AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1970 del 16-12-2020
O G G E T T O
Adesione all’accordo ex art. 15 L. 241/90 tra la Città di Montecchio Maggiore, il Centro Servizi IPAB “La Pieve” e l’Azienda ULSS 8 Berica per la disciplina dell’esercizio del sistema delle cure domiciliari. Triennio 2021-2023.
Proponente: UOC Disabilità e non autosufficienza - DISTRETTO OVEST Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 2101
Il Direttore dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest riferisce:
Il Piano Socio Sanitario Regionale 2019/2023, approvato dalla Regione Veneto con legge n. 48 del 28/12/2018, definisce i Centri di Servizio punti di riferimento della comunità locale nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
Nell’ambito della programmazione locale, il Piano considera la possibilità di riconversione e diversificazione della gamma delle prestazioni da essi erogabili: dalla residenzialità alla domiciliarità, fino all’acquisto di prestazioni dai medesimi Centri di Servizi.
L’integrazione socio sanitaria costituisce obiettivo strategico del Piano Socio Sanitario Regionale che individua anche nella unificazione delle rete dei produttori pubblici uno strumento fondamentale per un welfare di comunità.
Il modello veneto, costruito attorno al pilastro strategico dell’integrazione socio-sanitaria, ha posto le basi per lo sviluppo di un approccio unitario alla cura, in particolare, delle persone affette da limitazioni funzionali, incluse le demenze, con effetti positivi nell’organizzazione della risposta ai loro bisogni e nel miglioramento della qualità di vita.
Anche la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328 dell'8/11/2000, ha compiutamente individuato il ruolo dei Comuni e quello delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
Inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, ha confermato a livello distrettuale l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale.
In questo quadro istituzionale la Città di Montecchio Maggiore intende avvalersi della collaborazione del Centro Servizi IPAB “La Pieve” di Montecchio Maggiore per soddisfare quanto previsto dalla normativa stessa, considerando prioritario potenziare e attivare servizi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento del livello massimo di autonomia della persona nella gestione della propria quotidianità nella sua casa ed evitare, quindi, le istituzionalizzazioni non indispensabili o i ricoveri ospedalieri impropri.
Il Centro Servizi dell’IPAB “La Pieve” opera nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari per tutelare e valorizzare la vita della persona collaborando a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, aiutando l’anziano e l’inabile a mantenere o riacquistare la propria autonomia e operando a sostegno delle famiglie.
Per perseguire tale finalità l’IPAB intende sostenere, coordinare, creare e dirigere servizi in campo sociale e socio-sanitario anche aprendosi al territorio.
In questo scenario sin dall’anno 2015 è emersa la necessità di definire un accordo triennale tra Comune, IPAB e Azienda ULSS, sollecitati dal bisogno di adeguare principi consolidati e irrinunciabili alle suddette disposizioni normative. Successivamente detto accordo ha trovato continuità per il triennio 2018-2020, giusta deliberazione aziendale n. 1598 del 7/12/2017.
Con l’esperienza sin qui maturata, tutti i Soggetti convolti hanno riconosciuto la fondamentale importanza di promuovere un modello organizzativo integrante le funzioni dei servizi sociali e sanitari
del territorio, nell’intento comune di realizzare un sistema di prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie in grado di garantire l’effettiva presa in carico globale della persona, in un’ottica di condivisione e partecipazione, sia di quanto sin qui realizzato, sia con l’obiettivo di meglio indirizzare le risorse in campo.
Con nota del 30 ottobre 2020, quindi, il Comune di Montecchio Maggiore ha proposto il rinnovo dell’accordo per il triennio 2021-2023, ribadendo che ciascuno dei sottoscrittori riveste un ruolo fondamentale perché costitutivo dell'integrazione tra professionalità, competenze, funzioni, ambiti di intervento che hanno come obiettivo comune, in via principale, l'assistenza alla persona non autosufficiente, affetta da patologie fisiche e/o psichiche, il cui stato di dipendenza può essere ulteriormente aggravato dall’urgenza del bisogno assistenziale, dalla scarsa presenza di una rete di supporto familiare o di requisiti igienici o strutturali dell’abitazione. In particolare:
- l'Azienda ULSS nel suo ruolo di titolare delle politiche socio sanitarie del territorio;
- il Comune, nel ruolo di titolare della funzione sociale;
- l'IPAB come centro erogatore di servizi, autorizzato e accreditato ai sensi della Legge Regionale n. 22/2002.
A detto fine si richiamano:
- l'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che detta disposizioni in merito alla possibilità di promuovere e concludere accordi di programma fra soggetti ed enti per la definizione e l'attuazione, fra l'altro, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli stessi soggetti;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che detta disposizioni in merito ad accordi fra pubbliche amministrazioni.
I citati Xxxxxxxx Pubblici aderenti all’accordo di programma, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1), intendono perseguire le seguenti finalità:
- rafforzamento del sistema dei servizi atto a garantire il mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio il più a lungo possibile;
- riconoscimento della centralità della persona e della sua rete parentale e solidaristica nella determinazione della progettualità degli interventi di cura;
- tutela della salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- realizzazione di un modello organizzativo d’integrazione delle funzioni dei Servizi sociali territoriali e sanitari, che offra ai cittadini modalità e garanzie uniformi di accesso;
- qualificazione delle attività e differenziazione delle prestazioni erogate dai servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni di cura e di sostegno, privilegiando le azioni volte ad evitare l’istituzionalizzazione e/o i ricoveri ospedalieri;
- miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi di lettura e valutazione dei bisogni;
- perfezionamento delle modalità informative e delle azioni di orientamento agli utenti, per favorire l’accesso a servizi diversi secondo le formule organizzative presenti nel territorio;
- miglioraramento dei flussi informativi fra gli Enti coinvolti;
- ottimizzazione delle risorse, sia quelle umane che strumentali, messe a disposizione da parte degli enti coinvolti.
La sinergia fra enti pubblici, che si concretizza con la stipula del presente Accordo, permette di raggiungere l'obiettivo di "vicinanza" all'utenza interessata dalle sopra citate problematiche, con particolare riferimento ai familiari e/o caregiver delle persone assistite. La finalità generale che si
intende perseguire è quella di prevenire il ricorso a ulteriori ricoveri ospedalieri e/o prestazioni sanitarie improprie, nonché ad anticipati e prematuri inserimenti in strutture protette.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra:
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di aderire all’Accordo di Programma tra la Città di Montecchio Maggiore, il Centro Servizi IPAB “La Pieve” e l’Azienda ULSS n. 8 Berica per la disciplina dell’esercizio del sistema delle cure domiciliari per il triennio 2021-2023, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di stabilire che l’Accordo avrà vigenza di anni tre dal 01/01/2021 al 31/12/2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico di questa ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 16/12/2020 alle ore 15:32
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 17-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 17-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 TRA LA CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE, IL CENTRO SERVIZI IPAB LA PIEVE E L’AZIENDA ULSS 8 BERICA PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI.
PREMESSO:
- che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328 dell'8.11.2000, ha delineato il nuovo ruolo dei Comuni (art. 6) nonché quello delle IPAB (art.10) di cui alla legge 17 luglio 1890 n.6972;
- che la Regione Veneto, già con la DGR 30 luglio 2004 n° 2359 dall’oggetto “Sistema della Domiciliarità”, ha individuato:
a) il quadro programmatorio e gestionale attraverso il quale le Aziende ULSS e i Comuni promuovono la qualità di vita dei cittadini in situazione di fragilità, con particolare riferimento alle persone a rischio di esclusione dal contesto familiare, attraverso una rete composita di politiche, risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell’assistenza e della tutela delle persone non autosufficienti;
b) nel Piano Locale per la Domiciliarità (PLD), lo strumento di governo dell’integrazione degli interventi, prestazioni e servizi domiciliari, nel contesto del Piano di Zona dei servizi alla persona;
- che la D.G.R. 17 gennaio 2006, n. 39 dall’oggetto “Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative”, con la quale sono state approvate le linee guida per la predisposizione del Piano Locale per la Domiciliarità, prevede i seguenti tipi di intervento:
a) interventi erogati a domicilio e di supporto alle famiglie (assistenza domiciliare sociale, sanitaria e integrata socio-sanitaria, telecontrollo-telesoccorso, pasti a domicilio etc);
b) interventi di sostegno economico (assegni di cura differenziati per tipologia, per modalità di assistenza fornita e per situazione economica equivalente);
c) interventi di sollievo alle famiglie (ricoveri temporanei, centri diurni, etc.);
- che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio denominati “cure domiciliari” consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita;
- che le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia;
- che tale processo, esplicitato nel Piano della domiciliarità, è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 5 il 25.01.2007 e successivamente recepito sia dall’ULSS n. 8 Berica che dai Comuni appartenenti alla medesima ULSS;
- che la finalità perseguita dal Piano Locale della Domiciliarità è la promozione e la tutela della qualità della vita dei cittadini in situazione di fragilità, in particolare delle persone che rischiano l’esclusione da un contesto familiare e che tale finalità viene perseguita attraverso lo sviluppo continuo di una rete composita ed organizzativamente ordinata di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell’assistenza e della tutela delle persone fragili;
- - che l’obiettivo è pianificare un insieme di azioni condivise, pensate appositamente per le persone anziane e disabili e in situazione di fragilità, al fine di promuoverne il benessere e di sostenere la scelta di permanenza a domicilio, riservando l’accoglienza residenziale alle persone non altrimenti assistibili, garantendo qualità e appropriatezza degli interventi, nonché accessibilità e sostenibilità economica dei servizi;
- che il Piano Locale della Domiciliarità si integra necessariamente con gli altri strumenti della programmazione locale e in particolare attua l’accordo di programma del Piano di Zona 2011-2016 con particolare riferimento allo sviluppo di un lavoro di rete, inteso come un insieme di soggetti che affrontano ciascuno aree particolari di un unico problema complesso, collegati da rapporti di collaborazione
appositamente progettati e strutturati, allo scopo di pervenire a un sistema integrato di servizi socio sanitari per le aree degli anziani e della disabilità;
- che in questo contesto si è andato consolidando negli anni, attraverso l’Accordo, un modello organizzativo di prestazioni e di servizi alla cui realizzazione partecipano i diversi soggetti istituzionali (Comuni, Azienda ULSS, Casa di riposo) in base al ruolo e alle competenze come successivamente definite;
- che l'allegato A della Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2082 del 03.08.2010 promuove l'integrazione fra Enti (enti locali, Aziende U.L.S.S. e terzo settore) per la valorizzazione, la promozione e il sostegno alla domiciliarità;
- che il Xxxxx xx Xxxx 0000/0000 dell'Azienda ex-ULSS 5 - Ovest Vicentino, già ripianificato in sede di Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest dell’Azienda ULSS 8 in data 24/10/2019, sottolinea tale collaborazione per il perfezionamento della rete dei servizi Ospedale-Territorio;
- che la DGR Veneto n. 1338 del 30.07.2013, ad oggetto “Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. Extra LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell’impegnativa di cura domiciliare”, ha inserito le prestazioni di assistenza domiciliare all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il DPCM del 14.02.2001 che colloca le strutture residenziali e semiresidenziali all’interno del processo di coordinamento delle prestazioni socio-sanitarie;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", abrogativo del previgente DPCM 29 novembre 2001, ha confermato a livello distrettuale l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
- che l'allegato A alla DGR 394 del 20/02/2007 prevede che i Comuni anche attraverso la Conferenza dei Sindaci concorrano con le modalità previste, alla costruzione del Piano di Zona e alla predisposizione del Piano Locale della non autosufficienza con lo scopo di far convergere il sistema della domiciliarità con quello della residenzialità e della semi-residenzialità, considerando prioritario lo sviluppo dei processi assistenziali nel proprio domicilio.
Inoltre al fine di favorire lo sviluppo di progetti integrati il piano per la non autosufficienza è opportuno favorisca la candidatura dei centri residenziali affinché possano assumere un ruolo specifico di referenti dei processi assistenziali delle persone non autosufficienti, trasformandosi in riferimenti territoriali e punti di accesso alla rete per la gestione dei servizi domiciliari, residenziali e semi-residenziali.
- che il Comune di Montecchio Maggiore intende avvalersi della citata normativa vigente, dopo aver riscontrato che il Centro Servizi IPAB “La Pieve” soddisfa quanto previsto dalla normativa stessa, considerando anche prioritario potenziare e attivare servizi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento del livello massimo di autonomia della persona nella gestione della propria quotidianità nella propria casa ed evitare, quindi, le istituzionalizzazioni non indispensabili o ricoveri ospedalieri impropri;
- che il Piano Socio Sanitario Regionale 2019/2023, approvato dalla Regione Veneto con L.R. n. 48 del 28/12/2018, definisce le strutture residenziali (Centri di Servizio) e semiresidenziali (Centri Diurni) per persone non autosufficienti, operanti nel Veneto, un nodo fondamentale della rete socio-sanitaria, prevedendo che le stesse, da un lato, interagiscano con il sistema ospedaliero e, dall'altro, con il sistema della domiciliarità. L’integrazione di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, così come concepita all’art. 10 del Piano Socio Sanitario Regionale, ha, fra gli altri, l’obiettivo di riqualificazione del posizionamento dei Centri di Servizi pubblici nella rete assistenziale al fine di aprirli al territorio integrandoli e rendendoli punto di riferimento della comunità locale nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Pertanto, nell’ambito della programmazione locale il predetto Piano prevede che si debba considerare la possibilità di riconversione e diversificazione della gamma delle prestazioni da essi erogabili: dalla residenzialità alla domiciliarità, qualificando, in termini di presa in carico, l’attuale sistema delle impegnative di cura domiciliari con la possibilità di destinarle all’acquisto di prestazioni dai medesimi Centri di Servizi;
- che il Centro Servizi IPAB “La Pieve”, Ente accreditato dalla Regione Veneto, persegue lo scopo di favorire l'assistenza delle persone anziane, indigenti ed inabili al lavoro o in situazioni di disagio mediante il ricovero a pagamento;
- che il Centro Servizi IPAB “La Pieve” promuove, inoltre, il sostegno della domiciliarità, anche a favore di persone o nuclei familiari del territorio in condizioni di disagio o che necessitino di assistenza allo scopo di migliorarne le condizioni di vita, contrastando i processi di decadimento psico-fisico mettendo a disposizione dei cittadini la professionalità e l’esperienza acquisita in tanti anni di attività assistenziale;
- che l’art. 3 dello Statuto dell’IPAB “La Pieve” di Montecchio Maggiore stabilisce che “L'Ente persegue lo scopo di favorire l'assistenza delle persone anziane, indigenti ed inabili al lavoro o in situazioni di disagio mediante il ricovero a pagamento, promuove, inoltre, il sostegno della domiciliarità, anche a favore di persone o nuclei familiari del territorio in condizioni di disagio o che necessitino di assistenza;
- che dall’anno 2015 a seguito di specifico Accordo ex art. 15 della Legge 241/1990 fra il Comune di Montecchio Maggiore, il Centro Servizi IPAB “La Pieve” e l’ex Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino (ora Azienda ULSS n. 8 Berica), e di successivi Protocolli operativi per l’applicazione del medesimo Accordo - i servizi di assistenza domiciliare, la gestione della rilevazione sociale delle Impegnative delle Cure Domiciliari (ICD b-m) e la valutazione UVMD anche per l’accesso ai servizi semi-residenziali e residenziali, sono gestiti dall’IPAB “La Pieve”;
- che il Centro Servizi IPAB La Pieve nel 2019 con il Tribunale di Vicenza, la Provincia di Vicenza e il Comune ha sottoscritto un Protocollo d’intesa nell’ambito della gestione della volontaria giurisdizione della Provincia di Vicenza per il miglioramento dell’efficacia dei servizi di giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica e all’amministrazione di sostegno;
- che tale modello organizzativo, integrando le funzioni dei Servizi sociali e sanitari, ha permesso di offrire ai cittadini adeguati percorsi unitari di assistenza domiciliare socio-sanitaria per una maggior qualità nella cura della non autosufficienza, in un’accezione di condivisione e partecipazione, a fronte anche della necessità di indirizzare le risorse verso le situazioni connotate da specifiche condizioni di debolezza socio-economica correlate al grado di limitazione dell’autonomia personale, all’interno di un processo che affianca il concetto della cura a quello del “prendersi cura” e che rende effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio-sanitarie;
- che gli Enti aderenti al presente Accordo di Programma intendono definire un sistema di interventi e di azioni condivise, funzionali al modello veneto di erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti soprattutto ai soggetti in condizione di bisogno sociale, con particolare riferimento ai cittadini in condizione di non autosufficienza e/o dipendenza assistenziale. Pertanto, la sottoscrizione di un Accordo di Programma è da considerarsi quale manifestazione concreta della volontà di consolidare un percorso che garantisca l'ottimizzazione degli impegni e delle risorse utilizzate. L’obiettivo condiviso e comune tra gli Enti è quello di garantire percorsi omogenei e univoci di natura socio-sanitaria e assistenziale, superando la divisione settoriale e autoreferenziale dei servizi per rispondere in modo continuo alla globalità e mutabilità dei bisogni e in cui il cittadino è al centro rispetto alla rete dei servizi;
- che in questo ambito, il presente Accordo mira a coniugare i servizi esistenti con ulteriori servizi innovativi nell'intento complessivo di realizzare le finalità sopra esplicitate;
- che in base all’art. 15 (Accordo fra pubbliche amministrazioni) della legge n. 241/1990 e s.m.i. “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”
VISTO che ai Comuni sono attribuite le funzioni e i compiti relativi a:
- compiti trasferiti con DPR 616/1977, art. 22 e 23;
- funzioni attribuite ai sensi del D.Lgs. 112/1998, artt. 131 e 132;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di cui all’art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D. Lgs. 229/1999;
- funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali attribuite ai sensi della L. 328/2000, art. 6;
DATO ATTO:
- che il legislatore, precisata la titolarità delle funzioni, mira ad assicurare ai servizi sociali un livello organizzativo territoriale compatibile con criteri di efficienza e di efficacia, riconoscendo ai Comuni la facoltà di individuare “gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini” (art. 6, comma 1, L. 328/2000);
- che in coerenza con le indicazioni date dal legislatore nazionale, la Regione Veneto, con l’art. 130 della LR 11/2001, ha attribuito ai Comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, compresi quelli rivolti agli anziani, di cui all’art. 132 del D.Lgs. 112/1998;
- che il Comune di Montecchio Maggiore visto quanto sopra, intende avvalersi del Centro Servizi IPAB “La Pieve” per l’attuazione del Sistema delle cure Domiciliari;
VISTI:
- la Legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” e la Legge 13 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare l’art. 10 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) nonché il successivo decreto legislativo attuativo n. 207/2001;
- il Decreto Legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993, recante “Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la Legge Regionale n. 56 del 14 settembre 1994, recante “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale: n. 2359 del 30 luglio 2004 dall’oggetto “Sistema della Domiciliarità”,
n. 39 del 17 gennaio 2006 dall’oggetto “Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative”, n.1338 del 30 luglio 2013 dall’oggetto “Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. Extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012/DGR 37/CR del 3 maggio 2013)” e il Decreto n. 149 del 2 dicembre 2013 del Segretario Regionale alla Sanità dall’oggetto “Istituzione dell’Impegnativa di cura domiciliare. Note operative per l’esecuzione della DGR 1338/2013”;
- la deliberazione del Consiglio comunale di n. 72 del 21/12/2015 relativa a “Regolamento per l’accesso e l’erogazione degli interventi socio-economici” e, in particolare, quanto previsto all’art. 12 “Interventi per le cure domiciliari” che stabilisce che il sistema delle cure domiciliari è disciplinato da specifico accordo e protocollo operativo con IPAB “La Pieve” e AULSS 8;
- il Piano di Zona 2011-2015 approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 19.01.2011, recepito dalla Direttore Generale dell’Ulss5 con deliberazione n. 560 del 24.11.2011 e ripianificato in sede di Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest dell’Azienda ULSS 8 in data 24/10/2019 in attesa del nuovo Piano di Zona la cui approvazione è prevista nel corso del 2020/2021;
- il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente” e ss.mm.ii.;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 22/12/2014 è stato approvato l’Accordo di programma ex art. 15 legge 241/1990, tra Città di Montecchio Maggiore, il Centro Servizi IPAB La Pieve e l’ULSS 5 valido per il periodo 01/01/2015-31/12/2017, per la gestione associata del Sistema della Domiciliarità;
- che con D.D. n. 657 del 31/12/2014 è stato approvato e recepito il Protocollo Operativo per l’applicazione dell'Accordo per il sistema delle cure domiciliari tra le parti citate, previsto dall’art. 13 dell’Accordo di Programma approvato con D.C.C. n. 90 del 22/12/2014, per il periodo 01/01/2015-31/12/2017;
- che con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 20/02/2017 “Accordo di Programma con il Centro Servizi IPAB La Pieve per il Sistema delle cure domiciliari: approvazione proroga triennale”, preso atto della disponibilità del Centro Servizi IPAB La Pieve di proseguire la collaborazione in atto con la Città di Montecchio Maggiore relativamente al Sistema delle Cure Domiciliari, è stata disposta la proroga per le annualità 2018/2020;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 281 del 20/12/2017 avente per oggetto: “proroga dell'accordo di programma tra la Città di Montecchio Maggiore, il centro servizi Ipab “La Pieve” e l'AUlss 8 Berica per la disciplina dell'esercizio del sistema delle cure domiciliari e approvazione nuovo protocollo operativo tra la Città di Montecchio Maggiore e il Centro servizi Ipab “La Pieve” annualità' 2018/2020”; è stato disposto di prorogare per il triennio 2018/2020 l’Accordo di Programma per la Disciplina dell’esercizio del Sistema delle Cure Domiciliari, tra la Città di Montecchio Maggiore, il Centro Servizi IPAB La Pieve e l’AULSS 8 Berica;
CONSIDERATO CHE
- l’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 detta disposizioni in merito alla possibilità di promuovere e concludere accordi di programma fra soggetti ed enti nello stesso articolo citati per la definizione e l’attuazione, fra l’altro, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata degli stessi soggetti;
- l’art. 15 (Accordo fra pubbliche amministrazioni) della legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che “ – omissis - Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”;
- è in questo quadro istituzionale che si muovono soggetti che nel campo dell’integrazione socio-sanitaria rivestono un ruolo fondamentale e necessario, perché costitutivo dell’integrazione fra professionalità, competenze, ruoli, ambiti d’intervento che hanno come obiettivo comune, in via principale, l’assistenza alla persona non autosufficienza. In particolare:
l’Azienda ULSS nel suo ruolo di titolare delle politiche socio sanitarie del territorio;
il Comune, nel ruolo di titolare della funzione sociale;
l’IPAB come centro erogatore di servizi autorizzato e accreditato ai sensi della legge regionale n.
22/2002.
- a fianco di questi soggetti rimangono l’utente e la sua famiglia chiamati a condividere i percorsi di progettazione dei Servizi, proponendo suggerimenti per far fronte alle necessità dell’utenza portatrice di bisogni sempre più complessi e articolati;
- a fronte di questo scenario è nata la necessità di definire un Accordo tra istituzioni diverse in materia di assistenza sociale e socio-sanitaria, sollecitate dal bisogno di adeguare principi consolidati e irrinunciabili alle suddette disposizioni normative, confermando e consolidando le buone prassi e cercando di superare le difficoltà che ne possono derivare per garantire servizi sempre più efficienti e di qualità;
- l’Accordo di programma è lo strumento attraverso il quale si realizza un adeguato coordinamento interistituzionale finalizzato a sostenere e promuovere l’integrazione socio-sanitaria, intesa come processo che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere, in particolare alla persona anziana, di esprimere al meglio le proprie potenzialità, consentendo una maggiore permanenza al proprio domicilio;
- gli Enti firmatari assumeranno, quindi, come proprie le finalità qui declinate, impegnandosi all’osservanza delle procedure definite e degli impegni presi con il presente Accordo di programma.
Tutto ciò premesso, tra gli Enti così come sotto costituiti, si stipula l’Accordo di Programma di seguito riportato
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1. VALIDITA’ DELLA PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, da ritenersi presupposti essenziali di fatto e
di diritto comuni alle parti, determinanti della volontà delle stesse ai fini della stipulazione del presente accordo.
ART. 2 - OGGETTO
Costituisce oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e in base a quanto previsto nel Piano Locale della Domiciliarità, il Sistema delle cure domiciliari associato, attivato dal Comune di Montecchio Maggiore e dal Centro Servizi IPAB “LA PIEVE”, per quanto concerne l’attività socio-assistenziale e dall’AULSS 8 Berica per gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Le parti convengono, visti il Regolamento per l’attuazione del Piano della Domiciliarità e il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013, di continuarne ad applicare il regolamento vigente per quanto non specificato dal presente accordo.
Secondo quanto previsto dall'art. 34 del T.U. 267/2000, il presente Accordo di Programma mira a definire e attuare interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli Enti sottoscrittori lo stesso Accordo o, comunque, di almeno due dei predetti soggetti.
Il fine principale del presente Accordo di programma è anche quello di assicurare il coordinamento delle azioni, rinviando, se del caso, a successivi specifici accordi operativi, da approvarsi fra le parti
ART. 3 - DEFINIZIONE
Il Sistema della domiciliarità è sostenuto dagli Enti sottoscrittori del presente Accordo e realizzato con il concorso di tutte le risorse della comunità locale, con le associazioni di volontariato e con le altre forme di partecipazione sociale.
Il Sistema delle cure domiciliari si realizza attraverso la programmazione, il monitoraggio e il coordinamento delle cure domiciliari, condividendo con il Distretto dell’Azienda ULSS, IPAB e Comune i percorsi di presa in carico.
Il Sistema delle cure domiciliari prevede l’erogazione di una serie di prestazioni socio assistenziali variamente integrate con prestazioni di natura sanitaria direttamente a domicilio dell’utente, volte a garantirgli una vita autonoma nel proprio ambiente familiare e sociale, nonché l’erogazione di contributi secondo le normative vigenti.
ART. 4 – FINALITA’
Le azioni previste con il presente Accordo intendono perseguire le seguenti finalità:
- - rafforzamento del sistema dei servizi atto a garantire il mantenimento della persona nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile;
- riconoscimento della centralità della persona e della sua rete parentale e solidaristica nella determinazione della progettualità degli interventi di cura;
- realizzazione di un modello organizzativo di integrazione delle funzioni dei Servizi sociali
- territoriali e sanitari, che offra ai cittadini modalità e garanzie uniformi di accesso;
- qualificazione delle attività e differenziazione delle prestazioni erogate dai servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni di cura e di sostegno, privilegiando le azioni volte ad evitare l’istituzionalizzazione e/o i ricoveri ospedalieri;
- miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi di lettura e valutazione dei bisogni;
- perfezionamento delle modalità informative e delle azioni di orientamento agli utenti, per favorire l’accesso a servizi diversi secondo le formule organizzative presenti nel territorio;
- miglioramento dei flussi informativi fra gli Enti coinvolti.
- tutela della salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- ottimizzare le risorse, sia quelle umane che strumentali, messe a disposizione da parte degli enti
coinvolti.
La sinergia fra enti pubblici, che si concretizza con la stipula del presente Accordo, permette di raggiungere l'obiettivo di "vicinanza" all'utenza interessata dalle sopra citate problematiche, con particolare riferimento ai familiari e/o caregiver delle persone assistite.
La finalità che s’intende perseguire è quella di prevenire il ricorso a ulteriori ricoveri ospedalieri e/o prestazioni sanitarie improprie, nonché ad anticipati e prematuri inserimenti in strutture protette.
ART. 5 - DESTINATARI
I destinatari del Sistema delle cure domiciliari sono i cittadini di Montecchio Maggiore di tutte le età le quali si trovano in uno stato di dipendenza sanitaria o socio-sanitaria o meramente assistenziale che porta a richiedere all’ente pubblico (AULSS, Comune) degli interventi a domicilio. In genere si tratta di persone non autosufficienti, affette da patologie fisiche e/o psichiche, nelle quali lo stato di dipendenza può essere ulteriormente aggravato dall’urgenza del bisogno assistenziale, dalla scarsa presenza di una rete di supporto familiare o di requisiti igienici o strutturali dell’abitazione.
ART. 6 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI
Il Sistema delle cure domiciliari assicura interventi di:
1- Segretariato Sociale di consulenza e orientamento e accesso alla rete dei servizi e delle risorse presenti nel territorio;
2- Servizio di Assistenza Domiciliare che si concretizza, in particolare, nei seguenti interventi:
- cura e igiene della persona;
- aiuto domestico;
- trasporti finalizzati alla realizzazione del progetto assistenziale;
- assistenza alla persona comprensiva degli interventi di socializzazione e di sostegno al nucleo familiare;
- segnalazione delle condizioni generali per prevenire aggravamenti e complicanze;
3 - Servizio di fornitura pasti caldi a domicilio secondo le modalità adottate fino ad oggi e vari; 4 - Servizio di Telecontrollo e Telesoccorso;
5- Supporto socio-assistenziale integrato con gli interventi sanitari di cura e di riabilitazione per persone in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) di competenza dell’AULSS 8;
6- Accesso ed erogazione delle Impegnative di Cure Domiciliari (ICD);
7- Valutazioni S.Va.M.A. Sociale e partecipazione alle U.V.M.D. per l’inserimento delle persone anziane nei Centri di Servizio o Centri Diurni;
8- Supporto al Tribunale di Vicenza per l’attuazione delle videoconferenze per la nomina di amministratore di sostegno rivolta ai cittadini di Montecchio Maggiore o agli ospiti della Casa di Riposo;
9- La collaborazione nella realizzazione di progettualità connesse all’inclusione sociale e al contrasto alla povertà (Reddito d’Inclusione Attiva e Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza e/o altri analoghi strumenti futuri);
10- Attività formativa;
11- Gli interventi di ogni altro tipo che possano rientrare nel sistema delle cure domiciliari e/o nella relativa progettazione prevista in favore dell’utenza in esame, previo accordo fra gli Enti coinvolti.
ART. 7 - SOGGETTI ATTUATORI DEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI
Gli Enti aderenti al presente Accordo assicurano l’attuazione del Sistema delle cure domiciliari nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e nell’ottica dell’integrazione tra i servizi sociali e sanitari.
L’IPAB La Pieve provvederà al servizio di assistenza domiciliare (SAD) – così come definito e precisato nel protocollo operativo in proprio oppure tramite affidamento a soggetto terzo nel rispetto della vigente normativa, comunitaria e nazionale, in materia di appalti pubblici. Per l’espletamento del servizio domiciliare dovranno essere necessariamente utilizzati operatori socio-sanitari con qualifica conseguita in base ai corsi di aggiornamento organizzati e/o autorizzati dalla Regione Veneto ai sensi del D.G.R. 3446/86 e Legge Regionale 16.08.2001 n. 20, o altro titolo ritenibile equipollente.
L’IPAB La Pieve dovrà garantire il costante aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari e dell’Assistente Sociale di cui al punto successivo del presente articolo.
Nell'assicurare il servizio, l’IPAB La Pieve dovrà altresì mettere a disposizione indicativamente un Assistente Sociale a tempo pieno e un operatore amministrativo gestionale a part-time. Il numero delle ore settimanali da svolgere da tali due professionalità dovrà essere concordato tra le parti nel Protocollo operativo.
L’Assistente sociale dovrà svolgere in particolare le seguenti funzioni:
- il Servizio di segretariato sociale, la rilevazione del bisogno e la valutazione delle condizioni di autonomia del richiedente e dell’adeguatezza della rete familiare e/o solidaristica ove presenti, con l’attivazione di servizi e/o di risorse;
- la predisposizione di un piano individualizzato di assistenza, concordato con la persona e i suoi familiari, nel quale vengono individuati gli obiettivi, e i servizi e le prestazioni necessarie;
- la verifica periodica dell’adeguatezza del piano individualizzato rispetto al bisogno e alle risorse e del raggiungimento degli obiettivi del medesimo piano;
- la supervisione degli operatori socio-assistenziali che svolgeranno il servizio in collaborazione con il referente coordinatore dell’affidatario del servizio;
- le valutazioni SVAMA sociali e la partecipazione alle UVMD per l’inserimento delle persone con dipendenza assistenziale o non autosufficienti in Casa di Riposo o Centri Diurni;
- la collaborazione con il Servizio di Dimissioni Protette del Centro Operativo territoriale dell’AULSS 8 Berica per l’attivazione di Servizi domiciliari SAD per persone che necessitano di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitarie (Assistenza Domiciliare Integrata ADI/ADIMED) il cui accesso e programmazione è gestito dalla centrale Operativa ADI del Distretto Socio Sanitario del Distretto Ovest dell’AULSS n. 8 Berica;
- la valutazione per l’erogazione delle impegnative di cura domiciliari (ICD) di competenza del Comune;
- l’implementazione dei dati riferiti alle persone in condizioni di dipendenza e non autosufficienza attraverso uno specifico applicativo informatico che ne agevola l’inserimento dei dati per consentire la gestione e l’elaborazione degli stessi;
- provvedere ad eventuali altri aspetti gestionali e organizzativi individuati negli specifici Protocolli operativi d’intesa approvati, di volta in volta, per l’attuazione dei singoli interventi di cura domiciliare.
L’Assistente sociale messo a disposizione dall’IPAB La Pieve sarà il referente per la gestione dei rapporti con il Comune e l’ULSS 8 Berica e con i servizi attivati nel territorio.
L’operatore amministrativo gestionale di supporto dovrà curare le seguenti attività:
- controllo e monitoraggio delle prestazioni fornite dagli operatori del servizio domiciliare;
- gestione informatica dei dati relativi al servizio e rendicontazione all’amministrazione comunale;
- verifica e monitoraggio periodico dell’attività per flussi informativi con enti terzi.
L’IPAB La Pieve assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate ad effettuare le attività di cui al presente Accordo, nonché ogni responsabilità civile e penale conseguente a qualsiasi azione o intervento effettuato o omesso che sia causa di danno all’utenza. Nello specifico l’IPAB “La Pieve” si assumerà ogni responsabilità attinente al Servizio di Assistenza Domiciliare in generale; essa cioè è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per i danni causati o occasionati dallo svolgimento o dal mancato svolgimento del SAD o dall’inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente Accordo e dal Protocollo operativo.
L’IPAB La Pieve assume in particolare, tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici relativamente al proprio personale, ponendo tale obbligo a carico dei soggetti terzi per i servizi appaltati all'esterno. L’assunzione delle responsabilità di cui sopra costituisce esonero di responsabilità per il Comune. Qualora l’IPAB La Pieve si avvalga di personale dipendente dovrà applicare nei confronti dello stesso condizioni normative, contributive e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore, esonerando il Comune di Montecchio Maggiore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra il Comune di Montecchio Maggiore e il personale dell’IPAB La Pieve.
Nel caso in cui l’IPAB La Pieve decida di affidare il servizio di assistenza domiciliare (SAD) a soggetto terzi le modalità, i requisiti e le condizioni della procedura di affidamento dovranno essere concordate con il Comune. L’IPAB La Pieve risponderà del corretto, completo e puntuale svolgimento del servizio di assistenza domiciliare e adempimento del presente accordo e del Protocollo operativo anche in caso di affidamento del SAD a terzi.
L’AULSS n. 8 Berica attraverso il Distretto Ovest, in ottemperanza a quanto indicato nel Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 (L.R. 28 dicembre 2018, n. 48), assicura l’erogazione dell’assistenza territoriale attraverso un elevato livello di integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari, e socio- assistenziali, al fine di garantire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari della comunità. Il Distretto attraverso la propria organizzazione e con le proprie risorse provvede ad autorizzare e a programmare le prestazioni di assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
L’AULSS n. 8 Berica, così come previsto dalla normativa regionale, cura e gestisce le procedure per il governo delle Impegnative di Cura Domiciliari. In particolare, trasferisce ai Comuni i fondi regionali per l’erogazione dei benefici corrispondenti alle impegnative a bassa intensità assistenziale, denominate ICDb.
L’AULSS n. 8 Berica, inoltre, ricerca le migliori modalità per uniformare i flussi informativi con Comune, l’Azienda ULSS 8 Berica e IPAB “La Pieve”.
L’AULSS n. 8 Berica partecipa allo sviluppo del sistema delle cure domiciliari secondo le seguenti linee di indirizzo:
- continuità dell’assistenza;
- implementazione graduale di modelli organizzativi in grado di garantire assistenza attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) come punto di ricezione delle istanze e di coordinamento delle risposte.
L’AULSS 8 Berica gestisce il servizio di Telecontrollo e Telesoccorso;
Il Comune di Montecchio Maggiore collabora attraverso il proprio servizio sociale favorisce l’accesso e la fruizione del sistema delle cure domiciliari per persone e nuclei in difficoltà, in particolare per bisogni socio- assistenziali.
In particolare il Servizio Sociale del Comune:
- assicura, sulla scorta dei dati acquisiti dall’IPAB “La Pieve”, la comunicazione all’utente del monte ore assegnato ed effettua la riscossione delle quote di compartecipazione;
- provvede a verificare la situazione economica equivalente degli utenti e ad aggiornare le quote di compartecipazione sulla base di quanto previsto dal Vigente Piano Locale della Domiciliarità, dando atto che gli aggiornamenti delle soglie ISEE seguiranno le direttive regionali;
- provvede alla gestione delle Impegnative di Cura domiciliare a bassa intensità assistenziale con il supporto informatico della Regione Veneto e alla liquidazione delle stesse mediante fondi regionali trasferiti al Comune tramite l’azienda ULSS 8 Berica;
- gestisce il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio.
Spetta al Comune sostenere i costi del servizio di assistenza domiciliare (SAD) in base a quanto specificato al successivo art. 11 (Rapporti e previsioni finanziarie).
ART. 8 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza Domiciliare (SAD) viene attivato:
- attraverso la presentazione di apposita domanda all’IPAB La Pieve da parte dell'interessato o di un familiare, su modulo predisposto dal competente ufficio;
- su segnalazione del Servizio Sociale del Comune, dei medici di medicina generale, dei servizi dell'Azienda ULSS 8 Berica o di altri enti che hanno facoltà di proporre l’accesso per situazioni particolari;
- su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona.
L’accesso al servizio, può avvenire anche direttamente attraverso l’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale che predispone il progetto d'intervento per l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare integrata.
L'erogazione del servizio presuppone comunque il consenso della persona interessata o di chi ne cura gli interessi.
Condizioni per l’accesso al servizio sono:
- la presenza di particolari condizioni sociosanitarie e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la permanenza del soggetto nel proprio domicilio;
- la disponibilità di una idonea condizione abitativa;
- l’accettazione da parte della persona in stato di bisogno del programma assistenziale, degli adeguamenti che si rendono necessari e delle modalità di erogazione del servizio;
- la disponibilità a consentire l’accesso ai dati clinici dell’assistito (es. malattie infettive contagiose) anche al fine di garantire agli operatori la necessaria tutela della propria salute In caso di emergenza sanitaria ci si dovrà attenere alle disposizioni e ordinanze governative, dei Ministeri competenti e della Regione Veneto.
- l’impegno della rete familiare, quando esista, a collaborare con il servizio e ad assicurare al proprio familiare un sostegno continuativo onde evitare situazioni di deresponsabilizzazione;
- rispetto del diritto alla riservatezza.
Per casi particolari il Servizio può essere erogato a persone disabili minori ed adulte, e/o affette da patologie psichiatriche o di dipendenza alcologica o tossicologica. Per questi casi l’attivazione del Servizio avviene previa predisposizione di un programma concordato tra servizio specialistico di riferimento e IPAB La Pieve, anche attraverso l’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD). L’erogazione del servizio domiciliare è subordinata alla continuità della presa in carico della persona da parte del servizio specialistico e alla supervisione, da parte del medesimo servizio specialistico, delle modalità operative di erogazione del servizio.
Servizio di assistenza per il trasporto scolastico di minori disabili certificati, art. 3 c. 3, L. 104/1992, frequentanti le scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, riservato a famiglie impossibilitate a gestire autonomamente il trasporto scolastico, attivato su richiesta dell’Ufficio Scuola e sentito il servizio specialistico di riferimento.
La richiesta verrà valutata di volta, anche tenendo conto dell’ubicazione dell’Istituto scolastico in rapporto alla residenza familiare.
Per l’erogazione degli interventi del SAD, nel caso in cui le richieste siano superiori alla effettiva disponibilità del Comune, verrà predisposta un’apposita lista d’attesa secondo criteri relativi alla condizione di bisogno e non autosufficienza rilevati con gli strumenti operativi professionali. Rimane salva la possibilità per l’Assistente Sociale dell’IPAB La Pieve di attivare il servizio, a prescindere dalla lista d’attesa, in presenza di particolari e urgenti situazioni di bisogno e disagio. Il reddito non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un elemento importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento pubblico quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità e non si hanno le risorse per accoglierle tutte. A parità di condizione viene data la priorità alle persone con reddito inferiore.
I servizi di cui al presente Accordo di Programma sono regolamentati da Protocolli operativi e/o altri idonei provvedimenti da adottarsi e sottoscrivere tra gli Enti coinvolti nei quali è inserito, fra l’altro, il quadro economico di compatibilità finanziaria. L’erogazione delle prestazioni in regime domiciliare deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di adeguatezza, appropriatezza ed economicità.
ART. 9 - STRUMENTI INFORMATICI PER FLUSSI INFORMATIVI
Gli Enti sottoscrittori del presente accordo si impegnano a ricercare le migliori modalità di messa a punto di strumenti informatici per la rilevazione della casistica in carico e relative prestazione erogate dal sistema della domiciliarità, mettendo a disposizione i dati e i supporti informatici in dotazione.
ART. 10 - PRESTAZIONI ULTERIORI FORNITE DA IPAB LA PIEVE
Eventuali ulteriori servizi erogati dall’IPAB La Pieve a favore degli utenti saranno oggetto di apposita preventiva informativa al Comune e all’AULSS n. 8 Berica. Gli stessi saranno completamente a carico dell’utente fatto salvo eventuale apposito accordo che preveda una compartecipazione degli altri Enti.
ART. 11 – RAPPORTI E PREVISIONI FINANZIARIE
1. Per la gestione di competenza del sistema delle cure domiciliari, il Centro Servizi IPAB La Pieve garantisce la messa a disposizione di un’Assistente sociale a tempo pieno e di personale amministrativo a tempo parziale.
2. Il Comune trasferisce direttamente all’IPAB la spesa per le prestazioni domiciliari prestate dal predetto Centro Residenziale in favore dei propri cittadini.
3. In ogni caso la spesa per le prestazioni domiciliari non può essere superiore allo stanziamento previsto nel bilancio comunale e terrà conto della quota necessaria per le spese dell’Assistente sociale a tempo pieno e del personale amministrativo a tempo parziale.
La spesa sarà monitorata in tempo reale, in particolare per l’eventuale gestione della lista d’attesa. La somma a disposizione è comunicata annualmente all’IPAB dal Comune.
4. L’Azienda ULSS 8 Berica assicura i trasferimenti delle risorse regionali di cui al Fondo per la Non Autosufficienza, nei limiti annualmente fissati, per l’erogazione dei benefici economici collegati alle Impegnative individuali di Domiciliarità (Icdb), nonché al finanziamento regionale codificato nel riparto alla voce SAD-ADI. Eventuali finanziamenti regionali vincolati saranno oggetto di eventuale successivo accordo tra le parti.
Fatto salvo accordi diversi, il Comune liquiderà mensilmente le competenze dovute all’IPAB “La Pieve” sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e documentate.
ART. 12 – DURATA DELL’ACCORDO
La durata del presente Accordo decorrerà dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2023.
Il presente Accordo potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente con l'adozione di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale, dell’IPAB La Pieve e dell’Azienda ULSS 8 Berica. L’eventuale proposta di proroga/rinnovo da parte del Comune o dell’IPAB La Pieve, contenente anche le eventuali modificazioni da apportare al rapporto in essere, dovrà pervenire all’IPAB La Pieve o al Comune, a mezzo PEC, almeno nove mesi prima della scadenza del presente Accordo.
In caso di proposta di proroga/rinnovo fatta pervenire dall’IPAB La Pieve al Comune, l'Amministrazione comunale si pronuncerà sulla stessa entro i successivi tre mesi. Trascorso inutilmente tale termine senza l’adozione di alcun provvedimento comunale al riguardo la proposta di xxxxxxx/rinnovo si intenderà respinta ed il presente Accordo si concluderà al 31.12.2023.
Alla scadenza dell’Accordo ogni rapporto s'intenderà risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno d'invio di preavviso.
Qualsivoglia modifica al presente Accordo potrà essere effettuata esclusivamente mediante atto scritto e dovrà essere approvata con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale, dell’IPAB La Pieve e dell’ULSS 8 Berica. Se le modifiche riguarderanno esclusivamente i rapporti tra il Comune e l’IPAB La Pieve sarà sufficiente che le stesse vengano approvate dal Comune e dall’IPAB.
ART. 13 – RECESSO E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
Il Comune, l’IPAB e l’Azienda ULSS 8 Berica hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente accordo per motivi di pubblico interesse, previo preavviso di sei mesi da comunicarsi mediante PEC o mediante altre forme equivalenti.
Il Comune e l’Azienda ULSS 8 Berica hanno facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento senza necessità di preavviso nel caso:
- caducazione dei presupposti in base ai quali l’accordo viene sottoscritto;
- si verifichino fatti o situazioni penalmente rilevanti nello svolgimento del Servizio di assistenza domiciliare.
ART. 14 – DEFINIZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO
La definizione puntuale ed operativa delle caratteristiche del servizio di assistenza domiciliare (modalità di erogazione, orari, definizione delle prestazioni, modalità di accesso,corrispettivo orario etc.) nonché
dell’attività e dei compiti dell’Assistente Sociale e dell’operatore amministrativo gestionale saranno definite, prima dell’avvio del servizio, con successivo Protocollo operativo e/o altri idonei provvedimenti da adottarsi e sottoscrivere tra gli Enti coinvolti nei quali è inserito, fra l’altro, il quadro economico di compatibilità finanziaria.
Il Protocollo operativo, di comune accordo tra gli Enti, potrà essere rivisto ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN POSSESSO DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Per quanto inerente al trattamento dei dati personali, si rinvia alla “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla Protezione dei Dati Personali”, quale parte integrante al presente contratto, di cui le parti dichiarano di essere a conoscenza.
ART.16 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi dell’art. 28 CEE n. 2016/679/UE nomina il Centro Servizi IPAB LA PIEVE Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto. In qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, la Ditta Appaltatrice ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto. In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile esterno del trattamento dei dati sono:
- verificare e controllare che nell’ambito dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.lgs. 101/2018 e coordinarne tutte le operazioni;
- eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l’incarico attribuiti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare immediatamente il Comune nella persona del R.U.P.;
- individuare, nell’ambito della propria struttura aziendale, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto. I nominativi di tali incaricati dovranno essere comunicati al Comune;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli autorizzati al trattamento le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
- consentire al Comune verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza.
Ai fini del precedente comma il Responsabile esterno del trattamento dei dati adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle vigenti disposizioni in materia.
Con separato atto il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento dei dati provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati da parte del Responsabile esterno. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione del contratto il Responsabile esterno del trattamento dei dati ha l’obbligo a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Art. 17 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo s’impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione delle progettualità in esso previste, in conformità ai criteri informatori dello stesso, e sulla scorta delle specifiche competenze istituzionali.
Il presente accordo viene redatto nella forma della scrittura privata e sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986.
Le parti concordano che la data del presente atto coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.
La sua efficacia decorre dalla medesima data, comunicata alle parti tramite PEC.
Il numero di registro, qualora previsto dalle norme che regolano le parti, sarà apposto sulla copia analogica semplice depositata agli atti del presente atto informatico.
Le controversie che insorgessero in relazione all’interpretazione del presente Accordo, non risolvibili in via bonaria, andranno devolute all’Autorità competente.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Montecchio Maggiore
Per il Centro Servizi IPAB La Pieve
Per l’Azienda ULSS n. 8 Berica
Data