FASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO
Polizza Collettiva di Assicurazione N°10025132
Incendio Mutui Privati Non Banking Capitale Costante
UniCredit
ad adesione facoltativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:
1) Nota Informativa;
2) Glossario;
3) Condizioni di Assicurazione;
4) Modulo di Adesione;
deve essere consegnato all’Assicurato prima dell’adesione alla Polizza Collettiva.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione: 31/05/2017 – Ultimo aggiornamento: 31/05/2017
Polizza Collettiva n°10025132 – Fascicolo Informativo – Copertina - Ed. 05/2017 - Pagina 1 di 1
NOTA INFORMATIVA
Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025132
Incendio Mutui Privati Non Banking Capitale Costante UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 31-05-2017
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS). L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell’adesione alla Polizza Collettiva
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Gene- rali
2. Informazioni sulla situazione patrimo- niale dell’Impresa
Impresa: CreditRaS Assicurazioni S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Recapito telefonico: 000.00.00.00
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: : xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo Mail PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 19 Marzo 1990 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n°76 del 31/03/1990 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n°1.00088
Le informazioni patrimoniali sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SULLA POLIZZA COLLETTIVA
3. Coperture assicura- tive offerte – Limita- zioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in or- dine alle circostanze del rischio
5. Aggravamento del rischio
L’Assicurazione ha una durata pari a quella del mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento. Non è previsto il tacito rinnovo.
Per maggior dettaglio si rinvia all’art.8 – “Durata dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione. Coperture assicurative offerte
L’Assicurazione copre i rischi derivanti da Incendio e altre garanzie. Si rinvia per la disciplina specifica agli artt.1 – “Oggetto dell’Assicurazione”; 3
– “Estensioni di garanzia”; delle Condizioni di Assicurazione. Limitazioni ed esclusioni
AVVERTENZA Sono previste limitazioni ed esclusioni dell’Assicurazione, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.2 – “Esclusioni”; 5 – “Tipologie di Fabbricati assicura- bili”; delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA Alcune garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia. Per maggior dettaglio si rinvia all’art.3 – “Estensioni di garan- zia” delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio
− Danno da evento atmosferico stimato pari a € 50.000,00
− Franchigia € 1.000,00
− Indennizzo liquidabile € 49.000,00
AVVERTENZA L’Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile. Vedi art.16 – “Primo rischio assoluto” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valu- tazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio si rinvia all’art.22 – “Dichiarazioni ine- satte od omissioni” delle Condizioni di Assicurazione.
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato all’Impresa relativamente a circostanze sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento dello stesso, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Per quanto riguar- da le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all’art.22 – “Dichiarazioni inesatte od omissioni” delle Condizioni di Assicu- razione.
Esempio
− Mancata comunicazione relativa al cambio di destinazione d’uso del fabbricato assicurato da abitazione a deposito di oggetti di legno.
6. Premi Il Premio deve essere corrisposto anticipatamente in un’unica soluzione per tutta la durata dell’Assicurazione.
Il Premio è corrisposto dall’Assicurato all’Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il Contraente trattiene l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Mutuo.
Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge)
− Premio puro – 42,00%
− costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 58,00%, di cui
− importo percepito dall’Intermediario – 48,00%
Esempio
− Premio unico anticipato finito - € 1.222,50
− Premio unico anticipato imponibile - € 1.000,00 (al netto dell’imposta 22,25%)
− Premio puro – € 420,00
− costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)– € 580,00, di cui
− importo percepito dall’Intermediario – € 480,00
AVVERTENZA Nel caso di estinzione anticipata del mutuo rispetto la data di scadenza, oppure di accollo del mutuo, oppure di trasferimento del mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo, oppure di recesso da parte dell’Assicurato, l’Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione, di accollo o di surroga o in caso di recesso, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, dalla data di scadenza di ogni singola annualità. L ’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. L’Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell’Assicurazione, richiedere espressamente all’Impresa di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Mutuo. Per maggior detta- glio si rinvia all’art.12 – “Estinzione anticipata, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell’Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione.
7. Diritto di Recesso In considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo che può essere ottenuto contattando il Contraente al numero verde 800 264 264 o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all’Impresa. In tale caso l’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all’art.12 – “Estinzione anticipata, accollo, surroga del Mutuo – Re- cesso dell’Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione.
Il calcolo dell’importo da rimborsare per ciascun Fabbricato assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
dove:
R importo da rimborsare
R = Ppu×
(N−K) N
+H×
(N−K) N
P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte (nella misura del 22,25%) Ppu Premio unico anticipato puro = P / 1,2225 – H
H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata del Mutuo espressa in mesi interi
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per difetto)
L’Impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso del Premio all’Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal presente articolo.
Esempio
Importo erogato del Mutuo pari a € 100.000; durata del Mutuo 240 mesi
In caso di estinzione anticipata totale del Mutuo trascorsi i primi 100 mesi di durata dell’Assicurazione, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:
P= € 400,00
Ppu= € 137,42
H=€ 189,78 N=240 K=100
R= € 190,87
8. Prescrizione e de- cadenza dei diritti derivanti dalla Polizza Collettiva
9. Legge applicabile alla Polizza Collettiva
Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i dirit- ti stessi si fondano. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
La legislazione applicabile alla Polizza Collettiva è quella italiana.
10. Regime Fiscale Il Premio è soggetto all’aliquota di imposta del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquida- zione dell’indennizzo
AVVERTENZA Nella Polizza Collettiva sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri e procedure per la valutazione del danno. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.13 – “Obblighi in caso di Sinistro”; 14 – “Procedura per la valutazione del danno”; 21 – “Pagamento dell’Indennizzo”; delle Condizioni di Assicurazione.
12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto alla Società mediante:
• posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti – Corso Italia, 23 – 00000 Xxxxxx
• e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• fax: 00 00000000
La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via te- lematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termini mas- simo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Compagnia in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: 06.42.133.206
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE – Come presentare un re- clamo”, nonché sul sito della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
− nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
− individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
− breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
− copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
− ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Me- diazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio av- vocato alla Società.
13. Arbitrato AVVERTENZA In caso di. sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolve- re la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria.
14. Conflitto d’interessi
CREDITRAS VITA S.p.A. è una compagnia facente parte del gruppo assicurativo ALLIANZ S.p.A., il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da ALLIANZ S.p.A. ed UniCredit S.p.A.
CREDITRAS VITA S.p.A, pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, ope- ra in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendente- mente da tale conflitto.
15. Informativa in corso di contratto di Assicurazione
Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative apportati al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di adesione alla polizza, saranno consultabili sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Inoltre, nel sito internet di CreditRas Assicurazioni S.p.A. è attiva all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita Area Riservata a disposi- zione di ciascun titolare di posizione assicurativa. Per accedere è sufficiente selezionare l’apposito link presente nella home page del sito inter- net della Società e, dopo una semplice registrazione, l’ Assicurato potrà ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica, le credenziali identifica- tive rilasciate per l’accesso.
Tramite l'Area Riservata l’Assicurato potrà consultare le proprie coperture attive, la relativa documentazione contrattuale e tenere costantemen- te sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa
GLOSSARIO
Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025132
Incendio Mutui Privati Non Banking Capitale Costante UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 31-05-2017
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè il soggetto, intestatario o cointestatario di un Mutuo erogato dal Con- traente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Capitale Residuo
il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento fi- nanziario originario al netto di eventuali rate insolute;
Contraente
il soggetto che stipula l'Assicurazione con l’Impresa per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A.;
Data di scadenza del Mutuo
la data di scadenza dell’ultima rata del Mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario;
Durata del Mutuo
la durata, espressa in mesi interi (approssimando all’intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula oppure, nel caso di Mutui già in essere, la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e la Data di scadenza del Mutuo, compreso eventuale periodo di preammortamento;
Esplosione
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Fabbricati
l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; affreschi e sta- tue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condiziona- mento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mu- tuo erogato dal Contraente a favore dell’Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
Franchigia
la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato;
Implosione
repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
Impresa
CreditRas Assicurazioni S.p.A.;
Incendio
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare;
Indennizzo
la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro;
Intermediario
UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;
Loan to Value
il rapporto percentuale risultante tra l’importo erogato del Mutuo ed il Valore di stima del Fabbricato oggetto del Mutuo medesimo;
Materiali incombustibili
sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
Modulo di Adesione
il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
Mutuo
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un fi- nanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;
Polizza Collettiva
il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;
Premio
la somma dovuta dall’Assicurato all’Impresa in relazione all’Assicurazione;
Scoppio
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio;
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Solaio
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffitta- ture;
Tetto
il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portan- ti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura;
Valore di stima
il valore del Fabbricato assicurato così come stimato al momento dell’istruzione del Mutuo, anche mediante eventuale perizia.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025132 Incendio Mutui Privati Non Banking Capitale Costante UniCredit
ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 31-05-2017
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da:
− Incendio;
− fulmine;
− Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi;
− Implosione;
− caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
− fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte dei Fabbricati mede- simi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
− onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
− urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua.
L’Impresa indennizza altresì:
− i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse;
− i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare l’Incendio;
− le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sini- stro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modi- ficazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il li- mite del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini della Polizza Collettiva.
Art.2 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
d) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
f) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
g) causati con dolo dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsa- bilità illimitata;
h) causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi;
i) subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
j) subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine.
Art.3 – Estensioni di garanzia
In aggiunta a quanto riportato all’art.1 – “oggetto dell’assicurazione”, ed a parziale deroga di quanto riportato all’art.2 – “Esclusioni”, l’Impresa indennizza:
I Colpa grave e dolo
i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Polizza Collettiva causati:
a) con colpa, anche grave, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e del- le persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) dolo delle persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
II Atti vandalici o dolosi
i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l’occupazione medesima si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, verranno inden- nizzati i soli danni da Incendio, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi.
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio;
b) di imbrattamento dei muri esterni;
c) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.
III Eventi atmosferici
i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all’interno dei Fab- bricati, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli even- ti anzidetti.
Sono esclusi i danni causati da:
a) intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
b) inondazione e alluvione;
c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo; sovraccarico di neve;
f) cedimento, franamento o smottamento del terreno.
Sono esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:
g) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
h) Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristi- no o manutenzione;
i) manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine;
j) lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
k) strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC);
l) insegne, antenne e consimili installazioni esterne.
La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.
Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva
L’Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Impresa).
Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
a) numero di domanda del Mutuo;
b) ubicazione del Fabbricato assicurato;
c) dati anagrafici dell’Assicurato;
d) somma assicurata iniziale (deve corrispondere al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%, all’importo erogato del Mutuo stesso oppure, nel caso di Mutui già in essere, al Capitale Residuo alla data di sottoscri- zione del Modulo di Adesione);
e) Premio unico anticipato;
f) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
g) importo percepito dall’Intermediario.
Art.5 – Documentazione da consegnare all’Assicurato al momento dell’adesione alla Polizza Collettiva All’Assicurato dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
a) Modulo di Adesione, comprensivo dell’Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
b) Fascicolo Informativo.
Una copia del Modulo di Adesione e dell’Informativa privacy dovranno rimanere in possesso del Contraente che si impegna a conse- gnarle tempestivamente all’Impresa qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l’Assicurazione.
Art.6 – Tipologie di Fabbricati assicurabili I Fabbricati devono:
a) costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo;
b) essere adibiti a civili abitazioni, uffici e studi professionali; nel caso di Mutui relativi a porzioni di fabbricato, l’intero fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso;
c) essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
d) essere costruiti in Materiali incombustibili; sono comunque tollerati, anche se realizzati in materiali combustibili:
− le strutture portanti del Tetto ed i Solai;
− le pareti esterne ed il manto di copertura del Tetto fino ad un terzo delle singole rispettive superfici;
− i soppalchi;
− il manto di copertura del Tetto, se in tegole bituminose;
− le impermeabilizzazioni ed i rivestimenti.
Sono comunque esclusi dalla presente Polizza Collettiva i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.
Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
Il Premio è corrisposto dall’Assicurato all’Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il Contraente trattiene l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Mutuo.
Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutui già in essere, del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione, a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato paga- to il relativo Premio.
Art.8 - Durata dell’Assicurazione
Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Mutuo sottoscritto dall’Assicurato e non potrà comunque avere durata superiore a quattrocentoottanta mesi. Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.9 – “Recesso in caso di Sinistro” e 12 – “Estinzione anticipata, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell’Assicurato”, l’Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.
Art.9 - Recesso in caso di Sinistro
L’Impresa e l’Assicurato possono recedere dall’Assicurazione relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’Indennizzo conseguenti all’avviso di Xxxxxxxx. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso l’Impresa restituirà all’Assicurato la quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Art.10 - Determinazione del Premio
Per ciascun Fabbricato assicurato il Premio finito, inclusivo di imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell’Assicurazione.
Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%, all’importo erogato del Mutuo stesso oppure, nel caso di Mu- tui già in essere, al Capitale Residuo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione), il tasso annuo lordo dello 0,20 promille, frazio- nato in dodicesimi, moltiplicato per la Durata del Mutuo.
Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell’Assicurazione.
Art.11 – Somma assicurata - Limiti di assicurabilità
La somma assicurata per ciascun Fabbricato è costante nel tempo; corrisponde al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%, all’importo erogato del Mutuo stesso oppure, nel caso di Mutui già in essere, al Capitale Resi- duo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun caso l’Impresa sarà quindi te- nuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.
Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell’Impresa, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.
Art.12 – Estinzione anticipata, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell’Assicurato Nel caso di:
a) estinzione anticipata del Mutuo rispetto la Data di scadenza;
b) accollo del mutuo da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.;
c) trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo;
d) recesso dell’Assicurato in relazione alla durata poliennale dell’Assicurazione; l’Assicurazione cesserà a decorrere:
a) dalla data di estinzione anticipata del Mutuo;
b) dalla data di accollo del Mutuo;
c) dalla data di surroga del Mutuo;
d) dalla data di scadenza di ogni singola annualità dell’Assicurazione in caso di esercizio del diritto di recesso, in relazione alla durata poliennale dell’Assicurazione, esercitato nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo, di seguito indicate;
e l’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Il calcolo dell’importo da rimborsare per ciascun Fabbricato assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
dove:
R importo da rimborsare
R =Ppu×
(N−K) N
+H×
(N−K) N
P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte (nella misura del 22,25%) Ppu Premio unico anticipato puro = P / 1,2225 – H
H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata del Mutuo espressa in mesi interi
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per difetto) Esempio
Importo erogato del Mutuo pari a € 100.000; durata del Mutuo 240 mesi
In caso di estinzione anticipata totale del Mutuo trascorsi i primi 100 mesi di durata dell’Assicurazione, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:
P= € 400,00
Ppu= € 137,42
H=€ 189,78 N=240 K=100
R= € 190,87
In considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavvi- so di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito mo- dulo che può essere ottenuto contattando il Contraente al numero verde 800 264 264 o scrivendo all’indirizzo e-mail infomutui- xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Il Contraente provvederà a darne comunicazione all’Impresa.
L’Impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso del Premio all’Assicurato della quota parte di Premio imponibile corri- spondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal presente articolo.
L’Assicurato potrà, relativamente ai soli casi di estinzione anticipata, di accollo o di surroga, in alternativa alla cessazione dell’Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all’Impresa di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all’Impresa tramite il Con- traente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.
In caso di estinzione parziale del Mutuo non si procederà ad alcuna restituzione di Premio e l’Assicurazione rimarrà operante fino alla Data di scadenza del Mutuo come se l’estinzione parziale non fosse avvenuta.
Art.13 - Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso all’Impresa entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza telefonando ai se- guenti numeri:
1) dall’Italia: numero verde 000.00.00.00 2) dall’estero: x00.00.00.00.00.00
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve altresì:
c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo;
d) per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi in genere, farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei 5 (cinque) giorni successivi.
L’Assicurato dovrà trasmettere all’Impresa:
e) ove prevista, copia della denuncia di cui alla lettera d);
f) copia del piano di ammortamento finanziario originario del Mutuo.
Art.14 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, fermo restando il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.
Art.15 – Mandato dei periti I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente arti.13 – “Obblighi in caso di Sinistro”;
c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’art.18 – “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impu- gnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o ecce- zione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.16 – Primo rischio assoluto
L’Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile.
Art.17 – Valore a nuovo
L'Assicurazione si intende prestata a “Valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
Art.18 – Determinazione del danno
L’ammontare del danno verrà calcolato come segue:
1) Determinazione dell’ammontare del danno al momento del Sinistro
Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell’area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo
Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno di cui sopra determinerà l’Indennizzo complessivo.
Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la riparazione o la rico- struzione secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area su cui si trovava il Fabbricato assicurato, oppure su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
L’Indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per il Fabbricato così come riportata sul Modu- lo di Adesione.
Art.19 – Anticipo Indennizzi
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell’Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00.
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi al- meno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'acconto suddetto, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di Xxxxxxxxxx, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
L’importo totale dei due acconti non potrà in ogni caso essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Sini- stro.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.
Art.20 - Limite massimo di Indennizzo
Salvo quanto previsto dall’art.1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l’Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.
Art.21 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto all’Assicurato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno.
Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell’Assicurato relativo al Sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il paga- mento sino alla conclusione del procedimento stesso.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell’art.2742 del Codice Civile.
Art.22 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art.23 – Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dal comunicare all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.
L’esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall’Assicurato in caso di Xxxxxxxx, dandone avviso, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile.
Art.24 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall’art.1916 del Codice Civile, verso le persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art.25 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.26 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art.27 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025132 Incendio Mutui Privati Non Banking Capitale Costante UniCredit
ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 31-05-2017
Dati Mutuo Domanda di Mutuo n° |
Ubicazione Fabbricato assicurato Via e numero civico Comune Provincia CAP |
Dati Assicurato Cognome Nome Codice Fiscale |
Dati copertura assicurativa Durata del Mutuo in mesi Somma assicurata (pari al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mu- tui con Loan to Value < 60%, all’importo erogato del Mutuo stesso oppure, nel caso di Mutui già in essere, al Capitale Residuo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione) € |
Premio Premio unico anticipato finito € (comprensivo di imposte nella misura del 22,25%) Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) € Importo percepito dall’Intermediario € |
PRENDO ATTO che UniCredit S.p.A. (“Banca”) ha stipulato con CreditRas Assicurazioni S.p.A. (“CRA”), per conto dei propri clienti intestatari o cointestata- ri di un Mutuo da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025132 (“Polizza”), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell’Incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali.
DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell’adesione alla Polizza, copia integrale del Fascicolo Informativo - composto da Nota Infor- mativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.
DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza.
AUTORIZZO la Banca a trasmettere a CRA le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l’esecuzione della Polizza.
DÒ MANDATO irrevocabile alla Banca di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di CRA. La Banca tratterrà l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Mutuo.
Data Firma Assicurato
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
Agli effetti della validità della Polizza DICHIARO espressamente di:
a) essere consapevole che l’adesione alla presente Polizza è facoltativa;
b) aver letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo ricevuto;
c) di essere consapevole che il contratto assicurativo prevede esclusioni, limitazioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell‘indennizzo;
d) aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutui già in essere, del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione, a condizione che sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio;
e) aver ricevuto l’Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza.
Firma Assicurato
DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell’adesione alla Polizza, copia integrale del Fascicolo Informativo - composto da Nota Infor- mativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010.
Firma Assicurato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato, preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n°196/2003), acconsente al trattamen- to dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.
Firma Assicurato
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato prende atto che, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, è riconosciuta all’Assicurato stesso la facoltà di recedere antici- patamente dall’Assicurazione, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 (sessan- ta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo che può essere ottenuto contat- tando il Contraente al numero verde 800 264 264 o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Firma Assicurato
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In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o inca- ricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità delle istruzioni ricevute.
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4. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art.4, comma 1., lettera d) Xxxxxx in materia di protezione dei dati personali).
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