SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
FONDO FORTE
APPALTO DI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO DEL FONDO FOR. TE.
CIG: 7421028A07
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Servizi di sviluppo, manutenzione, adeguamento ed assistenza al sistema informativo del Fondo For.Te. CIG: 7421028A07
TRA
Il Fondo For.Te., Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario (di seguito nominato, per brevità, anche il Fondo, o Forte o Committente), con sede legale in Via
- , in persona di ;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , P. IVA , Capitale sociale (versato ), domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del legale rappresentante
, giusti poteri
allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fondo” o “Stazione appaltante”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , P. IVA , Capitale sociale (versato ) domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , Capitale sociale
(versato ), P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , Capitale sociale (versato ), P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Affidatario” o “Aggiudicatario”)
PREMESSO
a) che il Fondo Forte, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente ed in conformità al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo “Codice”), ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione dell’Affidatario per l’affidamento del servizio, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 4/42018;
b) che l’obbligo dell’Affidatario di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che con atto del l’Affidatario è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dal Fondo e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) che l’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
e) che l’Affidatario ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ed ai fini della stipula del presente contratto risultano effettuati ed adempiuti i controlli e le verifiche previste;
f) che nei confronti dell’Affidatario sono state, infatti, esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
g) che l’Affidatario ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e
Artigianato, l’autodichiarazione resa ex DPR n 445/2000 circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e
professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e della documentazione di gara
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, come pure il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico, l’elenco dei servizi aggiudicati all’Affidatario, l’offerta tecnica e l’offerta economica, ancorché non espressamente richiamati nel prosieguo, sono fonte di obbligazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
a. dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica ed economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Affidatario relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio del Fondo, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.
3. L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia comprese quelle che possano essere emanate in corso del contratto.
Articolo 3 Oggetto del contratto
1. Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l’affidamento dei Servizi di sviluppo, manutenzione, adeguamento ed assistenza al sistema informativo del Fondo For.Te, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico e nell’offerta economica.
2. L’Affidatario si obbliga, irrevocabilmente, ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate, nonché a prestare tutti i servizi, anche quelli connessi, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, nei limiti dell’importo massimo spendibile.
3. Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni e corrispettivi, nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50 del 2016.
4. Fermo restando quanto sopra, il Fondo potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni
secondo quanto previsto dal suddetto art. 106 del d. lgs. n. 50 del 2016.
5. L’Affidatario deve garantire, al termine della durata contrattuale, un periodo, di due mesi, di affiancamento per il subentro dell’eventuale nuovo aggiudicatario, per tutti i servizi oggetto del presente affidamento, in accordo con quanto previsto nel “Piano di affiancamento a fine contratto” di cui all’offerta tecnica presentata dall’Affidatario in sede di gara.
Articolo 4
Condizioni di espletamento dell'attività
1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'Affidatario, la Direzione e
l’Area ICT del Fondo.
2. L'attività deve essere svolta mediante il raccordo periodico e sistematico con i referenti del Fondo, sia in fase di programmazione che di realizzazione del servizio richiesto. Al riguardo, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto il successivo “verbale di pianificazione” firmato tra i rappresentanti dell’Affidatario e del Fondo, concernente le specifiche relative alle fasi e ai contenuti delle prestazioni, non ancora definiti, ma pur sempre oggetto del contratto.
3. In ogni caso, tutte le attività oggetto del presente contratto devono essere realizzate entro i termini e con le modalità concordate con il Fondo e riportate in piani di dettaglio predisposti dall’Affidatario e che, una volta approvati, costituiscono uno sviluppo e un approfondimento dell'articolazione della proposta tecnica. È prevista la possibilità di modificare il verbale di pianificazione ed aggiornare i piani di dettaglio.
Articolo 5
Durata del contratto e servizi analoghi e complementari
1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi, con facoltà di proroga per uguale o inferiore periodo, a decorrere dalla data di comunicazione, da parte del Fondo, dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni. L'eventuale differimento dei termini di esecuzione della prestazione potrà essere accordata nel rispetto della normativa vigente con apposito atto formale.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Fondo si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall’art. 107 del D.Lgs. n.50/2016.
3. Il Fondo si riserva inoltre la facoltà di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 63 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per ulteriori 36 mesi.
4. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, all'Aggiudicatario potranno essere affidati servizi complementari.
5. L'eventuale proroga dei termini di esecuzione della prestazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, potrà essere accordata nel rispetto dell'art.106, comma 11 del D.lgs. 50/2016.
6. È escluso ogni tacito rinnovo tacito del presente contratto.
7. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia del contratto, l’Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a soggetti diversi dal medesimo Affidatario. La presa in carico di tale know-how dovrà avvenire a titolo non oneroso per il Fondo.
8. Entro il termine della prestazione del servizio, il nuovo Aggiudicatario dovrà essere disponibile a trasferire il know-how acquisito al Fondo o a terzi dallo stesso designati a qualsiasi titolo (come a esempio per successione nel contratto a seguito di nuova gara). Tale attività sarà remunerata secondo le tariffe del contratto allora vigente.
Articolo 6 Interpretazione del contratto
1. Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle specifiche tecniche, normative e ai capitolati forniti dalla Committenza.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del capitolato tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 C. C.
Articolo 7
Condizioni per l’erogazione dei servizi
1. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. L’Affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata dall’Affidatario. In ogni caso, l’Affidatario si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l’Affidatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Fondo, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.
5. L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Fondo da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi anche presso la sede del Fondo, in Roma, via Nazionale n. 89/a, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con il Fondo stesso. L’Affidatario prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali del Fondo continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; l’Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Xxxxxxxx, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. L’Affidatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici del Fondo nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Affidatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. L’Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Fondo e/o da terzi autorizzati.
9. L’Affidatario si obbliga a consentire al Fondo di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, eventualmente anche attraverso soggetti terzi.
10. L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dal Fondo.
11. L’Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto.
Articolo 8
Obbligazioni specifiche dell’Affidatario
1. L’Affidatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del contratto, anche a:
a. eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nella offerta tecnica ove migliorativa;
b. prestare i servizi oggetto di gara eventualmente nei luoghi indicati dal Fondo, nel rispetto di quanto previsto nel contratto, nel capitolato tecnico e nella offerta tecnica ove migliorativa;
c. eseguire le prestazioni oggetto di contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel capitolato tecnico e
nell’offerta tecnica ove migliorativa;
d. manlevare e tenere indenne il Fondo dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Fondo di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g. garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede del Fondo.
3. L’Affidatario si impegna a predisporre e trasmettere al Fondo in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al capitolato tecnico.
4. L’Affidatario si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel capitolato tecnico anche se non espressamente riportate nel presente contratto.
5. L’Affidatario, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel capitolato tecnico.
6. L’Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente contratto.
7. L’Affidatario si impegna a mantenere indenne il Fondo in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
8. Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Affidatario ha l’obbligo di corrispondere al Fondo le spese relative alla pubblicazione del bando di gara in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l’importo di € xxx (xxxx/xx) oltre IVA dovuta per legge. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Fondo da appoggiare a: …. CODICE IBAN: …., con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG …. in adempimento dell’art. 35 D.L. 179/2012”.
Articolo 9 Varianti/Modifica del contratto
1. Le modifiche, nonché le varianti al presente contratto sono ammesse nei limiti e con le modalità di
cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi relativi ai contratti Collettivi Nazionali di cui ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
4. L’Affidatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Fondo si riserva di trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Fondo si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi del già citato art. 105.
8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Fondo che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Articolo 11 Corrispettivi e oneri
1. I corrispettivi contrattuali saranno calcolati applicando il prezzo giornaliero offerto dall’Affidatario per ciascuna figura professionale come indicato nella relativa offerta economica, moltiplicato per il numero di giornate uomo effettivamente erogate.
2. La determinazione dei corrispettivi prevede le seguenti modalità di valorizzazione contrattuale:
• a canone, con corrispettivo fisso a fronte di una prestazione definita e nel rispetto di un altrettanto predefinito livello di servizio;
• a consumo, con individuazione di task realizzativi soggetti a specifica valutazione di impegno professionale ed economica, a scalare da una disponibilità budgetaria predefinita.
Nello specifico,
a) per il servizio MAC, i corrispettivi a canone verranno remunerati trimestralmente,
posticipatamente all’esito delle verifiche condotte da parte del D.E.
b) per il servizio MEV, i corrispettivi a consumo verranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate dall’Affidatario, che deve fornire al Fondo, con cadenza trimestrale, una Relazione di avanzamento contenente la specifica delle attività̀ svolte, i vincoli/criticità rispetto
all’andamento delle attività, le risorse impiegate per profilo e le relative giornate svolte, al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell’andamento delle attività e della commessa da parte del D.E.
c) per il servizio di Help Desk, i corrispettivi saranno remunerati a consumo sulla base delle ore erogate dall’Affidatario, che deve fornire al D.E. del Fondo, con cadenza trimestrale, un report dettagliato contenente le attività̀ svolte e il relativo impegno espresso in ore.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), i servizi verranno realizzati fino all'esaurimento dei fondi assegnati ovvero dell’importo massimo pari ad Euro ……, oltre a IVA, per il servizio MEV e per Euro ….. oltre IVA, per il servizio di Help Desk.
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al capitolato tecnico
e all’offerta tecnica, anche ove migliorativa.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che vengano emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L’Affidatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti
dei corrispettivi come sopra indicati.
8. Tutti gli importi citati nel presente contratto, se non indicato diversamente, si intendono IVA esclusa.
Articolo 12 Risorse professionali
1. Il gruppo di lavoro indicato dall’Affidatario in sede di offerta non può essere modificato né nel
numero complessivo né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso del Fondo.
2. Il gruppo di lavoro “minimo” per la realizzazione dei servizi richiesti è composto come indicato
nell’offerta presentata dall’Affidatario.
3 Qualora l’Affidatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
4. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita in sede di richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.
5. L'attesa dell'autorizzazione non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione del Fondo.
6. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel capitolato ovvero nell’offerta tecnica se migliorativa.
7. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, l’Affidatario, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione al Fondo e consegnare a quest’ultimo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
8. L’Affidatario riconosce, altresì, al Fondo la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Affidatario dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte del Fondo di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
9. Nelle ipotesi di qualsiasi eventuale sostituzione, di cui ai precedenti commi, il Fondo si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
10. Ove il Fondo ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale ne darà comunicazione all’Affidatario, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il temine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1. Il Fondo liquiderà all’Affidatario il corrispettivo contrattuale previsto, con l’osservanza delle disposizioni recate dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, per stati di avanzamento delle attività, nel numero di quattro per annualità, a seguito della presentazione delle relazioni dettagliate sulle attività svolte, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali nonché a successiva emissione e ricevimento di regolari fatture, a fronte di DURC regolare.
2. I pagamenti saranno effettuati, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle suddette fatture in osservanza delle norme in materia di liquidazione e di emissione dell’ordinativo di pagamento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche, e del D.Lgs. n.231/2002 e xx.xx., sul conto corrente dedicato comunicato ed intestato all’Affidatario.
3. L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Le fatture dovranno recare il codice identificativo di gara (C.I.G.) di riferimento. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
6. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.
Articolo 14
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’Affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i.
2. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
3. L’Affidatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
4. Con riferimento ai subcontratti, l’Affidatario si obbliga a trasmettere al contraente, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Fondo richiedere copia del contratto tra l’Affidatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 15
Trasparenza
1. L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 C. C. per fatto e colpa dell’Affidatario, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 Penali
1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel capitolato tecnico o di ritardo rispetto alle scadenze prescritte nel contratto e nel verbale di pianificazione di cui al precedente art. 4, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Fondo le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso in cui l’Affidatario esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, comporterà l’applicazione della prevista penale.
2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Fondo per i pagamenti.
3. L’applicazione della penale non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si
è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Xxxxxxxxxxx.
4. In caso di ritardo rispetto al termine iniziale di avvio delle attività viene applicata sul primo pagamento successivo una penale pari al cinque per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. Superato il decimo giorno di ritardo, il Fondo potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
5. Nel caso in cui il valore degli indicatori definiti nel Capitolato tecnico superi le soglie stabilite, è facoltà del Fondo applicare le ulteriori seguenti penali:
I) Penali relative al servizio MEV:
a) Esito Collaudo NEGATIVO, 5‰ dell’importo previsto, per il singolo progetto, con un minimo di €
200 (duecento).
b) Rispetto dei tempi concordati <= 10 gg, 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento), > 10 gg 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 10 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
c) Tempo di rilascio <= 5, gg 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento), > 5 gg 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 5 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
d) Difettosità in base alla tabella definizione LdS, 1‰ dell’importo previsto per il nuovo sviluppo in
caso di violazione della soglia prevista
II) Penali relative al servizio MAC:
a) Tempi massimo di intervento/ripristino
Criterio e valore massimo: tempo di ripristino inferiore a 4 ore lavorative per “malfunzionamenti bloccanti”, inferiori a 16 ore lavorative in caso di “malfunzionamenti non bloccanti”. Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al minimo verrà applicata una penale di € 100 (cento) per il primo tipo e di
€ 50 (cinquanta) per il secondo tipo;
III) Penali relative al servizio di Help-Desk:
a) Orario di servizio di Help-Desk
Criterio e valore massimo: tolleranza del 1% su base giornaliera. Al superamento del predetto valore massimo, viene applicata una penale pari ad € 50 (cinquanta), per ciascun singolo aumento dello 0,5% di detta tolleranza.
b) Servizio e-mail/ticketing
Criterio e valore minimo: tempo massimo di presa in carico: ≤ 2 ore. Al superamento del predetto valore minimo, viene applicata una penale pari ad € 50 (cinquanta), per ciascun singolo aumento del 50% di detti valori limite.
Nel caso in cui il valore degli indicatori si discosti dallo standard o superi le soglie stabilite o in caso di mancato adeguamento ai solleciti del Fondo per più di quattro volte in un anno, per singolo servizio, si determineranno le condizioni per la risoluzione del contratto.
6. Oltre alle penali relative ai Servizi, all’Affidataria possono essere applicate le seguenti penali:
IV) Penali relative alla soddisfazione del committente:
per ogni punto percentuale inferiore al minimo SCOM dell’80% si applica una penale di €50;
V) Penali relative al servizio di affiancamento a fine contratto:
a) tempo massimo di attivazione del servizio <= 5 gg, 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di
€ 200 (duecento) > 5 gg 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 5 giorni,
o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
b) aderenza alla pianificazione delle attività <= 1 gg 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento), > 1 gg 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 1 giorno di ulteriore ritardo.
7. Si possono applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Superato tale limite, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento. In tal caso il Fondo ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
8. L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale medesima.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all’Affidatario. L’Affidatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio del Fondo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 17 Cauzione definitiva
1. L’Affidatario, al momento della sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore del Fondo secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, della quale produce originale.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 C. C., nascenti dall’esecuzione del contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il
Fondo, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla
cauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti del Fondo a far data dalla stipula del contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dal Fondo e, per quanto di ragione, verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Fondo.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Fondo.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Fondo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 18
Sicurezza, tutela dei dati personali e riservatezza
1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Fondo delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal X.Xxx. n.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, l’Affidatario dovrà garantire che i servizi di supporto informatico e l’eventuale trattamento di dati per conto del Fondo sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Fondo attinente le procedure adottate dal contrante in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
9. L’Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Fondo, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto.
10. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l’espressa autorizzazione del Fondo stesso.
11. L’Affidatario risponde nei confronti del committente per eventuali violazioni dell’obbligo di
riservatezza commesse dai propri dipendenti.
Articolo 19 Risoluzione
1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente contratto e nelle norme di legge, il Fondo potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 C. C., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con PEC , il contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. L’Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Fondo. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso il Fondo procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Fondo e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. In ogni caso, il Fondo potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 C. C., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel
corso della procedura di gara di cui in premessa;
b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del contratto;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Fondo;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) nei casi e modi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
h) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza.
4. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dal Fondo, per porre fine all’inadempimento, il medesimo Fondo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
5. La risoluzione del contratto obbliga l’Affidatario a porre in essere ogni attività necessaria per
assicurare la continuità dei servizi residui.
6. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Fondo ha diritto di escutere la cauzione prestata per
l’intero importo della stessa.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Fondo al risarcimento dell’ulteriore danno.
8. Il Fondo può risolvere in ogni tempo il presente contratto sottoscritto con l’Affidatario, in caso di grave inadempimento dell’Affidatario stesso tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto del presente contratto e se la diffida ad adempiere sia stata senza effetti per 20 (venti) giorni dalla notifica.
9. In caso di risoluzione del contratto l’Affidatario avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dal Fondo, salvo compensazioni per il maggior danno subito dal Fondo secondo le norme comuni.
Articolo 20 Recesso
1. Il Fondo ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con PEC
2. Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario;
- qualora l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’Affidatario medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Fondo. In caso di recesso, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
Articolo 21
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Affidatario stesso quanto del Fondo e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L’Affidatario, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne il Fondo, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Affidatario possa arrecare al Fondo, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora l’Affidatario non esibisca alla data di stipula del presente contratto tale polizza o non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità dell’Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.
Articolo 22 Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti del 30%
dell’importo contrattuale.
2. Il subappalto è autorizzato dal Fondo. L’Affidatario si impegna a depositare presso il Fondo, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Fondo
procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un
termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. L’Affidatario dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del
subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 L. n. 575/1965.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Fondo della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fondo da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, D. Lgs. n.50/2016, l’Affidatario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Su richiesta del Fondo l’Affidatario è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al
comma precedente, il Fondo sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Affidatario.
11. L’Affidatario potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
;
;
.
12. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per la
partecipazione a gare d’appalto.
14. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dal Fondo. Qualora l’Affidatario ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà del Fondo risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Il Fondo, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 105, comma 13, D. Lgs. n.50/2016, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
Articolo 23
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n.50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica
autorizzazione da parte del Fondo, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.i.m.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fondo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 24
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. Proprietà dei prodotti.
1. L’Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati ed ogni prodotto realizzato nell’ambito del servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva del Fondo che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell’Affidatario. L’Affidatario non ne può fare alcun uso senza previa autorizzazione;
3. Qualora venga promossa nei confronti del Fondo una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fondo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
4. Il Fondo si impegna ad informare prontamente l’Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Affidatario riconosce al Fondo la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Affidatario.
5. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Fondo, questo ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 25 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidatario ed il Fondo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 26 Trattamento dei dati
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 D.Lgs. n.196/2003.
Articolo 28
Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. Il Responsabile del procedimento (RUP) è il Direttore del Fondo, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, con ufficio in xxx Xxxxxxxxx 00/X, Xxxx, tel. 06/468457, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Il RUP, nella fase di esecuzione del contratto, si avvale del Direttore di esecuzione (DE) nella persona del Responsabile dell’Area ICT, Xxxxxxxxx Xxxxxx (tel. 06/468457, e-mail: x.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx).
2. Il DE è preposto alla vigilanza sull’esecuzione del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, il Fondo, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il DE.
3. In particolare, il DE avrà il compito di:
a) predisporre il verbale di pianificazione delle attività nonché gli ulteriori verbali che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
c) controllare, in accordo con i competenti uffici del Fondo, che tutti gli atti, anche quelli contabili, inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Fondo;
d) attendere agli ulteriori incombenti prescritti dal capitolato tecnico ed a quelli previsti
nell’ordinamento interno del Fondo.
Ai fini del presente contratto, l’Affidatario del servizio designa, sin da ora, quale proprio referente, … (tel. ….
e-mail: ….).
LE PARTI
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