SCHEMA DI CONTRATTO
Regione Lombardia
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Consorzio di Bonifica Territori del Mincio
Via Principe Amedeo, n°29 – MANTOVA C.F. 02384350209
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SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°5 NUOVE ELETTROPOMPE A BASSO CONSUMO ENERGETICO PER L’IMPIANTO PLUVIRRIGUO “MANGIALUPO” (MN)
CUP: I12G17000010007 - CIG: 7396514471
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L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno sei del mese di luglio in Mantova presso la sede consortile in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 tra:
- l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore dell’Area Tecnico-Agraria del Consorzio di bonifica Territori del Mincio, C.F. 02384350209, nel seguito del presente atto semplicemente “Consorzio”, che rappresenta;
- il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Valdagno (VI) il 18/01/1959, C.F. MNTVTR59A18L551N, che agisce in qualità di legale rappresentante dell’Impresa MISA srl con sede in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx Xxxxxx, x. 00/00 – C.F. e P.IVA 02293180242, di seguito nel presente atto semplicemente “Fornitore”;
premesso
− che il Consorzio intende assicurarsi la fornitura di n°5 nuove elettropompe a basso consumo energetico per l’impianto pluvirriguo “Mangialupo”;
− che, come evidenziato dalla determinazione a contrarre n.14/2018 del 23 febbraio 2018, a firma del Direttore dell’Area Tecnico-Agraria, si è stabilito che la modalità di scelta del contraente sia la procedura negoziata previa indagine di mercato di cui all’art. 35, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta segreta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
− che a seguito di indagine di mercato, in data 20 marzo 2018 è stata inviata lettera d’invito alla procedura negoziata agli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse;
− che la Stazione appaltante con Determinazione Dirigenziale n°32/2018 del 21/04/2018 ha approvato le procedure di gara e disposto l’aggiudicazione provvisoria a favore del Fornitore, che ha proposto il ribasso del 12,123%;
− che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara dal Fornitore relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, la Stazione appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 36/2018 del 21/05/2018 ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore del Fornitore;
− che è stata acquisita tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti, ai fini della stipula del presente contratto;
− che il Fornitore espressamente afferma:
➢ di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l’affidamento della fornitura e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
➢ di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
➢ di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali di ogni eventuale onere diretto o indiretto;
➢ di conoscere e di accettare tutte le condizioni relative all’appalto, ai prezzi, modalità di esecuzione, pagamenti, e comunque tutto quanto inerente e conseguente l’appalto stesso, e di ritenere i prezzi offerti congrui e remunerativi.
tutto ciò premesso
confermando e ratificando la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto e ammontare del contratto
Oggetto dell’appalto è la fornitura di n°5 nuove elettropompe a basso consumo energetico per l’impianto pluvirriguo “Mangialupo” come definite all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto.
È compreso nel presente contratto tutto quanto necessario ad eseguire la fornitura a regola d’arte e il Fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
L’importo complessivo della fornitura ammonta a €. 97.500,00 (novantasettemilacinquecento/00). L’importo non è comprensivo di IVA.
Nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nell’oggetto, siano necessarie alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura.
Art. 2 – Documenti che fanno parte del contratto
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
- il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
- il cronoprogramma;
Art. 3 - Modalità di pagamento, fatturazione del compenso e tracciabilità dei flussi finanziari La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante al Fornitore in unica soluzione finale successivamente al collaudo in loco e quest’ultimo a prodotto esito positivo.
I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall’art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto.
L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell’appaltatore.
La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Il Fornitore è tenuto ad apporre in fattura l’annotazione esplicita “Operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72” o dicitura equivalente.
Ogni movimento finanziario relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto sarà tracciato ai sensi dell’art.3 della legge n°136/2010, pertanto il Fornitore comunica che gli estremi dei conti correnti dedicati ai lavori in oggetto sono i seguenti:
• Conto corrente n°1 (Banco BPM), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°2 (Cassa rurale di Brendola), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°3 (Intesa San Paolo), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°4 (Intesa San Paolo), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°5 (Cassa Risparmio Veneto), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°6 (Banca MPS), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°7 (Credito Valtellinese), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°8 (Unicredit), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°9 (UBI Banca), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°10 (Cassa Risparmio Bolzano), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°11 (Cassa Risparmio Bolzano), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°12 (Banca Nazionale Lavoro), IBAN: XX00X0000000000000000000000;
• Conto corrente n°13 (Banco Desio e Brianza), IBAN: IT62Z0344011801000000342260;
• Conto corrente n°14 (Banco Desio e Brianza), IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Il Fornitore dichiara che il soggetto delegato ad operare sui conti correnti succitati il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Valdagno (VI) il 18/01/1959, c.f. MNTVTR59A18L551N, residente a Brogliano
(VI) in via Terrarossa, n°4.
Il Fornitore si obbliga a comunicare ogni eventuale modifica dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare sugli stessi e si impegna altresì a fornire alla Stazione Appaltante tempestiva indicazione dei conti correnti dedicati relativi ai movimenti finanziari tra l’impresa stessa e gli eventuali subappaltatori.
Art. 4 – Durata del contratto
La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata entro 75 giorni naturali e consecutivi.
Art. 5 – Obblighi a carico dell’appaltatore
Il Fornitore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto e al capitolato speciale d’appalto.
La stipulazione del contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.
Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le caratteristiche tecniche contenute nella parte tecnica del capitolato speciale d’appalto e ad eseguire collaudo in fabbrica alla presenza della Stazione Appaltante con consegna del relativo bollettino di collaudo unitamente alle pompe. Il Fornitore è altresì tenuto a presentare alla Stazione Appaltante copia del manuale di istruzione e manutenzione pompa con disegni e parti di ricambio e copia della dichiarazione CE di conformità.
L’appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante la data della messa in produzione delle pompe e produrre una documentazione fotografica esplicativa delle varie fasi di montaggio al fine di permettere alla Stazione Appaltante di verificare i materiali utilizzati. La Stazione Appaltante si riserva di poter presenziare alle fasi costruttive in qualsiasi momento previo avviso.
Art. 6 – Garanzia definitiva
Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante dichiara di aver ricevuto dal Fornitore idonea polizza garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui al precedente periodo.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.
Non è ammesso il subappalto.
Art. 8 – Subappalto
Art. 9 – Tutela dei lavoratori
L'appaltatore e tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 10 – Sicurezza
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Art. 11 – Penali
In caso di ritardo nella consegna della fornitura e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un’eventuale proroga, verrà applicata la penale pari al due per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, previa contestazione scritta avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
Nel caso in cui il Fornitore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al Fornitore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali oppure a trattenerlo dalla garanzia di cui all’art. 6 del presente contratto.
Nel caso in cui la somma degli importi delle eventuali penali, superi il 10% dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 12 – Risoluzione del contratto
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
• frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
• cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 7 del presente contratto;
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
• riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 11, comma 3, del presente capitolato;
• applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 20, comma 3, del capitolato speciale d’appalto;
• il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
• mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
• il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 (quindici) giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Art. 13 – Recesso
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 14 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente il presente contratto.
Art. 16 – Riservatezza
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra Parte, delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente contratto.
Art. 17 – Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti di cui all’artic7lo 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente il presente contratto.
Art. 18 – Spese di contratto, di registro ed accessorie
Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti, nonché le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto, ancorché previste dalle vigenti normative, sono a totale carico del Fornitore. Imposta di bollo assolta mediante apposizione sull’originale in possesso del Consorzio del contrassegno telematico, numero identificativo: 01171572513378, per un importo di €. 128,00
Art. 19 - Foro Competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Mantova.
Al presente atto si allegano:
1. Capitolato speciale d’appalto;
2. Cronoprogramma.
Il presente contratto, con i relativi allegati, viene letto, confermato e sottoscritto
Per la Stazione Appaltante x.xx xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (firma elettronica)
Per il Fornitore x.xx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (firma elettronica)
Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016.