Contract
IL CONTRATTO FNSI-USPI
PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE
▶ Xxxxxxx Xxxxxx
segretario Associazione Stampa Subalpina
▶ Xxxxxx Xxxxxxxxxx
editore di testate online,rappresentante Uspi Piemonte
Contratto sottoscritto dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi)
e dall’ Unione Stampa Periodica Italiana (Uspi)
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2018
AL 31 MAGGIO 2020
Articolo 1
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro
DI NATURA GIORNALISTICA
SVOLTO NELLE TESTATE PERIODICHE DI INFORMAZIONE A DIFFUSIONE LOCALE,
NONCHÉ NELLE TESTATE A DIFFUSIONE NAZIONALE NO PROFIT,
PUBBLICATE ANCHE ON LINE
Sono escluse dall’applicazione del presente Contratto aziende editrici di quotidiani
O GRANDI GRUPPI EDITORIALI AZIENDE DELL'EMITTENZA RADIO TELEVISIVA
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
E LE PIATTAFORME DIGITALI DEFINITE “OVER THE TOP”
IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE
AUTONOMIA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
L’articolo 1 richiama espressamente
LA LEGGE COSTITUTIVA
dell’Ordine dei giornalisti, specificando che…
IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE
“È DIRITTO INSOPPRIMIBILE DEI GIORNALISTI LA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI CRITICA,
LIMITATA DALL’OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE, DETTATE A TUTELA DELLA PERSONALITÀ ALTRUI,
ED È LORO OBBLIGO INDEROGABILE
IL RISPETTO DELLA VERITÀ SOSTANZIALE DEI FATTI, OSSERVATI SEMPRE I DOVERI IMPOSTI
DALLA LEALTÀ E DALLA BUONA FEDE”
Articolo 2
L’assunzione del giornalista deve risultare da atto scritto rilasciato al momento
DELLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO
All’atto dell’assunzione potrà essere convenuto per iscritto
UN PERIODO DI PROVA NON SUPERIORE A TRE MESI
Articolo 3
Il rapporto di lavoro giornalistico si articola nelle seguenti qualifiche:
- Collaboratore della redazione
- Praticante
- Redattore
- Coordinatore
Collaboratore della redazione
PRESTA LA SUA OPERA ALL’ESTERNO DELLA REDAZIONE, NON È TENUTO AD UNA PRESTAZIONE
LAVORATIVA QUOTIDIANA
E NON È VINCOLATO ALL’OSSERVANZA DI TURNI E DI ORARI DI LAVORO
Minimo di stipendio mensile: 1.300 euro lordi
Praticante
L’assunzione del praticante deve essere comunicata dall’editore
ALL’ASSOCIAZIONE REGIONALE DI STAMPA
ENTRO 10 GIORNI
Il praticante è tenuto ad informare l’azienda dell’avvenuta modifica della sua posizione con particolare riferimento
A RETRODATAZIONE DI ISCRIZIONE, RICONOSCIMENTO DI PERIODI DI PRATICANTATO
NON COMUNICATI ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE, ECC…
IL PRATICANTE DEVE ESSERE AFFIDATO ALLA GUIDA DI UN GIORNALISTA TUTOR
Praticante
HA DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI
PER IL TEMPO NECESSARIO A SOSTENERE LE PROVE PER L’IDONEITÀ PROFESSIONALE
È TENUTO A PRESTARE LA SUA OPERA A TEMPO PIENO
Minimo di stipendio mensile: 1.300 euro lordi
Redattore
PROFESSIONISTA O PUBBLICISTA, CHE PRESTA LA SUA OPERA
NELLA REDAZIONE DI UN PERIODICO CON CONTINUITÀ,
RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO E VINCOLO DI DIPENDENZA
Minimo di stipendio mensile:
Redattore con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore
GIORNALISTICO 1.400 EURO LORDI
Redattore con piu’ di 24 mesi
DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE GIORNALISTICO 1.500 EURO LORDI
Rientra in questa qualifica
IL REDATTORE WEB:
un giornalista iscritto all’OdG che oltre alla professionalità che lo contraddistingue
RACCOGLIE UNA SERIE DI ULTERIORI COMPETENZE TECNICHE PROPRIE DELLA REDAZIONE SCRITTA E/O PER IMMAGINE, DELL’IMPAGINAZIONE, DELLA TITOLAZIONE, DELLA PUBBLICAZIONE, DIVULGAZIONE
E DELL’ANALISI DEI DATI DEGLI ARTICOLI
SU UN MEZZO DI INFORMAZIONE DIGITALE
REDATTORE DIGITALE (WEB EDITOR)
SI OCCUPA DELLA BUONA LEGGIBILITÀ
E FACILITA L’INDICIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI SUI MOTORI DI RICERCA
VIDEOMAKER E WEB IMAGINE EDITOR
REALIZZA E TRASFORMA IMMAGINI (SIA FOTO CHE VIDEO)
ADATTANDOLE ALLA PUBBLICAZIONE SU INTERNET
SOCIAL MEDIA E COMMUNITY MANAGER
VEICOLA I CONTENUTI DEL GIORNALE
ATTRAVERSO IL CANALE DEI DIFFERENTI SOCIALE NETWORK
SVILUPPATORE DIGITALE (WEB DELOVEPER)
RICERCA E SVILUPPA LE SOLUZIONI
PER INCREMENTARE PERFORMANCE E USABILITÀ DEL SITO
WEB DESIGNER
SI OCCUPA DEL LAYOUT E STILE GRAFICO DEI PRODOTTI EDITORIALI DIGITALI
Coordinatore
GIORNALISTA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE,
AL QUALE SIANO AFFIDATE MANSIONI GERARCHICHE DI COORDINAMENTO DEL LAVORO REDAZIONALE, O AL QUALE SIA AFFIDATA LA RESPONSABILITÀ
DELLA PROGETTAZIONE EDITORIALE
Minimo di stipendio mensile: 1.600 euro lordi
Articolo 5
ORARIO DI LAVORO
FATTA ECCEZIONE PER IL COLLABORATORE DELLA REDAZIONE, È FISSATO UN ORARIO DI 36 ORE SETTIMANALI DI MASSIMA, RIPARTITE SECONDO LE ESIGENZE AZIENDALI.
Le ore di lavoro tra la 36esima e fino alla 40esima
saranno, se lavorate, retribuite senza maggiorazione. Se la testata ha versione sia cartacea sia online, l’opera del giornalista potrà essere
UTILIZZATA SU ENTRAMBI I MEZZI DI PUBBLICAZIONE.
ARTICOLO 6 DIRETTORE
E’ COMPETENZA SPECIFICA DEL DIRETTORE FISSARE
ED IMPARTIRE LE DIRETTIVE DEL LAVORO REDAZIONALE
Le facoltà del direttore devono, in ogni caso, garantire l’autonomia professionale dei giornalisti
La retribuzione del direttore
È CONCORDATA AZIENDALMENTE
Articolo 7
MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI
Gli articoli sono normalmente pubblicati con la firma dell’autore
Le modifiche e le integrazioni sostanziali agli articoli dei giornalisti dipendenti
DEVONO ESSERE APPORTATE CON IL CONSENSO DELL’AUTORE.
In caso di suo dissenso dovranno essere
PUBBLICATI SENZA LA FIRMA DELL’AUTORE STESSO
Articolo 10
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Dopo 2 anni di assunzione maggiorazione di anzianità aziendale dello stipendio mensile
PARI AL 3% DEL MINIMO TABELLARE
FINO A UN MASSIMO DI 7 SCATTI BIENNALI
Per i praticanti dopo 2 anni dall’avvenuto superamento degli esami di idoneità professionale
Articolo 11
TREDICESIMA MENSILITA’
I giornalisti hanno diritto nel mese di dicembre ad una 13a mensilità
PARI A TRENTA/VENTISEIESIMI
DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
ARTICOLO 12 FERIE
I REDATTORI HANNO DIRITTO
PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESTATO AD UN PERIODO DI FERIE RETRIBUITO
DI 26 GIORNI LAVORATIVI
Per i praticanti il periodo di ferie retribuito
È FISSATO IN 24 GIORNI LAVORATIVI ALL’ANNO
ARTICOLO 12 PERMESSI SINDACALI
Ai giornalisti che ricoprono cariche in FNSI e Xxxxxxxxx, delegati ai congressi, incaricati di trattative sindacali, componenti la commissione d’esame,
nei direttivi di Inpgi, di Casagit e del Consiglio dell’Ordine
SARANNO CONCESSI PERMESSI RETRIBUITI
Tali permessi non potranno comunque superare
10 GIORNI ANNUI
Articolo 12
PERMESSI STRAORDINARI
Nel caso di eventi luttuosi, riguardanti parenti di primo e secondo grado,
SARÀ CONCESSO AI GIORNALISTI INTERESSATI
UN PERMESSO STRAORDINARIO DELLA DURATA DI 2 GIORNI ELEVABILE A 3 GIORNI PER EVENTI LUTTUOSI VERIFICATISI FUORI DAL COMUNE SEDE DEL LAVORO DEL GIORNALISTA
Ai giornalisti con anzianità aziendale superiore a 5 anni, saranno concessi in aggiunta alle ferie,
PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI
PER COMPLESSIVI 3 GIORNI LAVORATIVI ALL’ANNO
Articolo 12
ASPETTATIVA
Al giornalista che ne faccia richiesta
PER GIUSTIFICATI MOTIVI, POTRÀ ESSERE CONCESSO, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DELL’AZIENDA, UN PERIODO DI ASPETTATIVA
NON SUPERIORE A 6 MESI SENZA RETRIBUZIONE
Articolo 13
RIPOSO SETTIMANALE
Il giornalista ha diritto
AD UNA GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE,
CHE NON PUÒ COINCIDERE
con una festività infrasettimanale. La giornata di riposo settimanale può non coincidere con la domenica,
XXXXX RESTANDO CHE IL GIORNALISTA
DEVE FRUIRE DI UNA GIORNATA
DI RIPOSO DOPO 6 GIORNATE DI LAVORO CONSECUTIVE
Articolo 14
FESTIVITA’
Sono considerati giorni festivi:
▶ LE DOMENICHE
▶ LE TRE FESTIVITÀ NAZIONALI
(25 APRILE, 1° MAGGIO E 2 GIUGNO)
▶ le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua,
15 AGOSTO, 1° NOVEMBRE, 8 DICEMBRE,
25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono
DELLA CITTÀ IN CUI HA SEDE L’IMPRESA
Articolo 16
LAVORO FESTIVO, DOMENICALE E NOTTURNO
MAGGIORAZIONE DELLA PAGA ORARIA
Lavoro straordinario: + 20% Lavoro notturno (dalle 23 alle 6): +18%
Lavoro festivo: + 30%
MAGGIORAZIONE DELLA PAGA ORARIA
Lavoro festivo notturno (dalle 23 alle 6): + 35%
Lavoro domenicale con riposo compensativo: + 10% Lavoro domenicale notturno (dalle 23 alle 6)
CON RIPOSO COMPENSATIVO: + 30%
MAGGIORAZIONE DELLA PAGA ORARIA
Lavoro straordinario festivo: + 40% Lavoro straordinario notturno festivo
(dalle 23 alle 6): + 50% Lavoro straordinario notturno: + 30%
Articolo 17
INFORTUNIO E MALATTIA
In caso di infortunio o malattia sarà conservato il posto di lavoro sino alla raggiunta idoneità
CON CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE INTERA
PER I PRIMI 6 MESI DI ASSENZA
E DI METÀ DI ESSA PER I SUCCESSIVI 6 MESI
Articolo 17
INFORTUNIO E MALATTIA
L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente al datore di lavoro
SALVO CASI DI GIUSTIFICATO IMPEDIMENTO
A richiesta dell’azienda il giornalista è tenuto a esibire il certificato medico
Articolo 18
MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATERNITÀ CONGEDO MATRIMONIALE RETRIBUITO DI 15 GIORNI GRAVIDANZA: DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE INTERA
Dimissioni in caso di gravidanza o parto:
SI HA DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO AUMENTATA DI UNA MENSILITÀ,
OLTRE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ARTICOLO 19 TRASFERIMENTO E DISTACCO
Il giornalista non potrà essere trasferito a più di 40 km dal luogo di lavoro
E POTRÀ CONSIDERARE IL TRASFERIMENTO COME GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI
Il trasferimento, come il distacco, deve essere comunicato con un preavviso di un mese
Il distacco non potrà essere superiore a 24 mesi, salvo diverso accordo
ARTICOLO 20 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Dimissioni: il giornalista deve dare
2 MESI DI PREAVVISO
Licenziamento: l’azienda paga una indennità di mancato preavviso
PARI A 3 MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE
(CON UN’ANZIANITÀ AZIENDALE DI ALMENO 24 MESI )
OPPURE PARI A 2 MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE
(CON UN’ANZIANITÀ AZIENDALE INFERIORE A 24 MESI)
Articolo 21
INPGI
L’azienda provvede all’apertura delle posizioni previdenziali
e al versamento all’INPGI
DEI CONTRIBUTI
PER TUTTI I GIORNALISTI ASSUNTI AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO
ARTICOLO 22 PENSIONE COMPLEMENTARE
I giornalisti possono, su richiesta, aderire e destinare al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani
l’importo annuo del TFR maturato in azienda
L’iscrizione al Fondo deve essere notificata all’azienda dal giornalista interessato
ARTICOLO 23 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
L’azienda è tenuta a trattenere sullo stipendio lordo del dipendente un contributo pari al 3,6% destinato
alla CASAGIT, Cassa Autonoma di Assistenza
Integrativa dei Giornalisti Italiani,
che provvede all’iscrizione del giornalista interessato in un apposito Profilo
ARTICOLO 24 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
IL GIORNALISTA È TENUTO AL RISPETTO
▶ DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO
▶ DELLE NORME DI LEGGE
(DILIGENZA SUL LAVORO E FEDELTÀ ALL’AZIENDA)
▶ DEGLI OBBLIGHI, DEI DOVERI E DEI DIRITTI DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA
In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda potrà assumere
I SEGUENTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
⮚ Rimprovero verbale
⮚ Rimprovero scritto
⮚ Multa
⮚ Sospensione dal lavoro
E DALLA RETRIBUZIONE PER NON PIÙ DI 5 GIORNI
⮚ Licenziamento
ARTICOLO 25 ASSICURAZIONE INFORTUNI
I GIORNALISTI ASSUNTI AI SENSI
DEL PRESENTE CONTRATTO HANNO DIRITTO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
in caso di infortunio sul lavoro nelle misure indicate dal Regolamento
di attuazione dell’INPGI
ARTICOLO 26 RAPPRESENTANZA SINDACALE
un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano da 3 fino a 10 giornalisti
un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende
CON PIÙ DI 10 GIORNALISTI DIPENDENTI
È compito della rappresentanza sindacale:
MANTENERE IL COLLEGAMENTO
con l’Associazione Regionale di Stampa e i giornalisti dipendenti dell’azienda;
VIGILARE SULL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E INTERVENIRE PER L’OSSERVANZA
DELLE NORME DI LEGISLAZIONE SOCIALE
TENTARE LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE SORTE TRA LE PARTI
ESPRIMERE PARERI PREVENTIVI E FORMULARE PROPOSTE SU OGNI INIZIATIVA AZIENDALE
CHE POSSA RECARE PREGIUDIZIO
ALLE SPECIFICHE PREROGATIVE DEI GIORNALISTI
ESPRIMERE PARERI PREVENTIVI SU L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO,
LA FISSAZIONE DEGLI ORGANICI REDAZIONALI, L’UTILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI AUTONOMI, LA DEFINIZIONE DEGLI ORARI,
I TRASFERIMENTI E I LICENZIAMENTI
Comunicati sindacali
saranno pubblicati i comunicati ufficiali della FNSI, della Subalpina
E DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
I COMUNICATI SINDACALI DEVONO CONTENERSI IN LIMITI RAGIONEVOLI DI SPAZIO
E RIFERIRSI A QUESTIONI SINDACALI DEI GIORNALISTI
Il parere del direttore, circa il contenuto dei comunicati, deve limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità
DI FRONTE ALLA LEGGE
Tutela sindacale
Coloro che ricoprono una carica sindacale non possono essere licenziati o trasferiti senza il nullaosta
della Commissione paritetica nazionale
La tutela prevista dal presente articolo dura sino ad un anno
DOPO LA CESSAZIONE DELL’INCARICO
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE E COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
E’ costituita una Commissione paritetica nazionale
formata da 3 rappresentanti dell’USPI
E 3 RAPPRESENTANTI DELLA FNSI
ALLA QUALE È DEMANDATA LA GESTIONE APPLICATIVA DEL PRESENTE CONTRATTO
La Commissione funge anche da Collegio nazionale per la conciliazione delle controversie,
CON IL COMPITO DI PROMUOVERE UN TENTATIVO DI COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE DI LAVORO
Articolo 28
RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
I MESSAGGI PUBBLICITARI DEVONO ESSERE CHIARAMENTE INDIVIDUABILI COME TALI E QUINDI DISTINTI,
ANCHE ATTRAVERSO APPOSITE INDICAZIONI,
DAI TESTI GIORNALISTICI
Gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito
DELLA SUA NORMALE ATTIVITÀ REDAZIONALE
NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI COME MATERIALE PUBBLICITARIO
I direttori, nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 6 e considerate le peculiarità
DELLE SINGOLE TESTATE, SONO GARANTI DELLA CORRETTEZZA
E DELLA QUALITÀ DELL’INFORMAZIONE
ANCHE PER QUANTO ATTIENE
IL RAPPORTO TRA TESTO E PUBBLICITÀ.
TRATTENUTA QUOTE SINDACALI
Le aziende in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli giornalisti tratterranno sulla retribuzione mensile
DEI MEDESIMI L’ALIQUOTA DELLO 0,30%
A TITOLO DI QUOTA DI SERVIZIO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE
A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE
DI CATEGORIA STIPULANTE
Articolo 30
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
In presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali si procederà
alla contrattazione di secondo livello, con la rappresentanza sindacale aziendale e con l’Associazione Regionale di Stampa,
ANCHE PER UNA DIVERSA ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO E PER LA DEFINIZIONE DELLE MAGGIORAZIONI
PER EVENTUALI PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO STRAORDINARIO
ACCORDO SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AUTONOME
Il collaboratore coordinato e continuativo ha diritto ad un compenso, che dovrà essere erogato con cadenza mensile,
PROPORZIONATO ALLA QUALITÀ
ED ALLA QUANTITÀ DELLA PRESTAZIONE
In caso le prestazioni lavorative siano almeno quattro al mese,
IL COMPENSO LORDO ANNUO DI RIFERIMENTO È FISSATO IN 2.200 EURO LORDI
Per prestazioni lavorative superiori il compenso dovrà essere proporzionalmente concordato
TRA COLLABORATORE ED AZIENDA
E COSTITUIRÀ ULTERIORE INDICAZIONE ESSENZIALE DELL'ATTO SCRITTO
COLLABORAZIONI CON ESCLUSIVA REDAZIONE DI ARTICOLI
Qualora sia richiesta ad un giornalista esclusiva redazione di articoli,
IL COMPENSO DI RIFERIMENTO E’ FISSATO IN 14 EURO
PER ARTICOLI DI MINIME 1.800 BATTUTE
Singole prestazioni superiori per estensione, complessità e ricerca giornalistica,
COMPORTERANNO MAGGIOR RETRIBUZIONE, LIBERAMENTE CONCORDATA
TRA COLLABORATORE ED AZIENDA