Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI/AUTORIMESSE - NOLEGGIO AUTOBUS
-
NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA - LOCAZIONE AUTOMEZZI - NOLEGGIO MOTOSCAFI
-
POSTEGGIO E CUSTODIA AUTOVETTURE SU SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO - LAVAGGIO
AUTOMATICO E NON AUTOMATICO E INGRASSAGGIO AUTOMEZZI
Addì 3 luglio 1996 tra
La Federazione Italiana Imprese di Servizi (F.I.I.S. - AUSITRA),
rappresentata dal Direttore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e dal xxxx. Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx;
L'Associazione Nazionale Esercenti Noleggio Autobus e Trasporti Turistici
(ENAT), rappresentata dal Segretario Generale xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx,
dal xxxx. Xxxxxx Xxxxx e dai componenti la commissione sindacale signori:
Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx;
con l'assistenza di Confindustria nella persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx,
assistiti dalla delegazione costituita dai signori:
per l'AVIS Autonoleggio S.p.A. rag. Xxxxxx Xxxxxxxx e del dr. Xxxxxx
Xxxxx;
per la HERTZ S.p.A. dr. Xxxxxx Xxxxxxxx e dr. Xxxxxxx Xxxxxxx; per la EUROPCAR S.p.A. dr. Xxxxxxx Xxxxx;
per la AUTOSERVIZI MAGGIORE S.p.A. dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx; per la ITALY BY CAR dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
per l'AXUS ITALIANA S.r.l. dr. Xxxxx Xxxxxxxxx; per l'EURODOLLAR dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
e la
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL), rappresentata da:
Xxxxx Xxxxxxxxx Segretario Generale, Xxxxxxx Xxxxxxxx Segretario Generale
Vicario, Santo Di Santo, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx dipartimento
sindacale della Federazione nazionale, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Segreterie regionali e territoriali e
dai Rappresentanti aziendali.
Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL), rappresentata da: Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Segretario generale del settore ausiliari del traffico;
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nazionale responsabile; Xxxxxxxx Xxx Xxxxx
e Xxxxx Xxxxx Segretari nazionali; con la partecipazione dei Responsabili
Regionali: Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx X. Xxxxx, Xxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con la partecipazione di Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxx e una delegazione di rappresentanze dei
lavoratori composta da: Campanale G., Xxxxxxxxx E., Colangeli F., Xxxxxxxx
X., Xxxxx F., Xx Xxxxxxx D., Xxxxx X., Xxxxxxxx X., Xxxxxxxx L., Xxxxxxx
X., Xxxxxxx M., Xxxxxxxx M., Xxxxxx U., Xxxxxxxxx X., Xxxxxxxx X., Xxxxxx
M., Xxxxxxx C., Valdambrini B..
UILTRASPORTI rappresentata da: Xxxxxx Xxxxx Segretario Generale, Xxxxx
Xxxxxxxx Segretario Nazionale, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx, dipartimento
nazionale, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx regionali, e con la partecipazione
dei dirigenti sindacali Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxx X'Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx
Xxxxxxx.
E' stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 dicembre
1991 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse - noleggio autobus
- noleggio auto con autista - locazione automezzi - noleggio motoscafi
-
posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato - lavaggio
automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi.
PREMESSA
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle
norme contenute nel "Protocollo sulla politica dei redditi e
dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e
sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93.
Per la realizzazione degli obiettivi del Protocollo non si può prescindere
dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi
strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un
ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e
per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e
delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione
necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali di
tipo partecipativo concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi
livelli.
Pertanto, le parti si impegnano a rispettare le norme del CCNL e le
applicazioni aziendali ad esse coerenti nonché a evitare azioni o
rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato
oggetto di accordi nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali.
Le parti ritengono altresì opportuna un'approfondita riflessione
sull'adeguatezza dell'attuale modello contrattuale e sulla necessità di
una sua rivisitazione al fine di verificare un'ipotesi di trasformazione
dell'attuale sistema verticale di rappresentanza delle attività a uno
orizzontale di comparto, articolato in sottosistemi di aree aggregate,
alla luce di quanto già realizzato nell'ambito di altri rinnovi
contrattuali riferiti alle associazioni firmatarie il presente CCNL.
Nella convinzione che questo obiettivo non sia raggiungibile in un'unica
fase contrattuale, dovendo coinvolgere vari soggetti e interessi
consolidati, le parti convengono di istituire una commissione tecnica
paritetica cui è affidato il compito di verificare, durante la vigenza del
presente CCNL, le forme di armonizzazione contrattuale idonee a realizzare
le ipotesi necessarie all'ampliamento del campo di applicazione.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che
ne costituisce parte integrante.
Art. 1 - Campo di applicazione.
Fermo restando quanto precisato nella premessa del presente CCNL circa la
possibilità e opportunità di estendere il CCNL a nuove attività, il
presente Contratto si applica alle imprese esercenti, anche se gestite in
forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di
autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione
automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia
autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non
automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di
autofficina.
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali si articola: sul CCNL;
sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal
CCNL;
su una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale,
regionale e aziendale aventi finalità di informazione e di esame congiunto
secondo quanto stabilito dall'art. 5.
Il Contratto collettivo nazionale del lavoro.
In relazione a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93, il
CCNL è costituito da una parte normativa di durata quadriennale e da una
parte economica di durata biennale.
Per il rinnovo quadriennale la disdetta deve essere data almeno 4 mesi
prima della scadenza e le richieste devono essere presentate in tempo
utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della
scadenza del CCNL. La parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà
dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
La violazione del periodo di raffreddamento, comporta come conseguenza a
carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento
di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza
contrattuale prevista dal citato Protocollo del 23.7.93.
La contrattazione aziendale.
Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU, le strutture
territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero
nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente le RSU, le
Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le relative strutture
territoriali.
La contrattazione aziendale può riguardare materie e istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL.
Modalità, contenuti e ambiti della contrattazione aziendale sono
disciplinati dall'art. 4.
Informazione ed esame congiunto.
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie
di rapporti che realizzano l'impostazione delle relazioni sindacali sono
disciplinati nell'art. 5.
Procedura di conciliazione.
Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in
materia di interpretazione e applicazione delle norme del CCNL, e la
stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione
della procedura regolamentata dall'art. 6, le parti nazionali interessate,
su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata
dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria
interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni
dalla richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le
parti aziendali.
Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti
aziendali non assumono iniziative unilaterali.
Art. 3 - Rappresentanze sindacali unitarie.
Le RSU di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93 subentrano alle RSA e
ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle
funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di CCNL.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle
strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica
struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le
procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale, le RSU sono altresì le destinatarie della informazione
e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli
che prevedono il ricorso a detti istituti.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per
l'elezione della RSU può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali
stipulanti il CCNL e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo
stipulato il CCNL possiedono i seguenti requisiti:
- siano formalmente costituite con un proprio statuto e atto
costitutivo;
- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e
l'Accordo interconfederale 20.12.93 e gli accordi sulla regolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero;
- presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori
dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al
voto.
La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste
presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in
proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle
liste in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali
stipulanti, il CCNL e alla sua copertura si procede mediante elezione o
designazione in proporzione ai voti ricevuti.
A norma dell'Accordo interconfederale 22.6.95, all'atto delle elezioni per
la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza
vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
Le organizzazioni stipulanti il presente Contratto e quelle che aderiscono
formalmente alla presente regolamentazione e all'Accordo interconfederale
20.12.93, si impegnano a non costituire rappresentanze diverse dalle RSU e
partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente
ed espressamente a costituire le RSA.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio all'Accordo
interconfederale 20.12.93. Relativamente al numero dei componenti le RSU,
le parti convengono di reincontrarsi entro il 1° biennio di vigenza
contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà
aziendali con particolare complessità organizzative.
Art. 4 - Contrattazione di 2° livello.
Sono titolari della contrattazione aziendale, le RSU e le strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero
nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le relative strutture
territoriali.
Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un'erogazione correlata ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le
parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità e
altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i
margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le
parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti
valuteranno preventivamente le condizioni preventive e occupazionali e le
relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e
delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
In tale contesto, le parti potranno anche esaminare la possibilità di
utilizzare anche parte delle risorse che matureranno in direzioni
funzionali all'occupazione.
Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i
meccanismi e gli importi collegati.
Saranno anche concordati forme, tempi e altre clausole per l'informazione
e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei
meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di
riferimento esistenti al momento dell'accordo.
Per le imprese esercenti noleggio autobus operanti nella Regione Lazio, le
parti, a livello aziendale, nella definizione dei programmi di cui al
comma 2, prevedono modalità, gradualità e tempi per il superamento dei
contenuti del verbale del 21.5.92.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e
devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del
particolare trattamento previsto dalla norma di legge emanata in
attuazione del Protocollo 23.7.93.
La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale dovrà essere avanzata in
tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale un
mese prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto la
richiesta di xxxxxxx dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento
della stessa.
Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di
assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e
di iniziative unilaterali sulle materie di discussione per un periodo di 2
mesi dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto
il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente.
Con decorrenza dall'1.3.95, la sezione intitolata "Premio di produttività
annuale delle aziende esercenti locazione automezzi" dell'art. 36 del CCNL
19.12.91 è conseguentemente abrogata e dalla medesima data, non produrrà
alcun effetto. In quest'ottica, per le imprese del settore, verranno
stabiliti a livello nazionale entro il 1° biennio di vigenza contrattuale
nuovi parametri oggettivi di riferimento per la costituzione di un nuovo
premio legato ai risultati. Il premio dovrà avere i requisiti per
beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla
normativa di legge in attuazione del Protocollo 23.7.93, requisiti da
collegare a criteri di produttività, redditività e qualità. In fase di
prima applicazione dovrà essere erogato entro la fine del 1998.
L'accordo per il premio avrà durata quadriennale e la contrattazione
avverrà nell'osservanza della procedura di cui al presente articolo.
In
questa fase la contrattazione aziendale potrà essere avviata a partire dal
31.3.98.
Eventuali premi variabili o parti variabili di premi di produzione
dovranno essere ricondotti, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove
erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI
In riferimento all'articolo intitolato "Contrattazione di 2° livello", le
parti dichiarano che il riferimento contenuto al 7° capoverso (Per le
imprese esercenti noleggio autobus operanti nella regione Lazio, le parti,
a livello aziendale nella definizione dei programmi di cui al comma 2,
prevedono modalità, gradualità e tempi per il superamento dei contenuti
del verbale del 21.5.92"), intendono affermare espressamente che i
contenuti del citato verbale del 21.5.92 non sono superati automaticamente
o unilateralmente, ma solo mediante accordo tra le parti, nella
definizione dei programmi aventi come obiettivo incrementi di
produttività, qualità, redditività.
Art. 5 - Sistema di informazioni. Livello nazionale
A livello nazionale le parti AUSITRA, ENAT e Organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti il CCNL di settore analizzano con la periodicità
richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere
rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore.
Le parti si pongono come obiettivo l'esame dell'andamento del settore,
analizzano nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili
nell'esecuzione dei servizi anche nell'ambito di una diversa e più
funzionale organizzazione del lavoro, tenute presenti le esigenze di una
maggiore durata dei contratti di appalto, nell'interesse comune dei
committenti, delle imprese e dei lavoratori.
Le parti valutano le prospettive produttive conseguenti e programmi di
investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento
all'introduzione di nuove tecnologie, le linee dell'azione dirette a
garantire la sicurezza sul lavoro ed esaminano le problematiche
occupazionali che dovessero porsi in relazione all'introduzione di
importanti innovazioni tecnologiche ovvero da nuove iniziative produttive.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto
previsto dal Regolamento CEE del 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni
legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio
e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni e ad individuare
eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità
uomo-donna nel settore.
Le parti analizzano l'andamento dell'occupazione al fine di individuare
possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione delle professionalità di
tutto il personale occupato.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione
aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, le
parti li esamineranno per individuare possibili soluzioni idonee ai fini
di cui sopra.
Livello regionale.
Ogni 6 mesi, dietro richiesta di una delle parti, si terrà un incontro fra
i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l'esame delle materie
o delle problematiche di seguito specificate:
- igiene e sicurezza del lavoro, alla luce delle norme legislative e
contrattuali vigenti;
- iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale;
- attività finalizzate alla formazione, specializzazione,
riqualificazione professionale, in relazione alle esigenze della
organizzazione del lavoro;
- interventi di ammodernamento e migliore qualificazione dei servizi
per accrescere l'efficienza e la produttività dei diversi settori.
Nei termini di cui al comma 1, i rappresentanti delle aziende forniranno
una preventiva informazione su eventuali processi di trasformazione dei
settori, sulle innovazioni di carattere tecnologico, sui programmi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendali che possano avere riflessi
sull'occupazione.
Le parti acquisiranno dati statistici disaggregati relativi
all'occupazione, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro, a
tempo determinato nonché a tempo parziale. Livello aziendale.
Le aziende, annualmente, forniranno alle RSA su richiesta delle stesse,
informazioni circa:
- la consistenza numerica del personale e andamento delle assunzioni;
- lo straordinario programmato fuori della norma contrattuale;
- le attività di formazione e aggiornamento professionale aziende a
struttura nazionale;
- le innovazioni tecnologiche e organizzative; Le aziende, semestralmente, informeranno le RSA:
- sugli investimenti che comportino innovazioni tecnologiche nelle
lavorazioni;
- su eventuali diverse articolazioni e distribuzioni dell'orario di
lavoro dettate da specifiche esigenze tecnico-produttive e organizzative
aziendali;
- sull'eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione
dei permessi per frequentare corsi di studio in base alle vigenti
disposizioni di legge.
Tra Azienda e RSA costituiscono oggetto di esame congiunto:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute anche in riferimento
all'art. 55;
- la distribuzione delle ferie;
- la dotazione del vestiario.
Art. 6 - Procedure e Sedi di composizione delle controversie.
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento
delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di
idonei strumenti che privilegino e antepongano i momenti di esame e
verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che,
comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle
norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro
-
eccezion fatta per quelle di cui agli artt. 47 e 49 del presente Contratto
- devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti,
convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la
composizione delle controversie.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma
disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga
esaminata tra la competente direzione e la RSA interessata.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la
presente procedura può essere assunta dalla RSA.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da
contratto e/o da leggi e riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la
presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della
xxxxx in ordine alla quale si intende proporre reclamo e i motivi del
reclamo stesso.
La competente direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA interessate per
l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale.
In caso di controversia plurima insorta a livello di unità produttiva le
questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello
territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata
e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del Contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla
formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale.
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta
all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno
entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità
giudiziaria sulle materie oggetto della controversia plurima, né si potrà
fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte
aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia
medesima.
Art. 7 - Assunzione.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera
nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni più
significative cui deve attendere in base all'art. 10;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
5) sede ed orario di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) La carta d'identità o documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) codice fiscale e i documenti richiesti da particolari disposizioni di
legge.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge
23.7.91 n. 223, le parti convengono che non rientrano nella quota di
riserva stabilita dal comma 1 dell'articolo precitato le assunzioni di
personale:
- con qualifica di quadro;
- con funzioni direttive;
- di concetto;
- con qualifica di conducente di autobus.
Art. 8 - Contratto a termine.
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme
di cui alle leggi vigenti.
Fermo restando il ricorso alla legge 18.4.62 n. 230, e all'art. 8/bis
della legge 25.5.83 n. 79, la percentuale massima dei contratti a termine
attuati con la legge n. 56/87 non potrà superare il 25% della forza
lavorativa complessiva di ciascuna azienda.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, contratti a termine
potranno essere attivati per:
1) lavoratori assenti per ferie o per aspettativa;
2) esecuzioni di ordini di carattere temporaneo, al di fuori del
capitolato d'appalto;
3) esecuzioni di lavori predeterminati nel tempo anche se rientranti nel
normale ciclo produttivo;
4) assenze facoltative dal lavoro previste per le lavoratrici madri;
5) per imprevista intensificazione di attività derivanti da maggiori,
indifferibili richieste di mercato.
Nei casi di cui ai precedenti punti il contratto a termine non potrà avere
durata inferiore a 30 giorni.
Per quanto concerne il trattamento di malattia o infortunio il periodo
massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del
contratto a tempo determinato.
Le assunzioni a termine dovranno essere contestualmente segnalate alle
rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 9 - Contratti di formazione e lavoro.
Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di contratti di formazione e
lavoro e in attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale
31.1.95, si precisa che:
- le professionalità inquadrate nei livelli dal l0° al 5° nonché la
qualifica di conducente di autobus di 4° livello sono considerate
"elevate";
- le professionalità inquadrate nelle rimanenti qualifiche di 4°
livello e nei livelli 3° o 2° sono considerate "intermedie";
- le professionalità inquadrate nel 1° livello sono considerate
"elementari";
- ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
limitatamente alla durata del contratto, non sarà loro riconosciuto il
trattamento discendente dall'art. 4 intitolato "Contrattazione di 2°
livello".
Art. 10 - Classificazione.
In relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati nei
seguenti livelli secondo le declaratorie di livello, i profili
professionali ed esemplificazioni indicate nel presente articolo, fermo
restando che la distinzione tra impiegati e operai viene mantenuta agli
effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.)
che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno riferimento
distintamente a tali lavoratori. 1° livello.
Declaratoria.
Nel 1° livello sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività semplici
a contenuto tecnico-manuale acquisibile attraverso un breve periodo di
pratica. Profili.
Guardiano e addetto di custodia:
lavoratore che svolge attività di controllo e guardiania di unità
aziendali, provvedendo alla custodia di strutture e di mezzi.
Addetto alle pulizie:
lavoratore che svolge attività di pulizia degli impianti.
2° livello.
Declaratoria.
Vengono inquadrati nel 2° livello i lavoratori che svolgono attività
specifiche in esecuzione di metodi operativi definiti, sulla base di
conoscenze derivate da addestramento o pratica. Profili.
Manovale-Addetto di garage:
lavoratore che svolge attività di manutenzione degli automezzi nonché
lavaggio, ingrassaggio e spostamento delle autovetture all'interno delle
officine e/o dei garages o nelle vicinanze secondo le modalità in atto
presso ciascuna azienda.
3° livello.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti
richiedenti una valutazione dei problemi di limitata complessità in
applicazione di conoscenze tecnico-pratiche acquisibili mediante
addestramento ed esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e
metodi stabiliti.
Profili.
Centralinista/Receptionist:
lavoratore che opera al centralino telefonico.
Archivista:
il lavoratore che protocolla e archivia pratiche amministrative.
Addetto alla manutenzione:
lavoratore che esegue attività di controllo, piccola manutenzione, pulizia
e trasferimento automezzi con e senza ricovero in officina per le imprese
di locazione automezzi senza autista.
A titolo esemplificativo vengono inquadrate in questo livello le seguenti
figure: fattorino, dattilografo, autisti di autovetture, autisti camion
senza rimorchio, addetto all'ufficio postale, operaio qualificato di
officina.
4° livello.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività esecutive
per la soluzione di problemi di media complessità, in applicazione di
specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento
ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche
conseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione
perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. Profili.
Capo squadra manutenzione:
lavoratore che operando su direttive e procedure, coordina gli addetti
alla manutenzione degli automezzi assicurando il funzionamento del
comparto aziendale affidatogli.
Operaio specializzato di officina:
lavoratore che, sulla base di direttive ricevute e utilizzando schemi di
disegni, esegue lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione e
riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria e relativo collaudo,
limitatamente in quelle realtà nelle quali è stata sempre svolta la
predetta funzione.
Conducente autobus:
lavoratore che, in possesso delle abilitazioni professionali previste e
avendo conoscenza del sistema operativo aziendale, effettua la guida degli
automezzi aziendali, il trasporto di persone e le attività connesse.
Addetto pratiche amministrative:
lavoratore che svolge attività richiedenti la conoscenza di procedure
amministrative e/o tecnico-operative, ivi comprese attività di
stenodattilografia.
Magazziniere:
lavoratore che provvede al ricevimento, controllo, stoccaggio, consegna e
distribuzione di materiali, alla registrazione dei movimenti di magazzino.
A titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello le
seguenti figure: conducente di autotreno e di articolati, responsabili del
centralino, addetto inserimento e raccolta dati, addetto centro stampa,
addetto ai servizi generali.
5° livello.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono
compiti tecnici o amministrativi richiedenti una professionalità
necessaria per la soluzione di problemi di media complessità in
applicazione di conoscenze teorico-pratiche, agendo anche con margini di
autonomia nell'ambito di procedure e direttive. Profili.
Operatore tecnico-amministrativo:
lavoratore che, in possesso di requisiti professionali svolge compiti di
concetto richiedenti adeguate conoscenze amministrative e/o tecniche.
Capo tecnico officina:
lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico- pratiche
specialistiche, acquisite tramite esperienze o forme di preparazione
professionale equivalente, assicura il funzionamento della struttura
affidatagli, coordinando le operazioni di un gruppo di lavoratori addetti
alla struttura stessa. Esemplificazioni:
coordinatore movimento autobus; primanotisti, addetti carte di credito,
recupero crediti, addetti all'autoparco.
6° livello.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono
attività di natura tecnico-amministrativa o promozionale richiedenti una
professionalità necessaria per la gestione e risoluzione di problemi di
relativa complessità, agendo con margini di autonomia.
Promotore servizi turistici:
lavoratore che compie le operazioni inerenti la promozione, la vendita e
sviluppo dei servizi turistici, in applicazione di conoscenze
professionali acquisite tramite esperienza maturata sia nell'ambito
aziendale che all'esterno.
Addetto alla vendita a mezzo telefono:
lavoratore, che sulla base di specifiche direttive aziendali, promuove i
prodotti definiti dall'azienda attraverso contatti telefonici ricevuti e
attivati per le imprese esercenti attività di locazione automezzi. Esemplificazioni:
addetto prenotazioni al centro nazionale.
7° livello.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello gli impiegati di banco delle imprese
esercenti locazione automezzi che svolgendo mansioni di concetto compiono
tutte le operazioni relative al contratto di noleggio che si estrinsecano
nell'apertura e chiusura del contratto stesso, in agenzia e fuori,
nell'ambito del territorio comunale, con i mezzi messi a disposizione
dall'azienda, e nei conseguenti adempimenti amministrativo-contabili (1).
(1) Resta inteso che le consegne e le riprese di automezzi effettuate
fuori dal comune dove ha sede la filiale, implicheranno il riconoscimento
dell'indennità di trasferta così come prevista dall'istituto "Indennità di
trasferta" ex art. 14 CCNL 21.7.84.
8° livello.
Declaratoria.
Appartengono all'8° livello i lavoratori di concetto che con esperienza e
capacità professionale svolgono attività di notevole importanza, agendo
nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia e iniziativa anche
coordinando lavoratori di livello inferiore. Profili.
Capo officina locazione automezzi:
lavoratore che in possesso di preparazione professionale acquisita tramite
esperienza lavorativa anche nell'ambito dell'azienda, sulla base di
procedure effettua il coordinamento di altri lavoratori o gruppi di essi
assicurando il buon andamento della parte del ciclo produttivo che
sovrintende, agendo con margine di discrezionalità e autonomia.
Coordinatore di attività:
lavoratore che sulla base di direttive ricevute gestisce sistemi di natura
operativa contabile, amministrativa e/o commerciale con eventuale
coordinamento di personale di livello inferiore.
A titolo esemplificativo vengono inquadrate in questo livello le seguenti
figure professionali:
segretario/a di direzione, venditore, coordinatore impiegati di banco
delle imprese di locazione automezzi.
9° livello.
Declaratoria.
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori con funzioni direttive che
in possesso di tecniche specialistiche complesse e di adeguata
preparazione ed esperienza, esplicano una professionalità necessaria al
coordinamento e controllo di singole unità organizzative dei settori
tecnici amministrativi e operativi, comportanti decisioni per il proprio
ambito di competenza o che svolgano attività di alta specializzazione e
importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi
aziendali. Profili.
Capo ufficio - Capo agenzia:
lavoratore che in possesso di notevole esperienza comunque acquisita e con
elevate conoscenze tecniche professionali, è responsabile dell'unità
organizzativa affidategli, e/o coordina, guida e controlla le attività dei
lavoratori addetti, per il conseguimento degli obiettivi aziendali e per
il funzionamento e miglioramento produttivo e funzionale dell'attività
stessa.
Esemplificazioni:
specialista pubblicitario, specialista budget.
1O° livello. Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che con funzioni direttive sono
preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano il
lavoro di più unità organizzative, ovvero che svolgono funzioni
richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, ai
fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali.
Profili.
Capo Servizio:
lavoratore che dirige il servizio affidatogli essendo in possesso di
elevata esperienza e conoscenza dell'intera struttura produttiva aziendale
e ha elevata preparazione professionale, scientifica e tecnica, opera in
autonomia dirigendo e/o coordinando il personale per il raggiungimento
degli obiettivi aziendali in autonomia e discrezionalità.
Le parti si incontrano per esaminare il quadro sinottico a livello
nazionale per le aziende esercenti locazione automezzi.
INQUADRAMENTO LAVORATORI ADDETTI AUTOSILOS, GARAGES, AREE DI PARCHEGGIO
ALL'APERTO
1° livello - Manovale.
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni generiche
di manovalanza e/o pulizia.
2° livello - Operaio generico.
Appartengono a questo livello operai generici addetti alla movimentazione
auto, che partecipano alla regolazione del flusso delle stesse in entrata
e in uscita e al convogliamento nelle corsie del parcheggio e che possono
svolgere in caso di necessità anche la sorveglianza del parcheggio,
intervenendo per risolvere eventuali problemi di esercizio.
Altresì il lavoratore partecipa all'ordinaria manutenzione del garage o
del parcheggio.
Il 2° livello rappresenta quello di ingresso. Dopo 2 anni di lavoro
l'operaio generico passa al 3° livello con la qualifica di operaio
qualificato.
3° livello - Operaio qualificato.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di
esercizio delle aree di parcheggio, secondo disposizioni ricevute, al fine
di controllare il flusso delle auto in modo tale da indirizzare le
medesime verso aree di parcheggio disponibili.
Sono addetti al controllo delle vetture in abbonamento con particolare
riguardo all'applicazione dei regolamenti.
Collaborano inoltre alla manutenzione ordinaria degli impianti.
4° livello - Operaio specializzato.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a svolgere mansioni
proprie dei lavoratori inquadrati al 3° livello operaio, sono addetti alla
riscossione del pedaggio mediante utilizzo di calcolatori automatici di
cassa.
4° livello - Impiegato.
Appartengono a questo livello i lavoratori che nel settore amministrativo
esplicano attività di carattere esecutivo operando su istruzioni
particolari date. Sono all'occorrenza addetti alla riscossione del
pedaggio, mediante utilizzo di calcolatori automatici di cassa. Svolgono anche compiti di dattilografia.
Appartengono inoltre a questo livello gli operatori ai terminali del
centro di elaborazione dati.
5° livello - Operaio tecnico - Capo tecnico.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di esperienza
e capacità, operano con autonomia limitata da direttive ricevute al fine
di gestire l'esercizio delle aree di parcheggio. Svolgono inoltre mansioni
quali il controllo degli abbonamenti, l'applicazione dei regolamenti di
gestione. Sono inoltre qualificati per svolgere compiti di esercizio e
manutenzione di impianti tecnici e strutture. 5° livello - Impiegato.
Lavoratori addetti all'amministrazione e contabilità dell'azienda che,
sulla base di specifiche direttive aziendali, svolgono i compiti di
concetto.
6° livello.
Lavoratori che sulla base di disposizioni aziendali svolgono mansioni di
concetto concernenti l'esercizio del parcheggio e adottano soluzioni
tecniche atte a migliorarne il funzionamento e sono professionalmente
idonei alla manutenzione straordinaria degli impianti; possono coordinare
altri lavoratori di livello inferiore per l'esercizio e la manutenzione
del parcheggio.
Altresì vi appartengono gli impiegati che oltre alle mansioni del 5°
livello sono addetti alla contabilità generale.
7° livello.
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto che implicano rapporti con
ditte o enti esterni.
8° livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che con esperienza
e capacità professionale svolgono attività di notevole importanza, agendo
nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia e iniziativa anche
coordinando lavoratori di livello inferiore.
Appartengono a questo livello anche il coordinatore di attività nonché i
programmatori dei centri elaborazione dati esperti in vari linguaggi.
9° livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che sono
in possesso di tecniche specialistiche complesse e esplicano una
professionalità necessaria al coordinamento e controllo di singole unità
organizzative dei settori tecnici amministrativi e operativi, comportanti
decisioni per il proprio ambito di competenza o che svolgano attività di
alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della
realizzazione degli obiettivi aziendali.
Appartengono a questo livello anche gli analisti programmatori.
10° livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che con funzioni direttive sono
preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano il
lavoro di più unità organizzative, ovvero che svolgono funzioni
richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, ai
fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali. Appartengono a questo livello anche gli analisti di sistema.
NORMA TRANSITORIA
A partire dall'1.1.92, le assunzioni di personale saranno effettuate in
conformità alle declaratorie, ai profili professionali e alle
esemplificazioni del predetto inquadramento in diretta relazione alle
esigenze organizzative aziendali. A partire da tale data non troveranno
più applicazione disposizioni e/o normative eventualmente concordate in
altre sedi che siano in contrasto con i criteri sopra indicati.
Il personale assunto fino al 31.12.91 mantiene in atto la dinamica
salariale del livello di inquadramento assegnatogli a quella data nonché
le relative mansioni.
A tale proposito, le parti si incontreranno entro il 30.6.97 per una
verifica delle situazioni in atto a livello locale e al fine del
superamento della norma transitoria suddetta.
QUADRI
In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 13.5.85 n. 190, così
come integrato dalla legge 2.4.86 n. 106, la qualifica di quadro è
attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi nell'ambito
del 10° livello che svolgono con carattere di continuità e con un grado
elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in
posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampie
discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione
degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di
servizi e uffici ed enti produttivi essenziali dell'azienda e di gestione
di programmi/progetti di importanza fondamentale.
I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto
professionale e, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli
obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare
originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e di
collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare
complessità.
Fermo restando la normativa contrattuale prevista per la categoria
impiegati, si conviene quanto segue:
Informazione.
Sul piano informativo, le aziende forniranno agli interessati gli elementi
necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella
quale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali
delle aziende.
Formazione.
Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico d'interventi
formativi, a livello aziendale e/o internazionale, allo scopo di favorire
l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei
mutamenti tecnologici e organizzativi.
Passaggio temporaneo di mansioni.
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non
in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di 6 mesi
consecutivi.
Responsabilità civile e/o penale.
Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi
professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non
provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti
direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza
legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. Brevetti.
Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di
brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa
specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione
nominativa e di svolgere relazioni in ordine a ricerca e lavori afferenti
l'attività svolta.
Indennità di funzione.
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai
lavoratori interessati viene corrisposta un'indennità di funzione nella
misura di £. 70.000 lorde mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del
computo del trattamento di fine rapporto, della 13a mensilità e 14a
mensilità.
In fase di prima applicazione l'attribuzione della qualifica di quadro
sarà effettuata dall'azienda con decorrenza 1.7.88 e ne verrà data
comunicazione alle XX.XX. stipulanti.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai
quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/85 e 106/86.
Art. 11 - Periodo di prova.
Il periodo di prova è il seguente:
- livello 10°: mesi 5;
- livelli 9° e 8°: mesi 4;
- livello 7°, 6° e 5°: mesi 2;
- livelli 4°, 3°, 2° e 1°: mesi 1.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai
minimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha
prestato servizio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui
all'art. 7.
Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli
obblighi del presente Contratto, salvo quanto diversamente disposto dal
Contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà
aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza
preavviso per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualsiasi tempo o per
licenziamento durante i primi 2 mesi di prova per gli impiegati di 10°, 9°
e 8° livello e durante il 1° mese per gli impiegati dei rimanenti livelli,
la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato
sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in
corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda
quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla
disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e
tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell'anzianità
di servizio.
Art. 12 - Passaggio di mansioni e di livello.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia
successivamente acquisito o a mansioni corrispondenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Il lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di
livello superiore ha diritto, per la durata dell'incarico, al trattamento
corrispondente all'attività svolta.
Salvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia
avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente, con diritto alla
conservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo a
tutti gli effetti, trascorso il periodo di 2 mesi dal disimpegno delle
mansioni superiori per gli operai, di 3 mesi per gli impiegati.
Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità
mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito al
livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano
prevalenti. Nel caso invece che ciò non si verifichi, sarà senz'altro
attribuito al livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni
rientranti nei due livelli.
Copertura posti vacanti e nuove assunzioni.
Per la copertura dei posti resisi vacanti e per l'istituzione di nuove
figure, le aziende, prima di attingere al mercato del lavoro, previa
comunicazione alle RSA e/o alle strutture sindacali aziendali, favoriranno
l'eventuale passaggio di livello e/o l'accrescimento professionale
nell'ambito del livello del personale già in forza.
Art. 13 - Apprendistato.
L'apprendistato è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge e in
particolare dall'art. 16 della legge 24.6.97 n. 196.
La durata dell'apprendistato è fissata in 4 anni, durante i quali agli
apprendisti dovrà essere assicurato il trattamento minimo retributivo di
cui all'apposita norma che precede la tabella allegata.
Art. 14 - Passaggio da operaio a impiegato.
In caso di passaggio da operaio ad impiegato nella stessa azienda, non si
risolve il rapporto di lavoro e vengono mantenuti, agli effetti
dell'indennità di anzianità, gli scaglioni maturati nei livelli di
provenienza.
Art. 15 - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle nonne
di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro è la seguente: Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa:
a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di
prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni
di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;
b) 42 ore per conducenti auto;
c) 40 ore per i conducenti di autobus e personale viaggiante nonché autisti di auto-furgoni e autotreni;
d) 40 ore per il rimanente personale.
Le prestazioni oltre l'orario contrattuale fino alla 60a ora saranno
compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la
maggiorazione del 20%.
Le prestazioni dei conducenti di auto oltre l'orario contrattuale
settimanale di 42 ore fino alla 60a ora saranno compensate con quote
orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%.
Per le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario
dalla 40a alla 48a ora sarà compensato con quote orarie di retribuzione
individuale maggiorate del 22%.
L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito
dell'organico preesistente, in 6 giornate ovvero in 5 qualora le esigenze
tecnico-organizzative lo consentano.
L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno
oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e
territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente Contratto.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in 5
giornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel 6°
giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da
assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione
della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base.
Nel caso di mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione
giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%.
Orario contrattuale di lavoro per i conducenti di autobus e il personale
viaggiante.
1) L'impegno giornaliero è di norma di 12 ore, dal computo del quale è
escluso il tempo per la consumazione del pasto.
2) Nell'ambito dell'impegno giornaliero:
a) si computano come orario di lavoro effettivo i tempi di guida, i
tempi per le operazioni di piccola manutenzione e pulizia di cui all'art.
46 e gli altri tempi in cui è richiesta la prestazione lavorativa;
b) si considerano come periodi non retribuiti i tempi per la
consumazione del pasto nella misura di un'ora;
c) esclusi i periodi di tempo non retribuiti di cui alla lett. b) e i
periodi di lavoro effettivo di cui alla lett. a), tutti i rimanenti
periodi di tempo si considerano come orario di lavoro in ragione del 15%
qualora trascorsi nella provincia ove il lavoratore ha la residenza di
servizio ovvero in ragione del 40% qualora trascorsi fuori dalla provincia
ove il lavoratore ha la residenza di servizio.
3) In deroga alla presente normativa per i servizi extraurbani di durata
superiore a 1 giornata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera,
sono corrisposte 4 quote orarie della retribuzione individuale con la
maggiorazione del 20%, a totale compenso di eventuali prestazioni
eccedenti l'orario contrattuale per tali tipi di servizio.
4) Qualunque sia il tipo di servizio espletato, al lavoratore sarà
assicurato il trattamento economico corrispondente all'orario di lavoro
contrattuale settimanale.
5) L'azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale
avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze
dell'azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e
le
ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso
e
garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di
ininterrotto
riposo per ogni settimana.
6) L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda
in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
7) Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può
lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del
turno successivo nei limiti di 2 ore.
8) Eventuali limitazioni delle prestazioni straordinarie, salvo quelle
imposte da obiettive esigenze di servizio, saranno esaminate a livello
aziendale.
Orario di lavoro normale in regime di flessibilità - Settore noleggio auto
senza autista.
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno,
possono avere esigenze di maggiore o minore servizio.
Con riferimento a quanto sopra, le aziende realizzeranno orari settimanali
di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a
regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore
richiesta di servizio fino al massimo di 72 ore per anno solare e sino al
limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi
di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei
quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà
corrisposta la maggiorazione del 16% della retribuzione base (minimo
tabellare e indennità di contingenza).
L'azienda comunicherà preventivamente alle RSA e/o alle strutture
sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore
e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l'attivazione
degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti
inderogabilmente entro 4 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore
prestate in flessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di
supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con
prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei
riposi compensativi, per malattia, infortunio, xxxxx, o per altri
giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi
saranno goduti con riposi differiti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni
domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.
Riduzione dell'orario di lavoro.
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui all'art. 15, a
decorrere dall'1.6.86 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro
di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi
tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore.
In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla
conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in
correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di
mese e assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi
titolo a livello aziendale.
A far data dall'1.6.89 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata
lavorativa.
Con l'1.6.90 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata
lavorativa.
Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di
inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero
le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle
frazioni inferiori.
L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si
cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal comma 1 e darà luogo
di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati
tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in
sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e
produttivi aziendali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina
della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque
inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del RDL
15.3.23 n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli
impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto e ai sensi dell'art. 3, n. 2 del R.D. 10.9.23 n. 55
(regolamento per l'applicazione del RDL sopra citato) si conferma che è da
considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di
lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa
dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità
dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare
necessariamente con quello avente la qualifica di 9° e 10° livello.
La norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati
con funzioni direttive (10° e 9° livello) non si applica quando sia
richiesto con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario
di lavoro.
Art. 16 - Mobilità aziendale - Settore noleggio auto senza autista.
I provvedimenti di variazione temporanea del posto abituale di lavoro
potranno essere effettuati per ragioni tecnico-produttive e organizzative
con una durata non superiore complessivamente a 45 giornate di effettiva
prestazione nell'anno.
Provvedimenti di maggiore durata, in relazione a situazioni particolari,
saranno concordati preventivamente con la RSA e/o con le strutture
sindacali aziendali.
Tali provvedimenti sono attuati dall'impresa in presenza di ragioni
tecnico-produttive e organizzative e vanno comunicati al lavoratore
interessato e contemporaneamente, per conoscenza, alle strutture sindacali
aziendali.
La mobilità del personale è disposta nell'ambito della città nonché per
gli spostamenti del personale da e per gli aeroporti (es. da Roma a
Fiumicino e viceversa, da Milano a Linate e viceversa, da Bari a Palese e
viceversa).
Il lavoratore posto in mobilità deve essere chiamato a svolgere mansioni
dallo stesso svolte normalmente nel posto di lavoro di origine.
Le aziende nell'attuare i processi di mobilità da un posto di lavoro a un
altro, devono assicurare la rotazione del personale, alternando il
lavoratore che ha effettuato un periodo di mobilità, con altro lavoratore,
il quale non abbia effettuato ancora alcun periodo di mobilità.
Soltanto i processi di mobilità motivati da esigenze non preventivamente
programmabili, saranno attuati entro l'orario normale di lavoro per la
prima giornata di prestazione. Resta inteso che per i successivi giorni
troverà applicazione l'orario di lavoro in atto presso l'ufficio di
destinazione.
Per il raggiungimento del nuovo posto di lavoro, le aziende provvederanno
a rimborsare previa autorizzazione le spese di viaggio con mezzi pubblici
ai lavoratori posti in mobilità o l'utilizzo del mezzo di proprietà del
lavoratore, rimborsando le spese di locomozione nella misura prevista
dalle tabelle A.C.I., o ponendo a disposizione propri mezzi di trasporto.
In tal caso non compete l'indennità di trasporto percepita dal lavoratore.
Inoltre verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di
lavoro in mobilità, un'indennità di disagio pari a £. 1.500 giornaliere in
aggiunta alla retribuzione globale di fatto percepita nel posto di lavoro
di provenienza.
Art. 17 - Part-time - Settore noleggio auto senza autista.
Le parti, nel concordare la seguente normativa relativa al rapporto di
lavoro a tempo parziale, si impegnano ad attivarsi con incontri e
iniziative in sede territoriale e/o regionale per rimuovere eventuali
ostacoli alla regolare applicazione delle disposizioni vigenti in materia.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalla legge n. 863 del
19.12.84 (di conversione del D.L. 30.10.84 n. 726) e dalle disposizioni
contrattuali per il personale ordinario, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dai commi 3 e 4 della citata legge, nonché dalle seguenti
disposizioni:
a) Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1) l'eventuale periodo i prova;
2) l'orario settimanale e giornaliero;
3) la qualifica assegnata;
4) la sede di lavoro.
L'orario di lavoro settimanale non può essere inferiore a 24 ore.
a) Il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con
articolazioni dell'orario giornaliero diverse da quelle fissate per il
restante personale, previa comunicazione alle RSA.
b) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di
cui alla lettera di assunzione, dovrà essere concordata per iscritto col
lavoratore interessato e comunicata per conoscenza alle RSA.
c) Il personale assunto a tempo parziale non può essere superiore al 30%
del personale assunto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità
superiore).
d) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle
retribuzioni stabilite per il personale ordinario proporzionalmente
ridotte in corrispondenza delle ore di lavoro effettivamente prestate nel
mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella
corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di
assunzione o dalla comunicazione di cui al punto c) che precede. Il limite
minimo di retribuzione ai fini contributivi è indicato dall'art. 1, comma
4, della legge 7.12.89 n. 389.
e) La retribuzione oraria e giornaliera si determinano secondo quanto
stabilito dall'art. 37 del vigente CCNL, in relazione alla lettera di
assunzione e alle eventuali modifiche di cui alla lett. c).
f) I trattamenti economici relativi al trattamento di fine rapporto,
alla 13a mensilità, alla 14a mensilità, alle ferie, alle festività e
a
ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno
applicazione
ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate e comunque non inferiore
all'orario settimanale risultante dalle comunicazioni di cui ai punti
a) e
c) che precedono, salvo quanto disposto al successivo punto i).
g) Per la 13a e la 14a mensilità si fa riferimento alla media delle ore
lavorate nell'anno di riferimento. Per il trattamento di fine rapporto si
applicano le disposizioni di legge vigenti.
h) Il trattamento di malattia o di infortunio e quello relativo alle
lavoratrici madri o qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge
per qualsiasi istituto o fattispecie sarà garantito in proporzione alla
durata della prestazione di cui ai punti a) e c) che precedono.
i) Il passaggio dei lavoratori dal rapporto a tempo parziale al rapporto
a tempo pieno può essere disposto dall'impresa qualora sussista il
consenso del lavoratore a norma della legge n. 863/84.
In caso di passaggio del lavoratore dal rapporto a tempo parziale al
rapporto di lavoro a tempo pieno e viceversa il trattamento di fine
rapporto sarà determinato in base alle norme dettate dalla legge 29.5.82
n. 297.
I ratei di retribuzione globale mensile relativi a tutti gli altri
istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo
parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in
misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa
nei due distinti periodi.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso
dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano
applicazione in rapporto al periodo lavorato.
l) Qualora in casi singoli l'effettuazione di lavoro supplementare abbia
carattere continuativo, troverà applicazione il precedente paragrafo c).
m) Il personale in forza può chiedere all'azienda il passaggio dal
rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un determinato
periodo di tempo e successivamente richiedere la riconversione del
rapporto, fermo restando il necessario consenso dell'azienda. In tal caso
vigono le norme previste al punto 1).
Nell'esame delle domande pervenute l'azienda dovrà tener conto dei carichi
di famiglia e dell'anzianità di servizio maturata.
Art. 18 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge,
di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo
giustificati motivi di impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario
contrattuale di cui all'art. 15.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo
per i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni
avvicendati, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con
l'orario del 3° turno.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui
all'art. 21 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei
lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in
altro giorno; nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto
nel giorno di riposo compensativo.
E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il
giorno di riposto compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade
interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le
seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale.
1) lavoro straordinario diurno feriale 25%
2) lavoro straordinario notturno 50%
3) lavoro straordinario festivo. 65%
4) lavoro straordinario notturno festivo. 75%
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
6) lavoro notturno in turni avvicendati e non 25%
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore
assorbe la minore.
La percentuale in corrispondenza del punto (6) non si calcola per i
guardiani notturni, per i quali la retribuzione tabellare viene maggiorata
del 10%.
Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore
settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10
ore
giornaliere di guida effettiva, senza altra intermittenza che quella per
consumazione del pasto. Se si deve superare il limite della 12
ore
settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario
purché la media di un periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le
ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Le prestazioni eccedenti l'orario contrattuale di lavoro di cui al comma 2
dell'art. 15 non potranno superare le 200 ore annue per ciascun
dipendente.
Tale limite, per il settore locazione automezzi, è stabilito in 180
ore
annue pro capite.
Detti limiti non sono applicabili al personale addetto ai lavori
discontinui e al personale viaggiante.
Ai fini dell'applicazione di ogni istituto contrattuale e
indipendentemente dal criterio di distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26
gli
elementi della retribuzione mensile.
Il ricorso a prestazioni straordinarie superiori ai limiti fissati nel
Contratto per esigenze eccezionali e imprevedibili dovrà essere
preventivamente esaminato tra azienda e strutture sindacali aziendali.
Art. 19 - Indennità di trasferta.
Il personale comandato a prestare servizi in trasferta, oltre alla
retribuzione globale giornaliera, ha diritto al seguente trattamento:
1) Il personale viaggiante delle imprese esercenti noleggio autobus,
fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, avrà
diritto al rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio nei
seguenti limiti:
a) territorio nazionale per il pernottamento: £. 58.000 per ogni pasto:
£. 25.100;
b) territorio estero per il pernottamento: £. 80.700 per ogni pasto:
£.
32.800;
2) Il personale viaggiante delle imprese esercenti noleggio auto con
autista, fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede
aziendale avrà diritto a un'indennità di trasferta nella misura di:
a) territorio nazionale per il pernottamento: £. 44.700 per ogni pasto:
£. 21.600;
b) territorio estero per il pernottamento £. 58.000 per ogni pasto:
£. 29.900
3) Qualora il personale di cui ai precedenti punti 1) e 2) il
trattamento sia convenzionato alla pari con il trattamento di vitto
e
alloggio dei viaggiatori, purché questo sia normale,
l'azienda
corrisponderà in sostituzione dei trattamenti di cui sopra le seguenti
indennità:
a) in territorio nazionale:
- £. 6.325 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore;
- £. 9.775 per assenze dalla sede da 12 a 18 ore;
- £. 12.075 per assenze dalla sede da 18 a 24 ore;
b) in territorio estero:
- £. 7.475 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore;
- £. 10.925 per assenze dalla sede da 12 a 18 ore;
- £. 13.225 per assenze dalla sede da 18 a 24 ore.
Gli importi di cui al precedente comma sono assorbiti dagli eventuali
trattamenti aziendali più favorevoli in atto.
Fermo restando quanto sopra, nel caso di un autista solo, si devono avere,
nelle 24 ore di servizio extraurbano, 12 ore di riposo, compreso il tempo
dei pasti.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non
avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio
non superi nel complesso le 6 ore continuative.
Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata
ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il
diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso
che al lavoratore sia concessa un'ora di interruzione in sede per
consumare il pasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il pasto
meridiano dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.
Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, agli
impiegati in missione per esigenze di servizio, e al personale dipendente
da imprese di locazione automezzi, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a
quelle di 1a classe in quanto effettivamente sostenute;
b) il rimborso a piè di lista delle spese di xxxxx e alloggio nei
seguenti limiti:
- territorio nazionale per il pernottamento: £. 58.000, per ogni pasto:
£. 25.100;
- territorio estero per il pernottamento: £. 80.700, per ogni pasto:
£. 32.800;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per
l'espletamento della missione.
L'indennità per il personale inviato in trasferta assorbe quella
sostitutiva di mensa di cui all'art. 41.
Con decorrenza 1.1.97 l'importo dell'indennità di cui al comma 7 e quelli
di cui ai punti 1) e 2) verrà aggiornato in base alle variazioni
dell'indice ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti riferito all'anno
precedente e così di anno in anno.
Restano ferme le condizioni di migliore favore.
Art. 20 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo eccezioni
di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica
con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica
sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a
tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo, salvo
quanto previsto al comma 5 del successivo art. 21.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo
dovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana
non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, il
lavoratore avrà diritto a un'indennità pari al 50% della retribuzione
base.
Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo
compensativo in altro giorno che coincida con una delle festività
infrasettimanali come innanzi, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta al
normale trattamento mensile, a una quota giornaliera di retribuzione
globale.
Fermo restando il trattamento di cui al comma 3 è ammesso il cumulo dei
riposi di viaggi extraurbani di durata superiore ai 6 giorni.
Il
lavoratore dovrà usufruire delle giornate di riposo maturate durante il
viaggio al rientro in sede.
Nel caso di settimana corta è considerato giorno di riposo settimanale il
2° giorno di riposo.
Art. 21 - Festività.
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ovvero i prestabiliti giorni di riposo settimanale di
cui all'art. 20;
b) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Lunedì dopo Pasqua;
4) Anniversario Liberazione (25 aprile);
5) Festa del Lavoro (1 maggio);
6) Assunzione (15 agosto);
7) Ognissanti (1 novembre);
8) Immacolata Concezione (8 dicembre);
9) X. Xxxxxx (25 dicembre);
10) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
11) Festività del Santo Patrono;
12) SS. Xxxxxx x Xxxxx (29 giugno, per il Comune di Roma).
Per le festività su indicate, trovano applicazione le norme di legge e
quelle previste dall'Accordo Interconfederale del 3.12.69.
Nel caso in cui le ricorrenze festive di cui al punto b) cadano in
giornate di riposo settimanale (2° giorno nell'eventualità di settimana
corta) in aggiunta al normale trattamento economico, al lavoratore spetta
un importo pari a 1/26 della retribuzione globale. Detto compenso spetta
pure nel caso di spostamento del riposo settimanale per esigenze di
servizio, fermo restando il trattamento contrattuale previsto (art. 20).
Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive - esclusa la festività del
Patrono - prestano la loro opera, è dovuta la retribuzione per le ore
effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
In caso di lavoro nella festività del S. Patrono, ai lavoratori sarà
corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno
feriale.
Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento
retributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di
assenza dipendente dalla volontà del lavoratore.
Nel caso in cui gli Istituti Previdenziali corrispondono ai lavoratori
assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento
per la festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la
differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività.
Festività abolite (legge 5.3.77 n. 54 e DPR 28.12.85 n. 792)
Per quanto riguarda le due festività civili (2 giugno e 4 novembre) la cui
celebrazione è stata spostata alla domenica, al lavoratore, che in dette
giornate presti la propria opera, compete, oltre al normale trattamento
economico, un importo pari a 1/26 della retribuzione globale mensile.
Lo
stesso trattamento compete nel caso in cui il 2 giugno e il 4 novembre
coincidano con il riposo settimanale.
Al lavoratore verranno concessi indipendentemente dall'effettiva
prestazione 4 giorni di riposo compensativo frazionabili anche a ore in
sostituzione delle 4 ex festività religiose che potranno essere assegnati
nel corso di ciascun anno compatibilmente alle esigenze aziendali.
Per i lavoratori delle unità produttive situate nel Comune di Roma, il
numero dei predetti riposi compensativi viene ridotto a 3 in relazione al
DPR n. 792/85.
Qualora non possa essere concesso il riposo compensativo entro il predetto
periodo, sarà corrisposta la relativa retribuzione con la retribuzione del
mese di gennaio.
I permessi di cui al precedente comma non saranno comunque cumulabili col
periodo feriale.
Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori
assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento
per le festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la
differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività.
Restano
ferme le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende.
Chiarimento a verbale.
Le parti stipulanti precisano che qualora la festa del Santo Patrono
coincida con altra festività di cui al punto b) dell'art. 21 del CCNL
19.12.91, le parti a livello aziendale stabiliranno una giornata di
festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere
invariato il numero delle festività di cui al citato punto b).
Art. 22 - Ferie.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo ferie
pagato pari a 26 giorni lavorativi.
Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi.
La distribuzione delle ferie verrà preventivamente esaminata d'intesa tra
azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze
dell'azienda e dei lavoratori.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto
all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio
di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetta 1/12 di ferie per
ogni mese di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre
saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore,
qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al
compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di
anzianità.
In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il
diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a
tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.
In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il
periodo di xxxxx, sarà prolungato tale periodo per il numero delle
suddette festività.
E' però data la facoltà all'azienda di retribuire le festività anzidette
senza prolungamento del periodo feriale.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita
di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.
Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente Contratto
dovranno essere godute nel corso dell'anno di riferimento, fatte salve le
eventuali deroghe di legge.
Art. 23 - Permessi.
Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi
permessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la
relativa retribuzione, in ragione di 1/26 della retribuzione stessa
mensile, per ogni giornata di assenza dal lavoro.
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una
giornata di permesso retribuito, che dovrà essere goduta entro 15 giorni
dall'evento.
Al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende nel caso di decessi
(genitori, fratelli, coniuge, figli) accorderanno un permesso retribuito
di giorni 3 sempreché tale circostanza non si verifichi in periodi di
xxxxx e malattia del lavoratore; 5 giorni retribuiti, se il decesso si è
verificato fuori provincia.
Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.
Art. 24 - Aspettativa.
Al lavoratore che ne faccia richiesta, per giustificato motivo di
carattere privato, familiare e di studio, l'azienda potrà concedere un
periodo di aspettativa fino a un massimo di 3 mesi, con sospensione del
rapporto di lavoro a tutti gli effetti.
Art. 25 - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, parificate e legalmente riconosciute, o comunque
abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro
richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami.
I lavoratori di cui al comma 1 hanno inoltre diritto, su loro richiesta, a
150 ore annue di permesso retribuito per la frequenza effettiva dei corsi.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda il certificato di frequenza
scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello acquisito come
diritto.
Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più del
3% del numero di dipendenti in forza all'azienda alla data del 1°
settembre di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale andamento
dell'attività produttiva.
Per le aziende che occupano un numero di dipendenti compreso tra 10 e 15,
dovrà essere consentita la possibilità di partecipazione ai corsi di un
lavoratore per ciascun anno.
Per le aziende articolate in unità operative, le quali occupano meno di 10
dipendenti, saranno retribuite 150 ore per favorire la frequenza ai corsi,
fuori dell'orario di lavoro.
I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a permessi sulla misura di:
- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media
superiore;
- 2 giorni per ciascun esame universitario.
Art. 26 - Assenze.
Tutte le assenze devono essere comunicate salvo il caso di giustificato
impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si
verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e
comunicati dalla direzione aziendale.
Le assenze non giustificate potranno essere oggetto dei provvedimenti
disciplinari ai sensi dell'art. 49.
Art. 27 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
In caso di interruzione della prestazione normale sarà riservato
limitatamente al personale operaio, il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda sarà
corrisposta la retribuzione base con facoltà per l'azienda di adibire gli
operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a
disposizione non essendo stati preavvisati in termine utile alla
prevedibilità dell'evento, sarà corrisposto, per la prima giornata di
sospensione, il 100% della retribuzione globale;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati
tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla cassa integrazione salari per quanto riguarda
il rimborso da richiedersi dalle aziende.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni,
l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto all'indennità sostitutiva
del preavviso e a quella di anzianità.
La presente normativa opera quando nella gestione del servizio
intervengano fatti che - indipendenti dalla volontà dell'impresa ed
estranei alle condizioni tipiche del settore - impediscano l'esercizio
della normale attività aziendale.
Art. 28 - Servizio militare.
Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il
rapporto di lavoro.
Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi, nel
termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio; non
presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli
al lavoratore.
Art. 29 - Congedo matrimoniale.
Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio sarà concesso un congedo
di 15 giorni lavorativi retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale
titolo dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tale congedo non
si computa nell'annuale periodo di ferie.
Art. 30 - Trattamento di malattia e infortunio.
L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di
giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata
in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo
designati e comunicati alla direzione aziendale.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere
comunicata all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui
il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata
da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare nel
termine di cui al successivo comma.
Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il
certificato di malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.
Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a
cessare qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in
complesso 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. A fini del
trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per
malattia che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.
Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a
guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della
conservazione del posto per malattia.
Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda su richiesta del
lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi
durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti
senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale.
Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta
nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.
Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa ove proceda al licenziamento del
lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e
l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.
Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti
termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla
sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'impresa non
proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza
dell'anzianità.
Per i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal
presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere
generale.
Fermo restando quando disposto dall'art. 5, legge n. 300/70, per quanto
concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano
quanto segue:
- il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal 1° giorno di
assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro
ai sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00
alle ore 19,00;
- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano
effettuate su iniziativa dell'ente preposto al controllo di malattia in
orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri
organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori;
- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi
dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché
per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione
all'azienda.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini
sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento,
l'assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio
non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa e
contestualmente confermato per iscritto.
Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi
immediatamente nel suo abituale posto di lavoro.
Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate
nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da
parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà
l'indennità di malattia e l'impiegato decade dal diritto alla retribuzione
per tutto il periodo di malattia.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività
lavorativa a titolo gratuito durante l'assenza.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione
sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è
obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà
considerata ingiustificata.
Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di
legge che successivamente al presente accordo statuiranno sull'argomento.
Operai.
Per le assenze per cause di malattia competerà:
- a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno,
un'integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della
retribuzione globale netta.
Il trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dall'azienda con
deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da
parte dell'istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della
malattia da parte dell'istituto stesso.
Relativamente al trattamento economico per infortunio, le parti confermano
che l'azienda integra, a partire dal 1° giorno e fino alla guarigione
clinica, l'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi
di legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale. Trattamento economico di malattia:
a tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della
retribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della
retribuzione globale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti
dall'INPS, fermo restando i criteri relativi al calcolo dell'assenza di
cui al comma 4.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e fino
alla scadenza del periodo stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini
delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi
vigenti alla data del presente Contratto.
Art. 31 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto senza
un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
- livello 10: mesi 4;
- livelli 9 e 8: mesi 3;
- livelli 7, 6 e 5: mesi 2;
- livelli 4, 3, 2 e 1: giorni 15.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini di cui innanzi
sono ridotti al 50%.
I termini di disdetta decorreranno dalla data dell'effettiva
comunicazione.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini
di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al
lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso lavorato sarà computato nel TFR.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di
troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza
che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso
non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro
concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione;
la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal
datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per
iscritto.
Art. 32 - Detrazione del trattamento mensile della retribuzione giornaliera per assenza non retribuita.
Dalla retribuzione globale mensile (comprensiva di tutti gli elementi)
vanno detratti tanti ventiseiesimi quante sono state le giornate di
assenza per malattia e infortunio (salvo quanto previsto dalla legge) e i
giorni lavorativi non prestati per qualsiasi causa, per i quali non
compete alcun trattamento economico.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto - Legge n. 297/82.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il
trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/82.
Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine
rapporto gli istituti tassativamente sottoindicati:
1) retribuzione tabellare;
2) indennità di contingenza di cui alla legge n. 297/82;
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
5) 13a mensilità;
6) 14a mensilità;
7) indennità non occasionali.
Restano ferme le esclusioni previste dal presente Contratto nonché quando
corrisposto a titolo di rimborso spese.
NOTA A VERBALE
Di seguito si riportano le misure dell'indennità di anzianità maturate
fino al 31.5.82 dai lavoratori con mansioni operaie:
per gli operai, la misura dell'indennità di anzianità è pari a 26/30 della
retribuzione globale mensile contrattuale per l'anzianità maturata
successivamente all'1.1.76; a 30/30 della retribuzione globale mensile per
l'anzianità maturata successivamente all'1.1.77.
Per l'anzianità precedente all'1.1.76 l'indennità degli operai andrà
conteggiata nelle seguenti misure:
- per l'anzianità dall'1.5.73 al 31.12.75: 21,923/30 per ogni anno di
anzianità da 1 a 3 anni;
- per l'anzianità dall'1.6.71 al 30.4.73: 13,846/30 per ogni anno, per
anzianità dal 1 a 3 anni: 16,153/30 per ogni anno per anzianità oltre i
3
e fino agli 8 anni; 20,769/30 per ogni anno, per anzianità oltre gli
8
anni;
- per l'anzianità fino al 31.5.71: 9,230/30 per ogni anno di anzianità
da 1 a 3 anni; 10,384/30 per ogni anno, per anzianità oltre i 3 e fino a 5
anni; 12,692 per ogni anno, per anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni;
15/30 per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni.
L'anzianità maturata nel periodo precedente all'1.6.71, sarà considerata
utile agli effetti del raggiungimento dell'anzianità prevista in ciascun
scaglione relativo al periodo 1.6.71-30.4.73.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità le frazioni di
anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese di durata superiore
ai 14 giorni si computano come mese intero.
Art. 34 - Indennità in caso di morte.
In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella
sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli
e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e
agli affini entro il 2° grado.
In mancanza delle persone indicate al comma 1 e salve diverse disposizioni
testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme
della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 C.C.. Resta fermo che
verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la
13a mensilità o le frazioni di essa e ogni altro diritto che sarebbe
spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.
RACCOMANDAZIONE A VERBALE
In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le
anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il TFR dovuto a
termine contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli
minori già conviventi a carico dell'operaio defunto e in condizioni di
particolare bisogno.
Art. 35 - Cessione, trasformazione, fallimento o cessazione dell'azienda.
La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve
di per sé il contratto di lavoro e il personale conserva i suoi diritti
nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun lavoratore
di chiedere la liquidazione del TFR e di iniziare ex novo un altro
rapporto di lavoro.
In caso di fallimento della ditta, seguito da licenziamento del lavoratore
o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto
all'indennità di preavviso e al TFR stabilito nel presente Contratto come
per il caso di licenziamento.
Art. 36 - Corresponsione della retribuzione.
La corresponsione della retribuzione, sempreché la prestazione non sia
stata per un periodo inferiore, verrà effettuata posticipatamente a mese.
Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento o concessioni di
acconti verranno concordate con le strutture sindacali aziendali.
Il
pagamento deve essere comunque effettuato entro 7 giorni dalla scadenza
del periodo di paga.
La consegna della paga al lavoratore deve essere effettuata secondo le
modalità di cui alla legge 5.1.53 n. 4.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a
quella indicata sulla busta paga o prospetto, nonché sulla qualità legale
della moneta, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento
per gli errori puramente contabili e di inquadramento.
Il datore di lavoro sulla busta paga dovrà fare esplicito riferimento agli
estremi del presente Contratto.
Art. 37 - Retribuzione.
La retribuzione - nei suoi vari elementi - si articola come appresso
indicata:
Retribuzione tabellare: è costituita dai minimi salariali di cui
all'apposita tabella prevista nel CCNL.
Retribuzione base: è costituita dalla retribuzione tabellare e
dall'indennità di contingenza.
Retribuzione individuale: è costituita dalla retribuzione base e dagli
aumenti periodici di anzianità.
Retribuzione globale: è costituita dalla retribuzione individuale, dagli
eventuali altri aumenti comunque denominati, dall'indennità di mensa nelle
località ove esiste e da ogni altra indennità corrisposta a carattere
fisso e continuativo, con esclusione di quanto erogato a titolo di
rimborso spese e a carattere risarcitorio.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo gli elementi mensili della
retribuzione per:
191 per il personale di custodia - guardiani notturni;
182 per il personale conducente di auto;
173 per il personale a 40 ore settimanali;
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 gli elementi
mensili della retribuzione.
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità.
A decorrere dall'1.7.88, il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di
servizio effettivamente prestato, a un aumento di anzianità nei seguenti
valori a seconda del livello di appartenenza.
10° | £. | 64.085 |
9° | 62.321 | |
8° | 58.793 | |
7° | 57.249 | |
6° | 56.900 | |
5° | 56.588 | |
4° | 52.618 | |
3° | 51.516 | |
2° | 50.634 | |
1° | 49.091 |
Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quelli in cui si compie il biennio di servizio.
Qualora però i giorni nel mese in cui si compie il biennio di servizio
-
oltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15,
il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto,
di conseguenza, viene anticipato al 1° giorno del mese stesso.
Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 9 aumenti periodici di
anzianità fino al raggiungimento del 60% della retribuzione tabellare
relativa all'ultimo livello di appartenenza e della contingenza al
31.12.81, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli.
Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra
degli aumenti maturati nel livello di provenienza e il relativo importo
concorre al raggiungimento del 60%. La frazione di biennio in corso al
momento di detto passaggio, è utile agli effetti della maturazione del
successivo aumento periodico.
Gli aumenti corrisposti per il titolo di cui sopra non possono essere
assorbiti da eventuali aumenti di merito così come questi non possono
essere assorbiti da aumenti per anzianità maturati e da maturare.
Art. 39 - Tredicesima mensilità.
L'azienda corrisponderà una 13a mensilità pari alla retribuzione globale
mensile percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale mensilità
dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio
prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 14 giorni non saranno
calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 14
giorni.
Il rateo di 13a mensilità sarà conteggiato nella retribuzione ai fini del
calcolo del trattamento di fine rapporto.
Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei
della 13a mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Art. 40 - Quattordicesima mensilità.
L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14a mensilità pari alla
retribuzione globale mensile.
Detta erogazione è riferita al periodo 1° luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
suddetto periodo, l'erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi
maturati, considerandosi come intero la frazione di mese superiore ai 14
giorni.
L'erogazione è computabile nel trattamento di fine rapporto di lavoro.
Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti ratei
della 14a mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Art. 41 - Indennità varie.
Indennità di uso mezzo di locomozione proprio.
La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo di
locomozione per servizio, un'indennità mensile da concordarsi fra le
parti.
Indennità di maneggio denaro.
Al personale che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore
sarà corrisposta mensilmente un'indennità nella misura del 6,50% della
retribuzione base in vigore al 31.7.84. L'indennità compete anche
nell'ipotesi che la continuità del maneggio sia interrotta dalle
alternanze di turni.
La predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non è
utile ai fini dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non
entra a far parte del TFR.
Indennità di lingue estere.
Qualora l'azienda richieda al dipendente, all'atto dell'assunzione o nel
corso del rapporto di lavoro, di parlare anche una o più lingue estere
nell'esercizio delle sue prestazioni, corrisponderà una indennità di
£.
17.000 mensili.
Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo
dell'indennità sostituiva di preavviso e di licenziamento, del trattamento
di festività, di ferie, di 13a e di 14a mensilità.
Ai dipendenti chiamati occasionalmente a sostituire quelli di cui al
precedente capoverso in prestazioni richiedenti il parlare una o più
lingue estere e ai dipendenti eccezionalmente chiamati a tali prestazioni,
competerà pure un'indennità nella misura di £. 17.000 mensili comprese nel
periodo di durata delle prestazioni come innanzi.
Indennità impiegati di banco per le imprese esercenti locazione automezzi.
Agli impiegati di banco per le particolari modalità di svolgimento delle
mansioni tipiche assegnate viene corrisposta un'indennità mensile
dell'importo di £. 13.000. Tale indennità sarà considerata come elemento
utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva di preavviso, del
trattamento per festività, ferie, 13a e 14a mensilità.
Agli impiegati di banco che nell'esercizio delle proprie mansioni si
avvalgono in via eccezionale di veicoli a motore personalmente condotti
sarà garantita la copertura assicurativa INAIL.
Gli impiegati di banco che nell'espletamento delle proprie mansioni
trasportano denaro e/o valori, in caso di furto o di rapina, sono
esonerati da responsabilità con obbligo di denunciare alle autorità
competenti il fatto delittuoso.
La norma di cui sopra non trova applicazione in caso di colpa o dolo
dell'impiegato di banco.
Indennità lavori in turni avvicendanti per il settore delle imprese
esercenti autorimesse.
Al personale che normalmente presta servizio in turni avvicendati sarà
corrisposta un'indennità in percentuale pari al 6% del minimo tabellare.
Indennità sostitutiva di mensa.
A decorrere dall'1.1.92, l'indennità sostitutiva di mensa pari a £. 1.200
come regolata dal punto 2) delle "indennità per settore autonoleggio senza
autista" è estesa ai dipendenti delle imprese dei settori per i quali è
stipulato il presente CCNL.
A decorrere dall'1.4.93, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al comma
precedente è elevata a complessive £. 2.500.
A decorrere dall'1.4.93, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto
2) delle "indennità per il settore autonoleggio senza autista" è elevata a
complessive £. 3.500 per il solo settore autonoleggio senza autista, fatti
salvi eventuali trattamenti di miglior favore esistenti in sede aziendale.
Indennità per il settore autonoleggio senza autista.
1) Viene istituita per ogni giornata di effettiva prestazione al lavoro
un'indennità di trasporto che per i dipendenti operanti presso gli
aeroporti è pari a £. 1300 e per quelli operanti nelle altre sedi è di
£.
500. Con decorrenza 1.1.90 le imprese esercenti locazione automezzi senza
autista eleveranno i valori sopra indicati a £. 1.550 per i dipendenti
operanti presso gli aeroporti e a £. 750 per quelli operanti nelle altre
sedi.
2) Un'indennità sostitutiva di mensa pari a £. 1.200 per ogni giornata
di effettiva prestazione di lavoro, xxxxx restando gli incrementi previsti
dalla precedente rubrica "Indennità sostitutiva di mensa".
Le predette indennità nonché l'indennità sostitutiva di mensa di cui alla
rubrica che precede, comprensive dell'incidenza nel trattamento per ferie,
festività, 13a e 14a non verranno corrisposte per malattia e infortunio e
non entrano a far parte del trattamento di fine rapporto di lavoro.
Le indennità così determinate assorbono fino a concorrenza e comprendono
tutte le indennità corrisposte a livello aziendale a qualsiasi titolo.
Eventuali differenze, globalmente considerate, rispetto all'importo
complessivo delle predette due indennità, saranno conservate "ad personam"
al personale interessato.
In caso di divergenze in ordine all'assorbimento la questione sarà
esaminata in sede nazionale fermo restando che non ci sia diminuzione del
trattamento complessivo delle indennità preesistenti già percepite prima
del rinnovo del presente Contratto.
Indennità lavoro domenicale.
Per il lavoro prestato nelle domeniche con riposo compensativo in altro
giorno della settimana, verrà corrisposta un'indennità di £. 5.000 per
ogni domenica lavorata comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti
contrattuali e non entra a far parte del trattamento di fine rapporto.
L'indennità assorbe fino a concorrenza eventuali trattamenti concessi allo
stesso titolo in sede aziendale.
Art. 42 - Alloggio del personale.
Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare
continuativamente a disposizione nei locali dell'azienda, la concessione
dell'alloggio sarà gratuita.
Art. 43 - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno 4 tute o indumenti
equivalenti al personale di officina, all'uomo di garage e al personale di
custodia e posteggio.
L'azienda fornirà gratuitamente impermeabili con relativo copricapo a quei
lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la
pioggia.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni 2 anni 2 tenute estive e 2 tenute
invernali agli autisti addetti ai servizi di noleggio e questi hanno
l'obbligo di indossarle durante il servizio.
Le imprese che intendono fare indossare al personale una tenuta di propria
prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese e il personale deve,
durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Qualora le tenute non venissero fornite, ai dipendenti sarà corrisposta
un'indennità sostitutiva di vestiario di £. 700 per ogni giornata di
effettiva presenza di lavoro.
Art. 44 - Rimborso spese.
Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi
inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le
eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
Art. 45 - Trasferimento.
I provvedimenti di trasferimento saranno comunicati preventivamente alle
RSA e alle strutture territoriali sindacali competenti.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto
precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti
alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di
origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento
di fine rapporto e al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia
stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il
trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla
situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei
quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene
considerato dimissionario.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle
spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per
gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi
con l'azienda.
E' dovuto inoltre un compenso una tantum dell'importo non inferiore al 50%
della retribuzione globale mensile di fatto al lavoratore celibe senza
conviventi a carico e non inferiore a una retribuzione globale mensile,
oltre a un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con
lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia, sempreché il trasferimento
comporti cambiamento di domicilio.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un
indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto,
regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente
alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale
indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore
per iscritto con il preavviso di 40 giorni e contemporaneamente dovrà
essere data comunicazione alle strutture sindacali aziendali.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità
di cui sopra.
Il lavoratore comunicherà direttamente o tramite le strutture sindacali
aziendali la propria decisione entro 20 giorni dalla notifica del
trasferimento.
Art. 46 - Risarcimento dei danni.
L'autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza
maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui
imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per
negligenza grave e reiterata.
Tutti coloro che guidano l'automezzo dell'impresa e dovessero arrecare
xxxxx imputabili alla propria responsabilità quale conducente
risponderanno del 37,5% del costo della riparazione. Il pagamento del
danno avverrà mediante trattenuta mensile per importo non superiore al
quinto della retribuzione globale e la documentazione relativa al costo
della riparazione sarà sottoposta al controllo delle strutture sindacali
aziendali e territoriali firmatarie del presente CCNL.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il
servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di
funzionamento, che non manchi del necessario e in caso contrario
immediatamente deve darne avviso all'azienda.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a
conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta
pulizia, nonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri, con esclusione
delle operazioni di facchinaggio.
Dette prestazioni rientrano nell'orario normale di lavoro; se effettuate
oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate prestazioni
straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite
da altro personale.
PRECISAZIONE A VERBALE
La particolare disciplina prevista dal presente articolo trova
applicazione nei soli confronti dei lavoratori professionalmente
inquadrati.
Art. 47 - Ritiro patente.
L'autista al quale sia dall'autorità, per motivi che non comportino il
licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli,
avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza
percepire retribuzione alcuna. L'autista in questo periodo potrà essere
adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà il salario del livello
nel quale viene a prestare servizio.
Nelle aziende che occupano più di 20 dipendenti oltre alla conservazione
del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi
altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria
alla quale viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,
oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda
lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal
caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui
all'art. 33 secondo il salario percepito nel livello cui il dipendente
apparteneva prima del ritiro della patente.
Art. 48 - Tutela della maternità.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Inoltre le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze
aziendali con quelle previste dalle predette disposizioni di legge e
pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle.
Ove durante il periodo di conservazione obbligatoria del posto intervenga
una malattia si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 del
presente Contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con
decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso
dell'anzianità di servizio per il periodo di conservazione del posto.
Art. 49 - Norme disciplinari.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti
discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente
Contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un
contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali
gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai
metodi di lavoro dell'azienda, non fame uso in modo da poter arrecare ad
essa pregiudizio;
4) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza
mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui
affidato.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità
con:
a) rimprovero;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di paga base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
Il licenziamento di cui alla lett. e) si può tra l'altro applicare nei
confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno 3 volte nel
corso di 2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o,
nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35
giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei
doveri di cui al comma precedente.
L'impresa non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto
l'addebito e senza averlo sentito a sua discolpa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della
associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il provvedimento di cui alla lett. f) viene adottato nei confronti del
lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai punti b), c) e d) non
possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Fermo restando quando disposto dalla legge 15.7.96 n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi
del rapporto di lavoro.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore
al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare di cui ai punti b),
c) e d) ed eccezion fatta per le contestazioni comportanti i provvedimenti
di cui ai punti e) ed f) del precedente comma 3, può promuovere, nei 20
giorni successivi, anche per mezzo dell'Associazione alla quale si è
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di
conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle
parti e da un 3° membro scelto di comune accordo, o in difetto di accordo,
nominato dal Direttore dell'ufficio del lavoro. La situazione disciplinare
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
L'importo delle multe di cui al punto c) verrà versato a favore di
eventuali istituzioni assistenziali aziendali e in mancanza all'INPS.
Qualora il datore di lavoro non provveda entro 10 giorni dall'invito
rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante
in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare
non ha effetto. Se adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
2 anni dalla loro applicazione.
Art. 50 - Rapporti sindacali.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente
Contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari
aziendali di rappresentanza o in mancanza, fermo restando quanto previsto
dall'Accordo interconfederale 22.6.95, rappresentanze sindacali aziendali,
con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata
dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un
delegato d'impresa a nonna dell'art. 2 dell'Accordo interconfederale
18.4.66 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne.
Permessi sindacali.
I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali
vengono stabiliti in misura annua da 1 ora e 30 minuti per ciascun
dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art.
23 della legge 20.5.70 n. 300.
I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali,
delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati
nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il
presente Contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli
Organi di cui sopra, hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di
servizio, a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi
stessi e delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.
I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno
essere tempestivamente comunicati all'azienda.
Tali permessi saranno concessi per un massimo di 25 giorni all'anno per
ciascun componente dei predetti organi.
Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne
possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano
e nel complesso non potranno superare il massimo di 50 giorni all'anno.
Per le aziende che, operando in una o più province occupino globalmente
più di 150 lavoratori, il numero complessivo dei permessi non può comunque
superare i 100 giorni l'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Assemblee.
Le assemblee di cui all'art. 20 della legge n. 300/70 possono essere
convocate anche dalle Organizzazioni sindacali esterne.
Affissioni, comunicati.
Le Federazioni Nazionali, le Organizzazioni territoriali e le
Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente
Contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti
all'interno dell'azienda e in luogo accessibile a tutti i lavoratori,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Contributi sindacali.
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai
dipendenti che ne rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire
all'azienda.
La delega conterrà l'indicazione del contributo da trattenere e
l'Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versarlo.
Le trattenute, che sono fissate nella misura dello 0,70% del minimo
tabellare e dell'indennità di contingenza, saranno effettuate ogni mese. A
partire dall'1.9.97, tale misura è aggiornata all'1%. La trattenuta
cesserà dal mese successivo a quello nel quale sarà pervenuta la revoca
all'impresa.
Le quote sindacali trattenute dall'azienda, salvo diversi sistemi già
concordati e in atto nelle singole aziende saranno versate sui conti
correnti postali o bancari indicati da ciascun sindacato.
Art. 51 - Trattamenti di miglior favore.
Gli aumenti derivanti dal presente Contratto non assorbono eventuali
superminimi, assegni ad personam o altri compensi a qualsiasi titolo
corrisposti, salvo quelli concessi con esplicita clausola
dell'assorbimento.
Art. 52 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro.
Cessato il rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno successivo
alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il
libretto di lavoro, le tessere di assicurazione e ogni altro documento di
pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non ne sia impedita per
ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Art. 53 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto
previsto dalla Raccomandazione CEE del 13.12.84 n. 635, dalla legge
9.12.77 n. 903 e dalla legge 10.4.91 n. 125, in tema di parità uomo- donna,
attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni
positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non
consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale
per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle
associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle organizzazioni
sindacali stipulanti.
La commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla
base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito
del sistema informativo vigente;
b) elaborare con riferimento alla legge n. 125/91, schemi di progetti di
azioni positive;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale
femminile ad attività professionali non tradizionali e alle eventuali
discriminazioni sul lavoro;
d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui
luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche
del fenomeno;
e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle
normative esistenti a favore delle donne e della maternità individuando le
attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.
La commissione si riunisce almeno 2 volte all'anno e a richiesta di una
delle parti nei 15 giorni successivi alla richiesta medesima.
La commissione avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali che
ne curerà i servizi di segreteria. Le parti si impegnano a:
- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della
CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;
- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a
migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile;
- segnalare alla CPO i casi riguardanti il lavoro femminile che possono
assumere caratteristiche discriminatorie o di contrarietà rispetto alle
pari opportunità;
- consentire e favorire la partecipazione dei componenti la CPO a
riunioni o trattative anche di carattere generale assumendo eventuali
indicazioni tese ad armonizzare soluzioni e accordi con le azioni positive
per le pari opportunità;
- diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali
informativi aziendali;
- promuovere iniziative tese a far nascere o a crescere le azioni
positive per le pari opportunità nelle aziende.
Art. 54 - Tutela della salute.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela
delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei
lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9
della legge 20.5.70 n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti
attività:
- controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali
vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta
situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della
condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei
lavoratori;
- controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda
introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi, laddove
esistenti;
- presentare proposte ai fini dell'informazione e della
sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e comunque legate all'ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei a una politica di controllo della condizione
ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle
imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni
effettuate;
2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione
delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale. Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici
disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di
nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni e alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno
effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle
strutture sindacali aziendali.
Art. 55 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli
adempimenti previsti dal D.lgs n. 626/94 e successive modificazioni e
dall'Accordo interconfederale 22.6.95 in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ivi compresa la disciplina del rappresentante dei lavoratori della
sicurezza e le relative prerogative ad esso assegnate.
Art. 56 - Volontariato.
I lavoratori che fanno parte di associazioni di volontariato iscritte
negli appositi registri regionali e provinciali hanno diritto di
usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, di forme di
flessibilità dell'orario e turnazione agevolata, in recepimento dell'art.
17 della legge 11.8.91 n. 266.
L'azienda può inoltre concedere, dopo aver valutato le esigenze di
servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore a 1 anno, ai
lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle associazioni
di volontariato di cui alla legge 11.8.91 n. 266.
Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a
tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità.
Art. 57 - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti.
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato
dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che
intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento
riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è
considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale
aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e
senza decorrenza di anzianità.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta
essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al
programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti
la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il
ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art 1, comma 2,
lett. b), della legge 18.4.62 n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di
particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso
all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi
per la sicurezza, l'incolumità e la salute di xxxxx.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il
lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la
sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a
quanto previsto dal DPR 9.10.90 n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le
disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi
pubblici competenti.
Per i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le
disposizioni del presente articolo.
Art. 58 - Tutela delle persone handicappate.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/92, hanno diritto al
prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'art. 7 della legge 30.12.71 n. 1204, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa il prolungamento fino a 3 anni del
periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero
retribuiti fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il 3°
grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile
retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravita non sia ricoverata a
tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'art. 7 della citata legge n. 1204/71, si applicano le disposizioni di
cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli
artt. 7 e 8 della legge 9.12.77 n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un
parente o un affine entro il 3° grado handicappato, con lui convivente, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad
altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
dei permessi di cui ai commi 2 e ha diritto di scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a
quanto previsto dalla legge 5.2.92 n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le
disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi
pubblici competenti.
Art. 59 - Osservatorio Nazionale.
Le Parti nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne
relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di
evoluzione dei settori, dei suoi punti forza e dei suoi punti di debolezza
e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle sue
esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale.
L'Osservatorio avrà sede presso l'AUSITRA, che fornirà i servizi di
segreteria, e si riunirà almeno 2 volte all'anno e ogni qualvolta una
delle parti dovesse richiederlo. La data delle riunioni è fissata
d'accordo fra rappresentanti delle parti e comunque non oltre 15 giorni
dalla data dell'eventuale richiesta.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti, per la metà
designati dalle associazioni imprenditoriali e per l'altra dalle
organizzazioni sindacali stipulanti che, di comune accordo, di volta in
volta potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive
responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali di
lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- Andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più
rilevanti comparti.
- Andamento e prospettive degli investimenti.
- Evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di
organizzazione e delle professionalità.
- Andamento e prospettive dell'occupazione.
- Le problematiche della sicurezza e dell'ecologia anche in riferimento
ai rapporti con le istituzioni e a eventuali lavori usuranti per le
indicazioni previste dalla legge.
- Formazione del personale.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in
possesso delle Associazioni, sia sulla base delle ricerche effettuate
dall'Osservatorio per la realizzazione delle sue finalità istituzionali,
sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Art. 60 - Fondo nazionale di previdenza complementare.
In coerenza con i principi della riforma del sistema pensionistico si
conviene di dare vita a un Fondo nazionale di previdenza complementare.
Il fondo che sarà basato sul principio della volontarietà della adesione,
funzionerà secondo il sistema della capitalizzazione dei versamenti
individuali in applicazione di una contribuzione definita a livello di
CCNL.
Nell'ambito del rinnovo biennale saranno definite le modalità di
finanziamento del fondo che avverrà con contributi di pari entità da parte
delle aziende e dei lavoratori e con una quota di TFR in corso di
maturazione e con l'intero importo del TFR maturando per i lavoratori di
nuova assunzione.
Non appena completato il quadro di riferimento legislativo e comunque
entro l'attuale vigenza contrattuale, le Parti, avvalendosi anche di
eventuali consulenze specialistiche, predisporranno la disciplina
costitutiva e funzionale del fondo.
Si conviene fin d'ora che gli organi amministrativi e di controllo del
Fondo saranno composti nel rispetto del criterio della pariteticità della
rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.
In questo contesto, le parti si impegnano a che siano evitati accordi o
iniziative aziendali o territoriali sulla materia in quanto non coerenti
con la presente pattuizione.
Art. 61 - Albo nazionale delle imprese.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative
congiunte o comunque convergenti rivolte ad individuare gli strumenti più
idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e contrattuali di
parte delle imprese che applicano il presente CCNL.
A tal fine concordano che l'Albo nazionale delle imprese, nei diversi
settori, costituisce uno degli strumenti maggiormente efficaci per
generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori
nonché tra imprese e utenza.
In tale ottica, le parti si impegnano a intervenire presso le sedi
competenti e stabiliscono di incontrarsi entro il 1° semestre del prossimo
anno per affrontare i problemi connessi all'istituzione dell'Albo
nazionale delle imprese e decidere le iniziative da assumere al riguardo.
Art. 62 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto.
Le disposizioni del presente CCNL e dei relativi allegati nell'ambito di
ciascun istituto, costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Art. 63 - Decorrenza e durata.
Il Contratto decorre dal 1° marzo 1996 e scade il 28 febbraio 2000, ad
eccezione della parte economica che avrà vigore fino al 28 febbraio 1998.
Si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto da
una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata
R.R..
AUMENTI SALARIALI
LIVELLI | AUMENTI SALARIALI REGIME | A | PARAMETRI | |||
Dal 1.7.96 | Dal 1.3.97 | Dal 1.1.98 | ||||
10 | 268.800 | 134.400 | 89.600 | 44.800 | 200 | |
9 | 252.672 | 126.336 | 84.224 | 42.112 | 188 | |
8 | 228.480 | 114.240 | 76.160 | 38.080 | 170 | |
7 | 217.728 | 108.864 | 72.576 | 36.288 | 162 | |
6 | 208.320 | 104.160 | 69.440 | 34.720 | 155 | |
5 | 204.288 | 102.144 | 68.096 | 34.048 | 152 |
4 | 180.000 | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 134 |
3 | 168.000 | 84.000 | 56.000 | 28.000 | 125 |
2 | 153.216 | 76.608 | 51.072 | 25.536 | 114 |
1 | 134.400 | 67.200 | 44.800 | 22.400 | 100 |
NUOVE RETRIBUZIONI TABELLARI
AUMENTI
SALARIALI A PARAMETRI
LIVELLI REGIME
Dal Dal Dal 1.7.96 1.3.97 1.1.98
10 268.800 1.363.536 1.453.136 1.497.936 200
9 252.672 1.281.722 1.365.946 1.408.058 188
8 228.480 1.159.003 1.235.163 1.273.243 170
7 217.728 1.104.462 1.177.038 1.213.326 162
6 208.320 1.056.783 1.126.178 1.160.898 155
5 204.288 1.036.285 1.104.381 1.138.429 152
4 180.000 913.520 973.520 1.003.520 134
3 168.000 852.208 908.208 936.208 125
2 153.216 777.214 828.286 853.822 114
1 134.400 681.768 726.586 748.968 100
Retribuzioni minime apprendisti officine riparazioni autorimesse.
Per il 1° anno di apprendistato 70% della paga del prestatore d'opera di
corrispondente qualifica;
per il 2° anno di apprendistato 80% della paga del prestatore d'opera di
corrispondente qualifica;
per il 3° e 4° anno di apprendistato 90% della paga del prestatore d'opera
di corrispondente qualifica.
Alla paga minima come innanzi calcolata va aggiunta la indennità di
contingenza del prestatore di opera di corrispondente qualifica.
ALLEGATO AL C.C.N.L. 19 dicembre 1991 (*)
Adempimenti in caso di sciopero e codice di comportamento delle aziende
(*) Per le imprese esercenti noleggio autobus con conducente è sostituito
dall'Accordo nazionale 22.3.94.
La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata
alle XX.XX. nazionali di categoria per quelli nazionali; alle XX.XX.
regionali di categoria per quelli regionali; alle XX.XX. territoriali di
categoria per quelli locali; alle XX.XX. aziendali congiuntamente a quelle
territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva.
La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un
preavviso minimo di 10 giorni con l'indicazione della data, della durata e
dell'orario dell'astensione dal lavoro.
La revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate, di
xxxxx, almeno 48 ore prima dello sciopero già indetto e di esse deve
essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.
Esperite le procedure di mediazione e raffreddamento previste dall'Accordo
interconfederale ratificato il 25.1.90 e/o dall'art. 6 del CCNL di
categoria, effettuati uno o più scioperi di breve durata, eventuali
scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la
durata dell'intera giornata lavorativa e successivamente di 2 giornate
lavorative. Tra uno sciopero e il successivo deve essere comunque
assicurato un intervallo di almeno 7 giorni calendariali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare 4 ore di
servizio. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un
unico periodo continuativo. Modalità, durata e collocazione oraria degli
scioperi devono essere stabilite in modo da ridurre al minimo possibili i
disagi per l'utenza.
A livello territoriale sono concordate le modalità necessarie per
garantire l'esigenza di mobilità dei lavoratori e degli studenti.
I regolamenti di servizio individueranno le procedure da adottare
all'inizio della fase di sciopero e alla ripresa del servizio nonché le
procedure da adottare per la garanzia e la protezione degli utenti, dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
Non sono consentiti scioperi per singoli livelli, categorie, qualifiche o
profili professionali.
L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo all'integrità e alla
sicurezza dei lavoratori, dell'utenza, degli impianti e dei mezzi; in
particolare, verrà assicurata, a rotazione, la presenza del personale
strettamente necessario addetto a:
a) ritiro automezzi noleggiati alla clientela con chiavi e
documentazione provvedendo al relativo parcheggio: 1 addetto;
b) centri elaborazione dati solo per mantenimento collegamento di linea
e funzione dei centri di prenotazione computerizzati: 1 addetto;
c) custodia e guardiania dei beni e delle infrastrutture aziendali:
1 addetto.
Le funzioni di cui alla lett. b) sono espletate al solo fine di impedire
l'interruzione delle comunicazioni fra i diversi centri operanti in sedi
nazionali ed estere, data la loro interrelazione. Ne consegue che al
personale addetto non può essere richiesto l'espletamento di attività
tipicamente produttive.
Le astensioni dal lavoro non avranno luogo:
- nei 3 giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni
elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere;
- nelle giornate di sciopero riguardanti altro o altri settori del
trasporto di persone e/o merci (ferroviario, aereo, urbano, interurbano
a
gestione pubblica o privata);
- nella settimana che precede e in quella che segue la Pasqua;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal 15 dicembre al 7 gennaio.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione,
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali.
Le Associazioni delle aziende si impegnano ad intrattenere relazioni
sindacali soltanto con le XX.XX. firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro e si impegnano perché esse adottino le procedure
negoziali previste nel presente Accordo.
Le Associazioni datoriali e le aziende utilizzano le forme di
raffreddamento nel quadro di costruttive relazioni industriali. Inoltre le
aziende ripristinano il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero dopo
la tempestiva comunicazione della revoca degli stessi.
Le Associazioni datoriali e le aziende che esse rappresentano favoriscono
forme congrue di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e si
impegnano a dare ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili
interruzioni di servizio che si potrebbero verificare a causa di scioperi
tempestivamente comunicati dalle Organizzazioni sindacali.
ACCORDO NAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE DEL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Addì 22 marzo 1994 presso la sede dell'ENAT tra
L'ENAT - Associazione nazionale esercenti noleggio autobus e trasporti
turistici e
le OO.SS.LL. - FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
- visto l'allegato al CCNL 19.12.91 in materia di "adempimenti in caso
di sciopero e codice di comportamento delle aziende";
- vista la deliberazione della Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sull'accordo
adottata, nella seduta del 9.4.92, con la quale la Commissione medesima
invita le parti a perfezionare il Protocollo d'intesa del 19.12.91;
- vista, altresì, la deliberazione della Commissione di Garanzia,
adottata nella seduta del 30.7.92, con la quale la medesima, preso atto
che l'invito non ha avuto seguito, valuta inidoneo, ai sensi dell'art.
13,
lett. a), della legge n. 146/90 l'Accordo 19.12.91 in quanto non
garantisce il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con
il godimento del diritto della persona di cui all'art. 1, comma 2, lett.
b) della legge n. 146/90;
- visti gli inviti formulati dalla Commissione di Garanzia, in ultimo,
in occasione dell'incontro del 9.12.93, e tenuto conto delle proposte da
questa formulate;
- in attuazione della previsione dell'art. 1, punto 2, della legge
12.6.90 n. 146;
si è convenuto la seguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero e il codice di comportamento delle aziende del settore del
noleggio autobus con conducente, che - per le aziende indicate all'art. 1,
comma 1, che segue - sostituiscono e abrogano in ogni sua parte il
Protocollo del 19.12.91, in tema di "adempimenti in caso di sciopero e di
codice di comportamento delle aziende", allegato al CCNL 19.12.91.
1) Il presente Accordo si applica alle aziende esercenti noleggio
autobus con conducente.
La previsione dell'art. 7 del presente Accordo trova applicazione ai
soli servizi regolari specializzati di cui all'art. 2, paragrafo 1,
punto 2, del regolamento CEE 16.3.92, n. 684 (trasporto casa-luogo di
istruzione, casa-luogo di lavoro, casa-caserma e viceversa) con
esclusione, quindi, dei servizi di trasporto turistico.
2) La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è
riservata alle XX.XX. nazionali di categoria per quelli nazionali; alle
XX.XX. regionali di categoria per quelli regionali; alle XX.XX.
territoriali di categoria per quelli locali; alle rappresentanze sindacali
aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per gli
scioperi aziendali.
3) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con
preavviso minimo di 10 giorni con l'indicazione della data, della durata e
dell'orario dell'astensione dal lavoro.
4) La revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate,
di nonna, almeno 48 ore prima dello sciopero già indetto e di esse deve
essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.
5) Esperite le procedure di mediazione e raffreddamento previste
dall'Accordo interconfederale ratificato il 25.1.90 e/o dall'art. 6 del
CCNL 3.7.96, effettuati uno o più scioperi di breve durata, eventuali
scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la
durata dell'intera giornata lavorativa e successivamente di 2 giornate
lavorative. Tra uno sciopero e il successivo deve essere comunque
assicurato un intervallo di almeno 7 giorni calendariali.
6) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare 4
ore di servizio. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si
svolgono in un unico periodo continuativo. Modalità, durata e collocazione
oraria degli scioperi devono essere stabilite in modo da ridurre al minimo
possibile i disagi per l'utenza.
7) Dovrà comunque essere garantito il trasporto domicilio- istituto
scolastico degli scolari e degli studenti.
Dovrà altresì essere garantito il servizio ordinario, articolato su
2
fasce orarie di massima utenza pendolare nel complesso pari a 4
ore,
dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di ogni
giornata di servizio.
A livello locale, in relazione a particolari esigenze di mobilità
dell'utenza servita, potranno essere concordati diversi periodi di
collocazione temporale delle fasce orarie indicate al capoverso che
precede, fermo restando, comunque, il numero delle fasce orarie e il
periodo massimo di 4 ore. In assenza di accordo a livello locale, resta
fermo quanto previsto al punto 7, comma 2, del presente Accordo.
8) Le prestazioni indispensabili individuali nel presente Accordo
dovranno essere garantite anche in presenza di scioperi di una giornata
e
oltre.
9) I regolamenti di servizio individueranno le procedure da adottare
all'inizio della fase di sciopero e alla ripresa del servizio nonché le
procedure da adottare per la garanzia e la protezione degli utenti, dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
Verranno altresì individuate le modalità per la presa in servizio e la
riconsegna nelle rimesse aziendali degli autobus all'inizio e al termine
delle fasce orarie di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del presente Accordo.
10) Non sono consentiti scioperi per singoli livelli, categorie,
qualifiche o profili professionali.
11) Le astensioni dal lavoro non avranno luogo:
- nei 3 giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni
elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere;
- nelle giornate di sciopero riguardanti altro o altri settori del
trasporto di persone e/o merci (ferroviario, aereo, urbano, interurbano a
gestione pubblica o privata);
- nella settimana che precede e in quella che segue la Pasqua;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal 15 dicembre al 7 gennaio.
12) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
13) Le Associazioni datoriali si impegnano ad intrattenere relazioni
sindacali soltanto con le XX.XX. firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro e si impegnano perché esse adottino le procedure
negoziali previste nel CCNL di categoria.
14) L'Associazione datoriale e le aziende utilizzano le forme di
raffreddamento nel quadro di costruttive relazioni industriali.
Inoltre le
aziende ripristinano il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero dopo
la tempestiva comunicazione della revoca degli stessi.
15) L'Associazione datoriale e le aziende che essa rappresenta
favoriscono forme congrue di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e
si impegnano a dare ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili
interruzioni di servizio che si potrebbero verificare a causa di scioperi
tempestivamente comunicati dalle Organizzazioni sindacali.
FACSIMILE DI LETTERA DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO
SINDACALE
Data, .............................
Spett.le Direzione ................
il sottoscritto dipendente................. Vi autorizza con la presente
lettera, ai sensi dell'art. 50 del vigente CCNL, a trattenere dalle sue
competenze, per 14 mensilità, il contributo dell'1% della retribuzione
tabellare e dell'indennità di contingenza, da versare a suo nome, quale
quota associativa all'Organizzazione sindacale a
partire
dalla retribuzione relativa al mese di..........................
dell'anno ..............................
La presente delega è rilasciata a tempo indeterminato e potrà essere
revocata per iscritto in qualsiasi momento.
La trattenuta cesserà dal mese successivo a quello nel quale sarà
pervenuta la revoca all'impresa.
Distinti saluti. Firma
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI ALL'ATTO DELLA STESURA DELL'ACCORDO
NAZIONALE 3 LUGLIO 1996
In relazione a quanto previsto dall'Accordo sul lavoro del 24.9.96,
recepito in un disegno di legge governativo (Norme in materia di
promozione dell'occupazione), le parti convengono di reincontrarsi entro 2
mesi dall'approvazione della relativa legge per armonizzare la disciplina
contrattuale contenuta nell'Accordo nazionale 3.7.96 con le nuove norme
legislative.
Roma, 26 marzo 1997 AUSITRA
ENAT
FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI
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