contratto di Assicurazione per la Responsabilità civile Autoveicoli
Set informativo
ADRIATIC - R.C. AUTOVEICOLI
contratto di Assicurazione per la
Responsabilità civile Autoveicoli
1. IPID - Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP)
2. Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo R.C. Auto. (DIP Aggiuntivo R.C.A.)
3. Condizioni Generali di Assicurazione
4. Condizioni Speciali di Assicurazione
5. Condizioni Aggiuntive 6. Glossario
7. Informativa Privacy
Assicurazione R.C. Autovetture ed Autotassametri
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DiP Danni
Compagnia: Prodotto:
ADRIATIC Osiguranje d.d ADRIATIC R.C. AUTO
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la RCA (Responsabilità Civile Auto) delle Autovetture ed Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e aree equiparate a quelle di uso pubblico, con formula bonus malus.
Che cosa è assicurato? Danni causati dalla circolazione in aree pubbliche Danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione Responsabilità Civile dei trasportati per i danni da questi involontariamente causati durante la circolazione, Danni causati a cose e/o persone in seguito alla circolazione del veicolo Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione di salita e discesa di persone disabili Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa Xxxxx causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato a norma ADRIATIC Assicurazioni S.p.A. (di seguito ADRIATIC) risarcisce i danni fino l’importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad € 6.070.000,00 per danni alle persone e pari ad € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte nel sinistro. Assistenza stradale (opzionale) | Che cosa non è assicurato? In caso di sinistro con responsabilità sono esclusi i danni subiti dal: Conducente del veicolo responsabile del sinstro Veicolo assicurato In caso di sinistro con responsabilità, limitatamente alle cose, sono esclusi i danni arrecati: Al proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing Al coniuge o al convivente more uxorio All’ascendente e ai discendenti, parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi ed a carico del conducente A soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in rapporti di parentela, se l’assicurato sia una società |
Ci sono limiti di copertura? ADRIATIC ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti: Circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria Conducente non abilitato alla guida Xxxxx ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti Veicolo utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, a svolgere le funzioni di istruttore Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta Veicolo con targa prova Veicolo dato a noleggio con conducente Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive Veicolo con revisione scaduta Danni causati da figli minori Conducente non previsto dalla tipologia di guida riportata in polizza Dolo del conducente. | |
Dove vale la copertura? L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e dell’Andorra. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L’assicurazione NON vale per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde. | |
Che obblighi ho? Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di ADRIATIC, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. |
Quando e come devo pagare?
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato all’emissione della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Si può chiedere il frazionamento semestrale del Premio con una maggiorazione del 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Il pagamento deve essere eseguito a favore di ADRIATIC sul conto dedicato. Può essere anche effettuato tramite.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:
• assegni postali o circolari intestati ad ADRIATIC,
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
• denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro) per rata.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora e alla data di efficacia del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato, e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.
Si può sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
Si può risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a suo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DiP Aggiuntivo R.C. Auto)
Compagnia: Prodotto:
ADRIATIC Osiguranje d.d
Data di realizzazione:
23/12/2019
ADRIATIC R.C. AUTO
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Adriatic Osiguranje d.d. è una compagnia assicurativa con sede legale nella Repubblica di Croazia, Via Listopadska 2, 10000 Zagabria - numero di registrazione in Croazia n. 060006216 - capitale sociale kn 50,0 milioni (€ 6.736.496). La Compagnia esercita l’attività assicurativa nella sezione danni in conformità con l’autorizzazione n. UP/I-453-02/07-30/15 del 06.12.2007 e UP/I-453-02/12-30/14 del 11.10.2012 rilasciate da Agencija za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske (HANFA), che ne regola l’operato. La compagnia opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del C.D.A. ed è iscritta all’Albo dell Imprese Assicurative presso I’IVASS, con il codice n. I.00166.
Le sede della Rappresentanza Generale per I’Italia si trova in Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, numero telefonico 040 965 2882, sito internet xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto dell’Impresa è pari a kn 976.051.400 (€ 132.171.630) con capitale sociale pari a kn 50.000.000 (€ 6.770.731) e il totale delle riserve patrimoniali pari a kn 504.080.658 (€ 68.259.891). L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2018, determinato come il rapporto tra l’ammontare del capitale disponibile e l’ammontare del capitale richiesto ai sensi della normativa vigente alla stessa data, riferito alla gestione danni è pari a 2,06.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
ADRIATIC Osiguranje d.d. (di seguito ADRIATIC) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | I massimali minimi previsti per legge per sinistro sono di € 6.070.000 per danni alle persone e di € 1.220.000 per danni alle cose. |
Garanzie estese | Danni causati dalla circolazione in aree pubbliche Danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione Responsabilità civile dei trasportati e dei danni da questi involontariamente causati durante la circolazione Danni causati a cose e persone in seguito alla circolazione del veicolo Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione di salita e discesa di persone disabili Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa Xxxxx causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato a norma di legge |
Tipo di guida | Il prodotto prevede: Guida libera il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente. Guida esperta che è consentita solo se il guidatore ha un’età compresa fra i 26 anni compiuti ed i 65 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta, in caso di sinistro, un’azione di rivalsa fino a € 3.000,00 nei confronti del contraente/assicurato se, al momento del sinistro, si trovi alla guida una persona con caratteristiche diverse da quelle dichiarate. Guida esclusiva del conducente identificato. La garanzia opera se alla guida vi è un conducente esclusivo ed identificato, di età non inferiore a 23 anni compiuti e munito di patente di guida italiana valida, con punteggio non inferiore a 20 punti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con identità diversa da quelle dichiarate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, ADRIATIC eserciterà il diritto di rivalsa sino alla somma di € 3.000,00. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Dispositivo Elettronico | Se si stipula un contratto di abbonamento con la Società Partner ai servizi di rilevazione del veicolo con tracciamento della posizione, dati di guida e rilevazione degli incidenti, hai diritto ad uno sconto sul premio R.C. auto dal 30 al 50% del premio annuo applicabile. Detti servizi prevedono la previa installazione di dispositivo “scatola nera”. In caso di violazione con dolo dell’obbligo assunto di installazione e/o in caso di manomissione del dispositivo satellitare “scatola nera”, ADRIATIC richiederà il rimborso delle somme scontate in virtù di detto obbligo. In tali ipotesi, qualora di verificasse un sinistro, ADRIATIc applicherà una franchigia assoluta di € 10.000,00. |
Franchigia | Se si stipula un contratto di assicurazione per la R.C. Auto che includa una franchigia in caso di sinistro, si avrà diritto ad uno sconto sul premio assicurativo. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla Rivalsa | In caso di sinistro, ADRIATIC rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi: conducente in stato di ebbrezza, conducente non abilitato alla guida a causa di patente scaduta, danni causati da figli minori, danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma, veicolo con revisione scaduta. |
Riduzione della Rivalsa | In caso di sinistro, ADRIATIC limita il diritto di rivalsa all’importo massimo di €5.000 nei seguenti casi: conducente in stato di ebbrezza, danni causati da figli minori, danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma, in caso di veicolo con revisione scaduta. |
Bonus Protetto | In caso di sinistro con responsabilità principale nello stesso anno assicurativo, la Vostra classe interna non peggiorerà in occasione del rinnovo del contratto. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? | |
ASSiSTENZA STRADALE (opzionale) | |
Garanzie di base | ASSiSTENZA STRADALE BASE: Soccorso stradale Interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentono al veicolo di riprendere la marcia Traino fino all’officina più vicina Prestazioni erogata solo in Italia |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | ASSiSTENZA STRADALE ZONA: Informazioni di viaggio Soccorso stradale e interventi di riparazione (sul posto) Traino/trasporto del veicolo fino al luogo di scelta dell’assicurato Recupero del veicolo Veicolo sostitutivo Sistemazione in albergo Proseguimento del viaggio e rientro Autista sostitut Custodia del veicolo Ricerca ed invio pezzi di ricambio ASSiSTENZA STRADALE ZONA+: Informazioni di viaggio Soccorso stradale e interventi di riparazione (sul posto) Traino/trasporto del veicolo fino al luogo di scelta dell’assicurato Recupero del veicolo Veicolo sostitutivo Servizio taxi Sistemazione in albergo Ritorno dopo il riparo Proseguimento del viaggio e rientro Rientro del veicolo Autista sostitutivo Custodia del veicolo Ricerca ed invio pezzi di ricambio |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: Fino ad un massimo di due interventi durante l’anno assicurativo (assistenza stradale BASE). Ripetutamente nel corso dell’anno assicurativo nei limiti come definiti per le singole prestazioni (assistenza stradale ZONA e ZONA+). Esclusioni: Eventi causati da dolo dell’assicurato Eventi causati da un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente Eventi causati da circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione Eventi causati da partecipazione a gare, alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità Eventi causati da mancata manutenzione del veicolo o di carenza rilevata sul veicolo o di mancata identificazione di carenza all’inizio del viaggio Eventi causati da un’azione del conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore Eventi causati da sinistro in caso di abuso di alcolici, psicofarmaci nonché di stupefacenti ed allucinogeni Eventi naturali di carattere eccezionale (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) Mancato contatto con la Struttura organizzativa ed in caso in cui le prestazioni non fossero affidate alla compagnia per l’assistenza Prestazioni non usufruite per scelta o per negligenza dell’assicurato. |
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione „Che cosa non è assicurato?“ |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro Assistenza stradale Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero di telefono indicato sulla polizza RCA. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus È data facoltà al contraente, al fine di evitare le maggiorazioni del premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus Malus, di offrire ad ADRIATIC, all’atto della scadenza del Contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del Contratto stesso. - la richiesta dell’importo da rimborsare dovrà essere inoltrata ad ADRIATIC. | |
Gestione da parte di altre imprese Non previsto. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (art. 2952 c.c.). |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Quando si sottoscrive il contratto di assicurazione R.C. Auto, si ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere, esatte e complete sui rischi da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, eventuali cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non vere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di ADRIATIC, del diritto di rivalsa totale o parziale nei Suoi confronti per i danni pagati al terzo danneggiato, in caso di sinistro. |
Obblighi dell’impresa | Nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ADRIATIC ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini: per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni - 30 giorni se il “Modulo cAI“ è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti. per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di ADRIATIC e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “Modulo CAI.”. Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, ADRIATIC è tenuta a effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione che includa corrette istruzioni di pagamento. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il danneggiato ha il diritto di prendere in visione i relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008. |
Quando e come devo pagare ? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” |
Rimborso | Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: demolizione e esportazione definitiva all’estero del veicolo, furto totale del veicolo, trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall’ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino alla data di efficacia del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell’annualità. I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. |
Sospensione | È prevista la sospensione temporanea della copertura assicurativa, al costo di € 15,00, nei seguenti casi: - vendita veicolo con sostituzione di altro veicolo, cessione del veicolo in conto vendita e/o permuta dello stesso, laddove non si scelga di risolvere il contratto, - furto, laddove non si scelga di risolvere il contratto. Durante la sospensione e per tutta la durata della stessa, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato o parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico. In caso di sospensione per una durata inferiore a giorni 60, non si procede alla proroga della data di scadenza della polizza. Sarai comunque tenuto al pagamento della seconda rata semestrale successiva alla data di sospensione del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto di RCA non si rinnova automaticamente e in via tacita. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede la possibilità per il contraente di recedere dallo stesso se non alla sua scadenza naturale. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo • furto totale o rapina del veicolo • trasferimento della proprietà del veicolo In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto ADRIATIC - R.C. AUTO è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autoveicoli. | |
Quali costi devo sostenere? | |
La quota percepita in media dall’intermediario è pari al 15% del premio netto di polizza. | |
COME POSSO PRESENTARE i RECLAMi E RiSOLVERE LE CONTROVERSiE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami relativi al comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia/Punto Vendita di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. ADRIATIC è tenuta a dare riscontro al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. |
All’iVASS | In caso di risposta insoddisfacente, o di mancato riscontro entro 45 giorni, è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, Fax 00.00000000, PEc: xxxxx@xxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRiMA Di RiCORRERE ALL’AUTORiTÀ GiUDiZiARiA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 09/08/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Procedura di arbitrato Ove prevista dalle Condizioni di assicurazione Liti transfrontaliere Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, consultando il sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET. |
PER QUESTO CONTRATTO ADRiATiC DiSPONE Di UN’AREA iNTERNET RiSERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME iNSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRiZiONE POTRAi CONSULTARE TALE AREA E UTiLiZZARLA PER GESTiRE TELEMATiCAMENTE iL CONTRATTO MEDESiMO.
(ARCA 2019 | ADR01)
ADRiATiC R.C. AUTO
AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRi
CONDiZiONi Di ASSiCURAZiONE con GLOSSARiO
❶ CONDIZIONI GENERALI
❷ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C. A.)
❸ CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER R.C. A.
❹ FORMULE TARIFFARIE DELLA GARANZIA R.C. A.
❺ DISPOSITIVI ELETTRONICI
❻ SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
❼ SEZIONE SINISTRI
❽ GLOSSARIO
Informativa Privacy Ed. 23/12/2019
❶ CONDiZiONi GENERALi
Condizioni valide per tutte le garanzie (se espressamente indicate in polizza) fatto salvo quanto diversamente specificato.
Art. 1
Durata del contratto
Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
L’Assicurazione relativa alla RcA è operante fino all’ora ed alla data di efficacia del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis C.D.A).
Contratti di durata inferiore ad un anno: i contratti di durata inferiore ad un anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis C.D.A. È altresì escluso qualsiasi tipo di variazione contrattuale, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. in caso di risoluzione del contratto ADRiATiC non rimborserà l’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto, le spese e le imposte che restano a carico dell’assicurato.
Art. 2
Altre Assicurazioni operative
il Contraente o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto ad ADRiATiC l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 X.X. (Xxxxxx Xxxxxx).
Xxx. 0
Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx e delle condizioni di assicurazione
Al contratto si applica la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell’efficacia della polizza.
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario dello stesso (nel caso dei Contratti di leasing, al locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza,
nonché al contenuto dell’ultima Attestazione del rischio (Classe Universale) conseguita in corso di validità.
Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il certificato di proprietà.
Art. 4
Dichiarazioni e comunicazioni del contraente il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta ad ADRiATiC di ogni variazione del rischio ai sensi degli articoli 1892 e 1893 C.C.
il premio della presente polizza è calcolato con riferimento a fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica), provincia e codice di avviamento postale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne tempestivamente eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di leasing, se persona fisica oppure la partita iVA, se persona giuridica.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893
- 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento dei danni conseguenti al sinistro saranno oggetto di successiva rivalsa, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Nel caso, invece, di dichiarazioni false e reticenti rilasciate con dolo, ADRiATiC avrà diritto di rivalsa per l’intera somma pagata a titolo di risarcimento.
Relativamente allagaranzia R.C.A., qualora sia applicabile l’art. 144 del C.D.A., ADRiATiC eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.
Le previsioni sopra riportate si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente relativamente agli altri soggetti della polizza se diversi quali, il proprietario, il conducente principale ed i conducenti aggiuntivi.
Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi:
All’atto della stipulazione di una nuova polizza di responsabilità civile auto, ADRIATIC acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora l’Attestato di Xxxxxxx non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, ADRIATIC acquisisce telematicamente l’ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e
1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. ADRIATIc verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto e all’eventuale conguaglio del premio. Analogamente, qualora in sede di verifica degli altri documenti richiesti, si riscontrassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, ADRIATIC, fermo quanto previsto sopra, potrà riclassificare il Contratto sulla base delle informazioni contenute nella documentazione inviata e procedere all’eventuale conguaglio del premio.
Art. 5
Aggravamento del rischio
Per l’intera durata del Contratto il Contraente è tenuto a comunicare ad ADRiATiC qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. ADRiATiC può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio. il recesso ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che ADRiATiC non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano ad ADRiATiC i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, ADRiATiC non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del Contratto.
Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, quindi, ai sensi dell’art. 144 D Lgs. 209/2005, ADRiATiC eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.
in caso di omessa notifica dell’aggravamento del rischio da parte dell’Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.
Art. 6
Pagamento del premio
il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla emissione della polizza. Le eventuali rate semestrali devono essere pagate alle relative scadenze.
In quest’ultimo caso trova applicazione l’articolo 1901 comma 2 del Codice Civile ed ADRIATIC risponde anche dei danni che
si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di Premio successiva.
Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
Il pagamento deve essere eseguito a favore di ADRIATIC sul conto dedicato o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con ADRIATIC.
il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente a favore di ADRiATiC tramite:
• assegni postali o circolari intestati,
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
• denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Art. 7
Estensione territoriale
Garanzia R.C.A.
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la polizza preveda la garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ADRIATIC rilascia il certifcato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione ad ADRIATIC. ADRiATiC eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Assistenza Stradale
L’Assicurazioni Assistenza Stradale opera nei seguenti ambiti territoriali:
• BASE - solo nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
• ZONA e ZONA+ - nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica
di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, dell’islanda, del Xxxxxxxxxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Macedonia, della Serbia, del Montenegro e della Turchia Europea.
Art. 8
cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di:
• distruzione o demolizione,
• cessazione definitiva della circolazione,
• esportazione definitiva del veicolo,
• alienazione o deposito in conto vendita,
• furto totale del veicolo,
il Contraente può alternativamente richiedere la sostituzione con altro veicolo, la risoluzione o la sospensione del Contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.
In base alle presenti Condizioni, la cessione del Contratto non è possibile.
Art. 9
Sostituzione del contratto con altro veicolo
La sostituzione della polizza in corso su nuovo veicolo può attivarsi una sola volta per ciascun contratto.
In caso di sostituzioni si avrà una rivalutazione del premio in funzioni delle nuove variabili di rischio da valutarsi caso per caso da parte di ADRIATIC.
Per effettuare la sostituzione il Contraente dovrà mettere a disposizione:
• l’atto di vendita del veicolo in visura ufficiale dalla banca dati PRA,
• il documento attestante la rottamazione in visura ufficiale dalla banca dati PRA.
ADRIATIC provvederà ad emettere la nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito e l’applicazione delle spese e delle imposte previste.
Per richiedere la sostituzione del veicolo oggetto del Contratto con altro veicolo, il Contraente deve:
• comunicare per iscritto la variazione,
• inviare l’eventuale liberatoria della società vincolatoria,
• aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito,
• distruggere o restituire ad ADRiATiC il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato,
• inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo, se richiesta.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ADRiATiC ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Art. 10
Risoluzione del contratto
Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all’art. 8 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia risolto. In tal caso, ADRIATIC rimborserà la parte di premio per il periodo di rischio non goduto, al netto dell’imposte, del contributo sanitario nazionale e delle eventuali spese previste dalla normativa vigente.
Nel caso sia stato denunciato un Sinistro, ADRiATiC ha il diritto di trattenere o addebitare il premio per tutta la durata del contratto.
ADRiATiC non rimborserà in nessun caso il premio per la garanzia Assistenza stradale.
A seconda delle diverse fattispecie di cui al citato art. 8, la risoluzione ha effetto:
• dalla data riportata sull’atto di vendita in caso di vendita,
• dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato,
• dal giorno successivo a quello del rilascio dell’attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo al giorno successivo alla data della denuncia alle autorità competenti in caso di furto.
Per richiedere la risoluzione del Contratto il Contraente deve sempre:
• comunicare per iscritto la variazione,
• aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato,
• inviare l’eventuale liberatoria della società vincolatoria (escluso il caso di furto),
il Contraente deve distruggere o restituire ad ADRiATiC il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ADRiATiC ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Art. 11
Sospensione del contratto
La sospensione del contratto può essere richiesta una sola volta per ciascun contratto, salvo deroga a discrezione di ADRIATIC, per iscritto e previo invio della polizza in originale.
ADRIATIC consente la sospensione nel caso di:
• furto,
• perdita di possesso del veicolo,
• distruzione totale del veicolo,
• demolizione, demolizione per esportazione.
In ogni caso, la sospensione non è consentita se richiesta nei primi 30 giorni e negli ultimi 30 giorni di validità della polizza. La richiesta di riattivazione formulata dall’assicurato prima del decorso di 60 giorni dalla sospensione, non comporterà il prolungamento della scadenza della polizza, per il periodo di sospensione della stessa.
il Contraente ha obbligo di comunicare ADRiATiC il furto o distruzione del veicolo attestata da certificato di rottamazione ottenuto da visura al PRA o denuncia ratificata. ADRIATIc provvederà alla verifica della documentazione pervenuta e alla successiva sospensione della copertura assicurativa.
il Contraente è tenuto a provvedere alla distruzione, per conto di ADRiATiC, del certificato di assicurazione e della Carta Verde.
La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate dalla ADRIATIC.
Per i contratti con frazionamento del premio, il Contraente è tenuto a corrispondere il premio residuo.
Le eventuali rate insolute vanno corrisposte ad ADRIATIC anche successivamente alla risoluzione del contratto.
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno salvo deroga a discrezione di ADRIATIC.
La durata massima della sospensione è pari a 180 giorni. Oltre tale termine il contratto si intende risolto. Nulla sarà dovuto da parte del cliente e ADRIATIC restituirà il premio residuo al netto di imposte e spese qualora il Contraente ne faccia specifica richiesta scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La sospensione ha un costo di gestione di euro 15,00.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ADRiATiC ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Riattivazione del contratto
In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione della copertura assicurativa è subordinata alla previa verifica da parte di ADRIATIc delle condizioni di riattivazione.
La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il Contraente sia divenuto il proprietario assicurato (nel caso dei Contratti di leasing, il locatario) del nuovo veicolo e siano mantenute le stesse circostanze di rischio. In caso di riattivazione del contratto su altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, demolito oppure sia stato oggetto di furto. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La riattivazione determina l’emissione di nuovi documenti e di una nuova polizza con medesima classe CU, con effetto dalla data di riattivazione e con data di scadenza uguale al contratto sostituito qualora la sospensione abbia avuto una durata inferiore a 60 giorni.
Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 60 giorni la scadenza del Contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quella della sospensione.
Periodo di osservazione
In caso di sospensione del Contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 60 giorni e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
Art. 12
Legge applicabile, foro competente e termini di prescrizione
Al Contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
Ai sensi dell’art. 2952 C.C. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile Auto, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Art. 13
Oneri a carico del contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato da ADRiATiC in qualità di sostituto d’imposta.
Sul premio imponibile di polizza si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto riportate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del premio RC Auto) che sono a carico del Contraente e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote: RC auto aliquota base del 12,5% variabile da 9% al 16%.
Art. 14
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 15
Procedura per la stipulazione dei contratti, l’emissione della polizza e di altra documentazione
Documentazione necessaria per l’assunzione del rischio La documentazione necessaria all’emissione del Contratto è
comunicata al momento della presentazione della proposta. In linea generale il Contraente è tenuto ad inviare copia di un documento di identità in corso di validità, il certificato di proprietà, copia della ricevuta dipagamento edeventualmente altra documentazione su richiesta di ADRIATIC.
Tempistiche
Il tempo di lavorazione della pratica, e dunque della emissione della polizza, decorre dal momento della ricezione dell’ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche ed è indicato in 2 giorni lavorativi. ADRIATIC, ricevuta la documentazione richiesta, con particolare riferimento alla prova di pagamento del premio o della prima rata di premio, provvede ad inviare al contraente il certificato di Assicurazione. Successivamente, in seguito all’incasso delle somme dovute, e qualora il Contraente abbia richiesto di ricevere la documentazione cartacea per posta tradizionale ADRIATIC provvederà a far pervenire, entro la scadenza della documentazione equipollente, tutti i documenti che costituiscono la polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l’indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. in tutti i casi in cui si rendesse necessario appurare l’esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, ADRiATiC, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell’emissione della polizza, la correttezza dei dati risultanti dall’Attestato di Rischio, nonché dell’identità del Contraente e dell’intestatario del veicolo se persona diversa.
ADRiATiC si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del Contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il Contratto non si intenderà perfezionato.
ADRiATiC richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:
• alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato,
• oppure, in caso di mancato pagamento dell’integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all’adesione al Contratto, al rimborso del Premio versato.
Qualora, in sede di verifica, i documenti richiesti riportassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, o tali dichiarazioni risultassero non coerenti con quanto riportato nei pubblici registri/ banche dati ADRIATIC, fermo restando il diritto di impugnare il Contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c. c., potrà riclassificare il contratto ed emettere un’appendice integrativa di polizza, per la corresponsione dell’eventuale differenza di premio risultante a debito o a credito del Contraente.
In tal caso, il Contraente dovrà corrispondere le eventuali differenze di premio a suo debito, entro la data di scadenza
del Contratto. Il mancato pagamento dell’integrazione del premio eventualmente dovuta sarà considerato, ai sensi dell’art. 1901 C.C., motivo di sospensione della copertura.
❷ SEZiONE RESPONSABiLiTÀ CiViLE AUTOVEiCOLi (R.C.A.)
Art. 16
Oggetto della garanzia
ADRIATIC assicura, in conformità alle norme di legge i rischi della responsabilità civile da circolazione stradale per la quale è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi della circolazione del veicolo descritto in polizza. In parole più semplici, se, chiunque guidi la vostra auto provoca dei danni a dei terzi, Voi avrete l’obbligo di risarcire tali danni. L’assicurazione vi protegge da questo rischio perchè risarcirà il danno al posto vostro.
L’assicurazione R.C.A. copre anche:
a) danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione, con l’esclusione delle aree, sia civili sia militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili,
b) danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, e non connesse allo svolgimento di attività professionali esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate,
c) la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso,
d) danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili,
e) danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.
Art. 17
Esclusioni e Rivalsa
L’ Assicurazione non è operante:
a) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing operativo e finanziario, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni,
b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore,
c) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione,
d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni,
e) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere le funzioni di istruttore,
f) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso,
g) nel caso di veicolo con targa prova,
h) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o suo dipendente,
i) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara,
j) qualora la revisione sul veicolo oggetto di Contratto non sia stata effettuata nei termini imposti per Legge e pertanto risulti scaduta,
k) in caso di dolo del conducente.
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, ADRiATiC eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro.
in caso di sinistro con responsabilità a carico del veicolo assicurato, non risultano coperti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di leasing operativo o finanziario,
b) il coniuge, il convivente more uxorio, l’ascendente e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi ed a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto,
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.
Art. 18
Attestato di rischio
ADRIATIC, in conformità al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (e successive modifiche) consegna al contraente e, se persona diversa agli aventi diritto, l’attestato di rischio.
Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx, ovvero è reso disponibile con modalità telematiche aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi dieci anni.
Gli attestati di rischio rilasciati in via cartacea non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
Per poter fruire del proprio attestato, in sede di stipula, ADRIATIC, deve poter reperire direttamente dalla banca dati ANIA ATRC il documento con valore legale.
ADRiATiC non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di rischio nel caso di:
• contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione,
• contratti stipulati per una durata inferiore ad un anno,
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio,
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo di osservazione.
Validità: Il periodo di validità dell’Attestato di Rischio è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del Contratto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l’ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:
• cessazione del rischio (art. 8 delle presenti Condizioni),
• risoluzione del Contratto a seguito di sospensione senza riattivazione.
❸ CONDiZiONi AGGiUNTiVE PER R.C.A.
Le seguenti condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
Art. 19
Rinuncia alla Rivalsa
A parziale deroga dell’Art. 17 -Esclusioni e Rivalsa delle Condizioni di Assicurazione, ADRIATIC, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
a) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), ad eccezione dei casi di etilismo cronico o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei casi di tossicodipendenza certificata,
b) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore, nel caso in cui il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta. Qualora detta patente non venisse rinnovata alle stesse condizioni ed entro 3 mesi dalla data del sinistro, ADRiATiC eserciterà il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso,
c) per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori o persone soggette a tutela del proprietario e con lui conviventi, purchè la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario/locatario del veicolo,
d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni sulla carta di circolazione. ADRiATiC si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
e) qualora il veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purchè il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
Art. 20
Riduzione della Rivalsa
A parziale deroga dell’Art. 17 - Esclusioni e Rivalsa delle Condizioni di Assicurazione, ADRIATIC limiterà il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000 nei seguenti casi:
a) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), ad eccezione dei casi di etilismo cronico o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei casi di tossicodipendenza certificata,
b) per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori o persone soggette a tutela del proprietario e con lui conviventi, purchè la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario/ locatario del veicolo,
c) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni sulla carta di circolazione. ADRiATiC si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
d) qualora il veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purchè il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni
Art. 21
carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici ADRIATIC indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi durante l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e non connesse allo svolgimento di attività professionali. La garanzia viene prestata per il massimale uguale a quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
Art. 22
Bonus Protetto
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si sia verificato un solo Sinistro che dovrebbe dare esito all’attribuzione del Malus, non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe ADRIATIC e, in caso di più Sinistri nello stesso periodo, non si considera il Sinistro pagato per primo.
Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU. La clausola non opera se il sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode con seguito.
❹ FORMULE TARiFFARiE DELLA GARANZiA R.C.A.
classe di merito di conversione Universale (c.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della polizza - prevista per tutte le formule tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
Art. 23
Formula Bonus/Malus
L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione. Il “Bonus/Malus” si articola in 25 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna
a livelli di premio determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.
Art. 23.1
criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna ADRIATIc
Ai fini della determinazione della classe di merito di assegnazione interna ADRIATIC, si prende come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestazione sullo stato del rischio.
Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna ADRIATIC.
I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna ADRIATIC, sono i seguenti:
• in caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell’Archivio nazionale dei veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna ADRIATIC 14 (salvo quanto espressamente indicato all’articolo “25.2 delle Condizioni di assicurazione”),
• in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra Compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna ADRIATIC determinata dall’applicazione della Tariffa e delle Tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto,
• in presenza di una Attestazione ADRIATIC in corso di validità
- relativa ad una polizza che prevede l’applicazione di Condizioni di assicurazione del prodotto ADRIATIC, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “25.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla stessa classe di merito interna ADRIATIC indicata nell’Attestazione,
- relativa ad una polizza che prevede l’applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “25.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla classe di merito interna Adriatic determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione della Polizza.
Art. 23.2
classe di merito di assegnazione in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo (cosiddetta legge “Bersani”) ADRIATIC, ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di emissione di una nuova polizza, relativa a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare della polizza o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare alla polizza una classe di merito di assegnazione
- sia interna ADRIATIC che C.U. - più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultima Attestazione conseguita sul veicolo già assicurato.
Art. 23.3
criteri di mantenimento della classe di merito interna ADRIATIc e c.U.
ADRIATIC, in tutti i casi di stipula di una nuova polizza e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna ADRIATIC, determinata con i criteri indicati all’articolo “25.1 delle Condizioni di assicurazione”, sia la classe C.U. nei seguenti casi:
• alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione, esportazione definitiva all’estero, furto totale o appropriazione indebita del veicolo assicurato, purché il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquistato in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992),
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestati possono conservare la classe C.U. maturata sul veicolo ora intestato ad altri,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe
C.U. maturata sul veicolo ceduto,
• acquisto da parte dell’utilizzatore del veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R.
n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro veicolo dal medesimo acquistato,
• acquisto di un veicolo da parte del conduttore di un veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.
Tabella 1 - regole evolutive Classe di merito di assegnazione interna Adriatic in base a: - numero di sinistri con responsabilità principale pagati e - numero di volte che la responsabilità paritaria cumulata per i sinistri pagati ha raggiunto almeno 51% nel corso degli ultimi 5 anni | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
Evoluzione della classe di merito interna ADRIATIC di assegnazione rispetto a quella di provenienza | -1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0) | +2 (fino al raggiung. della classe di merito 25) | +5 (fino al raggiung. della classe di merito 25) | +8 (fino al raggiung. della classe di merito 25) | +11 (fino al raggiung. della classe di merito 25) |
Art. 23.4
Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine, ed il proprietario rientri in possesso del veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna ADRIATIC sia la classe C.U. precedente al conto vendita.
Art. 23.5
Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita
Qualora il veicolo oggetto di furto o appropriazione indebita venga ritrovato, il proprietario ne rientri in possesso ed il Contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna ADRIATIC sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.
Art. 23.6
Veicolo già assicurato in passato all’estero
Nel caso in cui la nuova polizza si riferisca ad un’autovettura già assicurata in passato all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe
C.U. e della classe di merito interna ADRIATIC da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
Art. 23.7
Regole evolutive della classe di merito interna Adriatic
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito interna ADRIATIC di pertinenza, in base alla Tabella di seguito riportata a seconda che ADRIATIC abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con responsabilità principale.
Si terrà conto inoltre
• dei Sinistri con responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della Sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti
- riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell’applicazione delle regole evolutive,
• delle agevolazioni previste dall’articolo 134, comma 4-ter, del Codice per i Contraenti che hanno installato il dispositivo elettronico
Art. 23.8
Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già archiviato senza seguito venga riaperto e liquidato, ADRIATIC procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio.
Art. 23.9
Facoltà del contraente di rimborsare i Sinistri liquidati
È data la facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo ad ADRIATIC il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.
Art. 23.10
Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito interna Adriatic
La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in
seguito alla riattivazione di un contratto sospeso, non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna ADRIATIC - purché il proprietario (nel caso dei Contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Art. 24
Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
ADRIATIc, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna ADRIATIC e C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della polizza tiene conto:
• dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto,
• dei Sinistri relativi a polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
ADRIATIc ha il diritto di verificare i dati sui sinistri pagati per le polizze scadute precedenti e che sono stati inviati al database (ATRD) presso ANIA.
Art. 25
Franchigia
L’Assicurazione può essere stipulata nella formula tariffaria con Franchigia.
In questo caso, ADRIATIC corrisponderà ai terzi danneggiati l’intero importo del danno provocato. Per l’ammontare di franchigia, indicati in polizza, ADRIATIC promuoverà l’azione di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato.
La franchigia può essere raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non appartenenti all’ Unione Europea.
La franchigia può essere raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non appartenenti all’ Unione Europea.
Art. 26
Dichiarazioni relative ai conducenti
Salvo diversa pattuizione, il Contratto è stipulato sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque Conducente purché abilitato alla guida (cd “Guida Libera”).
Tuttavia, a discrezione di ADRIATIC potranno essere offerte al cliente altre formule di copertura quali:
“Guida Esperta“
La garanzia opera se alla guida vi è un conducente qualsiasi, anche occasionale, di età non inferiore a 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, ADRIATIC eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le
somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino ad un massimo di € 3.000.
“Conducente esclusivo ed identificato”
La garanzia opera se alla guida vi è un conducente esclusivo ed identificato di età non inferiore a 23 anni compiuti munito di patente di guida Italiana valida con punteggio non inferiore a 20 punti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino al massimo di € 3.000.
Art. 27
Modifica del premio in base alle misure tariffarie
Art. 27.1
Modifica del premio in generale
Verifica del premio
Nei contratti di assicurazione RC Auto in corso, ADRIATIC riserva il diritto e l’obbligo, una volta all’anno, di rivedere i premi al fine del loro mantenimento oppure, se è necessario, di effettuare il loro allineamento (aumento o diminuzione). Lo scopo di tale verifica è verificare quanto segue:
• adempimento permanente degli obblighi previsti dal contratto di assicurazione da parte di ADRIATIC,
• calcolo oggettivo del premio,
• equilibrio tra rischio reale, rischio assicurato e corrispettivo premio.
Regole per la verifica
Per la verifica del premio valgono le regole seguenti:
• si applicano approvati principi attuari matematici e tecniche assicurative approvate,
• i contratti di assicurazione per i quali, secondo i principi attuari matematici si prevedono simili corsi di rischio, durante la verifica si unificano,
• si prendono in considerazione le variazioni del costo dei sinistri (inclusi i costi di liquidazione del sinistro) effettivamente sostenuti fino all’ultima determinazione del premio e sono quindi previste fino alla successiva verifica; i margini di profitto, come pure i supplementi individuali al premio e gli sconti sul premio, restano invariati,
• vengono prese in considerazione anche le informazioni statistiche delle associazioni delle compagnie di assicurazione dell’industria assicurativa italiana.
Maggiorazione e diminuzione del premio
Qualora la verifica dimostra premi maggiori rispetto a quelli precedenti, ADRIATIC ha il diritto di aumentarli per l’importo della differenza. Qualora la verifica dimostri premi inferiori
a quelli precedenti, ADRIATIC ha l’obbligo di diminuirli per l’importo della differenza.
Confronto con gli importi per i nuovi contratti
Se i premi stabiliti per i contratti esistenti sono superiori ai premi per i contratti che vengono nuovamente stipulati e se le tariffe per i contratti esistenti e per i contratti che verranno nuovamente stipulati contengono le stesse caratteristiche del calcolo del premio, gli stessi dati sulle caratteristiche del calcolo del premio e la stessa copertura assicurativa, ADRIATIC per i contratti esistenti può richiedere solamente i premi per i contratti che verranno nuovamente stipulati.
Decorrenza della modifica del premio
La modifica del premio diventa valida con l’inizio del successivo anno assicurativo.
Art. 27.2
Modifica del gruppo tariffario
Modifiche, sostituzioni e aggiunta di nuove disposizioni
ADRIATIC ha il diritto, nei contratti di assicurazione esistenti, di modificare (sostituire le esistenti o aggiungere nuove) le disposizioni del calcolo del premio, in particolare del sistema delle classi di merito, del calcolo del premio per regioni (o comuni) e delle altre caratteristiche della tariffazione del rischio, al fine di garantire una relazione appropriata tra i premi assicurativi e i sinistri, se le regole sul tipo e la dimensione del rischio assicurato riconosciute dai principi attuari matematici e le tecniche assicurative lo confermano.
Decorrenza della modifica
Le disposizioni modificate e le relative modifiche del premio diventano valide con l’inizio del successivo anno assicurativo.
❺ DiSPOSiTiVi ELETTRONiCi Art. 28
Dispositivi elettronici
(che registrano le attività del veicolo)
Art. 28.1
Premessa
ADRIATIC si riserva la facoltà di offrire un dispositivo elettronico che soddisfi le richieste tecniche sancite dalla legge e con le modalità previste dalle norme vigenti. La gestione della raccolta ed elaborazione dei dati ai soli fini assicurativi e statistici è affidata alla Società Partner. ADRIATIC si riserva la facoltà di proporre al cliente, in fase di rinnovo, un’agevolazione tariffaria, sulla base delle informazioni raccolte dal dispositivo elettronico. A prescindere dalla modalità di offerta l’Assicurato è tenuto a prendere visione delle relative condizioni di abbonamento reperibili presso il sito internet www. xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx e all’interno della propria Area Personale.
Art. 28.2
condizioni della Società Partner
ADRIATIC ha stipulato un accordo col provider telematico della Società Partner, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito dispositivo elettronico o “Scatola Nera“.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del dispositivo elettronico,
• la stipulazione del Contratto di abbonamento ai servizi del provider telematico,
• la precedente stipulazione da parte del Contraente di un contratto, avente ad oggetto il servizio di ricerca del veicolo e/o assistenza in caso di crash, con la Società Partner specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici.
Si rinvia al predetto Contratto di abbonamento a servizi del provider telematico sottoscritto dal Contraente successivamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
• informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali,
• diritti dell’interessato,
• definizioni,
• oggetto del contratto,
• natura del contratto e sua durata,
• descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione,
• estensione territoriale,
• canone e sue modalità di calcolo,
• installazione, disinstallazione, reinstallazione del dispositivo elettronico,
• cessazione del contratto.
Art. 28.3
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato per usufruire della tariffa e dei servizi del dispositivo elettronico si impegna a:
1) consegnare a ADRiATiC copia del contratto stipulato con la Società Partner,
2) fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il dispositivo elettronico da un installatore convenzionato col provider telematico (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva,
3) comunicare immediatamente a ADRIATIC il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi alla Email: xxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.,
4) trasferire il dispositivo elettronico in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente
l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a ADRIATIC che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del provider telematico. i costi di disinstallazione ed installazione del dispositivo su altro veicolo, sono a carico del Contraente/Assicurato,
5) recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Dispositivo elettronico, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico della Società Partner, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti della Società Partner, mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti della Società Partner e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato,
6) contattare immediatamente la Sala operativa di sicurezza incaricata dal provider telematico Servizio della Società Partner dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di abbonamento di cui al Art. 26.2. Per il servizio di ricerca del veicolo il cliente, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto,
7) recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del dispositivo elettronico: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo elettronico.
Art. 28.4
Obblighi di ADRIATIc
Se l’assicurato ha rispettato tutte le condizioni del presente articolo, ADRIATIC si impegna in caso di sinistro, prima dell’attivazione del dispositivo elettronico, a non chiedere alcun rimborso, fermi restando gli eventuali limiti all’indennizzo previsti dal contratto di assicurazione.
Art. 28.5
Diritti dell’Assicurato
In caso di sinistro RCA, il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti della Società Partner tutti i dati registrati dal dispositivo elettronico.
Art. 28.6
Inadempimento agli obblighi di cui al Art. 26.3
in caso di inadempimento degli obblighi di cui al Art.26.3
- Obblighi del Contraente il Contraente si obbliga:
• arimborsaread ADRiATiClasommaparialladifferenza fra il minor premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia R.C.A ed il premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette tariffe in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo,
• se prima del pagamento della predetta differenza di premio si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del sinistro sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in polizza,
• ad accettare che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del provider telematico o rinuncia del Contraente cessionario ai servizi del provider telematico, il contratto R.C.A venga risolto; il Contraente, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere ad ADRiATiC la somma pari alla differenza fra il premio RCA applicato con il dispositivo elettronico e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo,
• rispetto agli obblighi di cui ai punti 6) e 7) dell’art.
26.3 in caso di furto del veicolo rimane, fermo restando il disposto dell’art. 1915 del Codice civile (inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio).
Nulla togliendo ai casi sopra elencati il Contraente dichiara di essere a conoscenza del fatto che la rinuncia dello stesso ai servizi del provider telematico della Società Partner, come anche l’inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi di cui all’art. 26.3 comportano la risoluzione del contratto R.C. Auto con trattenuta della eventuale porzione di premio residua da parte di ADRiATiC.
Art. 28.7
Agevolazioni per la garanzia R.c.A
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia R.C.A la riduzione di premio derivante dalla percentuale fissa e variabile prevista in quel momento dalle procedure di emissione per quanto attiene le polizze con Scatola Nera.
ADRIATIC, attraverso la rete degli installatori convenzionati col provider telematico della Società Partner, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.
Art. 28.8
Rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, ADRIATIC esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati in virtù della garanzia RCA nei seguenti casi:
• assenza del dispositivo,
• inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in polizza,
• mancata installazione sul veicolo entro il termine di 8 giorni lavorativi dal giorno di emissione della polizza.
L’azione di rivalsa verrà esercitata in qualsiasi momento nel caso in cui si verifichino una delle predette casistiche.
Art. 28.9
Franchigia Temporanea
Il contratto soggetto all’applicazione delle presenti condizioni speciali è soggetto a una franchigia flottante regolata dal seguente principio:
• fino al momento della corretta installazione e seguente attivazione dei servizi di localizzazione satellitare e tracciatura effettuati per il tramite dei partner convenzionati e certificati dal provider dei servizi telematici della Società Partner la polizza viene assoggettata a una franchigia assoluta di € 10.000. La suddetta franchigia viene applicata solo in caso di mancata installazione per dolo del Contraente e/o Assicurato;
• dal momento della corretta installazione ed attivazione del dispositivo satellitare la franchigia attiva sulla polizza scenderà a € 0;
• nel caso di manomissione del dispositivo la franchigia avrà un ammontare pari a € 10.000. La suddetta franchigia viene applicata solo in caso di dolo del Contraente e/o Assicurato;
• nel caso di rinuncia del Contraente o del Contraente Cessionario ai servizi offerti dal provider telematico della Società Partner la franchigia verrà fissata a € 15.000 fino a corretta risoluzione del contratto.
Art. 28.10
Informazioni per il contraente in caso di crash
Nel caso di rilevamento di crash il dispositivo elettronico trasmetterà l’informazione in tempo reale al provider telematico il quale provvederà ad inviare (entro 30 minuti dall’avvenimento del crash) un proprio fiduciario sul teatro del sinistro.
Il fiduciario provvederà ad effettuare rilevazione fotografica della dinamica del sinistro e aiuterà il Contraente nella compilazione dei documenti di denuncia del sinistro.
Il fiduciario completerà tutte le operazioni necessarie a garantire il minor disturbo possibile al Contraente fornendo in caso di richiesta anche il servizio di carro attrezzi.
❻ SEZiONE ASSiSTENZA STRADALE
Art. 29
Oggetto della Garanzia
L’assistenza stradale viene stipulata come garanzia accessoria alla copertura assicurativa alla RC auto.
ADRIATIC si obbliga, tramite la Struttura organizzativa, di
fornire una o più prestazioni di assistenza definite dall’art. 34 nei confronti del veicolo indicato nella polizza RC auto in caso di situazione di difficoltà come conseguenza di un evento indicato dall’articolo sopraindicato.
L’assicurato, onde poter ottenere una prestazione di assistenza, dovrà prendere contatto con la Struttura organizzativa, utilizzando il numero fornitogli al momento della stipula del contratto di assicurazione RC auto.
Le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 2 sinistri nel corso dell’anno assicurativo, salvo disposizioni contrarie indicate da questa Sezione per le singole prestazioni.
Le prestazioni di cui all’articolo 34.2 e 34.3 vengono fornite ripetutamente nel corso dell’anno assicurativo nei limiti fissati su base lorda come definiti per le singole prestazioni.
Art. 30
Esclusioni per tutte le forme di Prestazioni
Le prestazioni non vengono erogate se l’evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:
• di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, delle persone con lui conviventi o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
• di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
• di circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• di partecipazione a gare, alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
• di mancata manutenzione del veicolo o di carenza rilevata sul veicolo o di mancata identificazione di carenza all’inizio del viaggio;
• di un’azione del conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• di sinistro in caso di abuso di alcolici, psicofarmaci nonché di stupefacenti ed allucinogeni;
• di suicidio o di tentato suicidio dell’assicurato/ conducente.
Le prestazioni di assistenza non sono altresì fornite in caso di:
• eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo esemplificativo: terremoti, eruzioni vulcaniche, frane smottamenti, alluvioni, uragani, valanghe) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
• esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni di nucleo di atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria);
• mancato contatto con la Struttura organizzativa ed in caso in cui le prestazioni non fossero affidate alla compagnia per l’assistenza.
Art. 31
Durata del contratto e estensione territoriale
La garanzia è operante durante il periodo assicurativo indicato nella Polizza e non puo essere tacitamente rinnovata. Ai sensi dell’articolo 170a, comma 1a del CdA., viene applicato il periodo di proroga di 15 giorni dalla scadenza della Polizza.
L’assicurazione vale nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, dell’islanda, del Xxxxxxxxxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Macedonia, della Serbia, del Montenegro e della Turchia Europea, salvo disposizioni contrarie indicate da questa Sezione per le singole prestazioni.
Art. 32
Forza maggiore e causa non imputabile ADRiATiC si obbliga di fornire le prestazioni di assistenza usando un’abilità e diligenza ragionevole, ma non può garantire che i servizi verranno sempre forniti senza interruzioni, ritardi o imperfezioni.
Fermo restando l’uso dell’abilità e di diligenza ragionevole, ADRiATiC non assume responsabilità:
• per danni non causati da violazioni delle Condizioni indicate da questa Sezione o da altri provvedimenti;
• per danni non prevedibili al momento della entrata in vigore delle Condizioni della presente Sezione da parte di ADRiATiC o dell’assicurato;
• per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatasi durante l’erogazione dei servizi;
• per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza imprevedibile.
Art. 33
Obblighi dell’Assicurato
Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l’Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, utilizzando il numero di telefono indicato sulla Polizza.
L’assicurato dovrà fornire alla Struttura organizzativa le seguenti informazioni:
• di essere assicurato con la Compagnia
• dati personali completi
• il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione di assistenza
• il numero di Polizza
• la targa del Veicolo
• il tipo di Assistenza richiesto
• l’indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza il recapito telefonico.
L’Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le prestazioni di assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura organizzativa, pena la decadenza da ogni diritto.
Le spese conseguenti alle prestazioni di assistenza sono a carico di ADRiATiC, nei limiti fissati per ogni garanzia come espressamente indicato, e calcolate in base alla tariffa del Fornitore dei servizi. Nel corso della copertura assicurativa, l’assicurato ha il diritto di avvalersi di servizi oltre i massimali convenzionati per ogni singola prestazione con l’obbligo di pagamento in base alla tariffa del Fornitore dei servizi.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’assicurato non si rivolgesse alla Struttura organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura organizzativa potrà richiedere all’assicurato, lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura organizzativa gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
Art. 34
Diritto di Rivalsa
ADRIATIC ha il diritto di chiedere all’assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.
Art. 35
Mancato utilizzo delle prestazioni
in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’assicurato o per negligenza di questi, ADRiATiC non è tenuta a fornire indennizzi
o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 36
Prestazioni di assistenza
La forma di prestazione di assistenza fornita dipende dal tipo di assistenza riportato in polizza.
La garanzia “Assistenza Stradale” opera entro gli ambiti territoriali rispettivamente indicati all’articolo 29, salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole Prestazioni.
Le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 2 sinistri nel corso dell’anno assicurativo, salvo disposizioni contrarie indicate da questa Sezione per le singole prestazioni.
Le prestazioni di cui all’articolo 34.2 e 34.3 vengono fornite ripetutamente nel corso dell’anno assicurativo nei limiti fissati su base lorda come definiti per le singole prestazioni.
Art. 36.1.
Assistenza stradale - “BASE“
Soccorso stradale e traino
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Incidente stradale, di arresto per esaurimento di carburante, foratura o di Guasto, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, ADRIATIC, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:
• valutare l’entità ed il tipo di guasto e le possibilità di effettuare sul posto interventi di riparazione; oppure
• trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla carrozzeria più vicina purché
Ambedue le prestazioni sono operanti entro un limite di 50 km dal luogo dell’immobilizzo (per es. 25 km di andata e 25 km di ritorno). Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell’Assicurato, il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, restando in tal caso a carico dell’assicurato stesso il costo dell’eccedenza chilometrica.
Gli interventi di riparazione sul posto vengono effettuati in caso in cui i tempi di riparazione non siano superiori a 30 minuti. In caso in cui la riparazione non fosse possibile sul posto, ADRIATIC organizzerà, tramite la Struttura organizzativa, il traino in base alle modalità previste dal presente articolo.
Le prestazioni di assistenza definite dal presente articolo sono operanti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Qualora il veicolo abbia subito l’Incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell’Assicurato le spese per il traino.
A meno che non sia diversamente previsto, nel caso in cui
il veicolo dell’assicurato sia munito di gancio di traino e, al momento della richiesta di soccorso, sia agganciato allo stesso un rimorchio di qualsiasi tipologia, l’assicurato è tenuto a sganciare il rimorchio per permettere al soccorritore il corretto traino del veicolo; saranno a carico dell’assicurato eventuali costi extra dovuti al traino, da parte del soccorritore, del suddetto rimorchio.
Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. Restano comunque a carico dell’assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.
Art. 36.2.
Assistenza stradale - “ZONA“
1. informazioni di viaggio
Prendendo contatto con la Struttura organizzativa, l’assicurato può ricevere informazioni importanti relative ad un viaggio all’estero concernenti:
• le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese in cui si viaggia
• i medici locali
• i regimi dei visti nel paese in cui si viaggia
• i prezzi del carburante e tariffe di pedaggio
• i limiti di velocità nel paese in cui si viaggia
• la situazione attuale del traffico in Italia e all’estero.
Le informazioni vengono fornite tempestivamente, tramite la Struttura organizzativa, telefonicamente. In caso in cui, a causa della complessità della richiesta di informazione, non fosse possibile dare una risposta soddisfacente immediata, la Struttura organizzativa può inviare la risposta alle persone assicurate, tramite successiva richiamata o, se lo si desidera, in forma scritta.
2. Assistenza tecnica ed assistenza per sinistri sul luogo dell’immobilizzo
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di incidente stradale, la Struttura organizzativa consentirà al veicolo la ripresa in marcia sul luogo dell’immobilizzo.
La copertura assicurativa in base al presente articolo è operante pure nei confronti delle seguenti situazioni:
• forature di pneumatici e/o danni ai cerchioni
• rifornimento di carburante che non corrisponde alle normative del fabbricante
• perdita di carburante per qualsiasi motivo
• perdita o rottura delle chiavi, anche se la macchina è chiusa a chiave.
ADRiATiC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in italia e di € 500,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
Le spese si riparazione ed i costi dei pezzi di ricambio e del carburante non sono assicurati.
3. Traino/trasporto del veicolo dopo un guasto tecnico o incidente
Qualora in caso di guasto tecnico o incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia sul luogo di immobilizzo, la Struttura organizzativa provvederà a trainare il veicolo assicurato (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) o il trasporto fino al luogo di scelta dell’assicurato ed al massimo fino al luogo del domicilio/sede dell’assicurato o fino alla carrozzeria prescelta ed opportuna per il riparo.
In base al presente articolo, la copertura assicurativa è operante anche in caso di traino/trasporto del veicolo assicurato ritrovato dopo il furto.
ADRIATIC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in italia e di € 500,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
4. Recupero del veicolo
Qualora dopo un guasto tecnico o dopo un incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia al luogo dell’immobilizzo, la Struttura organizzativa organizzerà il recupero del veicolo (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e all’estero.
5. Veicolo sostitutivo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata per il territorio dell’italia, o entro 5 (cinque) giorni all’estero, o in caso di furto del veicolo, al posto delle prestazioni definite dai punti 6. e 7. del presente articolo, verranno coperte le spese di un veicolo sostitutivo (in base alle possibilità locali) fino alla ripresa in marcia o fino al ritrovamento del veicolo, fino ad un costo massimo di € 50,00 al giorno ma non più di 10 (dieci) giorni.
La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/ sede dell’assicurato (50 km e oltre). All’infuori delle spese di noleggio, altri costi non vengono sostenuti (per es. assicurazione, carburante, ecc.) e sono a carico dellassicurato.
L’assicurato ha il diritto e l’obbligo di richiedere il veicolo sostitutivo il giorno in cui si è avvalso della prestazione del traino/trasporto del veicolo oppure il giorno successivo in caso il traino/trasporto fosse effettuato in giorno non lavorativo (weekend, festività, ecc.). In modo da poter fornire la prestazione in oggetto, l’assicurato ha l’obbligo di presentare la conferma della carrozzeria che il veicolo non può essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, oppure o entro 5 (cinque) giorni all’estero.
6. Spese di albergo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato in giornata, oppure in caso di furto, al posto delle prestazioni previste dal punto 5. (veicolo sostitutivo) e punto 7. (proseguimento
del viaggio o rientro) del presente articolo, si provvederà alla sistemazione dell’assicurato. Le spese di pernottamento verranno coperte fino ad un massimo di € 75,00 per notte a persona fino alla ripresa in marcia del veicolo oppure fino al ritrovamento del veicolo rubato, ma comunque con un limite massimo complessivo di € 375,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
7. Proseguimento del viaggio o rientro
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato nella stessa giornata, oppure in caso di furto avvenuti oltre 50 km o più dal luogo di residenza/sede dell’assicurato, ADRIATIC, al posto delle prestazioni previste dal punto 5. (auto in sostituzione) e punto 6. (spese di albergo) fornirà le seguenti prestazioni:
• il rientro dell’assicurato, del conducente e dei passeggeri autorizzati alla propria residenza o il proseguimento del viaggio fino alla destinazione
• il viaggio per una persona dalla propria residenza o destinazione al luogo del sinistro in caso in cui il veicolo e stato riparato sul luogo del sinistro
ADRIATIC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e all’estero.
8. Autista sostitutivo
Qualora il conducente non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, ferita o in caso di decesso e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida per il rientro, la Struttura organizzativa organizza e copre le spese di rientro degli altri passeggeri e del veicolo assicurato con un autista fino alla residenza/sede dell’assicurato.
Restano a carico dell’assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere, dei traghetti, delle infrazioni stradali, ecc.
9. Custodia del veicolo
Qualora il veicolo assicurato a seguito di guasto tecnico o incidente accaduto oltre i 50 km dal luogo di residenza/sede dell’assicurato, dovesse venir lasciato sul luogo di fermo in modo da evitare ulteriori aggravamenti fino alla ripresa in marcia o fino al trasporto del veicolo in carrozzeria o fino all’effettuazione del trasporto del veicolo ritrovato dopo il furto, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo e terrà a proprio carico il relativo costo di rimessaggio locale fino ad un massimo di € 375,00.
10. Ricerca ed invio pezzi di ricambio
Qualora a seguito di incidente o guasto del veicolo assicurato accaduto all’estero, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Struttura organizzativa provvede a proprio carico alla ricerca dei pezzi di ricambio ed all’invio dei pezzi di ricambio alle carrozzerie all’estero. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio.
Art. 36.3.
Assistenza stradale - “ZONA+“
1. informazioni di viaggio
Prendendo contatto con la Struttura organizzativa, l’assicurato può ricevere informazioni importanti relative ad un viaggio all’estero concernenti:
• le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese in cui si viaggia
• i medici locali
• i regimi dei visti nel paese in cui si viaggia
• i prezzi del carburante e la tariffazione stradale
• i limiti di velocità nel paese in cui si viaggia
• la situazione attuale del traffico in Italia e all’estero
Le informazioni vengono fornite tempestivamente, tramite la Struttura organizzativa, telefonicamente. In caso in cui, a causa della complessità della richiesta di informazione, non fosse possibile dare una risposta soddisfacente immediata, la Struttura organizzativa può inviare la risposta alle persone assicurate, tramite successiva richiamata o, se lo si desidera, in forma scritta.
2. Assistenza tecnica ed assistenza per sinistri sul luogo dell’immobilizzo
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di incidente stradale, la Struttura organizzativa consentirà al veicolo la ripresa in marcia sul luogo dell’immobilizzo.
La copertura assicurativa in base al presente articolo è operante pure nei confronti delle seguenti situazioni:
• forature di pneumatici e/o danni ai cerchioni
• rifornimento di carburante che non corrisponde alle normative del fabbricante
• perdita di carburante per qualsiasi motivo
• perdita o rottura delle chiavi, anche se la macchina è chiusa a chiave
ADRIATIC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 in italia e di € 1.000,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
Le spese si riparazione ed i costi dei prezzi di ricambio e del carburante non sono assicurati.
3. Traino/trasporto del veicolo dopo un guasto tecnico o incidente
Qualora in caso di guasto tecnico o incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia sul luogo di immobilizzo, la Struttura organizzativa provvederà a trainare il veicolo assicurato (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) o il trasporto fino al luogo di scelta dell’assicurato ed al massimo fino al luogo del domicilio/sede dell’assicurato o fino alla carrozzeria prescelta ed opportuna per il riparo.
In base al presente articolo, la copertura assicurativa è operante anche in caso di traino/trasporto del veicolo assicurato ritrovato dopo il furto.
ADRIATIC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 in italia e di € 1.000,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
4. Recupero del veicolo
Qualora dopo un guasto tecnico o dopo un incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia al luogo dell’immobilizzo, la Struttura organizzativa organizzerà il recupero del veicolo (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 600,00 in italia e all’estero.
5. Veicolo sostitutivo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata per il territorio dell’italia, o entro 5 giorni all’estero, o in caso di furto del veicolo, verranno coperte le spese di un veicolo sostitutivo (in base alle possibilità locali) fino alla ripresa in marcia o fino al ritrovamento del veicolo, fino ad un costo massimo di € 50,00 al giorno ma non più di 10 (dieci) giorni. La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre). All’infuori delle spese di noleggio, altri costi non vengono sostenuti (per es. assicurazione, carburante, ecc.) e sono a carico dell’assicurato.
L’assicurato ha il diritto e l’obbligo di richiedere il veicolo sostitutivo il giorno in cui si è avvalso della prestazione del traino/trasporto del veicolo oppure il giorno successivo in caso il traino/trasporto fosse effettuato in giorno non lavorativo (weekend, festività, ecc.). In modo da poter fornire la prestazione in oggetto, l’assicurato ha l’obbligo di presentare la conferma della carrozzeria che il veicolo non può essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, oppure o entro 5 (cinque) giorni all’estero.
In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 7. (spese di albergo), dal punto 8. (ritorno dopo il riparo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio).
6. Servizio taxi
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, la Struttura organizzativa fornisca all’assicurato la prestazione definita dal punto 5. (veicolo sostitutivo), saranno a carico della compagnia i costi per il servizio taxi fino al luogo della consegna del veicolo oppure fino al luogo di partenza dei mezzi pubblici (corriera o treno) fino ad un massimo di € 100,00 in Italia e all’estero. La prestazione viene fornita solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre).
7. Spese di albergo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato in giornata, oppure in
caso di furto, si provvederà alla sistemazione dell’assicurato. Le spese di pernottamento verranno coperte fino ad un massimo di € 75,00 per notte a persona fino alla ripresa in marcia del veicolo oppure fino al ritrovamento del veicolo rubato, ma comunque con un limite massimo complessivo di € 375,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte. In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 5. (veicolo sostitutivo), dal punto 8. (ritorno dopo il riparo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio o rientro).
8. Ritorno dopo il riparo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il riparo del veicolo assicurato durasse più di 36 ore in Italia o 5 giorno all’estero, verranno coperte le spese di trasporto pubblico fino al luogo del riparo della macchina fino ad un massimo di € 100,00. In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 5. (veicolo sostituitivo), dal punto 7. (spese di albergo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio o rientro).
9. Proseguimento del viaggio
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato nella stessa giornata, oppure in caso di furto, ADRIATIC fornirà le seguenti prestazioni:
• il rientro dell’assicurato, del conducente e dei passeggeri autorizzati alla propria residenza o il proseguimento del viaggio fino alla destinazione.
ADRIATIC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e all’estero. La prestazione viene fornita solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre). In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 5. (veicolo sostitutivo), dal punto 7. (spese di albergo) dal punto 8. (ritorno dopo il riparo).
10. Rientro del veicolo
Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato entro 5 giorni lavorativi, i costi di rientro del veicolo fino alla carrozzeria prescelta in base alla residenza dell’assicurato o fino al vengono sostenuti fino ad un massimo di € 500,00 in italia e di € 1.000,00 all’estero nel corso dell’anno assicurativo.
La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre).
11. Autista sostitutivo
Qualora il conducente non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, ferita o in caso di decesso e nessuno
degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida per il rientro, la Struttura organizzativa organizza e copre le spese di rientro degli altri passeggeri e del veicolo assicurato con un autista fino alla residenza/sede dell’assicurato.
Restano a carico dell’assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere, dei traghetti, delle infrazioni stradali, ecc.
12. Custodia del veicolo
Qualora il veicolo assicurato a seguito di guasto tecnico o incidente accaduto oltre i 50 km dal luogo di residenza/sede dell’assicurato, dovesse venir lasciato sul luogo di fermo onde evitare ulteriori aggravamenti fino alla ripresa in marcia o fino al trasporto del veicolo in carrozzeria o fino all’effettuazione del trasporto del veicolo ritrovato dopo il furto, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo e terrà a proprio carico il relativo costo di rimessaggio locale fino ad un massimo di € 375,00.
13. Ricerca ed invio pezzi di ricambio
Qualora a seguito di incidente o guasto del veicolo assicurato accaduto all’estero, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Struttura organizzativa provvede a proprio carico alla ricerca dei pezzi di ricambio ed all’invio dei pezzi di ricambio alle carrozzerie all’estero. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio.
❼ SEZiONE SiNiSTRi Art. 37
Denuncia di Sinistro il Contraente ol’Assicurato devonodareavvisodel Sinistro ad ADRiATiC, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente - denuncia di Xxxxxxxx (“modulo CAi”), immediatamente e comunque entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del Codice Civile e articolo 143 del C.D.A).
La denuncia deve contenere:
• il luogo, la data, l’ora del sinistro,
• le modalità del sinistro,
• i veicoli coinvolti nell’incidente con le rispettive targhe, gli estremi dei rispettivi Contratti di Assicurazione, le generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale dei rispettivi conducenti,
• il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni,
• indicazione dell’eventuale intervento di Autorità e delle contravvenzioni elevate,
• copia della eventuale denuncia all’Autorità competente e/o del provvedimento adottato dall’Autorità competente,
• nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti.
Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.
Qualora il Sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al contraente e all’Assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, ADRIATIC invierà una comunicazione al domicilio del Contraente, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro (dolosa o colposa), o nell’invio di documentazione o di atti giudiziari, ADRiATiC ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Art. 38
Procedura di risarcimento
ADRiATiC non è aderente alla Convenzione per il risarcimento diretto (CARD) e pertanto non è applicabile la procedura di Risarcimento Diretto.
La richiesta di Risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:
a) Risarcimento dei danni alle cose
In caso di Xxxxxxxx che abbia causato danni alle cose, ADRIATIC è tenuta ad inviare una congrua offerta di risarcimento del danno o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione da parte di ADRIATIC della documentazione completa.
I termini sono:
• 60 giorni in presenza di “modulo cAI” firmato dal solo richiedente,
• 30 giorni se il “modulo CAI” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal Veicolo danneggiato.
b) Risarcimento dei danni alla persona
In caso di Xxxxxxxx che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del Sinistro il Risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di ADRIATIC e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “modulo CAI”. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, il codice fiscale, l’attività del danneggiato, il suo reddito, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.
c) Risarcimento del terzo trasportato
Salva l’ipotesi di Xxxxxxxx cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale lo stesso era trasportato al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall’accertamento della responsabilità
dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta fermo il diritto al Risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti della Compagnia del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (art. 141 Codice delle Assicurazioni).
Per ottenere il risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall’art. 148 Codice delle Assicurazioni.
Art. 39
Liquidazione del sinistro
Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, ADRIATIC è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nel medesimo termine ADRIATIC corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Qualora il danneggiato, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, non abbia fatto pervenire alcuna risposta, ADRIATIC è tenuta entro 15 giorni a corrispondere al danneggiato la somma offerta, la quale somma è imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da circolazione stradale, si prescrive dopo due anni dal giorno dell’incidente (Art.2947 del Codice Civile). Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
Art. 40
Fondo di garanzia per le vittime della strada
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la Consap S.p.A., è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005.
Art. 41
Incidenti stradali con controparti estere
Se il Contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per il Risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta all’Ufficio centrale Italiano (U.c.I.). Se durante un viaggio all’estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde il Contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, egli può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia del responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), è necessario inviare apposita richiesta a CONSAP - Centro di Informazione Italiano, tramite fax al numero 0000000000 e/o e-mail a xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:
• nazione di accadimento del sinistro,
• data di accadimento del sinistro,
• targa del veicolo responsabile del sinistro,
• stato di immatricolazione della vettura responsabile.
La Consap individuerà l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente ed il suo mandatario in Italia. Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro di Informazione, il veicolo responsabile: a) non è stato identificato, b) non risulta assicurato, c) la compagnia non ha nominato il mandatario o non ha formulato risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l’interessato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a Consap Spa - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo Italiano, Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - Fax 0000000000.
Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari consultare il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Fondi e attività
- Servizi assicurativi.
Art. 42
Gestione delle vertenze
ADRIATIc assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale.
Adriatic non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ne ammende delle spese di giustizia penali.
Art. 43
Accesso agli atti della compagnia
I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell’art.146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra la Compagnia e il richiedente. La richiesta di accesso agli atti è presentata con le modalità e i limiti di cui al decreto ministeriale n. 191/2008. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.
❽ GLOSSARiO
I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il Contratto.
ADRiATiC
L’impresa di assicurazione Adriatic Osiguranje d.d. (Adriatic Assicurazioni S.p.A.)
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore. Poiché l’aggravamento del rischio determina una situazione gravosa per l’assicuratore, quest’ultimo può recedere dal contratto.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Aree aeroportuali
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato
La persona nell’interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all’eventuale indennizzo/ risarcimento.
Assicuratore
v. Compagnia di assicurazione
Assicurazione o Contratto di Assicurazione
Garanzia prestata in base al Contratto di Assicurazione.
Assistenza stradale
Assistenza tempestiva, in denaro o in natura, fornita all’assicurato in situazione di difficoltà a seguito di un eventuale sinistro.
Attestazione sullo stato del rischio
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Autoveicolo (Autovettura)
Veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo 9 posti compreso quello del conducente.
Carta Verde
Il documento che attesta l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. dell’autoveicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde e non barrati.
Cessazione del rischio
Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.
Classe di merito di conversione universale (CU)
È la classe Bonus/Malus di “conversione Universale” (cU) normalmente risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e successivi regolamenti di esecuzione.
Compagnia
L’impresa di assicurazione Adriatic osiguranje d.d.
Compagnia di assicurazione
Compagnia che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.
Conciliazione
Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n.53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) cui sottoporre preventivamente ogni insorgenda controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.
Condizioni di assicurazione
Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto e possono essere integrate da clausole speciali e aggiuntive.
Consap S.p.A.
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare.
Contratto di assicurazione
Contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
Copertura assicurativa
Può essere definita come sinonimo di assicurazione. Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.
Dati a carattere personale
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. coincide con la data effetto se il premio o la rata di premio sono state pagate, in caso contrario coincide con la data di pagamento.
Denuncia di Sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’intermediario a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre
giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, a seguito della stipula del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.
DiP/DiP Aggiuntivo
Documento che l’assicuratore consegna al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Il documento informativo precontrattuale (DIP) ed il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) contengono informazioni relative alla Compagnia di assicurazione e informazioni relative al contratto.
Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione se prevista.
Dispositivo
Dispositivo elettronico o satellitare concesso al cliente in comodato d’uso gratuito dalla Società Partner.
Ebbrezza alcolica
Condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche come previsto all’articolo 186 del Codice della Strada.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fornitore dei servizi
Indica il fornitore di servizi di assistenza stradale convenzionato con la Compagnia.
Franchigia assoluta
La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.
Franchigia relativa
In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
Franchigia/Scoperto
Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
Garanzia assicurativa
È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).
Garanzie accessorie
È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.
Guasto tecnico
Qualsiasi carenza o funzionamento imprevedibile del veicolo che comporta l’arresto del veicolo, o il rischio di aggravamento del danno in caso di proseguio, o di proseguio in condizioni pericolose e/o in situazione pericolosa per l’assicurato e per la circolazione stradale.
imposta sulle assicurazioni
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.
incidente (in relazione all’assistenza stradale)
Evento accaduto durante la circolazione - collisione con un altro veicolo, impatto contro una barriera fissa, ribaltamento del veicolo, fuoriuscita dalla sede stradale - il cui ha causato un danno alla macchina che comporta l’arresto del veicolo, o il rischio di aggravamento del danno in caso di prosieguo,
o di prosieguo in condizioni pericolose e/o in situazione pericolosa per l’assicurato e per la circolazione stradale.
incidente Stradale
Evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.
iVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Liquidatore
Collaboratore autonomo o dipendente di una Compagnia di assicurazione incaricato di verificare e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.
Margine di solvibilità disponibile
Il patrimonio della Compagnia libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.
Massimale/Capitale assicurato
L’importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito.
Mediazione
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo CAi
Modulo di Constatazione amichevole di incidente. È un modulo prestampato fornito dalla compagnia assicurativa con la quale l’assicurato ha stipulato il contratto assicurativo di responsabilità civile auto, che viene utilizzato come denuncia di sinistro.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito
In genere, libero professionista incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS.
Polizza di assicurazione
Documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo, al netto delle imposte, contributi ed eventuali diritti che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di efficacia della garanzia.
Premio lordo
Si ottiene sommando il premio alle imposte contributi e diritti se presenti. Corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell’assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Proprietario
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di intermediazione da cui deriva in capo alla Compagnia di assicurazione l’obbligo di corrispondere all’intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Xxxxxxxxx Xxxxx
Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art.148 (procedura di Risarcimento) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Risarcimento
Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un’assicurazione della responsabilità civile, è l’assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.
Risarcimento Diretto
Procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente dalla compagnia dell’assicurato invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.
Rischi esclusi
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione ovvero nelle Condizioni di assicurazione.
Rischio
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere la propria prestazione.
Rivalsa
L’esercizio del diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che la stessa abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto di Assicurazione. In altre parole si tratta del diritto della Compagnia di recuperare in tutto o in parte l’importo pagato a terzi per sinistri rientranti in casi di esclusione o limitazione della garanzia.
RUi
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/ CE sull’intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l’esercizio dell’attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, l’elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.
Scoperto
v. Franchigia/Scoperto.
Set informativo
È il documento predisposto della Compagnia di Assicurazione
da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set Informativo contiene il Documento informativo precontrattuale danni, (DIP), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi (DIP Aggiuntivo), le Condizioni di Assicurazione con Glossario ed il modulo di proposta, ove previsto.
Sinistro
Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia.
Società Partner
La Società prescelta dalla Compagnia come Partner che fornisce e gestisce i dispositivi satellitari.
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Struttura organizzativa
Il centro per l’assistenza in funzione ogni giorno, 24 ore al giorno, incaricato all’organizzazione dei servizi di assistenza indicati nella polizza, su richiesta dell’assicurato.
Tariffa
Tariffa applicata dalla Compagnia, in vigore al momento della stipula del contratto.
informativa privacy
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Tipologia e fonte dei dati
I dati personali trattati da ADRIATIC, a seconda della tipologia di polizza da Lei sottoscritta, sono i dati da Lei forniti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxx XXXXXXXX (xxx nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa) e/o raccolti anche per tramite degli intermediari assicurativi o da terzi, ivi inclusi terzi contraenti di polizze assicurative con altra compagnia, testimoni, coobbligati, altri operatori assicurativi, organismi associativi e consortili del settore assicurativo (es. banca dati ANIA), autorità di controllo (es. banca dati IVASS), fornitori e professionisti che collaborano con ADRIATIC.
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(iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
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assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico- tariffarie), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza e Controllo. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv).
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