CONTRATTO TIPO PER LA COMPRAVENDITA DEL RISONE
CONTRATTO TIPO PER LA COMPRAVENDITA DEL RISONE
1. Condizioni del contratto.
Il contratto deve riportare:
a. Il luogo in cui viene sottoscritto e la data; in mancanza dell’indicazione del luogo il contratto si intende sottoscritto presso la Camera di Commercio che ha adottato il presente contratto tipo e territorialmente più vicina alla sede operativa del venditore;
b. gli estremi dei contraenti;
c. la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
d. il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento;
e. il timbro e la firma dei contraenti; l’espressione di volontà delle parti può essere acquisita in un momento non contestuale, purché in forma scritta anche trasmessa elettronicamente o a mezzo telefax o con modalità equipollenti ma idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità alle parti stesse.
2. Caratteristiche del prodotto venduto.
Il prodotto deve essere “sano, leale e mercantile”. Il venditore è tenuto alla identificazione del lotto ai sensi dell’art. 18 e segg. del Regolamento (CE) n. 178/2002, in modo tale da consentirne la rintracciabilità.
In mancanza di indicazioni sul contratto circa la presenza di contaminanti, si applicano i limiti massimi previsti dalle norme vigenti per il riso. Le analisi per verificare il rispetto di tali limiti sono effettuate sul riso semigreggio ricavato dal campione oggetto del contratto. Il contratto può prevedere l’effettuazione di analisi multiresiduali a garanzia del rispetto dei limiti previsti dalle leggi.
L’umidità del risone non deve eccedere il 14,50%.
Per umidità superiori, l’acquirente ha diritto di rifiutare la merce.
Ai sensi dell’art. 5 L 283/62 non è tollerato prodotto insudiciato, invaso da parassiti, in stato di alterazione, o sottoposto a trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione, con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o, se autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
L’eventuale presenza di contaminanti o di difetti eccedenti le caratteristiche qualitative di legge o contrattate nei limiti definiti dal contratto tipo per la compravendita del risone della Camera di Commercio territorialmente competente e la presenza di odori non conformi o di insetti vivi, consentono al compratore di rifiutare il prodotto o di concordare un adeguamento del prezzo.
L’accertamento delle caratteristiche del risone di cui al presente articolo viene effettuato dal compratore per ogni ritiro.
3. Resa alla lavorazione.
La resa in grani interi è il valore espresso in percentuale dei grani interi lavorati ottenuti dal risone. La resa globale è il valore espresso in percentuale dei grani lavorati, sia interi che rotti, ottenuti dal risone. Qualora si riscontri una resa in grani interi o globale, media dell’intero quantitativo, inferiore a quanto contrattato, le parti concordano un ade- guamento del prezzo.
Non si applicano riduzioni di prezzo se la differenza di resa in grani interi o globale è inferiore o uguale a 1 punto. Per differenze uguali o superiori a 6 punti della resa in grani interi o globale, il compratore ha facoltà di rifiutare il prodotto.
La resa in grani interi e globale è determinata dal compratore per ogni ritiro.
Nel caso di rifiuto del prodotto, il danno subito e le spese sono a carico del venditore.
4. Peso e tolleranza
La quantità oggetto di consegna è quella stabilita alla pesa validata dall’Ufficio Metrico più vicina al luogo di carico, salvo diversi accordi.
Per la quantità ritirata/consegnata è consentita una tolleranza rispetto al contrattato non superiore al 10% fino a 15 tonnellate, non superiore al 7% tra 15 e 90 tonnellate e non superiore al 5% oltre 90 tonnellate. In ogni caso, la tolleranza non potrà essere superiore a 10 tonnellate.
Nel caso di apposizione sul contratto della dicitura “fine magazzino” le tolleranze aumentano al 10% fino a 90 tonnellate, al 7% da 90 a 210 tonnellate, e non superiore al 5% oltre le 210 tonnellate. Con la condizione “fine magazzino” la tolleranza non potrà essere comunque superiore a 20 tonnellate.
Differenze di quantità ritirata o consegnata in difetto od eccesso rispetto al tollerato consentono alla parte interessata di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Campionamento
Per ogni ritiro è disposto un campionamento rappresentativo eseguito in contraddittorio. Le spese del campionamento sono a carico del compratore. Il campionamento è effettuato nel luogo del ritiro. Salvo diversamente disposto e all’atto del campionamento/ritiro, il vettore rappresenta a tutti gli effetti l’acquirente. Sono prelevati almeno quattro campioni, di cui almeno due per il venditore e almeno due per il compratore. I campioni, del peso minimo di 1000 grammi ciascuno, devono essere confezionati ben chiusi e sigillati in contenitori impermeabili non manomettibili (tipo “debasafe”) e devono riportare le seguenti indicazioni:
a) estremi del certificato di trasferimento risone ENR ;
b) codice identificativo del lotto;
c) data del campionamento;
d) varietà;
e) dati del venditore e del compratore, con relativa firma;
f) targa dell’automezzo utilizzato per il trasporto;
g) quantità del carico.
6. Pagamento
Ove non diversamente specificato, il pagamento avviene nei termini di legge e a mezzo bonifico bancario.
Qualora venga concordato il pagamento a mezzo assegno, la consegna del titolo al mediatore o al rappresentante del venditore avrà effetto liberatorio per il compratore.
Il venditore non potrà cedere il credito derivante dal presente contratto, salvo deroga scritta dell’acquirente
7. Contestazione per vizi apparenti.
I vizi apparenti sono quelli determinabili al momento del ricevimento in riseria.
Se il prodotto non risponde alle caratteristiche contrattate, l’acquirente comunica al venditore la volontà di contestare o rifiutare il prodotto entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento mediante raccomandata, o altro mezzo a valore legale e, in caso di rifiuto, mette a disposizione del venditore il prodotto.
In caso di rifiuto, le parti concordano il luogo di deposito della merce. In mancanza di accordo il compratore comunica al venditore l’ubicazione della merce.
Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione, le parti depositano i campioni presso il laboratorio scelto di comune accordo. In mancanza di accordo, il laboratorio è quello della Camera di Commercio territorialmente competente o, in assenza, quello dell’Ente Nazionale Risi più vicino al luogo di deposito della merce con- testata. Le parti possono concordare di eseguire le analisi su un solo campione. Le stesse devono essere effettuate in contraddittorio. Se ad analisi effettuate, le parti non raggiungono un accordo dirimente la controversia sono attivate le procedure previste dal successivo articolo 9 relativo alle controversie.
Nel caso che l’acquirente contesti la merce all’atto del ritiro presso il magazzino in partenza, si dovrà comunque procedere al campionamento nelle forme e nei modi di cui all’articolo 5.
8. Contestazione per vizi occulti
I vizi occulti sono quelli non determinabili al momento del ricevimento in riseria.
La disciplina dettata dall’art. 7 non sarà applicabile in presenza di vizi occulti del risone. In tale eventualità, si dovrà applicare la disciplina di legge al riguardo, sempre che dal risone oggetto di questo contratto possa essere ricavato un prodotto idoneo all’alimentazione
9. Controversie
Tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, non risolte da un accordo amichevole che il mediatore ha l’obbligo di favorire, devono essere obbligatoriamente sottoposte al giudizio del competente organo camerale secondo le norme previste dal contratto tipo per la compravendita del risone ed il regolamento arbitrale vigenti presso la Camera di Commercio territorialmente competente. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata dalla parte diligente entro trenta giorni dalla data della prima contestazione scritta, pena la decadenza.
10. Termini di ritiro/consegna.
Luogo di consegna o di ritiro: località nella quale il venditore si obbliga a consegnare la merce all’acquirente.
Le modalità di consegna o di ritiro possono essere:
“franco partenza”: il venditore rende disponibile il risone sfuso sul veicolo del compratore presso i propri magazzini.
“franco destino”: il trasporto del risone avviene a spese del venditore fino al luogo concordato.
Xxx non indicata la modalità di consegna si intende “franco partenza”.
Termini di consegna o di ritiro: I termini di consegna o di ritiro sono indicati nel contratto mediante una data fissa, oppure sono espressi in giorni e decorrono dal secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, previo preavviso di 24 ore.
La mancata osservanza dei termini di consegna da parte del venditore, o di ritiro della merce da parte dell’acquirente, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di quest’ultimo per il ritiro della merce, danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto, previa diffida ad adempiere (messa in mora) entro 48 ore (due giorni esclusi i sabati ed i festivi). La diffida deve essere inviata tramite lettera raccomandata a.r. o altro mezzo a valore legale. Per l’adempimento della diffida, si stabilisce una cadenza di ritiro giornaliera minima di 60 tonnellate al giorno. La risoluzione del contratto dà diritto al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dall’art.11.
11. Valutazione dei danni da inadempimenti
Qualora si riscontri una resa in grani interi media dell’intero quantitativo oggetto del contratto inferiore a quanto dichiarato nel contratto stesso, per ogni punto mancante, si applica una riduzione di prezzo dell’1% al punto.
In caso di riduzioni di prezzo per qualità della merce inferiore a quella contrattata, il minor valore dovrà essere riconosciuto all’acquirente tramite una nota di accredito emessa dal venditore contestualmente al pagamento, o abbuono in fattura. L’acquirente, alla data di scadenza pattuita, emetterà bonifico pari alla differenza tra il valore di contratto e quello della nota di accredito.
Se alla scadenza del pagamento la controversia sulla qualità non è risolta, l’importo della nota di accredito sarà indicato dall’acquirente in funzione della propria valutazione di
deprezzamento della merce. All’emissione del lodo arbitrale, la parte soccombente è tenuta a corrispondere immediatamente il conguaglio stabilito dagli arbitri, integrato dagli interessi di legge.
La seguente tabella indica le condizioni a cui il contratto si riferisce, ove non siano indicate diverse condizioni in deroga, il valore dei difetti ai fini delle detrazioni di prezzo e i limiti di ritirabilità oltre i quali l’acquirente ha diritto di rifiutare il prodotto.
difetti | condizioni contrattuali | detrazioni | limiti di ritirabilità |
grani striati rossi | 2,00% | 1% al punto | 4,00% |
disformità naturali | 3,00% | 1% al punto | 5,00% |
impurità varietali | 4,00% | 1% al punto | 6,00% |
grani gessati | 3,50% | 1% al punto | 5,50% |
grani danneggiati | 2,00% | 1% ogni ½ punto | 4,00% |
grani danneggiati da calore | 0,05% | - | 0,05% |
L’acquirente ha diritto a una riduzione di prezzo quando la media di ogni difetto per l’intero quantitativo oggetto di contratto oltrepassa le condizioni contrattuali indicate.
L’acquirente ha diritto al rifiuto di ogni carico il cui valore di uno dei difetti superi il limite di ritirabilità.
Qualora nel contratto siano specificati difetti con limiti inferiori a quanto previsto dalle condizioni di ritirabilità di cui sopra, il limite di ritirabilità è pari al limite contrattato aumentato dello 0,5%, ad eccezione dei grani danneggiati da calore il cui limite resta fissato a 0,05%.
Qualora nel contratto siano specificati difetti con limiti superiori a quanto previsto dalle condizioni di ritirabilità di cui sopra, il limite di ritirabilità è pari alla tolleranza contrattata aumentata del 2%, ad eccezione dei grani danneggiati da calore per cui non è prevista tolleranza oltre l’eventuale limite contrattato in deroga.
Qualora si rendesse necessario per la valutazione dei danni, le parti e/o gli arbitri do- vranno fare riferimento alla rilevazione dei prezzi vigenti alla data del contratto presso la Camera di Commercio territorialmente competente, ed ai parametri di correzione del prezzo per caratteristiche qualitative differenti dal contrattato purché entro i limiti massimi indicati.
Per il risarcimento dei danni che implicano una valutazione dei prodotti oggetto di contestazione o rifiuto o mancata consegna/ritiro, si fa riferimento alle eventuali differenze di prezzo dei listini della Camera di Commercio territorialmente competente, vigenti al momento del contratto e al momento del verificarsi dell’inadempienza.
In alternativa, la parte adempiente, direttamente o tramite mediatore professionale su merci, può proporre, entro 5 giorni dalla scadenza della diffida, tre preventivi di acquisto/vendita di una partita analoga per caratteristiche a quelle contrattuali, e per quantità pari a quella non eseguita o comunque oggetto di controversia.
La parte inadempiente dovrà, entro 48 ore dal ricevimento delle proposte, indicare quella di sua scelta. In difetto, la parte adempiente sceglierà la proposta più favorevole alla parte inadempiente. In seguito a questa procedura, il danno viene determinato dalla differenza tra il prezzo stabilito nel contratto non eseguito, e quello della partita acquistata/venduta in sostituzione.