CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
(Ai sensi dell’ art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,n.431
La Sig.ra Xxxxxxxx Xxxx nata a Bari (Ba) il 12.01.1957 residente a Brescia(BS) in via Milano n.17 C.F:LPPNNA57A52A662I e il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx nato a Triggiano(BA) il 11.04.1956 residente a Brescia(BS) in via Milano n.17 C.F:CLBMRA56D11L425U di seguito denominati LOCATORI
CONCEDE IN LOCAZIONE
Al Sig. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Brescia il residente a Castenedolo(BS) in via Carducci n.21, Codice Fiscale: e di seguito denominato CONDUTTORE
CHE ACCETTA
Per sé e i suoi aventi causa , l’unità immobiliare posta in Brescia
( BS ) via Don Vender n.70 identificato al NCT al fg. 28 part. 30 sub. 6 cat. A/2 cl.4 vani 3 rendita euro 294,38 per l’appartamento. Cantinetta nell’interrato. Trattasi di appartamento 2 locali al piano secondo con soggiorno-cottura, disimpegno, camera matrimoniale, atrio, bagno.Terrazza. L’immobile viene affittato arredato come da lista arredo allegata al presente contratto.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni :
0.Xx contratto è stipulato per la durata di mesi 12 (dodici ) dal 01/07/13 al 30/06/14,fatto salvo quanto previsto dal punto 2, cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto previsto dal decreto del ministro delle infrastrutture e finanze emanato ai sensi dell’art.4,c.2,l.431/98, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto : per motivi di lavoro. 0.Xx sensi di quanto previsto dall’ articolo dell’accordo di cui al punto 1 le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i 12(dodici) mesi perché l’immobile è vicino al posto di lavoro. 3.Nel caso previsto dall’articolo 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 90 giorni prima.4.L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: nessuno. Per la successione del contratto , si applica l’art. 6 della L. 27 luglio 1978, n, 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
0.Xx conduttore non potrà sublocare o dare in comodato , in tutto o in parte, l’unità immobiliare , pena la risoluzione di diritto del xxxxxxxxx.0.Xx canone annuo di locazione è stabilito in euro #5400# (cinquemilaquattrocentoeuro/00 centesimi) pagate per l’importo intero in sede di stipula del contratto.6..Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi nè abbiano – motivandola- ragione previo xxxxxx.0.Xx conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e –così- di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della xxxxxxxx.0.Xx conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna , altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli abitanti dello stabile. 9.Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile , ai sensi dell’art. 1590 del C.C che è fatto altresì divieto di concederlo a terzi ad uso gratuito od ospitare continuativamente terze persone senza il consenso scritto del xxxxxxxxxxxx.00.Xx conduttore non potrà apportare alcuna modifica , innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti , senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Restano a carico del conduttore le spese di ordinaria manutenzione ed al rivestimento di muri dei soffitti ed alla pavimentazione.Alla consegna per la tinteggiatura dei locali, si precisa che il conduttore non vi provvederà. Le spese condominiali sono a carico del locatore come da accordi presi tra le parti. 00.Xx conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. 00.Xx conduttore , in caso di istallazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata , si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere o demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge.13.Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni xxxxxxx.00.Xx locatore non concede al conduttore il diritto di prelazione in caso di vendita dell’immobile , da esercitarsi secondo gli art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.15.I locatori optano/ non optano per la cedolare secca . 16.A tutti gli effetti del presente contratto , comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e , ove egli più non li occupi o comunque detenga , presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.17.A garanzia degli obblighi assunti con questo contratto il conduttore non versa al locatore la somma del deposito cauzionale, in 18 Le parti autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con rapporto di locazione ( L. 31 dicembre 1996, n. 675).
00.Xx locatore al momento della consegna del contratto Lascia copia della certificazione energetica al conduttore.
Letto , approvato e sottoscritto
Castenedolo, lì 27/06/13
LOCATORE CONDUTTORE
A mente dell’art. 1342 , secondo comma , del C.C. le parti specificatamente approvano i patti di cui punti 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15,16,18.
LOCATORE CONDUTTORE