Contract
C O M U N E D I A D R I A REP. N.
CONVENZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: STADIO X. XXXXXXXXXX, CAMPO IN VIA PARCO DEL DELTA E CAMPO DI CALCIO DI MAZZORNO SINISTRO
L’anno , il giorno , del mese di , nella Sede Municipale di Adria.
Tra
il COMUNE DI ADRIA, con sede in Adria (RO), Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 00, codice fiscale 81002900298, per il quale interviene
nella sua qualità di Dirigente del III Settore dell’Ente in virtù dei poteri conferiti dal D.lgs. n. 267/2000, articolo 107, nonché in virtù della Determinazione n. del , di seguito per brevità definita “Concedente” o “Comune”,
e
(P.I. _ ) in persona del legale rappresentante Xxx. (C.F. ) con sede in , in via , dall’altra, di seguito per brevità definita “Concessionario”
Premesso che
- il Comune di Adria è proprietario dell’impianto sportivo denominato “X. Xxxxxxxxxx”, sito in Adria, via Bettinazzi n. 1 e censito al Catasto Terreni del Comune di Adria al Foglio 69, mapp. 470 e 260, di un campo situato in via del Parco del Delta censito al Catasto Terreni del
Comune di Adria Foglio 69, mapp. 366 parte, 367 e 368 nonché Campo di calcio in via Commissaria di Mazzorno Sinistro censito al censito al Catasto Terreni del Comune di Adria Foglio 23, mapp. 104;
- i beni suddetti sono stati oggetto di proceduta aperta per individuare un idoneo soggetto a cui affidarne la gestione per un periodo di cinque anni;
- il Comune di Adria, a seguito del bando di concessione in gestione
degli impianti sportivi suddetti ha individuato affidatario delle strutture;
quale
Tutto ciò premesso, fra le parti sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto segue:
1. PREMESSA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione così come le condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti dall’offerta tecnica ed economica presentata in sede di manifestazione di interesse, comprensiva del Piano di Conduzione Tecnica, Piano di utilizzo e avviso esplorativo.
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Adria affida in gestione a , che accetta:
Il Comune concede la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale di seguito precisati:
A - impianto sportivo denominato “X. Xxxxxxxxxx”, sito in Adria (RO) xxx Xxxxxxxxxx x. 0, come descritto nelle planimetrie e nella ortofoto allegate al Capitolato Speciale; L’impianto è parte di quanto censito al Catasto del
Comune di Adria, Foglio 69, mapp. 470 e 260 con esclusione delle aree in cui insistono due antenne di telefonia mobile di cui alle particelle 495, 496 e 497 a favore delle quali dovrà essere garantito il diritto di passaggio.
B - campo di calcio situato in via del Parco del Delta censito al Catasto Terreni del Comune di Adria Foglio 69 mapp. 366 parte, 367, 368 come descritto nelle planimetrie e orotofoto allegate al Capitolato Speciale;
C – campo di calcio in via Commissaria di Mazzorno Sinistro censito al Catasto Terreni del Comune di Adria Foglio 23, mapp.104 come descritto nelle planimetrie e ortofoto allegate al Capitolato Speciale;
Gli impianti sopra individuati sono concessi con tutte le installazioni ed attrezzature ad essi annesse ivi comprese eventuali aggiunte di strutture e servizi che eventualmente saranno costruiti dal Comune proprietario o dalla Concessionaria nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, fermo restando che le opere di nuova costruzione rimangono acquisite al patrimonio comunale. Il Concessionario, quindi, riconosce, senza eccezioni e remore che il suddetto impianto e le attrezzature ivi presenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Adria, come pure sarà ogni altra opera che fosse realizzata in futuro. L’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e del suo stato risultano da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti prima della formalizzazione della presente convenzione. Analogo verbale verrà redatto in tutti i casi in cui si modifica la consistenza delle strutture dell’impianto. Il Concessionario riconosce comunque di ben conoscere l’impianto, il suo stato, le condizioni e le
circostanze di fatto e di diritto che lo riguarda e dichiara di accettarlo incondizionatamente così come si trova.
3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata dell’affidamento in concessione viene fissata in 2 (due) anni rinnovabili per ulteriori anni 3 (tre) mediante accordo fra le parti. Il concessionario dovrà formalizzare la richiesta del rinnovo suddetto perentoriamente almeno sei mesi prima della scadenza del biennio.
Non è prevista la possibilità di estenderne la durata a seguito di interventi migliorativi.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs n. 50/2016 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogarne il termine per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara.
4. CANONE
Quale corrispettivo dell’affidamento per un anno, dell’affidatario dovrà
versare un canone di _ ( /00), oltre IVA se dovuta. Il
concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo per tutta la durata della concessione versandolo anticipatamente in una unica rata entro il 31 luglio di ogni anno;
5. MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
Il Concessionario deve assicurare il regolare funzionamento degli impianti sportivi, spogliatoi, parti riservate al pubblico e annessi. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell’Amministrazione Comunale, salvo cause di forza
maggiore. In tal caso, le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune. Qualora richiesto, dovrà essere assicurato l'utilizzo alle Associazioni del territorio e ad altri enti per attività socialmente rilevanti compatibili con le attività sportive della società e con il piano di utilizzo. L’accesso agli impianti sportivi da parte di gruppi o associazioni sportive sarà autorizzato sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione determinando formalmente i dettagli tecnici relativi all’utilizzo. Il Concessionario è tenuto a consentire, in base ad accordi specifici, l’organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall’Amministrazione Comunale fino al limite di cui all'art 14.
A- Utilizzo dell’impianto sportivo:
Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori dell’impianto sportivo le seguenti disposizioni e modalità:
1. l’impianto dovrà essere aperto a tutti gli appassionati delle discipline sportive secondo un calendario che concili le esigenze dell’utenza pubblica con quelle delle Associazioni/Società sportive;
2. tutti i soggetti di cui sopra potranno utilizzare gli impianti nei giorni e nelle ore previsti dal calendario stabilito dal Concessionario, secondo i criteri individuati. A tale scopo tali soggetti interessati dovranno presentare domanda al Concessionario, nei modi e nei tempi stabiliti di anno in anno e preventivamente comunicati;
3. tutti i soggetti che utilizzano l’impianti sportivi devono scrupolosamente osservare le giornate e gli orari ad essi assegnati. Negli orari è compreso il
tempo necessario per l’eventuale montaggio e smontaggio di attrezzature o per altri preparativi. L’impianto dovrà essere quindi puntualmente lasciato libero affinché coloro che devono utilizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano danneggiati o limitati nel loro utilizzo;
4. tutti coloro che utilizzano l’impianto devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno alla struttura stessa e/o ad altre persone;
5. le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi utilizzatori degli impianti, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l’obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
6. durante le attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare ed impegnarsi a far rispettare le norme di corretto utilizzo degli impianti garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche iniziali al momento della consegna ai successivi fruitori;
7. tutte le attività di allenamento al gioco del calcio andranno svolte nei due campi da gioco individuati nel Campo di allenamento in Via del Parco del Delta nonché di via Commissaria di Mazzorno Sinistro;
8. la pista di atletica leggera nello stadio ed il campo di calcio di Mazzorno potranno essere utilizzati anche da altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per la pratica sportiva compatibilmente con le attività del Concessionario, fatto salvo l’obbligo di corrispondere per l’uso la tariffa di cui all’art. 6-Tariffe.
6. TARIFFE
L’utilizzo da parte di terzi dovrà essere soggetto al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale e che possono essere aggiornate di anno in anno.
Il Concessionario all'inizio della stagione sportiva dovrà esporre le tariffe in luogo ben visibile all'ingresso dell'impianto.
Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi competono al Concessionario.
7. ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE
Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto nel Piano di utilizzo allegato in sede di predisposizione di offerta e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.
8. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO A- IMPIANTI SPORTIVI
Gli obblighi a carico del Concessionario per la conduzione dell’impianti sportivi sono riassunti nei punti seguenti:
1. sono a carico del concessionario spese inerenti la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo nelle sue parti come specificato all’art. 2 dell’avviso esplorativo;
2. l’impianto dovrà essere messo a disposizione del Comune gratuitamente in occasione di manifestazioni, attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, come da art. 14 del presente atto. Le relative date saranno comunicate al Concessionario, possibilmente,
con almeno due mesi di anticipo. Per le manifestazioni effettuate dal Comune di Adria, il Concessionario sarà esonerato dalla responsabilità per danni sempre che l’evento dannoso non sia ad esso imputabile;
3. trasmettere entro il 31 maggio dell'anno successivo:
- un rendiconto economico finanziario della gestione, corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto degli eventuali lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;
- una relazione dettagliata con i seguenti dati: numero di associazioni che utilizzano l’impianti sportivi; ore di utilizzo da parte di società sportive o utenti diversi dal Concessionario; bilancio delle attività commerciali autorizzate; introiti pubblicitari; rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dalla società;
- qualora richiesta, idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
4. farsi carico degli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza;
5. rinnovare a propria cura e spesa il vigente certificato di prevenzione incendi (CPI) dello stadio X. Xxxxxxxxxx entro la scadenza del 19/04/2023;
6. nominare il Responsabile della struttura, il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente comunicato al Comune, ivi compreso il documento di valutazione dei rischi, e comunque l'osservanza delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni);
7. provvedere a propria cura e spese alla volturazione e al pagamento delle utenze di energie elettrica, acqua, depurazione, smaltimento rifiuti con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti. Alla scadenza della concessione il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l’eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione. Alla data della scadenza della concessione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente e il Concessionario entrante alla presenza di un rappresentante dell’Ufficio Comunale;
8. rispetto di quanto previsto nel Piano di conduzione tecnica e nel Piano di utilizzo presentato in sede di manifestazione di interesse;
9. qualora siano previste iniziative configurantesi quali attività di pubblico spettacolo, il Concessionario deve acquisire dal Settore Sicurezza idonea Licenza di agibilità dei locali ai sensi dell’art. 80 e la Licenza di Polizia Amministrativa ex art.68 (qualora l’attività sportiva rivesta carattere imprenditoriale) del TULPS.
La presenza di pubblico presso l'impianto è consentita previa agibilità rilasciata da parte degli organi competenti.
In caso di manifestazioni sportive con presenza di pubblico, indipendentemente dalle modalità di accesso, la domanda deve essere corredata dall’attestazione di aver provveduto:
a) a nominare il servizio d’ordine formato da personale qualificato ai sensi di legge;
b) a nominare i componenti del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso ai sensi del D.Lgs 81/08, e s.m.i.;
c) ad ottemperare i disposti di cui all’articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996. Sempre nel caso di manifestazioni sportive, le disposizioni di cui al precedente, i punti b) e c), si applicano anche in assenza di pubblico. Sarà a carico del concessionario ogni onere per l’ottenimento delle autorizzazioni. Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dall’apposita commissione, pertanto, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno avere cura di limitare il numero degli spettatori a quello previsto nel verbale di agibilità;
10. osservanza della normativa statale e regionale in materia di utilizzo e manutenzione dei defibrillatori in dotazione. Il concessionario deve garantire, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza di personale qualificato per l’utilizzazione del defibrillatore coordinato da un responsabile, a cui l'Amministrazione comunale potrà fare riferimento per
eventuali contestazioni ed osservazioni. Nel caso di utilizzo dell'impianto da parte di altre società/associazioni, queste ultime dovranno garantire il personale idoneo e qualificato all' utilizzo dei defibrillatori sempre e costantemente presente. La presenza costante di tale personale è presupposto per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva. In caso di assenza o mal funzionamento del defibrillatore, vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa, fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell’attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla società sportiva concessionaria.
Il mancato adempimento di quanto richiesto costituisce inadempimento contrattuale con applicazione delle penali di cui all’art 11 e potrà essere invocato quale causa di revoca della concessione di cui all’art. 12 del presente accordo.
B - Punto ristoro
Il Concessionario potrà gestire un’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’impianto, conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela all’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia che dovranno essere intestate al legale rappresentante del Concessionario, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze
amministrative richieste. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
E’ data facoltà al Concessionario di affidare a terzi la gestione del punto ristoro.
La suddetta deroga è operante limitatamente al periodo di concessione. Copia del contratto dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dalla stipula al Comune.
Il sub-Gestore ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, quest’ultimo potrà chiedere l’apertura del punto ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Concessionario.
C - Pubblicita’ e proventi pubblicitari
Il Concessionario si assume esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità inerente l’attività pubblicitaria nella struttura sportiva, manlevando il Comune da ogni pretesa.
I proventi della pubblicità in qualsiasi forma effettuata negli impianti dati in concessione e per la durata della stessa spettano al Concessionario, fermo restando a carico dello stesso l’onere di tutte le pratiche, le autorizzazioni ed i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, relativamente alle imposte di pubblicità. Il Gestore non può, in ogni caso, assumere od accettare impegnative di carattere pubblicitario con Ditte, Imprese, Società Sportive o terzi per un periodo di tempo superiore alla scadenza della presente concessione, pena, nella eventualità contraria, il risarcimento del danno.
La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose.
Essa deve rispettare la dignità della persona in ogni sua forma ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione compresa quella di genere.
D - Piano di conduzione tecnica
Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nell’avviso esplorativo e nel Piano di conduzione tecnica presentato in sede di manifestazione di interesse. Il Concessionario potrà comunque apportare agli impianti e alle attrezzature modificazioni e innovazioni previo consenso scritto dell’Amministrazione proprietaria. Tuttavia, il Comune avrà diritto di ritenere, senza obbligo di pagare corrispettivi o indennizzi a qualsiasi titolo, i miglioramenti e le addizioni apportate agli immobili, impianti e attrezzature.
E - Piano di utilizzo
Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nell’avviso esplorativo e nel Piano di utilizzo, presentato in sede di o di manifestazione di interesse.
Il Gestore può modificare annualmente il Piano di utilizzo previa autorizzazione del Comune, fermo restando i contenuti essenziali proposti in sede di gara.
In caso di aggiudicazione a stagione sportiva avviata, il piano di utilizzo dovrà tenere conto dell’attività in corso.
F - Manutenzione ordinaria
Tutte le spese inerenti all'ordinaria manutenzione dei beni, nonché tutte quelle relative all’organizzazione e alla gestione dell'impianto e delle attività sportive direttamente condotte dal Concessionario, fanno capo allo stesso Concessionario. Resta inteso che l'Amministrazione concedente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla legge sulla sicurezza sul lavoro, da parte del concessionario.
Sono altresì a carico dello stesso le spese di funzionamento e conduzione dell'impianti sportivi.
Sono comunque a esclusivo carico del Concessionario tutte le attività meglio specificate nell’avviso esplorativo, art. 10 punto “F-Manutenzione Ordinaria”, nonché nell’Offerta Tecnica e Piano di Utilizzo presentate e cui espressamente richiamati come parte integrante del presente atto.
La società si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all’Amministrazione Comunale, al termine della gestione, in perfetto stato di funzionalità.
Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare, anche per verificare lo stato degli interventi previsti nel presente accordo nonché in sede di bando.
Il Comune potrà prescrivere la realizzazione di lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari o opportuni, che il Concessionario dovrà realizzare nel termine stabilito dall’Amministrazione
Comunale e comunque entro il mese successivo alla relativa comunicazione;
Trascorso un mese dalla comunicazione senza che il Concessionario abbia provveduto, senza valido motivo, ad effettuare gli interventi segnalati, il Comune procederà d'ufficio all'esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese al Concessionario facendo ricorso, se del caso, alla polizza fidejussoria bancaria.
G - Manutenzione straordinaria
Sono a carico del Concessionario le spese per la manutenzione straordinaria anche in conseguenza di danni provocati dagli utenti degli impianti o da cattivo uso, incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria.
Sono comunque a esclusivo carico del Concessionario tutte le attività meglio specificate nell’avviso esplorativo, art. 10 punto “G-Manutenzione Straordinaria” nonché nell’Offerta Tecnica e Piano di Utilizzo presentate e cui espressamente richiamati come parte integrante del presente atto.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere accettati dal Comune e comunque previo vaglio preventivo di quest’ultimo dell’aspetto tecnico dell’intervento richiesto. In quest’ultimo caso, le parti concordano espressamente il diritto del Comune a negare l’assenso all’intervento ovvero a fornire indicazioni tecniche alternative alla quale il Concessionario dovrà necessariamente adeguarsi.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto, fermo restando che rimarrà a carico del Concessionario ogni responsabilità di carattere civile e penale.
9. VIGILANZA, RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario è responsabile:
a) Dell’uso dell’impianto e delle installazioni nonché di tutti i lavori che lo stesso svolgerà, che devono avvenire con la massima diligenza e nel rispetto della loro destinazione, delle leggi e regolamenti vigenti, compresa la normativa riguardante gli appalti pubblici ed in particolare il D.Lgs 50/2016.
b) Dell’osservanza anche da parte dei terzi ammessi all’uso dell’impianto, di tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme in vigore, nonché da quelle disposte, anche di volta in volta, dall’Amministrazione comunale o dalle autorità competenti sia per l’effettuazione dell’attività sportiva, sia per l’accesso e le presenze del pubblico alle attività predette, nonché dall’applicazione di tutte le dovute misure e rischi sia per i praticanti le attività sportive, sia per il pubblico che alle stesse viene ammesso ad assistere. Il Concessionario ha pertanto l’onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque acceda o a qualsiasi titolo fruisca dell’impianto in questione. Il Comune non risponderà o dovrà comunque essere manlevato dal Concessionario dei danni che possano derivare a persone e cose in seguito ad incidenti durante gli allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere nell’impianti sportivi. A tal fine, il Concessionario si obbliga a stipulare con un primaria compagnia e/o istituto di assicurazione, per tutta la durata
dell’affidamento, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e idonea polizza assicurativa contro infortuni, incendi, scoppi, fulmini, crolli, perdite di acqua, atti vandalici e danni derivanti da guasti agli impianti elettrici al fine di esonerare l’Ente per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi all’impianto oggetto della presente convenzione. Il massimale della polizza non dovrà essere inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00). Copia della polizza e dei successivi rinnovi dovrà essere prontamente trasmessa agli uffici comunali competenti. Il mancato rispetto di tali obblighi, comporterà la risoluzione della Convenzione medesima.
10. SICUREZZA
Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione della concessione, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
Il Concessionario è inoltre tenuto al rispetto di eventuali ulteriori disposizioni in materia di tutela della salute pubblica.
Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011. In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna dell'impianto, il Concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per
verificare l’adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso). Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) delle proprie attività.
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Concessionario.
11. PENALITA'
Nel caso di accertamento di eventuali ritardi e/o omissioni rispetto alle prestazioni contenute nella presente convenzione o nell’avviso di manifestazione di interesse, il Comune, anche via pec, procederà alla contestazione del fatto e alla richiesta di chiarimenti, dando al concessionario un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la formulazione delle controdeduzioni ovvero per eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato senza che il Concessionario abbia adempiuto alla prescrizione, il Comune, qualora non abbia ritenuto accoglibili le controdeduzioni o queste non siano state presentate, applicherà le penali relative.
Conformemente al comma 4 dell'art. 113 bis D.Lgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento saranno quantificate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Rimane inteso che si considerano ritardi e/o omissioni delle prescrizioni che comportano l’applicazione delle penali i seguenti casi:
- ritardi nell' effettuazione della manutenzione ordinaria dovuta;
- ritardo nella trasmissione del rendiconto economico finanziario;
- ritardo nella trasmissione della documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti agli eventuali lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
- ritardo nella trasmissione della relazione dettagliata;
- ritardo nel pagamento del canone con applicazione degli interessi di mora previsti dalla legge;
- mancato rispetto dei termini temporali di esecuzione delle prestazioni, previsti nel piano di conduzione tecnica e nel piano di utilizzo.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla reintegrazione della garanzia definitiva.
Nel caso di raggiungimento dei limiti massimi dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, l’inadempimento dovrà considerarsi di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. e comporterà la risoluzione della concessione; Il relativo accertamento avverrà con le modalità indicate all’art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016.
12. REVOCA DELLA CONCESSIONE
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse o della presente convenzione e in caso di sussistenza di un interesse pubblico prevalente, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il Concessionario di richiedere alcun indennizzo.
Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la concessione quando:
a) non sono rispettate le normative in materia di sicurezza;
b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei frequentatori a vario titolo dell’impianto;
c) siano poste in essere dai gestori delle utenze azioni dirette all'interruzione del servizio per mancato pagamento dei debiti relativi da parte del concessionario;
d) le spese relative alla manutenzione non sono effettuate secondo quanto convenuto;
e) utilizzo degli impianti per uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
f) mancanza delle necessarie autorizzazioni e nulla osta previste dall’attività e/o manifestazioni programmate;
g) mancato rispetto o esaurimento dello scopo dell'assegnazione;
h) mancato rispetto dei doveri e responsabilità del Gestore.
13. GARANZIA
A garanzia dell’esatto adempimento di tutto quanto disciplinato nella presente convenzione o nell’avviso di manifestazione di interesse, il Concessionario costituirà per i termini di durata della concessione una cauzione o fideiussione a prima richiesta con istituto di credito o compagnia assicurativa primaria, con rinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, 2 comma c.c. e operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016, pari a € 100.000,00 (centomila/00 euro).
Copia della garanzia andrà trasmessa al Comune prima della firma della presente convenzione.
14. RISERVA DI USO
Compatibilmente con la programmazione delle proprie attività e le programmate manutenzioni dell’impianto impianto sportivo, la Concessionaria:
- compatibilmente con la programmazione delle proprie attività e le programmate manutenzioni dell’impianto impianto sportivo, garantire a titolo gratuito agli Istituti Scolastici del territorio comunale, al C.O.N.I e ad altri Enti Pubblici, l’accesso e l’utilizzo degli impianti esistenti nello stadio
compresa la pista di atletica leggera, ed il campo si calcio di Mazzorno Sinistro, provvedendo a conciliare nel modo migliore le esigenze manifestate dai diversi richiedenti fino ad massimo di n. 10 (dieci) giornate annue;
- mettere a disposizione l'Impianto Sportivo gratuitamente al Comune, fino a un massimo di 12 (dodici) giorni, in occasione di eventi e manifestazioni per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall’Amministrazione Comunale;
- consentire ai privati, alle Associazioni Sportive senza scopi di lucro, con precedenza a quelle esistenti sul territorio comunale, e agli Enti o gruppi sportivi che ne fanno richiesta l’utilizzo della pista di atletica leggera salvo l’obbligo di corrispondere per l’uso la tariffa di cui all’art. 8 punto B-, garantendo con accesso di tipo automatizzato il controllo e la relativa gestione.
La gestione dell’impianto sportivo non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
15. CESSIONE A TERZI
E' vietata la sub-concessione in uso a terzi di tutto o parte dei beni oggetto del presente accordo. Non è intesa come sub-concessione l'uso degli impianti autorizzati dal concessionario a favore di altri enti ed Associazioni sportive ovvero l’uso della pista di atletica da parte di terzi.
E' consentita la cessione a terzi limitatamente alla gestione dell’eventuale punto di ristoro.
16. CONTROVERSIE
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Rovigo. E' esclusa la deferibilità ad arbitri ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
17. ELEZIONE DI DOMICILIO
La Concessionaria dichiara di eleggere domicilio in
per l’intero periodo della convenzione. Eventuali variazioni dovranno essere prontamente comunicate al Concedente.
18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196 del 30 giugno 2006. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell’impianti sportivi il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti
pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).
19. SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali e di registrazione nonché il contributo ANAC sono a carico integralmente del Concessionario che si occuperà anche della registrazione del contratto.
20. PREVISIONI CONTRATTUALE.
In caso di contrasto fra la presente convenzione e nell’avviso di manifestazione di interesse, prevarrà la presente convenzione.
Per quant’altro non contemplato nel presente accordo, si rinvia alle condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti dall’offerta tecnica ed economica presentata in sede manifestazione di interesse, comprensiva del Piano di Conduzione Tecnica, Piano di utilizzo e avviso esplorativo.
IL CONCEDENTE
IL CONCESSIONARIO