Accordo di paternariato (Partnership Agreement) relativo al PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 'LIFE INSUBRICUS – “URGENT ACTIONS FOR LONG-TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA”
Accordo di paternariato (Partnership Agreement) relativo al PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 'LIFE INSUBRICUS – “URGENT ACTIONS FOR LONG-TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA”
Il beneficiario incaricato del coordinamento: Parco Lombardo della Valle del Ticino (in seguito Ticino), con sede in xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX), rappresentato ai fini del presente accordo dal Presidente e legale rappresentante dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx,
E
Il beneficiario associato Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (in seguito Parco Po piemontese), con sede in piazza Xxxxxxxx XXXXX, n. 6 – 00000 Xxxxxxx (XX), rappresentato ai fini del presente accordo dal Direttore, xxxx. Xxxxx Xxxxx
Di seguito identificati anche come “Parti”,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1) Oggetto
Il presente accordo di partnership è stato stipulato in relazione al Progetto LIFE INSUBRICUS “Urgent actions for long-term conservation of Pelobates fuscus INSUBRICUS in the distribution area” come descritto nella Convenzione di Sovvenzione (Grant Agreement) n. LIFE19 NAT/IT/000883 – LIFE INSUBRICUS siglata in data 25 agosto 2020 e allegata al presente Partnership Agreement.
La Convenzione di Sovvenzione - (e ogni eventuale emendamento) - firmata dal beneficiario incaricato del coordinamento e, su mandato della Commissione Europea, dalla Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, di seguito “Agenzia”), che comprende le Condizioni Speciali, le Condizioni Generali, la proposta di Progetto completa, l’Appendice all’Allegato 2 e gli altri allegati - costituisce parte integrante di questo accordo di partnership. Salvo diversa indicazione esplicita, tutte le parti delle Condizioni Generali sono pertinenti e si applicano sia al beneficiario incaricato del coordinamento sia ai beneficiari associati.
Il presente accordo è stato redatto solo in lingua italiana. Condizioni Generali
Le disposizioni della convenzione di sovvenzione, compreso il mandato “Associated beneficiary declaration and mandate” (form A4), che stabilisce che il beneficiario associato conferisce al beneficiario incaricato del coordinamento il mandato di agire a suo nome nei confronti della Agenzia, prevalgono su qualsiasi altro accordo tra il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento che incida sull'attuazione della suddetta convenzione di sovvenzione tra il beneficiario incaricato del coordinamento e la Commissione.
2) Durata
Un ente diventa Parte di questo accordo nel momento in cui lo stesso viene firmato da un suo legale rappresentante.
Questo accordo di partenariato entra in vigore alla data della firma del Grant Agreement (25 agosto 2020).
L’accordo di partenariato cesserà cinque anni dopo la data del pagamento del saldo da parte del beneficiario incaricato del coordinamento al beneficiario associato. In questo periodo sussiste l’obbligo di ciascun beneficiario a collaborare nel caso di controlli da parte degli uffici comunitari, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, art. II.27.
3) Xxxxx e obblighi del beneficiario coordinatore
L'articolo II.2.3 delle Condizioni Generali definisce il ruolo e gli obblighi generali del beneficiario incaricato del coordinamento.
3.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento:
a) verifica che l'azione sia attuata come previsto dalla Convenzione di Sovvenzione;
b) agisce come intermediario per tutte le comunicazioni tra i beneficiari e l’Agenzia, salvo disposizione
contraria della Convenzione di Sovvenzione, e, in particolare, il beneficiario incaricato del coordinamento:
i) fornisce immediatamente all’Agenzia le informazioni relative a qualsiasi modifica della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà di ciascun beneficiario, nonché del nome, dell’indirizzo, del suo rappresentante legale;
ii) è responsabile della trasmissione all’Agenzia di tutti i documenti e delle informazioni che possono essere richiesti nell’ambito della convenzione di sovvenzione, salvo disposizione contraria in quest’ultima; nei casi in cui le informazioni siano richieste agli altri beneficiari, il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile dell’acquisizione e della verifica di tali informazioni prima di trasmetterle all’Agenzia;
c) è l’unico beneficiario che riferisce direttamente all’Agenzia in merito all’avanzamento del Progetto sul piano tecnico e finanziario. Il beneficiario incaricato del coordinamento pertanto elabora le richieste di pagamento e trasmette all’Agenzia tutte le relazioni necessarie, a norma dell’articolo 1.4 delle Condizioni Speciali;
d) adotta le disposizioni necessarie per fornire le garanzie finanziarie richieste in base alla Convenzione di Sovvenzione;
e) è l’unico destinatario dei pagamenti per conto di tutti i beneficiari; il beneficiario incaricato del coordinamento provvede affinché tutti gli opportuni pagamenti siano effettuati a favore degli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati, nel rispetto degli accordi conclusi con i beneficiari associati di cui all’articolo 4.4. Il beneficiario incaricato del coordinamento tiene informata l’Agenzia sui trasferimenti effettuati ai beneficiari associati;
f) è responsabile della tenuta e della trasmissione di tutta la documentazione prevista nei casi previsti
dall’art. 11.27 delle Condizioni Generali (Controlli, Valutazioni).
Il beneficiario incaricato del coordinamento non subcontratterà le sue obbligazioni riguardanti la gestione di cui ai punti da a) a f) del paragrafo 1 ai beneficiari associati o a terzi.
3.2 Qualora un beneficiario associato/cofinanziatore riduca la propria partecipazione finanziaria, il beneficiario incaricato del coordinamento, d’intesa con i beneficiari associati, è tenuto a reperire le risorse necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto. In nessun caso l’Agenzia aumenterà il proprio contributo o la percentuale di cofinanziamento.
3.3 In virtù del mandato sottoscritto dai beneficiari associati, solo il beneficiario incaricato del coordinamento è autorizzato ad ottenere finanziamenti dall’Agenzia e a distribuire ai beneficiari associati gli importi corrispondenti alla loro partecipazione al Progetto, secondo i seguenti criteri:
- in ragione dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (art. 11.19 delle Condizioni Generali) per la realizzazione delle azioni previste a carico di ciascun beneficiario nei limiti di quanto previsto nel Progetto e più sotto riportato al punto 4.5 del presente accordo;
- in ragione dei trasferimenti effettivamente ottenuti dall’Agenzia secondo il calendario previsto nelle norme che regolano il fondo LIFE e cioè: 40% del contributo massimo dell’Agenzia (primo finanziamento alla stipula del Grant Agreement); 40% del contributo massimo dell’Agenzia (prefinanziamento intermedio al raggiungimento di almeno il 100% dei costi di Progetto sostenuti); 20% del contributo massimo dell’Agenzia a saldo, alla rendicontazione finale.
Tutto ciò secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli 1.4.8-11 delle Condizioni Speciali.
- gli importi vengono corrisposti ai beneficiari associati entro 30 gg dal ricevimento del trasferimento
da parte dell’Agenzia, salvi i casi debitamente giustificati.
Per il trasferimento dell’importo del primo finanziamento la data di cui sopra decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione di Partenariato.
Il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile, tecnicamente e finanziariamente, della realizzazione delle seguenti azioni: X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, F2, e partecipa alla realizzazione delle seguenti azioni: A6, C7, F1, F3 ; per un valore complessivo di 931.195 € con un contributo massimo dell’Agenzia di € 558.392, e un finanziamento a carico del beneficiario incaricato del coordinamento di € 212.805.
3.4 Nell’esercizio del mandato ad agire per loro conto conferitogli dai beneficiari associati, il beneficiario incaricato del coordinamento terrà nella dovuta considerazione gli interessi e le istanze dei beneficiari associati, che consulterà ogni qualvolta sia appropriato e specialmente prima di richiedere qualsiasi modifica della Convenzione di Sovvenzione.
3.5 Il beneficiario incaricato del coordinamento fornirà ai beneficiari associati copie di tutti i documenti di reportistica tecnica e finanziaria inviati all’Agenzia, nonché le risposte di questa in merito agli stessi. Terrà inoltre regolarmente informati i beneficiari associati delle comunicazioni dell’Agenzia e del Monitoring Team riguardo al Progetto.
4) Ruolo e obblighi dei beneficiari associati
4.1 I beneficiari associati sono le organizzazioni espressamente designate come tali nel Progetto e impegnate nell’esecuzione del Progetto secondo le modalità in esso indicate. Ciascun beneficiario associato ha affidato al beneficiario incaricato del coordinamento, con il mandato in allegato alla Convenzione di Sovvenzione (“Associated beneficiary declaration and mandate”, form A4), l’incarico di firmare a suo nome e per suo conto la Convenzione di Sovvenzione con la Agenzia e le eventuali modifiche successive, che dovessero rendersi necessarie ai sensi dell’art. 11.13 delle Condizioni Generali.
4.2 Ciascun beneficiario associato accetta tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di Sovvenzione con l’Agenzia, in particolare tutte le disposizioni che hanno implicazioni per i beneficiari associati e il beneficiario incaricato del coordinamento. Ciascun beneficiario associato riconosce che, in virtù del mandato sottoscritto, il beneficiario incaricato del coordinamento è l’unico autorizzato a ricevere finanziamenti dall’Agenzia e a distribuire a ciascun beneficiario gli importi corrispondenti alla propria partecipazione in conformità con le norme finanziarie che regolano il programma LIFE.
4.3 Ciascun beneficiario associato farà tutto ciò che è in suo potere per aiutare il beneficiario incaricato del
coordinamento ad ottemperare ai suoi obblighi nell’ambito della Convenzione di Sovvenzione.
In particolare ciascun beneficiario associato:
a) comunica immediatamente al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi modifica, di cui sia a
conoscenza, suscettibile di compromettere o ritardare l’attuazione dell’azione;
b) informa immediatamente il beneficiario incaricato del coordinamento di qualsiasi variazione della sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o del suo legale rappresentante;
c) presenta entro le date stabilite al beneficiario incaricato del coordinamento:
i) i dati necessari per la stesura delle relazioni, dei rendiconti finanziari e di altri documenti previsti dalla Convenzione di Sovvenzione; i beneficiari associati non riferiscono direttamente all’Agenzia in merito all’avanzamento del Progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questa;
ii) tutti i documenti necessari in caso di controlli o revisioni contabili conformemente all’articolo 11.27 delle Condizioni Generali; in particolare il beneficiario associato deve fornire copia dei documenti elencati nell’allegato “B” nonché gli ulteriori documenti richiesti dal beneficiario incaricato del
coordinamento; tali documenti devono essere inviati almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione del report finanziario;
iii) eventuali altre informazioni da trasmettere all’Agenzia conformemente alla Convenzione di Sovvenzione, salvo il caso in cui la Convenzione di Sovvenzione stabilisca che il beneficiario associato trasmetta direttamente all’Agenzia le informazioni in questione.
4.4 Ciascun beneficiario associato è tenuto a contribuire finanziariamente al Progetto e può beneficiare del contributo finanziario dell’Agenzia secondo le condizioni stipulate nella Convenzione di cui all’articolo 11.25 delle Condizioni Generali e tenuto conto di quanto previsto nel precedente art. 3.3.
4.5 I beneficiari associati, così come indicato dalla “Associated beneficiary declaration and mandate” (form A4) sono direttamente responsabili, nei confronti del beneficiario incaricato del coordinamento, finanziariamente e dell’esecuzione tecnica ed economica delle azioni inserite nel Progetto, secondo quanto riportato qui di seguito:
- Ente gestione Parco Paleontologico Astigiano (Astigiano) è responsabile, tecnicamente e finanziariamente, della realizzazione delle seguenti azioni: C4 e D4 partecipa tecnicamente e finanziariamente alla realizzazione delle seguenti azioni: X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0 X0, F2, per un valore complessivo di € 507.918,00, con un contributo massimo dell’Agenzia di € 365.670,00 e un finanziamento a carico del beneficiario di € 000.000,00.
- Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XXXxxxxx) è responsabile, tecnicamente e finanziariamente, della realizzazione delle seguenti azioni: C5 e D5 e partecipa tecnicamente e finanziariamente realizzazione delle seguenti azioni: alla X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, F2 per un valore complessivo di € 615.106,00, con un contributo massimo dell’Agenzia di € 461.329,50 e un finanziamento a carico del beneficiario di € 153.776,50.
- Eleade Società Coop (Eleade) è responsabile, tecnicamente e finanziariamente, della realizzazione delle seguenti azioni: A6 e C7 e partecipa tecnicamente e finanziariamente realizzazione delle seguenti azioni: alla X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, C6, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, per un valore complessivo di € 1.014.500,00, con un contributo massimo dell’Agenzia di € 948.131,00 e un finanziamento a carico del beneficiario di € 66.369,00.
- Istituto Delta Ecologia Applicata (IDECO) è responsabile, tecnicamente e finanziariamente, della realizzazione delle seguenti azioni: D7 e F1 e partecipa tecnicamente e finanziariamente realizzazione delle seguenti azioni: alla X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, F2 per un valore complessivo di € 493.304,00, con un contributo massimo dell’Agenzia di € 461.031,00 e un finanziamento a carico del beneficiario di € 32.272,00.
- Parco Pineta Appiano Gentile-Tradate (Pineta) è responsabile, tecnicamente e finanziariamente, della realizzazione delle seguenti azioni: C3 e D3 e partecipa tecnicamente e finanziariamente realizzazione delle seguenti azioni: alla X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, F2 per un valore complessivo di
€ 436.053,00, con un contributo massimo della Agenzia di € 277.600,00 e un finanziamento a carico del beneficiario di € 118.453,00.
- Ente gestione Aree protette Po piemontese (PoPiemonte) è responsabile, tecnicamente e finanziariamente, della realizzazione delle seguenti azioni: C6, D6 e F3 e partecipa tecnicamente e finanziariamente realizzazione delle seguenti azioni: alla X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, F2 per un valore complessivo di € 1.007.048,00, con un contributo massimo della Agenzia di € 755.286,00 e un finanziamento a carico del beneficiario di € 251.762,00.
- Ente gestione Aree protette Ticino Lago Maggiore (TicinoLM) è responsabile, tecnicamente e finanziariamente, della realizzazione delle seguenti azioni: C2 e D2 e partecipa tecnicamente e finanziariamente realizzazione delle seguenti azioni: alla X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, F2
per un valore complessivo di € 209.968,00, con un contributo massimo della Agenzia di € 82.300,00 e un finanziamento a carico del beneficiario di € 87.668,00.
In particolare, i beneficiari associati si obbligano ad assumere tutti gli atti necessari ad attuare tutte le azioni di cui sono responsabili e a collaborare, quando necessario, a tutte le altre azioni conformemente a quanto indicato nel Progetto.
4.6 I beneficiari associati non riferiscono direttamente all’Agenzia in merito all’avanzamento del Progetto sul
piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questa.
5) Obblighi comuni per il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati
5.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati:
a) sono responsabili in solido dell'attuazione delle azioni conformemente alle disposizioni e condizioni della Convenzione di Sovvenzione;
b) sono responsabili dell'adempimento di ogni obbligo giuridico che spetta loro a titolo individuale o congiuntamente;
5.2 il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati tengono registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia delle spese e delle entrate, devono dotarsi di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo). Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati conservano, per tutta la durata del Progetto e per almeno i cinque anni successivi al saldo del pagamento, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del Progetto notificati all’Agenzia, quali documenti di gara, fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara e precisa ed essere presentata quando l’Agenzia la richiede. Il beneficiario incaricato del coordinamento conserva copia di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati (che sono forniti ai sensi del precedente art. 4.3, ii).
5.3 I beneficiari associati, su convocazione del beneficiario incaricato del coordinamento, elaborano di concerto un Piano di Gestione del Progetto in cui sono individuati le procedure e i soggetti referenti tecnici e finanziari per la realizzazione delle singole azioni in relazione a quanto indicato nel presente accordo negli articoli 7 e 8.
5.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati si assicurano che tutte le fatture e i documenti di spesa siano riferibili al Progetto, attraverso indicazioni contenuti in detti documenti, timbrature o dichiarazioni da parte del beneficiario.
5.5 lI beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati provvedono affinché il sostegno
dell’Unione sia pubblicizzato secondo le modalità indicate all’articolo 11.8 delle Condizioni Generali.
5.6 lI beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati condividono le competenze necessarie all’attuazione del Progetto e mettono a disposizione degli altri partner le proprie strutture per razionalizzare e rendere più efficace la realizzazione del Progetto.
5.7 I beneficiari non possono operare, nel contesto del Progetto, come fornitori o subfornitori degli altri beneficiari.
5.8 lI beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti a informare l’Agenzia di qualsiasi attività da parte di terzi che potrebbe avere un significativo impatto negativo sui siti/specie oggetto del Progetto e, se necessario, ad adottare misure per convincere tali parti ad astenersi da tali attività.
5.9 Ciascun beneficiario associato, entro due settimane dalla fine del trimestre di cui al cronoprogramma del Progetto, invia al beneficiario coordinatore una copia della documentazione tecnica relativa all’avanzamento delle azioni di Progetto di cui è responsabile, ed il riepilogo contabile, predisposto su modulistica concordata, riferito al trimestre precedente.
5.10 I beneficiari associati, su convocazione del beneficiario incaricato del coordinamento, sono tenuti a partecipare al Comitato direttivo, l’organo decisionale ed esecutivo del Progetto, così come indicato nell’azione F.1 del Progetto stesso. Le riunioni del Comitato si terranno indicativamente 3 volte/anno a partire dal kick-off meeting (minimo 15 incontri totali), salvo che l’interesse del Progetto non richieda riunioni intermedie.
5.11 Referenti del Progetto. Il beneficiario incaricato del coordinamento individua un referente tecnico- scientifico (coordinatore e responsabile scientifico) e un referente amministrativo. Ciascun beneficiario individua un referente tecnico-scientifico e un referente amministrativo di progetto. I referenti suddetti partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo e seguono lo sviluppo unitario del Progetto, facendo da tramite con le rispettive organizzazioni. L’elenco dei referenti è riportato in allegato al presente accordo.
Tutti i beneficiari si impegnano a comunicare tempestivamente agli altri beneficiari ogni variazione delle persone dei referenti di cui sopra.
6) Cofinanziatori del progetto
Ai sensi delle Condizioni Generali tutti i beneficiari danno atto che la realizzazione del Progetto prevede il contributo di € 230.000 della Fondazione Cariplo e di € 10.000 di SNAM RETE GAS S.p.A. in qualità di co- finanziatori, regolato da apposita convenzione stipulata tra il beneficiario incaricato del coordinamento (Ticino) la Fondazione e Snam, riportata in allegato al presente accordo. Beneficiaria del contributo della Fondazione Cariplo è Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, l’Ente Gestione Aree Protette Ticino Lago Maggiore e il Parco Pineta Appiano Gentile-Tradate, che erogherà ai partner rientranti nel territorio di intervento della Fondazione i seguenti importi: Ticino € 150.000; TicinoLM € 40.000 e Pineta € 40.000.
Il Contributo della Fondazione Cariplo (seguendo le modalità contenute nella convenzione tra la Fondazione Cariplo e Parco Ticino ) sarà erogato da Ticino come segue:
– 40% (sedicimila/00 a TicinoLM; sedicimila/00 a Pineta) entro sessanta giorni dal ricevimento del trasferimento da parte di Fondazione Cariplo, ricevuto a titolo di anticipazione dei fondi stanziati per il Progetto alla sottoscrizione della convenzione;
– 40% (sedicimila/00 a TicinoLM; sedicimila/00 a Pineta) entro sessanta giorni dal ricevimento del trasferimento da parte di Fondazione Cariplo, ricevuto a seguito della consegna del Rapporto intermedio a EASME (prevista entro il 30/06/2023 al raggiungimento di un livello di spesa pari almeno al 100% del primo prefinanziamento CE) e della conferma del pagamento della seconda rata da parte di EASME;
– 20% (ottomila/00 a TicinoLM; ottomila/00 a Pineta), entro sessanta giorni dal ricevimento del trasferimento da parte di Fondazione Cariplo, ricevuto a saldo, a seguito dell’approvazione da parte di EASME del pagamento del saldo.
Il Contributo di Snam sarà erogato a Ticino.
7) Attività di Report
7.2 Ciascun beneficiario associato si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione pertinente di cui sopra entro la prima settimana del mese di scadenza.
7.3 Ciascun beneficiario dà atto di aver preso visione della documentazione di rendicontazione tecnico- finanziaria allegata al Contratto di Sovvenzione e di averla compresa e si impegna ad utilizzarla in conformità a quanto previsto nell’art. 1.4 delle Condizioni Speciali.
8) Attività di report finanziario
8.1 In occasione della redazione dei rendiconti delle spese e delle entrate, secondo i tempi e le modalità previste all’art. 1.4 delle Condizioni Speciali e agli artt. 4 e 5, ciascun beneficiario associato deve fornire al beneficiario incaricato del coordinamento un “sommario delle spese relative al beneficiario”, datato e firmato entro il 30 giugno 2023 e il 31 marzo 2027 rispettivamente per il rendiconto intermedio e finale rispettivamente. Si specifica che i rendiconti finanziari da inviare a EASME devono essere redatti in inglese e firmati in originale (secondo i modelli reperibili all’indirizzo xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xx/xxxx).
8.2 Per la raccolta dei dati e della documentazione da parte del beneficiario incaricato del coordinamento si attua quanto previsto negli artt. 4 e 5 del presente accordo. Qualora il beneficiario incaricato del coordinamento non riceva i dati e/o la documentazione entro le scadenze previste, i report finanziari verranno presentati senza le spese del beneficiario interessato.
8.3 Il beneficiario coordinatore verifica la correttezza della documentazione ricevuta dai beneficiari associati secondo le norme contenute nelle Condizioni Generali. In caso di incoerenze o errori ne dà tempestiva notizia al beneficiario interessato invitandolo a provvedere.
8.4 Ciascun beneficiario si impegna a fornire all’Agenzia entro i termini richiesti eventuali informazioni che dovessero essere sollecitate.
9) Stima dei costi ammissibili e relativo contributo finanziario del beneficiario per il Progetto
9.1 In conformità con le dichiarazioni dei beneficiari di cui alle schede A4 e A3 della Convenzione di Sovvenzione, i costi ammissibili per le azioni imputate a ciascun beneficiario sono quelli indicati nel punto
4.5 del presente accordo, con riferimento anche alla quota di contributo da parte della Comunità.
9.2 Le stime dei costi totali sostenuti dai beneficiari associati saranno periodicamente riesaminate nel corso del Progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (che terrà conto dei costi totali del Progetto sostenuti da tutti i partecipanti), gli importi di cui al presente articolo possono essere modificati, a condizione che le modifiche siano in linea con la Convenzione di Sovvenzione ed il bilancio del Progetto, soprattutto con riferimento alla coerenza con le disposizioni dell’art. II.22 delle Condizioni Speciali.
9.3 Il contributo finale si baserà sull’esito della valutazione da parte dell’Agenzia, del rendiconto finale delle
spese e delle entrate e più precisamente dei costi ritenuti ammissibili del Progetto.
10) Condizioni di pagamento
10.1 Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente del beneficiario associato secondo quanto di seguito indicato:
Beneficiario | Nome banca | Intestatario | IBAN |
Ente gestione Aree protette Po piemontese (EGAP Po piemontese) | Ente gestione Aree protette Po piemontese |
10.2 Il regime di pagamento seguirà i pagamenti effettuati dall’Agenzia al beneficiario incaricato del coordinamento, tenuto conto dello stato di avanzamento delle azioni imputate a ciascun beneficiario e tenuto conto dei documenti forniti ai sensi del precedente art. 4.3 comma c) ii).
10.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati concordano sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati come prefinanziamento fino a quando l’Agenzia abbia approvato le relazioni finali tecniche e finanziarie e abbia trasferito l’ultimo pagamento al beneficiario incaricato del coordinamento.
10.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento trasferisce la parte del pagamento finale al beneficiario
associato solo dopo che l’Agenzia ha effettuato il pagamento finale.
10.5 Il beneficiario incaricato del coordinamento ha diritto a recuperare gli importi indebitamente versati al beneficiario associato, sulla base delle risultanze delle verifiche interne al Progetto, e della Comunità.
11) Cessazione del Contratto di Sovvenzione
Il beneficiario incaricato del coordinamento e ciascun beneficiario associato prendono atto dei casi e delle procedure per cui è prevista la cessazione del contratto di sovvenzione e si impegnano ad avviare tempestivamente le azioni relative, in particolare con riferimento alla esecuzione dei contratti assunti alla data di comunicazione da parte dell’Agenzia ed alla redazione del rapporto finale di Progetto (art. II.17 delle Condizioni Generali).
12) Proprietà e utilizzo dei risultati
In tema di proprietà e di utilizzo dei risultati del Progetto il presente accordo rinvia a quanto previsto
dall’art. II.9 delle Condizioni Generali.
13) Clausola compromissoria
13.1 I Partner si impegnano a risolvere le dispute che dovrebbero sorgere tra di loro in maniera amichevole.
1.3.2. In caso di mancata composizione amichevole, il Foro di Milano ha competenza esclusiva a pronunciarsi su qualsiasi controversia fra le parti contraenti sull’oggetto del presente accordo.
13.3 La normativa applicabile al presente accordo è costituita dalla base giuridica del Programma LIFE nonché dalle altre fonti giuridiche dell’Unione Europea. Per quanto non disposto dalle fonti summenzionate si applica la legge della Repubblica Italiana.
FIRME
Per il beneficiario incaricato del coordinamento
Parco Lombardo della Valle del Ticino Xxxxxxxx Xxxxxxx, Presidente
Firmato a Pontevecchio di Magenta (MI), li
Per il beneficiario associato
Ente gestione Aree protette Po piemontese Xxxxx Xxxxx, Direttore
Firmato a Valenza (AL), il...