Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Polizza multirischio a tutela della Famiglia
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Assimoco S.p.A. Prodotto: “AssiHome”
Le informazioni contrattuali e precontrattuali relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
ASSIHOME è un prodotto multirischio che tutela il tuo patrimonio famigliare. Puoi proteggere l’abitazione, l’arredamento e gli altri beni in essa contenuti, e proteggerti da un esborso economico nel caso dovessi risarcire un danno cagionato ad un terzo per responsabilità tua o di un tuo famigliare.
Che cosa è assicurato? ✓ Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali (Incendio ADB): è assicurato il danno diretto subito dall’abitazione, o dall’arredamento domestico contenuto nel suo interno, causato da incendio, scoppio, esplosione, implosione, caduta accidentale di aeromobili e meteoriti, onda sonica, urto di veicoli di terzi. Sono anche assicurati i danni dovuti da eventi atmosferici, calamità naturali, fenomeni elettrici, fuoriuscite d’acqua, dispersione di gas ed altre fattispecie di danno, comprese alcune spese da sostenere in conseguenza del danno. ✓ Furto e Rapina: è assicurato il furto da parte di terzi delle cose contenute all’interno dell’abitazione, compiuto con violazione delle difese esterne (scasso o rottura delle porte, uso di grimaldelli). ✓ Responsabilità Civile: è assicurata la responsabilità civile in capo a te e ai tuoi famigliari conviventi per fatti involontari che hanno cagionato un danno corporale (decesso o lesioni personali) e/o materiale (danneggiamento di beni) ad un terzo. Sono assicurati i fatti involontari collegati alla proprietà e/o locazione dell’abitazione o rientranti nell’ambito della vita privata. ✓ Assistenza: sono assicurate le spese necessarie al reperimento e all’assistenza di artigiani e tecnici per la riparazione di guasti agli impianti e/o elettrodomestici dell’abitazione. Per Incendio ADB e Furto e Rapina, la liquidazione del danno non potrà essere superiore alla somma assicurata. Per Responsabilità Civile e Assistenza, la liquidazione del danno al terzo e delle spese non potrà essere superiore al massimale. Hai la facoltà, mediante pagamento di un premio specifico, di attivare le seguenti condizioni speciali: Incendio ADB: Rischio Locativo, Ricorso Terzi, Impianti di energia rinnovabile, Estensione eventi atmosferici e tubature Interrate. Furto e Rapina: Scippo. Responsabilità Civile: Esercizio di Bed & Breakfast, Proprietà di altri immobili. | Che cosa non è assicurato? Non sei assicurato se: 🗶 l’abitazione assicurata è diversa da appartamento o villa. 🗶 le abitazioni non hanno la seguente destinazione d’uso: abitazione principale di proprietà o in locazione (dimora abituale), abitazione di proprietà per vacanza (dimora saltuaria), abitazione di proprietà vuota, data in locazione a terzi, in usufrutto, in comodato d’uso. 🗶 l’abitazione è ubicata in uno stato estero. Ci sono limiti di copertura? Sono presenti fattispecie di danni esclusi dalla copertura. Incendio ADB ! se l’abitazione è in corso di costruzione o ristrutturazione, lo stato dei lavori potrebbe determinare limitazioni alle coperture assicurative in caso di sinistro. ! per alcune particolari coperture sono previsti limiti di risarcimento, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore all’importo massimo prestabilito. Furto e Rapina ! per alcuni danni è previsto uno scoperto a carico dell’Assicurato sull’importo indennizzabile. |
Dove vale la copertura?
Incendio ADB, Furto e Rapina, Assistenza: sei coperto per le abitazioni e loro contenuto ubicate in Italia. Responsabilità Civile per fatti collegati alla proprietà delle abitazioni: sei coperto per le abitazioni ubicate in Italia. Responsabilità Civile per i fatti collegati alla tua vita privata: sei coperto in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Hai l’obbligo di:
- intrattenere un rapporto di conto corrente o di essere associato o dipendente dell’intermediario della copertura;
- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura;
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se ometti questo adempimento
puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura;
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell’Art. 1910 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza;
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando alla Compagnia o all’intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l’evento; se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura;
- di non esagerare dolosamente l’ammontare del danno da te subito; se ometti questo adempimento puoi perdere
(in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.
Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all’intermediario, bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all’intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura è valida per l’intera durata se hai pagato il premio; la copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio e termina alle ore 24 del giorno di scadenza. Qualora non paghi il premio la copertura è sospesa e riprende i suoi effetti dalle ore 24 del giorno in cui paghi il premio. La copertura ha una durata minima di un anno.
Come posso disdire la polizza?
Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta alla Compagnia:
- a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale;
- a mezzo raccomandata spedita entro 60 giorni dal rifiuto o pagamento dell’indennizzo a seguito della denuncia di
sinistro. Il recesso diventa efficace dopo 30 giorni della data di invio della comunicazione;
- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio.
In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata.
Assicurazione Multirischi Abitazione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: AssiHome
Data ultimo aggiornamento: 31/03/2021 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali |
€ 213.789.321 | € 107.870.685 | € 81.217.503 |
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) -Telefono 00/000000 - Xxx 02/00000000 - www. xxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051), Capogruppo del Gruppo Assimoco. *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA) |
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa: Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, di cui si specificano i seguenti importi: |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
€ 90.355.180 | € 277.179.620 | 307% | € 40.659.831 | € 277.179.620 |
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Che cosa è assicurato? |
INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI |
Assimoco assicura i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia Srl che siano proprietari di: ✓ fabbricati destinati a civile abitazione (ville e/o appartamenti), comprensivi di eventuale ufficio privato e delle relative pertinenze. Nel caso fosse assicurata una porzione di tali fabbricati, l'assicurazione comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune; ✓ fabbricati, non destinati a dimora abituale e/o saltuaria, anche se dati a terzi in locazione, usufrutto o comodato d’uso; ✓ fabbricati (ville e/o appartamenti), destinati a civile abitazione, anche se temporaneamente vuoti ed inoccupati; ✓ fabbricati (ville e/o appartamenti), destinati a civile abitazione, in corso di costruzione o ristrutturazione, ferme le esclusioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione; ✓ arredamento domestico, anche nel caso in cui sia di proprietà di terzi. Assimoco assicura i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da: ✓ incendio, compresi i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato, da terzi o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire ed arrestare l'incendio od altro evento garantito; ✓ fulmine e implosione; ✓ esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; ✓ caduta di aeromobili, di meteoriti, di velivoli spaziali e loro parti o cose trasportate; ✓ urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente; ✓ onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; ✓ sviluppo di fumi, gas, vapori; ✓ fuoriuscita di acqua condotta causata da rottura accidentale di impianti idrici e/o tubazioni installate nel fabbricato indicato nel contratto e di sua esclusiva pertinenza, anche se non riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso. Sono comprese le spese per la riparazione della rottura dell’impianto, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti dell’abitazione; ✓ correnti, scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa, purché di origine elettrica; ✓ caduta accidentale di ascensori e montacarichi; ✓ mancata o diminuita produzione del freddo, non inferiore a 12 ore, che danneggi i prodotti alimentari in refrigerazione; ✓ guasti cagionati ai fissi e infissi (incluso il loro furto) dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati; ✓ eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti abbattuti o trasportati dal vento; bagnamento, verificatosi all'interno dell’abitazione, quando causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi; ✓ calamità naturali quali inondazione, alluvione e terremoto. Sono compresi, inoltre, i danni materiali e diretti al fabbricato e all’arredamento domestico causati da incendio, esplosione, scoppio, franamento, cedimento e smottamento, quando tali eventi siano generati da inondazione, alluvione o terremoto; ✓ sovraccarico neve che provochi il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; ✓ danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi; ✓ danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; ✓ gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere, installati all’interno dell’abitazione purché l’abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro; ✓ rigurgito fogne, intasamento gronde o pluviali provocati da traboccamento o rigurgito di fogne; occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza dell’abitazione assicurata; acqua piovana infiltrata nell’abitazione in seguito ad occlusione, ingorgo o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico; ✓ rottura delle lastre facenti parte dell’abitazione e/o dell’arredamento assicurati; |
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Assimoco, inoltre, garantisce le spese necessarie per: ✓ demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro; ✓ rimuovere, ricollocare, traslocare e depositare il contenuto dell’abitazione dopo l’evento dannoso; ✓ ricercare e riparare il guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione dell’abitazione; ✓ il rimpiazzo del combustibile liquido fuoriuscito per rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento; ✓ il rifacimento di documenti personali distrutti o danneggiati dal sinistro; ✓ un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui l’abitazione è resa inabitabile dal sinistro; ✓ la perdita di canone di locazione per il periodo necessario al ripristino dell'abitazione data in locazione e danneggiata dal sinistro; ✓ indennizzo forfettario in caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che danneggi l’autovettura dell’Assicurato custodita in una autorimessa facente parte e/o costituente pertinenza dell’abitazione. |
XXXXX E RAPINA |
In caso di furto e rapina Assimoco assicura i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all’interno della dimora assicurata. Assimoco, inoltre, assicura i danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, compresi: ✓ i guasti delle cose assicurate provocati per commettere il furto o per tentare di commetterlo; ✓ gli atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; ✓ la rapina e l’estorsione avvenute nell’abitazione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; ✓ i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti l’abitazione che contiene le cose assicurate, agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi (compresi vetri e/o cristalli), alle camere di sicurezza e/o corazzate, alle casseforti e le rispettive porte, nonché agli impianti d'allarme, alle recinzioni ed ai cancelli. Assimoco, inoltre, garantisce le spese necessarie per: ✓ gli onorari e le spese di competenza del perito di parte scelto e nominato; ✓ la sostituzione delle serrature e le duplicazioni delle chiavi con altre uguali od equivalenti per qualità, in seguito al sinistro. |
RESPONSABILITA’ CIVILE |
In relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e di tutte le attività del tempo libero, a titolo esemplificativo e non limitativo, Assimoco garantisce la responsabilità civile derivante e/o conseguente a/da: Fatti relativi alla vita privata ✓ conduzione delle abitazioni, comprese quelle prese in locazione; ✓ proprietà e/o uso di arredamento domestico e di beni mobili ad uso domestico personale; ✓ fatti dei figli minori e dei minori anche quando sono affidati temporaneamente a soggetti non appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato; ✓ fatto dei soggetti della cui condotta l’Assicurato deve rispondere quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dello stesso, inclusi i danni corporali subiti da tali persone e la loro responsabilità per la mancata vigilanza su tali soggetti; ✓ temporanea custodia di minori da parte dell’Assicurato; ✓ interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a danni materiali indennizzabili; ✓ danni cagionati a cose di terzi a seguito di incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato; ✓ danni cagionati a cose di terzi a seguito di spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione, oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili. |
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Fatti relativi alla vita di relazione ✓ partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche; ✓ fatto colposo in qualità di pedone; ✓ attività di volontariato per la responsabilità personale imputabile all’Assicurato; ✓ somministrazione di cibi, bevande e simili; ✓ proprietà o possesso di animali domestici. È compresa, inoltre, la responsabilità delle persone che hanno in temporanea custodia e/o consegna gli animali per conto dell’Assicurato; ✓ fatto dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante; ✓ responsabilità personale in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante; ✓ responsabilità degli addetti ai servizi domestici, delle badanti, degli autisti, dei giardinieri e delle persone cui vengono affidati i figli minori dell’Assicurato (baby sitters e persone alla pari); ✓ responsabilità verso gli addetti ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri e le persone - baby sitters o alla pari - cui vengono affidati i figli minori. Qualora tali soggetti prestino la loro opera come dipendenti regolarmente assunti e soggetti all’assicurazione obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 e D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38), l’assicurazione opera anche per la rivalsa esercitata dagli enti previdenziali (INAIL e INPS); ✓ danni ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali. Fatti relativi al tempo libero ✓ proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo in regola con le norme di legge vigenti in materia; ✓ proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi, di lunghezza non superiore a 6,5 metri e senza motore ausiliario; ✓ pratica di sport, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, a condizione che non siano esercitati a livello professionistico; ✓ pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio, di orticultura e di campeggio; ✓ proprietà e/o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore; ✓ proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine, di veicoli a braccia e di tricicli, anche a motore, inclusi quelli utilizzati da persone con invalidità; ✓ responsabilità di terzi alla guida, con patente scaduta, di veicoli a motore dell’Assicurato per l’azione di rivalsa dell’assicuratore del veicolo; ✓ responsabilità dell’Assicurato alla guida di autovettura di terzi, con patente di guida sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera per l’azione di rivalsa esercitata dall’assicuratore dell’autovettura stessa, purché entro 6 mesi dal sinistro l’Assicurato provveda al rinnovo dell’abilitazione per la conduzione di autovetture; ✓ proprietà, uso e guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. È compresa, inoltre, la responsabilità delle persone che hanno in temporanea custodia e/o consegna gli animali per conto dell’Assicurato. In relazione alla proprietà dell’abitazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, Assimoco garantisce la responsabilità civile derivante e/o conseguente a/da: ✓ lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato, o porzione di fabbricato di proprietà destinato ad abitazione, compresa la responsabilità civile in capo all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori, ivi compresi i danni rientranti nell’ambito del D.Lgs. 81/2008; ✓ proprietà di strade private, muri di sostegno, orti e giardini, comprese le aree destinate al verde e gli alberi anche di alto fusto; ✓ mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti, dai marciapiedi o dalle aree di accesso all’abitazione; |
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✓ spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, dei canali pluviali o delle grondaie e degli scarichi fognari di esclusiva pertinenza dell’abitazione assicurata; ✓ inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse, o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere e stabilmente installati nell’abitazione assicurata; ✓ interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a danni materiali indennizzabili; ✓ cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato e dei suoi famigliari o dallo stesso detenute. |
ASSISTENZA |
Per l’erogazione delle prestazioni di assistenza, la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri, Assimoco si avvale di BLUE ASSISTANCE – Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011. In caso di sinistro, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente a BLUE ASSISTANCE S.P.A., prima di intraprendere qualunque tipo di azione. SERVIZI DI ASSISTENZA IN PRESENZA DELLA SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI Blue Assistance S.p.A. assicura l’erogazione delle seguenti prestazioni: ✓ invio di un elettricista per interventi di emergenza, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure in caso di guasto o scasso dell’impianto di allarme; ✓ invio di un fabbro per interventi di emergenza, in caso di impossibilità di accesso alla propria abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, o a causa di guasto o scasso delle serrature; ✓ invio di un fabbro per interventi di emergenza, per il ripristino della funzionalità dei fissi e degli infissi danneggiati a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento; ✓ invio di un idraulico per interventi di emergenza in caso di otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, che impedisca lo scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile; ✓ invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura presso l’abitazione, se in un punto qualsiasi dell’immobile assicurato si è verificato un allagamento o un’infiltrazione d’acqua, a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico; ✓ invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura in caso di otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, che impedisca lo scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile; ✓ invio di un sorvegliante, per un periodo massimo di 12 ore, se risulta compromessa la sicurezza dell’immobile assicurato a causa di atti di vandalismo, di furto o di tentato furto; ✓ invio di un termoidraulico per ripristinare, nell’arco di 24 ore, la caldaia, lo scaldabagno, il boiler o l’impianto di condizionamento a seguito del blocco del loro funzionamento. Il ripristino del funzionamento avverrà oltre le 24 ore e non appena possibile, se il blocco viene segnalato nei giorni di sabato, domenica e festivi, e se non sono immediatamente disponibili i necessari pezzi di ricambio; ✓ rimborso delle spese d’albergo, provvedendo ad organizzare il pernottamento in albergo dell’Assicurato nel caso in cui l’abitazione sia inagibile in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione o scoppio; ✓ rientro anticipato per danni all’abitazione, fornendo all’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, nel caso in cui l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione. Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, Blue Assistance metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso; ✓ invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici, nelle 24 ore successive alla segnalazione, per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), a causa di furto, tentato |
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furto, incendio, fulmine, esplosione o scoppio. Gli interventi sono esclusi il sabato, la domenica e nei festivi; ✓ trasloco, provvedendo ad organizzare il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto, l’abitazione dell’Assicurato risultasse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni; ✓ consulenza veterinaria, fornendo i consigli medici o un contatto telefonico con un medico veterinario, per avere un consiglio su una determinata patologia in corso o un infortunio dell’animale domestico; ✓ informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario, fornendo i recapiti telefonici e le indicazioni per raggiungerli, in caso di patologia o infortunio dell’animale domestico. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non sono previste dal prodotto | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
INCENDIO EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI | |
Responsabilità dell’affittuario o Rischio locativo | Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli Artt. 1588, 1589, 1611, 1803 e 1807 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito ai locali tenuti in usufrutto, locazione e/o comodato. |
Danni a terzi o Ricorso Terzi | Assimoco si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che sia tenuto a corrispondere (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. |
Estensione Tubature Interrate | Assimoco assicura i danni diretti e materiali e/o le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate, inclusi i relativi raccordi, di esclusiva pertinenza dell’abitazione che hanno dato origine allo spargimento d’acqua. Sono inoltre comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto che ha originato lo spargimento d’acqua, comprese quelle per la demolizione e il ripristino alla condizione originale delle parti del fabbricato e/o della pavimentazione e/o del terreno interessato. |
Estensioni per eventi atmosferici | Assimoco assicura i danni diretti e materiali e/o le spese sostenute per: - tende e/o tendoni parasole stabilmente installati sull’abitazione; - camini posti sul tetto, a condizione che siano costruiti in muratura e costituiscano parte stabile dell’abitazione; - pertinenze dell’abitazione assicurata quali a esempio: porticati, verande, tettoie, dehors anche aperti su più lati. |
Estensione sugli impianti di energia rinnovabile | Assimoco assicura i danni materiali e diretti agli impianti di energia rinnovabile installati sull’abitazione, causati da fenomeno elettrico, evento atmosferico e sovraccarico di neve. |
FURTO E RAPINA | |
Scippo | Assimoco indennizza l’Assicurato e i familiari conviventi, anche al di fuori dell’abitazione, per i danni da scippo, rapina e sottrazione in occasione di malore o infortunio, che riguardino enti e valori indossati od a portata di mano, ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari). |
RESPONSABILITA’ CIVILE | |
Esercizio di Bed & Breakfast | Assimoco si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile, per danni corporali e materiali cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività di Bed & Breakfast. La garanzia comprende i danni per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. |
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Proprietà di altri immobili | L’assicurazione è estesa ai danni derivanti dalla proprietà di immobili (villa/appartamento) non destinati a dimora abituale o saltuaria fino ad un massimo di 5 unità. |
Che cosa NON è assicurato? | |
INCENDIO EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI | |
Rischi esclusi | Non sono assicurati i fabbricati: 🗶 in cattivo stato di manutenzione; 🗶 abbandonati; 🗶 diversi da villa/appartamento; 🗶 ubicati in uno stato estero. |
XXXXX E RAPINA | |
Rischi esclusi | Non sono assicurati i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all’interno di abitazioni che risultano disabitate da oltre 45 giorni consecutivi. |
RESPONSABILITA’ CIVILE | |
Rischi esclusi | Ai fini della garanzia R.C. non sono considerati terzi: - l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato anche se non conviventi, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; - il convivente “more uxorio” e i relativi figli se conviventi; anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati. |
ASSISTENZA | |
Rischi esclusi | Non sono assicurati: - gli immobili che abbiano destinazione d’uso diversa da quella residenziale/abitativa; - i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommossa o movimento popolare, saccheggio, atti di terrorismo o vandalismo, sciopero, terremoto, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - i danni causati da dolo di uno o più dei residenti nell’immobile assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - i danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza, o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. |
Ci sono limiti di copertura? |
INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI |
! Per le abitazioni in corso di costruzione o ristrutturazione, se lo stato dei lavori è tale da non risultare ininfluente in caso di sinistro, non operano le garanzie contro i danni da fuoriuscita d’acqua, fenomeno elettrico, dispersione di gas, eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo, rigurgito di fogne e intasamento di gronde e fluviali, rottura delle lastre, estensione per eventi atmosferici e tubature interrate ed estensione sugli impianti di energia rinnovabile; ! per alcune garanzie è previsto un limite di indennizzo, cioè l’importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno. DANNI SEMPRE ESCLUSI Assimoco non indennizza i danni: ! causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione; ! causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; ! causati da calamità naturali diverse da inondazioni, alluvioni e terremoti; |
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! causati da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; ! alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; ! indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; ! alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente ai danni da fenomeno elettrico. DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE GARANZIE Assimoco non indennizza i danni: ! Xxxxxxxxxxx di acqua condotta: causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura; ! Eventi atmosferici: causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata e penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumuli esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo; da neve; da cedimento o franamento del terreno; da valanghe e/o slavine. Sono anche esclusi i danni subiti da: impianti di energia rinnovabile, camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e analoghe installazione esterne; enti all'aperto (tranne cancelli e recinzione); fabbricati aperti da uno o più lati, fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti; ! Calamità naturali: causati da eventi catastrofali diversi da quelli per cui è prestata la copertura assicurativa ed a fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione, abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia, e dichiarati inagibili con provvedimento dell’autorità al momento della sottoscrizione della polizza. In caso di terremoto, in particolare, non sono indennizzati i danni a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica, in vigore alla data di costruzione del fabbricato stesso; ! Sovraccarico neve: a fabbricati, e relativo contenuto, che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto. Sono inoltre esclusi i danni causati da: valanghe e slavine; gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a lucernari, vetrate e serramenti se il loro danneggiamento non è stato causato da crollo totale o parziale dell’abitazione dovuto al sovraccarico di neve; scivolamento della neve sui tetti, o comunque dalle coperture del fabbricato, e il trascinamento di comignoli, tegole, grondaie e antenne TV; ! Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio: causati da atti di terrorismo, da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni; ! Rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali: conseguenti al traboccamento o rigurgito della rete fognaria municipale; ! Rottura delle lastre: da rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre; le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli; le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature; ! Xxxxx a terzi: a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi i familiari conviventi con l’Assicurato; ! Tubature interrate: per le spese derivanti da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stillicidio. |
XXXXX E RAPINA |
! Per alcune garanzie è prevista uno scoperto (in percentuale) per ciascun sinistro. DANNI SEMPRE ESCLUSI Assimoco non indennizza i danni: ! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; ! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; ! agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; |
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! commessi od agevolati con dolo o colpa grave: - da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; ! avvenuti nei locali contenenti le cose assicurate che risultino tuttavia disabitati da più di 45 giorni consecutivi; ! indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento/uso o di altri eventuali pregiudizi; ! causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro. DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE GARANZIE Assimoco non indennizza i danni: ! Guasti cagionati dai ladri: alle cose contenute nelle camere di sicurezza/corazzate e nelle casseforti; ! Xxxxxx, rapina, sottrazione in caso di malore o infortunio: da smarrimento e il furto con destrezza. |
RESPONSABILITA’ CIVILE |
! Per alcune garanzie è previsto un limite di indennizzo, cioè l’importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno. DANNI SEMPRE ESCLUSI Assimoco non indennizza i danni: ! causati da fatto doloso dell’Assicurato o dei suoi familiari; ! causati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto; ! derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi; ! derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici; ! verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; ! direttamente o indirettamente causati, derivati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; ! conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria; ! causati dalla pratica di attività sportiva a livello professionistico; ! causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere; ! derivanti e conseguenti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell’Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro; ! da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute o possedute; ! da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo; ! derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli o natanti a motore soggetti a RC obbligatoria, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC; ! alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatti salvi i beni oggetto di contratto di locazione e comodato a favore dell’Assicurato; ! derivanti dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie. |
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DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE GARANZIE Assimoco non indennizza i danni: ! Proprietà e/o uso di giocattoli: è escluso il controvalore dei modelli; ! Attività di volontariato: è esclusa la responsabilità derivante dall’erogazione di prestazioni medico/sanitarie; ! Responsabilità personale in qualità di trasportati: sono esclusi i danni materiali al veicolo e/o natante; ! Responsabilità verso gli addetti: sono escluse le malattie professionali; ! Danni ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali: sono esclusi denaro, oggetti preziosi e valori in genere; ! Responsabilità dell’Assicurato alla guida di autovettura di terzi: sono esclusi i danni subiti dall’autovettura stessa; Spargimento di liquidi: sono esclusi i danni derivanti dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non di pertinenza dell’abitazione e quelli da rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria municipale. |
ASSISTENZA |
! Per tutte le prestazioni è previsto un limite di indennizzo, cioè l’importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno. DANNI SEMPRE ESCLUSI Dall’assicurazione sono esclusi/e: ! le prestazioni oltre la terza, per tipo di sinistro, in ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa; ! gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio in mancanza di regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Blue Assistance avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento; ! le prestazioni di assistenza fornite dall’impresa e il diritto di richiederle, qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con Blue Assistance al verificarsi del sinistro; ! indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione da parte di Blue Assistance, qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni; ! le prestazioni fornite da Blue Assistance, nel caso in cui l’Assicurato godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. Si ricorda che, in ogni caso, è obbligatorio dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e, specificatamente ad Assimoco, nel termine di tre giorni a pena di decadenza della copertura assicurativa. DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE PRESTAZIONI ! Invio di un elettricista per interventi di emergenza: la prestazione non è operante per: corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore; ! Invio di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza: la prestazione non è operante: per i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti, tubazioni mobili o di tubazioni esterne all’immobile assicurato, i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore; i sinistri da tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna. |
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DELLO SCOPERTO Franchigia Importo del danno: € 1.000,00 | Importo della franchigia: € 100,00 Importo effettivamente liquidato: € 1.000,00 - € 100,00 = € 900,00 Scoperto |
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Importo del danno: € 1.000,00| Scoperto in percentuale: 20% dell’importo del danno = € 200,00 Importo effettivamente liquidato: 1.000,00 – 200,00 = 800,00 |
ESEMPIO DI LIMITE DI RISARCIMENTO (MASSIMO DANNO LIQUIDABILE) Limite di risarcimento: € 1.000,00 | Importo del danno: € 1.500,00 Importo effettivamente liquidato: € 1.000,00 pari al limite di risarcimento |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia del sinistro: hai l’obbligo di comunicare il sinistro per iscritto entro i 10 giorni successivi all’evento o al momento in cui ne vieni a conoscenza. Per la garanzia Xxxxx, invece, la denuncia deve essere effettuata entro il primo giorno lavorativo dal momento in cui ne vieni a conoscenza. |
Assistenza diretta / in convenzione: NON PREVISTA | |
Gestione da parte di altre imprese Garanzia Assistenza: per l’erogazione delle prestazioni di assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.P.A. con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx, la quale provvede anche alla gestione e alla liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia stessa. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Hai l’obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie da Assimoco per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | Assimoco si impegna a pagare l’indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio quando ti avvali della facoltà di recesso per sinistro. Nel caso l’assicurazione sia abbinata a un finanziamento, hai diritto al rimborso del premio se ti avvali di una della facoltà di disdetta previste dalla polizza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Sospensione | La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto ai correntisti delle Banche e agli associati agli intermediari, e ai dipendenti dei distributori, inclusi i loro famigliari, che collaborano con Assicura Agenzia Srl che desiderano proteggere la loro abitazione e il loro patrimonio. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione | I costi di intermediazione sono pari al 25,00% calcolati sul premio imponibile. |
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Costi dei PPI | I costi complessivi sono pari al 41,05% di cui il 60,92% per costi di intermediazione. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx (XX), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta all’indirizzo Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: a. il numero di polizza o il numero di sinistro; b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali. Sarà cura dell’Ufficio Xxxxxxx, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A. Xxxxxx, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’informativa che viene consegnata dall’intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’Autorità di Xxxxxxxxx inoltrando il reclamo per posta a IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, via fax al numero 06.42.133.206, o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: a. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; b. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; d. la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; |
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All’IVASS | e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori”, sotto-sezione “Reclami” - “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari, il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di Mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il procedimento di Mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. |
Negoziazione assistita | E’ un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10/11/2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Questo invita l’impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Una volta comunicato l’invito, l’impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto: a. Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b. Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l’oggetto della controversia. i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Perizia contrattuale e arbitrato Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia, |
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può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. | |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
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Polizza multirischi abitazione. Prodotto dedicato ai correntisti delle Banche, agli associati degli intermediari e ai dipendenti dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia Srl. | |
Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione. | Organizzazione dei contenuti • Guida all’utilizzo della POLIZZA • Condizioni di Assicurazione • Glossario |
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021 | |
Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari. |
Condizioni di Assicurazione
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
Gentile Cliente,
vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza
AssiHome.
La polizza AssiHome è abbinabile a mutui e finanziamenti, tutela il nucleo domestico e il patrimonio familiare. AssiHome le consente grande libertà di scelta delle garanzie, con la possibilità di assicurare sia la dimora abituale, un'abitazione saltuaria e altre proprietà date in uso o locate a terzi. La copertura di XxxxXxxx si estende anche ai membri della sua famiglia, tutelandoli, ad esempio, in caso di furto o rapina anche all'esterno delle mura domestiche.
Il prodotto è composto da 4 sezioni:
– Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali;
– Furto e rapina;
– Responsabilità Civile;
– Assistenza.
Per poter sottoscrivere la polizza è necessario attivare almeno una delle garanzie delle Sezioni “Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali” e/o “Responsabilità Civile”, con possibilità di abbinamento della Sezione “Assistenza”.
COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all’interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un’icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.
Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, limitazioni della garanzia e rivalse, sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.
Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi , contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.
IL GLOSSARIO
Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in grassetto corsivo, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: polizza).
Cordialmente,
Gruppo Assimoco
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
Chi siamo
Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.
Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie,
da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.
L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.
Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, primario gruppo assicurativo in Germania e compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco, Federazione delle Cooperative Raiffeisen, Fondosviluppo, Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane) e Credito Cooperativo (BCC).
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire
la certificazione B Corp.
COS’È UNA B CORP?
Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta
da B-Lab, l’ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.
A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti B Corp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.
Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito
della misurazione sia superiore a 80/200 punti.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.
Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità, poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.
Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie
ai suoi partner intermediari.
PERCHÉ SIAMO DIVENTATI B CORP
Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone
e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono:
– il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
– la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
– le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consentono al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI 5
Art. 1 – Destinatari dell’Assicurazione 5
COSA È SEMPRE ASSICURATO 5
Art. 2 – I beni assicurabili 5
Art. 3 – I danni assicurati 5
Art. 4 – Spese assicurate 6
Art. 5 – Eventi atmosferici 7
Art. 6 – Calamità naturali 8
Art. 7 – Sovraccarico neve 9
Art. 8 – Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio 10
Art. 9 – Gelo 10
Art. 10 – Rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali 10
Art. 11 – Lastre 10
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 11
Art. 12 – Responsabilità dell’affittuario o rischio locativo 11
Art. 13 – Xxxxx a terzi o ricorso terzi 11
Art. 14 – Estensione tubature interrate 12
Art. 15 – Impianti di energia rinnovabile 12
Art. 16 – Estensione eventi atmosferici 12
COSA NON È ASSICURATO 13
Art. 17 – I beni non assicurabili 13
LIMITI DI COPERTURA 13
Art. 18 – I danni non assicurati 13
Art. 19 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 13
DOVE VALE LA COPERTURA 14
Art. 20 – Validità territoriale dell’Assicurazione 14
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 14
Art. 21 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 14
Art. 22 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 15
Art. 23 – Modalità di valutazione del danno 15
Art. 24 – Compiti dei periti 15
Art. 25 – Onorari dei periti 16
Art. 26 – Ispezione delle cose Assicurate 16
Art. 27 – Esagerazione dolosa del danno 16
Art. 28 – Limite massimo dell'indennizzo 16
Art. 29 – Rinuncia alla rivalsa 16
Art. 30 – Determinazione dell’ammontare del danno 16
Art. 31 – Determinazione dell’indennizzo secondo il criterio di adeguamento tecnologico 17
Art. 32 – Primo Xxxxxxx Xxxxxxxx 00
Art. 33 – Titoli di credito 18
Art. 34 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 18
Art. 35 – Anticipo in caso di sinistro 18
SEZIONE FURTO E RAPINA 19
COSA È SEMPRE ASSICURATO 19
Art. 36 – Destinatari dell’Assicurazione 19
Art. 37 – I beni assicurabili 19
Art. 38 – I danni assicurati 19
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 20
Art. 39 – Scippo 20
COSA NON È ASSICURATO 20
Art. 40 – I beni non assicurabili 20
LIMITI DI COPERTURA 20
Art. 41 – I danni non assicurati 20
Art. 42 – Scoperto per dimore saltuarie 20
Art. 43 – Delimitazione di garanzie 21
Art. 44 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 21
DOVE VALE LA COPERTURA 21
Art. 45 – Validità territoriale dell’Assicurazione 21
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 21
Art. 46 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 21
Art. 47 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 22
Art. 48 – Modalità di valutazione del danno 22
Art. 49 – Compiti dei periti 22
Art. 50 – Onorari dei periti 23
Art. 51 – Esagerazione dolosa del danno 23
Art. 52 – Limite massimo dell'indennizzo 23
Art. 53 – Determinazione dell’ammontare del danno 23
Art. 54 – Recupero delle cose rubate 23
Art. 55 – Primo Xxxxxxx Xxxxxxxx 00
Art. 56 – Titoli di credito 24
Art. 57 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 24
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 25
COSA È SEMPRE ASSICURATO 25
Art. 58 – Destinatari dell’Assicurazione 25
Art. 59 – Cosa assicuriamo 25
Art. 60 – Responsabilità Civile vita privata e di relazione 25
Art. 61 – Responsabilità Civile proprietà delle dimore e di altri immobili 27
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 28
Art. 62 – Esercizio di Bed & Breakfast 28
Art. 63 – Proprietà di altri immobili 28
CHI E COSA NON È ASSICURATO 29
Art. 64 – Persone non considerate terzi 29
LIMITI DI COPERTURA 29
Art. 65 – I danni non assicurati 29
Art. 66 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 30
DOVE VALE LA COPERTURA 30
Art. 67 – Validità territoriale dell’Assicurazione 30
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 31
Art. 68 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 31
Art. 69 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 31
Art. 70 – Pluralità di Assicurati 31
Art. 71 – Responsabilità solidale 31
Art. 72 – Gestione delle vertenze e spese di resistenza 31
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Art. 73 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 31
SEZIONE ASSISTENZA 32
COSA È ASSICURATO 32
Art. 74 – Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza 32
Art. 75 – Gli immobili assicurabili 32
Art. 76 – Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l’immobile assicurato 32
Art. 77 – Spese d’albergo, di rientro anticipato e per l’eventuale invio di riparatori 32
Art. 78 – Spese di trasloco 33
Art. 79 – Prestazioni per gli animali domestici (cani e gatti) 33
COSA NON È ASSICURATO 33
Art. 80 – Gli immobili non assicurabili 33
Art. 81 – Quando non si ha diritto a nessuna prestazione 33
LIMITI DI COPERTURA 33
Art. 82 – Limiti di copertura per tutte le prestazioni di Assistenza garantite 33
Art. 83 – Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio 34
Art. 84 – Limiti di copertura per gli interventi di emergenza 34
Art. 85 – Quando non si ha diritto all’invio di tecnici per interventi di emergenza 34
Art. 86 – Limiti di copertura per spese d’albergo, rientro anticipato e invio di riparatori 34
Art. 87 – Limiti di copertura all’organizzazione del trasloco 35
DOVE VALE LA COPERTURA 35
Art. 88 – Validità territoriale della garanzia Assistenza 35
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 35
Art. 89 – Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia Assistenza 35
Art. 90 – Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare prestazioni non dovute 35
PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 36
OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO 36
Art. 91 – Obbligo di dichiarazioni veritiere 36
Art. 92 – Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio 36
Art. 93 – Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni 36
Art. 94 – Modifiche dell’Assicurazione 36
Art. 95 – Oneri fiscali a carico del Contraente 36
Art. 96 – Foro competente 36
Art. 97 – Dolo e colpa grave 36
Art. 98 – Rinvio alle norme di legge 37
Art. 99 – Sanzioni internazionali 37
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO 37
Art. 100 – Termini e modalità di pagamento del premio 37
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L’ASSICURAZIONE 37
Art. 101 – Durata temporale dell’assicurazione 37
COME DISDIRE L’ASSICURAZIONE 37
Art. 102 – Diritto di recesso del Contraente 37
Art. 103 – Disdetta del contratto 38
Art. 104 – Perdita della qualifica per la sottoscrizione della polizza 38
Art. 105 – Recesso in caso di sinistro 38
Art. 106 – Estinzione anticipata del mutuo ipotecario o finanziamento 39
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Art. 107 – Portabilità o trasferimento del mutuo 39
Art. 108 – Rinegoziazione del mutuo 39
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 40
GLOSSARIO 46
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SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI
ART. 1 – DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
Assimoco assicura i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia Srl. I destinatari sono
tutelati nella loro qualità di proprietari e/o locatari per i danni subiti dagli immobili di cui all’art. 2 -
“Beni assicurabili”.
COSA È SEMPRE
ASSICURATO
ART. 2 – I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura i beni dei soggetti indicati all’art. 1 - “Destinatari dell’assicurazione”, in
particolare:
1 il fabbricato e/o la porzione di fabbricato, destinato a civile abitazione (ville e/o
appartamenti), comprensivo di eventuale ufficio privato e delle relative pertinenze;
2 nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;
3 immobili, non destinati a dimora abituale e/o saltuaria, anche se dati a terzi in locazione, usufrutto o comodato d’uso;
4 fabbricati temporaneamente vuoti ed inoccupati destinati a civile abitazione;
5 fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione destinati a civile abitazione, ferme le esclusioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
6 arredamento domestico anche se di proprietà di terzi.
Le garanzie della presente “Sezione Incendio, altri danni ai beni e calamità naturali” operano per fabbricati con strutture portanti verticali, pareti esterne, manto del tetto, solai e armatura del tetto comunque costruiti.
ART. 3 – I DANNI ASSICURATI
Nell’ambito della somma assicurata, Assimoco indennizza, nei limiti e alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti ai beni assicurati indicati sulla scheda di polizza causati da:
1 incendio;
2 fulmine;
3 esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4 implosione;
5 caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, e caduta di velivoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
6 urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via;
7 onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
Nell’ambito della somma assicurata, Assimoco indennizza anche:
8 i danni materiali e diretti alle cose assicurate ed agli enti posti entro 20 metri da esse che si verificano nelle seguenti situazioni, a condizione che siano conseguenti ad almeno uno degli eventi indicati nei precedenti punti da 1) a 7):
a) sviluppo di fumi, gas, vapori;
b) mancata od anormale produzione distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
c) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
d) colaggio o fuoriuscita di liquidi;
9 i guasti ai beni assicurati causati dall’Assicurato, da terzi o per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro evento garantito con la polizza;
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10 i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti e/o tubazioni installate nel fabbricato indicato nella scheda di polizza e di sua esclusiva pertinenza, anche in assenza di un danno diretto e materiale al fabbricato stesso. Con esclusivo riferimento al fabbricato, in presenza di sinistro indennizzabile, sono comprese le spese per la riparazione della rottura e quelle necessare per la ricerca del guasto, la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato, con il limite di € 4.000,00.
Assimoco non risponde dei danni causati da usura, umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e gelo.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente copertura è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto.
11 i danni materiali e diretti ai beni di seguito indicati causati da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica:
a) macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato se assicurato, con esclusione degli impianti di energia rinnovabile; salvo attivazione, tramite pagamento di un premio aggiuntivo, della garanzia “Impianti di energia rinnovabile”.
b) apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies, se assicurato l'arredamento domestico.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente copertura
è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto.
12 Il furto di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati con il limite di
€ 2.000,00;
13 i danni materiali e diretti causati da caduta accidentale di ascensori e montacarichi;
14 i danni materiali e diretti a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore, con il limite di € 500,00;
15 nel caso in cui l'abitazione assicurata sia locata a terzi, la perdita di canone di locazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'abitazione stessa, per un periodo massimo di 3 mesi, con il limite di € 4.000,00;
16 qualora il Contrante o uno dei familiari stabilmente conviventi come definiti nel Glossario risulti proprietario di un’autovettura assicurata da contratto RC Auto stipulato con Assimoco, nel solo caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, Assimoco riconoscerà a titolo di indennizzo aggiuntivo la somma di € 1.000,00 a condizione che:
a) l’autovettura, al momento del sinistro, fosse custodita in autorimessa facente parte e/o costituente una pertinenza del fabbricato adibito a dimora abituale indicato nel contratto;
b) i danni siano irreparabili e comportino la demolizione totale dell’autovettura
comprovata da idonea documentazione rilasciata dal PRA.
Nel caso in cui l’autovettura non fosse assicurata con Assimoco, fermo quanto previsto nei precedenti punti, Assimoco riconoscerà a titolo di indennizzo aggiuntivo la somma di € 500,00.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni indicate nelle singole garanzie e riportate nello schema riepilogativo.
ART. 4 – SPESE ASSICURATE
Assimoco, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e nei limiti della somma assicurata, indennizza le spese necessarie che siano conseguenza di un danno materiale e diretto alle cose assicurate:
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1 per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residuati del sinistro
con il limite del 30% del danno;
2 per la rimozione, il ricollocamento, il trasloco e il deposito del contenuto dell’abitazione resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa con il limite del 10% del danno e il massimo di € 4.000,00;
3 solo se assicurato il fabbricato, di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato, comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione, con il limite di € 4.000,00 per sinistro e per anno. Assimoco indennizza:
a) le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato e/o dell’area interessata dall’impianto.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente copertura
è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto.
4 per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione con il limite di € 500,00;
5 per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, per un periodo massimo di 3 mesi, con un limite di € 4.000,00. Queste spese, sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi, devono essere documentate.
6 Il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia fuoriuscito da rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato;
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni indicate nelle singole garanzie e riportate nello schema riepilogativo.
ART. 5 – EVENTI ATMOSFERICI
Assimoco indennizza i danni materiali e diretti all’Abitazione e/o Contenuto assicurati causati da:
1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è
operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto.
Assimoco non risponde dei danni causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) xxxx e neve;
e) cedimento o franamento del terreno;
f) valanghe e/o slavine;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);
Assimoco non risponde dei danni subiti da:
a) impianti di energia rinnovabile salvo attivazione, tramite pagamento di un premio
aggiuntivo, della garanzia “Impianti di energia rinnovabile”;
b) insegne, tende e tendoni parasole, salvo attivazione tramite pagamento di un premio
aggiuntivo della garanzia “Estensioni eventi atmosferici e tubature interrate”;
c) camini, antenne e consimili installazioni esterne salvo attivazione tramite pagamento di un premio aggiuntivo della garanzia “Estensioni eventi atmosferici e tubature interrate”;
d) enti all’aperto salvo cancelli e recinzioni;
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e) tettoie ad eccezione di quelle fisse ed integrate al fabbricato, salvo attivazione tramite pagamento di un premio aggiuntivo della garanzia “Estensioni eventi atmosferici e
tubature interrate”;
f) fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) ad eccezione di quelli costruiti in aderenza con il fabbricato principale, baracche o casette in legno o plastica non dotate di fondamenta in cemento e quanto in essi contenuto salvo attivazione tramite pagamento di un premio aggiuntivo della garanzia
“Estensioni eventi atmosferici e tubature interrate”.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
ART. 6 – CALAMITÀ NATURALI
Assimoco indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato e/o all’arredamento domestico
assicurati, causati da uno (o più) degli eventi catastrofali di seguito indicati:
1 inondazione;
2 alluvione;
3 terremoto.
Assimoco indennizza anche i danni materiali e diretti al fabbricato e/o all’arredamento domestico assicurati causati da incendio, esplosione, scoppio, franamento, cedimento e smottamento, quando tali eventi siano generati da inondazione, alluvione o terremoto.
In riferimento all’evento terremoto, inoltre, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore
successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, quindi i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”.
Per questa garanzia è previsto un limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e per anno
assicurativo, e l’applicazione di una franchigia relativa di € 1.000.
Nel caso in cui il sinistro indennizzabile fosse provocato dal verificarsi di più eventi assicurati contemporaneamente, l’indennizzo massimo corrisposto da Assimoco sarà comunque pari
€ 10.000 per sinistro e per anno assicurativo, con l’applicazione di una sola franchigia relativa. Per tutti gli eventi compresi nella garanzia è previsto un periodo di carenza di 30 giorni dall’inizio dell’assicurazione, durante il quale la copertura non è quindi operante.
Assimoco non risponde dei danni se il fabbricato assicurato:
a) è in corso di costruzione o di ristrutturazione;
b) risulta abusivo ai sensi della normativa urbanistica o edilizia;
c) è dichiarato inagibile con provvedimento dell’autorità al momento della sottoscrizione
della polizza;
d) in caso di terremoto, risulta non conforme alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica, in vigore alla data di costruzione del fabbricato stesso.
Assimoco non risponde dei danni al fabbricato e all’arredamento domestico causati da:
a) eventi catastrofali diversi da quelli per cui è prestata la copertura assicurativa;
b) emanazione di calore, radiazioni ed esplosioni provenienti direttamente od indirettamente da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, anche se tali fenomeni fossero determinati da uno (o più) degli eventi assicurati;
c) mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica, umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione, anche se tali fenomeni fossero determinati da uno (o più) degli eventi assicurati;
d) crollo e collasso strutturale, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
e) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
f) rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
g) causati in occasione di furto e rapina, nel caso in cui tali situazioni siano direttamente collegate al verificatisi di uno (o più) degli eventi assicurati;
h) causati da danni indiretti, ad eccezione di quelli esplicitamente previsti.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo. Si precisa che in riferimento a quanto indicato nell’art. XX - “Estensione tubature interrate”, non sono inclusi i danni ai beni assicurati causati dagli eventi previsti in questa garanzia.
ESEMPIO
Eventi terremoto e franamento con danno al fabbricato e all’arredamento domestico
Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento terremoto che determini un danno materiale e diretto al fabbricato e all’arredamento domestico assicurati di € 4.000, e in conseguenza di esso il fabbricato subisse un ulteriore danneggiamento di € 900 a causa di un franamento, l’Assicurato può attivare la copertura assicurativa e chiedere:
1. l’indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato/arredamento causati dal terremoto:
(a) Somma assicurata annuale: € 10.000 | (b) Danno: € 4.000 | (c) Franchigia relativa: € 1.000
(d) Indennizzo: € 4.000 (Danno (b) > Franchigia relativa (c) che quindi non viene applicata)
(e) Residuo somma assicurata annuale: € 6.000 (somma assicurata annuale (a) - Indennizzo (d))
2. l’indennizzo per il danno materiale e diretto al fabbricato causato dal franamento:
(f) Somma assicurata annuale residua: € 6.000 | (g) Danno: € 900
(h) Indennizzo: € 900 (Danno (g) < Somma assicurata annuale residua (f))
(i) Nuovo residuo somma assicurata annuale: € 5.100 (somma assicurata annuale residua (f) - Indennizzo (h))
Il pagamento del secondo indennizzo, essendo collegato al primo, non prevede l’applicazione
della franchigia relativa nonostante l’importo del danno sia inferiore ad essa.
ART. 7 – SOVRACCARICO NEVE
Assimoco indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati, conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, causato da sovraccarico di neve.
Si intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è
operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto.
Sono inoltre esclusi i danni causati:
a) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne TV;
b) da valanghe e slavine;
c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, impianti di energia rinnovabile (salvo attivazione tramite pagamento di un premio aggiuntivo della garanzia “Impianti di energia rinnovabile”), impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
ART. 8 – TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO
Assimoco indennizza:
1 dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
2 degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Relativamente ai danni causati da atti di terrorismo, Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun indennizzo per i danni:
a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
ART. 9 – GELO
Assimoco paga i danni materiali e diretti arrecati all’abitazione e al suo contenuto, da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell’abitazione ed al servizio della stessa purché l’abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente prestazione è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla prestazione e riportate nello schema riepilogativo.
ART. 10 – RIGURGITO FOGNE/INTASAMENTO GRONDE O PLUVIALI
Assimoco indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
1 traboccamento o rigurgito di fogne (con esclusione di quelle di competenza dell’amministrazione pubblica); occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato;
2 acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione, ingorgo o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è
operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo, precisamente fino ad € 4.000,00.
ART. 11 – LASTRE
Assimoco indennizza l’Assicurato del danno a lui derivato per la rottura delle lastre facenti parte del fabbricato e/o del contenuto assicurato dovute a:
1 cause accidentali od a fatto di terzi;
2 onda sonica;
3 incendio, furto (consumato o tentato) scoppio, esplosione, fulmine, grandine;
4 dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo.
Ferme le altre esclusioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione, Assimoco non indennizza:
a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre;
b) le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;
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c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è
operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo, precisamente € 1.000,00 per lastra ed € 4.000,00 per sinistro.
La franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell’Assicurato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 e la franchigia fissa è di € 1.000, l’indennizzo sarà di € 4.000.
Lo scoperto al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull’importo del danno accertato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 (inferiore alla somma assicurata pari a € 10.000) e lo scoperto è del 10%, l’indennizzo sarà di € 4.500; invece, nel caso in cui il danno accertato è di € 8.000 (superiore alla somma assicurata pari a € 5.000 ) e lo scoperto è del 10%, l’indennizzo sarà di € 5.000 ovvero sarà liquidata l’intera somma assicurata.
Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFITTUARIO O RISCHIO LOCATIVO
Assimoco pagherà il risarcimento nel caso in cui l’Assicurato non sia proprietario dei locali, ma li abbia in locazione, in usufrutto o comodato ad uso gratuito.
Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le presenti Condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato.
La garanzia Xxxxxxx locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L’assicurazione stipulata per il rischio locativo, quindi, consente all’inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.
ART. 13 – DANNI A TERZI O RICORSO TERZI
Assimoco, fino alla concorrenza del massimale assicurato, risarcisce le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a terzi da sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Assimoco pagherà il risarcimento anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi tutte le persone stabilmente conviventi con l'Assicurato comprese nella definizione di familiari del Glossario.
Invece, sono considerati terzi, purché non conviventi con l'Assicurato, i figli, i genitori, i parenti ed affini, dello stesso.
L'Assicurato deve immediatamente informare Assimoco delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Assimoco ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Assimoco. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.
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ESEMPIO
Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un incendio che bruci il tetto della casa. L’incendio si propaga al tetto del vicino, causando gravi danni. Se ho una polizza sulla casa questa mi ripagherà dei danni al mio tetto e se nella polizza è compreso il “riscorso terzi” la polizza sulla casa pagherà anche i danni al tetto del vicino.
alle persone, che vanno coperti con la “responsabilità civile della proprietà del fabbricato”.
E’ importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni
ART. 14 – ESTENSIONE TUBATURE INTERRATE
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 3 - “I danni assicurati” (punto 10) delle presenti Condizioni di Assicurazione, Assimoco rimborsa, applicando il limite di risarcimento di € 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo, anche le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate - inclusi i relativi raccordi - di pertinenza del fabbricato assicurato che hanno dato origine allo spargimento d’acqua e le conseguenti spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte del fabbricato e/o della pavimentazione e/o del terreno interessate, anche se non sia stato riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è
operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto. Restano esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stillicidio.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
ART. 15 – IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE
A parziale deroga di quanto di quanto disposto agli articoli “I danni assicurati” (Art. 3 - punto 11), “Eventi atmosferici” (Art. 5) e “Sovraccarico neve” (Art. 7) delle presenti Condizioni di Assicurazione, le coperture previste sono operanti anche per:
1 gli impianti fotovoltaici della potenza massima di 6,0 Kwp di pertinenza del fabbricato
assicurato con la presente sezione;
2 gli impianti solari termici di pertinenza del fabbricato assicurato con la presente sezione. In caso di danni da grandine è previsto un limite di indennizzo di € 1.500,00.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
ART. 16 – ESTENSIONE EVENTI ATMOSFERICI
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 5 - “Eventi atmosferici, Assimoco indennizza I danni:
1 alle tende e/o tendoni parasole a condizione che siano stabilmente installati al fabbricato assicurato, applicando il limite di risarcimento di € 750,00 per sinistro e anno assicurativo;
2 ai camini posti sul tetto dell’abitazione a condizione che siano costruiti in muratura e costituiscano parte stabile del fabbricato assicurato, applicando il limite di risarcimento di € 750,00 per sinistro e anno assicurativo;
3 a fabbricati di pertinenza anche aperti su più lati; a porticati, verande, tettoie, dehors, anche aperti su più lati, costruiti in materiali incombustibili e combustibili con strutture portanti verticali ancorate al suolo, applicando il limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo.
In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è
operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto.
Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
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COSA NON È
ASSICURATO
ART. 17 – I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco NON assicura i fabbricati che abbiano la seguente destinazione:
1 dimore/immobili/fabbricati diversi da ville e/o appartamenti;
2 dimore/immobili/fabbricati abbandonati;
3 dimore/immobili/fabbricati in cattivo stato di manutenzione;
4 dimore/immobili/fabbricati ubicati in paesi esteri.
LIMITI DI COPERTURA
ART. 18 – I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non indennizza i danni:
1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2 causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3 causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
4 causati da eventi atmosferici diversi da quelli previsti dall’Art. 5 - “Eventi atmosferici”, per i quali è invece prestata l’Assicurazione;
5 causati da mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica e da qualunque altra calamità naturale diversa da quelle previste dall’Art. 6 - “Calamità naturali”, per le quali è invece
prestata l’Assicurazione;
6 da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
7 alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
8 indiretti quali:
a) cambiamenti di costruzione; mancanza di godimento salvo il caso in cui la dimora abituale diventi inagibile a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza (spese alloggio sostitutivo);
b) mancanza di locazione salvo il caso in cui l’abitazione assicurata sia locata a terzi e la perdita di canone di locazione derivi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza;
c) qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
9 alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente ai danni materiali e diretti causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati;
10 causati da fuoriuscita d’acqua e da fenomeno elettrico previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazioni quando il fabbricato è in corso di costruzione, di ristrutturazione (incluso il relativo contenuto), a meno che i lavori di costruzione/ristrutturazione siano ininfluenti sulle cause dell’evento. Allo stesso modo, sono escluse le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas previste dall’Art. 4 punto 3 - “Spese assicurate” delle presenti condizioni di Assicurazione.
ART. 19 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
Assimoco pagherà l’indennizzo con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
SCHEMA RIEPILOGATIVO | ||
Articolo/ Comma | Garanzia | Limite di indennizzo |
3/10 | Spese ricerca guasti danni da acqua condotta | € 4.000,00 per sinistro e annualità |
3/11 | Fenomeno elettrico | La somma assicurata |
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SCHEMA RIEPILOGATIVO | ||
Articolo/ Comma | Garanzia | Limite di indennizzo |
3/12 | Furto di fissi ed infissi | € 2.000,00 |
3/14 | Prodotti alimentari in refrigerazione | € 500,00 per sinistro |
3/15 | Perdita pigioni | € 4.000,00 - massimo 3 mesi |
3/16 | Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata | € 1.000,00 per sinistro se autovettura assicurata RC Auto con Assimoco |
3/16 | Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata | € 500,00 per sinistro se autovettura NON assicurata RC Auto con Assimoco |
4/1 | Spese di demolizione e sgombero | 30% del danno |
4/2 | Spese di rimozione, ricollocamento, trasloco | 10% del danno con il massimo di € 4.000,00 |
4/3 | Dispersione gas | € 4.000,00 per sinistro e per anno |
4/4 | Rifacimento documenti | € 500,00 per sinistro |
4/5 | Alloggio sostitutivo | € 4.000,00 - massimo 3 mesi |
5 | Eventi atmosferici | La somma assicurata |
6 | Calamità naturali | € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
7 | Sovraccarico neve | La somma assicurata |
8 | Eventi sociopolitici / Terrorismo | La somma assicurata |
9 | Gelo | € 4.000,00 per sinistro |
10 | Rigurgito fogne | € 4.000,00 per sinistro |
11 | Lastre | € 1.000,00 per lastra e € 4.000,00 per sinistro |
14 | Estensione tubature interrate | € 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo |
15 | Impianti energia rinnovabile | € 1.500,00 per i danni da grandine per impianti solari termici |
16/1 | Eventi atmosferici- tende e tendoni parasole | € 750,00 per sinistro ed anno assicurativo |
16/2 | Eventi atmosferici- camini | € 750,00 per sinistro ed anno assicurativo |
16/3 | Eventi atmosferici- fabbricati, porticati, verande, tettoie e dehors aperti su più lati | € 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo |
25 | Onorari periti | 10% del danno con il massimo di € 4.000,00 |
La presente sezione è prestata senza applicazione di franchigie e/o scoperti, ad eccezione della
franchigia relativa di € 1.000 prevista per la garanzia di cui all’Art. 6 - “Calamità Naturali”.
DOVE VALE LA COPERTURA
ART. 20 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
Assimoco si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, anche se di proprietà di terzi.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
ART. 21 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI XXXXXXXX
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di
Assimoco;
2 darne avviso all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la polizza oppure ad Assimoco
entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
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3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco;
4 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Assimoco o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
ART. 22 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non
può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro.
ART. 23 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 24 – COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il rischio, nonché verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro.
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro.
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 25 – ONORARI DEI PERITI
Assimoco si obbliga, in caso di sinistro, nell’ambito della somma assicurata, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di €. 4.000,00.
Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare ad Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
ART. 26 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ART. 27 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’indennizzo.
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà
ART. 28 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 29 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso
1 le persone che in qualità di ospiti dell’Assicurato, siano presenti nella sua abitazione;
2 il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini dell'Assicurato;
3 gli assicurati con polizza AssiHome in corso di validità con Sezioni Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni o Responsabilità Civile attivata, purché il Contraente o l’Assicurato
stesso, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile;
4 i collaboratori domestici e le altre persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, purché
l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento
ART. 30 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Le garanzie di cui alla sezione Incendio sono prestate nella forma “Valore a Nuovo" e più precisamente:
1 per i fabbricati sarà corrisposta la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
2 per l'arredamento domestico sarà corrisposto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.
La liquidazione avverrà secondo il principio del “valore a nuovo” esclusivamente nel caso di effettiva ricostruzione del fabbricato o rimpiazzo delle cose assicurate; relativamente alla ricostruzione del fabbricato, la liquidazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto della
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
normativa vigente in ambito di edilizia quale a titolo esemplificativo: la materia ambientale,
l’efficienza energetica e la sicurezza al momento del sinistro. Qualora ciò non avvenisse Assimoco liquiderà il danno sulla base del valore del bene al momento del sinistro ai sensi della normativa vigente.
Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte
valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d’antiquariato.
Per valore a nuovo si intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al risarcimento, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della polizza.
Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il risarcimento senza tener conto del livello
di degrado, o del rendimento economico o dell’uso del bene stesso.
ESEMPIO
Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.
Costo di ripristino del pavimento: € 5.000,00; Indennizzo: €5.000,00.
Costo di rimpiazzo di un nuovo televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR, Android TV) di pari
marca e caratteristiche € 800,00; Indennizzo €800,00.)
ART. 31 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO SECONDO IL CRITERIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 30 - “Determinazione dell’ammontare del danno”, Assimoco indennizza anche il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili a termine della Sezione Incendio, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni. Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio e/o in produzione, Assimoco prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del sinistro qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.
ART. 32 – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale prevista dalle normi vigenti.
L'assicurazione a primo rischio assoluto è la forma di assicurazione che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la regola proporzionale.
ESEMPIO - Applicazione Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Valore immobile: € 100.000,00
Valore assicurato in polizza: € 50.000,00€ (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro)
In caso di Danno totale: indennizzo pari a € 50.000 (massima esposizione)
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: indennizzo pari a € 10.000,00
ESEMPIO - Applicazione regola proporzionale:
Valore immobile: € 100.000,00
Valore assicurato in polizza: € 50.000,00
In caso di Danno totale: indennizzo pari a € 50.000
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: indennizzo pari a € 5.000,00 (poiché in polizza
l’Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore reale dell’immobile
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
ART. 33 – TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
1 Assimoco, salvo diversa pattuizione, non paga l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
2 l'Assicurato deve restituire ad Assimoco l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
3 il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
ART. 34 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
ART. 35 – ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro e su richiesta dell’Assicurato presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, Assimoco anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.
Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:
1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore al 20% della somma assicurata;
2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l’indennizzabilità del sinistro;
3 che il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
4 che non sussistano sull’immobile oggetto di assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
5 che l’Assicurato non si trovi in stato fallimentare.
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SEZIONE FURTO E RAPINA
COSA È SEMPRE ASSICURATO
ART. 36 – DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
Assimoco assicura i correntisti delle Banche e gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia Srl. I destinatari sono tutelati nella loro qualità di proprietari di beni personali in caso di furto, xxxxxx e rapina fuori dalla abitazione.
ART. 37 – I BENI ASSICURABILI
Assimoco indennizza:
in caso di furto e rapina, i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all’interno di uno dei tipi di
dimora assicurabili;
ART. 38 – I DANNI ASSICURATI
Assimoco indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
1 violandone le difese esterne mediante:
a) rottura, scasso;
b) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
c) uso fraudolento di xxxxxx vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo.
2 per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3 in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
4 sono compresi in garanzia i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre (esclusa in ogni caso la porta d'ingresso dell'abitazione) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari; i danni saranno risarciti con la detrazione del 15% dell’importo liquidabile come altresì indicato nello schema riepilogativo.
Sono compresi, nell'ambito della somma assicurata:
5 i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
6 i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
7 la rapina e l'estorsione (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
8 i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi vetri e/o cristalli, comprese camere di sicurezza e/o corazzate e casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, nonché impianti d'allarme, le recinzioni ed i cancelli;
il rimborso delle spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito e ciò, complessivamente, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 2.500,00. Resta convenuto che l'Assicurato è tenuto a dare ad Assimoco la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al/ai Perito/i anzidetti;
9 le spese per l’avvenuta sostituzione delle serrature e le duplicazioni delle chiavi con altre uguali od equivalenti per qualità, in seguito al verificarsi di un evento indennizzabile ai sensi della presente Sezione, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 250,00.
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
ART. 39 – SCIPPO
Assimoco pagherà l’indennizzo, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, anche nel caso di:
1 scippo;
2 rapina;
3 sottrazione in occasione di malore o infortunio.
di enti e valori ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'Assicurato e/o suoi familiari conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'abitazione ma entro i confini della Repubblica Italiana.
Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun indennizzo nel caso di smarrimento o furto con destrezza.
COSA NON È
ASSICURATO
ART. 40 – I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco NON assicura:
i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all’interno di abitazioni che risultano disabitate da oltre
45 giorni consecutivi.
LIMITI DI COPERTURA
ART. 41 – I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco NON assicura i danni:
1 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2 verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3 agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
4 commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
a) da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
b) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
d) da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
5 avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.
6 indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
7 causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
ART. 42 – SCOPERTO PER DIMORE SALTUARIE
Per le dimore saltuarie Assimoco corrisponde all'Assicurato I'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, Assimoco determinerà l'indennità senza tenere conto dello scoperto e successivamente detrarrà lo stesso dall’importo così calcolato.
Lo scoperto è la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che
rimane a carico dell’Assicurato.
ESEMPIO
Se un danno accertato è pari a € 5.000 (inferiore alla somma assicurata pari a € 10.000) e lo
scoperto è del 10%, l’indennizzo sarà di € 4.500; invece, nel caso in cui il danno accertato è di €
8.000 (superiore alla somma assicurata pari a € 5.000 ) e lo scoperto è del 10%, l’indennizzo sarà
di € 5.000 ovvero sarà liquidata l’intera somma assicurata
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ART. 43 – DELIMITAZIONE DI GARANZIE
Assimoco liquida l’indennizzo della garanzia furto applicando i limiti di seguito riportati:
1 per gioielli e preziosi carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, 40% della
somma assicurata;
2 per denaro, 10% della somma assicurata;
3 per oggetti nelle dipendenze, 10% della somma assicurata.
Tali limiti di indennizzo non si applicano quando tali beni siano conservati in cassaforte.
ART. 44 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
Assimoco pagherà l’indennizzo con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – FURTO E RAPINA | |||
Articolo/ Comma | Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto |
38/4 | Furto con presenza di persone in casa | 15% del danno liquidabile | |
50 | Onorari periti | 10% del danno con il massimo di € 2.500,00 | |
38/10 | Spese sostituzione/duplicazione chiavi | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 250,00 | |
43/1 | Per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni | 40% della somma assicurata | |
43/2 | Per denaro | 10% della somma assicurata | |
43/3 | Per oggetti nelle dipendenze | 10% della somma assicurata | |
42 | scoperto per dimora saltuaria | Somma assicurata solo dimora saltuaria | 15% dell’indennizzo |
La presente sezione non prevede franchigie, ma la sola applicazione degli scoperti sopra indicati.
La franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell’Assicurato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 e la franchigia fissa è di € 1.000, l’indennizzo sarà di € 4.000. Lo scoperto al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull’importo del danno accertato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 (inferiore alla somma assicurata pari a € 10.000) e lo scoperto è del 10%, l’indennizzo sarà di € 4.500; invece, nel caso in cui il danno accertato è di € 8.000 (superiore alla somma assicurata pari a €
5.000 ) e lo scoperto è del 10%, l’indennizzo sarà di € 5.000 ovvero sarà liquidata l’intera somma assicurata. Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso
DOVE VALE LA COPERTURA
ART. 45 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
Assimoco si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, anche se di proprietà di terzi.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
ART. 46 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
1 avvisare l'Intermediario oppure Assimoco entro il primo giorno lavorativo da quando ne è
venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;
2 fornire ad Assimoco, o all’Intermediario che ha rilasciato la polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
3 denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
4 adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui ai punti 3 e 4 sono a carico di Assimoco in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Assimoco provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
II Contraente o l'Assicurato deve, altresì:
5 tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
6 dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro
oltre la realtà e l'entità del danno;
7 tenere a disposizione di Assimoco e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova; nonché facilitare le indagini e gli accertamenti di Assimoco e quelli che i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi.
L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
ART. 47 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati,
restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro.
ART. 48 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 49 – COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il rischio, nonché verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro;
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3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro. L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni svolte eventualmente in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 50 – ONORARI DEI PERITI
Assimoco si obbliga, in caso di sinistro, nell’ambito della somma assicurata, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di assicurazione nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 2.500,00.
Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
ART. 51 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’indennizzo.
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà
ART. 52 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 53 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
ART. 54 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Assimoco appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Assimoco se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad Assimoco l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Assimoco ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Assimoco per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Assimoco è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare ad Assimoco le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Assimoco di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
ART. 55 – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale prevista dalle normi vigenti.
L'assicurazione a primo rischio assoluto è la forma di assicurazione che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la regola proporzionale.
ESEMPIO - Applicazione Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Valore immobile: 100.000,00 €
Valore assicurato in polizza: 50.000,00€ (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro)
In caso di Danno totale: indennizzo pari a € 50.000 (massima esposizione)
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: indennizzo pari a € 10.000,00
ESEMPIO - Applicazione regola proporzionale:
Valore immobile: € 100.000,00
Valore assicurato in polizza: € 50.000,00
In caso di Danno totale: indennizzo pari a € 50.000
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: indennizzo pari a € 5.000,00 (poiché in polizza
l’Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore reale dell’immobile
ART. 56 – TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
1 Assimoco, salvo diversa pattuizione, non paga l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
2 l'Assicurato deve restituire ad Assimoco l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
3 il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
ART. 57 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
COSA È SEMPRE ASSICURATO
ART. 58 – DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
Assimoco assicura i correntisti delle Banche e gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia Srl. I destinatari sono tutelati per danni cagionati a terzi
1 collegati alla vita privata, di relazione e alle attività del tempo libero;
2 collegati ad immobili di cui sono proprietari o locatari.
ART. 59 – COSA ASSICURIAMO
Assimoco, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, inclusi i suoi familiari, di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi della vita privata, della vita di relazione ed in generale da tutte le attività del tempo libero ( Garanzia RC Vita privata e di Relazione), nonché in relazione alla proprietà dei fabbricati destinati a civile abitazione purchè ubicati nel Territorio della Repubblica Italiana.( Garanzia Rc Proprietà delle Dimore e di altri Immobili). Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun risarcimento per i danni derivanti da fatti dolosi.
È possibile attivare le coperture nel seguente modo:
1 garanzia RC Vita Privata e di Relazione e garanzia RC Proprietà delle Dimore ed altri immobili;
2 garanzia RC Proprietà delle Dimore e di altri Immobili.
ART. 60 – RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA E DI RELAZIONE
La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, inclusi i suoi familiari, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attività del tempo libero.
Fatti relativi alla vita privata
Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:
1 derivanti dalla conduzione del fabbricato o porzione di fabbricato costituente la dimora abituale e/o la dimora saltuaria dell’Assicurato comprese quelle prese in locazione (per intero o pro-quota) dai familiari per motivo di studio;
2 derivanti dalla proprietà e/o uso di arredamento domestico, di beni mobili, di apparecchi elettrodomestici in genere, di apparecchi radiotelevisivi e delle relative apparecchiature di antenna (inclusa la caduta dai tetti, da coperture similari e dai balconi ove sono installate), di piccoli veicoli a motore - sempreché non soggetti all’assicurazione RC Obbligatoria - e di utensili - anche a motore - utilizzati per il giardinaggio e per il bricolage, posti sia nella dimora abituale sia nelle dimore saltuarie dell’Assicurato;
3 derivanti dal fatto dei figli minori anche quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato, inclusi i danni corporali subiti da tali persone;
4 da fatto dei soggetti della cui condotta debba rispondere quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al Nucleo Familiare dell'Assicurato, inclusi i danni corporali subiti da tali persone e la loro responsabilità per la mancata vigilanza su tali soggetti;
5 derivanti dalla temporanea custodia di minori da parte dell’Assicurato;
6 derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni indennizzabili a termini di polizza con il limite di € 200.000,00 per ciascuna annualità assicurativa;
7 a cose di xxxxx conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato e dei suoi familiari o dallo stesso detenute con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa, compresi i danni:
a) cagionati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell’Assicurato stesso a condizione
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, ferma
l’esclusione dei danni ai veicoli stessi;
b) derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e strutture similari, appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, a condizione che il soggiorno, l’uso, la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi.
8 danni materiali a cose di terzi in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell’Assicurato oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili, nonché a parziale deroga dell’Art. 65 lettera p – “I danni non assicurati”), in qualità di locatario, al fabbricato in locazione con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.
Fatti relativi alla vita di relazione:
Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:
9 derivanti dalla partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche;
10 derivanti dal fatto colposo in qualità di pedone;
11 derivanti dalla responsabilità personale imputabile all’Assicurato quando presta attività di volontariato, con esclusione della responsabilità derivante dall’erogazione di prestazioni medico/sanitarie;
12 derivanti dall’intossicazione o avvelenamento dovuti a somministrazione da parte dell’Assicurato di cibi, bevande e simili;
13 derivanti dalla proprietà o possesso di animali domestici (compresi i cani per l’accompagnamento di persone non vedenti), incluso l’uso e la guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. Si intende compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell’Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali stessi;
cagionati a terzi - trasportati e non trasportati - all’insaputa e contro la volontà dell’Assicurato, dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
14 cagionati dall’Assicurato o dai suoi familiari, per la responsabilità personale a loro derivante in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun risarcimento per i danni materiali al veicolo e/o natante. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’assicuratore della RC obbligatoria del veicolo e/o natante;
15 provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell’Assicurato o dei suoi familiari, limitatamente all’azione di rivalsa dell’assicuratore del veicolo stesso;
16 provocati dall’Assicurato o dai suoi familiari alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all’azione di rivalsa dell’assicuratore dell’autovettura stessa purché entro 6 mesi dal sinistro venga rinnovata l’abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall’autovettura stessa;
17 cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitter, persone alla pari - cui vengono affidati i figli minori dell’Assicurato;
18 danni corporali (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai collaboratori addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby-sitter o alla pari - cui vengono affidati i figli minori comprese le rivalse di enti previdenziali (R.C.O.);
19 cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti preziosi e valori in genere.
Fatti relativi al tempo libero:
Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:
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20 derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo, il tutto a condizione che l’Assicurato sia in regola con le norme di legge vigenti in materia;
21 cagionati dalla proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi, senza motore ausiliario, di non oltre 6,50 m. di lunghezza; sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali, le persone trasportate su detti mezzi sempreché gli stessi siano omologati al trasporto di persone;
22 derivanti dalla pratica di sport, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;
23 cagionati dalla la pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio e orticultura, di campeggio;
derivanti dalla proprietà e/o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore (ferma l'esclusione del controvalore dei modelli);
24 cagionati dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine e veicoli a braccia, di tricicli, di carrozzine (anche a motore) e di veicoli a braccia per uso di invalidi.
La garanzia è prestata nell’ambito del massimale RCT per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
ART. 61 – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELLE DIMORE E DI ALTRI IMMOBILI
La Garanzia RC Proprietà delle Dimore e di altri Immobili vale per il proprietario dei fabbricati, inclusi i suoi familiari, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del/i fabbricato/i o porzione di fabbricato di civile abitazione, destinato/i ad uso dimora abituale e/o dimora saltuaria. La garanzia è valida solo per fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile:
1 derivante da lavori di ordinaria manutenzione dell’immobile o porzione di fabbricato di proprietà compresa la committenza;
2 conseguente a lavori di straordinaria manutenzione, per la responsabilità civile in capo all’Assicurato nella sua qualità di Committente i lavori, ivi compresi i danni rientranti nell’ambito dell’ex D.Lgs. 81/08;
3 oltre a quanto previsto dalla definizione di fabbricato, derivante dalla proprietà di strade private, di muri di sostegno, di orti, di giardini (ivi comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto);
4 derivante da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, nonché
dai marciapiedi o dalle aree di accesso all’abitazione;
5 derivante da spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale:
a) degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, sempreché tutti di pertinenza del fabbricato con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 65 lettera n - “I danni non assicurati”, sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo, con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro.
b) di scarichi fognari, purché di pertinenza del fabbricato assicurato; Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun risarcimento per i danni derivanti dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non pertinenti il fabbricato; da rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.
Assimoco pagherà l’indennizzo anche nel caso di danni:
6 cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato
da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura
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improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa;
7 derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa;
8 a cose di xxxxx conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose (inclusi i fabbricati) di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.
La garanzia è prestata nell’ambito del massimale RCT per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
ART. 62 – ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST
Premesso che l’Assicurato nell’ambito della sua dimora abituale e/o all’interno di locali posti in dipendenze ad essa annesse, esercita nel rispetto della normativa di legge vigente l’attività di Bed & Breakfast, a parziale deroga di quanto disposto all’Art. 65 - lettera l - “I danni non assicurati” delle presenti Condizioni di Assicurazione, l’assicurazione comprende i danni corporali e materiali cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività in premessa. Assimoco corrisponderà il risarcimento a condizione che:
a) le stanze adibite al servizio non siano superiori a 5 ed i posti letto complessivi non superino un totale di 10;
b) che l’attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.
Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione; il massimale indicato in polizza rappresenta il limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. In relazione alle cose consegnate o non consegnate, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 65
- lettera p - “I danni non assicurati” delle presenti Condizioni di Assicurazione, la garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Questa estensione è prestata fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento per ciascun ospite, indicati nello schema riepilogativo.
Agli effetti dell’applicazione del limite di risarcimento, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.
La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi
consegnati in custodia all’Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.
Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun risarcimento per i danni cagionati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.
La garanzia è prestata nell’ambito del massimale RCT per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
ART. 63 – PROPRIETÀ DI ALTRI IMMOBILI
Se l’Assicurato possiede a titolo di proprietà una o più unità immobiliari destinate a civile
abitazione (appartamenti/ville) ubicate nel territorio dello Stato Italiano, Assimoco si obbliga a
tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi - inclusi i locatari - in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario degli immobili - incluso il loro contenuto. La garanzia non comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla conduzione delle
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singole unità immobiliari, siano esse locate o non locate a terzi. La presente garanzia opera fino ad un massimo di 5 unità immobiliari e secondo le seguenti modalità:
a) la prima unità immobiliare, diversa da dimora abituale e saltuaria, è sempre automaticamente compresa, a condizione che sia attivata la garanzia Base RC Proprietà e Vita Privata o RC Proprietà e l’ubicazione indicata nell’apposito allegato;
b) per le ulteriori unità immobiliari, diverse da dimora abituale e saltuaria, sia indicata
l’ubicazione e pagato il relativo premio.
Ai fini della presente estensione si intendono valide ed operanti le condizioni previste dall’Art. 61 -
“Responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili”.
CHI E COSA NON È ASSICURATO
LIMITI DI COPERTURA
ART. 64 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
1 l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato anche se non conviventi, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2 il convivente “more uxorio” e i relativi figli se conviventi; anche in caso di danno a loro
provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati.
A parziale deroga di quanto in precedenza sopraindicato, i genitori ed i figli con proprio certificato anagrafico di stato di famiglia residenti e domiciliati in porzione indipendente dello stesso fabbricato dell’Assicurato, sono considerati terzi limitatamente ai danni materiali conseguenti a spargimento di liquidi e da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell’Assicurato.
ART. 65 – I DANNI NON ASSICURATI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) causati da fatto doloso dell’Assicurato e dei suoi familiari; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi e di cui l’Assicurato debba rispondere;
b) dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo i danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentali di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati.
d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
e) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
f) derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
g) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
h) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
i) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
j) causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico;
k) causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;
l) derivanti e conseguenti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e
professionali da parte dell’Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
m) da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all’Art. 60 punto 7 - “Responsabilità civile vita privata e di relazione” ed all’Art. 61 punto 8 - “Responsabilità
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civile proprietà delle dimore e di altri immobili” delle Condizioni di Assicurazione;
n) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo;
o) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli o natanti a motore soggetti a RCA obbligatoria, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC;
p) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo i danni cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali con esclusione di denaro, oggetti preziosi e valori in genere e fatti salvi i beni oggetto di contratto di locazione e comodato a favore dell’Assicurato;
q) derivanti dall’erogazione di prestazioni medico/sanitarie.
ART. 66 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
Assimoco pagherà l’indennizzo con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI | ||
Articolo/ Comma | Garanzia | Limite di indennizzo |
60 | Responsabilità Civile Vita Privata | massimale RCT |
60/7 | Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
60/8 | Danni da spargimento liquidi | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
60/6 | Danni da interruzione o sospensione di attività | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
61 | Responsabilità Civile fabbricati | massimale RCT |
61/5 | Danni da spargimento liquidi | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
61/5 | Danni da spargimento liquidi causati da gelo | € 3.000,00 per ciascun sinistro |
61/6 | Danni da inquinamento accidentale | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
61/7 | Danni da interruzione o sospensione di attività | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
61/8 | Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
67 | Danni provocati in USA/Canada e Messico | Fino al massimale da intendersi comprensivo delle spese legali (Art. 1917 Codice Civile) |
62 | Cose consegnate | € 600,00 per ospite |
62 | Cose non consegnate | € 300,00 per ospite |
61 | Responsabilità Civile fabbricati altri immobili | massimale RCT |
La presente sezione è prestata senza applicazione di franchigie e/o scoperti.
DOVE VALE LA COPERTURA
ART. 67 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo. Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico la garanzia è prestata per i danni corporali e materiali, con esclusione di qualsiasi danno a carattere punitivo e/o esemplare ed entro i limiti di risarcimento indicati nello schema riepilogativo. Nel caso in cui l’Assicurato
trasferisca la sua residenza all’ Estero, deve darne comunicazione all’Intermediario che gestisce il contratto il quale provvederà a modificarlo escludendo la garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione, in tale ipotesi l’Assicurato avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Se il Contraente omette la comunicazione di cui sopra, Assimoco non è tenuta a corrispondere il
risarcimento.
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La garanzia responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili vale esclusivamente per i
fabbricati ubicati sul territorio della Repubblica Italiana.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ART. 68 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure ad Assimoco entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Xxxxxx inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente da lui ricevuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, Assimoco ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 69 – XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Assimoco non risponde per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO qualora attivata.
ART. 70 – PLURALITÀ DI ASSICURATI
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità tra di loro.
ART. 71 – RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi ella presente polizza l’assicurazione opera a tutela del patrimonio dell’Assicurato, anche per la quota del danno derivante dal vincolo di solidarietà di cui all’Art. 2055 cc, fermo il diritto di regresso di Assimoco nei confronti dei terzi responsabili.
ART. 72 – GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Assimoco ha il diritto di rivalersi sull’ Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Assimoco le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Assimoco e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Assimoco non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
ART. 73 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
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SEZIONE ASSISTENZA
COSA È ASSICURATO
ART. 74 - IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA
In caso di sinistro, le prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di Assicurazione, sono fornite da BLUE ASSISTANCE – Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa BLUE ASSISTANCE S.p.A. (di seguito denominata Blue Assistance) e ASSIMOCO S.p.A.
ART. 75 - GLI IMMOBILI ASSICURABILI
Sono assicurabili e possono fruire delle prestazioni della Garanzia Assistenza solo i beni immobili assicurati con destinazione d’uso residenziale, indicati nella scheda di polizza.
ART. 76 - INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L’IMMOBILE ASSICURATO
Blue Assistance, in caso di emergenza, invierà presso l’immobile assicurato e su richiesta del
Contraente o di una delle persone in esso residenti:
1 un elettricista se manca la corrente elettrica in tutti i locali dell’immobile assicurato a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell’impianto di allarme;
2 un fabbro, se è impossibile accedere nell’immobile assicurato a causa del furto, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature;
3 un fabbro, se sono insicuri i locali dell’immobile assicurato a causa della compromessa funzionalità dei fissi e degli infissi danneggiati a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento.
4 un idraulico, se l’immobile assicurato è allagato o se, in esso, manca l’acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico;
5 un idraulico, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari
dell'immobile a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;.
6 personale specializzato in tecniche di asciugatura, se, in un punto qualsiasi dell’immobile assicurato, si è verificato un allagamento o un’infiltrazione d’acqua a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico;
7 personale specializzato in tecniche di asciugatura, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’immobile assicurato a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico;
8 un sorvegliante, per un periodo massimo di 12 ore, se risulta compromessa la sicurezza
dell’immobile assicurato a causa di atti di vandalismo, di furto o di tentato furto;
9 un termoidraulico per ripristinare, nell’arco di 24 ore, la caldaia, lo scaldabagno, il boiler o l’impianto di condizionamento a seguito del blocco del loro funzionamento; il ripristino del funzionamento avverrà oltre le 24 ore e non appena possibile, se il blocco viene segnalato nei giorni di sabato, domenica e festivi, e se non sono immediatamente disponibili i necessari pezzi di ricambio.
ART. 77 – SPESE D’ALBERGO, DI RIENTRO ANTICIPATO E PER L’EVENTUALE INVIO DI RIPARATORI
Blue Assistance, in caso di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio ai danni
dell’immobile assicurato, si obbliga a fornire le seguenti prestazioni:
1 organizzare il pernottamento in albergo dei residenti, se l’immobile assicurato dovesse
risultare inagibile;
2 fornire ad uno dei residenti un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il suo immediato rientro nell’immobile assicurato, se, al momento del sinistro, tutti i residenti si trovino a più di 50 km di distanza; qualora il
residente nell’immobile assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, Blue Assistance metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per
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recuperare successivamente il veicolo stesso;
3 inviare un riparatore o un manutentore dell’impianto idraulico, dell’impianto elettrico o degli infissi;
4 inviare un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore); il riparatore sarà inviato nelle 24 ore successive alla segnalazione del guasto, ma non decorrenti nei giorni di sabato, domenica e festivi.
ART. 78 – SPESE DI TRASLOCO
Blue Assistance, in caso di incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto che determini l’inagibilità per almeno 30 giorni dell’immobile assicurato, provvederà ad organizzare il trasloco del suo mobilio in un altro immobile ad uso residenziale o in un deposito che siano ubicati in Italia.
ART. 79 – PRESTAZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI (CANI E GATTI)
Blue Assistance, in caso di malattia o infortunio di un animale domestico accudito nell’immobile assicurato, s’impegna a fornire quanto segue:
1 una consulenza veterinaria telefonica sulla patologia dell’animale domestico;
2 la comunicazione telefonica dei recapiti dei Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova e delle indicazioni per raggiungerli.
COSA NON È
ASSICURATO
ART. 80 – GLI IMMOBILI NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili gli immobili che abbiano destinazione d’uso diversa da quella residenziale.
ART. 81 – QUANDO NON SI HA DIRITTO A NESSUNA PRESTAZIONE
Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:
1 per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2 per i danni causati da dolo di uno o più dei residenti nell’immobile assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3 per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4 conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
LIMITI DI COPERTURA
ART. 82 – LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITE
Tutte le prestazioni della Garanzia Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle.
Tutte le prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un’annualità assicurativa di validità
della polizza, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.
Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, Blue Assistance non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.
Se per la Garanzia Assistenza sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con Assimoco, Blue Assistance erogherà le
prestazioni previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l’immobile assicurato, gli
eventuali maggiori costi addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha emesso la polizza attivata.
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ART. 83 – DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI O DEL CONDOMINIO
Qualora si accerti che le prestazioni della Garanzia Assistenza sono state erogate a seguito di danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, Blue Assistance potrà rivalersi direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle prestazioni erogate.
ART. 84 – LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA
Assimoco sostiene le spese di uscita e di manodopera per l’invio d’emergenza di un elettricista, di un fabbro, di un idraulico o di un termoidraulico, di cui all’Art. 76 – “Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l’immobile assicurato”, fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e di € 700,00 per annualità assicurativa. Tali limiti di spesa valgono per ciascuna delle quattro figure professionali elencate.
Non sono in ogni caso a carico di Assimoco i costi relativi ai materiali necessari per le riparazioni.
Assimoco tiene a proprio carico il costo dell’intervento di asciugatura fino ad un massimo di
€ 500,00 per sinistro e di € 1.000,00 per annualità assicurativa.
Assimoco sostiene le spese d’ingaggio di un sorvegliante fino ad un massimo di € 350,00 per sinistro e di € 500,00 per annualità assicurativa. L’eventuale eccedenza rimane a carico del Contraente, alle tariffe concordate tra Blue Assistance e l’Istituto di Vigilanza. Qualora, per ragioni obiettive, non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite da Blue Assistance.
ART. 85 – QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL’INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Blue Assistance non è tenuta all’invio dell’elettricista, previsto dall’Art. 76 - “Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l’immobile assicurato”, se la mancanza di corrente elettrica nell’immobile assicurato è stata causata da:
1 corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo di almeno una delle persone
residenti nell’immobile assicurato;
2 interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
3 guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'immobile assicurato a monte del contatore.
Blue Assistance non è tenuta all’invio, previsto dall’Art. 76 - “Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l’immobile assicurato”, presso l’immobile assicurato di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura:
1 in presenza di rottura, guasto od otturazione di rubinetti, di tubazioni mobili o di tubazioni
esterne all’immobile assicurato;
2 se la rottura, il guasto o l’otturazione delle tubature fisse dell’impianto idraulico è stata causata dalla negligenza di uno dei residenti nell’immobile assicurato;
3 se il mancato scarico delle acque nere è stato causato da rigurgiti di fogna.
Blue Assistance non invierà un idraulico presso l’immobile assicurato anche nel caso in cui la mancanza d’acqua derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore.
ART. 86 – LIMITI DI COPERTURA PER SPESE D’ALBERGO, RIENTRO ANTICIPATO E INVIO DI RIPARATORI
Assimoco sosterrà fino a € 150,00 al giorno, con un massimo di € 600,00 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese di pernottamento e prima colazione di cui all’Art. 77 – “Spese d’albergo, di rientro anticipato e per l’eventuale invio di riparatori”.
Assimoco sosterrà fino a € 500,00, per sinistro e per annualità assicurativa, le spese d’immediato rientro di uno dei residenti nell’immobile assicurato, di cui all’Art. 77. Tale limite di spesa è innalzato a € 1.000,00, per sinistro e per annualità assicurativa, se il residente deve rientrare dall’Estero nell’immobile assicurato.
Il residente nell’immobile assicurato può beneficiare del pagamento delle spese di pernottamento, di prima colazione e di rientro anticipato, di cui all’Art. 77, solo dopo aver presentato a Blue Assistance un’adeguata documentazione sui sinistri che le rendono necessarie.
Il costo della prestazione del riparatore/manutentore dell’impianto idraulico, dell’impianto
elettrico o degli infissi, di cui all’Art. 77, è a totale carico del Contraente.
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
Assimoco si obbliga a pagare le spese per l’uscita e per la manodopera di un riparatore di
elettrodomestici, di cui all’Art. 77, fino a € 250,00 per sinistro e fino a € 600,00 per annualità assicurativa. Restano invece a carico del Contraente i costi del materiale necessario alle riparazioni.
ART. 87 – LIMITI DI COPERTURA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL TRASLOCO
Assimoco sosterrà le spese di uscita e di manodopera per il trasloco, di cui all’Art. 78 – “Spese di trasloco”, fino a € 1.000,00 per sinistro e fino a € 2.000,00 per annualità assicurativa.
Restano a carico del Contraente le spese dei traslochi effettuati più di 60 giorni dopo il sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo diverso dalle spese di uscita e di manodopera.
DOVE VALE LA
COPERTURA
ART. 88 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA
L’immobile assicurato deve essere ubicato entro i confini della Repubblica italiana.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ART. 89 – OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA
Per poter fruire delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza, il Contraente o uno dei
residenti nell’immobile assicurato dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:
1 800 257 114 (numero verde), se chiama dall’Italia;
2 x00 00 00 000 000 (numero a pagamento), se chiama dall’Estero o dall’Italia.
I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.
Durante la telefonata di richiesta, il Contraente o uno dei residenti nell’immobile assicurato deve
comunicare con precisione:
1 il tipo di prestazione di cui necessita;
2 l’indirizzo dell’immobile assicurato;
3 il suo nome e cognome;
4 il numero di polizza preceduto dalla sigla: ASSF;
5 l’indirizzo del luogo in cui si trova;
6 il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà.
Nessun rimborso e nessun indennizzo saranno erogati al Contraente e/o ai residenti nell’immobile assicurato, se, subito dopo il sinistro, non avranno richiesto telefonicamente a Blue Assistance le prestazioni garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con Blue Assistance per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l’intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il Contraente e/o i residenti nell’immobile assicurato sono comunque tenuti a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l’invio del
verbale delle forze dell’ordine e/o del certificato del pronto soccorso).
A parziale deroga dell’art. 92 (riferito ai casi di coesistenza di più assicurazioni) delle presenti Condizioni di Assicurazioni, se l’Assicurato ha stipulato più assicurazioni per il medesimo rischio è obbligato a dare avviso del sinistro ad Assimoco nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia Nel caso in cui Il Contraente abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.
ART. 90 – OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE PRESTAZIONI NON DOVUTE
Il Contraente e/o i residenti nell’immobile assicurato sono obbligati a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l’erogazione delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.
Il Contraente è tenuto a rimborsare ad Assimoco le spese da essa sostenute per l’erogazione di
prestazioni di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.
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PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO
ART. 91 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE
Il Contraente/Assicurato è obbligato a rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischi da assicurare (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
ART. 92 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Assimoco è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Assimoco l’eventuale aggravamento del rischio mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Assimoco possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione. L’omissione in buona fede da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio non
pregiudicano il diritto all’integrale indennizzo dei danni.
ESEMPIO
Aggravamento del rischio: uno dei fabbricati assicurati (villa) viene ampliato con la costruzione di un nuovo piano; in tal caso il rischio deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento di
valore dell’immobile.
Diminuzione del rischio: uno dei fabbricati assicurati (appartamento) viene venduto a terzi; in tal caso il premio del contratto deve essere adeguato non considerando più l’immobile alienato.
ART. 93 – COMUNICAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell’art. 1910 del Codice Civile primo comma, Assimoco rinuncia al diritto di
essere informata dell’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, può chiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Assimoco è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto.
ART. 94 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazioni devono essere provate per iscritto.
ART. 95 – ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Le aliquote fiscali applicate sono pari al:
a) 22,25% per le Sezioni Incendio e Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile;
b) 10,00% per la Sezione Assistenza.
ART. 96 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente
o dell’Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.
ART. 97 – DOLO E COLPA GRAVE
Assimoco esclude i danni causati con dolo del Contraente e/o Assicurato.
Assimoco indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o
dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
E’ altresì compreso il dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.
ART. 98 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.
ART. 99 – SANZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso Assimoco sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tali coperture, pagamenti o indennità possano esporla a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni economiche/commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE
L’ASSICURAZIONE
COME DISDIRE
L’ASSICURAZIONE
ART. 100 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può pagare il premio all’Intermediario assicurativo o ad Assimoco tramite:
1 Bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato ad Assimoco;
2 SEPA (addebito sul C/C);
3 Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l’intermediario assicurativo ne sia
abilitato.
Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. Si precisa che:
1 Nel caso di pagamento tramite SEPA, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, o dalla data di emissione della polizza stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni;
2 In caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data dell’ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione
Se il Contraente non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Assimoco al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 Codice Civile.
ART. 101 – DURATA TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE
A parziale deroga dell’Art. 1899 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata di un anno e cosi successivamente.
L’assicurazione termina:
1 quando il Contraente o Assimoco inviano disdetta secondo le modalità di cui art. 101;
2 quando il Contraente perde la qualifica di correntista o di associato all’Intermediario o
dipendente del distributore cosi come previsto dall'art.102.
Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di polizza è specificata la presenza di
ART. 102 – DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
finanziamento. In tal caso il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. – Centro Leoni- Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XX), oppure tramite PEC da inviare a: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
Perfezionamento.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.
Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di Assicurazione.
Premio da rimborsare = premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)
ESEMPIO
premio imponibile di polizza € 100
Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)
polizza annuale con 360 gg di copertura
€ 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare
ART. 103 – DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta del Contraente o di Assimoco, mediante l’invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata annuale è prorogata per un anno e cosi successivamente.
Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad Assimoco entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l’annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad Assimoco.
ART. 104 – PERDITA DELLA QUALIFICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
Nel caso in cui il Contraente perda la qualifica di correntista della Banca, di associato
dell’intermediario o di dipendente che collabora con Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx (Art. 1 - “Destinatari dell’Assicurazione), l’assicurazione rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza tuttavia rinnovarsi tacitamente.
ART. 105 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo sia il Contraente sia Assimoco possono recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra parte.
La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax, diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale, dalla data di ricezione della posta certificata elettronica o dal rapporto telefax se inviata dal Contraente.
Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Assimoco rimborsa la parte di premio pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso.
Assimoco provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal Contraente con il proprio Istituto di Credito.
Nel caso di pagamento con frazionamento mensile, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo il Contraente e Assimoco possono recedere dall'Assicurazione dandone 30 giorni di preavviso con comunicazione scritta all’altra parte. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di premio successiva al termine di preavviso.
Assimoco sospende l’incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui
l’Assicurazione decade.
L’eventuale incasso di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di Assimoco ad avvalersi della facoltà di recesso.
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
ESEMPIO
Assimoco a seguito di sinistro ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell’indennizzo, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad Assimoco. La tua assicurazione cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). Assimoco ti restituirà il premio pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).
ART. 106 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO
Qualora l’assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto prima della sua durata originaria, il Contraente ha diritto di richiedere ad Assimoco il contestuale annullamento della presente assicurazione.
Il Contraente dovrà comunicare per iscritto ad Assimoco la data effettiva dell’estinzione e avrà
diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduto.
ART. 107 – PORTABILITÀ O TRASFERIMENTO DEL MUTUO
Nel caso di portabilità del contratto di mutuo o di finanziamento il Contraente potrà chiedere alternativamente:
1 la continuazione della presente polizza, in accordo con il nuovo soggetto mutuante, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con Assimoco che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
2 l’estinzione della presente polizza. In tal caso il Contraente avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO | |
Esempio di calcolo premio annuale | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 365 |
Durata copertura del premio | 365 |
Xxxxxx trascorsi dall’effetto | 170 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 250,00 |
Imposte | € 45,50 |
Premio versato netto | € 204,50 |
Premio di rischio da rimborsare | € 45,89 |
Caricamenti da rimborsare | € 63,36 |
Importo totale rimborsato | € 109,25 |
Esempio di calcolo premio unico | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 3650 |
Durata copertura del premio | 3650 |
Giorni trascorsi dall’effetto | 1700 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 2.500,00 |
Imposte | € 455,01 |
Premio versato netto | € 2044,99 |
Premio di rischio da rimborsare | € 458,86 |
Caricamenti da rimborsare | € 633,67 |
Importo totale rimborsato | € 1092,53 |
ART. 108 – RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO
Nel caso il mutuo sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente polizza continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della polizza o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo la presente assicurazione potrà essere integrata mediante una nuova polizza a nuove condizioni da concordare fra le Parti.
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e
l’assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in
confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1 le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata
Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 03/2021
Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1 quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Stima (Art. 1806 del Codice Civile)
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può̀ esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a
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pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio , si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato .
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Duratata dell’assicurazione (Art. 1899 del Codice Civile)
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può
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avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.) L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali
l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì,̀ nonostante patto contrario, per i sinistri
conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà̀ umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Mancato Pagamento del premio (Art. 1901 del Codice Civile)
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro , l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art.1913 del Codice Civile)
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza . Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno .
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro , anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
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L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile) L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art.1916 del Codice Civile)
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile) Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore.
Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità̀ civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto
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liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
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GLOSSARIO
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato.
ABITAZIONE | L’insieme dei locali destinati a civile abitazione facenti parte del fabbricato indicato sul modulo di polizza (esclusi i locali di pertinenza non comunicanti). |
ALLAGAMENTO | Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, causata da eventi diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine, cedimento, franamento, crollo, collasso strutturale, e non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno. |
ALLUVIONE | Vedi Inondazione. |
ANIMALI DOMESTICI | Cani, gatti ed altri animali da casa e da cortile. |
APPARTAMENTO | Parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato. |
ARREDAMENTO DOMESTICO | Mobilio ed arredamento in genere per abitazione e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l'abitazione e/o di uso privato posti nelle dipendenze e/o pertinenze. Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Qualora il fabbricato non sia assicurato si intendono comprese le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità. Sono compresi i depositi di carburante fino ad un limite di: a) 500 lt. di gasolio; b) 200 lt di benzina; sempreché stoccati in appositi serbatoi o cisterne, interrate o non, ubicati all’esterno del fabbricato assicurato o nelle dipendenze/pertinenze. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione che si conclude mediante sottoscrizione della polizza. |
ASSIMOCO | Assimoco S.p.A. – Centro Leoni - Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XX). |
ATTI DI TERRORISMO | Atti, caratterizzati dall’uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. |
CEDIMENTO | Grave alterazione non prevista della configurazione di un terreno. |
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l’assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il contraente e l’Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi. |
DANNI CORPORALI | Morte o lesioni personali. |
DANNI MATERIALI | Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. |
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DESTINAZIONE D’USO | Fabbricato destinato a civile abitazione (appartamento o villa), comprensivo di eventuale ufficio privato: a) ad uso dimora abituale e/o saltuaria, b) dato a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato; anche se in attesa di destinazione definitiva in quanto in corso di costruzione/ristrutturazione o vuoto e/o inoccupato, ma non abbandonato. |
DIMORA ABITUALE | Abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono per la maggior parte dell'anno. |
DIMORA SALTUARIA | Abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono saltuariamente. |
DIPENDENZE E/O PERTINENZE | Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato o, se non adiacenti, al servizio dello stesso quali a titolo esemplificativo e non limitativo: box, garage, cantine, soffitte, centrale termica, depositi per attrezzi. |
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | Si verifica quando il Contraente e/o Assicurato dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo. |
ESPLOSIONE | Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuto a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione. |
ESTORSIONE | Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale). |
EVENTO CATASTROFALE | Evento naturale disastroso che determina il passaggio da una condizione di benessere ad una di rovina e di miseria. Ai fini della presente polizza, gli eventi catastrofali assicurati sono l’inondazione, l’alluvione e il terremoto. |
FABBRICATO | L'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrate; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome, impianti di energia rinnovabile, impianti di prevenzione e allarme, citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio degli impianti del fabbricato; il collettore, impianto per mezzo del quale viene distribuito calore nel fabbricato; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o dipendenze, pertinenze; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco; ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa. |
FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE | Fabbricato in corso di costruzione o in cui vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e/o distributive e/o manutenzioni che interessino le strutture portanti e nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e/o gli infissi o gli impianti al servizio del fabbricato stesso. Nel caso vengano effettuati lavori di ultimazione all’interno del fabbricato, lo stesso non è da intendersi in corso di costruzione o ristrutturazione. |
FABBRICATO IN LOCAZIONE A TERZI/COMODATO D’USO/USUFRUTTO | Fabbricato per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d’uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito. |
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FAMILIARI | Il coniuge o convivente more uxorio dell’Assicurato/Contraente; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell’Assicurato/Contraente purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di Famiglia”; i minori in affido, nonché i figli dell’Assicurato fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Famigliare assicurato. |
FENOMENO ELETTRICO | Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: 1 corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; 2 variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; 3 sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; 4 arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. |
FRANA/FRANAMENTO | Distacco dai versanti montuosi o, in genere, dai terreni in pendio, con conseguente discesa verso il basso di masse spesso ingenti di terra e/o di materiali rocciosi. |
FRANCHIGIA | La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. |
FRANCHIGIA RELATIVA | La franchigia relativa è una somma definita contrattualmente a carico dell’Assicurato. Se il danno è pari o inferiore a tale somma, l’Assicurato non ha diritto al risarcimento del danno; se il danno, invece, è superiore ad essa, l’Assicurato ha diritto al risarcimento completo ed integrale. |
FURTO | Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE | Impianti fotovoltaici: sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. Impianti solari termici: impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore assorbito dal sole viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici. |
IMPLOSIONE | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna. |
INCENDIO | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. |
INDENNIZZO/RISARCIMENTO | La somma dovuta da Assimoco, in base all'assicurazione di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro. |
INONDAZIONE/ALLUVIONE | Xxxxxxxxxxx d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali. |
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LASTRE | Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide. |
MASSIMALE | Importo massimo dell’indennizzo erogabile da Assimoco per ogni sinistro in caso di danni a terzi. |
MATERIALI INCOMBUSTIBILI | Prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi ed esperienze del Ministero dell'Interno. |
MEZZI DI CUSTODIA | Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. II contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. |
PERIODO DI CARENZA | Periodo temporale che intercorre fra la data di sottoscrizione della polizza e l’effettiva decorrenza delle garanzie in essa contenute, durante il quale la copertura assicurativa non ha effetto. Durante tale periodo, pertanto, l’Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di sinistro. |
POLIZZA | Documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione. |
PREMIO | Somma dovuta dal Contraente ad Assimoco a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita. |
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | Forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l’applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. |
RAPINA | L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia. |
REGOLA PROPORZIONALE | Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi un sinistri. |
SCASSO | Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da impedirne il regolare funzionamento senza adeguate riparazioni ovvero praticando un’apertura o una breccia nei soffitti, nel pavimento o nei muri dei locali medesimi. |
XXXXXX | Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene. |
SCOPERTO | La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. |
SCOPPIO | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
SINISTRO | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
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SOLAI | Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. |
SMOTTAMENTO | Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua. |
SOMMA ASSICURATA | L'importo che rappresenta il massimo esborso di Assimoco in relazione alle garanzie prestate. |
TERREMOTO | Movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. |
TETTO | Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene). |
VALORE A NUOVO | Per il Fabbricato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area. Per l'Arredamento Domestico: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione. |
VALORI | Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. |
VETRO ANTISFONDAMENTO | Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm. |
VILLA | Abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato. |
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