Contratto di Assicurazione
TIROLER VERSICHERUNG V.A.G.
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione
„Assicurazione KASKO
per autovetture, familiari e autocarri fino a 1 tonnellata di carico utile“
KPI14
Il presente fascicolo informativo contenente
- la nota informativa con il glossario
- l’informativa sulla privacy
- le condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza.
Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza leggere attentamente la nota informativa.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione “KASKO”
per autovetture, familiari e autocarri fino a 1 tonnellata di carico utile
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS ai sensi del Regolamento n. 35, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet
xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Denominazione e forma giuridica dell’impresa di assicurazione
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G
b) Indirizzo della sede legale in Austria
Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx
c) Indirizzo della sede secondaria in Italia
Xxx xxx Xxxxxxx 00, X-00000 Xxxxxxx
d) Recapiti telefonici, sito Internet e indirizzo di posta elettronica
Telefono: 0000-0000 000000
Telefax: 0039-0471 052601
e) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
L'Impresa è iscritta nel Registro austriaco delle imprese (Österreichisches Firmenbuch) al numero 32927Y, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Istituto austriaco per la vigilanza sulle assicurazioni (Österreichische Versicherungsaufsicht FMA-Finanzmarktaufsicht).
La sede secondaria è iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano al numero 182399.
L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo assicurazioni contro i danni a cose, con comunicazione della
FMA del 10 aprile 1996 e autorizzazione dell’ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS del 12 ottobre 2005. L’impresa svolge l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
a) Patrimonio netto
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dal bilancio per l’anno 2014 è pari a EUR 51.100.000,- e corrisponde secondo le disposizioni per le società mutue di assicurazione alle riserve patrimoniali.
b) Indice di solvibilità
L’indice di solvibilità rilevabile dal bilancio per l’anno 2014 è pari a 325,0 %. Questa cifra indica il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il presente contratto è stipulato nella forma “con tacito rinnovo”, se non diversamente indicato in polizza.
Avvertenza:
Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla Società almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 13 delle Condizioni Generali per l’Assicurazione KASKO.
3. Coperture assicurative offerte– limitazioni ed esclusioni
A seconda delle sezioni di polizza richiamate dal presente contratto di seguito sono riportati gli ambiti operativi della copertura assicurativa.
Le garanzie si intendono prestate per i beni, le somme assicurate e il tipo di garanzia indicati nella scheda di polizza.
Coperture assicurative e relative condizioni: Kasko totale:
Entità della garanzia
1. Eventi naturali | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1 |
2. Incendio, esplosione | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2 |
3. Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3 |
4. Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4 |
5. Rottura vetro | secondo AKKB, art.1, punto 3 |
6. Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere | |
7. Valanghe dal tetto, masse ghiacciate | |
8. Perdita di oggetti d’uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso | |
9. Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio) | |
10. Atti intenzionali o dolosi di estranei | secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2 |
11. Incidente | secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1 |
Gli optionals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-. |
Kasko parziale:
Entità della garanzia
1. Eventi naturali | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1 |
2. Incendio, esplosione | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2 |
3. Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3 |
4. Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali. | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4 |
5. Rottura vetro | secondo AKKB, art.1, punto 3 |
6. Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere | |
7. Valanghe dal tetto, masse ghiacciate | |
8. Perdita di oggetti d’uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso | |
9. Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio) | |
Gli optionals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-. |
Kasko base:
Entità della garanzia
1. Eventi naturali | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1 |
2. Incendio, esplosione | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2 |
3. Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3 |
4. Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali.. | secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4 |
Gli optionals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-. |
Limitazioni ed esclusioni:
Esclusioni – Assicurazione KASKO Avvertenza:
Come meglio precisato dall’articolo 6 delle condizioni generali per l’assicurazione Kasko cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi,
1. prodottisi nella preparazione o nel compimento, da parte del contraente, di atti illeciti punibili caratterizzati da dolo;
2. prodottisi con l’utilizzo del veicolo in gare sportive incentrate sul raggiungimento di velocità massime o sull’apprendimento di abilità rischiose (p. es. drifting), ovvero nel corso del relativo allenamento o nella relativa preparazione di allenamento;
3. prodottisi nell’ambito di corse private su circuiti di gara autorizzati;
4. correlati direttamente o indirettamente ad agitazioni ,disordini interni, eventi bellici, ordini superiori ed eventi sismici;
5. prodottisi per effetto di radiazioni ionizzanti ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di protezione dalle radiazioni (Strahlenschutzgesetz) dell’8 luglio 1969, pubblicata sulla gazzetta ufficiale austriaca BGBl. n. 227/69, e successive modifiche e integrazioni;
6. causati direttamente o indirettamente, risultanti da atti terroristici, o in qualsiasi modo correlati ad atti terroristici di ogni genere. Per atto terroristico ai sensi del presente punto 6 si intende un uso della forza, a scopo politico, religioso, ideologico o etnico, compiuto o anche solo minacciato da uno o più gruppi di persone agenti in nome proprio, per conto altrui o in collaborazione con una o più organizzazioni o governi con l’intento di influire su un governo e/o generare paure e timori nell’opinione pubblica o in parte della popolazione. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli eventi dannosi causati direttamente o indirettamente, risultanti da o correlati ad atti destinati a contenere, prevenire o sopprimere atti terroristici o in qualsimodo riferiti agli stessi.
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo:
AVVERTENZA:
Per tutte le sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo variabili in relazione alle garanzie e sezioni acquistate. Per il dettaglio si faccia riferimento alle condizioni particolari di assicurazione KASKO e alla scheda di polizza.
Kasko totale:
1. Eventi naturali | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
2. Incendio, esplosione | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
3. Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
4. Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
5. Rottura vetro | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
6. Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
7. Valanghe dal tetto, masse ghiacciate | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
8. Perdita di oggetti d’uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
9. Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio) | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
10. Atti intenzionali o dolosi di estranei | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
11. Incidente | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
*) La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione. |
1. Eventi naturali | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
2. Incendio, esplosione | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
3. Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
4. Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
Avvertenza: A richiesta la franchigia minima può essere raddoppiata o quadruplicata. Kasko parziale:
5. Rottura vetro | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
6. Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
7. Valanghe dal tetto, masse ghiacciate | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
8. Perdita di oggetti d’uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
9. Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio) | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 400,- |
*) La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione. |
1. Eventi naturali | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
2. Incendio, esplosione | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
3. Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
4. Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali | Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- |
Avvertenza: A richiesta la franchigia minima può essere raddoppiata. Kasko base:
Avvertenza: A richiesta la franchigia minima può essere raddoppiata.
Esempio per l’applicazione della franchigia: Franchigia 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro:
Danno da incendio: EUR 3.000,- detratta la franchigia del 5% = EUR 150,- ovvero la franchigia minima di EUR 200,--🡺 indennizzo: EUR 2.800,-
Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
Obblighi Condizioni Generali perl’assicurazione KASKO, articolo 7 Disposizioni relative all’assicurazione Condizioni generali per l’assicurazione KASKO, articolo 5, punto 10 parziale
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA:
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 7 delle condizioni generali per l’assicurazione KASKO nonché agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente o l’assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
In tale contesto valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
A titolo esemplificativo precisiamo che l’uso del veicolo a scopi commerciali costituirebbe un aggravamento del rischio.
6. Premi
Il contraente è tenuto a pagare il premio o la prima rata di premio al momento della consegna della polizza. I premi successivi o le rate di premi successive sono da corrispondere alle date di pagamento fissate in polizza.
È possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento può essere semestrale o annuale e non comporta nessun aumento del premio.
Il premio o la rata di premio devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.o all’agente in qualità di agente TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.o l’agente in qualità di agente TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge
AVVERTENZA:
La società e/o l’intermediario si riservano di applicare sconti/aumenti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali.
Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e decorrenza del contratto si rinvia all’articolo 4 delle condizioni generali per l’assicurazione KASKO.
7. Diritto di rivalsa
Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente o all’Assicurato, vengono trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente o dall’Assicurato nei confronti di terzi.
Per la disciplina degli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 10 delle condizioni generali per l’assicurazione KASKO.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Le parti possono recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Per la disciplina degli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 13, comma 1 delle condizioni generali per l’assicurazione KASKO.
Avvertenza:
Le parti possono recedere dal presente contratto entro 30. giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’indennizzo conseguenti all’avviso di sinistro.
Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all’articolo 13, comma 2 delle condizioni generali per l’assicurazione KASKO.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In questo contesto si rinvia anche alle disposizioni previste dall’articolo 9 delle condizioni generali per l’assicurazione KASKO.
10. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Le parti stabiliscono di comune accordo la competenza del Foro di Bolzano.
Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, le parti possono convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali.
Tutti i riferimenti a norme e disposizioni austriache nelle condizioni di assicurazione si intendono riferiti alle rispettive norme e disposizioni della legislazione italiana.
11. Regime fiscale
La polizza è soggetta all’imposta nella misura del 13,50%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
Il sinistro dev’essere denunciato entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Valgono le disposizioni dell’articolo 1913 Codice Civile.
AVVERTENZA:
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato devono rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dagli articoli delle condizioni di assicurazione qui di seguito riportate:
Obblighi in caso di sinistro Condizioni generali per l’assicurazione KASKO, articolo 7, commi 3 e 4
Per i criteri di determinazione del danno e le modalità di liquidazione si rinvia agli articoli delle condizionni di assicurazione qui di seguito riportate:
Pagamento dell’indennizzo Condizioni generali per l’assicurazione KASKO, articolo 9
13. Reclami
Eventuali reclami in merito al contratto o alla gestione del sinistro devono essere rivolti per iscritto al seguente recapito: TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., Direzione e Rappresentanza per l’Italia, Ufficio Reclami, xxx xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, numero fax 0000-0000 000000; indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx,00, 00000 Xxxx
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove sussistano i presupposti.
14. Arbitrato
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è possibile il ricorso all’Arbitrato disciplinato dall’articolo 11 delle condizioni generali per l’assicurazione KASKO.
Avvertenza:
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l’assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
D. Informazioni sui termini assicurativi
15. Glossario
Esplosione L’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Frana Con frana s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
Frane in roccia/caduta massi Con frane in roccia e la caduta massi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
Fulmine Il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
Grandine Con grandine s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
Incendio L’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
Incidente L’incidente è un evento diretto esterno e improvviso con azione meccanica.
Inondazione L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato
- dovuta a precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti.
Periodo assicurativo Il periodo assicurativo è un anno, anche laddove il contratto prevede il frazionamento del premio. Salvo il caso di una durata contrattuale inferiore a un anno.
Sinistro Per “sinistro” si intende l’evento dannoso coperto dall’assicurazione.
Sottoassicurazione Una sottoassicurazione si configura quando la somma assicurata (base di calcolo) è inferiore al valore assicurabile (valore a nuovo) dell’intero veicolo. In questo caso l’indennizzo calcolato in base alle disposizioni dell’articolo 5 viene ridotto in funzione della proporzione che intercorre tra la somma assicurata e il valore assicurabile.
Sovraccarico di neve Con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi spontaneamente.
Tempesta Con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato.
Valanghe Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxxxx Xxxx
Direttore e Rappresentante Generale per l’Italia
Informativa sulla protezione dei dati personali a tenore del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Consenso informato (“informed consent”) per i clienti
Gentile cliente,
la sottoscritta Direzione e Rappresentanza Generale per l’Italia della società di mutua assicurazione TIROLER VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Signor Xxxxxxxxx Xxxx con sede in 00000 Xxxxxxx, via del Macello 30, filiale di TIROLER VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, con sede centrale in 6010 Innsbruck, Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx 00, Xxxxxxx, la informa con la presente ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di essere in possesso dei suoi dati anagrafici o fiscali e/o che intende acquisire tali dati per la costituzione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere con lei e/o da lei richiesti; la legislazione vigente classifica tali dati come personali, eventualmente anche come sensibili o giudiziari.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali; segnatamente:
l’adempimento degli obblighi contrattuali in essere nei suoi confronti, per poterle offrire servizi afferenti alla predisposizione e alla stipulazione di contratti assicurativi, alla riscossione dei premi, alla definizione di pretese risarcitorie o al pagamento di altre prestazioni, alla riassicurazione, alla coassicurazione, alla prevenzione e alla scoperta di frodi a danno dell’ente assicurativo con le relative azioni legali, all’adempimento degli obblighi di legge antiriciclaggio, all’accertamento, all’esercizio e alla difesa di diritti in capo all'Assicuratore, all’amministrazione e ai controlli interni, alle attività statistiche (come individuati dalla raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
Metodi di trattamento dei dati
I dati sono trattati dai responsabili e dagli incaricati (con delega ufficiale) con l’ausilio di strumenti e opportuni supporti (carta, supporti dati magnetici, elettronici o telematici), atti a garantire sicurezza e riservatezza. Pertanto, il trattamento dei dati può essere effettuato anche con strumenti automatici idonei alla loro memorizzazione, gestione e trasferimento per via telematica. La banca dati è custodita in un sito protetto con controllo degli accessi, in ossequio alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.
Modalità di cessione dei dati
La cessione dei suoi dati personali è necessaria per l’adempimento di obblighi legali e contrattuali. Pertanto, la informiamo che un eventuale suo rifiuto di fornire dati, in tutto o in parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento e/o comunicazione a terzi potrebbe impedire a TIROLER VERSICHRUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit il perfezionamento del contratto in questione.
Qualora venga negata la comunicazione di dati non riconducibili a obblighi di natura legale o contrattuale, la sottoscritta società si riserva di decidere in merito all’adempimento dei rapporti contrattuali caso per caso, in funzione della rilevanza dei dati richiesti.
Comunicazione e diffusione dei dati oggetto del trattamento
A prescindere dalla comunicazione e dalla diffusione in adempimento degli obblighi di legge, i dati possono essere comunicati in Italia e/o all’estero ai seguenti soggetti di diritto che, in particolare, costituiscono la cosiddetta “catena assicurativa”:
- la nostra rete di agenti, mediatori, banche, intermediari finanziari, le SIM, le Poste Italiane (servizi BancoPosta), le persone incaricate della specifica attività dai suddetti intermediari, ivi inclusi gli impiegati e/o i collaboratori, gli offerenti diretti e gli altri canali di vendita di contratti assicurativi;
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
- avvocati, periti, autofficine, autorottamazioni, istituzioni sanitarie e altri prestatori di servizi convenzionati;
- società del gruppo e altre società di servizi, ivi incluse società che operano nell’ambito della gestione e della liquidazione dei sinistri, dei servizi IT, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, revisione dei conti e di bilancio;
- organismi associativi (ANIA) e consortili (CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale alla fornitura dei servizi summenzionati ovvero alla tutela dei diritti del settore assicurativo, come pure altri organismi istituzionali nei cui confronti la comunicazione dei dati ha carattere cogente, a titolo esemplificativo IVASS, Ministero dello sviluppo economico, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- altri organismi associativi e/o imprese o rappresentanze di assicurazioni ai quali sono resi noti i suoi dati a fronte della possibile stipulazione su sua richiesta di un contratto di assicurazione RC auto e/o di tutela giudiziaria.
Inoltre, nell’ambito della gestione dei suoi dati questi possono essere accessibili ai seguenti gruppi di incaricati e/o responsabili con delega scritta, interni ed esterni, che hanno ricevuto per iscritto specifiche indicazioni:
- impiegati;
- liberi professionisti o società di servizi per la gestione e l’amministrazione aziendale, anche elettronica, operanti su incarico della nostra impresa;
- soggetti giuridici che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali all’attività della società sottoscritta.
I dati personali acquisiti possono essere comunicati a uffici locali e/o a società da noi controllate o partecipate, con sede in Italia o all’estero, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Per contro, non è prevista la diffusione dei dati oggetto del trattamento.
Diritti dell’Interessato
Relativamente ai dati può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra gli altri, segnatamente, il diritto di accedere ai suoi dati, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento), nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del decreto in parola.
Conservazione dei dati personali
I dati saranno trattati per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e per futuri scopi pubblicitari nel corso dei rapporti contrattuali in essere e anche successivamente.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali
Titolare e responsabile del trattamento è la Direzione e Rappresentanza Generale per l’Italia della società di mutua assicurazione TIROLER VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, Signor Xxxxxxxxx Xxxx, con sede in 00000 Xxxxxxx, via del Macello 30. Detta società è una filiale di TIROLER VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, con sede centrale in 6010 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx 00, Xxxxxxx. Può richiedere direttamente alla sottoscritta società l’elenco integrale e aggiornato dei responsabili interni ed esterni che trattano i suoi dati (per telefono: 0000-0000 000000; via fax: 0000-0000 000000; per e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx).
Bolzano, 31.12.2014
TIROLER VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Condizioni di Assicurazione
Avvertenza relativa alle condizioni di assicurazioni:
Sono valevoli le condizioni generali per l’assicurazione KASKO e le condizioni particolari relative all’assicurazione KASKO. Le disposizioni particolari ivi contenute valgono solo se espressamente concordate nella proposta e documentate nella polizza.
Sezione I:
Condizione particolare per l’assicurazione KASKO per autovetture, familiari e autocarri fino a 1 tonnellata di carico utile
1. Disposizioni generali
1.1 Valore a nuovo/responsabilità civile per danni derivati da incendio
Clausola del valore a nuovo
In caso di danno totale o furto del veicolo entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del mezzo assicurato, l’impresa di assicurazioni si impegna, nell’ambito della somma assicurata in polizza, a rimborsare il valore a nuovo massimizzato in base al prezzo di acquisto del veicolo.
Quando il furto riguardi solo componenti del veicolo, la compagnia assicuratrice rimborsa anche il valore a nuovo dei pezzi. Responsabilità civile verso terzi per danni derivati da incendio
L’impresa di assicurazioni rimborsa il contraente per gli obblighi di risarcimento che questi abbia verso terzi in conseguenza di danni a beni mobili o immobili dovuti all’incendio del veicolo assicurato o all’esplosione del carburante presente nel serbatoio.
L’indennizzo massimo per evento non può superare il limite di EUR 250.000,-. Questa garanzia assicurativa è comunque sussidiaria rispetto all’assicurazione RC. La presente garanzia integrativa non si applica
- quando il danno sia riconducibile a rifornimento o svuotamento del serbatoio non eseguito a norma di legge
- ai danni prodotti a cose che il contraente abbia in uso o in custodia, fatta eccezione per gli immobili presi in locazione dal contraente
- ai danni dovuti a inquinamento ambientale (inquinamento idrico, atmosferico e del suolo causato da sostanze solide, liquide o gassose)
1.2 Colpa grave ai sensi del diritto italiano
È assicurata la colpa grave ai sensi del diritto italiano.
Con il presente accordo particolare rimangono impregiudicati le esclusioni del rischio di cui all’art. 6 e gli obblighi di cui all’art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione autoveicoli kasko (AKKB).
1.3 Imposta sulle entrate (IVA)
S’intende parimenti assicurato l’accordo supplementare di seguito precisato se documentato in polizza.
A fronte della dichiarazione resa dal Contraente nella domanda, secondo la quale il medesimo rinuncia al rimborso dell’imposta sulle entrate (IVA), è concesso uno sconto sul premio dovuto per l’assicurazione autoveicoli kasko.
Di conseguenza, in caso di sinistro non è previsto il pagamento dell’imposta sulle entrate (IVA).
2. Disposizioni particolari relative a Kasko totale per autovetture, familiari e autocarri fino 1 t di carico utile
S’intende parimenti assicurato l’accordo supplementare di seguito precisato se documentato in polizza.
2.1 Sistema bonus kasko per autovetture, familiari e autocarri fino 1 t di carico utile Alla presente assicurazione Kasko totale si applica il sistema bonus kasko.
Se nel corso del periodo in esame (1.10. - 30.9.) non si è verificato alcun danno a seguito di incidente o atti vandalici, alla
scadenza annuale dal primo gennaio successivo al periodo predetto il premio viene computato in funzione della classe immediatamente inferiore (in base al sistema bonus di TIROLER) (con un’assicurazione di durata minima di nove mesi ovvero di sei mesi in caso di prima domanda).
Per ogni sinistro (incidente o atto vandalico) occorso nel periodo in esame, alla scadenza annuale dal primo gennaio successivo al periodo predetto il premio subirà un incremento di due classi.
Il sistema Bonus/Malus di TIROLER
Classe in Italia | Percentuale di premio | Classe in Italia | Percentuale di premio |
14 | 100% | 07 | 60% |
13 | 90% | 06 | 50% |
12 | 80% | 05 | 50% |
11 | 80% | 04 | 50% |
10 | 70% | 03 | 50% |
09 | 70% | 02 | 50% |
08 | 60% | 01 | 50% |
2.2 Kasko totale (con franchigia minima semplice)
Entità della garanzia
2.2.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
2.2.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
2.2.3 Xxxxx, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
2.2.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
2.2.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3
La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.
2.2.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere
2.2.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate
2.2.8 Perdita di oggetti d’uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso
2.2.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)
2.2.10 Atti intenzionali o dolosi di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2
2.2.11 Incidente secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1
Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.
Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro
2.3 Kasko totale (con franchigia minima duplice)
Entità della garanzia
2.3.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
2.3.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
2.3.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
2.3.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
2.3.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3
La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.
2.3.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere
2.3.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate
2.3.8 Perdita di oggetti d’uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso
2.3.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)
2.3.10 Atti intenzionali o dolosi di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2
2.3.11 Incidente secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1
Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.
Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro
2.4 Kasko totale (con franchigia minima quadrupla)
Entità della garanzia
2.4.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
2.4.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
2.4.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
2.4.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
2.4.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3
La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.
2.4.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere
2.4.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate
2.4.8 Perdita di oggetti d’uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso
2.4.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)
2.4.10 Atti intenzionali o dolosi di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2
2.4.11 Incidente secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1
Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.
Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 800,- per sinistro
3. Disposizioni particolari per la Kasko base
L’accordo supplementare riportato qui di seguito si intende assicurato solo se espressamente richiamato in polizza.
3.1 Kasko base (con franchigia minima semplice)
Entità della garanzia
3.1.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
3.1.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
3.1.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
3.1.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.
Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro
3.2 Kasko base (con franchigia minima duplice)
Entità della garanzia
3.2.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
3.2.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
3.2.3 Xxxxx, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
3.2.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.
Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro
4. Disposizioni particolari per la Kasko parziale
L’accordo supplementare riportato qui di seguito si intende assicurato solo se espressamente richiamato in polizza.
4.1 Kasko parziale (con franchigia minima semplice)
Entità della garanzia
4.1.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
4.1.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
4.1.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
4.1.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
4.1.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3
La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.
4.1.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere
4.1.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate
4.1.8 Perdita di oggetti d’uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso
4.1.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)
Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-. Punti 4.1.1 – 4.1.8: Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro
Punto 4.1.9: Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro
4.2 Kasko parziale (con franchigia minima duplice)
Entità della garanzia
4.2.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
4.2.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
4.2.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
4.2.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
4.2.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3
La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.
4.2.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere
4.2.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate
4.2.8 Perdita di oggetti d’uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso
4.2.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)
Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-. Punti 4.2.1 – 4.2.8: Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro
Punto 4.2.9: Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 800,- per sinistro
Sezione II:
Condizioni Generali di Assicurazione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE KASKO PER VEICOLI A MOTORE
Articolo 1 Oggetto dell’assicurazione Articolo 2 Concetto di “sinistro”
Articolo 3 Validità territoriale della polizza
Articolo 4 Periodo assicurativo; scadenze di pagamento dei premi, decorrenza della copertura assicurativa in generale e copertura provvisoria
Articolo 5 Indennizzo
Articolo 6 Rischi esclusi
Articolo 7 Obblighi del contraente prima e dopo il sinistro Articolo 8 Franchigia
Articolo 9 Scadenze e condizioni di pagamento delle prestazioni assicurative; termini di prescrizione Articolo 10 Rivalsa (limiti del diritto di regresso dell’impresa di assicurazioni)
Articolo 11 Presupposti per l’avvio di una procedura peritale; regole procedurali Articolo 12 Variazione del premio (adeguamento tariffario)
Articolo 13 Validità della polizza di assicurazione; recesso in caso di sinistro; cessazione del rischio; cessione del veicolo Articolo 14 Alienazione o cessione in pegno dei diritti relativi alla prestazione assicurativa
Articolo 15 Rivendicazione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione (foro competente) Articolo 16 Diritti e doveri di altri aventi diritto
Articolo 17 Modalità di dichiarazione/denuncia Articolo 18 Diritto applicabile
Articolo 1 Oggetto dell’assicurazione
1. L’assicurazione copre i danni derivanti da danneggiamento, distruzione e perdita del veicolo e delle sue parti, conservate all’interno o al medesimo fissate.
1.1. La polizza Kasko Base opera nei casi di
1.1.1 danni prodotti dai seguenti eventi naturali:
azione diretta di un fulmine, crolli e cadute massi, frane, valanghe, sovraccarico di neve, grandine, alluvioni, inondazioni e tempeste (con movimenti atmosferici delle masse d’aria a velocità superiori ai 60 km/h).
La polizza comprende anche i danni prodotti da oggetti scagliati sopra o contro il veicolo dai suddetti agenti atmosferici.
Sono esclusi dalla copertura i danni riconducibili ad un comportamento del conducente indotto dal verificarsi degli eventi naturali sopra elencati;
1.1.2 esplosione o incendio;
1.1.3 furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei;
1.1.4 collisione del veicolo in movimento con selvaggina da pelo su strade pubbliche
1.2. La polizza Kasko Totale opera inoltre nei casi di
1.2.1 incidente (evento diretto esterno e improvviso con azione meccanica); non sono assicurati i danni da frenata, dall`uso e i meri danni da rottura;
1.2.2 atti intenzionali o dolosi di estranei
2. Il veicolo è assicurato nella versione indicata nella domanda di assicurazione; ciò vale anche per gli accessori e gli equipaggiamenti speciali.
3. Nella polizza Kasko Totale sono assicurati, indipendentemente dalla causa che li ha prodotti, anche i danni da rottura del parabrezza, dei cristalli laterali e posteriori; nella polizza Kasko Base, solo previo specifico accordo.
Articolo 2 Concetto di “sinistro”
Per “sinistro” si intende l’evento dannoso coperto dall’assicurazione.
Articolo 3
Estensione territoriale della polizza
1. La polizza assicurativa è operante per l’Europa geografica, in ogni caso per quei Paesi che hanno sottoscritto la “Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati” del 30 maggio 2002, GU n. L 192 del 31 luglio 2003, p. 23 (v. allegato).
2. In caso di trasporto del veicolo xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx assicurativa non subisce interruzioni se i luoghi di imbarco/sbarco rientrano nell’ambito di applicazione territoriale. Qualora il luogo di destinazione non rientri nel predetto ambito, la copertura assicurativa cessa con l’espletamento delle procedure di carico.
Articolo 4
Periodo assicurativo; scadenze di pagamento dei premi, decorrenza della copertura assicurativa in generale e copertura provvisoria
1. Salvo quando stipulato per periodi più brevi, il periodo assicurativo è un anno, anche laddove il contratto prevede il frazionamento del premio annuale.
2. Alla consegna della polizza il contraente deve versare il premio o la prima rata di premio, comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni (pagamento della polizza). I premi successivi, comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni, devono essere liquidati entro il termine indicato in polizza, ovvero entro le scadenze pattuite qualora sia stato convenuto il frazionamento del premio.
3. In caso di mora l’impresa di assicurazioni può essere esonerata dalla prestazione. La legge disciplina condizioni e limiti di xxxx xxxxxxx (x. §§ 00, 39 e 39a della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
4. L`assicurazione ha inizio con il pagamento del premio (punto 2) e comunque non prima della data convenuta. Quando il pagamento del primo premio o del premio unico sia dovuto solo in seguito, ma poi comunque versato entro 14 giorni o senza ulteriori ritardi colposi, la copertura assicurativa opera a partire dalla data concordata per l’inizio della garanzia.
5. Qualora l`assicurazione abbia inizio già prima del pagamento del premio (copertura provvisoria), è necessario il rilascio di una dichiarazione espressa da parte dell`impresa di assicurazioni.
La copertura provvisoria termina, in caso di accettazione della domanda, con il pagamento del premio. Essa decade quando la domanda sia accolta senza modifiche e il contraente sia in mora, colposa, nel pagamento del primo premio o del premio unico (punto 3).
L’impresa di assicurazioni ha facoltà di recedere dalla copertura provvisoria con un preavviso di due settimane. Alla stessa spetta in questo caso la quota parte di premio relativa al periodo coperto.
Articolo 5 Indennizzo
L’impresa di assicurazioni indennizza il contraente (detratta l’eventuale franchigia pattuita di cui all’articolo 8) per un importo calcolato in base ai seguenti punti:
1. Indennizzo per danno totale
1.1 Si ha danno totale quando, in seguito ad un evento rientrante fra le condizioni di copertura assicurativa,
- vi sia la distruzione o
- la perdita del veicolo, non ritrovato entro due mesi dalla denuncia di sinistro
- i costi previsti per la riparazione, compresi i valori residui, superino l’importo risultante da quanto indicato al punto 1.2.
Per l’accertamento del valore residuo realizzabile TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. incaricherà centri specializzati.
1.2 L’impresa di assicurazioni indennizza il contraente per quell’importo che il medesimo avrebbe dovuto sborsare, all’epoca del sinistro, per l’acquisto di un veicolo di ugual genere e qualità nelle stesse condizioni di usura (valore di riacquisto). L’importo è al netto del valore del veicolo danneggiato.
2. Indennizzo per danni parziali
2.1 Quando il danno non sia totale (punto 1.1.), l’impresa di assicurazioni
- rimborsa al contraente i costi di riparazione e le necessarie spese di semplice spedizione o trasporto dei pezzi di ricambio;
- in caso di cessione del veicolo danneggiato, le spese di ripristino previste, e comunque per un importo non superiore alla differenza fra il valore di riacquisto del veicolo e il valore del veicolo danneggiato (minusvalenza oggettiva);
- le necessarie spese di recupero del veicolo e trasporto del medesimo sino all’officina più prossima in grado di procedere correttamente all’esecuzione dell’intervento di riparazione. Tali spese sono rimborsate solo quando non siano previsti indennizzi da parte di terzi (es. ÖAMTC, ARBÖ, altra compagnia assicurativa…) e quando non vi siano altre organizzazioni obbligate a concedere tali rimborsi in virtù di obblighi contrattuali (copertura sussidiaria).
2.2 Limitatamente a pneumatici, batteria e verniciatura, l’importo delle spese relative ai pezzi di ricambio e alla verniciatura sarà diminuito di un importo conforme agli anni e all’usura del veicolo (nuovo per vecchio) fino allo scadere del terzo anno dalla data di prima immatricolazione. Sulle autovetture, sugli autoveicoli ad uso promiscuo e sugli autocarri di carico utile fino a 1 tonnellata, tale detrazione non si applica.
2.3 L’impresa non concede indennizzi per modifiche, migliorie, riparazioni di pezzi soggetti ad usura, perdita di valore o funzionalità, mancato uso del veicolo o noleggio di auto sostitutiva.
2.4 In caso di rottura dei cristalli anteriori (parabrezza), laterali e posteriori di autovetture, di autoveicoli ad uso promiscuo e di autocarri fino a 1 tonnellata, l’impresa di assicurazioni rimborsa di norma al contraente la riparazione del vetro. La sostituzione è garantita solo previa ispezione di un perito dell’impresa di assicurazioni.
3. I pezzi vecchi (anche la carcassa) del veicolo restano al contraente. Il loro valore corrente è considerato in detrazione nel calcolo dell’indennizzo pagato dall’assicurazione.
4. Gli oggetti sottratti o rubati rinvenuti solo dopo che siano scaduti due mesi dal ricevimento della denuncia di sinistro, diventano proprietà dell’impresa di assicurazioni.
5. In caso di ritrovamento del veicolo, le spese effettivamente sostenute per il recupero sono rimborsate nella misura massima del 2% del valore di riacquisto senza detrazione dell’importo pattuito a titolo di franchigia.
6. I punti dall’1 al 4 si applicano per analogia anche all’equipaggiamento speciale specificato nella polizza e agli accessori del veicolo assicurato indicati nella polizza stessa a condizioni che tale equipaggiamento speciale o tali accessori siano conservati all’interno del veicolo chiuso a chiave o saldamente fissati allo stesso.
7. Eventuali costi esulanti quanto previsto ai punti 1, 2 e 5 sono rimborsati solo se sostenuti dietro esplicita istruzione dell’impresa di assicurazioni.
8. Un indennizzo per riparazione è concesso solo se il veicolo è stato regolarmente riparato. Non sono previsti diritti di riscatto per riparazione del mezzo.
9. Per l’assicurazione di veicoli usati l’impresa presta la propria garanzia esclusivamente sulla scorta di un’ispezione precedente al sinistro condotta dal club automobilistico austriaco (ÖAMTC), dalla società TOP-Report o da un altro perito dell’impresa di assicurazioni medesima. Il documento di ispezione raccoglie i dati relativi alle condizioni del veicolo, tutti gli eventuali danni pregressi e riporta la conferma del richiedente. L’importo rimborsato a titolo di indennizzo delle spese di riparazione è diminuito dei costi fittizi di riparazione del danno pregresso. Eventuali incorrettezze dei dati comportano la perdita della tutela assicurativa. Un veicolo è considerato usato quando la data di stipula del contratto non coincide con la data di prima immatricolazione del mezzo. L’impresa di assicurazioni ha comunque facoltà di disporre un’ulteriore ispezione del mezzo ad opera di un perito automobilistico.
10. Si verifica sottoassicurazione quando il valore assicurato dichiarato in polizza (base di calcolo) risulta inferiore al valore assicurabile (valore del mezzo nuovo) dell’intero veicolo. In questa ipotesi, l’indennizzo di cui all’articolo 5 è ridotto in proporzione del rapporto fra valore assicurato e valore assicurabile.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi,
Articolo 6 Rischi esclusi
1. prodottisi nella preparazione o nel compimento, da parte del contraente, di atti illeciti punibili caratterizzati da dolo;
2. prodottisi con l’utilizzo del veicolo in gare sportive incentrate sul raggiungimento di velocità massime o sull’apprendimento di abilità rischiose (p. es. drifting), ovvero nel corso del relativo allenamento;
3. prodottisi nell’ambito di corse private su circuiti di gara autorizzati;
4. correlati direttamente o indirettamente ad agitazioni ,disordini interni, eventi bellici, ordini superiori ed eventi sismici;
5. prodottisi per effetto di radiazioni ionizzanti ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di protezione dalle radiazioni (Strahlenschutzgesetz) dell’8 luglio 1969, pubblicata sulla gazzetta ufficiale austriaca BGBl. n. 227/69, e successive modifiche e integrazioni;
6. causati direttamente o indirettamente, risultanti da atti terroristici, o in qualsiasi modo correlati ad atti terroristici di ogni genere. Per atto terroristico ai sensi del presente punto 6 si intende un uso della forza, a scopo politico, religioso, ideologico o etnico, compiuto o anche solo minacciato da uno o più gruppi di persone agenti in nome proprio, per conto altrui o in collaborazione con una o più organizzazioni o governi con l’intento di influire su un governo e/o generare paure e timori nell’opinione pubblica o in parte della popolazione. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli eventi dannosi causati direttamente o indirettamente, risultanti da o correlati ad atti destinati a contenere, prevenire o sopprimere atti terroristici o in qualsimodo riferiti agli stessi.
Articolo 7
Obblighi del contraente prima e dopo il sinistro
1. Per obblighi destinati, in caso di violazione al momento del sinistro, a produrre l’esonero dell’impresa di assicurazione dall’obbligo della prestazione (§ 6. 1 e 1 a della legge austriaca in materia di assicurazioni VersVG), si intendono gli obblighi di rispettare gli accordi pattuiti sull’uso del veicolo;
2. Per obblighi da adempiere allo scopo di ridurre i rischi o prevenire l’aggravamento di un rischio nei confronti dell’impresa di assicurazioni e atti, in caso di violazione al momento del sinistro, a sollevare l’impresa di assicurazione dall’obbligo della prestazione (§ 6 . 2 VersVG) si intendono,
2.1 l’obbligo per il conducente di essere in ogni caso in possesso del permesso di guida previsto per la conduzione del veicolo su strade pubbliche; l’obbligo vige anche quando il veicolo non sia condotto su strade pubbliche;
2.2 l’obbligo per il conducente di non trovarsi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
L’obbligo alla prestazione rimane nei confronti del contraente e di altri eventuali aventi diritto, qualora per questi non sia stato possibile senza colpa riconoscere la violazione degli obblighi.
2.3 l’obbligo che il veicolo assicurato abbia idonei pneumatici invernali secondo le prescrizioni di legge.
3. Per obblighi atti, in caso di violazione successiva al verificarsi del sinistro, a liberare l’impresa di assicurazioni dall’obbligo alla prestazione ( (§ 6 c. 3 VersVG) si intendono
3.1 l’obbligo di presentare all’impresa di assicurazioni entro e non oltre una settimana da quando il contraente ne venga a conoscenza,
- la denuncia di sinistro con una descrizione il più possibile dettagliata del fatto e
- l’informazione sull`avviamento di una procedura amministrativa o giudiziaria correlata all’evento dandone comunicazione scritta;
3.2 l’obbligo di contribuire, nei limiti del possibile, all’accertamento del fatto;
3.3 l’obbligo, per il contraente, di richiedere all’impresa di assicurazioni, preliminarmente all’avvio degli interventi di riparazione o disposizione del veicolo danneggiato, l’autorizzazione a procedere, nei limiti di quanto sia possibile, a ragione, presumere dal medesimo;
3.4 l’obbligo, per il contraente o il conducente, di denunciare prontamente al più vicino posto di polizia il danno causato da furto, rapina, veicolo sconosciuto, uso non autorizzato da parte di estranei, atti intenzionali o dolosi di estranei, incendio, esplosione o impatto con animali selvatici.
4. Al verificarsi del sinistro, il contraente è tenuto, conformemente alle sue possibilità, ad adoperarsi onde scongiurare o ridurre il danno attenendosi alle istruzioni fornite dall’impresa di assicurazioni. Quando le circostanze lo consentano, il contraente ha l’obbligo di chiedere istruzioni in merito.
Quando il contraente violi tali obblighi, decade per l’impresa di assicurazioni l’obbligo di prestazione ai sensi dell’art. 62 par. 2 della suddetta legge in materia (§ 62 c. 2 VersVG).
Articolo 8 Franchigia
Per ciascun veicolo e per ciascun evento è prevista una franchigia dell’importo definito in polizza.
In caso di restituzione degli oggetti di cui l’impresa di assicurazioni sia divenuta proprietaria ai sensi dell’art. 5 punto 4, quest’ultima è tenuta a rimborsare la franchigia considerata nella prestazione assicurativa fino ad un importo pari a quanto conseguito con la vendita.
Articolo 9
Scadenze e condizioni di pagamento delle prestazioni assicurative; termini di prescrizione
1. La prestazione assicurativa è dovuta al termine delle indagini necessarie all’accertamento.
2. In caso di danno parziale, la prestazione è tuttavia dovuta solo dietro presentazione di una fattura relativa al regolare ripristino del bene ossia dietro presentazione di un documento comprovante la cessione del bene danneggiato.
In caso di furto, sequestro o rapina, la prestazione non è dovuta prima dello scadere dei due mesi previsti (art. 5 punto 4).
3. La scadenza dei termini di prestazione opera tuttavia se il contraente abbia richiesto all’impresa di assicurazioni, allo scadere dei due mesi dalla domanda di indennizzo, una dichiarazione destinata a chiarire i motivi della mancata conclusione delle indagini e se l’impresa non ottemperi a questa richiesta entro un mese.
4. Ove sia accertato l’obbligo di prestazione dell’impresa di assicurazioni ma, per motivi non imputabili al contraente, non sia possibile accertare entro un mese dal ricevimento della denuncia di sinistro l’entità della prestazione dovuta, su richiesta del contraente l’impresa di assicurazioni è tenuta al versamento di adeguati anticipi.
Lo scadere dei termini è sospeso quando la conclusione delle indagini sia ostacolata per colpa del contraente.
5. L’impresa di assicurazioni ha facoltà di rinviare i pagamenti,
- quando sussistano dubbi circa l’autorizzazione del contraente a ricevere il pagamento, fino alla produzione dei necessari documenti giustificativi;
- quando un’indagine di polizia o penale sia intentata contro il contraente in relazione al sinistro, fino alla conclusione dell’indagine stessa;
6. Per quanto riguarda i termini di prescrizione, si rimanda a quanto previsto dall’art. 12 della legge sulle assicurazioni (§ 12 VersVG).
Articolo 10
Rivalsa (limiti del diritto di regresso dell’impresa di assicurazioni)
L’art. 67 della legge in materia di assicurazioni (VersVG) si applica nei confronti del conducente autorizzato / passeggero autorizzato solo quando, a parità di fatti, l’esonero dalle prestazioni fosse stato opponibile anche nei confronti di un contraente (conducente del veicolo e passeggero).
Sono conducenti/passeggeri autorizzati quelle persone che conducono il veicolo o ne vengono trasportati per volontà del contraente o del soggetto autorizzato a disporre del mezzo.
Articolo 11
Presupposti per l’avvio di una procedura peritale; regole procedurali
1. In caso di vertenza fra l’impresa di assicurazioni e il contraente circa l’ammontare del danno o l’entità dei necessari interventi di riparazione, ciascuna parte può richiedere l’intervento decisionale di un comitato di periti.
2. L’impresa di assicurazioni e il contraente nominano ciascuno un consulente giurato, iscritto all’albo dei consulenti tecnici del tribunale per la circolazione dei mezzi di trasporto. Quando una delle parti contraenti non nomini un
perito entro due settimane dall’invito scritto, questi viene designato dal Tribunale competente. Prima del loro intervento, i due periti nominano, d’intesa fra loro, un altro perito in qualità di presidente, chiamato a decidere, entro i limiti definiti dalle perizie dei due consulenti tecnici di parte, quando gli stessi non addivengano ad un accordo o l’accordo raggiunto sia solo parziale. In caso di mancata intesa sulla nomina del presidente, lo stesso è designato dal Tribunale competente.
3. Il comitato tecnico ha l’obbligo di redigere un verbale della propria attività e di motivare per iscritto la propria decisione.
4. Gli atti del procedimento sono conservati dall’impresa di assicurazioni.
5. Le spese peritali relative all’intervento del comitato di consulenti tecnici sono a carico dell’impresa di assicurazioni e del contraente in proporzione al rapporto fra parte soccombente e vincente.
Articolo 12
Variazione del premio (adeguamento del premio)
1. In concomitanza con la scadenza annuale il premio può subire un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell’indice dei "Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" ((base 1995 = 100%)) pubblicato dall’ Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Xxx Xxxxxx Xxxxx 00, 00000 - Xxxx .Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell’indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L’indice è pubblicato sulla home page del sito xxx.xxxxx.xx.
Il mancato aumento del premio per uno o più anni assicurativi può influire sugli adeguamenti operati negli anni successivi. In caso di abbassamento dell’indice la riduzione del premio alla scadenza annuale è comunque dovuta.
2. Il premio può subire gli aumenti di cui al punto 1 trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza e, successivamente, ad intervalli non inferiori ad un anno. Questi diventano effettivi solo dopo essere stati notificati al contraente dall’impresa di assicurazioni. Trova applicazione il § 6, c. 2, punto 4 della legge austriaca in materia di tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz).
3. In caso di aumento del premio conforme alle clausole di cui al punto 1, il contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla notifica motivata dell’aumento trasmessa dall’impresa di assicurazioni. Il recesso produce effetti allo scadere di 30 giorni e comunque non prima dell’entrata in vigore dell’aumento del premio.
4. Nella comunicazione indirizzata al contraente l’impresa di assicurazioni ha l’obbligo di specificare con chiarezza e precisione i motivi dell’adeguamento del premio. L’impresa di assicurazioni deve altresì ricordare al contraente che può esercitare il diritto di recesso laddove non intenda l’aumento come strettamente correlato all’indice dei prezzi al consumo pubblicato dall’istituto nazionale austriaco di statistica (Bundesanstalt Statistik Austria).
Articolo 13
Validità della polizza di assicurazione; possibilità di recesso successivo alla denuncia di sinistro; cessazione del rischio; cessione del veicolo
1. I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti entro 30 giorni dalla loro scadenza. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, il rapporto contrattuale cessa senza che sia necessaria la disdetta.
2. Verificatosi un sinistro, sia l’impresa di assicurazioni sia anche il contraente possono recedere dal contratto. Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 30 giorni dal termine delle trattative afferenti l’indennizzo. Il contraente può dare disdetta con effetto immediato o alla fine del periodo di assicurazione in corso. L’impresa di assicurazioni deve dare disdetta con un preavviso di 30 giorni. Se il contraente avanza pretese in mala fede, l’impresa di assicurazioni può dare disdetta con effetto immediato.
3. In caso di cessazione del rischio si applica quanto previsto dall’art. 68 della legge in materia (VersVG); in caso di cessione del veicolo assicurato, le norme di cui all’art. 69 e seguenti della medesima legge.
All’impresa di assicurazioni è in ogni caso dovuto in pagamento il premio relativo al periodo contrattuale trascorso sino allo scioglimento del contratto.
Articolo 14
Alienazione o cessione in pegno dei diritti di prestazione assicurativa
Prima del definitivo accertamento delle condizioni di garanzia non è consentito, senza espresso consenso dell’impresa di assicurazioni, alienare o cedere in pegno i diritti all’ottenimento di prestazioni assicurative.
Articolo 15
Rivendicazione di diritti discendenti dal contratto di assicurazione (foro competente)
Il contraente ed altri aventi diritto possono avanzare pretese in virtù del contratto di assicurazione anche nei tribunali territorialmente competenti per il loro domicilio o la loro residenza abituale o la loro sede nazionale.
Articolo 16
Diritti e doveri di altri aventi diritto
Tutte le disposizioni che riguardano il contraente trovano applicazione per analogia anche per quelle persone che avanzano pretese in virtù del contratto di assicurazione. Dette persone sono responsabili con il contraente per l’adempimento degli obblighi assicurativi, dell’obbligo di diminuzione del danno e di salvataggio.
Articolo 17
Modalità di dichiarazione/denuncia
Tutte le comunicazioni e dichiarazioni del contraente e di altri soggetti aventi diritto sono soggette, a pena di invalidità, all’obbligo della forma scritta.
Si applica il diritto italiano.
Articolo 18 Diritto applicabile
Allegato:
Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli
Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002 (status: maggio 2008):
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.