PREMESSO:
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 maggio 2020, n. 732
Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Fondazione Xx.XXX e Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione di una collaborazione strategica sui temi della biomedicina e biotecnologia, malattie neurodegenerative ed infettive.
Il Presidente della Giunta Regionale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, d’intesa con il Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO:
- che il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale che, fra gli altri, ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati con soggetti pubblici e privati;
- che la Fondazione Xx.XXX - istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 20 marzo 2006 in esecuzione delle previsioni dell’art. 1, comma 341, della legge n. 266 del 2005 - ha definito una sperimentazione gestionale nell’area della sanità, tra la Regione Siciliana, da un lato, ed alcune Università statunitensi, dall’altro, con esiti positivi;
- la Fondazione di cui sopra persegue lo scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie, con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell’area biomedica;
- la Regione Puglia, nell’ambito del generale benessere della propria comunità e, in particolare, dell’invecchiamento attivo ed in salute della propria popolazione, ha interesse ad approfondire le attività di ricerca e di sperimentazione clinica sui domini dell’oncologia, le malattie dell’invecchiamento, con particolare riferimento alle malattie neurodegenerative, e le malattie infettive, anche alla luce della recente diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO:
- che il CNR, per il tramite del direttore dell’Istituto di Nanotecnologie con sede a Lecce, ha proposto alla Regione Puglia la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con la Fondazione Xx.XXX, allo scopo di attivare, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, una cooperazione per lo sviluppo di una collaborazione strategica tramite la realizzazione congiunta di progettualità in aree tematiche di comune interesse;
- che la collaborazione potrebbe vertere sui seguenti ambiti:
• ricerca congiunta, anche presso terzi, sui farmaci di precisione, terapie cellulari, tessuti ed organi ingegnerizzati per patologie di rilevanza regionale e nazionale quali l’oncologia, le malattie dell’invecchiamento, con particolare riferimento alle malattie neurodegenerative, e le malattie infettive;
• valorizzazione della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico attraverso attività congiunte di project management, business development, ricerca traslazionale, sviluppo preclinico, brevettazione e creazione di start up;
• promozione e sviluppo di attività formative, divulgative e di ricerca, su temi di interesse reciproco, anche mediante lo scambio e/o la messa a disposizione di risorse umane, strutturali e tecnologiche, l’attivazione di dottorati di ricerca;
• collaborazione scientifica e scambio di informazioni, know-how tecnico e scientifico nelle
rispettive aree di competenza;
• definizione di una pianificazione comune e sinergica per l’ottenimento di opportunità di finanziamenti a copertura di progetti/interventi di ricerca, formazione e sviluppo industriale;
RITENUTO utile per il raggiungimento di tali obiettivi di cooperazione strategica approvare un Protocollo d’Intesa con il C.N.R. e la Fondazione Xx.XXX, che regoli i rapporti e gli obblighi tra le parti, il cui testo è allegato al presente atto sub A);
PRESO ATTO che il Protocollo di intesa, con durata prevista in 60 mesi, non comporta alcun impegno contrattuale né economico-finanziario e che l’eventuale attuazione delle iniziative proposte dal Comitato avverrà nel rispetto dei principi e delle forme previste dai rispettivi ordinamenti, attraverso la stipulazione di successivi accordi di attuazione contenenti i relativi impegni specifici;
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si sottopone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997 e della D.G.R. n. 3261/1998, propone alla Giunta:
- di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, il C.N.R. e la Fondazione Xx.XXX, allegato sub A) alla presente deliberazione, che regola i rapporti e gli obblighi reciproci tra le tre parti firmatarie;
- di notificare la presente delibera, a cura Segretariato Generale della G.R., al Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti ed al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
- di pubblicare la presente delibera sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DALLO STESSO PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
P.O. Affari Giuridici e Raccordo normativo (Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il Capo di Gabinetto (Xxxxxxx X. Xxxxxxxxxx)
Il Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
(Xxxx Xxxxxxxxx)
Il Presidente della Giunta Regionale (Xxxxxxx Xxxxxxxx)
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- viste le sottoscrizioni poste relative all’istruttoria del presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di condividere la relazione del Presidente proponente, che xxxxx si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
- di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, il C.N.R. e la Fondazione Xx.XXX, allegato sub A) alla presente deliberazione, che regola i rapporti e gli obblighi reciproci tra le tre parti firmatarie;
- di notificare la presente delibera, a cura Segretariato Generale della G.R., al Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti ed al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
- di pubblicare la presente delibera sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX
PROTOCOLLO D’INTESA 19.05.2020
08:35:40
TRA
UTC
REGIONE PUGLIA, con sede legale in Bari, Xxxxxxxxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx, nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Presidente munito dei necessari poteri (di seguito “Regione”)
E
FONDAZIONE Xx.XXX, con sede legale in Palermo, Via Bandiera n. 11, C.F. 97207790821, nella persona del Cons. Xxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 19 dicembre 2017 (di seguito “Xx.XXX.”)
E
Consiglio Nazionale delle Ricerche con Sede Legale in Roma – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri (di seguito “CNR”)
Così che Regione Puglia, Xx.XXX e il CNR vengono nel seguito singolarmente denominate “Parte” e congiuntamente denominate anche “le Parti”.
PREMESSO CHE
- La Regione Puglia ha promosso una prima azione pilota per la costituzione del “Tecnopolo per la medicina di precisione” [-art. 14, comma 2, 10 agosto 2018, n. 44 (Potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione), convenzione quadro ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 (accordo tra pubbliche amministrazioni)] con l’obiettivo primario di dare impulso alla ricerca nel settore della Medicina di Precisione con approcci innovativi basati sulle nanotecnologie e la traslazione dei risultati nella prevenzione e nel trattamento dei tumori e delle malattie neurodegenerative.
- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed
integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- la Fondazione Xx.XXX è una Fondazione iscritta al registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di Palermo che è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 20 marzo 2006 in esecuzione alle previsioni dell’art. 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e che vede tra i suoi membri Fondatori, oltre alla detta Presidenza del Consiglio, la Regione Siciliana, l’University of Pittsburgh (UP) della Pennsylvania (USA), l’University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), nonché il CNR;
- Xx.XXX è frutto di un partenariato pubblico-privato nato, nel settore della ricerca scientifica, in replica ad una sperimentazione gestionale felicemente definitasi, nell’area della sanità, tra la Regione Siciliana, da un lato, e l’University of Pittsburgh (UP) e l’University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) entrambi della Pennsylvania (USA), dall’altro lato, che ha portato alla creazione di ISMETT srl (Centro per trapianti multiorgano e terapie di alta specializzazione gestito da UPMC e facente parte del SSR della Sicilia) e, oggi, di un vero e proprio cluster tra Xx.XXX ed ISMETT;
- la Fondazione persegue lo scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie, con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell’area biomedica;
al fine di poter al meglio poter espletare i propri scopi e le proprie attività, la Fondazione ha in fase di realizzazione un moderno ed avanzatissimo centro di ricerca in Sicilia per la biotecnologia e la biomedicina ed ha in corso numerosi accordi e partenariati con enti ed istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali;
- in sede di esecuzione del presente accordo, la Fondazione ove occorrendo, intende valutare l’eventuale opportunità di giovarsi del partenariato in essere con:
⮚ ISMETT srl
⮚ UPMC Italy srl;
le Parti sono tutte consapevoli (pur preservando ogni rispettiva libertà ed autonomia) della convenienza di valorizzare al massimo ogni possibile virtuosa sinergia anche in quanto capace di razionalizzare al meglio le reciproche attività e le risorse disponibili e, ciò, sia attraverso la realizzazione di iniziative congiunte, sia armonizzando e coordinando, per quanto possibile, le rispettive attività ove pertinenti a settori di comune interesse;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:
1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa (di seguito “Protocollo”)
2. OGGETTO E SCOPO
Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti intendono testimoniare il reciproco impegno ad attivare, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, una cooperazione per lo sviluppo di una collaborazione strategica tramite la realizzazione congiunta di progettualità in aree tematiche di comune interesse.
In particolare le Parti intendono collaborare nei seguenti ambiti:
• Istituzione di iniziative di ricerca congiunte, anche attraverso la costituzione di unità di ricerca presso terzi, su temi di interesse reciproco. In particolare le parti intendono realizzare una piattaforma integrata di ricerca traslazionale presso il Tecnopolo per la Medicina di Precisione in Lecce che miri all’identificazione e validazione di nuovi bersagli terapeutici e di biomarcatori, farmaci di precisione, terapie cellulari, tessuti ed organi ingegnerizzati per patologie di rilevanza regionale e nazionale quali l’oncologia, le malattie dell’invecchiamento, con particolare riferimento alle malattie neurodegenerative, e le malattie infettive;
• Valorizzazione della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico attraverso attività congiunte di project management, business development, ricerca traslazionale, sviluppo preclinico, brevettazione e creazione di start up;
• Promozione e sviluppo di attività formative, divulgative e di ricerca, su temi di interesse reciproco, anche mediante lo scambio e/o la messa a disposizione di risorse umane, strutturali e tecnologiche, l’attivazione di dottorati di ricerca, etc;
• Collaborazione scientifica e scambio di informazioni, know-how tecnico e scientifico nelle rispettive aree di competenza;
• Definizione di una pianificazione comune e sinergica per l’ottenimento di opportunità di finanziamenti a copertura di progetti/interventi di ricerca, formazione e sviluppo industriale;
3. COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
Le iniziative volte al perseguimento degli obiettivi del Protocollo saranno coordinate da un Comitato di Indirizzo (“Comitato”).
3.1 Il Comitato di Indirizzo
3.1.1 Il Comitato sarà composto da tre (3) rappresentanti per ciascuna Parte, come di seguito indicato.
I rappresentanti di Regione sono:
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
I rappresentanti di Xx.XXX. sono:
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx
I rappresentanti di CNR sono:
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Del Mercato Xxxxxx Xxxxxx
3.1.2 Il Comitato avrà il compito di:
a. individuare le iniziative nell’ambito di attività di comune interesse delle Parti;
b. con riferimento alle aree di interesse ed attività comuni di cui al precedente art.2, definire un piano specifico di azione e il relativo budget per lo sviluppo dell’iniziativa;
c. preparare, con l’ausilio delle competenti funzioni, il Joint Research Agreement (JRA) che definirà puntualmente le azioni da mettere in atto, gli obblighi delle parti, gli apporti in termini economici e di risorse “in kind”, gli obiettivi e gli specifi task;
3.1.3 L’approvazione delle decisioni del Comitato dovrà avvenire a voto unanime dei componenti.
4. ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
Le Parti si danno atto che l’eventuale attuazione delle iniziative proposte dal Comitato avverrà nel rispetto dei principi e delle forme previste dai rispettivi ordinamenti, attraverso la stipulazione di successivi accordi di attuazione contenenti i relativi impegni specifici.
Le Parti si riservano altresì la facoltà di valutare gli impegni economici eventualmente derivanti a proprio carico dalle attività connesse all’accordo e sottoporli, ai fini del sostenimento dei relativi oneri, alla insindacabile preventiva approvazione dei propri organi deliberanti.
Qualora l’iniziativa individuata fosse di interesse di una sola delle due Parti, i costi verranno sostenuti dalla stessa Parte.
5. ONERI FINANZIARI E COSTI
5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo non comporta alcun impegno contrattuale né economico tra le stesse.
5.2 Il JRA di cui al precedente art. 3.1.2 dovrà definire gli apporti di risorse (in kind e/o cash) per la realizzazione delle progettualità e delle iniziative proposte dal Comitato di Indirizzo e che saranno formalizzate attraverso la stipula del KRA stesso.
6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
6.1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale esistente prima della data di efficacia del Protocollo o sviluppato al di fuori dello stesso (sia esso brevettato/registrato o meno) comprendente qualsiasi tipologia di background, invenzione, modello di utilità e/o know-how posseduto o controllato da una Parte, rimarrà di proprietà esclusiva di tale Parte.
6.2. I possibili risultati eventualmente conseguiti, nell’ambito delle attività svolte dal Comitato (o dai GdL se previsti), e i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno regolati dalle Parti di volta in volta con apposito, separato accordo
6.3. Le Parti manterranno l’esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, quali a titolo esemplificativo marchi, segni distintivi ed eventuali nomi a dominio, utilizzati nell’esecuzione del Protocollo, di cui siano rispettivamente proprietarie o licenziatarie, senza che l’autorizzazione di una parte all’altra all’utilizzo di detti diritti di proprietà industriale e intellettuale possa in alcun modo essere inteso come licenza degli stessi o far insorgere alcun diritto in capo a tale parte sugli stessi.
7. RISERVATEZZA
Ai fini del presente Protocollo per Informazioni Riservate si intendono:
a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e dati di qualsiasi natura qualificate come “riservate” che sono state o che saranno fornite verbalmente o per iscritto da una Parte all’altra Parte (se verbali o trasmesse in forma solo visiva, saranno trasposte in forma scritta anche a mezzo e-mail e confermate come “riservate” entro trenta giorni dalla relativa comunicazione);
b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo a) precedente;
c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da dipendenti o consulenti, che contengano o riflettano le informazioni di cui al paragrafo a).
Il termine Informazioni Riservate non include le informazioni che:
a) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere già, al momento in cui sono state o verranno comunicate da una Parte all’altra Parte, di dominio pubblico e appartenenti allo stato dell’arte;
b) dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti;
c) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispettiva conoscenza prima che venissero fornite;
d) saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi per determinare i tempi, le forme e i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.
La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e contraenti esterni e sarà responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo.
L’obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza del presente Protocollo.
La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, l’immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall’altra parte su qualsiasi supporto fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al programma di collaborazione concordato, eccetto che in caso di inadempimento o risoluzione di tale programma per altro motivo.
8. NATURA DEL RAPPORTO
8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e sottoscrivere con terzi accordi analoghi.
8.2 Ad eccezione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 nonché ai successivi articoli 9 e 10, il presente Protocollo non costituisce in alcun modo un accordo vincolante né costituisce in alcun modo fonte di obblighi, né preliminari né definitivi, o responsabilità per le Parti. Resta altresì inteso che non esiste alcun impegno giuridicamente vincolante in capo ad alcuna delle Parti di costituire una partnership, una società, un consorzio comunque denominati, né alcun impegno a stipulare accordi successivi.
8.3 Ciascuna Parte, nel rispetto degli obblighi di buona fede, avrà altresì diritto di sospendere o interrompere le valutazioni, discussioni e/o le negoziazioni circa ogni singola iniziativa in qualsiasi momento e per qualunque ragione e senza che possa perciò incorrere in qualunque forma di responsabilità.
9. DURATA
Il presente Protocollo avrà durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione riportata in calce.
La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti.
Al termine delle attività previste dal presente Protocollo è intenzione delle Parti addivenire alla stipula di uno o più Joint Research Agreement che dia avvio alle fasi operative delle attività.
10. CONTROVERSIE
Il presente Protocollo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo.
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia sarà devoluta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxx.
00. MODIFICHE
Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
Letto approvato e sottoscritto.
Fondazione Xx.XXX
Data:
Regione Puglia
Data:
Consiglio Nazionale per le Ricerche
Data: