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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO USCIRE DALLA VIOLENZA E DELLA GESTIONE DELLE CASE RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO A VALENZA PROVINCIALE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il Comune di Ferrara, in qualità di capofila dei Comuni della provincia ferrarese, promuove da anni il progetto “Uscire dalla violenza”.
Il progetto, volto a tutelare le donne vittime di violenza, prevede la realizzazione di interventi che vanno dall’ascolto, al sostegno psicologico e sociale, con l’attivazione di percorsi di uscita dall’isolamento e mirati al raggiungimento dell’autonomia personale, sino alla protezione delle donne e dei loro eventuali figli minori, grazie all’accoglienza in Casa Rifugio.
Il progetto prevede infatti anche la gestione di due strutture residenziali tipologia “CASA RIFUGIO” per le donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli, così come disciplinato dall’art. 2- comma 2- del DPCM 25/11/2016.
Le case rifugio ed il loro funzionamento è disciplinato dalla seguente normativa statale e regionale:
- art. 8, comma 6, della Legge 5/6/2003n. 131, Intesa tra Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio previste dall’art. 3 – comma 4 del DPCM del 27/11/2014;
- L.R. n. 6 del 27/06/2014 “legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”;
- “Piano Regionale contro la violenza di genere” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 69 del 4 maggio 2016; - “linee di indirizzo regionali per l’accoglienza delle donne vittime di violenza di genere” approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1677 del 18 novembre 2013.
Per “Casa Rifugio” s’intende una struttura dedicata, ad indirizzo segreto che fornisce alloggio sicuro a donne che subiscono violenza e ai loro eventuali figli, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l’obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardare la loro incolumità fisica e psichica.
La struttura è dedicata a donne sole e/o con figli minorenni, che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l’abbiano subita e che si trovano costrette ad abbandonare la propria casa. Tutto ciò a prescindere dalle loro convinzioni etiche, religiose, culturali, politiche e dalla oro lingua e provenienza. L’accoglienza nella casa rifugio garantisce alle donne maltrattate e ai loro figli/e, protezione e sostegno per uscire dalla situazione di difficoltà legata ai vissuti di violenza subita in famiglia.
Il servizio di gestione delle “Case Rifugio”, si configura come un servizio a valenza provinciale e viene svolto in un immobile di proprietà del Comune di Ferrara e in un’abitazione di proprietà del Comune di Comacchio articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.
L’immobile di Ferrara posto su tre piani può accogliere complessivamente 16/17 (sedici/diciassette) unità, tra donne e figli minorenni, invece la casa di Comacchio può accoglierne complessivamente 5 (cinque).
Essendo le case ad indirizzo segreto per le necessità di riservatezza ed anonimato, gli indirizzi degli immobili verranno forniti successivamente al soggetto aggiudicatario, a conclusione delle procedure di gara ed aggiudicazione definitiva.
Ai sensi della normativa sopra descritta, il soggetto aggiudicatario dovrà obbligatoriamente fornire le seguenti prestazioni:
a. Assicurare l’alloggio e i beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro eventuali figli minorenni ospitati con la madre nella casa rifugio, garantendo agli stessi protezione ed ospitalità, a titolo gratuito, al fine di salvaguardarne l’incolumità psico-fisica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
b. Definire ed attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, con particolare attenzione ad eventuali minori a carico, che si sviluppi attraverso un lavoro concertato tra l’inviante, l’équipe della struttura e la donna accolta, nonché con il Servizio Sociale di
riferimento per territorio;
c. Favorire l’accesso verso adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza;
d. Operare in modo integrato con la rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
e. Operare in stretta connessione/collaborazione con la rete dei servizi provinciali di contrasto alla violenza (Centri Antiviolenza) e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e per i loro figli;
f. Assicurare l’ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento Pari Opportunità (D.P.O.) nonché l’iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale;
g. Contribuire a svolgere l’attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in collaborazione con le istituzioni locali;
h. Collaborare anche con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx partecipando all’occorrenza a incontri e fornendo dati secondo le procedure previste da sistemi informatici regionali appositamente realizzati e le tempistiche definite dal competente ufficio regionale che verranno opportunamente comunicate di volta in volta;
i. Assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e qualificato sul tema della violenza di genere. Il soggetto gestore dovrà garantire la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti. Si precisa che al personale della Casa Rifugio è fatto esplicito divieto di applicare la tecnica della mediazione familiare.
Si precisa che il servizio di che trattasi è inquadrato tra i servizi sociali di cui all'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx. ii.
ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Nella Casa Rifugio possono accedere donne adulte vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e stalking e i loro eventuali figli/e minorenni.
L’accoglienza delle persone nella casa avviene attraverso l’invio da parte dei soggetti della rete di contrasto alla violenza (forze dell’ordine, linea telefonica di aiuto sulla violenza, emergenza sanitaria, servizi sociali, centri antiviolenza, sportelli antiviolenza, servizi cure primarie, consultori, ecc.) .
La decisione dell’ammissione verrà valutata in équipe e sarà subordinata a:
1. Disponibilità del posto;
2. Impatto sul gruppo casa già presente;
3. Assenza di particolari problematicità sanitarie che potrebbero compromettere la convivenza con altri nuclei.
La casa deve garantire le condizioni utili all’ospitalità tutti i giorni e le attività rivolte alle ospiti devono essere realizzate tenendo conto delle risorse del territorio.
Per ogni ospite accolta è necessario un progetto personalizzato con particolare attenzione ai minori, che si sviluppa attraverso un lavoro concertato tra i servizi invianti, l’équipe tecnica della struttura e l’ospite, in rapporto sinergico e integrato con il Centro Antiviolenza provinciale di Ferrara e l’équipe multiprofessionale che vi opera, nonché con la rete dei servizi socio- assistenziali-sanitari territoriali.
Il periodo di permanenza presso la casa è di norma di 6 (sei) mesi, in casi particolari potrà essere valutata una permanenza maggiore in accordo con l’Amministrazione Comunale e i Servizi. Durante il primo periodo d’inserimento (1/3 mesi) le operatrici della casa rifugio curano l’osservazione della situazione delle donne e del nucleo, volte ad evidenziare problematiche e risorse per i successivi interventi, il cui esito è trasmesso tramite specifiche relazioni ai servizi invianti.
ART. 3 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE/INFORMAZIONE/FORMAZIONE
Di primaria importanza riveste la promozione di cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni sull’idea di inferiorità della donna o sui modelli stereotipati delle donne e degli uomini, valorizzando il ruolo delle scuole dei centri educativi extra- scolastici, per veicolare messaggi volti ad educare e sensibilizzare i temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di
genere non stereotipati, le soluzioni non violente dei conflitti nei rapporti interpersonali. Il raggiungimento dell’uguaglianza di genere è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.
Si richiede a tal fine la presentazione iniziative di sensibilizzazione/formazione/informazione sui temi sopra descritti rivolti alle nuove generazioni e alla comunità che saranno oggetto di valutazione qualitativa del progetto come da disciplinare di gara.
Il gestore dovrà inoltre prevedere percorsi di informazione/formazione rivolte alla rete territoriale antiviolenza (istituzionale e del terzo settore) al fine del raggiungimento omogeneo di un livello di preparazione idoneo ai percorsi d’attivare per il contrasto alla violenza di genere.
ART. 4 - GESTIONE DELLE DUE STRUTTURE RESIDENZIALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FERRARA E DI COMACCHIO
Il gestore usufruisce di due stabili comunali, arredati, destinati a casa rifugio, ritenuti idonei in base alle normative vigenti, allo svolgimento del servizio del presente appalto, presso gli indirizzi che saranno comunicato in sede di aggiudicazione in via riservata, mediante comodato d’uso gratuito per la durata del presente appalto.
Considerato l’elevato grado di riservatezza che caratterizza il servizio di cui all’oggetto, è posto l’obbligo a carico dell’appaltatore di mantenere assoluta segretezza sull’ubicazione delle Case nei confronti di terzi non aventi interesse legittimo ad essere informati al riguardo. Le attrezzature, gli arredi e i materiali messi a disposizione costituiranno un elenco che verrà allegato al contratto. Si anticipano, per opportuna conoscenza, gli inventari relativi agli arredi e attrezzature presenti nella Casa Rifugio sia di Ferrara che di Comacchio, allegandoli al presente CSA.
Oneri /obblighi a carico dell’appaltatore
Sono a carico del gestore le spese per:
a) Ordinaria manutenzione della casa, degli arredi, dei materiali ed delle attrezzature elencati nell’allegato;
b) Sostituzione attrezzature e materiali qualora queste non siano più idonee sotto il profilo igienico e della sicurezza;
c) Acquisto di nuovi arredi od attrezzature quando si renda necessario per adempiere alle normative o prescrizioni igienico sanitarie o quando il Comune lo ritenga opportuno per il miglioramento del servizio;
d) Le pulizie ordinarie dei locali, nonché quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie in seguito allo svolgimento di attività particolari;
e) La gestione della sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008;
f) Adottare il piano/progetto individuale e garantirne la corretta attuazione dello stesso;
g) Le utenze domestiche (luce, acqua, gas, riscaldamento) e tassa dei rifiuti solidi ed urbani;
h) Per il personale (vedi articolo 7);
i) Attività di sensibilizzazione formazione/informazione inerenti le tematiche legate alla violenza di genere (vedi articolo 3);
j) Le coperture assicurative della casa, RCT-RCO-Infortuni ecc (vedi articolo 26);
k) Xxx il sostentamento delle ospiti con i loro eventuali figli compreso quelle sanitarie (spostamenti, fornitura di biancheria da letto e da bagno, fornitura di capi di vestiario necessari, approvvigionamento di base di generi alimentari, fornitura di tutti i beni di
prima necessità per l’igiene personale, ecc.);
l) Acquisto materiali e attrezzature per la casa che dovessero rendersi necessari (piccoli elettrodomestici, vettovaglie, piccoli complementi di arredo, biancheria per la casa ecc.);
m) Per lo sfalcio dell’erba (al bisogno) nel cortile della Casa di Comacchio.
Inoltre il gestore è tenuto a:
n) Dare avviso all’Amministrazione Comunale con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio;
o) Informare tempestivamente, eventualmente anticipando anche telefonicamente, i servizi invianti di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti le utenti in
carico;
p) Accompagnare e supportare negli spostamenti della donna tesi al recupero dei propri effetti personali, previa richiesta di protezione delle forze dell’ordine e alla fruizione dei servizi territoriali;
q) Facilitare il collegamento con le strutture ospedaliere, distretti socio-sanitari e tutti gli altri enti o servizi pubblici e privati che permettano una parziale o totale soluzione di problemi peculiari;
r) Partecipare alla ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo che rendano possibile l’autonomia economica.
La rete
Il gestore del progetto deve garantire rapporti costanti e diretti col Centro Antiviolenza provinciale di Ferrara e/o con gli sportelli presenti sul territorio oltre che con gli altri soggetti della rete.
Partecipa alla rete provinciale in cui il capofila è il Comune di Ferrara.
La rete mette in connessione tutti gli attori sociali istituzionali e non, che si occupano a vario titolo di violenza di genere e che possono offrire competenze specialistiche.
Oneri a carico del Comune
Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti. L’elenco indicativo degli interventi da considerarsi straordinari verrà definito in sede di sottoscrizione del contratto di comodato ad uso gratuito degli immobili da stipularsi con gli enti proprietari degli stessi, ovvero Comune di Ferrara e Comune di Comacchio.
Resta inteso che l’appaltatore è responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e quant’altro di proprietà o nella disponibilità del Comune dei di Ferrara e Comacchio e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso, nonché a rimborsare i Comuni di eventuali danni agli immobili e agli arredi e a quanto ivi contenuto. A tale proposito alla conclusione del contratto di appalto sarà redatto un nuovo inventario.
ART. 5 - COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE DI PROGETTI
L’aggiudicatario si impegna a collaborare con il Comune di Ferrara (Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative) e all’occorrenza a partecipare in partenariato anche con gli altri Comuni della provincia e/o con altre associazioni competenti sul tema del contrasto/azione della violenza di genere (ad es. Centro Uomini Maltrattanti), a iniziative/bandi regionali, nazionali o europei, che dovessero essere indetti nel triennio di aggiudicazione.
In caso di aggiudicazione l’ente gestore è tenuto a predisporre p/conto dell’Amministrazione Comunale la redazione/compilazione dei format predisposti, fornendo altresì la documentazione di volta in volta richiesta, utile per il monitoraggio delle attività svolte ai fini della rendicontazione prevista che sarà inviata nei tempi richiesti dall’Ente locale.
ART. 6 - GRATUITA’ DEL SERVIZIO A FAVORE DELL’UTENZA
L’accoglienza e l’ospitalità delle donne e dei loro eventuali figli minori residenti nel territorio provinciale di Ferrara è a titolo gratuito.
Considerato il carattere di gratuità a favore dell’utenza del servizio in oggetto, è fatto espresso divieto all’ente gestore ad incassare rette, tariffe, e/o ogni altra forma di corresponsione economica per le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché di sottoscrivere accordi e/o convenzioni con altri enti pubblici e provati per la fruizione del servizio oggetto del presente appalto.
L’eventuale ospitalità nelle Case Rifugio di donne sole o con figlie/e minorenni provenienti da realtà comunali ubicate fuori dalla Provincia, potrà avvenire solo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Ferrara e sarà previsto il pagamento dal parte del Comune di residenza della donna ospitata di una retta giornaliera, che verrà stabilita dall’Amministrazione Comunale che la introiterà direttamente in qualità Comune capofila. Tali eventuali somme verranno
utilizzate come sconto alle quote di compartecipazione previste ogni anno per ogni Comune della provincia.
ART. 7 – PERSONALE
L’Appaltatore é tenuto ad organizzare entro 10 giorni dalla data di inizio dell’appalto un incontro, diretto a tutti i dipendenti coinvolti nell’attuazione del presente appalto, nel corso del quale deve illustrare i principi che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio.
L’Appaltatore deve assicurare che il proprio personale:
⮚ tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
⮚ mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività del Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative, e delle persone alle quali presterà il servizio oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il proprio personale e quello del Comune.
E’ consentito all’impresa la sostituzione del personale indicato con altro di pari esperienza e formazione culturale. In tale ipotesi la Ditta dovrà:
⮚ comunicare all’Amministrazione Comunale le sostituzioni intervenute entro due giorni dal loro verificarsi;
⮚ comunicare i nominativi del nuovo personale con indicazione della loro formazione culturale ed esperienza lavorativa.
Nello svolgimento dell’attività, è data facoltà all’offerente, di intesa con l’Amministrazione Comunale, di inserire stagisti, volontari e/o personale che espleta il servizio civile, la cui attività è svolta in forma complementare, non sostitutiva, rispetto al personale fornito dall’affidatario per la realizzazione del progetto.
• REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
La quantità del personale necessario allo svolgimento delle funzioni richiesta, il modello organizzativo e gestionale nonché l’insieme delle differenziate competenze messe in campo costituiranno parte integrante dell’offerta e saranno oggetto di valutazione specifica sotto la voce “Qualità tecnica – Qualità complessiva del progetto e del servizio e Qualità organizzativa del progetto e del servizio”, oltre che Qualità economica, trattandosi di gara anche con offerta economicamente più vantaggiosa.
Per la gestione del progetto “Uscire dalla Violenza“ e delle Case Rifugio l’appaltatore s’impegna ad impegnare personale adeguatamente formato sul tema della violenza di genere in un’ottica di flessibilità organizzativa ed in particolare:
n. 1 responsabile e coordinatrice di servizio, in possesso di laurea in discipline psico-socio- pedagogiche e con formazione ed esperienza professionale adeguata allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto, ovvero di diploma di scuola secondaria di 2^ grado, con comprovata e consolidata esperienza, competenza e formazione nella gestione delle attività oggetto dell’appalto, per realizzare/coordinare/sviluppare i contenuti del presente servizio, con funzione di supervisione e tenuta rispetto agli obiettivi, dotato di adeguate competenze. In particolare alla coordinatrice compete:
- il sostegno alla costruzione dell’oggetto di lavoro;
- l’accompagnamento e la conduzione del gruppo di lavoro, coordinando l’équipe di lavoro per la valutazione delle situazioni da inserire in casa rifugio;
- il raccordo con gli altri attori sociali coinvolti nelle problematiche per raccogliere nuove domande e comprendere come i servizi se ne possono occupare;
- la connessione e il raccordo con i servizi e le risorse territoriali, con primaria attenzione ai servizi sociali e sanitari, e gli altri servizi territoriali di rete sociale, educativa, le forze dell’ordine, gli sportelli
antiviolenza presenti sul territorio, compresi quelli per uomini maltrattanti, Centri per le Famiglie, Enti di Formazione, Aziende per il lavoro, Avvocati/e, ecc.
Detta figura professionale dovrà espletare un orario settimanale complessivo non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore.
n. 3 operatrici/educatrici in possesso di laurea, anche di durata triennale, in discipline psico-socio- pedagogiche, oppure in caso di personale già in forza alla data di pubblicazione del bando di diploma di scuola secondaria di 2^ grado con almeno un biennio di esperienza nell’ambito dei servizi/attività/iniziative collegate a percorsi e alla rete antiviolenza adeguato a garantire le funzioni previste con professionalità e competenze e qualifiche differenziate, si dovranno occupare dell’accoglienza e dell’ospitalità all’interno della casa rifugio. Dette operatrici devono rappresentare un punto di riferimento per le donne, sole e/o con figli/e ospitate, mettendo al centro la donna i suoi bisogni e il suo percorso. Per le mamme l’operatrice/educatrice svolge un lavoro di affiancamento genitoriale per l’inserimento dei figli/e nella casa rifugio, anche con lo scopo di sviluppare una convivenza adeguata con le altre ospiti, e di supporto educativo e scolastico per i bambini presenti.
Ciascuna figura professionale dovrà espletare un orario settimanale non inferiore alle 15 (quindici) ore.
n. 1 psicologa-psicoterapeuta in possesso di laurea e abilitazione per la consulenza e il sostegno psicologico individuale e di gruppo alle donne.
Detta figura professionale dovrà espletare un orario settimanale complessivo non inferiore alle 8 (otto) ore.
n. 1 figura amministrativo-contabile per le operazioni di monitoraggio, di rendicontazione, amministrative di segreteria e contabili.
Detta figura professionale dovrà espletare un orario settimanale complessivo non inferiore alle 8 (otto) ore.
Il personale dovrà essere esclusivamente femminile come previsto dalla normativa – adeguato a fornire le funzioni previste con professionalità, competenze e qualifiche differenziate.
L’appaltatore, s’impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo e previdenziale, assicurativo, nonché degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.lgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. In caso di incarichi libero professionali dovrà rispettare la normativa vigente in materia.
L’appaltatore dovrà garantire che il personale impegnato nel progetto sia in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza adeguati alle vigenti normative ed a quanto contenuto sul tema del presente capitolato speciale. Dovrà impegnarsi al contenimento del turnover e alla sostituzione del personale assente per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso dei medesimi requisiti professionali.
Inoltre garantirà formazione, aggiornamento e supervisione del proprio personale, direttamente e/o attraverso la partecipazione a momenti congiunti concordati con l’Amministrazione Comunale.
Prima dell’inizio del servizio, se non presentato già in gara, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune l’elenco del personale che intende impiegare nel servizio con i relativi curricula, livello di inquadramento, tipologia del contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part- time per ore o full- time), ore dedicate al servizio.
La metodologia di lavoro del Progetto “Uscire dalla Violenza” e all’interno delle Case Rifugio è quella del lavoro di équipe. Il gruppo di lavoro che si occupa dell’accoglienza e dell’ospitalità all’interno delle case rifugio dovrà nello specifico:
a. Fare una valutazione del rischio delle violenze e delle risorse che presentano le donne sole e/o con figli/e con lo scopo di valutare anche il tipo di ospitalità più adeguata alla donna vittima di violenza; a tale scopo l’ente gestore dovrà mettere a disposizione un luogo al di fuori della casa rifugio, che è a indirizzo segreto, dove effettuare i colloqui con le donne vittime di violenza;
b. Offrire sostegno concreto, che va dall’ascolto al supporto economico, se sprovviste di un reddito sufficiente, ad un sostegno psicologico alle donne promuovendo azioni di sostegno anche ai loro eventuali figli/e minorenni;
c. Garantire una buona convivenza tra le ospiti della casa, così come le condizioni di igiene dell’abitazione e il rispetto del regolamento della casa rifugio;
d. Garantire accompagnamento ed affiancamento ove necessario (tribunali, assistenti sociali, visite protette per i minori, ecc.).
Soprattutto il gruppo di lavoro dovrà operare in rete con i servizi sociali, sanitari ed educativi territoriali al fine di concordare assieme alla donna, un progetto personalizzato che miri all’uscita dalla violenza e all’autonomizzazione abitativa ed economica.
• SOCIALE E CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
Fermo restando quanto previsto all’art. 5 – Requisiti del personale per la gestione dell’attività, l’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Questo Ente potrà richiedere all’Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione della documentazione contabile e contributiva al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norma in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. L’affidatario esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione Comunale, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata. Resta inteso che la ditta affidataria è pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali).
Laddove il personale impiegato nel servizio sia legato da contratto di lavoro dipendente all’Appaltatore, questo si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il servizio dovrà essere svolto da personale correttamente inquadrato nel profilo professionale adeguato previsto dal CCNL di appartenenza.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione Comunale, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Potrà essere richiesta all’Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione della documentazione contabile e contributiva al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
L’affidatario, con la firma del contratto, accetterà che gli obblighi di comportamento, previsto dal “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Ferrara” attualmente in vigore, vengano estesi, per quanto compatibili, a se stesso ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
E’ possibile consultare il codice accedendo al sito istituzionale del Comune di Ferrara.
Per quanto non espressamente disciplinato dal citato Xxxxxx integrativo si rinvia alle disposizioni previste dal DPR 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che trovano diretta applicazione.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione delle norme degli stessi codici da parte dei collaboratori e/o del contraente.
• CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
• REFERENTE RESPONSABILE
L’Appaltatore dovrà indicare il Referente Responsabile dell’intero appalto nei confronti del Comune. L’appaltatore dovrà inoltre indicare il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica del proprio referente che dovrà essere reperibile da parte dell’Amministrazione almeno dalle ore 7,00 alle ore 20,00 tutti i giorni lavorativi, per tutto il periodo contrattuale. Questi deve garantire un rapporto costante con gli Uffici del Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative per agevolare il controllo dell'andamento del servizio.
ART. 8 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007.
E’ tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dalla suddetta normativa.
La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Ferrara per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell’erogazione del servizio.
Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali).
ART. 9 – UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA PRESTAZIONE
L’aggiudicatario si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Committente e averne ottenuto il consenso scritto.
ART. 10 - DIRITTO DI SCIOPERO
In caso di sciopero del personale dell’Amministrazione Comunale e/o la Ditta Appaltatrice dovranno, di norma, in reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno cinque giorni, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L.146/90 e successive modificazioni o integrazioni.
Qualora, invece, la comunicazione da parte della Ditta Appaltatrice fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penalità di cui al presente CSA.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo
preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Si precisa che la ditta si obbliga ad erogare il servizio normalmente in caso di sospensione o revoca dello sciopero.
ART. 11 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato ha durata dal mese di Luglio 2020 al mese di Dicembre 2022. E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato dallo stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.
Alla scadenza naturale, la stazione appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare l’appalto per un ulteriore triennio con specifico provvedimento alle condizioni di legge.
E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge fino ad un massimo di 4 mesi o comunque nelle more di individuazione del nuovo gestore per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure. A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto allo scopo di garantire la continuità del servizio durante la proroga tecnica.
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla ripetizione del servizio e verificate le compatibilità di Bilancio – ovvero in presenza di adeguati trasferimenti regionali ai fini dello sviluppo delle attività dei Piani di zona - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del servizio per anni tre, ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del progetto presentato. Le Condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che può essere aggiornato, a seguito di specifica istruttoria, sulla base dell’effettivo numero degli accessi, delle sedi, del periodo di svolgimento e degli eventuali adeguamenti economici relativi all’inflazione, da calcolare in percentuale pari alla variazione annuale dell’indice dei prezzi ISTAT (indice FOI) riferita al mese dell’anno di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 106 del suddetto decreto.
Ricorrendo quindi i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del servizio avverrà comunicazione da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto.
E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.
ART. 12 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo in disponibilità corrisponde al contributo complessivamente erogato tra tutti i Comuni della provincia ferrarese, per l’erogazione del servizio in oggetto dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2022.
Detto importo costituisce la base d’asta su cui i soggetti partecipanti dovranno effettuare un ribasso. Tale importo è comprensivo di ogni onere derivante dall’esecuzione del servizio:
• attività dell'équipe di cui all'art. 7 “Personale”;
• attività organizzazione e di coordinamento del progetto "Uscire dalla Violenza" e gestione delle Case rifugio;
• attività educativa di sostegno alle donne e ai bambini/e minori;
• attività di monitoraggio, amministrative, di segreteria, di rendicontazione;
• attività di raccordo con i vari soggetti della rete socio-educativa-sanitaria, con il Comune di Ferrara capofila, con il Centro Antiviolenza provinciale, con i Servizi Sociali e sanitari del territorio al fine di concordare le progettualità personalizzate sulle donne e sui loro eventuali figli minori;
• attività di educazione/informazione/formazione/sensibilizzazione rivolte ai servizi educativi territoriali, alle scuole e alla comunità.
L’importo è comprensivo delle:
- spese sostenute per il personale, comprese quelle per la partecipazione a convegni seminari e tutto ciò che rientra nella sfera della formazione/aggiornamento del personale;
- spese per acquisto di alimenti e prodotti igiene personale nonché per le spese di vita quotidiana (indicativamente € 50,00 settimanali per ciascuna donna e € 25,00 settimanali per ciascun minore);
- spese per medicinali;
- spese per la gestione della casa: assicurazioni casa; manutenzione ordinaria; utenze (comprese quelle sui rifiuti, che dovranno essere possibilmente intestate all’ente gestore).
Si precisa che il valore dell’appalto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del territorio.
Detto importo verrà liquidato sulla presentazione di fatture, così come indicato all’art. 19, alle quali dovranno essere allegati i fogli di presenza del personale e l’orario effettuato, oltre alle presenze delle ospiti i cui elenchi dovranno comunque essere inviati mensilmente tutelando la privacy delle donne dei loro eventuali figli minori.
L’accoglienza e l’ospitalità delle donne e dei loro eventuali figli minori residenti nel territorio provinciale di Ferrara è a titolo gratuito.
Considerato il carattere di gratuità a favore dell’utenza del servizio in oggetto, è fatto espresso divieto all’ente gestore ad incassare rette, tariffe, e/o ogni altra forma di corresponsione economica per le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché di sottoscrivere accordi e/o convenzioni con altri enti pubblici e provati per la fruizione del servizio oggetto del presente appalto.
ART. 13 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
L’importo complessivo stimato, inclusi i servizi opzionali quali un eventuale rinnovo, previsto dell’art. 8 del CSA, per il periodo di ulteriori n. 3 annualità, ammonta complessivamente a € 538.670,00 (I.V.A. inclusa se dovuta) e risulta essere così composto:
€ 244.850,00 (I.V.A. inclusa se dovuta) importo base d’asta relativo al periodo 1 luglio 2020 - 31 dicembre 2022.
Servizi opzionali:
€ 293.820,00 (I.V.A. inclusa se dovuta) eventuale rinnovo del contratto per ulteriori 36 mensilità.
L’appalto è finanziato con fondi dei Comuni dei Distretti: Centro Nord, Ovest e Sud Est.
Non sono al momento quantificabili i servizi aggiuntivi di cui all’articolo 5 derivanti dall’erogazione di eventuali fondi concessi, anche a seguito di partecipazione in partneriato a progetti regionali, ministeriali o europei e da questi finanziati, sul tema del contrasto alla violenza di genere che saranno gestiti dall’O.E. con quote aggiuntive all’importo complessivo a base d’asta.
ART. 14 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare, con varianti, servizi in aumento o diminuzione ai sensi dell’art. 106 – comma 1 – lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016
In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati dei servizi in aumento, l’integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei servizi medesimi, nonché in base al compenso stabilito.
Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o “ius superveniens”, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%.
Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dalla stazione appaltante a all’aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.
ART. 15 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs.50/2016.
Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare.
L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105.
Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art.106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL’APPALTATORE
a) Risoluzione del contratto
In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante pec (posta certificata). La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni.
Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione Comunale può disporre la risoluzione.
La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice:
a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell’art. 15;
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
c) formulazione da parte del responsabile del procedimento di più di 2 diffide e/o a richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
d) apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore o altre procedure derivanti da insolvenza;
e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia;
g) mancato rispetto da parte dell’Ente gestore dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall’appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei propri prestatori di lavoro;
h) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune
i) non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
j) interruzione non motivata del servizio;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
l) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento;
m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall’Amministrazione Comunale;
n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall’art. 21.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Si applica altresì la disposizione di cui all’ art. 108 e art 110 del D.lgs. 50/2016.
b) Clausola risolutiva espressa
1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione con cui l’Amministrazione Comunale dichiara che intende valersi della presente clausola:
a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.
3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all’escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all’ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all’art. 25.
4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all’esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore ai sensi del punto c) del presente articolo.
5. In caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria l’appalto si risolve di diritto.
c) Esecuzione del servizio in danno dell’appaltatore
1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto, qualora l’impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Ferrara potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all’Appaltatore, l’esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati all’Amministrazione.
2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune di Ferrara che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.
ART 18 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
ART. 19 – FATTURAZIONE
Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
Il prezzo pattuito per il servizio sarà quello fissato in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’affidatario le spese sostenute, sino all’importo massimo stabilito per le attività di cui all’art.1, da versare su un conto appositamente indicato dall’Aggiudicatario, a seguito di:
- se associazione di promozione sociale o operatore economico, presentazione di fattura elettronica il cui importo, relativo alle spese sostenute per il progetto “Uscire dalla Violenza”, alla quale dovrà essere allegato un prospetto che dovrà contenere i dati riepilogativi dei servizi effettuati nel periodo di riferimento; l’Ente gestore manterrà presso di sé la documentazione relativa alla spesa;
- se associazione di volontariato regolarmente iscritta, presentazione di rendiconto contabile e della relativa documentazione giustificativa sulla base delle spese effettivamente sostenute, come previsto dall’art. 2, comma 2 Legge n. 266/1991. Al momento della richiesta di liquidazione, dovranno essere presentate al Settore Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali Sanitarie e Abitative – X.xx Xxxxxxxx, x. 000 – 44121 Ferrara - fotocopie della documentazione contabile relative alle spese sostenute, che dovranno essere timbrate e siglate dal Responsabile, con allegato:
• i documenti a rendicontazione, preferibilmente fatture, dovranno essere intestati all’associazione, gli scontrini fiscali, dovranno essere “parlanti” e quindi riportare i dati identificativi: codice fiscale o
partita iva oltre che la natura, quantità dei beni e servizi acquistati, timbrati e firmati dal Responsabile della stessa;
• il c/c dedicato intestato all’Associazione e non a persona fisica/soggetto privato e dedicato, anche non in via esclusiva;
• la seguente dicitura: “Ai fini della liquidazione, l’Associazione dichiara che non esercita attività commerciale nemmeno occasionalmente e quindi sull’ammontare concesso, non va/va operata la ritenuta del 4% ex art. 28, DPR 600/73.
Inoltre, si informa che ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1 – commi 125-129 – Adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 11 gennaio 2019, per gli importi complessivamente pari o superiori a € 10.000,00, facendo riferimento al criterio contabile di cassa, l’Ente del Terzo Settore è tenuto a pubblicare sul proprio sito Internet o portale digitale, entro il 30 giugno di ogni anno (“Decreto Crescita” del 23 aprile 2019), preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità, i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o documentazione contabile. Il pagamento avverrà a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale mediante accredito su c/c bancario/postale. Si precisa che può essere prevista l’applicazione di una commissione applicata sui mandati di pagamento per i bonifici bancari in base alla convenzione attualmente vigente con il Tesoriere Comunale.
Nulla è dovuto all’affidatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Dovranno essere redatte secondo le norme fiscali in vigore; saranno intestate al Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative, del Comune di Ferrara, Xxxxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione. Il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere indicato è 95EH6R.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione Comunale, non produrrà alcun interesse.
In ogni caso, sarà cura della stazione appaltante inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica
L’affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
ART. 20- TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione Comunale e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG).
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Comunale, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Resta inteso che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
ART. 21 - CAUZIONE
21.1 Cauzione provvisoria
Come da disciplinare di gara.
22.2 Cauzione definitiva
La Ditta affidataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale presunto (IVA esclusa) o per il diverso importo stabilito dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. Tale importo a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione, verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Amministrazione Comunale fino al termine del periodo contrattuale.
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.
ART. 22 - CONTROLLI A CARICO DELLA DITTA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’affidatario dovrà effettuare una adeguata verifica sulle corrette modalità di esecuzione del servizio.
Al fine di monitorare le progettualità affidate, l’affidatario dovrà raccogliere e mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale i dati relativi alle attività svolte, inviando al Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative report/relazioni semestrali (entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno) circa l’accesso al servizio e le azioni realizzate, descrittivo anche di eventuali criticità che si siano manifestate.
ART. 23 - VIGILANZA - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
La vigilanza sul servizio avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale.
Mensilmente l’ente gestore dovrà inviare all’Amministrazione Comunale (Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative) l’elenco delle donne e dei loro eventuali figli minorenni ospitati nelle case rifugio con i relativi periodi di permanenza.
L’affidatario dovrà altresì raccogliere e mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale i dati relativi alle attività svolte, inviando al Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative report/relazioni semestrali (entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno) circa l’accesso al servizio e le azioni realizzate, descrittivo anche di eventuali criticità che si siano manifestate. Eventuali altri punti da inserire nei report periodici potranno essere richiesti a discrezione del Comune.
In occasione della consegna dei suddetti report/relazioni, potranno tenersi incontri con i rappresentanti del Comune e/o con i rappresentanti dei Comuni della provincia ferrarese coofinanziatori del “Progetto uscire dalla violenza”, finalizzati al monitoraggio dell’andamento generale del servizio e a consentire la verifica della ricaduta delle attività svolte.
L’Amministrazione si riserva, di norma con preavviso di almeno 2 (due) giorni, data la particolarità del servizio offerto, di realizzare visite ispettive per verificare il buon andamento della gestione, anche mediante incaricati esterni a tal fine. L’Amministrazione potrà decidere in casi particolari di effettuare visite ispettive senza preavviso.
L'appaltatore, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
ART. 24 - CONTESTAZIONI
Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dal Comune al coordinatore referente dell’Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.
ART. 25 - PENALITA’
Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione Comunale, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
- in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.
La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
Si precisa che le possibili inosservanze alle norme del presente capitolato verranno contestate formalmente e daranno diritto all'Amministrazione Comunale ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.
ART. 26 - COPERTURA ASSICURATIVA
1.) È a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dell’appalto in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 2, sollevando in tal senso il Comune di Ferrara, ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
2.) A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente comma, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare una adeguata assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), relativa alla natura ed ai rischi dell’ attività, da produrre alla valutazione dell’Amministrazione Comunale preliminarmente all’adozione degli atti di affidamento. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima dell’affidamento in copia resa autentica. La mancata presentazione delle polizze non comporta l’affidamento
Dovranno espressamente essere menzionate le seguenti clausole ed estensioni:
. descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
. estensione della qualifica di "Assicurato" all'Amministrazione Comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
. estensione del novero dei "Terzi" all'Amministrazione Comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
. estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati.
La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
3.) La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.
La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare le garanzie di cui l’Amministrazione Comunale si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l’Amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.
Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’aggiudicatario effettuerà trattamenti di dati personali di titolarità dell’Ente.
La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, designata dal Comune di Ferrara quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”), e si obbliga a dare esecuzione al contratto che sarà sottoscritto conformemente a quanto previsto dal GDPR, dal D.lgs. 196/2003 novellato con D.Lgs. 101/2018, e da ogni altra normativa applicabile in materia.
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali coinvolti dal presente capitolato riguardano unicamente la gestione delle attività inerenti il servizio del “Progetto Muoversi Giuseppina”.
Il Responsabile del Trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto del Comune di Ferrara garantisce che:
• tratta tali dati personali in conformità ai principi di necessità e pertinenza, unicamente ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Comune di Ferrara;
• non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dal Comune di Ferrara ed in virtù di quanto disciplinato nel presente accordo. In ogni caso, il Comune di Ferrara non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea;
• non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui gli è conferito l’incarico dal Comune, neppure per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie.
Il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali, in particolare con riguardo all’aggiornamento, la modifica, la correzione, la cancellazione, il blocco dell’accesso e la limitazione di trattamento.
Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del GDPR, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta dell’Amministrazione Comunale, un Registro delle attività di trattamento di dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite, di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
Il Responsabile del trattamento garantisce competenze, affidabilità e formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Comune di Ferrara.
L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
L’Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione o procedere alla loro distruzione.
Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Comune di Ferrara cooperazione, assistenza e informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentire di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali. L’Aggiudicatario assicura altresì la più completa collaborazione per ogni operazione di auditing da parte dell’Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
Il rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento (Comune di Ferrara) al Responsabile del Trattamento (Ditta aggiudicataria), nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di alcun diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
ART. 28 – POLITICA INTEGRATA QUALITA’– AMBIENTE- SOSTENIBILITA’ EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA
La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Integrata Qualità- Ambiente-Sostenibilità Eventi del Comune di Ferrara (P.G. n. 18116 del 21/03/2016) di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto.
La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Integrata del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.
Il Comune porterà a conoscenza dell’Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Nell’ambito dell’esecuzione dl servizio in oggetto, la Ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia di qualità, ambiente e sostenibilità eventi.
ART. 29 – DOMICILIO
L'appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.
ART. 30- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Le eventuali controversie insorte tra il Comune e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.
Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e decadenza del presente contratto, l’affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’affidamento.
Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il Tribunale di Ferrara è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente articolo.
Art. 31 - SPESE CONTRATTUALI
Con la formulazione dell'offerta l’aggiudicatario si assume l'obbligo, nel caso di aggiudicazione, di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Il numero di marche da bollo da acquistare è di una per ogni 100 righe o 4 pagine del contratto.
ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016. le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Elenco mobilio presente casa rifugio di Ferrara a dicembre 2019 | |
Armadietto dispensa | 3 |
Armadietto plastica rigida | 1 |
Armadio 4 ante | 4 |
Armadio 4 ante + scaffalatura | 1 |
Armadio 5 ante | 1 |
Cassapanca | 2 |
comodino | 5 |
Condizionatore (1°-2° piano) split in cucina | 1 |
Condizionatore pinguino portatile | 1 |
Cucina con forno, lavello, pensili | 1 |
Cucina pezzo unico con forno, frigo, cappa, aspirante, lavello, pensili, piano cottura | 2 |
Divano 2 posti | 1 |
Divano 3 posti | 1 |
Frigo a colonna | 1 |
Impianto videosorveglianza (riprende porta ingresso) | 1 |
Lavatrici | 2 |
Lettino campeggio | 2 |
Lettino legno (smontato di scorta) | 1 |
lettino sponde | 1 |
Letto a castello 3 posti | 1 |
Materasso lettino | 4 |
Materasso Matrimoniale | 1 |
Materasso singolo | 14 |
Microonde | 1 |
Mobile scaffale in plastica rigida | 3 |
Mobiletto a ripiani con ante | 2 |
Mobiletto bagno | 5 |
Mobiletto smontabile tela rigida a cubi | 1 |
Mobiletto tv | 3 |
Poltrona | 4 |
poltrona a dondolo | 1 |
Rete matrimoniale | 1 |
reti singole | 11 |
Scrivania | 6 |
Sedie/Sedie pieghevoli | 18 |
Tavolo | 3 |
TV (no decoder) +lettore cd | 1 |
Luci: | |
Punto luce a muro, lampadina lunga | 3 |
Applique | 12 |
Applique 4 faretti | 5 |
Applique 2 faretti | 6 |
Applique 1 faretto | 5 |
Applique tonda | 11 |
Vettovaglie: Pentola media | 8 |
Padelle piccole | 7 |
Padelle medie | 12 |
Pentole piccole | 2 |
Forchette | 41 |
Cucchiai | 29 |
Coltelli | 39 |
Cucchiaini da caffè | 14 |
Pentole grandi | 3 |
Teglie forno rettangolari | 9 |
Grattugie | 3 |
Piatti piani | 43 |
Piatti fondi | 58 |
Bicchieri | 33 |
Tazze | 11 |
Piatti di plastica | 11 |
Scola pasta | 6 |
Insalatiera | 11 |
Paletta da padella | 2 |
Batti carne | 1 |
Mattarello | 1 |
Coperchi | 10 |
Tazzine da caffè | 2 |
Imbuto | 1 |
Raccogli pasta | 1 |
Taglieri | 2 |
Coltelli grandi | 2 |
Cucchiaio da brodo grande | 2 |
Cucchiaio di legno (mestolo) | 11 |
Teglie pizza | 4 |
Ciotole plastica | 5 |
Bicchieri di plastica | 5 |
Taglieri piccoli | 3 |
Piattini piccoli dolce | 30 |
SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA GRATUITA DELL’IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A CASA RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA AD INDIRIZZO SEGRETO “IO RICOMINCIO DA QUI” COMPRESI GLI ARREDI – GLI ELETTRDOMESTICI E LE VETTOVAGLIE IVI CONTENUTI – PERIODO: DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019.
Ai sensi della determinazione del Dirigente del Settore I n. 1248 del 29 luglio 2019 il Comune di Comacchio cede in uso gratuito all’associazione CENTRO DONNA GIUSTIZIA DI FERRARA quale gestore della CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AD INDIRIZZO SEGRETO “IO
RICOMINCIO DA QUI” l’uso dell’immobile unitamente agli arredi e materiali in esso contenuti a partire indicativamente dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre 2019.
L’immobile è costituito dai seguenti vani:
- n. 1 soggiorno
- n. 1 angolo cucina
- n. 1 camera da letto matrimoniale
- n. 1 camera da letto con tre posti letto
- n. 1 servizio igienico
- n. 1 area cortiliva
Gli arredi, gli elettrodomestici e le vettovaglie sono le seguenti:
N. 1 CUCINA COMPONIBILE MODELLO "QUADRA" completa di scolapiatti, lavello, forno ventilato, piano cottura e frigorifero;
N. 1 BASE PORTA TELEVISORE;
N. 1 DIVANO 2 posti da 140cm mod. "PLAY";
N. 1 TAVOLO 160X80 allungabile mod. "IRLANDA";
N. 4 SEDIE mod. "BREAK" bianco lucido/bianco;
N. 1 LAVATRICE 7KG 1200 giri classe A+++ marca BEKO mod. WTY71233WI;
N. 1 TELEVISORE 32 pollici marca SAMSUNG mod. 4000;
N. 1 RADIO con lettore CD marca SONY mod. 4W;
N. TAVOLO in PLP completo di 4 sedie per ESTERNO;
N. 4 SEDIE pieghevoli naturale sedile legno art. 315;
N. 1 APPENDIABITO con PORTAOMBRELLI art. CR1000GR;
N. 1 CAMERA MATRIMONIALE completa di LETTO e XXXXXXX;
N. 1 CAMERA CON LETTO A CASTELLO con tre posti letto completo di rete a doghe, SCRIVANIA E SEDUTA;
N. 1 RETE MATRIMONIALE a doghe 160x190 Metalwood art. 097;
N. 1 MATERASSO IGNIFUGO 160x190 art. 923;
N. 2 MATERASSI IGNIFUGHI 80x190 art. 923;
N. 1 MATERASSO IGNIFUGO 80x190xh14 art 927;
N. 5 GUANCIALI IGNIFUGHI "suite" art. 984;
N. 1 FASCIATOIO CHICCO-BAGNETTO;
N. 1 SERVIZIO PIATTI fondi-piani-frutta (36 pezzi);
N. 1 SET POSATE per 12 (48 pezzi);
N. 1 SET 6 COLTELLI per cucina cromo;
N. 1 SET MESTOLI (6 pezzi);
N. 1 SET BICCHIERI VETRO (12 pezzi);
N. 1 SEVIZIO COLAZIONE tazze+caffè+tè (18 pezzi);
N. 1 SET BARATTOLI per alimenti (4 pezzi);
N. 1 FORMAGGERA con recipiente in vetro;
N. 1 SET INSALATIERA cm 00-00-00-00;
N. 2 PIROFILE in vetro da forno;
N. 1 GRATTUGIA Inox 18/10;
N. 1 PASSAVERDURA diam. 19 Inox;
N. 1 INSALATIERA CENTRIFUGA;
N. 1 SCOLAPASTA D. 26 Inox;
N. 1 COLINO cm. 26 manico filo chef;
N. 1 MINIPIMER FRULLATORE IMMERSIONE Bosch 450W;
N. 1 SET DI PENTOLE roccia minerale + 2 padelle;
N. 1 CAFFETTIERA MOKA EXPRESS tz. 3;
N. 1 CAFFETTIERA MOKA EXPRESS tz. 6;
N. 1 BOLLILATTE CLASSIC cm.14;
N. 1 ASSE DA STIRO Turbovapor cm. 120x40;
N. 1 FERRO DA STIRO A VAPORE 2300W DW-4010 Rowenta;
N. 1 STENDIBIANCHERIA alluminio Emotion;
N. 1 PORTABIANCHERIA Elegance lt. 50 tortora;
N. 1 CESTINO BAGNO;
N. 1 PATTUMIERA lt. 10;
N. 1 PATTUMIERA ecologica lt. 10 verde;
N. 1 BIDONE PLASTICA lt. 120 verde con coperchio;
N. 3 LAMPADA da tavolo per comodini 4W;
N. 1 PORTAOMBRELLONE Jolly in plastica;
N. 2 ZERBINO agugliato cm. 40x80 per esterno;
N. 1 SCHIACCIAPATATE con fori laterali 0550;
N. 1 SET DA BAGNO 3 pezzi scopino-sap-bicch;
N. 2 FORBICI da lavoro 5-4 pollici;
N. 2 POGGIAPENTOLA;
N. 1 APRIBOTTIGLIE x tappi plastica/capsule
N. 2 SCOPA Graziosa lusso + manico;
N. 1 ALZAIMMONDIZIA pieghevole in plastica con gomma;
N. 1 MOCIO compl. con secchio;
N. 1 TAGLIERE rett. cm. 30x20 Presto;
N. 1 BILANCIA cucina elettronica compatta Kg.3;
N. 1 TOSTAPANE a pinze 400W TTM430;
N. 1 APRISCATOLE Rapid Inox 18/C art. 10;
N. 1 IMBUTO diam. 14;
N. 1 TORTIERA 2 fondi nero cm. 24;
N. 1 SGABELLO alluminio Factotum Gr.3;
N. 1 PORTAFRUTTA;
N. 1 OROLOGIO DA PARETE x cucina;
N. 1 ASPIRAPOLVERE Bosch;
N. 3 LAMPADARI Surface-C led 400 24W/3000 K IP44;
N. 5 FARETTI A LED completi di portalampada;
N. 1 PLAFONIERA per esterno "Bridge" 8W;
N. 1 PLAFONIERA su paletto per esterno "Sefra" 8W;
N. 1 FORNO MICROONDE bianco Electrolux modello EMM21150W
N. 1 sistema di videosorveglianza
n. 1 mobiletto per il registratore della videosorveglianza
n. 1 mobiletto con specchio per il bagno
n. 1 impianto satellitare per tv e attacco tv
n. 1 sistema tenda per il balcone
n. 1 estintore
n. 1 phone
Per quanto non previsto espressamente, le parti fanno esplicito riferimento agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
Il Dirigente del Settore I
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Per l’Associazione Centro Xxxxx Xxxxxxxxx La Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxx