Contract
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E/O DI PRESTAZIONE DI OPERA INTELLETTUALE CON IL DOTT. , PER ASSOLVERE ALL’INCARICO DI “COORDINATORE DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE ONCOLOGICA” ISTITUITO PRESSO IL CENTRO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
PREMESSO CHE:
con determinazione n. del del Direttore della Direzione regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio”, è stata avviata una procedura comparativa fra soggetti esterni alla Regione Lazio per il conferimento dell’incarico di “Coordinatore del programma di prevenzione oncologica”, istituito presso il Centro di prevenzione oncologica della Giunta regionale del Lazio, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione di opera intellettuale;
con determinazione n. del del Direttore della Direzione regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio”, l’incarico di “Coordinatore del programma di prevenzione oncologica”, istituito presso il Centro di prevenzione oncologica della Giunta regionale del Lazio, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione di opera intellettuale, è stato conferito al dott.
;
con la medesima determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa per il compenso da corrispondere per l’incarico di cui si tratta;
TRA
la Regione Lazio, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000, codice fiscale 80143490581, rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio” Dott. , nato a…………………., il domiciliato,
per la carica ricoperta, nella sede dell’Amministrazione regionale innanzi indicata;
E
il Dott. , nato a il
e residente a
, codice fiscale n. ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Costituzione del rapporto
in Via
La Regione Lazio conferisce a tempo determinato, con contratto di
, l’incarico di “Coordinatore del programma di prevenzione oncologica” presso la sede centrale della Giunta regionale del Lazio, al dott.
, che accetta, non trovandosi nelle condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 2 – Durata dell’incarico
L’incarico decorre dalla pubblicazione sul sito web della Regione Lazio del nominativo del professionista, del contenuto dell’incarico, della durata dello stesso e del corrispettivo economico, ai sensi dell’art. 3, comma 18 della legge n. 244/2007 ed ha durata di anni due, prorogabile, con possibilità di risoluzione anticipata del rapporto per inadempienze connesse allo svolgimento dell’incarico o comportamenti contrari al codice deontologico della categoria o comunque lesivi dell’immagine della Regione Lazio.
Art. 3 – Attività inerente l’incarico
L’incaricato, quale Coordinatore del programma di prevenzione oncologica, si impegna nell’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto, ad osservare le norme di diligenza, correttezza e buona fede previste dalle leggi vigenti che disciplinano l’attività dei medici.
L’incaricato e’ tenuto allo svolgimento delle proprie attività, con autonomia professionale, assumendosi la responsabilità della corretta gestione delle visite cliniche finalizzate all’individuazione di dipendenti regionali a rischio oncologico all’interno del programma di prevenzione oncologica. Inoltre è compito del Coordinatore la collaborazione con il personale, sanitario ed amministrativo, operante presso il Centro di Prevenzione Oncologica e la Sala di medicazione.
Art. 4 – Consegna della relazione sull’attività oggetto dell’incarico
L’incaricato deve presentare con cadenza trimestrale una relazione illustrativa dell’attività svolta al Direttore della Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio ai fini della valutazione dell’attività dello stesso e della successiva liquidazione del relativo compenso.
Art. 5 – Obblighi del professionista
L’incaricato si impegna a garantire la completa realizzazione del programma di prevenzione oncologica e risponde esclusivamente al Direttore della Direzione Regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio”.
L’incaricato si impegna a garantire la sua presenza presso il Centro di prevenzione oncologica della Giunta regionale del Lazio almeno per tre giorni settimanali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 15.00, sulla base delle visite programmate nella singola giornata. Durante il mese di agosto il numero delle giornate di presenze potrà subire variazioni in relazione all’attività del Centro di prevenzione oncologica regionale. Resta salva la possibilità per l’incaricato di concordare con il Direttore regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio una variazione del numero di giornate di presenza all’interno di un altro mese dell’anno solare.
In caso di improvviso e documentato impedimento alla presenza del numero settimanale di giornate richieste, in periodi diversi da quelli su indicati, l’incaricato dovrà recuperare in altra giornata le prestazioni non effettuate.
Art. 6 – Trattamento economico
Il compenso annuale lordo, come determinato dal provvedimento n. del
è complessivamente quantificato in €50.000,00 annui lordi, oltre oneri riflessi a carico dell’Ente.
La liquidazione del compenso, da parte dell’Area competente, avverrà con cadenza trimestrale a seguito di presentazione della relazione di cui all’art. 4 del presente contratto, debitamente controfirmata dal Direttore della Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
I dati forniti dal Professionista saranno trattati dalla Regione Lazio esclusivamente per finalità connesse alla procedura comparativa e alla stipulazione e successiva gestione del contratto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 2003 “Codice in materia dei dati personali”.
Il titolare del trattamento in questione è la Regione Lazio.
Art. 8 – Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le disposizioni contenute nell’art. 413, comma 5, del c.p.c..
Art. 9 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del regolamento regionale disciplinante la materia, nonché alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.
Art. 10 – Registrazione
Il presente contratto è esente da bollo (d.P.R. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione (d.P.R. 131/86, tabella art. 10).
Il presente contratto è formato da n. pagine, n. facciate e n. righe. Letto, confermato e sottoscritto
Roma,
Il Professionista
Il Direttore Regionale “Organizzazione,Personale,Demanio e Patrimonio”