CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Condizioni Particolari del Regolamento del Sistema Idrico Integrato
Art. 1 - LIMITI DI UTILIZZAZIONE DELL’ACQUA
Il Cliente deve utilizzare l’acqua soltanto per gli usi previsti dal contratto; non può cederla a terzi sotto qualsiasi forma, né può utilizzarla in locali o ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto. Inoltre, il Cliente non può fare uso della risorsa idrica con modalità che comporti spreco o inquinamento: l’inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la risoluzione del contratto, previa comunicazione formale da parte di Acea ATO 2 al Cliente, restando impregiudicata ogni altra azione legale sia in sede civile che penale.
Art. 2 – EFFICACIA DEL CONTRATTO
L’efficacia del contratto e, pertanto, l’erogazione della fornitura di acqua da parte di Acea ATO 2 è subordinata alle seguenti condizioni: a) attestazione, da parte del Cliente, della regolare conformità alle vigenti disposizioni di legge degli scarichi degli impianti fognari, con l’assunzione della piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla loro manutenzione ed al loro funzionamento; b) attestazione, da parte del Cliente, della regolarità amministrativa del fabbricato; c) attestazione del titolo comprovante il diritto del richiedente sull’immobile; d) ottenimento, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali e servitù necessaria alla esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti per la fornitura; tali consensi dovranno essere rilasciati dal proprietario dell’immobile ove si effettuerà la fornitura; e) versamento di quanto dovuto a titolo di spese di allacciamento e per la realizzazione dell’opera di presa e quanto altro necessario; f) ottenimento e permanenza delle autorizzazioni e servitù necessarie.
Art. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE
All’atto della stipula del contratto l'Utente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale. Il deposito cauzionale è determinato in sede di prima applicazione: a) per le utenze domestiche applicando gli importi unitari delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (se fornite) ad un consumo stimato pari agli scaglioni di tariffa agevolata e base, rapportandoli ad un trimestre; b) analogamente per le utenze non domestiche con riferimento al minimo contrattuale impegnato. Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta con consumi annui fino a 500 mc, all'atto della stipula del contratto è prevista la richiesta del 50 % del valore del deposito che verrà restituita al momento dell’attivazione di detta domiciliazione. Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza. Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale massimo è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi. Il gestore richiede, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato. La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio. Il deposito cauzionale viene restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali. Per gli utenti non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere forme di garanzia che l'Utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale. Il deposito cauzionale è adeguato annualmente in funzione delle variazioni del consumo storico dell’Utente, secondo la normativa vigente.
Art. 4 - IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE
Gli impianti ed apparecchi del Cliente debbono rispondere alle normative vigenti in materia di distribuzione idrica. Il loro uso non deve provocare alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete ACEA ATO 2 e/o alla
distribuzione dell’acqua. Il Cliente è obbligato alla custodia ed al controllo dei suoi impianti ed apparecchi, ai fini di prevenire o eliminare tempestivamente le cause di dispersione o di inquinamento dell’acqua per danni, palesi od occulti, provocati dagli stessi. Acea ATO 2, pur non avendone l’obbligo, può verificare gli impianti ed apparecchi del Cliente. In caso di irregolarità degli stessi Acea ATO 2 potrà ordinare le modifiche che riterrà necessarie per il buon funzionamento del servizio sospendendo, se del caso, la fornitura per il tempo occorrente al loro adeguamento, da realizzarsi a cura e spese del Cliente. Acea ATO 2 è responsabile della qualità e quantità dell’acqua somministrata fino al “punto di consegna” ma non risponde, in nessun caso, delle perdite e dei danni comunque causati dall’acqua a valle del punto di consegna, salvo che per comprovate cause direttamente imputabili alla Società stessa.
Art. 5- IMPIANTI ED APPARECCHI DI Acea ATO 2 E RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI.
Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi di proprietà di Acea ATO 2 esistenti presso di lui per l’effettuazione della fornitura. Acea ATO 2 si riserva il diritto di accesso nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica degli apparecchi di misura richiesta dal Cliente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto al Cliente, valutato in base all’errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all’anno
precedente dall’ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio di misura difettoso. Tale
ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l’apparecchio di misura ha funzionato rilevando correttamente i consumi. L’arresto del funzionamento dell’apparecchio di misura, constatato direttamente da Acea ATO 2 o su segnalazione del Cliente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell’arresto con riferimento ai consumi del corrispondente periodo dell’anno precedente. Qualora l’utenza sia stata allacciata da meno di un anno ma da almeno sei mesi, il computo dell’acqua consumata sarà effettuato sulla base di consumi precedenti l’arresto dell’apparecchio di misura, o di quelli successivi alla riattivazione. Qualora vengano
rilevate manomissioni negli impianti o nell’apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato dell’acqua, il Cliente, fatta salva nei suoi confronti l’azione penale, è tenuto al pagamento dell’acqua dispersa o derivata abusivamente alla tariffa di eccedenza nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute da Acea ATO 2.
Art. 6 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA’
Ogni Cliente dovrà porre la massima cura nella ricerca e nell’immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possano provocare dispersione di acqua. Acea ATO 2 non ha alcun obbligo di richiamare l’attenzione del Cliente su eventuali aumenti di consumo anche sproporzionato, che ne derivassero. Ogni Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, direttamente o indirettamente imputabili al Cliente.
Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale se non diversamente indicato sullo stesso: decorre dalla data di posa del misuratore e scade al termine del giorno/mese/anno da tale data. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo i casi di recesso o risoluzione indicati nel presente contratto, ovvero di disdetta, comunicata a mezzo raccomandata
A.R. ovvero consegnata dal Cliente presso gli sportelli di Acea ATO 2 e riscontrata con ricevuta. Il rinnovo del presente contratto comporta l’accettazione delle tariffe in vigore.
Art. 8 - FATTURAZIONE
Le fatture sono emesse con frequenza di norma trimestrale in base ai consumi rilevati direttamente da Acea ATO 2 o comunicati dal Cliente con le modalità previste in fattura. In carenza di rilevazione diretta o comunicazione dei
consumi reali, Acea ATO 2 è autorizzata ad emettere fatture d'acconto il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi pregressi dell'utenza. Le fatture di conguaglio saranno emesse, di norma, con la fatturazione del periodo immediatamente successivo a quello in cui sia stata effettuata la rilevazione o sia stata comunicata l'autolettura. I consumi relativi alle forniture private a "bocca tarata" verranno fatturati con cadenza semestrale anticipata; quelle relative a forniture a Enti pubblici verranno fatturati con cadenza annuale posticipata. Acea ATO 2 può modificare, previa autorizzazione delle Autorità competenti, dette modalità di fatturazione, dandone congruo preavviso al Cliente anche mediante avviso pubblico.
Art. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO - INDENNITÀ DI MORA
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, Acea ATO 2, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso al Cliente, addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 punti. Il ripristino della somministrazione interrotta temporaneamente per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto ad Acea ATO 2, compreso il rimborso delle spese di riallacciamento predeterminate.
Art. 10 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELLA FORNITURA
L’acqua è fornita con continuità, xxxxx xxxxx speciali o cause di forza maggiore. Acea ATO 2 non sarà responsabile per sospensione o diminuzione di acqua o di pressione da qualsiasi causa provocate. Le interruzioni o limitazioni di fornitura per cause accidentali, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità e le variazioni di pressione per cause accidentali e, in generale, per cause non direttamente imputabili a colpa di Acea ATO 2, non danno luogo a risarcimento danni nè a riduzioni di corrispettivi e/o a risoluzione del contratto. Qualora la sospensione della
somministrazione dell’acqua superi 15 giorni, il Cliente potrà richiedere un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi. Acea ATO 2 può interrompere la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minimo disturbo all'utenza.
Art. 11 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Acea ATO 2 può sospendere la fornitura prima della scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1565 del codice civile, qualora il Cliente si renda responsabile di gravi inadempienze, quali il mancato pagamento delle fatture, l’impedimento dell’accesso all’impianto domestico, la mancata lettura del contatore per causa imputabile al Cliente, l’alimentazione di utenza non prevista dal contratto, il ripristino abusivo della fornitura idrica, la manomissione del contatore o dell’impianto a monte di esso. La sospensione può essere estesa anche alle altre utenze in corso, per qualsiasi uso, di cui è intestatario lo stesso soggetto.
Art.12 - FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Acea ATO 2 potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni: a) quando gli impianti del Cliente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete di Acea ATO 2 e/o alle condizioni di distribuzione dell’acqua; b) quando il Cliente si opponga alle ispezioni da parte dei dipendenti di Acea ATO 2; c) quando il Cliente manometta gli impianti o i misuratori di proprietà di Acea ATO 2; d) ogni qualvolta Acea ATO 2 venga a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto, che il Cliente detiene l’immobile fornito senza titolo legittimo.
Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Acea ATO 2 può cedere il contratto ad altra Impresa.
Art. 14 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia inerente il rapporto di somministrazione è competente esclusivamente il foro di Roma.
Condizioni generali di contratto
La fornitura di acqua è regolata:
a) dalle condizioni generali predisposte da Acea ATO 2;
b) dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti;
c) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di utenza.
Acea ATO 2 potrà modificare le condizioni che regolano i contratti di somministrazione in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio o di adeguamento a novità legislative in modo da soddisfare le condizioni dell’art. 1469 bis c.c. e s.m.i..
Trattamento dei dati personali di cui al D.LGS. 196/2003
Con la sottoscrizione del presente contratto l’utente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.lgs.196/2003 allegata al presente contratto e del trattamento dei dati personali ivi descritto.