DETERMINAZIONE
REGIONE LAZIO
Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Area:
DETERMINAZIONE
N. G10174
del
06/08/2018
Proposta n. 12988 del 02/08/2018
Oggetto:
Approvazione del nuovo schema di Accordo Quadro tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per attività di innovazione nel processo di gestione della sicurezza territoriale e di protezione civile, attraverso il reciproco supporto nei confronti delle amministrazioni comunali, in sostituzione della Determina n. G07158/18.
Proponente: | ||
Xxxxxxxxx | XXXXXXX XXXXXXX |
|
Responsabile del procedimento Responsabile dell' Area | XXXXXXXXX XXXXXXX |
|
Direttore Regionale | X. XXXXXXXXX | |
Protocollo Invio Firma di Concerto |
OGGETTO: Approvazione del nuovo schema di Accordo Quadro tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per attività di innovazione nel processo di gestione della sicurezza territoriale e di protezione civile, attraverso il reciproco supporto nei confronti delle amministrazioni comunali, in sostituzione della Determina n. G07158/18.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e smi;
VISTA la Legge Regionale n.37 dell’11 aprile 1985 istitutiva del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio e smi;
VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
VISTO l’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha normato il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, ai fini dell’attività di protezione civile”;
VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 743 del 4 novembre 2014 con la quale viene approvato il Regolamento di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione civile.
VISTA la D.G.R. Lazio n. 130 del 31 marzo 2016 che ha adottato il Regolamento Regionale n. 9 dell’8 aprile 2016, recante “Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile” con il quale si è provveduto a una ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE n. 9 del 8 aprile 2016 concernente “Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”.
VISTA la D.G.R. Lazio n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale viene conferita la funzione di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
VISTO il Decreto Legislativo n. 224 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della protezione civile”;
VISTA la Determinazione n. G07158 del 4 giugno 2018 recante “Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l’ANCI – Associazione Nazionale Dei Comuni Italiani per attività di innovazione nel processo di gestione della sicurezza territoriale e di protezione civile, attraverso il reciproco supporto nei confronti delle amministrazioni comunali”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 2/2014, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare adotta il Programma triennale di Attività dell’Agenzia sulla base del quale il Direttore dell’Agenzia predispone la proposta di Programma Annuale di Attività dell’Agenzia con l’indicazione degli obiettivi, progetti, priorità e relative risorse finanziarie necessarie;
TENUTO CONTO che a oggi i sopra menzionati Piani sono in fase di predisposizione;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione dei Programmi Triennale e Annuale dell’Attività dell’Agenzia è necessario rendere operative azioni e attività della Protezione Civile, soprattutto quelle legate al volontariato e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici sul territorio;
ATTESO che, in virtù della citata legge istitutiva, l’Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, accordi o protocolli, della collaborazione, del supporto, delle consulenze tecnica di specifiche strutture operanti sul territorio regionale, come elencate nell’art.18 della sua legge regionale istitutiva, e con ogni altro soggetto pubblico o privato che svolge compiti di interesse della protezione civile;
ATTESO altresì che, al fine della prevenzione dei rischi sul territorio e per altre attività della protezione civile, tra i compiti dell’Agenzia rientrano, tra l’altro, la predisposizione di programmi di intesa, anche con amministrazioni locali e soggetti pubblici e privati;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 21 comma 2 punto c) della Legge Regionale n. 2/2014 il Direttore può sottoscrivere convenzioni e protocolli nelle materie di Protezione Civile;
CONSIDERATO che ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani persegue fra i suoi obiettivi statutari la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l'azione amministrativa locale, ivi compresa la protezione civile, che si estrinseca anche con la partecipazione in via ordinaria all'attività di Commissioni e organismi istituzionali;
CONSIDERATO che Agenzia e ANCI hanno il comune interesse di produrre innovazione di processo e di prodotto a supporto della gestione della sicurezza territoriale e delle attività di Protezione Civile per le Amministrazioni Comunali;
CONSIDERATO che Agenzia e ANCI hanno il comune interesse di sviluppare e intraprendere azioni comuni volte a produrre tale innovazione e a diffondere la cultura di protezione civile presso le Amministrazioni Comunali che garantisca i principi di effettività della funzione sottesi al D. Lgs. 1/2018;
CONSIDERATO è intendimento dell’Agenzia avvalersi dell’ANCI quale proprio Centro di Competenza;
TENUTO CONTO di alcune variazioni all’Allegato A della Determina G07158/18 richieste dall’ANCI per una migliore ed efficace gestione e operabilità dell’Accordo Quadro;
ATTESO che tali correzioni all’Allegato A della Determina G07158/18 migliorano il rapporto incatenato nell’Accordo Quadro fra Agenzia
ATTESO dunque che è stato concordato tra le parti di sottoscrivere di nuovo un Accordo Quadro con le rettifiche apportate di cui all’allegato A della presente deliberazione;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula del nuovo Accordo Quadro, fra l’Agenzia e ANCI;
DETERMINA
per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
• Di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riguardante lo schema di Accordo Quadro e il suo Allegato tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e l’ANCI per il supporto e la realizzazione di attività di formazione specialistica, ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito della gestione della sicurezza territoriale e della protezione civile;
• Il presente Accordo Quadro è senza oneri economici fra le Parti. Eventuali oneri economici a carico della Regione su iniziative inerenti l’Accordo Quadro troveranno copertura, soltanto dopo appositi Progetti Operativi, nelle eventuali disponibilità del capitolo E47909;
• L’Accordo Quadro tra Agenzia Regionale di Protezione Civile e l’ANCI sarà recepito nel Piano regionale triennale di Protezione Civile.
• L’Accordo Quadro, di durata annuale, sarà attivo a far data della presente Determinazione che sostituisce in toto la Determinazione n. G017158/18 che di fatto non ha più esecutività;
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, RICERCA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
TRA
L’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio (di seguito “Agenzia”), con sede in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n. 7, C.A.P. 00145 - Codice Fiscale n. 80143490581, in persona Direttore e del rappresentante legale pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
E
l’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito “ANCI”), con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, C.A.P 00186 – Codice Fiscale n. 80118510587, rappresentata dal Segretario Generale e rappresentante legale pro tempore, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
di seguito anche indicate collettivamente “Le Parti”
PREMESSO CHE
• La L.R. 26 Febbraio 2014, n. 2 ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile come una unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile;
• Ai sensi della citata Xxxxx, l’Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di Protezione Civile nell’ambito delle funzioni di competenza regionale;
• Ai sensi del D. Lgs. 1/2018 “Codice della protezione civile” l’Agenzia ha funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di protezione civile svolte dai Comuni;
• L’entrata in vigore del D. Lgs. 1/2018 rafforza il ruolo dei Comuni nell’ambito del sistema integrato di Protezione Civile e si rende necessaria una sempre maggiore sinergia;
• È fondamentale che i Comuni diano una lettura uniforme e coerente delle novità introdotte dal D. Lgs. 1/2018;
• Un ruolo fondamentale è svolto dall’Agenzia nell’ambito della diffusione della cultura di protezione civile;
• La gestione amministrativa dell’emergenza è un cardine fondamentale delle attività di protezione civile che garantisce i principi di effettività e buona andamento;
• Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 200 l, n. 343, convertito, con modifiche, dalla legge 9 novembre 200l, n. 40l, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra Istituzione e organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma l dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge;
• Il Dipartimento di protezione civile riconosce nell’ANCI, quale associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, delle Città metropolitane e degli Enti di derivazione comunale, nonché titolare della loro rappresentanza istituzionale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale, un punto di riferimento fondamentale nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
• L'ANCI persegue fra i suoi obiettivi statutari la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l'azione amministrativa locale, ivi compresa la protezione civile, che si estrinseca anche con la partecipazione in via ordinaria all'attività di Commissioni e organismi istituzionali;
• Nell’ambito delle sue attività, l’ANCI svolge presso i Comuni un ruolo fondamentale di supporto alla gestione dell’emergenza e della sua pianificazione;
• l’ANCI ha acquisito, nel corso della propria attività, una specifica competenza nel supportare le amministrazioni:
✓ nella fase di pianificazione e gestione dell’emergenza;
✓ nella ottimizzazione dei processi di comunicazione tra i diversi livelli operativi impegnati nelle attività di Protezione Civile e sicurezza territoriale;
✓ nelle procedure di intervento da attuare in seguito a eventi calamitosi secondo profili prestazionali sperimentati e condivisi;
✓ nello sviluppare tecnologie informatiche a base geografica a supporto dei processi di pianificazione e gestione dell’emergenza;
• L'ANCI è articolata in Associazioni regionali e in soggetti a essa collegati che si adoperano operativamente e perseguono le stesse finalità statutarie, nonché svolgono attività decentrate e loro proprie sui temi suindicati e in ambiti specifici in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità territoriali e tematiche;
• L’ANCI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, hanno sottoscritto il 17 marzo 2016 un Protocollo di intesa avente come oggetto lo sviluppo di un programma di azione comune rivolto ai Comuni sulla partecipazione delle comunità locali al sistema della protezione civile, al fine di supportare la pianificazione di emergenza nonché per la crescita della cultura diffusa della protezione civile;
CONSIDERATO CHE
• È comune interesse dell’Agenzia e dell’ANCI produrre processi innovativi a supporto della gestione della sicurezza territoriale e delle attività di Protezione Civile;
• È comune interesse dell’Agenzia e dell’ANCI collaborare al fine di diffondere una cultura di protezione civile presso le Amministrazioni Comunali che garantisca i principi di effettività della funzione sottesi al D. Lgs. 1/2018;
• É intendimento dell’Agenzia avvalersi dell’ANCI quale proprio Centro di Competenza ai sensi dell’art 1 del Dpcm del 14 settembre 2012 in quanto struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile;
TUTTO QUANTO PREMESSO LE PARTI SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO QUADRO
Art. 1 - PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.
2. Il presente Accordo Quadro è composto da 15 Articoli.
ART. 2 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Le Parti con il presente Accordo Quadro intendono arrivare un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato alla realizzazione di seguito descritte
2. Oggetto del presente Accordo Quadro è la definizione dei termini e delle condizioni che disciplineranno lo svolgimento, da parte dell’Agenzia e dell’ANCI, di attività in collaborazione finalizzate alla implementazione di processi innovativi nell’ambito della gestione della sicurezza territoriale e delle attività di Protezione Civile.
3. Le attività oggetto della collaborazione saranno le seguenti:
✓ Attività di studio connessa ai nuovi modelli di pianificazione e organizzativi previsti dal D. Lgs. 1/2018;
✓ Sviluppo di procedure, metodi e strumenti di supporto per la ottimizzazione dei processi di comunicazione tra i diversi livelli operativi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di gestione della sicurezza territoriale;
✓ Sviluppo di sistemi di supporto amministrativo per la gestione degli interventi in emergenza;
✓ Sviluppo di tecnologie informatiche a base geografica a supporto dei processi di pianificazione e gestione dell’emergenza da parte delle Amministrazioni Comunali;
✓ Attività didattica, alta formazione e formazione permanente in materia di sicurezza territoriale e Protezione Civile;
✓ Collaborazione scientifica e operativa nelle reciproche iniziative aventi ad oggetto progetti di protezione civile;
4. Con il presente Accordo Quadro l’Agenzia indica in ANCI uno dei Centri di Competenza per la realizzazione di attività di studio, sviluppo, ricerca e supporto tecnico, scientifico, informativo e operativo per i punti sopra indicati.
5. L’Agenzia, sulla base delle proprie esigenze e di eventuali emergenze sul proprio territorio, può attivare Programmi Operativi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile e, sulla base della disponibilità del proprio bilancio, ne determina le risorse finanziare.
ART. 3 – PROGRAMMI OPERATIVI
1. Le tematiche oggetto della attività di ricerca e di sviluppo indicati al precedente art. 2 comma 4 potranno essere avanzati da ciascuna delle Parti. Le singole iniziative di ricerca, di sviluppo e di qualificazione saranno di volta in volta regolate dai specifici Programmi Operativi la cui approvazione sarà subordinata alla approvazione di ciascuna delle Parti coinvolte.
2. In relazione a ciascuna attività le Parti predisporranno il relativo Programma Operativo contenente i termini e le condizioni di svolgimento e finanziamento dello stesso, nel limite delle risorse disponibili messe a disposizione.
3. I singoli Programmi Operativi, inoltre, disciplineranno le modalità e i limiti relativi al trattamento, alla diffusione e all’utilizzo delle informazioni e/o dei risultati comunque connessi all’esecuzione delle attività, in conformità alla normativa vigente.
4. I Programmi Operativi saranno, di volta in volta, sottoscritti dai rappresentanti delle Parti muniti dei relativi poteri. In relazione ai singoli Programmi Operativi le Parti provvederanno a nominare, di volta in volta, i rispettivi Responsabili.
ART. 4 – SPESE
1. Il presente Accordo Quadro non ha contenuto economico.
ART. 5 –MODALITÁ DI ATTUAZIONE
1. I Responsabili designati dalle Parti per il raggiungimento degli obiettivi del presente dell’Accordo Quadro sono:
• per l’Agenzia il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio;
• per ANCI il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile AREA Relazioni Internazionali Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, Territorio e Infrastrutture, Ambiente e Protezione Civile di ANCI Nazionale;
2. Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusività in relazione alle finalità dello stesso e non vincola l’Agenzia alla definizione obbligatoria di Programmi Operativi.
ART. 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL’ALTRA PARTE
1. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.
ART. 7 - RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell’attività, oggetto del presente Accordo Quadro, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.
2. In particolare, ANCI si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l’Agenzia e le attività della stessa.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo Quadro e alle successive convenzioni attuative unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso e delle predette convenzioni, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/676 (GDPR).
2. Le Parti con la loro sottoscrizione acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro.
ART. 9 - UTILIZZAZIONE E PROPRIETÀ DEI DATI
1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente Accordo Quadro, avendo cura di citarlo sempre.
2. Le indicazioni, gli avvisi e le segnalazioni pubbliche, di qualsiasi genere (bollettini, comunicati stampa, ecc.), relativi alle attività regolamentate dal presente atto, divulgati sia a mezzo pubbliche affissioni, sia per mezzo degli organi di informazione, scritta e radioteletrasmessa, dovranno essere reciprocamente comunicati e dovranno esplicitamente menzionare entrambe le Parti.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca dei programmi Operativi è dell’Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.
4. I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e ricerche del presente Accordo Quadro potranno essere oggetto di pubblicazioni, previo accordo tra le Parti.
ART. 10 - MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
1. Ai sensi della Legge n. 3/2003 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, il Codice Unico Progetto verrà identificato al momento dell’attivazione di ciascun Programma Operativo.
ART.11 - DURATA
1. Il presente Accordo Quadro decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione e ha durata annuale. E’ escluso il rinnovo tacito.
2. Ciascuna delle parti può recedere dal presente Accordo Quadro manifestando la propria volontà mediante lettera A/R indirizzata presso le sedi indicate in epigrafe, con preavviso di 30 giorni.
ART. 12 - CONTROVERSIE
1. Il presente Accordo Quadro è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.
2. Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo Quadro sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 13 - ATTIVITÀ NEGOZIALE
1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo Quadro è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.
2. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Art. 14 - REGISTRAZIONE
1. Il presente atto, redatto su fogli uso bollo, se richiesto da una delle due Parti, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131 del 26 giugno 1986.
2. Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico dell'Ente.
ART. 15 - FIRMA DIGITALE
1. Il presente atto viene firmato dalle Parti in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal DPCM del 22 febbraio 2013.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Roma, …………………..
Per l’Agenzia per l’ANCI
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx