Contratto di allacciamento e fornitura del servizio di calore
Contratto di allacciamento e fornitura del servizio di calore
tra
E-AG, con sede in 00000 Xxxxxx, codice fiscale 02541180218 partita IVA 02541180218., in personale del dirigente Signor Xxxxxxx Xxxxxx, di seguito denominato “Fornitore”,
e
Signor/Signora …………………………1, codice fiscale ,
residente in , di seguito denominato „Cliente“;
[In caso di utenti non domestici:
Ragione sociale …………………………………, con sede in , codice fiscale
……………………………..…., partita IVA ………….……….., in personale del legale rappresentante Signor/Signora , di seguito denominato „Cliente“;]
di seguito congiuntamente denominate „Parti“.
Si premette quanto segue
- Il Cliente ha richiesto con apposita richiesta datata , l’esecuzione delle opere di
allacciamento / l’invio di un preventivo, nonché la fornitura di calore.
- Il Fornitore ha trasmesso al Cliente in data ……… un preventivo per l’esecuzione delle opere di allacciamento e la fornitura di calore.
Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Premesse
Le premesse e gli allegati citati costituiscono parte integrante ed sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto del contratto
Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente il servizio di telecalore nell’immobile sito in
…………..…., identificato catastalmente con la p.f./p.ed. …. P.M…… in P.T. … C.C. … Il Cliente dichiara che, in base ai dati in suo possesso, la potenza dell’allacciamento è pari a
…. kW. Il Fornitore mette a disposizione la necessaria potenza termica, fornendo il calore necessario al riscaldamento e alla produzione d’acqua calda per uso igienico-sanitario. Il vettore energetico è l’acqua calda a una temperatura di mandata, dipendente da quella esterna, compresa tra un massimo di … °C e un minimo di … °C. La fornitura è effettuata al prezzo attualmente in vigore di … euro per kWh (… eurocent per kilowattora).
Art. 3 Tariffario del Fornitore
Il Cliente dichiara di aver preso visione del tariffario (“Prezzi e condizioni economiche di erogazione del servizio di calore”), in vigore al momento della sottoscrizione del presente
1 Il fornitore indica il nome e dati ulteriori del cliente.
contratto, allegato al preventivo quale allegato A, e di essere d’accordo con le tariffe ivi indicate, che potranno essere addebitate anche indipendentemente dall’effettivo consumo da parte del Cliente.
Art. 4 Impianto di allacciamento
Per l’allacciamento alla rete del Fornitore e, pertanto, per la consegna del calore termico al Cliente è necessario un impianto, di proprietà del Fornitore. Tale impianto comprende le linee di mandata e ritorno dal punto di erogazione alla sottostazione d’utenza, nonché la sottostazione d’utenza stessa. Il confine di proprietà, al tempo stesso punto finale dell’impianto di allacciamento, si colloca direttamente dopo i connettori filettati sul lato secondario dello scambiatore di calore, a valle del punto di fornitura.
Le Parti definiscono consensualmente il punto di posa o montaggio dell’impianto di allacciamento e della sottostazione d’utenza del calore, in base al principio del minor costo. Le spese per la realizzazione degli allacciamenti del circuito secondario a valle della sottostazione d’utenza, gli impianti domestici e le opere per l’allacciamento elettrico sono a carico del Cliente.
Poiché, per le linee di mandata e ritorno e per la conduzione di fornitura, è ineludibile l’occupazione di terreni, il Cliente è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione del Fornitore, per tramite suo o di terzi, qualunque diritto necessario alla posa e al mantenimento delle condutture per la fornitura di calore, per tutta la durata di erogazione del servizio.
Il Fornitore di calore effettuerà ogni investimento e prestazione necessari al corretto funzionamento dell’impianto di allacciamento. Eventuali richieste particolari e lavori straordinari non saranno presi in considerazione dal Fornitore e dovranno essere eseguiti autonomamente dal Cliente.
L’impianto di allacciamento sarà mantenuto e gestito dal Fornitore di calore. Il Cliente s’impegna ad astenersi da qualunque intervento, nonché a informare tempestivamente il Fornitore in presenza di vizi o malfunzionamenti. Con riferimento a tale impianto, il Cliente risponde pienamente nei confronti del Fornitore per eventuali danneggiamenti dovuti a incendio, furto o interventi arbitrari.
I costi per la corrente d’esercizio dell’impianto di allacciamento sono a carico del Cliente. Il Fornitore di calore si fa carico della manutenzione e riparazione dell’impianto, che il Cliente s’impegna ad assicurare secondo le consuetudini, esibendo inoltre adeguata documentazione probatoria di ciò.
Il Cliente autorizza il Fornitore a incaricare terzi dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali.
Il Cliente garantisce in ogni momento al Fornitore l’accesso all’impianto di allacciamento.
L’impianto e i dispositivi di misurazione del Cliente devono possedere le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia, al fine da evitare danni materiali all’impianto stesso, nonché guasti alla rete di erogazione del Fornitore.
Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni personali e materiali che possono verificarsi a valle della sottostazione d’utenza (confine di proprietà).
Art. 5 Misurazione del calore
Il Fornitore stabilisce il quantitativo di calore consumato attraverso un contatore termico tarato, installato nel punto di consegna concordato tra le Parti.
Per eseguire la misurazione, il Fornitore di calore si procurerà a proprie spese dispositivi idonei, conformi alle norme sulla taratura, di cui curerà la manutenzione.
Eventuali manomissioni del dispositivo di misurazione e il prelievo di calore eludendo i sistemi di misurazione saranno punibili e autorizzano il Fornitore a una stima dei consumi nonché alla sospensione dell’erogazione.
Qualora un dispositivo di misurazione visualizzi dati scorretti o non ne visualizzi affatto, a causa di una manomissione o di altro danneggiamento, il Fornitore determinerà il consumo per il periodo intercorrente dall’ultima lettura corretta, mediante stima basata sul consumo medio del periodo di lettura precedente e di quello successivo alla rilevazione dell’errore ovvero sulla base del consumo dell’anno precedente. In tal caso, si dovrà tenere adeguatamente conto delle circostanze effettive nell’erogazione di calore, in particolare delle condizioni meteorologiche.
Art. 6 Prezzi e adeguamenti
I prezzi in vigore della fornitura risulteranno dal vigente tariffario del Fornitore (“Prezzi e condizioni economiche di erogazione del servizio di calore”), allegato al preventivo quale Allegato A. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA nella misura prevista dalla legge e di ogni altro onere e imposta, salvo se diversamente indicato nel citato tariffario. La base per il calcolo del corrispettivo è costituita dalla lettura del contatore termico tarato. Il prezzo verrà rideterminato periodicamente dal amministratore unico, tenuto conto di tutti i costi, di qualsiasi natura essi siano. La variazione dei prezzi sarà in ogni caso comunicata preventivamente per iscritto al Cliente.
Art. 7 Fatturazione e pagamento
Il cliente effettuerà nei confronti del fornitore pagamenti con cadenza trimestrale.. L’energia consumata sarà fatturata in via posticipata in base al consumo effettivo. Il pagamento dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla data di emissione fattura.
Qualora non fosse possibile determinare il consumo effettivo, qualunque sia la ragione, sarà addebitato il consumo stimato dal Fornitore.
In caso di mancato pagamento di un importo dovuto alla scadenza concordata, saranno calcolati gli interessi di mora nella misura del saggio legale, dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento effettivo. Il Cliente sarà informato per iscritto dal Fornitore in merito al ritardato pagamento.
Art. 8 Interruzione
Qualora il Fornitore, in caso di forza maggiore o di altre circostanze che non è ragionevolmente in grado di scongiurare, fosse parzialmente o totalmente impedito nella produzione, conduzione o erogazione di calore, i suoi obblighi saranno sospesi fino a quando tali impedimenti o guasti saranno rimossi.
Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati al Cliente e riconducibili a interruzioni o erogazioni discontinue del calore, dovute a casi di forza maggiore.
Il Fornitore è autorizzato a sospendere temporaneamente l’erogazione di calore per l’esecuzione di lavori necessari al funzionamento del servizio. Tali interruzioni dovranno essere precedute dalla comunicazione della data al Cliente, salvo i casi di pericolo imminente. Il Fornitore è tenuto a porre rimedio il più rapidamente possibile a qualunque guasto o interruzione dell’erogazione.
Art. 9 Inizio e durata della fornitura di calore – recesso
La fornitura di calore ha inizio con la messa in funzione dell’impianto di allacciamento e prosegue a tempo indeterminato.
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il Cliente esercita tale diritto presentando al Fornitore una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete.
Il Cliente può esercitare il diritto di recesso utilizzando il modulo di recesso predisposto a tale scopo dal Fornitore. Il modulo opportunamente compilato può essere trasmesso per posta o e-mail ovvero consegnato a mano presso l’ufficio assistenza clienti del Fornitore. È inoltre prevista la possibilità di compilare e trasmettere il modulo all’esercente in modalità telematica tramite il sito xxx.x-xx-xxxx.xx.
Ai sensi dell’art. 12.1 del TUAR, il Fornitore richiama l’attenzione del Cliente sulle seguenti attività previste ai fini della disattivazione della fornitura di calore e allo scollegamento dalla rete: per la disattivazione della fornitura sono previste le seguenti attività: a) chiusura delle
valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura; b) effettuazione della lettura di cessazione; c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b); per lo scollegamento dalla rete sono previste, oltre alle attività previste per l’interruzione della fornitura, le seguenti attività: a) rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d’utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore; b) presentazione di un’offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d’utenza, qualora il contratto di fornitura preveda che queste siano di proprietà dell’utente; c) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento; d) intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell’utente, ove tale circuito non serva altri utenti. Si precisa che, fatto salvo il corrispettivo di salvaguardia convenuto, non sono previsti ulteriori corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura e per lo scollegamento dalla rete. Ai fini del recesso non sono previsti altri vincoli temporali oltre al periodo di preavviso di cui all’art. 8.1 del TUAR.
In caso di richiesta di disattivazione della fornitura nel periodo invernale, il Fornitore si riserva la facoltà di chiudere parzialmente le valvole di intercettazione della sottostazione di utenza, con riduzione della portata tale da assicurare la sicurezza degli impianti (flusso minimo), senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente.
Il Fornitore può recedere dal contratto al termine dell’anno solare, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
Art. 10 Cessazione della fornitura
Il Fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente e in via definitiva l’erogazione di calore, qualora il Cliente non rispetti le condizioni della fornitura nonostante i solleciti, in particolare, in caso di mancato pagamento delle fatture scadute, di prelievo, derivazione o utilizzo di calore in modo non conforme ai termini del contratto, di modifica, danneggiamento o rimozione degli impianti del Fornitore in assenza di preventivo assenso scritto, tra cui sono ricompresi anche tutti i danni o la rimozione di parti delle apparecchiature, di compromissione del regolare funzionamento del contatore termico, di mancata esecuzione di una modifica dell’impianto richiesta dal Fornitore per ovviare a una situazione non conforme ai termini del contratto o di rifiuto a concedere al personale incaricato dal Fornitore l’accesso alla stazione di consegna di calore.
Il Fornitore è autorizzato a riprendere l’erogazione di calore, sospesa per uno di questi motivi, previa eliminazione della causa alla base della sospensione, al risarcimento dei costi sostenuti oltre che al pagamento di tutti gli eventuali arretrati.
Art. 11 Protezione dei dati
Il Cliente dichiara di aver ricevuto dal Fornitore l’informativa sul trattamento dei dati personali al momento della raccolta di tali dati e di essere stato quindi edotto, in particolare, sui suoi diritti, sul nome e sui dati del titolare, nonché sugli scopi e sulla base giuridica del trattamento. L’invio di una richiesta di preventivo per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento, nonché la sottoscrizione del presente contratto da parte del Cliente, presuppongono pertanto la sua piena conoscenza dell’informativa sulla privacy e il suo espresso consenso al trattamento dei propri dati personali.
Art. 12 Disposizioni generali
Il Cliente dichiara di consentire la posa, nella sua abitazione e sul proprio terreno, degli elementi e delle tubature necessarie per la rete di distribuzione di calore.
Il Cliente s’impegna, anche in seguito a un’eventuale risoluzione del contratto di fornitura calore, a consentire a titolo gratuito la rimozione degli impianti del Fornitore (tubature, scambiatori di calore, ecc.).
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente contratto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti e alle norme giuridiche.
Tutti i costi connessi alla presente fornitura di calore, incluse eventuali spese legali per la riscossione in seguito al mancato adempimento da parte del Cliente e ogni tassa e imposta presente e futura, sono a carico del Cliente.
Per l’esecuzione del contratto e le sue conseguenze giuridiche, le Parti eleggono il seguente domicilio (art. 47 c.c. e art. 30 c.p.c.): il Fornitore di calore elegge il proprio domicilio nella sede indicata nelle premesse, il Cliente all’indirizzo indicato nelle premesse ovvero a quello comunicato a mezzo lettera raccomandata.
Per qualunque controversia derivante dalla fornitura di calore, è competente il foro nella cui circoscrizione ha sede il Fornitore, fatti salvi i diritti di tutela dei consumatori.
Letto, confermato e sottoscritto
………………., lì ………………
E-AG
Dirigente XXXXX Cliente XXXXX
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le seguenti clausole del contratto: Art. 3 Tariffario del Fornitore, Art. 4 Impianto di allacciamento, Art. 6 Prezzi e adeguamenti, Art. 8 Interruzione, Art. 9 Inizio e durata della fornitura di calore – recesso, Art. 10 Cessazione della fornitura, Art. 12 Disposizioni generali.
………………., lì ………………
Cliente XXXXX