Città di Cervignano del Friuli
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia Provincia di Udine
Città di Cervignano del Friuli
AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE.
Oggetto: Capitolato d’oneri
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xx 00/00/0000
X.xx
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO
arch. Xxxx XXXXXX
EM I:\070 - SERVIZIO SPORT\FILES U T\00_GESTIONI\2018_AFFID-SERVIZIO-GESTIONE\05_Atti di GARA\Capitolati\2018_CAMPO STRASSOLDO\2018_CAMPO STRASSOLDO\Allegato 2 - STRASSOLDO_Capitolato
d'oneri_DEF_rev1.doc
Cod. Fisc. 81000730309 - Part. I.V.A. 00612760306 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx 0 - X.X.X. 00000
Email: xxxx@xxx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx Tel. 0431 – 000000 - Xxx 0431 - 388800
legalmail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento da parte del Comune di Cervignano del Friuli (d’ora innanzi “Comune”) dei servizi di gestione del campo di calcio e relative pertinenze ubicato in xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx (xxxx individuati al successivo art. 2).
L’appalto prevede a carico dell’aggiudicatario (d’ora innanzi definito “gestore”) la gestione dei seguenti servizi, con i connessi oneri ed adempimenti:
• servizio di custodia;
• servizio di pulizia;
• servizi di manutenzione ordinaria;
• gestione, previa intestazione dei relativi contratti, di tutte le utenze (energia elettrica, combustibile per il riscaldamento, telefoniche, ecc. );
• oneri per imposte e tasse (es. tassa immondizie, oneri depurazione acque reflue, imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, ed eventuali inerenti l’attività di gestione);
• mantenimento e rispetto delle condizioni di sicurezza relative all’impianto stesso;
• adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell’interno 18 marzo 1996 e sue successive modifiche, concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e successive modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quatercecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” (in particolare: predisposizione del Piano della sicurezza e del Piano di emergenza);
• eventuali interventi puntuali di manutenzione straordinaria proposti dal gestore e preventivamente approvati dall’amministrazione Comunale.
La gestione dell’impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la continuità delle funzioni e dei servizi.
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE.
Le strutture sportive oggetto del contratto sono catastalmente contraddistinte ai numeri di mappa 288/1, 288/4 e 288/5 del foglio 4 del Comune Censuario di Strassoldo, e comprendono:
- area del campo di calcio recintata, con impiantistica annessa, ed area scoperta pertinenziale posta a Nord e ad Ovest del campo medesimo;
- fabbricato spogliatoi con annessa area di parcheggio antistante. come meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente capitolato.
Con decorrenza dal giorno della sottoscrizione di apposito verbale di consegna, il gestore entrerà in possesso dei beni come individuati nel presente articolo e da tale data opereranno gli obblighi derivanti dal presente contratto indipendentemente dall’avvenuta sottoscrizione dello stesso.
Gli immobili e i beni mobili di cui trattasi verranno presi in carico dal gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Il gestore dovrà garantire il corretto uso delle attrezzature indicate nell’inventario dei beni mobili allegato in calce al presente capitolato, di cui diventa consegnatario e responsabile, con l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale tutte le variazioni che intervengono sui beni e di denunciare eventuali atti di vandalismo all’Autorità Giudiziaria.
ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento è di 60 mesi (5 anni), con decorrenza dalla data di stipula di apposita convenzione.
Il Comune si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il servizio di gestione ai sensi co. 8 e 13 dell’art. 32, del D. Lgs.
n. 50/2016, previo specifico atto di consegna provvisoria dell’impianto, risultante da verbale sottoscritto dalle parti.
Ciascuna delle parti contrattuali potrà avvalersi della facoltà di recesso anticipato dal contratto secondo quanto previsto all’articolo 20 del presente capitolato, senza null’altro a pretendere, con un preavviso formale da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima e previo il rimborso al Comune delle eventuali mensilità di contributo ricevute in anticipo.
Il Comune avrà facoltà di procedere alla proroga del presente affidamento ai sensi art. 106, comma 11, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di mesi sei dalla naturale scadenza del contratto di affidamento. L’Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola al gestore mediante posta elettronica certificata con congruo preavviso.
Alla scadenza dell’affidamento il gestore cesserà la gestione dell’impianto senza necessità di preavviso da parte di alcuna delle due parti e restituirà al Comune l’impianto, gli arredi e le attrezzature, con tutti gli eventuali ampliamenti e miglioramenti apportati durante il periodo di gestione, in buono stato di manutenzione e di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d’uso, senza nulla pretendere per eventuali migliorie aggiunte.
In caso di decadenza e/o revoca dell’affidamento il gestore dovrà mettere l’impianto a totale disposizione del Comune entro il termine indicato nel provvedimento di decadenza o di revoca, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.
Nel caso di inottemperanza, nei termini e nei modi suindicati, il Comune procederà allo sgombero d’ufficio a spese del gestore, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
ART. 4 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo posto a base d’appalto per l’esecuzione dei servizi indicati all’art. 1 del presente Capitolato d’oneri, determinato a corpo e riferito all’intera durata della gestione, è fissato dal Comune in complessivo € 70.000,00.=, calcolato al netto del contributo di riavvio e dell’IVA di legge ed è così ripartito sul periodo contrattuale:
Annualità | Importo a base d’appalto(IVA esclusa) |
1^ ANNUALITÀ | € 14.000,00.= |
2^ ANNUALITÀ | € 14.000,00.= |
3^ ANNUALITÀ | € 14.000,00.= |
4^ ANNUALITÀ | € 14.000,00.= |
5^ ANNUALITÀ | € 14.000,00.= |
Importo complessivo quinquennale: | € 70.000,00.= |
Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta, redatta in conformità al modello ALL. 06 al “Bando”, il prezzo richiesto per l’affidamento in gestione di cui al presente capitolato, XXX xxxxxxx, riferito all’intera durata del contratto, evidenziando il prezzo offerto per ogni anno di validità.
I suddetti corrispettivi saranno liquidati con cadenza semestrale, entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo dell’ente di idonea fattura.
L’importo della fattura sarà determinato rapportando il prezzo annuale offerto al numero di mesi di espletamento del servizio.
Nel caso il gestore si avvalga di personale dipendente per l’attività di gestione, e non di volontari, il pagamento del corrispettivo avverrà previa acquisizione da parte del Comune della documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Il gestore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire a seguito di lavori e/o situazioni di qualsiasi genere (p. es. : lavori edili e simili), che avessero a effettuarsi e/o verificarsi nei locali ed accessori dell’impianto, che rendessero più gravoso e oneroso l’adempimento alle prestazioni prescritte, che vanno in ogni caso soddisfatte.
Non possono inoltre costituire modifica del prezzo d’appalto variazioni del numero di utenti nell’impianto.
Il Comune riconoscerà al gestore nel 2018 un contributo per il riavvio della gestione pari a € 4.000,00.= (€ 3.278,68.= + IVA 22%).
ART. 5 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO
L’affidamento in gestione viene effettuata al fine di consentire alla società sportiva l’esercizio della propria attività e di far collaborare la società stessa alle finalità sociali e sportive del Comune precisando che il gestore non potrà utilizzare le strutture e le attrezzature ivi esistenti per usi difformi da quelli risultanti dalla loro specifica ed istituzionale destinazione, salvo preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il gestore dovrà curare l’uso pubblico dell’impianto; Può pertanto, al fine di garantire la possibilità agli utenti di prenotare ed
utilizzare gli impianti ed i relativi servizi, concedere in uso gli impianti ad altri enti o associazioni o privati cittadini riscuotendo le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Il gestore dovrà garantire l’utilizzo gratuito del complesso sportivo del Comune, per la realizzazione di attività sportive dallo stesso organizzate o condotte da altre associazioni sportive operanti sul territorio comunale, purché promosse e patrocinate dall’Amministrazione Comunale, fino ad un massimo di 20 giorni anche non continuativi, per anno solare. L’utilizzo in tali giornate dovrà essere comunicato dal Comune al gestore con un congruo anticipo (almeno quindici giorni) al fine di verificare l’eventuale concomitanza con altre manifestazioni già programmate o calendari sportivi già varati.
Il gestore metterà a disposizione l’impianto con il personale di servizio e di sorveglianza. Il Comune ha inoltre diritto di utilizzare i beni oggetto di affidamento in gestione in caso di necessità di interesse pubblico.
L'attività di gestione degli immobili oggetto del contratto di servizio non potrà essere per alcuna ragione sospesa o abbandonata salvo comprovati casi di forza maggiore.
In caso di sospensione o abbandono anche parziale il Comune potrà risolvere il contratto di gestione e sostituirsi al gestore, direttamente o tramite altro soggetto, senza diritto per il gestore di chiedere al Comune indennizzi o compensi di sorta per la cessione anticipata della gestione.
Il gestore dovrà munirsi delle licenze, autorizzazioni e di tutto ciò che è richiesto dalle normative vigenti per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto.
Il gestore potrà gestire le strutture direttamente avvalendosi dell’apporto volontaristico dei propri associati o con eventuale personale dipendente. Lo stesso potrà concedere l’utilizzo dell’impianto a soggetti terzi che ne facciano espressa richiesta per eventi di carattere occasionale, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
In ogni caso il gestore rimane direttamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio, anche qualora essi riguardino attività oggetto di affidamento a terzi ed i relativi comportamenti commissivi od omissivi siano stati posti in essere dal terzo affidatario.
Il gestore si impegna a far stipulare dagli eventuali subaffidatari dei servizi per quanto di loro competenza, adeguate polizze presso primarie compagnie assicuratrici contro i rischi di danni a persone e cose derivanti dall'esecuzione delle attività.
E’ vietata la cessione dell’affidamento.
ART. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI CAMBIO DEL GESTORE
Per il solo campionato 2018 – 2019 è fatto obbligo, in caso di cambio del gestore, di rendere disponibile l’impianto oggetto del presente bando per l’effettuazione delle partite di campionato casalinghe del precedente gestore; Tale disposizione troverà applicazione nel solo caso in cui l’iscrizione ad un campionato sportivo sia stata fatta dal precedente gestore prima della data indicata per la presentazione delle offerte.
Il nuovo gestore avrà l’obbligo di mettere a disposizione del precedente gestore l’impianto per il tempo necessario all’effettuazione delle partite (riscaldamento, gara e preparazione degli atleti) applicando le relative tariffe comunali.
Tale disposizione troverà applicazione anche per le società sportive che abbiamo provveduto all’iscrizione al campionato 2018 – 2019 indicando l’impianto oggetto del presente bando per l’effettuazione delle gare casalinghe, nel solo caso in cui l’iscrizione ad un campionato sportivo sia stata fatta precedentemente alla data indicata per la presentazione delle offerte.
ART. 7 - CUSTODIA ED USO IMPIANTO SPORTIVO
Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature durante gli orari d’uso dello stesso che saranno comunicati dall’ufficio comunale competente; garantirà l’apertura e la chiusura dell’impianto con proprio personale idoneo in base alle richieste di utilizzo.
Il gestore è responsabile della custodia dell’impianto. Nell’ambito di tale attività vigila anche sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti da parte degli utenti, assumendosi, in caso di accertata carenza di custodia, ogni responsabilità per tutti i danneggiamenti provocati dagli utenti o dagli spettatori.
A tal fine dovrà applicare il vigente regolamento per l’uso degli impianti sportivi comunali che verrà consegnato a seguito dell’aggiudicazione.
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene e salute pubblica e dell’ordine pubblico, nell’osservanza delle ordinanze e degli atti che il Sindaco o altre autorità pubbliche possano emanare nelle materie indicate.
ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA
Oltre alla custodia di cui all’articolo precedente il gestore s'impegna ad effettuare tutta la manutenzione ordinaria procedendo all’acquisto di tutti i materiali e le attrezzature ad essa necessari. Il gestore avrà facoltà di utilizzare, per
l’esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, le attrezzature di proprietà comunale in dotazione all’impianto. Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi resa a regola d’arte e ad opera di personale specializzato; Qual’ora la complessità delle lavorazioni sia tale da non consentire alla società di intervenire in maniera tempestiva e/o adeguata, è fatto obbligo alla stessa di richiedere tempestivamente l’intervento dei servizi tecnici comunali, restando responsabile di ogni eventuale danno o fatto accaduto nel periodo intercorrente tra la segnalazione e l’intervento del Comune;
b) segnalazione agli Uffici del Settore Tecnico e Gestione Territorio dell’eventuale mancato funzionamento o malfunzionamento degli impianti tecnologici (elettrico, illuminazione, termico, idrico, etc.) nel caso necessitino interventi di manutenzione straordinaria;
c) manutenzione ordinaria delle strutture fisse, mobili ed attrezzature di proprietà comunale in dotazione;
d) verifica avvio e spegnimento degli impianti di illuminazione ed idrotermosanitario al termine dell’utilizzo dell’impianto; verifiche periodiche consentiranno al comune di rilevare e valutare eventuali sprechi od un uso non oculato dell’impianto in relazione all’utilizzo della struttura.
e) manutenzione, disinfestazione, derattizzazione e pulizia spogliatoi e pulizia aree interne al campo di gioco;
f) taglio dell’erba, annaffiatura, semina e concimazione dell’area di gioco e, comunque, di tutta l’area del complesso sportivo;
g) diserbo delle aree di gioco nelle quali tale intervento risulti necessario;
h) tracciatura segnaletica aree di gioco;
i) potatura delle piante esistenti presso il complesso sportivo e trattamenti anticrittogamici;
j) manutenzione attrezzature esterne (reti di recinzione esterne ed interne, porte di calcio, paletti portabandiera, ecc.);
k) manutenzione e pulizia delle macchine ed attrezzature in dotazione del complesso sportivo;
l) la sostituzione delle lampade e lampadine esaurite;
m) la piccola manutenzione dei serramenti, delle maniglie e serrature delle porte;
n) la disotturazione degli scarichi;
o) riparazione di recinzioni esterne e interne, di porte, cancelli, maniglie, ecc.
p) riparazioni e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne ed esterne;
q) riparazioni e sostituzioni di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
r) costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico di proprietà comunale che verrà assegnato in comodato gratuito al gestore e che dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l’impianto, secondo vigente normativa di settore (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D. M. del 24.04.2013 e D. M. 26.06.2017);
s) dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza.
Rimangono, inoltre, in capo al gestore:
▪ la segnalazione tempestiva agli Uffici del Settore Tecnico e Gestione Territorio e/o competenti enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.) di eventuali inconvenienti tecnici gravi accorsi alle strutture ed agli impianti, al fine di consentire la celere messa in sicurezza e di evitare pericoli alla pubblica incolumità, ulteriori danneggiamenti e/o danni economici rilevanti (ad esempio in conseguenza di perdite di gas, di acqua, ecc.);
▪ gli oneri per garantire la reperibilità di operatore economico abilitato all’esercizio dell’attività idraulico o di elettricista per interventi di ripristino straordinario e/o in emergenza degli impianti da eseguirsi in giornate festive e/o comunque al di fuori dell’orario di servizio del personale operaio comunale addetto alle manutenzioni.
Potranno comunque essere ammessi eventuali interventi puntuali di manutenzione straordinaria e/o urgenti utili a mantenere l’efficienza in sicurezza delle strutture/impianti/attrezzature oggetto della gestione, qualora proposti dal gestore e preventivamente approvati dall’Amministrazione Comunale, senza che il gestore abbia nulla a pretendere per l’esecuzione degli stessi.
Il gestore deve provvedere ad acquistare a proprie spese o comunque ad assicurarsi la disponibilità delle attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio (certificate conformi alle normative in vigore al momento dell’acquisto). Tali attrezzature restano di proprietà del gestore.
Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un’attrezzatura di proprietà del Comune, per qualunque motivo, il gestore provvederà a proprie spese alla sua riparazione.
Il gestore sarà completamente responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche relativamente a tutti gli attrezzi, attrezzature, e comunque beni concessi in uso dall’A.C. ai fini dell’espletamento del servizio (con obbligo di non utilizzo nel caso in cui non risultassero conformi alla predetta normativa o dovessero diventarlo a seguito di normativa sopravvenuta) e
del corretto uso degli stessi da parte del proprio personale anche in relazione al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza del gestore o del suo personale saranno addebitati al gestore.
E’ in ogni caso tassativamente vietato l’utilizzo di apparati alimentati elettricamente (stufe, pompe di calore, etc.) per il riscaldamento degli ambienti;
In caso di accertate violazioni od inadempienze verrà comminata penalità con le modalità di cui all’art. 22 del presente capitolato d’oneri.
ART. 9 – PULIZIA
Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione, disinfestazione, derattizzazione e pulizia dei beni oggetto di concessione.
Sono a carico del gestore tutti gli oneri relativi a materiali ed attrezzature tecniche occorrenti per il servizio di pulizia, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti ed attrezzi quali scope, stracci, scale, ecc. nonché sacchi per riporre i rifiuti restando inteso che tutti i materiali, attrezzi ed attrezzature dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e tutela ambientale.
Il gestore dovrà effettuare i lavori di pulizia in relazione all’utilizzo da parte di associazioni e in modo da non intralciare l’attività sportiva.
ART. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
È a carico dell’Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, fatto salvo il diritto di rivalersi per fatti dovuti ad incuria o uso non corretto da parte del personale del gestore; la manutenzione ordinaria degli stessi necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza è a carico del gestore.
Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria o comunque non rientranti tra i propri oneri il gestore lo comunicherà prontamente e senza ritardi agli Uffici del Settore Tecnico e Gestione Territorio - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune per gli interventi di competenza.
Potranno comunque essere ammessi eventuali interventi puntuali di manutenzione straordinaria e/o urgenti utili a mantenere l’efficienza in sicurezza delle strutture/impianti/attrezzature oggetto della gestione, qualora proposti dal gestore e preventivamente approvati dall’Amministrazione Comunale, senza che il gestore abbia nulla a pretendere per l’esecuzione degli stessi.
Resta a carico dell’Amministrazione Comunale la sostituzione, quando necessaria, delle reti delle porte.
ART. 11 - GESTIONE UTENZE
Tutte le utenze saranno gestite dall'associazione. Per gestione utenze si intende l'intestazione dei contratti relativi alla fornitura di acqua, energia elettrica, gas, e il pagamento delle bollette relative alla fornitura delle utenze elencate.
Tutte le spese di conduzione, tra le quali quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti, alla tassa per la depurazione degli scarichi fognari saranno anch’esse a carico del gestore, come pure quelle per imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni,ecc..
L’affidatario, all’inizio e alla fine della propria gestione, provvederà a proprie spese a volturare i contratti in essere relativi alle forniture suddette.
Il gestore si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico entro 30 giorni dall’affidamento dell’impianto trasmettendone immediatamente copia all’Amministrazione Comunale.
Fino al completamento dell’iter di voltura o in caso di mancata voltura del contratto di fornitura dell’energia elettrica l’Amministrazione Comunale tratterrà il relativo costo sostenuto detraendolo direttamente dal canone mensile spettante al gestore.
ART. 12 - PERSONALE
Il gestore potrà avvalersi sia di personale proprio, volontari, soci, sia di terzi per quanto riguarda lo svolgimento delle attività.
Il gestore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti e incaricati di un apposito documento di identificazione munito di fotografia.
Il rapporto di lavoro con l'eventuale personale dipendente o incaricato per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia previdenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e da ogni altra applicabile.
L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato ed il gestore, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale sospensione dell'affidamento oggetto del presente Contratto.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
In caso di inottemperanza accertata dall’autorità competente, il Comune potrà provvedere direttamente impegnando le somme dei corrispettivi dell’affidamento, senza che il concessionario possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento danni.
Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche in relazione al personale utilizzato dagli eventuali terzi gestori.
Il gestore dovrà fornire al Comune i nominativi del personale utilizzato unitamente ai recapiti telefonici del custode e del referente organizzativo che devono essere individuati e comunicati entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.
Il gestore si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti e/o volontari che non osservassero una condotta irreprensibile.
ART. 13 – SICUREZZA
Il gestore è responsabile del rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza applicabile all’attività oggetto della presente convenzione sia nei confronti dei lavoratori che di qualsiasi terzo.
A tal fine si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti a carico del gestore:
1. Il gestore deve adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il personale dovrà essere opportunamente informato e formato ai sensi del suddetto decreto ed in particolare dovrà avere frequentato un corso di pronto soccorso di base ed un corso di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ai sensi del Decreto Ministeriale 19.03.98.
2. Il gestore ha l’obbligo di individuare e valutare i fattori che costituiscono una potenziale fonte di pericolo per la sicurezza e la salute dei propri collaboratori e/o dipendenti ai sensi del D.Lgs 81/08. Il documento di valutazione dovrà essere consegnato all’ente concedente al fine di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi con le misure interne di sicurezza adottate ai sensi del decreto citato.
3. Il gestore deve garantire l'osservanza della normativa in materia di sicurezza e di pubblico spettacolo e di quanto eventualmente verrà prescritto dalla Commissione di Vigilanza, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di “Responsabile dell’attività”.
4. Il gestore deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza per prestare le prime immediate cure garantendo la tempestività e la correttezza degli interventi di emergenza;
5. il gestore deve garantire l’osservanza della normativa riguardante gli obblighi di formazione e le modalità per l’utilizzo dei defibrillatori di cui all’allegato E del D.M. 24 aprile 2013 punto 4.2, mediante l’utilizzo del defibrillatore di proprietà comunale che sarà messo a disposizione del gestore in comodato gratuito; per quanto sopra il gestore deve individuare un congruo numero di persone (dirigenti, soci, volontari, etc.) in possesso di abilitazione all’utilizzo di defibrillatori semiautomatici, formati presso enti accreditati, secondo le linee guida internazionali in BLSD e la normativa di settore vigente, che dovranno essere sempre presenti durante le attività promosse dalla Associazione Sportiva presso le strutture affidate in gestione; i corsi di formazione devono essere effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e devono essere svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D. M. 18 marzo 2011e s.m.i.. Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.
6. Il gestore è incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo quale responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del Decreto del Ministero dell’Interno 18/03/96. A tal fine il concessionario può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l’intero svolgimento dell’attività mentre dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 3 addetti durante lo svolgimento delle manifestazioni che comportino la presenza di pubblico.
ART. 14 - INAGIBILITÀ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI
In qualunque momento il comune di Cervignano potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà opportuno. Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l’impianto dovesse essere reso e rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso potranno essere richiesti dal
gestore al Comune. Per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori l’attività potrà essere parzialmente o totalmente sospesa; l’Amministrazione comunale potrà trovare soluzioni alternative per l’utilizzo da parte dell’associazione di altri impianti comunali .
ART. 15 - ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI
Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal gestore all’immobile ed alle sue strutture dovranno essere preventivamente approvati dall’Amministrazione Comunale con idonea deliberazione di Giunta Comunale e rimarranno ad esclusivo beneficio del Comune, senza comunque costituire per il gestore diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti non potrà compensare eventuali deterioramenti.
Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza eccedenti l’ordinaria manutenzione, nonché interventi volti a garantire la buona conservazione delle strutture e degli impianti che il gestore intenda porre in essere a proprie spese, possono essere eseguiti solamente previa autorizzazione del Comune e con la sovrintendenza dei competenti servizi comunali. Nell’autorizzazione, si dovranno prevedere, caso per caso ed a seconda degli interventi da eseguire, le modalità, i tempi, le garanzie e le penali per l’esecuzione dei lavori stessi. Nessun obbligo può derivare da alcuna delle parti se l’accordo manca.
ART. 16 – TARIFFE E CALENDARIO ATTIVITÀ
Gli spazi dell’impianto sportivo verranno utilizzati nel rispetto del vigente Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.
Gli introiti derivanti dalla gestione spettano integralmente e totalmente all’Associazione.
Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi sono fissate annualmente dall’Amministrazione Comunale che provvederà a comunicare tempestivamente all’associazione eventuali loro modifiche od integrazioni.
ART. 17 - PUBBLICITÀ
È consentito l'utilizzo da parte del gestore degli impianti oggetto di affidamento per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, con l’obbligo di non ledere l’immagine del Comune in ordine al tipo, alla collocazione, al contenuto dei messaggi pubblicitari, fermo restando l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni di legge. Nel caso in cui cartelli, insegne e altri simboli pubblicitari possano ledere il decoro della struttura l’amministrazione ha la facoltà di chiedere la rimozione delle strutture pubblicitarie, senza che il gestore possa avanzare pretesa di danni in conseguenza della rimozione stessa.
Ogni eventuale sponsor da inserire in locandine e in pubblicità non dovrà ledere l’immagine del Comune.
Il gestore concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione Comunale per l'affissione di materiale pubblicitario relativo a manifestazioni o altre iniziative promosse dal Comune.
Il gestore avrà diritto di esercitare pubblicità visiva e fonica con l’obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.
ART. 18 – ZONA RISTORO
Il gestore potrà gestire la zona ristoro destinato ai soci munendosi di tutte le autorizzazioni necessarie che disciplinano la materia.
ART. 19 - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Il concessionario dovrà costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal successivo articolo e firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta con avvertenza che, in caso contrario, l’amministrazione potrà procedere all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
Ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto, nessuna esclusa, è a carico dell’appaltatore, che si assume a completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto con rinuncia del diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune.
ART. 20 – ASSICURAZIONE
Il gestore è responsabile di ogni danno che derivi all’Ente ed a terzi dall’espletamento del servizio di cui al presente contratto di servizio. Qualora il gestore non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati nelle lettere di notifica, l’Amministrazione comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi
sull’importo di prima scadenza, a danno del gestore.
A tal scopo il gestore dovrà essere assicurato con primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei danni a persone e cose da R.C.T./R.C.O. derivanti dall’espletamento del servizio, con limite per sinistro non inferiore a euro 2.000.000,00.=. A tale proposito il gestore dovrà depositare all’atto della stipula del contratto apposita polizza assicurativa.
E’ facolta del gestore stipulare altresì apposita polizza di assicurazione contro i rischi furto e incendio in relazione ai beni di sua proprietà, restando inteso che, in caso di danneggiamento, nulla potrà essere richiesto dal gestore all’ Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo di risarcimento.
In caso di incidente l’onere della denuncia all’Autorità di P.S. compete al gestore che sarà altresì tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Cervignano.
L’ente concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore ed a terzi potessero derivare dal presente contratto.
ART. 21 – CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento del danno, nonché del rimborso della spesa che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, il gestore verserà a titolo di cauzione definitiva la somma pari al 5% del valore del contratto, da intendersi quale importo complessivo delle prestazioni.
La cauzione, da prestare entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria e comunque prima della data di stipulazione del contratto e/o di avvio del servizio, sarà costituita alternativamente mediante :
- fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, contenente la rinuncia del fidejussore alla facoltà di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c.;
- ricevuta di deposito effettuato presso il Tesorerie dell’Ente:
- Credito Cooperativo Scrl – Credifriuli – Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
- Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx
- XX 98
- CIN W
- ABI 07085
- CAB 63730
- c/c 000010016168
- IBAN: IT 98 W 07085 63730 000010016168.
La mancata costituzione della garanzia suddetta così come la mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente art.20 determineranno l’affidamento della gestione al concorrente che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario.
ART. 22 – PENALITÀ
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di tardiva od incompleta esecuzione del servizio, l’amministrazione concedente applicherà al gestore una penale da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in dipendenza della gravità dell’inadempienza.
Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate al gestore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC.
Al gestore verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 giorni dal ricevimento della nota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni.
L’importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo per l’esecuzione della gestione o, in subordine, dall’importo della cauzione definitiva.
ART. 23 – RECESSO
Entrambe le parti contrattuali potranno esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto, senza null’altro a pretendere, con un preavviso formale da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima, previo rimborso al Comune delle eventuali mensilità di contributo ricevute in anticipo.
ART. 24 – DECADENZA E REVOCA
Oltre che per la scadenza naturale, il contratto di affidamento può cessare per decadenza e revoca.
La pronuncia di decadenza del gestore, preceduta dalla contestazione degli addebiti, verrà assunta in caso di gravi
violazioni degli obblighi contrattuali definiti nel presente capitolato che siano imputabili al gestore sulla base di nesso causale. Nel caso in cui l’ente concedente subisca dei danni a causa dell’inadempimento ha diritto al relativo risarcimento. Il Comune riconoscerà in ogni caso al gestore le prestazioni regolarmente eseguite.
Con il provvedimento di revoca il Comune ritira con effetto non retroattivo l’atto di conferimento dell’affidamento per sopravvenute ragioni che rendono il rapporto affidatario non più conforme al pubblico interesse. In caso di revoca il Comune corrisponderà un indennizzo al gestore che si basa su vari elementi quali: la complessità della struttura organizzativa del gestore, la possibilità anche temporale di poter destinare tale struttura ad altre attività, il preavviso.
Il Comune dichiarerà decaduto l’affidamento della gestione dell’impianto anche nel caso di inosservanza delle condizioni previste nelle specifiche materie dalle normative vigenti.
In caso di revoca o decadenza si applica, per la consegna al Comune della struttura e dei beni mobili strumentali, quanto previsto per la scadenza dell’affidamento.
ART. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune potrà risolvere la convenzione in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei seguenti casi:
- qualora la gestione dell'impianto sia interrotta per qualsiasi causa non imputabile al Comune o a forza maggiore per più di otto giorni consecutivi o per dieci giorni complessivi nell'arco di un unico mese;
- qualora si rilevi l'applicazione di tariffe difformi da quelle approvate dalla Giunta Comunale;
- qualora l'utilizzo della struttura avvenga per finalità diverse da quelle stabilite dalla convenzione;
- qualora sia verificata la violazione dell'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria;
ed inoltre nei casi di violazione degli obblighi legge in materia di prevenzione della corruzione, di cui al successivo art. 27,
Al Comune spetta la facoltà di esercizio del potere di controllo sulla gestione dell'impianto al fine di verificare l'ottemperanza alle previsioni della convenzione. In caso di controversie è competente il Foro di Udine.
ART. 26 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il gestore si impegna all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010,
n. 13 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di inosservanza il contratto si intenderà risolto di diritto, con le applicazioni nei confronti della ditta aggiudicataria delle sanzioni previste all’art. 6 della sopracitata legge.
ART. 27 - DISPOSIZIONI SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione si rammenta che:
▪ si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché le previsioni del vigente “Codice di comportamento del Comune di Cervignano del Friuli”;
▪ la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;
▪ l’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel vigente Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Cervignano del Friuli;
precisando che i codici di comportamento ed il piano di prevenzione suddetti sono disponibili per opportuna presa visione e conoscenza sul sito informatico istituzionale del Comune xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Con la partecipazione alla procedura di affidamento di cui al presente capitolato l’operatore economico si impegna all’osservanza delle suddette disposizioni di legge e regolamentari di carattere nazionale e locale.
ART. 28 – CONTROVERSIE
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il gestore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e/o del capitolato saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del D. Lgs. 50/2016 ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Udine..
ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in conformità al GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 ed alla Normativa Nazionale in forma cartacea ed informatizzata, presso il settore Tecnico e Gestione del Territorio, ai soli fini dell’espletamento della procedura di cui si tratta.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta.
Ai sensi dell'articolo 14 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: DATI DI CONTATTO:
Soggetto | Dati | Contatto tel. | |
Titolare | Comune di Cervignano del Friuli | 0431388411 | |
Responsabiledel Trattamento | Responsabile del Servizio Xxxx XXXXXX | 0431388511 | |
Responsabile Protezione Dati | BOXXAPPS SRL | 0413090915 |
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
▪ l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
▪ il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
▪ il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
▪ il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
▪ il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
▪ il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
Qualora risulti necessario trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale; dati inerenti lo stile di vita situazione economica situazione finanziaria situazione patrimoniale situazione fiscale dati di connessione: indirizzo IP, login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
In particolare è possibile che il trattamento riguardi i seguenti dati sensibili: dati inerenti l’origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati relativi a condanne penali
TRASFERIMENTO DEI DATI
Per finalità connesse all’espletamento del servizio i dati personali comunicati potranno essere trasmessi a :
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Comune di ;
altro ............................................................... NESSUNO. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai propri dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
MODALITÀ DI TRATTAMENTO:
I dati personali forniti potranno essere oggetto di:
Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
MISURE DI SICUREZZA
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
Sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento, Sicurezza anche logistica.
Il presente capitolato si compone di n. 29 articoli su 11 pagine.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Data
(FIRMA PER ACCETTAZIONE)
Il sottoscritto legale rappresentante dell’associazione
dichiara di aver letto e di accettare tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, e in particolare di aver letto e di accettare quelle comportanti clausole vessatorie, che devono ritenersi efficaci a norma dell’art. 1341 del Codice Civile.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Data
(FIRMA PER ACCETTAZIONE)
Allegati:
- Inventario beni mobili al 17/10/2018
- Estratto di Mappa Catasto Terreni;
- Planimetria impianto e sue pertinenze – Scala 1:500
INVENTARIO BENI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE CONNESSE ALL'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI STRASSOLDO
N. ORDINE | DESCRIZIONE BENE | ESTREMI INVENTARIO | CONSISTENZA | ||
CAT | N. | UNITA' MISURA | QUANTITA' | ||
1 | Asciugamani / phon eletttrici | 97589 | 4 | ||
2 | Banco monoposto | 5103 | 2 | ||
3 | Lettino ambulatoriale | 97584 | 1 | ||
4 | Porte per campo gioco calcio | 97586 | 2 | ||
5 | Estintori e rilevatori incendio | 97588 | 2 | ||
6 | Tagliaerba KUBOTA GZD | 1 | |||
7 | Irrigatori automatici toro | 5 | |||
8 | Porte per campo calcio | 2 | |||
9 | Macchina segnacampo | 1 | |||
10 | Spandiconcime atraino | 1 | |||
11 | Attrezzature varie (rullo, spazzolatrice, livella, ecc. ) | -- | |||
12 | Arredi vari spogliatoio e sala (tavole e sedie sala riunioni, panchine e attaccapanni spogliatoi) | -- |
Cervignano del friuli, 17/10/2018