Polizza di Assicurazione della
Termini e Condizioni di polizza
Polizza di Assicurazione della
Responsabilità Civile da Attività professionale
Il Vostro partner in Europa, specializzato in assicurazione commerciale
Grazie per aver scelto una polizza CNA.
A partire dal 1897, CNA ha fornito tutela ad oltre un milione di imprese e professionisti sia negli Stati Uniti che a livello internazionale.
Grazie alla collaborazione dei migliori sottoscrittori del settore, CNA è in grado di fornire prodotti innovativi e specializzati oltre ad un eccellente servizio di Controllo del Rischio e di Gestione Sinistri. La competenza dei nostri sottoscrittori è coadiuvata da professionisti del settore con conoscenze tecniche ed esperienza pratica in tutte le aree di specializzazione, dai settori tradizionali fino a quelli emergenti.
Leader europeo del settore specialistico delle assicurazioni commerciali, CNA intrattiene rapporti di partnership di lunga data con clienti e intermediari a sostegno della propria credibilità, coerenza e fiducia.
CNA è garantita dalla riassicurazione finanziaria di CNA Financial Corporation, attualmente il settimo assicuratore commerciale per il Nord America. CNA vanta oltre un secolo di tradizione e la sua solidità finanziaria è ben riconosciuta da tutte le maggiori agenzie di rating indipendenti.
Che cosa assicuriamo:
Istituzioni Finanziarie:
• Gestori di Fondi
• Fondi Comuni e Fondi di Investimento
• Società di Private Equity
• Istituti di credito
• Casse di Risparmio;
• Banche Commerciali e Private.
D&O (RC di Amministratori e Dirigenti):
Employment Practice Liability (RC per illeciti in ambito lavorativo)
Transporti e Logistica (RC del Vettore e dello Spedizioniere):
• Transporto Merci;
• Stock and Transit;
• Prorgrammi internazionali
RC Professionale:
• Commercialisti;
• Avvocati;
• Consulenti del lavoro;
• Settori vari di consulenza;
• Società del settore dei Media;
• Agenti di Assicurazione;
• Società di Ricerche di Mercato;
• Software House;
• Società di Information Technology.
Energie Rinnovabili (Operation All Risk – OAR – Erection All Risk – EAR):
• Energia Eolica;
• Solare;
• Fotovoltaica;
• Termovalorizzatori;
• Idroelettrico;
• Biomasse;
Disponibilità:
I nostri prodotti e la copertura geografica ci garantiscono una capacità di sottoscrizione in regime di Libera Prestazione di Servizi nell’Unione Europea.
CNA Insurance Company Limited
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile da Attività Professionale
Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi
La presente polizza comprende:
1. Tutte le informazioni fornite all’Assicuratore che sono parte della proposta per l’emissione, il rinnovo o la modifica della assicurazione ai sensi del presente documento.
2. Tutte le clausole, disposizioni, eccezioni, condizioni e limiti della copertura determinati nel presente documento.
3. Il Frontespizio, le comunicazioni e gli altri documenti che saranno allegati di volta in volta.
4. Tutte le clausole aggiuntive che saranno integrate e verranno emesse di volta in volta per l’integrazione del presente documento e che dovranno essere lette congiuntamente e nel loro insieme costituiscono la Polizza.
QUESTA POLIZZA, SOGGETTA AI SUOI TERMINI E CONDIZIONI, E’ PRESTATA IN FORMA CLAIMS MADE E SI APPLICA SOLO ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA ALL’ASSICURATO DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO A CONDIZIONE CHE IL FATTO DANNOSO, CHE HA DATO ORIGINE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, SIA STATO POSTO IN ESSERE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITA’ INDICATA NEL FRONTESPIZIO.
NESSUNA COPERTURA SI APPLICA PER RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER LA PRIMA VOLTA AVANZATE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI E RIPORTATE ALL’ASSICURATORE DOPO IL TERMINE DEL PERIODO ASSICURATIVO, TRANNE IL CASO IN CUI SI APPLICHI IL PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
I termini presenti in Grassetto assumono il significato delle Definizioni presenti nel contratto di polizza.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE
DELL’AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEL MEDIATORE CREDITIZIO
In considerazione delle informazioni fornite con la Proposta scritta, che costituiscono base e parte integrante del presente contratto, e del pagamento del Premio determinato nel frontespizio, la Compagnia e l’Assicurato convengono quanto segue:
Sezione 1 : Definizioni
1.2. Contraente
Per Contraente si intende il soggetto che stipula il contratto identificato nel Frontespizio.
1.3. Assicurato
Per Assicurato si intende il soggetto, persona fisica e/o persona giuridica, identificato in quanto tale nel Frontespizio nonché il suo Presidente, Amministratori, Soci, Direttori e Dipendenti, purché abilitati all’attività professionale sotto definita e iscritti, ai sensi delle norme vigenti, negli elenchi tenuti dall’ Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (in breve OAM).
1.4. Attività professionale
Agente in Attività Finanziaria e Mediatore Creditizio: L’attività esercitata dall’Assicurato, realizzata nel campo professionale di sua competenza e per la quale è legalmente autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle leggi e regolamenti.
L’Attività professionale garantita dalla polizza sarà quella dichiarata nella proposta e riportata nel frontespizio di polizza.
1.5. Circostanza
Circostanza indica uno degli eventi qui di seguito riportati, sebbene elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
✓ Una comunicazione scritta contenente l’intenzione di promuovere una Richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato.
✓ Qualsiasi critica o contestazione scritta, giustificata o meno, relativa alla prestazione dell’Assicurato che potrebbe dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.
✓ Qualsiasi critica o contestazione scritta, relativa a o derivante dall’attività prestata da una persona per la quale l’Assicurato è responsabile, e che potrebbe ragionevolmente dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.
1.6. Compagnia
La Compagnia che fornisce la copertura assicurativa è la CNA Insurance Company Ltd.
1.7. Costi e spese di difesa
Per Xxxxx e spese di difesa si intendono le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato (spese di resistenza). NON SONO COMPRESE LE SPESE DEL GIUDIZIO LIQUIDATE DAL GIUDICE A FAVORE DEL DANNEGGIATO VITTORIOSO E POSTE A CARICO DELL’ASSICURATO SOCCOMBENTE CON LA SENTENZA (SPESE DI SOCCOMBENZA).
1.8. Dipendenti
Per Dipendente si intende qualsiasi persona, dall’Assicurato, che presti la propria opera o attività in relazione all’attività professionale dell’Assicurato e sotto il controllo dello stesso, in forza di un contratto di lavoro subordinato, di servizio, apprendistato, impiego, assunzione, collaborazione o distaccamento presso l’Assicurato, anche in forza di qualsiasi tipo di collaborazione prevista dalla legge.
1.9. Documenti
Per Documento si intende tutti i documenti derivanti dall’Attività professionale dell’Assicurato, siano essi contenuti in forma cartacea (esclusi bolli, denaro, monete, banconote, lingotti d’oro o argento, travellers cheques, assegni, vaglia postali, ordini di pagamento, securities e simili), in forma magnetica o elettronica, di proprietà dell’ Assicurato o per i quali l’Assicurato è legalmente responsabile.
1.10. Fatto dannoso
Fatto dannoso significa qualsiasi inadempimento, presunto o reale, negligenza, errore, dichiarazione falsa o ingannevole o omissione, commessa, anche con colpa grave, nell’esercizio dell’Attività professionale dell’Assicurato, come specificato al punto 3 del Frontespizio, ivi inclusi:
(i) Qualsiasi forma di calunnia, diffamazione o qualsiasi altra offesa al decoro, alla reputazione o all’immagine di una persona fisica o giuridica, inclusa la diffamazione, l’ingiuria, diffamazione del titolo o dei beni e la mendace dichiarazione, resa o commessa involontariamente dall’Assicurato;
(ii) Qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla vita pubblica o privata, compresa la pubblicazione o divulgazione di informazioni false o che mettono qualcuno in cattiva luce, di fatti personali, intrusione e uso a scopi commerciali di denominazione o simile; evizione o ingresso illecito, accesso abusivo su fondo altrui, intercettazione, o altre lesioni del diritto di proprietà privata;
(iii) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso, compresi gli effetti del ritardo accidentale nel pagamento di imposte tasse e contributi per conto del cliente;
1.10. Franchigia
PER FRANCHIGIA SI INTENDE LA PARTE DI OGNI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DETERMINATA NEL FRONTESPIZIO CHE RIMANE A CARICO DELL’ASSICURATO. LA FRANCHIGIA SI APPLICA ANCHE ALLE SPESE DI SOCCOMBENZA E AGLI EVENTUALI ULTERIORI COSTI E SPESE EFFETTUATE PER L’INDAGINE E/O LA DIFESA DA QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO, DIVERSA DALL’AZIONE GIUDIZIALE, O CIRCOSTANZA DA PARTE DI O PER CONTO DELL’ASSICURATO.
1.11. Inquinamento
Per Inquinamento si intende qualsiasi solido, liquido o gas irritante o contaminante, quali fumo, vapore, fuliggine, sostanze chimiche o alcaline e rifiuti. I rifiuti includono i materiali da riciclare, recuperare o bonificare.
1.12. Periodo assicurativo
Periodo assicurativo è il periodo di efficacia della presente Polizza ovvero quello compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza, indicate nel Frontespizio, oppure la data di risoluzione anticipata della Polizza.
1.13. Premio
Per Premio si intende l’ammontare indicato nel Frontespizio.
1.14. Richiesta di risarcimento
Per Richiesta di risarcimento si intende
(i) qualsiasi azione o procedimento civile, penale o amministrativo promosso da una persona fisica o giuridica contro l’Assicurato per danni pecuniari o risarcimento di altri danni, anche in forma specifica
(ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di persone fisiche o giuridiche, con la quale questi ultimi attribuiscono la responsabilità all’Assicurato in conseguenza di uno specifico Fatto dannoso
(iii) qualsiasi procedimento penale promosso nei confronti dell’Assicurato, risultante da un fatto non doloso dell’Assicurato
(iv) Tutte le Richieste di risarcimento derivanti da/ basate su o attribuibili alla stessa causa e/o ad un singolo atto dannoso saranno considerate, ai fini della presente Polizza, come una singola Richiesta di risarcimento
Sezione 2 : Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale determinato nel Frontespizio, da tutti i danni subiti, quale civilmente responsabile, in conseguenza delle Richieste di risarcimento derivanti dall’esercizio dell’Attività professionale dell’Assicurato, avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato e notificate alla Compagnia nel corso del Periodo Assicurativo, per:
2.1. Violazione di doveri professionali
Violazione di doveri professionali derivante da errore, omissione o Fatto dannoso avvenuto o commesso involontariamente:
a) dall’Assicurato
b) da qualsiasi Dipendente
2.2. Dolo del Dipendente - Slealtà
Illecito derivante da un atto doloso, anche omissivo, di qualsiasi Dipendente, o di qualsiasi altra persona (diversa dal Direttore, Membro o Socio), del fatto della quale l‘Assicurato deve rispondere ai sensi della legge, fermo restando che:
a) la persona che ha commesso o consentito il suddetto atto o la suddetta omissione non avrà diritto all’indennità;
b) qualora richiesto dalla Compagnia, l’Assicurato dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di ottenere il risarcimento dalla persona o dai rappresentanti legali del soggetto che ha commesso o consentito l’atto di cui sopra;
C) I SEGUENTI IMPORTI SARANNO DEDOTTI DALLE SOMME DOVUTE IN VIRTÙ DELLA PRESENTE POLIZZA:
i) DENARO O OGGETTI PREZIOSI DOVUTI DALL’ASSICURATO ALLA PERSONA CHE HA COMMESSO, CONSENTITO O CONTRIBUITO AL SUDDETTO ATTO;
ii) DENARO O OGGETTI PREZIOSI TRATTENUTI DALL’ASSICURATO ED APPARTENENTI ALLA PERSONA CHE HA COMMESSO, CONSENTITO O CONTRIBUITO AL SUDDETTO ATTO; NONCHÉ
iii) QUALSIASI DENARO O OGGETTO PREZIOSO OTTENUTO A SEGUITO DELL’AZIONE PREVISTA DAL PUNTO 2.2.B) DI CUI SOPRA.
D) LA COMPAGNIA NON SARÀ RESPONSABILE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, DERIVANTI DA ATTI ED OMISSIONI DOLOSI, PERVENUTE DOPO LA SCOPERTA DI QUALSIASI ELEMENTO CHE POSSA GIUSTIFICARE SOSPETTI DI DOLO O DI ILLECITO COMMESSI DALLA PERSONA STESSA.
2.3. Diffamazione e ingiuria
Diffamazione e/o ingiuria commessa dall’Assicurato o da qualsiasi Dipendente, fermo restando che LA COMPAGNIA NON SARÀ RESPONSABILE PER LE AFFERMAZIONI RESE DALL’ASSICURATO SENZA L’EFFETTIVA CONVINZIONE DELLA LORO VERIDICITÀ.
2.4. Riservatezza e segretezza
Qualsiasi violazione non intenzionale dell’obbligo di riservatezza e/o segretezza professionale commessa dall’Assicurato o dal Dipendente, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica direttamente nominata dall’Assicurato ed operante per o per conto di quest’ultimo.
2.5. Perdita di Documenti
Qualora nel corso del Periodo assicurativo, l’Assicurato scopra ed informi la Compagnia che un Documento, di proprietà dell’Assicurato/ o per il quale l’Assicurato è legalmente responsabile/ o che potrebbe essere/ o che si ritiene sia custodito dall’Assicurato o da un’altra persona alla quale tali Documenti siano stati affidati, collocati o depositati dall’Assicurato nell’esercizio dell’Attività professionale dell’Assicurato, sia stato distrutto, danneggiato, perso, falsificato, cancellato o irrecuperabile, LA COMPAGNIA PROVVEDERÀ AD INDENNIZZARE L’ASSICURATO PER:
(i) tutte le somme che l’Assicurato dovrà corrispondere per legge a seguito della suddetta perdita o del danneggiamento avvenuto nel corso del Periodo assicurativo indicato al Punto 5 del Frontespizio;
(ii) tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenute, durante il Periodo assicurativo di cui al Punto 5 del Frontespizio, dall’Assicurato per rimpiazzare o ripristinare i suddetti Documenti, A CONDIZIONE CHE
(a) TALE PERDITA O DANNO SI SIANO VERIFICATI NEL PERIODO IN CUI I DOCUMENTI ERANO IN TRANSITO O IN CUSTODIA PRESSO L’ASSICURATO O PRESSO UNA PERSONA ALLA QUALE L’ASSICURATO LI AVEVA AFFIDATI, NELL’AMBITO DELL’ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI QUEST’ULTIMA, E L’ASSICURATO HA EFFETTUATO UNA RICERCA DILIGENTE DEI DOCUMENTI PERSI O IRRECUPERABILI;
(b) L’AMMONTARE DI OGNI RICHIESTA DI RISARCIMENTO, PER TALI COSTI E SPESE, SIA COMPROVATO DA FATTURE E DA DOCUMENTAZIONE CONTABILE, CHE SARANNO SOGGETTE ALL’APPROVAZIONE DA PARTE DI UNA PERSONA COMPETENTE, NOMINATA DALL’ASSICURATO CON IL CONSENSO DELLA COMPAGNIA;
e fermo restando che
(c) LA COMPAGNIA NON È RESPONSABILE PER LA PERDITA O IL DANNO CAUSATO DA SOMMOSSE O DA AGITAZIONI CIVILI;
(d) LA COMPAGNIA NON È RESPONSABILE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DALL’USO E DAL GRADUALE DETERIORAMENTO, DA TARME ED INSETTI PARASSITI
LA PRESENTE COPERTURA AGGIUNTIVA È SOGGETTA AD UN LIMITE MASSIMALE PARI AD EURO 150.000,00 ED UNA FRANCHIGIA DI EURO 1.500,00, FERMO RESTANDO I LIMITI STATUITI NEL FRONTESPIZIO.
2.6. Costi e Spese di Difesa
Spese per la difesa dell’Assicurato: Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, sono a carico della Compagnia entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda. QUALORA LA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO SUPERI DETTO MASSIMALE, LE SPESE VENGONO RIPARTITE FRA LA COMPAGNIA E L’ASSICURATO IN PROPORZIONE DEL RISPETTIVO INTERESSE.
Spese per la difesa del danneggiato vittorioso: LE SPESE DI SOCCOMBENZA OVVERO LE SPESE DEL GIUDIZIO LIQUIDATE DAL GIUDICE A FAVORE DEL DANNEGGIATO VITTORIOSO E POSTE A CARICO DELL’ASSICURATO SOCCOMBENTE CON LA SENTENZA DEFINITIVA SARANNO COMPUTATE NEL MASSIMALE E INDENNIZZATE DALLA COMPAGNIA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DELLA PRESENTE POLIZZA E SONO SOGGETTE ALLA FRANCHIGIA INDICATA NEL FRONTESPIZIO; FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1917 DEL CC.
2.7. Richieste di risarcimento della Società Mandante
Le Richieste Xx Xxxxxxxxxxxx presentate all’Assicurato dalla Società Mandante o da Società Controllate e/o Collegate alla Società Mandante, relativamente ai rischi oggetto della presente polizza e nel caso in cui la Società Mandante abbia ottenuto una sentenza a suo favore emessa da un qualunque tribunale in territorio italiano oppure da un Collegio Arbitrale, legalmente costituito, a patto che la Compagnia ne venga preventivamente informato dall’Assicurato e dia il proprio consenso. Non vale invece per le eventuali altre Richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate dalla mandante, che non siano collegabili e direttamente conseguenti all’Attività Professionale come definita.
Sezione 3 : Esclusioni
LA COMPAGNIA NON SARÀ RESPONSABILE, AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA, PER I DANNI DERIVANTI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE DA/ O IN QUALSIASI MODO ATTINENTI A:
3.1. QUALSIASI INDAGINE O PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O QUALSIASI AMMENDA, DANNI A CARATTERE PUNITIVO O ESEMPLARE, PENALITÀ O RISARCIMENTO AGGRAVATO COMMINATO ALL’ASSICURATO. SONO ALTRESÌ ESCLUSE TUTTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DA QUALSIASI AUTORITÀ DI CONTROLLO, DI SORVEGLIANZA, FEDERAZIONE O COMMISSIONE PROFESSIONALE, COSI COME TUTTE LE AUTORITÀ EQUIVALENTI CHE DISPONGONO DI POTERE DI CONTROLLO SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO.
3.2. QUALSIASI VIOLAZIONE DI OBBLIGAZIONI DELL’ASSICURATO DERIVANTI DALLE NORME SUL LAVORO O COMUNQUE IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO DI QUALSIASI DIPENDENTE O EX DIPENDENTE O ASPIRANTE AD UN POSTO DI LAVORO.
3.3. A) QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO CHE ERA CONOSCIUTA DALL’ASSICURATO PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA PRESENTE POLIZZA O QUALSIASI CIRCOSTANZA, CHE AVREBBE POTUTO DAR LUOGO AD UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, CONOSCIUTA O CONOSCIBILE, IN BASE ALL’ORDINARIA DILIGENZA, DALL’ASSICURATO PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA PRESENTE POLIZZA.
B) INOLTRE, QUALSIASI ERRORE, OMISSIONE O FATTO DANNOSO COMMESSO PRIMA DELLA DATA DI COPERTURA RETROATTIVA DETERMINATA NEL FRONTESPIZIO.
C) SONO ALTRESÌ ESCLUSE TUTTE LE LITI ANTERIORI E/O PENDENTI ALLA DATA DELLA DECORRENZA DELLA POLIZZA.
D) QUALSIASI FATTI O CIRCOSTANZE CHE SIANO OGGETTO DI UN’ INFORMAZIONE/AVVISO FATTA SU UN’ALTRA POLIZZA DELLA QUALE LA PRESENTE COSTITUISCA UN RINNOVO OD UNA SOSTITUZIONE.
3.4. QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN RELAZIONE ALLA QUALE L’ASSICURATO ABBIA DIRITTO ALL’INDENNITÀ IN VIRTÙ DI ALTRO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (E COMUNQUE A PRESCINDERE DALL’ESISTENZA DELLA PRESENTE POLIZZA), SALVO IL CASO IN CUI L’ALTRA ASSICURAZIONE SIA STATA ESPRESSAMENTE STIPULATA COME ASSICURAZIONE PER SOMMA ECCEDENTE, OVVERO PER IL VALORE ECCEDENTE L’AMMONTARE COPERTO AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA.
3.5. QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO PROMOSSA DA O PER CONTO DELL’ASSICURATO/ O DA QUALSIASI SOCIETÀ CONTROLLANTE O CONTROLLATA DELL’ASSICURATO/ O DA QUALSIASI PERSONA TITOLARE DI UN INFLUENZA NOTEVOLE O DI INTERESSI FINANZIARI, ESECUTIVI O DI CONTROLLO CON L’ASSICURATO, O QUALSIASI ENTITÀ CONTROLLATA, COLLEGATA O GESTITA DALL’ASSICURATO, SALVO CHE TALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO PROVENGA INIZIALMENTE DA UN TERZO TOTALMENTE INDIPENDENTE.
3.6. QUALSIASI VIOLAZIONE DI DIRITTO D’AUTORE, DIRITTO DI DESIGN, DESIGN REGISTRATO, MARCHIO, BREVETTO O SOTTRAZIONE INDEBITA DI SEGRETI AZIENDALI.
3.7. I DANNI DERIVANTI DA INSOLVENZA DELL’ASSICURATO, INTESA COME MANCANZA DI MEZZI ECONOMICI NECESSARI ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI.
3.8. QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DERIVANTE DA COMPENSI PAGATI ALL’ASSICURATO E/O PREZZI PAGATI PER PRODOTTI O SERVIZI; NONCHÉ IL COSTO DI CORREZIONE (DA INTENDERSI COME SPESE O COSTI SOSTENUTI PER FARE RI- ESEGUIRE, CORREGGERE, INTEGRARE O COMPLETARE) UNA QUALSIASI ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL’ASSICURATO.
3.9. QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DERIVANTE DAL FATTO DELL’ASSICURATO CHE AGISCA IN QUALITÀ DI FIDUCIARIO O AMMINISTRATORE DI QUALSIASI FONDO PENSIONI, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, CONGEDO O UN QUALSIASI ALTRO PIANO PENSIONISTICO.
3.10. QUALSIASI RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE A/ BASATA SU/ O ATTRIBUIBILE A:
(a) UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE DETERMINI L’OBBLIGO DELL’ASSICURATO DI PRESTARE L’ATTIVITÀ SECONDO CANONI O CRITERI CHE SUPERINO LA RAGIONEVOLE ABILITÀ TECNICA E DILIGENZA PROFESSIONALE;
(b) UN RITARDO NELL’ESECUZIONE, E/O LA MANCATA CONCESSIONE DEL CREDITO E/O MANCATO O PARZIALE COMPLETAMENTO DI QUALSIASI OBBLIGO CONTRATTUALE VERSO TERZI, SALVO CHE TALE RITARDO O MANCANZA DERIVI DA UN FATTO DANNOSO COMMESSO DALL’ASSICURATO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ED INADEMPIMENTO DELLO STESSO CONTRATTO, FERMO RESTANDO CHE LA CONSEGNA FUORI TERMINE, IL RITARDO, LA MANCATA CONCESSIONE DEL CREDITO E/O IL MANCATO COMPLETAMENTO NON COSTITUISCONO DI PER SÉ UN FATTO DANNOSO.
3.11. QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI QUALSIASI ATTO, OMISSIONE DOLOSA O CONDOTTA FRAUDOLENTA, DA PARTE DI QUALUNQUE ASSICURATO O VIOLAZIONE INTENZIONALE O DELIBERATA DI QUALSIASI LEGGE, REGOLAMENTO O DISPOSIZIONI SCRITTE, SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 2 AL PUNTO 2.2 – SLEALTÀ.
3.12. QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DERIVANTE DA ATTIVITÀ O CONSULENZE (IN AMBITO FINANZIARIO) DELL’ASSICURATO VOLTE A GARANTIRE UN DETERMINATO RENDIMENTO O UN TASSO DI INTERESSE SPECIFICO.
3.13. QUALSIASI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO NON DIRETTAMENTE COLLEGABILE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE.
3.14. QUALSIASI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA UN IMPEGNO O GARANZIA, FORNITE DALL’ASSICURATO IN RELAZIONE A QUANTO SEGUE:
- DISPONIBILITÀ DI FONDI.
- PROPRIETÀ IMMOBILIARI O PERSONALI.
- BENI E/O MERCI E/O VALORE FUTURO DI QUALSIASI PATRIMONIO.
- QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO, VALUTAZIONI PATRIMONIALI, ANALISI E STIME DI MERCATO
CHE ABBIANO IN QUALSIASI MOMENTO NEL TEMPO UN VALORE ECONOMICO REALE, PREVISTO, ATTESO, MANIFESTATO, GARANTITO O UNO SPECIFICO TASSO DI RENDIMENTO O DI INTERESSE IN GENERE.
3.15. QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO ESERCITATA:
- SENZA REGOLARE ISCRIZIONE E/O REGISTRAZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE E/O ELENCO TENUTO DALL’ORGANISMO DI RIFERIMENTO
- SU PRODOTTI FINANZIARI CHE LEGGI E REGOLAMENTI VIETANO AGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E/O MEDIATORI CREDITIZI DI INTERMEDIARE.
3.16. QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER L’INDENNIZZO, AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA, QUALORA LA RESPONSABILITÀ O IL DANNO DELL’ASSICURATO DERIVINO DA ERRORE DELL’ASSICURATO O DA QUALSIASI TERZO OPERANTE PER CONTO DELL’ASSICURATO, NELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA ACCURATA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI COSTI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DELL’ASSICURATO.
3.17 QUALSIASI RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE A/ BASATA SU/ O ATTRIBUIBILE ALLA INADEMPIENZA NELLA COMMUNICAZIONI AI PROPRI CLIENTI DI QUANTE COMISSIONI, EMOLUMENTI O ALTRI BENEFITS L’ASSICURATO ABBIA PERCIPITO A FRONTE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, O DAL RIFUITO DELL’ASSICURATO DI FORNIRE LA PROPRIA ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE.
3.18 QUALSIASI RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE A/ BASATA SU/ O ATTRIBUIBILE ATTIVITÀ DI TIPO XXXXXX/STANFORD, SIMILARI ED A ESSE IN QUALUNQUE MODO RICONDUCIBILI.
3.19 QUALSIASI RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE A/ BASATA SU/ O ATTRIBUIBILE AD ATTIVITÀ EFFETTUATE DALL’ASSICURATO PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI IN MATERIA DI GESTIONE PATRIMONIALE, GESTIONE DI FONDI A QUALUNQUE TITOLO, OPERAZIONI DI ASSET MANAGEMENT E CORPORATE FINANCE E CONSULENZA SU INVESTIMENTI NEGLI U.S.A. O IN QUALUNQUE MODO RICONDUCIBILI A TALI STATI.
3.20 LA COPERTURA ASSICURATIVA GARANTITA DALLA PRESENTE POLIZZA NON TROVERÀ ALCUNA APPLICAZIONE IN RELAZIONE AI TRAFFICI O ATTIVITÀ CHE SIANO
SOGGETTI A QUALSIVOGLIA SANZIONE, DIVIETO O RESTRIZIONE VIGENTI, SIANO ESSI ECONOMICI, POLITICI O COMMERCIALI.
NESSUN (RI)ASSICURATORE PRESTERÀ ALCUNA COPERTURA E NESSUN (RI)ASSICURATORE POTRÀ ESSERE TENUTO A RISARCIRE ALCUN SINISTRO O RICONOSCERE ALCUN BENEFICIO DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA NEI LIMITI IN CUI LA PRESTAZIONE DI TALE COPERTURA, IL RISARCIMENTO DI TALE SINISTRO O IL RICONOSCIMENTO DI TALE BENEFICIO POSSA ESPORRE I (RI)ASSICURATORI A QUALSIVOGLIA SANZIONE, DIVIETO O RESTRIZIONE, SIANO ESSI ECONOMICI, POLITICI O COMMERCIALI.
Sezione 4 : Massimale e franchigia
4.1. La responsabilità complessiva della Compagnia, per tutti i danni derivanti dalle Richieste di risarcimento promosse per la prima volta contro l’Assicurato ai sensi della presente Xxxxxxx, comprese le spese di soccombenza dovute al danneggiato vittorioso, non dovrà eccedere il Massimale determinato nel Frontespizio.
4.2. LA COMPAGNIA SARÀ RESPONSABILE SOLTANTO PER LA PARTE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO CHE ECCEDE LA FRANCHIGIA SPECIFICATA NEL FRONTESPIZIO.
4.3. Inopponibilità ai terzi danneggiati
La Compagnia si impegna alla gestione ed alla liquidazione (qualora ne sussistano i presupposti di risarcibilità) di tutte le Richieste di risarcimento che dovessero colpire la Polizza, salvo il diritto di recupero dell’importo risarcito al terzo danneggiato rientrante nell’ambito della franchigia specificata nel Frontespizio e contrattualmente prevista a carico dell’Assicurato. L’ASSICURATO SI IMPEGNA A RATIFICARE, IN OGNI CASO, L’OPERATO DELLA COMPAGNIA IN AMBITO GESTIONALE E LIQUIDATIVO, NON POTENDO, PERTANTO, OPPORRE ALCUNCHÉ ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEGLI IMPORTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DELLA FRANCHIGIA DI POLIZZA.
4.4. Tutte le Richieste di risarcimento derivanti dal medesimo evento assicurato saranno considerate come singole Richieste di risarcimento e saranno quindi soggette ciascuna ad una proprio Franchigia
4.5. Il Massimale e la Franchigia si applicano a tutti gli Assicurati congiuntamente.
Sezione 5 : Limiti territoriali
5.1. La copertura assicurativa vale per qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa contro l’Assicurato, ad eccezione dei seguenti casi:
(a) qualora la procedura giudiziaria si svolga innanzi ad una giurisdizione diversa da quella indicata nel Frontespizio oppure innanzi alla giurisdizione indicata nel Frontespizio per l’esecuzione di una sentenza o un dispositivo di condanna emesso da una qualsiasi giurisdizione diversa da quella indicata; oppure
(b) qualora la responsabilità civile derivi dall’Attività professionale dell’Assicurato esercitata al di fuori dei Limiti Territoriali determinati nel Frontespizio.
Sezione 6 : Condizioni Generali
6.1. Decorrenza della polizza, pagamento del premio e periodo di estensione
6.1.1. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di
Premi sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
6.1.2. Proroga dell’assicurazione e periodo assicurativo
IL PERIODO ASSICURATIVO HA DURATA DI 1 ANNO A PARTIRE DALLA DECORRENZA DELLA POLIZZA, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO NEL FRONTESPIZIO E IN NESSUN CASO E’ PROROGABILE TACITAMENTE.
6.1.3. Periodo di estensione del termine per la Richiesta di risarcimento
Nel caso di morte o di cessazione dell’Attività Professionale durante il periodo di assicurazione per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall’Albo Professionale, gli Assicurati (e/o i loro eredi legittimi) avranno il diritto di chiedere un’estensione del termine per la Richiesta di risarcimento per i mesi immediatamente successivi al termine del Periodo assicurativo, fino ad un massimo di 36 mesi.
L’ESTENSIONE DEL TERMINE DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO È LIMITATA AI FATTI DANNOSI AVVENUTI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL PERIODO ASSICURATIVO.
QUALORA L’ASSICURATO SOSTITUISCA LA PRESENTE POLIZZA CON UN’ALTRA SIMILARE NON SARÀ POSSIBILE CHIEDERE IL PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO; QUALORA, INVECE, STIPULI UNA NUOVA POLIZZA DURANTE IL PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, TALE PERIODO VERRÀ AUTOMATICAMENTE ED IMMEDIATAMENTE INTERROTTO.
PENA LA DECADENZA E NEL TERMINE DI 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DEL PERIODO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA, L’ASSICURATO DEVE INVIARE ALLA COMPAGNIA UNA RICHIESTA SCRITTA PER ATTIVARE LA PRESENTE ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL PREMIO CONVENUTO PER TALE ESTENSIONE PARI AL 150% DELL’ULTIMO PREMIO DI POLIZZA.
L’offerta da parte della Compagnia di rinnovare questa Polizza o di estendere il termine per la Richiesta di risarcimento con un Premio o a condizioni differenti rispetto a quelli applicabili alla presente Polizza non costituirà un mancato rinnovo della presente Polizza/ o una mancata estensione del termine per la Richiesta di risarcimento da parte della Compagnia.
NON È PREVISTO NESSUN MASSIMALE AGGIUNTIVO O SEPARATO PER IL PERIODO DI ESTENSIONE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
6.2. Avviso del sinistro, gestione delle vertenze e recesso
L’obbligo di risarcimento della Compagnia ai sensi della presente Polizza è soggetto alle seguenti condizioni:
6.2.1. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’ASSICURATO DEVE INFORMARE LA COMPAGNIA PER ISCRITTO, A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A/R, NEL TEMPO PIÙ BREVE POSSIBILE E AL PIÙ TARDI ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI LAVORATIVI DALLA SCOPERTA, RICEVUTA O PRESUNTA INDIVIDUAZIONE DI QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O CIRCOSTANZA.
Se, durante il Periodo assicurativo o, se previsto, il Periodo di estensione del termine per la Richiesta di risarcimento, la Compagnia viene informata di una Circostanza, dalla quale potrebbe sorgere una Richiesta di risarcimento, qualsiasi successiva Richiesta di risarcimento che deriva direttamente da tale Circostanza così notificata, sarà considerata avvenuta nel corso del Periodo assicurativo.
L’ASSICURATO DEVE INOLTRARE ALLA COMPAGNIA TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE A QUALSIASI VERBALE DI CONCILIAZIONE, AZIONI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, E DEVE FORNIRE TUTTI I DETTAGLI RELATIVI A QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O CIRCOSTANZA. L’ASSICURATO DEVE PRESTARE OGNI CO-OPERAZIONE ED ASSISTENZA CHE LA COMPAGNIA, I SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI, LEGALI O AGENTI POSSONO RAGIONEVOLMENTE RICHIEDERE.
L’ASSICURATO SI IMPEGNA A CUSTODIRE ED A FAR CUSTODIRE DILIGENTEMENTE AI PROPRI DIPENDENTI I DOCUMENTI RELATIVI A QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O CIRCOSTANZA, AL FINE DI EVITARE LO SMARRIMENTO O LA DISTRUZIONE DEGLI STESSI.
6.2.2. Gestione delle vertenze
La Compagnia ha il diritto, ma non l’obbligo, di assumere le indagini, la difesa, la transazione (ivi inclusi arbitrati e/o conciliazioni ai sensi della normativa vigente), e/o la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell’Assicurato, designando, ove occorra legali o tecnici, relativamente a qualsiasi Richiesta di risarcimento o Circostanza. LA COMPAGNIA HA PIENA DISCREZIONE NELLA GESTIONE DELLA LITE.
IN MANCANZA DI PREVIO CONSENSO DELLA COMPAGNIA, L’ASSICURATO NON PUÒ RICONOSCERE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, TRANSIGERE, DEFINIRE O FARE UNA QUALSIASI PROPOSTA DI PAGAMENTO RELATIVA A QUALSIASI RICHIESTA DI
RISARCIMENTO O CIRCOSTANZA, che potrebbe far sorgere una Richiesta di risarcimento, o qualsiasi altra Circostanza per la quale l’Assicurato ha chiesto il risarcimento ai sensi della presente Polizza.
6.2.3. Recesso anticipato o in caso di sinistro
DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO E/O DOPO OGNI SINISTRO E FINO AL 60° GIORNO DAL PAGAMENTO, LA COMPAGNIA, MEDIANTE AVVISO, PUÒ RECEDERE DALL’ASSICURAZIONE CON EFFETTO ESCLUSIVAMENTE AD OGNI SCADENZA ANNUALE, CON PREAVVISO DI 30 (TRENTA) GIORNI.
L’AVVISO SARÀ CONSIDERATO RICEVUTO SE È STATO INVIATO TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA A/R ALL’ULTIMO INDIRIZZO DELL’ASSICURATO CONOSCIUTO.
6.2.4. Surrogazione
Ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile la Compagnia è surrogata nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità pagata, a meno che la Compagnia non debba esercitare tali diritti verso un Dipendente o ex Dipendente. E’ in ogni caso ammesso il diritto di surroga nei confronti del Dipendente o ex Dipendente dell’Assicurato qualora questi abbia agito dolosamente.
Si conviene tra le parti che per tutti i lavori dati ed eseguiti in subappalto, la Compagnia, si riserva il diritto di rivalsa nei confronti delle società che hanno eseguito i lavori in subappalto.
Se richiesto, l’Assicurato provvederà alla cessione del suo diritto di recupero alla persona che sarà nominata dalla Compagnia. L’Assicurato deve prestare l’assistenza in qualsiasi procedura di surrogazione nella misura che verrà richiesta ragionevolmente dalla Compagnia.
6.3. Adempimenti a carico delle parti
6.3.1. Altre assicurazioni
L’ASSICURATO DEVE COMUNICARE PER ISCRITTO ALLA COMPAGNIA L’ESISTENZA E LA SUCCESSIVA STIPULAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO. SE L’ASSICURATO OMETTE DOLOSAMENTE DI DARE L’AVVISO, LA COMPAGNIA NON È TENUTA A PAGARE L’INDENNITÀ. NEL CASO DI SINISTRO, L’ASSICURATO DEVE DARE AVVISO A TUTTI GLI ASSICURATORI, INDICANDO A CIASCUNO IL NOME DEGLI ALTRI ED IL NUMERO DELLE POLIZZE.
6.3.2. Aggravamento del rischio
L’ASSICURATO DEVE DARE COMUNICAZIONE ALLA COMPAGNIA DI OGNI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. GLI AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO NON NOTI O NON ACCETTATI DALLA COMPAGNIA POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1898 DEL CODICE CIVILE.
6.3.3. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato e ha la facoltà di recedere dalla Polizza ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile.
6.3.4. Modifiche dell’assicurazione
LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DELL’ASSICURAZIONE DEVONO ESSERE PROVATE PER ISCRITTO.
6.3.5. Dichiarazioni inesatte e reticenze
LE DICHIARAZIONI INESATTE O LE RETICENZE DELL’ASSICURATO, RELATIVE A CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO NONCHÉ LA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1892, 1893 E 1894 DEL CODICE CIVILE.
6.3.6. Clausola risolutiva espressa
a) Per Richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta:
NEL CASO IN CUI L’ASSICURATO AVANZI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA (OPPURE AI SENSI DI UNA POLIZZA PRECEDENTE) ESSENDO A CONOSCENZA (O DOVENDO ESSERNE A CONOSCENZA) DEL FATTO CHE TALE RICHIESTA SIA FALSA O FRAUDOLENTA, LA POLIZZA SI INTENDERÀ RISOLTA DI DIRITTO, SENZA ALCUNA RESTITUZIONE DEL PREMIO E L’ASSICURATO DECADE DA TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA, FERMO RESTANDO INOLTRE IL DIRITTO DELLA COMPAGNIA ALLA RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI GIÀ VERSATI ALL’ASSICURATO E/O TERZO DANNEGGIATO E AL RISARCIMENTO DELL’EVENTUALE DANNO ALLA STESSA PROVOCATO.
b) Per Insolvenza:
La Polizza sarà immediatamente risoluta di diritto se nel corso del Periodo assicurativo si verifica UNA DELLE SEGUENTI FATTISPECIE:
(A) L’AVVIO DI UNA DELLA PROCEDURA CONCORSUALI IN RELAZIONE DELL’ASSICURATO;
(B) LA BANCAROTTA O IL FALLIMENTO DI UN MEMBRO, PARTNER O PRINCIPALE DELL’ASSICURATO
(C) L’APPROVAZIONE DELLA DELIBERA PER LA NOMINA DI UN LIQUIDATORE O COMMISSARIO XXXXXXXXXX, O LA NOMINA DI UN COMMISSARIO LIQUIDATORE O STRAORDINARIO SUL PATRIMONIO DELL’ASSICURATO;
(d) LA SOSPENSIONE DA PARTE DELL’ASSICURATO DEL PAGAMENTO DEI PROPRI DEBITI O UNA QUALSIASI MINACCIA DELL’ASSICURATO DI PROCEDERE IN TALE MANIERA O LA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO VOLONTARIO O UN ALTRO PIANO DI PAGAMENTO DA PARTE DELL’ASSICURATO CON I SUOI CREDITORI;
O L’EQUIVALENTE ISTANZA ALLA CORTE, DECRETO, NOMINA O ACCORDO AI SENSI DELLA GIURISDIZIONE NELLA QUALE L’ASSICURATO SIA DOMICILIATO.
6.4. Altre Norme che regolano l’assicurazione
6.4.1. Oneri fiscali
GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE SONO A CARICO DELL’ASSICURATO.
6.4.2. Legge applicabile e foro competente
La presente Polizza è regolata dalla legge italiana. Le parti concordano inoltre, che il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla Polizza è quello del foro di residenza, domicilio o sede dell’Assicurato.
6.4.3. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente Polizza valgono le norme di legge.
6.5. Responsabilità in solido
È ESCLUSO DALLA GARANZIA L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DERIVANTE DAL MERO VINCOLO DI SOLIDARIETÀ DELL’ASSICURATO CON ALTRE PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL FATTO DANNOSO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALE VINCOLO SIA IMPOSTO DALLA LEGGE. SI PRECISA, INOLTRE, CHE NEL CASO DI RESPONSABILITÀ, CONCORRENTE O SOLIDALE CON ALTRI SOGGETTI NON ASSICURATI, DERIVANTE ANCHE DALLA PARTECIPAZIONE DELL’ASSICURATO A RAGGRUPPAMENTO E/O AD UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA E/O AD UNA JOINT VENTURE, L’ASSICURAZIONE OPERA ESCLUSIVAMENTE PER LA PARTE DI DANNO DERIVANTE DA UN FATTO DANNOSO DIRETTAMENTE IMPUTABILE ALL’ASSICURATO IN RAGIONE DELLA GRAVITÀ DELLA PROPRIA COLPA E DELL’ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE CHE NE SONO DERIVATE.
6.6. Clausola Broker
Si prende atto e si accetta espressamente che l’Assicurato dichiara d’aver affidato l’intermediazione e la gestione della presente polizza alla società di Brokeraggio indicata per certificato.
Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza la Compagnia da atto che ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dall’Assicurato stesso.
La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto attraverso il Broker sopra indicato e che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato.
Il Contraente L’Assicuratore
CNA Insurance Company Limited
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di avere preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole:
Questa polizza si applica su base CLAIMS MADE come evidenziato nel Frontespizio.
Art 1.2. Attività professionale Art. 3 Esclusioni
Art. 4 Massimale e franchigie
Art. 6.1.2 Proroga dell’assicurazione e periodo dell’assicurazione
Art. 6.1.3 Periodo di estensione del Termine per la Richiesta di risarimento Art. 6.2. Avviso del sinistro, gestione delle vertenze e recesso
Art. 6.3.6. Clausola risolutiva espressa Art. 6.5. Responsabilità in solido
IL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo, di aver preso visione e compreso tutte le indicazioni a lui fornite all'interno del Fascicolo Informativo e di accettare integralmente le Condizioni ivi riportate.
IL CONTRAENTE