PROCEDURA APERTA – GARA 03/2022 DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA – GARA 03/2022 DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici lungo le strade statali e regionali in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”.
PREMESSE
Con determinazione a contrarre n. 1384-P del 27.06.2022, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di procedere all’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici lungo le strade statali e regionali in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Come puntualmente rappresentato nel paragrafo 3, la presente procedura aperta è stata suddivisa in 3 (tre) lotti funzionali. Il luogo di svolgimento dell’appalto è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [codice NUTS ITH4].
L’intera procedura di cui al presente disciplinare di gara è espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, sulla Piattaforma delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx (di seguito “Piattaforma”) all’interno dell’area RDO online relativa alla presente procedura.
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx.
Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione “Società Trasparente” e alla sezione “Bandi di gara e contratti”.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando e il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice Civile;
- secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)”.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “Società Trasparente”, al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.
La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 STAZIONE APPALTANTE
DENOMINAZIONE S.A.: SOCIETA’ FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. | |
Profilo del committente | |
Indirizzo | sede legale: Scala dei Cappuccini 1 – 00000 XXXXXXX |
Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG | xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx |
PEC eAppaltiFVG |
PUNTI DI CONTATTO – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | |||
N. Lotto | Oggetto del Lotto | R.U.P. |
Lotto 1 – CIG 9266367FF0 - XX00XX000 - Lavori di | |||
manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e | |||
1 | manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici – rete | ||
di competenza del Centro di Manutenzione di | |||
Pordenone. | |||
Lotto 2 – CIG 9266393568 - TS22IT006 - Lavori di | |||
2 | manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici – rete | geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | |
di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e | |||
Gorizia. | |||
Lotto 3 – CIG 9266404E79 - UD22IT007 - Lavori di | |||
3 | manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici – rete | ||
di competenza del Centro di Manutenzione di Udine. |
UFFICIO RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA | |
U.O. Gare e Contratti |
2.2 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Per ogni Lotto: Schema di Contratto;
4) Allegato A.1) – Modello: Istanza di partecipazione;
5) Allegato A.2) – Modello: Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
6) Allegato A.3-bis) – Modello: Dichiarazione complementare al DGUE;
7) Allegato A.4) – Modello: Dichiarazioni per avvalimento;
8) Allegato A.5) – Modello: Informazioni sull’O.E. e dichiarazione sui requisiti;
9) Allegato E.1) – Modello: Dichiarazioni a corredo dell’offerta economica (art. 95, comma 10 del Codice);
10) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa Istruzioni_Operative_Invito_v1.0”;
11) Per ogni Lotto: Progetto/Perizia.
Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “Società Trasparente”, al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx. La documentazione completa è disponibile sulla Piattaforma nella cartella “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO”; gli “Elaborati di Progetto/Perizia” sono scaricabili direttamente dalla Piattaforma nella cartella “Allegati” relativa alla RDO online di ogni lotto.
2.3 CHIARIMENTI
É possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati ed abilitati.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma eAppaltiFVG.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.4 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura sono effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del Codice, tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” delle RDO online.
Con l’accesso alla RDO online ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice si precisa che:
- i documenti oggetto di comunicazione sono depositati nella Piattaforma;
- del caricamento, nonché dell’esatta collocazione, viene data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità “Messaggi” della RDO online.
La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sulla Piattaforma eAppaltiFVG devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Al fine di favorire l'accesso delle micro/piccole/medie imprese, la presente procedura aperta è stata suddivisa nei seguenti e distinti lotti funzionali in ragione dell’art. 51 del Codice:
LOTTO 1 | |||
OGGETTO: Lotto 1 – CIG 9266367FF0 - XX00XX000 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici – rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone. | |||
RdO: rfq_35908 | CIG n. 9266367FF0 | Codice Lavoro: XX00XX000 | |
Importo complessivo dei lavori | € 280.684,95 | ||
Importo dei lavori soggetto a ribasso | € 267.319,00 | ||
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 13.365,95 | ||
Categoria | Classifica | Importo | |
Categoria di qualificazione | OG10 | II | € 280.684,95 |
Garanzia provvisoria 2% | € 5.613,70 | ||
L’importo comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari € 85.699,06 | |||
I pagamenti in acconto sono regolati dall’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto. |
LOTTO 2
OGGETTO: Lotto 2 – CIG 9266393568 - TS22IT006 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici – rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia. | |||
RdO: rfq_35910 | CIG n. 9266393568 | Xxxxxx Xxxxxx: TS22IT006 | |
Importo complessivo dei lavori | € 161.863,34 | ||
Importo dei lavori soggetto a ribasso | € 153.203,18 | ||
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 8.660,16 | ||
Categoria | Classifica | Importo | |
Categoria di qualificazione | OG10 | I | € 161.863,34 |
Garanzia provvisoria 2% | € 3.237,27 | ||
L’importo comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari € 49.598,64. | |||
I pagamenti in acconto sono regolati dall’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto. |
LOTTO 3 | |||
OGGETTO: Lotto 3 – CIG 9266404E79 - UD22IT007 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici – rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine. | |||
RdO: rfq_35911 | CIG n. 9266404E79 | Codice Lavoro: UD22IT007 | |
Importo complessivo dei lavori | € 187.451,71 | ||
Importo dei lavori soggetto a ribasso | € 179.477,82 | ||
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 7.973,89 | ||
Categoria | Classifica | Importo | |
Categoria di qualificazione | OG10 | I | € 187.451,71 |
Garanzia provvisoria 2% | € 3.749,03 | ||
L’importo comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari € 56.954,23. | |||
I pagamenti in acconto sono regolati dall’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto. |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Per ciascun lotto, il pagamento delle prestazioni contrattuali avviene “a misura” ed è effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. È formulato espresso rinvio all’art. 113 bis del Codice. Il Capitolato Speciale d’Appalto disciplina i pagamenti in acconto.
I prezzi del contratto d’appalto sono soggetti a revisione alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 29 del decreto legge n. 4 del 27/01/2022.
L’appalto è finanziato con fondi propri della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
Per ciascun Lotto, la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Le penali sono determinate nella misura fissata nell’ambito del Capitolato Speciale d’Appalto.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Con riferimento a ciascun Lotto ed al fine di perseguire le medesime finalità, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento e senza alterare la natura generale dello stesso, per un importo complessivo non superiore al 20% dell’importo contrattuale. La variazione riguarderà l’esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione degli impianti tecnici, lungo i tronchi interi del Centro di Manutenzione a cui il lotto è riferito, anche non di diretta competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ma per le medesime finalità di cui al contratto – in ragione della sopravvenuta disponibilità di risorse economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a seguito di convenzioni, di delegazioni, di atti equipollenti, di contributi economici da parte della Regione e/o degli enti locali, di economie all’interno della commessa o di non prevedibili esigenze sopravvenute all’adozione della Determinazione a Contrarre, ecc.). La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima dell’ultimazione dell’appalto. In tal caso il contraente è obbligato all’esecuzione di tali lavorazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattualizzati.
Con riferimento ad ogni singolo Lotto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 730 (settecentotrenta) giorni, alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è obbligato all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
La durata del contratto in corso di esecuzione può, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd. “proroga tecnica” non può comunque superare i 180 (centottanta) giorni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto e di ogni singolo Lotto è rappresentato nella tabella che segue, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Xxxxxx Xxxxxxx ex art. 35, comma 4, del Codice [al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge] | |||||
Lotto | Importo a base d’asta | Rinnovo | Opzioni | Proroga Tecnica | Valore Massimo |
1 | € 280.684,95 | € 280.684,95 | € 112.273,98 | € 70.171,24 | € 743.815,12 |
2 | € 161.863,34 | € 161.863,34 | € 64.745,34 | € 40.465,84 | € 428.937,85 |
3 | € 187.451,71 | € 187.451,71 | € 74.980,68 | € 46.862,93 | € 496.747,03 |
Ai sensi dell’art. 35 del Codice, l’ammontare complessivo del procedimento viene stimato in totale € 1.669.500,00 (IVA esclusa).
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente, che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente, che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Sono espressamente richiamate le disposizioni dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (art. 83, comma 3, del Codice);
b) Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali in categoria III-BIS;
c) Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali in categoria II-BIS.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nell’Albo dei Gestori Ambientali nella categoria II-BIS e nella categoria III-BIS deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere con riferimento al lotto per cui si concorre (Lotto 1: OG10 class. II; Lotto 2: OG10 class. I; Lotto 3: OG10 class. I).
Nell’ipotesi di offerte per più lotti, l’operatore economico deve possedere la seguente qualificazione:
- partecipazione al Lotto 1 ed al Lotto 2: OG10 class. II;
- partecipazione al Lotto 1 ed al Lotto 3: OG10 class. II;
- partecipazione al Lotto 2 ed al Lotto 3: OG10 class. II;
- partecipazione a tutti i Lotti: OG10 class. III.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Nel caso di offerta plurima, il concorrente non adeguatamente qualificato sarà escluso da tutti i lotti per cui ha presentato domanda.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione, richiesti nel disciplinare per l’impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in ragione dell’art. 216, comma 14 del Codice, all’art. 92 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti “speciali” di qualificazione avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo Lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Stazione Appaltante comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.4, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto con le modalità previste dall’art. 105 del Codice.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria esclusiva OG10.
Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all’art. 105 del Codice a cui si fa espresso rinvio.
Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all’atto dell’offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra l’Amministrazione non può concedere l’autorizzazione al subappalto.
In particolare, l’affidatario, ai sensi del comma 4 dell’art. 105 del Codice, può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni o parte delle prestazioni che si intendono subappaltare.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del Codice, nell’ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
In caso di ricorso al subappalto, l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all’Amministrazione ai sensi del co. 9, art. 105 del Codice prima dell’inizio dell’attività. In ottemperanza all’art. 26, co. 5 del d.lgs. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all’impresa subappaltatrice. L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base dell’appalto e precisamente de seguente importo Lotto 1: € 5.613,70, Lotto 2: € 3.237,27, Lotto 3: € 3.749,03. È fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
L’operatore economico – nell’ipotesi di offerte per più lotti - può presentare una sola cauzione provvisoria avente ad oggetto tutti i lotti per cui lo stesso intenda concorrere e parametrata alla somma dell’importo di questi ultimi.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporta l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto dell’appalto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 19 gennaio 2018 n. 31;
4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta, con firma digitale, dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del d.lgs. n. 82/2005.
Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo della stazione appaltante al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/XxxxxxxxxXxxxxxxxx
/servizi/01133800324/true servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l’operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell’ambito della causale, il/i CIG relativi al/ai Lotto/i per cui l’operatore economico intende concorrere.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni, l’operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello “Allegato A.2”.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, l’erogazione dell’anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.03.2022 - nonché pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” - e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero Lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
1 | 9266367FF0 | € 70,00 |
2 | 9266393568 | € 35,00 |
3 | 9266404E79 | € 35,00 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo ai sensi dell’art. 1, comma 67, della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che le offerte economiche richieste con il presente disciplinare di gara devono essere presentate alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.08.2022.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
La presente procedura viene gestita mediante l’utilizzo delle seguenti RDO online:
✓ una RDO on line avente nel corpo dell’oggetto la dicitura “Amministrativa” (e identificata, nel prosieguo, con il termine “RDO di Sola Qualifica” – rfq_35813) all’interno della quale deve essere inserita la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione;
✓ tante RDO online quanti sono i lotti di cui si compone la procedura, all’interno delle quali devono essere inserite le offerte economiche relative ai singoli lotti.
La risposta alla procedura si intende completa solo con l’invio della risposta alla “RDO di Sola Qualifica” e con l’invio della risposta ad almeno una delle RDO online configurate per la raccolta delle offerte sui lotti. In caso di mancanza, la Stazione Appaltante ritiene incompleta la procedura e non prende in considerazione la documentazione trasmessa.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e delle offerte economiche all’interno della Piattaforma, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” delle RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare.
Si precisa che:
- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente Richiesta di Offerta deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della “RDO di Sola Qualifica”;
- qualora l’Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere riportato nella “RDO di Sola Qualifica”.
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione alla Piattaforma, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO di Sola Qualifica”.
Per inviare la risposta alla “RDO di sola Qualifica” nonché alle RDO on line configurate per la raccolta delle offerte sui lotti è necessario:
a) accedere alla RDO online per la quale deve essere trasmessa la risposta;
b) cliccare su “Invia risposta”;
c) cliccare su “OK” per confermare l’invio;
d) ripetere la procedura (dal punto a al punto c) per tutte le RdO interessate, quindi sarà necessario inviare la risposta per la “RdO di sola qualifica” e per le “RdO Lotto” di tutti i lotti d’interesse.
Al momento della ricezione dell’offerta, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta fanno fede la data e l’ora registrate dalla Piattaforma a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.
Il concorrente può modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.
Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della Piattaforma.
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.
Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Si raccomanda, pertanto, di avviare le attività di inserimento a sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l’offerta è, pertanto, irricevibile ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell’area “Allegati”. A seguito di modifica, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l’elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta.
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili. Si precisa, inoltre, che con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati inclusi.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9, del Codice.
L’offerta vincola il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere; l’attivazione del soccorso istruttorio e la trasmissione da parte dell’Operatore Economico della documentazione richiesta avviane attraverso la Piattaforma, tramite la funzionalità “Messaggi” della RDO online.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell’area “RDO di Sola Qualifica” – rfq_35813) L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella “RDO di Sola Qualifica”, la seguente documentazione:
1 | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello “Allegato A.1”. | |||||
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto rappresentare il concorrente. | digitalmente | dal | soggetto | titolato | a |
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato “Allegato A.1”.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale Xxxxx concorre.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
I concorrenti in forma plurisoggettiva:
✓ devono specificare le quote in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e (b) attestare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda di partecipazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.
1 bis | DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale. |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento. |
Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato, nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:
- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all’originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
2 | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione attestante l’accettazione delle condizioni generali di partecipazione, redatta utilizzando il modello “Allegato A.2”. | |||||
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto rappresentare il concorrente. | digitalmente | dal | soggetto | titolato | a |
Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato “Allegato A.2”.
La dichiarazione - unica in caso di raggruppamento - è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l’operazione “Prepara | ||||||
3 | risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta Amministrativa”. | ||||||
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto | digitalmente | dal | soggetto | titolato | a | |
rappresentare il concorrente. |
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Eventuali DGUE, o documenti integrativi al DGUE di cui sopra, dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della Busta Amministrativa della “RDO di Sola Qualifica”.
Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:
1. nella sezione “Risposta Amministrativa” selezionare l’operazione “Prepara Risposta ESPD”;
2. l’operazione “Crea nuova Risposta ESPD” apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando “Esporta Risposta ESPD” per generare il file “espd-response.zip” all’interno del quale, tra gli altri, è presente il file “espd-response.pdf” che andrà firmato digitalmente e caricato nell’apposita sezione dell’area “Busta Amministrativa” della “RDO di Sola Qualifica”.
Si precisa che il DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:
a) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
b) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all’art. 105 del Codice saranno fornite mediante compilazione del modello “Allegato A.3-bis - Dichiarazione complementare al DGUE”;
c) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione, parte III, dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale;
d) l’indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di “gravi illeciti professionali”; ai fini della compilazione del relativo riquadro, l’operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice”.
Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:
- Impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche. Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380 bis e ss. Codice Civile) e monistico (art. 2409 sexiesdecies cp. 1 Codice Civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico. Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 octies e ss. Codice Civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza. Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta.
Nella parte IV del DGUE (Criteri di selezione) il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente disciplinare compilando le rispettive sezioni.
3bis | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello “Allegato A.3-bis”. | |||||
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto rappresentare il concorrente. | digitalmente | dal | soggetto | titolato | a |
Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della “RDO di Sola Qualifica”.
Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:
- indicazione, ai sensi dell'art. 105, commi 4 lettera c), del Codice, delle attività che intende subappaltare indicando la relativa quota;
- nel caso in cui le condanne, per i reati dell’art. 80, comma 1, del Codice, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- nel caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l’operatore economico dovrà indicare gli estremi dell’autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110, comma 4, del Codice sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 7 (sub. nn. 1, 2, 3 e 4).
4 | DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione ulteriore per i soggetti associati. |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento. |
Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:
✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
− copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
− dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
− copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
− dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
− copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
− dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
− dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
− copia del contratto di rete;
− copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
− dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
− in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
o copia del contratto di rete;
o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
o dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
− in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
o copia del contratto di rete;
o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
5 | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Garanzia provvisoria (art. 93 del Codice). |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure in alternativa scansione del documento sottoscritto. |
Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 11 del presente disciplinare.
5 bis | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione d’impegno di un fideiussore (art 93. co. 8 del Codice). |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure in alternativa scansione del documento sottoscritto. |
La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.
La Dichiarazione deve riportare l’impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 d.lgs. n. 58 dd. 24 febbraio 1998, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 5bis) possono essere contenute in un unico documento, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e possono essere rese mediante la presentazione della sola scheda tecnica allegato B schema tipo 1.1. “Garanzia fideiussoria provvisoria” ai sensi del Decreto Ministeriale 31/2018, compilata e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti contraenti.
6 | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Versamento dell’importo relativo al contributo all’ANAC (di cui all’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266). |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Scansione del/i documento/i o documento/i in formato elettronico comprovanti l’avvenuto versamento. |
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.03.2022 e pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, per ciascun Lotto per il quale si presenta offerta e per gli l’importi indicati al paragrafo 12 del presente disciplinare.
Qualora dovuto, in caso di mancato pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al Lotto per il quale non è stato versato il contributo ai sensi dell’art. 1, comma 67, della l. 266/2005.
7 | DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l’operazione “Prepara risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta Amministrativa” compilato dall’impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte IV; 2) dichiarazione “Allegato A.3-bis” – Dichiarazione complementare al DGUE; 3) dichiarazione di avvalimento - “Allegato A.4” - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex articolo 89 del Codice); 4) contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | 1), 2) e 3) Documenti sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento. |
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del Codice, è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento in armonia a quanto indicato dal paragrafo 9 del presente disciplinare a cui contenuti si fa espresso rinvio.
In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico “Allegato A.3” e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello “Allegato A.3-bis”, devono allegare anche la documentazione di cui all’art. 89, comma 1, del Codice di seguito elencata:
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello “Allegato A.4”, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello “Allegato A.4”, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l’originale o la copia autentica della documentazione presentata.
Si precisa, inoltre, che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Documentazione da produrre in caso di avvalimento” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della “RDO di Sola Qualifica”.
8 | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | PassOE dell’operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC. |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento o documento in formato elettronico. |
Il concorrente deve allegare, per ogni Lotto per il quale intende concorrere, il PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016.
Il documento denominato PassOE attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCpass, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.
In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve essere firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ PassOE Operatore economico n. 13).
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento il PassOE deve essere riferito anche all’operatore economico di cui si avvale.
Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell’Impresa ausiliaria (FAQ PassOE Operatore economico n. 12).
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Informazioni sull’O.E. e dichiarazione sui requisiti, redatte utilizzando il modello “Allegato A.5”. | ||||||
9 | |||||||
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto rappresentare il concorrente. | digitalmente | dal | soggetto | titolato | a |
Il concorrente deve fornire le informazioni richieste nel modello “Allegato A.5” e dichiarare il possesso dei requisiti “speciali” di qualificazione richiesti dal disciplinare.
In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il modello “Allegato A.5” deve essere presentato e sottoscritto secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005 da tutti i soggetti facenti parte dell’identità plurisoggettiva.
Si precisa che in presenza di più dichiarazioni le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Risposta Busta Amministrativa” della RDO online.
16. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL’AREA “RISPOSTA ECONOMICA” DELLE RDO ONLINE)
L’operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione economica nella all’interno dell’area “Risposta economica” delle RDO online.
Le istruzioni per il corretto inserimento dell’offerta economica all’interno della Piattaforma, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte” a cui si fa espresso rinvio.
Si ricorda che, qualora vi sia interesse a presentare offerte per più lotti, il concorrente deve accedere a ciascuna RDO e procedere come puntualmente rappresentato nel documento citato in precedenza.
L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Predisposizione della Busta economica digitale mediante l’inserimento, nell’apposita sezione della Piattaforma, del ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Dopo avere inserito, nell’apposita sezione della Piattaforma, il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti a video nell'area “Risposta Economica”, quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla “Busta Economica”, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio. |
Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, nella apposita sezione della Piattaforma all’interno dell’area Risposta Busta Economica, il ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara che il concorrente offre per l’esecuzione delle prestazioni riferite allo specifico lotto.
Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione redatta utilizzando il modello “Allegato E.1” – Dichiarazioni a corredo dell’offerta (art. 95, co. 10 del Codice). |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
A corredo dell’offerta, il concorrente – a pena di esclusione – deve indicare:
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
AVVERTENZE
Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell’area “Risposta Economica” deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
L’offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per ciascun Lotto, l’aggiudicazione avviene in base al criterio del minor prezzo.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta telematica ha luogo il giorno 17.08.2022 alle ore 09.30.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Il verbale di ogni seduta è tempestivamente trasmesso, per il tramite della Piattaforma, ai concorrenti e pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione “Società Trasparente” (link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx).
Il Seggio di Xxxx procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti e all’apertura della “Busta di Risposta Amministrativa” della RDO amministrativa (cd “RDO di Qualifica”).
Successivamente il Seggio di Gara procede a:
a. verificare la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
b. ove necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, agli adempimenti di cui all’articolo 76, comma 2-bis, del Codice;
d. aprire le buste “digitali” contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi e verificare la presenza e la corretta compilazione delle dichiarazioni ex art. 95, co. 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e. fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 97 del Codice, determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del Codice;
f. formulare l’eventuale proposta di aggiudicazione;
g. verbalizzare le attività svolte.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 5 primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La Stazione Appaltante procede alle verifiche, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice e, in ogni altro caso in cui in base a elementi specifici l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della/e offerta/e in questione.
Si verifica la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Con riferimento ad ogni Lotto, all’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudica, quindi, al secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria stessa.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 88, comma 4-bis, dall’articolo 89 e dall’articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i.
In particolare, nel caso si ravvisi la necessità di acquisire la comunicazione antimafia, trascorsi i termini previsti dall’articolo 88, comma 4, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 s.m.i., anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa come previsto dall’art. 88, comma 4-ter, del medesimo decreto.
Qualora invece si ravvisi la necessità di acquisire l’informazione antimafia, trascorsi i termini previsti dall’articolo 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa come previsto all’articolo 92, comma 4, del medesimo decreto.
Trascorsi i termini previsti dall’articolo 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 92, comma 4, del medesimo decreto.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
Il contratto viene stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dell’opera.
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al ricorrere delle condizioni di legge, si riserva la possibilità di ricorrere all’istituto di cui all’art. 63, comma 2 lett. a) del Codice.
Il bando sarà pubblicato in armonia all’art. 2, comma 6, (GURI) ed all’art. 3, comma 1, lett. a, (per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale) del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dd. 02.12.2016, pubblicato in G.U. n. 20 dd. 25.01.2017. In armonia alla lett. b) del comma 1 dell’art. 4 del D.M., l’avviso di post-informazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. citato, sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. La Stazione Appaltante comunica all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è di € 5.000,00.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Nel caso in cui l’Operatore Economico non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante pone a carico dell’Impresa le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 108 e 109 del Codice.
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al Codice Civile.
21. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL “CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO” E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta del Codice Etico e di Comportamento approvato ai sensi della L. 190/12 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, entrambi pubblicati sul sito web della Committente xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx
/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti.
22. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente l’ordinaria Autorità Giudiziaria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare. In relazione ai dati sopra richiamati l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd. “informativa”).
Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non
– viene effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto.
I dati di cui trattasi non sono diffusi, fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990, che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Scala Cappuccini n.1, 34131 Trieste. Il DPO è raggiungibile all’indirizzo mail xxx@xxxx.xx.
I dati personali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., anche particolari e/o relativi a reati e condanne penali, sono trattati da personale preposto e appositamente autorizzato nel rispetto del c.d. GDPR
- Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 679/2016, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare; qualora non forniti, impediscono la partecipazione alla procedura di gara, l’affidamento, la stipula nonché l’esecuzione del contratto. Le basi giuridiche sono costituite dall’adempimento di un obbligo giuridico a cui è soggetto il Titolare
del trattamento e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c ed e, GDPR).
I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali è riconosciuta dalla legge la facoltà di accesso ai sensi di legge, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento e agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte degli stessi; potranno inoltre essere diffusi in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge alla Società. FVGS non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.
In relazione ai dati sopra richiamati l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
L’informativa privacy estesa è consultabile alla pagina apposita del sito internet della Società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”
VERIFICA DOCUMENTO
DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
Data di verifica | 30/06/2022 |
Nome | GARA 03-2022 - DISCIPLINARE.PDF |
Impronta | 898652D8A867BBAC10D4233F6794D5187381B54DDFA69A221384FC6EABCC1F2A |
Dimensione (Byte) | 806,563 |
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
Estremi prot. | GEN-PRINT-2022-1427-P |
Verso | Partenza |
Data registrazione | 30/06/2022 |
FIRME DIGITALI | |
Numero firme | 1 |
FIRMA 1 | |
Firmatario | XXXXXXXX XXXXXXXX |
Codice Fiscale | TINIT-XXXXXX00X00X000X |
Codice Identificativo | SIG0000002945708 |
Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
Organizzazione | |
Stato | IT |
Algoritmo | SHA-256 |
Impronta della Firma |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|
Data e ora della Firma | 30/06/2022 08:52:33 GMT |
Validità del certificato | Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT |
Certificato del Firmatario valido | |
Verifica CRL eseguita | |
Firma Valida |