COMUNE DI
COMUNE DI
Cantello
capitolato polizza di assicurazione
Furto e Rapina
LOTTO 2
Polizza di Assicurazione Furto e Rapina
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
Indice
• Riepilogo delle informazioni principali contenute nel capitolato polizza
• Precisazioni inerenti ai beni assicurati
• Definizioni
• Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art.1 Prova del contratto
Art.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede
Art.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
Art.4 Computo del premio
Art.5 Durata, rescindibilità e rinnovo dell’assicurazione
Art.6 Facoltà di recesso
Art.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art.8 Coassicurazione e delega Art.9 Gestione del contratto Art.10 Forma delle Comunicazioni Art.11 Rinvio alle norme di legge Art.12 Diritto di surrogazione Art.13 Foro competente
Art.14 Oneri fiscali
• Norme che regolano l’assicurazione furto e rapina
Art.15 Oggetto dell’assicurazione
Art.16 Estensioni della garanzia
Art.17 Efficacia e limitazioni della garanzia
Art.18 Esclusioni
• Norme che regolano la gestione dei sinistri e limiti di indennizzo
Art.19 Obblighi in caso di sinistro
Art.20 Procedure per la valutazione del danno
Art.21 Determinazione dell’ammontare del danno e pagamento dell’indennizzo
Art.22 scoperto a carico dell’assicurato
Art.23 primo rischio assoluto Art.24 recupero delle cose rubate Art.25 somme assicurate – reintegro
Art.26 assicurazione per conto di chi spetta
Riepilogo delle informazioni principali contenute nel capitolato polizza
01. PARTITE, ENTI E SOMME ASSICURATE
Partit a
Descrizione
Somma Assicurata Tasso imponiole
Premio imponibile
1
2
3
4
Beni Mobili
Valori in cassaforte/mezzi di custodia
Valori comunque custoditi Valori trasportati
20.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
Totale premio imponibile annuo Imposte
Premio lordo annuo
02. EVENTI E RISCHI SEMPRE ASSICURATI
La Società assicura, nella forma a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”, per danni diretti e materiali conseguenti anche ad uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato o il tentativo di commetterlo :
FURTO, come definito dall'art.624 del Codice Penale
FURTO con strappo
XXXXXX, come definita dall'art.628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate ESTORSIONE, come definita dall'art.629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
Sono inoltre comprese,in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti, le spese sostenute dall’Amministrazione,a seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra citati, per :
03. ESTENSIONI DELLA GARANZIA
RIPARAZIONE DEL GUASTO
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI TERZI
RICOSTRUZIONE DOCUMENTI
04. DURATA, RESCINDIBILITÀ E RINNOVO DELLA POLIZZA
Durata
la durata del presente contratto viene stabilita con effetto dalle ore 24 del 31/12/2013 fino alle ore 24 del 31/12/2014
Rescindibilità
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.
Rinnovo
Alla naturale scadenza della durata stabilita (31/12/2014), il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall'art. 1899 del C. C.
05. SCOPERTO
(art. 22 del capitolato-polizza)
In caso di sinistro rimarrà a carico dell’Assicurato, senza che egli possa farlo assicurare ad altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento :
Bene | Evento | Scoperto |
Valori in cassaforte/mezzi di custodia | RAPINA E/O ESTORSIONE | 10% |
Valori comunque custoditi | RAPINA E/O ESTORSIONE | 10% |
Valori trasportati | OGNI CAUSA | 10% |
Precisazioni inerenti agli enti assicurati
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Le apparecchiature elettroniche si intendono comprese nella definizione di BENI MOBILI solo ove non coperte da specifiche polizze "tuttirischi dell'elettronica".
Definizioni
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Amministrazione : L’ente contraente;
Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione : il contratto di assicurazione.
Beni Mobili : L'intero patrimonio mobiliare intendendosi per tale tutto quanto di proprietà del Comune di CANTELLO - di seguito denominato Amministrazione - nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, con esclusione di auto/motoveicoli e natanti di proprietà od in uso all'Amministrazione.
Broker : la Rimas – Risk Management Service srl a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Contraente : il Comune di CANTELLO.
Furto : come definito dall’art.624 del codice penale
Estorsione : come definita dall’art.629 del codice penale
Indennizzo : la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Polizza : il documento che prova l’assicurazione.
Premio : la somma dovuta agli Assicuratori.
Rapina : come definita dall’art.628 del codice penale
Rischio : la probabilità del verificarsi del sinistro
Scoperto : la percentuale prestabilita di danno indennizabile che resta a carico dell’assicurato
Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società : l’impresa assicuratrice.
Valori : denaro, titoli e valori in genere di proprietà dell’Assicurato o di terzi
Norme che regolano l’assicurazione in generale ART. 1 – Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
ART. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Xxxxx Xxxx
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892 - 1893 - 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durane il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi quindi i casi di dolo o colpa grave) fermo il diritto della Società di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.
ART. 3 – Decorrenza della Garanzia e pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
La Società avrà diritto al pagamento dei premi entro i 30 giorni successivi all’effetto della presente polizza di assicurazione, nonché delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
ART.4 – Computo del premio
Il premio di polizza è calcolato moltiplicando gli importi di premio promille e che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto.
ART.5 – Durata, Rescindibilità e Rinnovo dell’assicurazione
Vedi scheda iniziale
ART.6 – Facoltà di recesso
Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al trentesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione previa comunicazione mediante lettera raccomandata R.R.. In tale caso la garanzia prestata avrà efficacia per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.
ART.7 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali polizza da essa stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve dare avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell’art.1910 C.C..
In caso di sinistro non coperto o i mancanza di operatività – per qualsiasi motivo – delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.
ART.8 – Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione, ai sensi dell’art.1911 C.C., ciascuna impresa coassicuratrici risponderà della quota di rischio assunta.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende valido l’atto ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
ART.9 – Gestione del contratto
La gestione del presente contratto è affidata a RIMAS SRL con sede a Milano in xxx X. Xxxxxxx 00/x in qualità di broker di assicurazione dell'Amministrazione.
L'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker.
ART.10 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
ART.11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme del codice xxxxxx.Xx intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.
ART.12 – Diritto di Surrogazione (art.1916 c.c.)
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore della Amministrazione all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art.1916 del codice civile.
ART.13 – Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
ART.14 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Norme che regolano l’assicurazione furto e rapina
ART.15 – Oggetto dell'Assicurazione
La Società assicura nella forma a "Primo Rischio Assoluto", con rinuncia cioè all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.:
a) BENI MOBILI, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà dell’ Amministrazione, nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, con esclusione di auto/motoveicoli e natanti di proprietà od in uso all'Amministrazione.
Le apparecchiature elettroniche si intendono comprese nella definizione di BENI MOBILI solo ove non coperte da specifiche polizze "tuttirischi dell'elettronica".
b) VALORI in genere di proprietà dell'Amministrazione o di terzi:
• riposti e chiusi in casseforti, armadi corazzati, registratori di cassa e simili ;
• comunque sottochiave, esclusivamente durante l'orario di apertura degli uffici;
• trasportati da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori
per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
• FURTO;
• FURTO con strappo;
• RAPINA, anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
• ESTORSIONE, anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
ART.16 – Estensioni della Garanzia
La Società risponde altresì per le spese sostenute dall'Amministrazione, a seguito del verificarsi di uno degli eventi citati al precedente art.15:
1. per riparare i guasti ai locali, agli infissi ed ai sistemi di custodia cagionati dagli autori dei reati nell'esecuzione o nel tentativo di commetterli, fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000,00 per ciascun sinistro
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale; questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinqueprocento) dell'importo di danno risarcibile
3. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, con il limite di euro 25.000,00 per sinistro.
Gli importi risarcibili di cui ai suddetti punti 1) usque 3) si intendono in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto.
ART.17 – Efficacia e Limitazioni della Garanzia
La garanzia FURTO è operante:
• per BENI MOBILI, VALORI IN CASSAFORTE, VALORI COMUNQUE CUSTODITI, unicamente qualora gli stessi siano posti entro locali od immobili di proprietà dell'Amministrazione od in uso alla stessa;
• per VALORI IN CASSAFORTE, contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, quali ad esempio i certificatori automatici, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura;
• per BENI MOBILI, se l'autore del reato si e' introdotto nei locali o immobili come sopra descritti mediante:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione delle porte, o delle finestre, o delle pareti, o dei soffitti, o dei lucernari;
b) apertura delle serrature con chiavi false o non, grimaldelli o simili arnesi, o congegni elettronici;
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
d) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
Per VALORI TRASPORTATI, la garanzia è estesa al:
1) FURTO avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
2) FURTO con strappo;
3) FURTO con destrezza, per i casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;
ma è operante unicamente:
• dalle ore 5 alle ore 21;
• per le persone di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 65 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
ART.18 – Esclusioni
La Società non risarcisce i danni:
1. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
2. verificati si in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane ed alluvioni.
Norme che regolano la gestione dei sinistri e limiti di indennizzo
ART.19 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Amministrazione provvederà a:
a) darne avviso per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato entro 15 giorni dall'evento o da quando ne è venuta a conoscenza, specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria;
b) fornire alla Società entro i 30 giorni successivi all'evento, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché trasmettere una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Amministrazione sono a carico della Società, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la stessa provi che queste sono state fatte inconsideratamente.
ART.20 – Procedure per la Valutazione del Danno
L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza l'Amministrazione.
Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
ART.21 – Determinazione dell'ammontare del Danno e Pagamento dell’Indennizzo
L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.
La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Amministrazione una proposta di liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della proposta.
Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Amministrazione entro i 60 giorni di cui al primo comma, ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.
L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operaie impiegati", pubblicati dall’ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorate degli interessi legali.
ART.22 – Scoperto a Carico dell'Assicurato
1. Relativamente a VALORI IN CASSAFORTE e VALORI COMUNQUE CUSTODITI, limitatamente ai casi di rapina e/o estorsione come previsti e descritti al precedente art.15, vale la seguente clausola: "In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri".
2. Relativamente a VALORI TRASPORTATI, vale la seguente clausola: "In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri".
ART.23 – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale prevista dall’art.1907 del codice civile
ART.24 – Recupero delle Cose Rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
ART.25 – Somme Assicurate - Reintegro
Le Somme Assicurate rappresentano, per ciascuna partita di polizza, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (della cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).
Tali importi rappresentano anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo.
Tuttavia, in caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata.
L'Amministrazione si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.
ART.26 – Assicurazione per Conto di chi spetta
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
l'Assicurato/Contraente la Società