REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura se- condo le disposizioni della Legge 15.1.1992, n. 21, della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, degli articoli 82, co m- ma 5, lett. b) e 85 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (codice della strada), del D. Lgs. 22.12.2000, n. 395, art.36 D.L.24.01.2012, n1 convertito in legge n.27/2012.
Articolo 2 - Definizioni del servizio
1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea con il quale si prov- vede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pub- blici di linea; viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento delle autovetture avviene all’interno delle rimes- se (presso le quali sono effettuate le prenotazioni di trasporto); la prestazione del servizio non è obbligatoria; l’inizio del servizio avviene con partenza dalla sede o unità locale del vettore oppure dalla rimessa esclusivamente se ubicata in ter- ritorio comunale; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera di incarico, sia avvenuta con le modalità sopra prescritte e sia disponibile a bordo dell’autovettura.
Articolo 3 - Determinazione del contingente
1. Il numero delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è deter- minato con deliberazione consiliare ed è soggetto ad approvazione della Provincia, in base ai criteri stabiliti dalla Giun- ta Regionale.
2. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D. G. R. n. 4125 del 10.11.1998, le eventuali auto- rizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi effettuato con “mezzi speciali”, come individuati al successivo art. 28, che ne disciplina anche le modalità di rilascio in deroga.
3. Il numero delle autorizzazioni rilasciate “in deroga”, ai sensi del precedente 2° comma, deve essere ragione- volmente rapportato all’entità degli utenti potenziali nel territorio comunale e comunque non essere superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale.
TITOLO II - CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Articolo 4 - Titoli per l’esercizio dei servizi
1. L’esercizio del noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazio- ni sono disciplinati dalla Legge regionale n. 22/96.
Articolo 5 - Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
1. Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le vigenti disposi- zioni di legge;
b) idoneità morale di cui all’articolo 6;
c) idoneità professionale di cui all’articolo 7;
d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
e) proprietà o disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata la autorizzazione;
f) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;
g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, e an- che per danni a terzi non trasportati per eventi connessi al servizio di noleggio, con una copertura doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
h) come previsto dall’art. 4, comma 5, della L. R. 22/1996, disporre nel territorio comunale, come ufficio pre- notazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa, che devono essere:
- regolari sotto il profilo urbanistico - edilizio;
- registrate al registro imprese come sede legale o sede secondaria dell’impresa;
- pubblicizzate mediante apposita targa apposta all’esterno in luogo ben visibile al pubblico;
- nella disponibilità giuridica dell’impresa mediante adeguato atto da produrre in copia all’ufficio comunale. Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare.
La rimessa deve comunque essere posta nel territorio della provincia di Treviso.
2. L’accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente, comporta la revoca dell’autorizzazione.
Articolo 6 - Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito della idoneità morale chi è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 22.12.2000. n. 395 e successive modificazioni (1)
Articolo 7 - Idoneità professionale
1. Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all’articolo 10 della L. R. n. 22/96 - sezione conducenti autovetture, istituito presso la Camera Commercio I. A. A. di Treviso, anche nel caso di i- scrizione presso altra Camera Commercio.
2. In caso di società, il requisito dell’iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da al- meno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
Articolo 8 - Forme giuridiche di esercizio del servizio
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente possono eser- citare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all’articolo 14 della L. R. n. 22/96.
2. É consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi (coopera- tive o consorzi) di cui all’art. 14, comma 1 - lett. b) e c) della Legge Regionale e rientrarne in possesso a seguito di re- cesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito su presentazione, all’ufficio comunale competente, dei documenti sotto indicati e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) denuncia scritta, in carta semplice, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del con- ferimento e l’espressa dichiarazione di consentire l’esercizio del servizio in capo all’organismo associativo, ferma restando la titolarità dell’autorizzazione in capo al conferente;
b) certificato di iscrizione dell’organismo alla C. C. I. A. A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea, o relativa autocertificazione;
c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo cui è con- ferita l’ autorizzazione, o relativa autocertificazione;
d) copia del contratto registrato con il quale viene conferita l’autorizzazione, comprensivo anche dell’uso dell’autovettura;
e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l’assicuratore prende atto che l’autovettura è condotta da più conducenti.
4. L’ufficio comunale competente accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia di confe- rimento, il quale sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrare in posses- so dell’autorizzazione.
5. A tal fine sull’autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia di cui al precedente comma 3, lett. a), la data di inizio del conferimento ed i dati dell’organismo a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l’autorizzazione non potrà ritornare in possesso del socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Articolo 9 - Commissione Consultiva Comunale
1. Ai sensi dell’articolo 96 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 e dal D.L. 4.7.2006. n. 223, con- vertito nella legge 4.8.2006, n. 248, non viene nominata la Commissione consultiva comunale prevista all’articolo 13, comma 2, della L. R. n. 22/96.
Articolo 10 – Partecipazione al procedimento di modifica del Regolamento comunale
1. In luogo dell’acquisizione del parere della Commissione consultiva comunale (non nominata), resta fermo l’obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7.8.1990,
n. 241 in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento comunale o per l’emanazione di di- sposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo.
Articolo 11 - Pareri consultivi della Commissione Concorsi
1. Per l’istruttoria di atti generali di disciplina del settore o di casistiche particolari di tipo amministrativo il Se- gretario Comunale/Direttore Generale, con funzioni di Presidente della Commissione Concorso, ha facoltà di avvalersi del parere consultivo della stessa Commissione concorso di cui al successivo articolo 13.
TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Articolo 12 - Previsioni generali
1. Le autorizzazioni al servizio del noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
2. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, previa richiesta di soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazio- ne, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte della Provincia del contingente stabilito con apposita delibera- zione consiliare o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di autorizzazioni.
3. Ai fini di concorrere alle spese di espletamento dei concorsi è fissato in euro 100,00= una tassa concorso che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al concorso.
Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta comunale con la deliberazione di indizione del concorso prevista al precedente articolo 2.
Articolo 13 - Commissione di Concorso
1. Per l’espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 12, la Giunta Comunale nomina apposita Com- missione comunale di concorso.
2. La Commissione è composta dal Segretario Comunale/Direttore Generale, con funzioni di Presidente, e da due esperti, in base ad adeguato curriculum, nelle discipline previste per le prove d’esame (di cui uno almeno esterno all’Amministrazione). Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, appositamente incaricato dal Segretario Comunale/Direttore Generale.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazio- ni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell’esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a. r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
4. Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l’approvazione alla Giunta Comunale.
Articolo 14 - Bando di concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
b) il numero di autorizzazioni rilasciabili ad ogni concorrente;
c) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;
d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali do- cumenti da produrre;
e) l’indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio;
f) le materie d’esame;
g) i criteri di valutazione dei titoli;
h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
l) la seguente incidenza dei titoli e della votazione d’esame sul punteggio complessivo:
- 55 % votazione d’esame
- 35 % dei titoli relativi alla anzianità d’esercizio come impresa, all’anzianità di servizio come conducente, non cumulabili, e al titolo di studio;
- 10% per età del concorrente sotto i 30 anni o per non essere titolare di altra autorizzazione.
2. Il bando, approvato dalla Giunta Comunale, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della pro- vincia di Treviso.
Articolo 15 - Materie d’esame
1. L’esame verterà su una prova orale nelle materie sotto-elencate:
a) conoscenza della legislazione nazionale e regionale e della regolamentazione comunale relative all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del comune e della pro- vincia.
Articolo 16 - Presentazione delle domande
1. Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune secondo le modalità previste dal bando e dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea, o di altro stato, fatte salve le leggi vigenti ;
b) idoneità morale di cui all’articolo 6;
c) idoneità professionale di cui all’articolo 7;
d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
e) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;
f) possesso di idonea autovettura (della quale vanno indicati i dati identificativi) di una sede o unità locale nel Comune (come recapito per la clientela) e di una autorimessa (eventualmente anche in altro Comune) per lo svolgimento del servizio oppure impegno a possederli entro la data di rilascio dell’autorizzazione.
2. In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà eventualmente designare una persona, tra quelle indicate al precedente articolo 7, comma 2, iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostene- re le prove di concorso in nome e per conto della società.
3. Nello stesso concorso:
- una società può presentare un’unica richiesta;
- una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da una società pure concorrente.
Articolo 17 - Titoli valutabili e di preferenza
1.Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo superamento della prova d'esame:
a) l’anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura;
b) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio con conducente o taxi, purché non coincidente con l’anzianità di cui al precedente punto a);
c) i titoli di studio;
I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili.
2. A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d'esame, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'as- segnazione dell'autorizzazione, essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi e comunque valutato con riferimento al periodo di ser- vizio effettivamente prestato.
3. Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) del primo comma, ed il titolo preferenzia- le di cui al 2° comma, vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame.
Articolo 18 - Validità della graduatoria
1. Le graduatorie hanno validità per tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni, che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie, anche per e- ventuale ampliamento del contingente comunale devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.
Articolo 19 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni
1. Il Segretario Comunale/Direttore Generale, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di merito re- datta dalla apposita Commissione, e provvede, in base alla graduatoria, all’invio della comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione agli aventi diritto.
2. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione, l’interessato do- vrà presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione:
- un'autocertificazione indicante:
a) i dati identificativi dell’autovettura (marca, modello, numero di telaio);
b) i dati identificativi della sede o della rimessa, con le caratteristiche previste al precedente articolo 5, comma 1, lett. h).
c) gli estremi del contratto di assicurazione, come da art. 5, comma 1, lett. g);
- copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)
- marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione
3. All’acquisizione di tutta la documentazione, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell’autorizzazione.
4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio dell’autorizzazione, l’intestatario ha l’obbligo di iniziare il servizio, previa presentazione all’ufficio comunale competente, di copia della carta di circola- zione dell’autovettura destinata al servizio di noleggio ed immatricolata per tale uso.
5. L’ufficio comunale competente provvederà immediatamente ad annotare sull’autorizzazione i dati dell’immatricolazione e consegna il titolo; successivamente provvederà ad acquisire d’ufficio visura camerale del Regi- stro Imprese relativa alla ditta autorizzata all’esercizio del servizio di noleggio.
6. Nel caso l’assegnatario dell’autorizzazione non provveda, entro i termini fissati - salva proroga per comprovati moti- vi - ad ottemperare a quanto previsto ai precedenti commi, il responsabile del servizio procederà alla revoca della auto- rizzazione.
Articolo 20 - Durata e validità delle autorizzazioni
1.Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio e si intendono au- tomaticamente rinnovate se non vi sono motivi ostativi accertati e comunicati dall'ufficio comunale competente.
2.Per il rinnovo il controllo è effettuato dal responsabile del servizio attraverso accertamenti d’ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali, comprese idonee autocertificazioni.
3.L’eventuale documentazione di cui al precedente comma, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
Articolo 21 - Trasferibilità per atto tra vivi
1. L’ autorizzazione fa parte della dotazione d’impianto dell’azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasfe- rimento dell’azienda stessa.
2. Il trasferimento dell’autorizzazione è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare medesimo si tro- vi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni, salvo il caso di conferimento di ditta individuale in una società costituita contestualmente al conferimento e di cui sia designato direttore tecnico lo stesso confe- rente per almeno 5 anni dal conferimento.
c) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
d) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro defini- tivo dei titoli professionali.
3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere riconsegnati entro dieci giorni, all’ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall’accertamento dell’impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del medesimo servizio conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.
Articolo 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita:
a) ad uno degli eredi interessato a subentrare nella titolarità dell’autorizzazione, dichiarando il possesso dei re- quisiti prescritti per l’esercizio del servizio e documentando la rinuncia degli altri eventuali aventi diritto;
b) ad una persona designata dagli eredi, non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché i- scritto nel Ruolo dei conducenti di cui all’articolo 10 della L. R. n. 22/1996 - sezione conducenti di autovettu- re, e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio;
c) nel caso di eredi minori o privi dei requisiti prescritti, a persona in possesso di tutti i requisiti previsti, desi- gnata dagli stessi (se maggiorenni) o da chi ne esercita la potestà, a sostituirli fino al raggiungimento del venti- duesimo anno di età o all’acquisizione dei requisiti.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare, al competente ufficio comunale, il decesso del titolare, entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento. Entro sei mesi devono comunque comunicare di quale delle facoltà previste al comma precedente intendono usufruire.
3. Il subentro di cui al precedente comma 1 deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso del dante causa, su richiesta del subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, idoneamente documentati.
4. Qualora gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisione del Giudi- ce Tutelare.
TITOLO V - ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Articolo 23 – Tariffe
1.Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.93.
2. Le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno dell’autovettura indicando anche l’ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.
Articolo 24 - Sostituzione alla guida dell’autovettura da noleggio
1.I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino per- sonalmente, possono essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all’articolo 10 della L. R. 22/96 - sezione conducenti di autovet- ture, presso la C.C.I.A.A. di Treviso e in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina di legge (L. 18.04.1962, n. 30).
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato di volta in volta anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi o a due anni per i casi di sostituzione in favore di eredi minori o non in possesso dei requisiti.
5. Il titolare dell’autorizzazione deve presentare, in carta legale, la richiesta di sostituzione alla guida all’ufficio compe- tente. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l’iscrizione al Ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.
Articolo 25 - Addetti alla guida
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che svolgo- no l'attività nella forma di impresa familiare, possono avvalersi della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell’impresa familiare, con esclu- sione di lavori svolti al di fuori dell’impresa familiare stessa, sia a titolo di lavoro dipendente, che di lavoro autonomo, che di altra attività di impresa.
3. L’azienda dell’impresa familiare fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie re- sponsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la con-titolarità dell’azienda né la qualità di co-imprenditore.
4. La qualità di collaboratore familiare può essere assunta da una cerchia ben determinata di familiari, e precisa- mente:
a) il coniuge;
b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
in linea diretta: genitori, figli, xxxxx, xxxxxx, pronipoti;
in linea collaterale: xxx, fratelli, xxxxxx;
c) gli affini, entro il secondo grado, cioè:
suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza; pertanto, l’impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
6. Qualora il titolare dell’autorizzazione intenda avvalersi della collaborazione di un familiare per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, deve presentare, all’ufficio comunale competente, apposita denun- cia ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, dichiarando i familiari addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell’iscrizione al Ruolo di cui all’art. 7 del presente regolamento e corredata dalla seguente documentazione:
a) atto notarile comprovante la costituzione dell’impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affi- nità) ai sensi della legge 2/12/1975, n. 576. L’atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimen- to al D.L. 853/84, convertito con legge 17/2/1985, n. 17, deve riportare l’assunzione della responsabilità tribu- taria e l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
b)dichiarazione del collaboratore, resa in conformità alle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 47 del 28.12.200, n. 445, con la quale dichiara di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e conti- nuativo nell’impresa familiare, di essere regolarmente iscritto all’ INPS ed INAIL ed inserito nel libro unico del lavoro.
7. I titolari di autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che svolgono l'attività nella forma di impresa societaria, devono presentare denuncia ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90, di- chiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all’art.7 del presente regolamento, essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria ed inseriti nel libro unico de lavo- ro.
8. Copia della denuncia di cui ai precedenti commi 6 e 7, con la prova della presentazione al comune, deve essere allegata all'autorizzazione.
Articolo 26 - Obblighi degli esercenti il servizio
1. Gli esercenti il servizio di noleggio di autovettura con conducente devono:
a) comunicare il cambio di residenza o di sede legale della ditta entro il termine di trenta giorni dalla data di ri- chiesta rispettivamente al Comune o alla Camera Commercio, documentandolo con copia della richiesta mede- sima;
b) comunicare entro trenta giorni all’ufficio comunale competente l’eventuale variazione dell’indirizzo della sede o autorimessa che funge da ufficio prenotazioni per la clientela, al fine della relativa annotazione sull’autorizzazione;
c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
e) conservare nell’autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché l’autorizzazione comunale all’esercizio del servizio debitamente aggiornati;
f) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore – salvo documentati gravi motivi - al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso, precisandone il perio- do e il motivo.
Articolo 27 - Stazionamento delle autovetture
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente a disposizione della clientela deve avvenire presso la sede o all’interno della rimessa indicate in autorizzazione, come previsto all’articolo 5, comma 1, lett. h).
2. Per i comuni sprovvisti del servizio di taxi, l’eventuale facoltà di autorizzare la sosta dei noleggiatori con con- ducente in area pubblica deve essere prevista:
- mediante deliberazione di Giunta comunale;
- sentite le associazioni di categoria delle imprese di noleggio con conducente e dei consumatori;
- individuando per la sosta dei noleggiatori il numero e l’esatta ubicazione dei posteggi, da contrassegnare mediante apposita segnaletica orizzontale e con cartelli indicanti la dicitura “area sosta auto in noleggio con conducente” e l’orario di effettuazione del servizio;
- autorizzando alla sosta i singoli noleggiatori che ne facciano richiesta, senza diritto di esclusiva, secondo una turnazione giornaliera e oraria concordata e con la fissazione delle tariffe da parte del Comune.
Articolo 28 - Trasporto con mezzi "speciali"- autorizzazioni in deroga
1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di han- dicap. I titolari delle relative autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l’accesso alle autovetture.
2. Il Comune - ferma restando l’attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili - consente, nell’ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, con l’obbligo di adattare tali autovetture per il tra- sporto di disabili in carrozzina.
3. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 24.4.78 n. 384.
4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga al contingente di cui all’art. 3 ed alle procedure concorsuali di cui all’art. 12 e seguenti, per le seguenti tipologie di auto- veicoli:
a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, tipo
b) del D.M. 17.12.1987, n. 553;
b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;
c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01. 1997.
5. Poiché nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, la deroga trova fondamento nell’esigenza di sod- disfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni, il richiedente deve documen- tare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa verifica della persistente necessità di garantire il servizio.
6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile.
Articolo 29 - Ferie, assenze, aspettative
1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previo accordo con altri eventuali noleggiatori operanti nel territorio, al fine di non creare pregiudizio al servizio.
3. Ogni cinque anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi com- plessivamente in non più di due periodi. La preventiva richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine del trasfe- rimento dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene con- siderato come attività continuativa.
Articolo 30 - Qualità del servizio
1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consigli dei Ministri del 27.1.94 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia potranno atti- vare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quanti- ficare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema modale predisposto dalla Regione.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
TITOLO VI -CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Articolo 31 – Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture
1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
a) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
b) essere del colore eventualmente determinato dal Comune;
c) recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” nonché una targa, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura “NCC”, lo stem- ma comunale e il numero dell’autorizzazione.
Articolo 32 - Scorta e sostituzione delle autovetture
1. In deroga al contingente di cui all’art 3, da utilizzare unicamente per esigenze di “scorta tecnica” in caso di fermo tecnico dell’autovettura, potrà essere rilasciata ad un consorzio o ad una cooperativa una sola autorizzazione per autovettura di scorta.
2. Ai fini del controllo circa il legittimo utilizzo della suddetta autovettura l’azienda titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare immediatamente al comune l’inizio e la durata della sostituzione e i dati della relativa autovettura in fermo tecnico.
3. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell’autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l’autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa comunicazione ai comuni interessati.
TITOLO VII - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33 - Sanzioni
1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative accessorie e pecuniarie ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 22/96.
Articolo 34 - Norma transitoria
1. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti con deliberazione del Consiglio co- munale di all’articolo 3 sono fatte salve e cesseranno unicamente in caso di rinuncia, decadenza o revoca.
Articolo 35 - Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Con il presente regolamento viene abrogato il precedente.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
(1) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 Art. 5. Onorabilità.
1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma 1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridi- che pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di
cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del Presidente del- la Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'art. 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della leg- ge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 e' rilevante solo se esse sono conse- guenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decre- to legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'e- sercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a
istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
7. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Xxxxx restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità e' riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, semprechè non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo codice;
b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costi- tuisce presupposto per la perdita del requisito.
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI pag. 1
Art. 1 – Xxxxxxx e normativa di riferimento…………………………………………………………….……………pag. 1 Art. 2 – Definizione del servizio……………………………………………………………………………..……….pag. 1 Art. 3 – Determinazione del contingente……………………………………………………………………………..pag. 1
XXXXXX XX – CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’…………………………………………..….pag. 1
Art. 4 – Titolo per l’esercizio dei servizi……………………………………………………………………………..pag. 1 Art. 5 – Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione………………………………………………………………….pag. 1 Art. 6 – Idoneità morale ……………………………………………………………………………………………...pag. 2 Art. 7 – Idoneità professionale………………………………………………………………………………………..pag. 2 Art. 8 – Forme giuridiche di esercizio del servizio…………………………………………………………………...pag. 2
TITOLO III – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE………………………………………………...…..pag. 3 Art. 9 – Commissione Consultiva Comunale……………………………………………………………...…………pag. 3 Art. 10 – Partecipazione al procedimento di modifica del Regolamento comunale………………………………….pag. 3 Art. 11 – Pareri consultivi della Commissione Concorsi……………………………………………………………..pag. 3
TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’………………………………………..pag. 3
Art. 12 - Previsioni generali………………………………………………………………………………………….pag. 3 Art. 13 – Commissione di Concorso………………………………………………………………………………….pag. 3 Art. 14 – Bando di concorso……………………………………………………………………...…………………..pag. 4 Art. 15 – Materie d’esame……………………………………………………………...…………………………….pag. 4 Art. 16 – Presentazione delle domande……………………………………………………………………………….pag. 4 Art. 17 – Xxxxxx valutabili e di preferenza……………………………………………………………...……………..pag. 5 Art. 18 – Validità della graduatoria…………………………………………………………………………..………pag. 5 Art. 19 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni……………………………………………………………….pag. 5 Art. 20 – Xxxxxx e validità delle autorizzazioni………………………………………………………………………pag. 5 Art. 21 – Trasferibilità per atto tra vivi………………………………………………………………………………pag. 6 Art. 22 – Trasferibilità per causa di morte del titolare……………………………………………………………….pag. 6
TITOLO V – ESERCIZIO DEL SERVIZIO…………………………………………………………………………pag. 6 Art. 23 – Tariffe…………………………………………………………………………………...………………….pag. 6 Art. 24 – Sostituzione alla guida dell’autovettura da noleggio……………………………………………………….pag. 6 Art. 25 – Addetti alla guida………………………………………...…………………………………………………pag. 7 Art. 26 – Obblighi degli esercenti il servizio…………………………………………………………………………pag. 8 Art. 27 – Stazionamento delle autovetture……………………………………………………………………………pag. 8 Art. 28 – Trasporto con mezzi “speciali” – autorizzazioni in deroga……………………………………………...…pag. 8 Art. 29 – Xxxxx, assenze, aspettative…………………………………………………………………………………..pag. 9 Art. 30 – Qualità del servizio………………………………………………………………………………...……….pag. 9
TITOLO VI – CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE AUTOVETTURE DA
ADIBIRE A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE pag. 9
Art. 31 – Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture…………………………...…………………pag. 9 Art. 32 – Scorta e sostituzione delle autovetture…………………………………………………………………......pag. 9
TITOLO VII – SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI………………………………………...………..pag. 9 Art. 33 – Sanzioni…………………………………………………………………………………………………….pag. 9
Art. 34 – Norma transitoria…………………………………………………………………….……………………pag. 10 Art. 35 – Abrogazione di precedenti disposizioni…………………………………………………………………..pag. 10