Contract
17-10-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 243
Art. 8.
Mancata accettazione
del contratto di finanziamento
1. L’istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abi- tualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le modalità definite ai sensi dell’accor- do quadro di cui all’articolo 11, comma 1, non accetta la proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:
a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di APE, secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 6;
b) se la quota mensile di APE richiesta è superiore all’ammontare massimo della quota mensile di APE otte- nibile determinato ai sensi dell’articolo 6;
c) il soggetto richiedente si trovi in una delle con- dizioni di cui all’articolo 7, comma 8, ovvero abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione a una o più delle predette situazioni.
2. L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e al sog- getto richiedente, mediante flusso telematico, la mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento.
3. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell’istituto finanzia- tore, la domanda di pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo di garanzia sono prive di effetti. È sempre possibile procedere ad una nuova domanda di APE.
4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto richiedente e l’istituto finanziatore in relazione alla do- manda di APE e al contratto di finanziamento possono essere devolute, anche per gli effetti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a sistemi al- ternativi di risoluzione delle controversie definiti in sede di accordi quadro di cui all’articolo 11, che saranno al- tresì inclusi nel modello di contratto di finanziamento. Gli accordi quadro, per i rispettivi profili di competenza, disciplinano i profili di vincolatività dei suddetti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, preveden- do l’obbligo per gli istituti finanziatori di conformarsi a quanto stabilito in sede di mediazione o proposta conci- liativa, qualora accettata dal richiedente.
Art. 9.
Obblighi degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici
1. Gli obblighi previsti dall’articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si con- siderano assolti mediante la messa a disposizione gratuita da parte dell’istituto finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un quadro dell’andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l’anno, in for- mato elettronico. Tale documentazione è resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell’IN- PS, per conto dell’istituto finanziatore.
2. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunica- zioni periodiche, l’impresa assicuratrice mette gratuita- mente a disposizione del soggetto assicurato le informa- zioni relative al premio versato, in formato elettronico.
Tale documentazione è resa disponibile al soggetto fi- nanziato tramite il sito istituzionale dell’INPS, per conto dell’impresa assicuratrice.
3. L’erogazione del prestito ha inizio entro il trente- simo giorno lavorativo successivo alla data del perfe- zionamento dell’APE di cui all’articolo 7, comma 15, tempestivamente comunicata dall’INPS all’istituto finan- ziatore. L’istituto finanziatore accredita sul conto corrente indicato dal richiedente ed a lui intestato o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di perfezio- namento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e dall’articolo 3, comma 2, ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.
4. L’istituto finanziatore provvede al versamento della commissione di accesso al fondo, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dan- done comunicazione al gestore, e provvede al pagamento del premio della copertura assicurativa all’impresa assi- curatrice indicata dal richiedente.
Art. 10.
Obblighi dell’INPS
1. Fermo restando quanto previsto dal sesto perio- do dell’articolo 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di incapienza della pensione men- sile, l’INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all’istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l’INPS trattiene dalle rate di pensio- ne mensili erogate al richiedente l’importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all’istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.
2. L’INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l’am- montare della rata di ammortamento in funzione dell’im- porto del finanziamento.
3. In caso di premorienza del richiedente, l’INPS si impegna ad informare, in via telematica, l’istituto finan- ziatore e l’impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell’uf- ficiale d’anagrafe, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamen- to del decesso da parte del medico necroscopo, ai sen- si dell’articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come iden- tificati. L’impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalità previsti dagli accordi quadro.
4. L’INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all’età dei soggetti ri- chiedenti, all’ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitorag- gio dello stato di attuazione dell’APE.
— 5 —