TOMMASO TAFURI MINISTERO DELL'INTERNO
Rep. N.
XXXXXXX XXXXXX MINISTERO DELL'INTERNO
- DIPARTIMENTO DELLA P.S.
20.05.2021
06:22:19 UTC
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per il potenziamento e l’adeguamento del “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli” e del “Centro Unico di Backup di Bari”, mediante la “fornitura di apparati “hardware” e licenze “software Veritas” con connessi servizi di installazione, configurazione e specialistici, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”
– Lotto 1.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale - sono presenti:
1) La dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il sig.
nato a
il , residente in
, in qualità di della Società
, con sede in , Codice fiscale e numero d’iscrizione:
, con attività esercitata dal nell’ambito come risulta
anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
.
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PRESO ATTO
− della gravissima emergenza sanitaria da “COVID-19”, come riconosciuta e disciplinata ufficialmente con le fonti normative progressivamente emanate dagli Organi di Governo, che qui si intendono richiamate;
− delle persistenti raccomandazioni intese a limitare i contatti diretti tra le persone, al fine di prevenire il rischio di una sempre maggiore recrudescenza dell’epidemia;
− della specifica disposizione, dettata dalla lettera o), comma 10, articolo 1, del D.P.C.M. 14/01/2021, secondo cui: “nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo nr. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) finalizzata al potenziamento ed all’adeguamento del “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli” e del “Centro Unico di Backup di Bari”, mediante la “fornitura di apparati “hardware” e licenze “software Veritas” con connessi servizi di installazione, configurazione e specialistici, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi” – Lotto 1;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto il relativo capitolato tecnico ed ha fissato in complessivi € 17.373.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo nr. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in ossequio al
disposto normativo di cui all’articolo 95, comma 4, lett. b), del menzionato decreto legislativo, di cui il Lotto 1 pari ad Euro 4.900.000,00, IVA esclusa;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe di ammissione” determinata dalla stazione appaltante;
d) sono pervenute nr. ( ) offerte e l’Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del
/ /2021, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ ”, al prezzo di Euro , , cui sono da aggiungere Euro
, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola “Amministrazione”;
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto – Descrizione della fornitura – Luogo di consegna – Importo contrattuale)
1.1 Oggetto del contratto
Il presente atto negoziale ha come oggetto la “fornitura di apparati “hardware” e licenze “software Veritas”, con connessi servizi di installazione, configurazione e specialistici, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta economica dell’Impresa in data / / , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch’essi parte integrante del presente contratto.
1.2 Descrizione della fornitura
Nello specifico, si riporta il dettaglio dei beni/prodotti, di cui è richiesto l’acquisto:
Codice | Descrizione | Q.tà | |
26786- | FLEX SOFTWARE 5340HA 960 TB ONPREMISE | ||
M0034 | STANDARD LICENSE + ESSENTIAL | 2 | |
MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 36MO GOV | |||
27965- | FLEX APPLIANCE 5340HA 960TB WITH 8TB | ||
M0034 | DRIVES 4 1GB ETHERNET - 6 10GB ETHERNET - | ||
4 16GB FIBRE CHANNEL STANDARD | 2 | ||
APPLIANCE + ESSENTIAL MAINTENANCE + | |||
NBU Appliance | INSTALL SERVICE BUNDLE INITIAL 36MO GOV | ||
5340HA 960TB | 24419- | FLEX APPLIANCE 5X50 10/25GB ETHERNET | |
M3 | PCI-E 3.0 DUAL PORT UPG APPLIANCE + | 4 | |
INSTALL SERVICE BUNDLE GOV | |||
24423- M3 | FLEX APPLIANCE 5X50 10/25GB ETHERNET PCI-E 3.0 DUAL PORT UPG APPLIANCE GOV | 8 | |
26352- | NETBACKUP APPLIANCE 5250 25GB SFP28 | ||
M3 | SHORT RANGE OPTICAL MODULE CRU | 24 | |
OPTICAL MODULE APPLIANCE GOV | |||
23369- | NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED | ||
M3 | WITH FLEXIBLE LICENSING XPLAT 1 FRONT END TB PLUS ONPREMISE STANDARD | 420 | |
NBU SOFTWARE | PERPETUAL LICENSE GOV | ||
23369- M3-22 | ESSENTIAL 36 MONTHS INITIAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED | ||
WITH FLEXIBLE LICENSING XPLAT 1 FRONT | 420 | ||
END TB PLUS ONPREMISE STANDARD | |||
PERPETUAL LICENSE GOV | |||
PROFESSIONAL SERVICES | 20747- M3 | Veritas services unit | 11.099 |
Codice | Descrizione | Q.tà | |
EDUCATION | 18939- M4359 | EDU TRAINING UNITS 1 YR QTY 1 to 1000 CORP - 4 seat NBU admin - ITALY or ILT | 1.240 |
16057- M1 | CERTIFICATION EXAM CORP - 4 NBU admin Certifiction Exams | 8 | |
BCS | 10580- M0040 | BUSINESS CRITICAL SERVICES PREMIER FOR NETBACKUP RENEWAL 36MO GOV | 1 |
NBU Renewal | 10915- M3-25 | ESSENTIAL 36 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV | 540 |
1.3 Luogo di consegna
I beni/prodotti in fornitura dovranno essere consegnati, installati e configurati presso il “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato”, sito in Xxx Xxxxx, xx. 0 – Xxxxxx (XX), c/o Real Bosco Capodimonte, per il “Sito primario”, e presso il “Centro Unico di Back-up”, sito in Xxx Xxxxxx, xx. 0 – Xxxx (XX), per il “Sito di Disaster Recovery”, nel rispetto della quantità di cui ai Paragrafi 2 e 3.1 del capitolato tecnico, documento che, benché non allegato e custodito agli atti dell'Amministrazione, costituisce parte integrante del presente contratto, e delle politiche e procedure di sicurezza indicate in fase esecutiva, trattandosi di infrastrutture soggette a normativa “ISO/IEC 27001”
1.4 Importo contrattuale
L’ammontare complessivo del contratto è di Euro cui sono da aggiungere Euro
per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di Euro
.
1.5 Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € , IVA esclusa;
3. L’Amministrazione, entro il termine di validità contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità, del valore stimato di € , IVA esclusa;
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, da effettuare tramite PEC.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, nr. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno nr. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, nr. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 nr. 452, recante l’approvazione del capitolato di cui all’articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, nr. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo nr. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/04/2017, nr. 56, entrato in vigore in data 20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, nr. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, nr. 32 (Codice degli Appalti), nonché dal Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120;
g) il Decreto Legge nr. 95/2012, convertito con Legge nr. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, nr. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) l’articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, nr. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, nr. 29;
k) il Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101;
l) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h), i), j) e k), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L’Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l), che si intendono qui integralmente
trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il “Direttore dell’Esecuzione” Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l’Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l’Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto Responsabile di Xxxxxxxx sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell’Amministrazione.
Articolo 4 (Validità contrattuale)
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC a cura dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016, trattandosi di una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione
dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale di conformità della fornitura.
Articolo 4.bis
(Avvio delle attività – Consegna – Installazione – Configurazione – Approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità - Verifica inventariale e funzionale di conformità)
4.bis.1 – “Kick-off meeting”
L’Amministrazione, entro il termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare tramite PEC, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, di cui al precedente articolo 4, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d'urgenza” di cui all'articolo 32, comma 8, del X.Xxx.xx xx. 00/0000, e comunque successivamente alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, provvederà, per il tramite di quest’ultimo, ad organizzare un primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile di progetto”, al fine di pianificare le attività successive, dando così contestualmente “avvio ai lavori”.
Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.2 – Consegna
Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di “kick-off meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa provvederà alla consegna delle licenze su specifico “account” indicato dall’Amministrazione, per il tramite del “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, nonché degli apparati “hardware”, presso i siti indicati al precedente articolo 1, Paragrafo 1.3, così distinti:
- Centro Elettronico di Napoli della Polizia di Stato: nr. 1 Appliance 5340;
- Centro Unico di Back-up di Bari: nr. 1 Appliance 5340.
L’Impresa darà formale comunicazione all’Amministrazione, per il tramite del “Direttore dell’esecuzione” del contratto, tramite PEC, del completamento di tale attività, con conseguente
formalizzazione di specifico “attestato di consegna”, controfirmato dal “Direttore dell’Esecuzione” del contratto.
Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.3 – Installazione
Entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di avvenuta consegna, come risultante dalla formalizzazione dello specifico “attestato di consegna”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, l’Impresa provvederà all’installazione delle apparecchiature “hardware” e delle licenze “software” previste in fornitura, fornendo cavetteria, cablaggi e quant’altro necessario.
L’Impresa darà formale comunicazione all’Amministrazione, per il tramite del “Direttore dell’esecuzione” del contratto, tramite PEC, del completamento di tale attività, con conseguente formalizzazione di specifico “attestato di installazione”, controfirmato dal “Direttore dell’Esecuzione” del contratto.
Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.4 – Configurazione
Entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di avvenuta installazione, come risultante dalla formalizzazione dello specifico “attestato di installazione”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.3, l’Impresa provvederà alle attività di configurazione, nell’ambito dei “veritas service units” previsti in fornitura.
L’Impresa darà formale comunicazione all’Amministrazione, per il tramite del “Direttore dell’esecuzione” del contratto, tramite PEC, del completamento di tale attività, con conseguente formalizzazione di specifico “attestato di configurazione”, controfirmato dal “Direttore dell’Esecuzione” del contratto.
Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.5 - Approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità
Entro e non oltre il termine di cinque giorni solari decorrenti dalla data di avvenuta configurazione, risultante dalla formalizzazione dello specifico “attestato di configurazione”, di
cui al precedente Paragrafo 4.bis.4, l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx dell’approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità della fornitura in parola, trasmettendo contestualmente l’elenco di tutti i materiali e licenze installati e configurati.
Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.6 – Verifica inventariale e funzionale di conformità
La verifica di conformità inventariale e funzionale finale della fornitura sarà eseguita dal “Direttore dell’esecuzione” del contratto, di cui al precedente articolo 3, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo 4.bis.5.
La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che il “Direttore dell’esecuzione” del contratto riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione del “Direttore dell’esecuzione” del contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii., che ne darà comunicazione all’Impresa, tramite PEC, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Le apparecchiature fornite restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali
dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
(Servizio di manutenzione in garanzia – Linea dedicata e sistema di “Trouble Ticket System”)
5.1. Servizio di manutenzione in garanzia
L’Impresa assicurerà, a decorrere dalla data di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità inventariale e funzionale, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, un servizio di manutenzione in garanzia, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
Il servizio di manutenzione, da garantire dal lunedì al venerdì, con orario 09.00-18.00, ed il sabato, con orario 09.00-13.00, consiste nel ripristino delle complete funzionalità e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento, nel rispetto dei “livelli di servizio” indicati al successivo Paragrafo 5.1.1.
Il ripristino deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
Dovranno essere previste, quindi, attività di assistenza atta a prevenire l’occorrenza di errori, malfunzioni e guasti e di assistenza a seguito di segnalazioni di malfunzioni o guasti. Sono comprese in queste anche le attività volte al miglioramento o arricchimento funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dall’Impresa medesima che non comporteranno oneri economici aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.
L’Impresa dovrà, altresì, garantire la fornitura di “patches” ed aggiornamenti durante il periodo di copertura del contratto, permettendo contestualmente l’accesso gratuito al sito aziendale, dal quale sia possibile ricevere informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti “hardware e software” installati.
5.1.1. Livelli di servizio per la manutenzione in garanzia
L’Impresa dovrà assicurare il rispetto dei seguenti “livelli di servizio”:
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA |
Servizio di manutenzione (guasti bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 8 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi |
Servizi di manutenzione (guasti non bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 24 ore nel 95% dei casi ≤ 72 ore nel 5% dei casi |
Il mancato rispetto dei suddetti “livelli di servizio” comporterà l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 11.
5.2. Linea dedicata e sistema di “Trouble Ticket System”
L’Impresa, a decorrere dall’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale di conformità, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.6, e per l’intera vigenza contrattuale, metterà a disposizione dell’Amministrazione un’apposita “utenza telefonica di contatto”, un indirizzo di posta elettronica ed apposito “Trouble Ticket System (TTS)”, che funzionerà da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative ad assistenza tecnica per la gestione dei guasti e malfunzionamenti dell’infrastruttura o di una componente di essa, attivo h 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni l’anno, nel rispetto dei “livelli di servizio”, di cui al successivo Paragrafo 5.2.1.
Entro la data di inizio dei servizi, l’Amministrazione comunicherà all’Impresa i nominativi e i gruppi di lavoro abilitati all’apertura delle chiamate da parte dell’Amministrazione.
Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, l’orario di inoltro della chiamata via telefono o dell’email da parte dell’Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura del ticket.
L’Impresa inserirà tale richiesta nel proprio “TTS”, evidenziandone il livello di servizio ed assegnando ad essa un identificativo, che dovrà comunicare all’Amministrazione all’apertura del guasto; tale identificativo, unitamente alla data e all’ora di registrazione, dovrà essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata.
Il “sistema di gestione” dovrà garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso.
Le chiamate dovranno essere accolte da un unico punto di risposta e non re-indirizzate su ulteriori numeri telefonici.
5.2.1 - Livelli di servizio “Trouble Ticket System”
Nell’ambito dell’orario di erogazione del servizio, l’Impresa dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:
1. Risposta entro 30” per l’80% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60” per il 20% delle chiamate ricevute.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell’azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle
prestazioni, l’Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l’Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il “Direttore dell’esecuzione” del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Inoltre in aderenza alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge nr. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge nr. 19 del 2020, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo nr. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le
forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
Non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo nr. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
Articolo 7
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e funzionale finale di conformità) Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il “Direttore dell’esecuzione” del contratto a ciò demandato pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica inventariale e funzionale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre – entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del “Direttore dell’esecuzione” del contratto – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre – entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC della decisione di rifiuto da parte del “Direttore dell’esecuzione” del contratto – alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata
dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell’ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica inventariale e funzionale, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 8 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 nr. 575, 19/3/1990 nr. 55, 17/1/1994 nr. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 nr. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo nr. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo nr. 218/2012 e dal Decreto Legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, alla luce delle indicazioni di cui alle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019.
L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, cosi fissando il limite del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo nr. 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici. L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L’affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 9 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell’esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell’Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l’incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 10
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo nr. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1° settembre 1993, nr. 385. La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. nr. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale avente ad oggetto la fornitura di apparati “hardware” e licenze “software Veritas”, con connessi servizi di installazione, configurazione e specialistici, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 11
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale).
11.1 – “Kick-off meeting”
I ritardi maturati nelle attività di “Kick off meeting”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.2 – Consegna – Installazione – Configurazione
I ritardi maturati nel completamento delle operazioni di consegna, nonché di installazione, e configurazione, di tutti i materiali e licenze in fornitura, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.2, 4.bis.3 e 4.bis.4, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.3 – Approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità
I ritardi maturati nella formalizzazione della comunicazione di approntamento alla verifica di conformità inventariale e funzionale, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.4 – Servizio di manutenzione in garanzia
Il mancato rispetto dei livelli di servizio, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.1.1, comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PENALE |
Servizio di manutenzione (guasti bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 8 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi | 0,3 per mille dell’importo netto del contratto ogni ora di ritardo. |
Servizi di manutenzione (guasti non bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 24 ore nel 95% dei casi ≤ 72 ore nel 5% dei casi | 0,3 per mille dell’importo netto del contratto ogni ora di ritardo. |
11.5 – “Sistema di Trouble Ticket System”
Il mancato rispetto dei livelli di servizio, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 30 secondi nel 80% dei casi 60 secondi nel 20% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 5% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
11.6 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dal precedente capoverso, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dal precedente capoverso, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 12
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
12.1 – “Consegna, installazione e configurazione di apparati “hardware” e licenze “software Veritas”, con connessi servizi specialistici
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità inventariale e funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità inventariale e funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
In ottemperanza all’art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, nr. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, nr. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l’esigibilità dell’importo contrattualizzato avrà le seguenti scadenze:
• € , IVA compresa – anno 2021.
La predetta fattura, recante obbligatoriamente i codici CUP F69J21002940001, F99J21000860001, F63D19000280001, F69J21002300001 ed il numero CIG 87593761BF,
dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
CODICI CUP F69J21002940001, F99J21000860001, F63D19000280001, F69J21002300001 CODICE CIG 87593761BF
CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA
12.2 - Clausola risolutiva espressa
L’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge nr. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 13 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla
medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, nr. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 14
(Clausola dell’Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall’Amministrazione.
Articolo 15 (Brevetti e diritti d’autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine “prodotti”, o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l’Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l’Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un’azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d’autore, l’Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all’Amministrazione il
diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d’autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all’Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l’importo pagato dall’Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l’Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature
o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall’Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti
o diritti d' autore.
Articolo 16
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, nr. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, nr. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, nr. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all’art.4 del D.L. 26 ottobre 2019, nr. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 157 del 19 dicembre 2019. In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, xx. 000, xxxxxxx il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 17
(Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr.101.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito della realizzazione dei beni oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati”, dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
È fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente atto negoziale.
Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche;
b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto, dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In ragione dell’oggetto del contratto, ove l’Impresa sia chiamata eventualmente ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell’atto di designazione di cui all’Allegato 8 al relativo capitolato d’oneri.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto negoziale, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 18 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19
(Recesso dell’Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. nr. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, nr. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, nr. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle
condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge nr. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, nr. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 20 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 21 (Domicilio digitale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa, in aderenza alle previsioni di cui al Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020, nr. 120, dichiara il proprio domicilio digitale , ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all’Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall’intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del contratto.
Articolo 22 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 23
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L’Amministrazione parteciperà all’Impresa, tramite PEC, l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all’articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d’autore) del presente contratto.
L’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.6, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.1, 4.bis.2, 4.bis.3, 4.bis. 4 e 4.bis 5, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1., Sottoparagrafo 5.1.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2., Sottoparagrafo 5.2.1, ultimo comma.
L’Amministrazione, oltre all’ipotesi prevista dall’articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.6, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto
– mediante dichiarazione unilaterale dell’Amministrazione che verrà comunicata tramite PEC – e all’esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 6, comma 7;
− articolo 7, comma 4;
− articolo 8, ultimo comma;
− articolo 10, ultimo comma;
− articolo 12, Paragrafo 12.2;
− articolo 17, ultimo comma;
− articolo 26, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 24 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito. Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 25 (Salvaguardia dell’obsolescenza)
È fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all’Impresa.
Articolo 26
(Risoluzione in caso di condanna penale)
È sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto. L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 27
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell’Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, nr. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, nr. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 642 (recante la disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all’Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all’articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica nr. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. È nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx xx. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legga 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e. mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente alla imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 28
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico.
Articolo 29 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge nr. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi
reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 30
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al
D.P.R. 16 aprile 2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 nr. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, nr. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera nr. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 31
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Per l’Amministrazione Per “ ”
IL DIRETTORE CENTRALE IL _
(Xxxxxxx)
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)