Stranieri di Siena ex art. 54 bis del d. lgs. 165/2001.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente Patto di Integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria.
2. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall’Ateneo.
3. Il Patto di Integrità disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Ateneo.
4. Nel Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Ateneo e l’Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. In caso di aggiudicazione della procedura in oggetto il presente Patto di Integrità sarà espressamente richiamato nel contratto, così da formarne parte integrante e sostanziale.
6. La presentazione del Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Operatore Economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura in oggetto indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 2
(Obblighi dell'Operatore Economico)
1. L’Operatore Economico, nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Ateneo ed in particolare in relazione a tutte le fasi della procedura in oggetto indicata, che precedono l’aggiudicazione e anche durante l’esecuzione del contratto e/o della prestazione, si obbliga:
− a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Ateneo, ovvero a terzi;
− a segnalare tempestivamente all’Ateneo, xxxxx ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto indicata e dell'esecuzione del contratto;
− ad informare prontamente e puntualmente, tramite il legale rappresentante dell'Impresa, tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza;
− a denunciare alla Pubblica Autorità competente, tramite il legale rappresentante dell’Operatore Economico, ogni irregolarità o distorsione o eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Ateneo.
2. Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico dichiara:
− di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto degli atti di cui alla procedura in oggetto indicata e della documentazione tecnica e normativa ad essa allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
− di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura in oggetto indicata per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
− di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D. Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
− di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D .Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D. Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell’Operatore Economico dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
− di obbligarsi a rendere noti, su richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
Articolo 3
(Obblighi dell’Ateneo)
1. L’Ateneo conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Ateneo informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione
del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L’Ateneo attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università per Stranieri di Siena.
4. L’Ateneo aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L’Ateneo formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di Integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4
(Sanzioni)
1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell’Operatore Economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto di Integrità potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
− esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria, se prestata, a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
− revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria, se prestata, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
− risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se prestata, a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’Università per Stranieri di Siena per i successivi tre anni.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 e s.m.i.:
− l’Operatore Economico si obbliga a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura U.T.G. di Siena di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..
4. La Prefettura U.T.G. di Siena potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Operatore Economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Articolo 5
(Controversie)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 6
(Durata)
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all' affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
Luogo e data
PER L’ATENEO
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO D’INTEGRITÀ PER ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONCORRENTE SINGOLO.
Luogo e data
Timbro e firma del Legale Rappresentante
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO D’INTEGRITÀ PER ACCETTAZIONE DA PARTE DI RTI/ATI O CONSORZI ORDINARI GIÀ COSTITUITI; CONSORZI STABILI, GEIE.
(da sottoscrivere solo nel caso in cui sia già stato conferito mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo)
Luogo e data
Timbro e firma del Legale Rappresentante della Capogruppo-mandataria
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ PER ACCETTAZIONE DA PARTE DI RTI/ATI O CONSORZI ORDINARI GIÀ COSTITUITI.
(da sottoscrivere solo nel caso in cui sia già stato conferito mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo)
Luogo e data
Timbro e firma del Legale Rappresentante della Capogruppo-mandataria
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ PER ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA CAPOGRUPPO E DA PARTE DI TUTTE LE MANDANTI PER RTI/ATI O CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI, GEIE.
(da sottoscrivere solo nel caso in cui NON sia già stato conferito mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo)
Luogo e data
1. L’impresa mandataria/capogruppo Timbro e firma del Legale Rappresentante della
Capogruppo-mandataria
2. L’impresa mandante o consorziata Timbro e firma del Legale Rappresentante della mandante o consorziata
3. L’impresa mandante o consorziata Timbro e firma del Legale Rappresentante della mandante o consorziata
4. L’impresa mandante o consorziata Timbro e firma del Legale Rappresentante della mandante o consorziata
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ PER ACCETTAZIONE DA PARTE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 4-TER, DEL D.L. 10.2.2009, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICHE, DALLA LEGGE 9.4.2009, N. 33, DI CUI AL COMMA 2, LETT. F) DELL’ART. 45 DEL D. LGS. N. 50/2016);.
N.B. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, Si precisa che la il Patto di Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto munito di idonei poteri: (i) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; (ii) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; (iii) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
caso (i) caso (ii) caso (iii)
Luogo e data
Timbro e firma
Timbro e firma
Timbro e firma
Timbro e firma
Timbro e firma