ACCORDO
ACCORDO
tra
il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport che agisce per conto del Consiglio federale svizzero
e
il Ministero della difesa danese xxxxx
cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare
* * *
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
e
il Ministero della difesa danese
di seguito denominati «Parti contraenti»,
‒ animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul riguardo reciproco e sul rispetto degli interessi della Confederazione Svizzera e del Regno di Danimarca;
‒ sottolineando la necessità di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa;
‒ tenendo conto dell’esigenza di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo;
‒ considerando che la cooperazione nell’ambito dell’istruzione militare costituisce un elemento fondamentale di sicurezza e stabilità;
‒ fondandosi sulle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze», di seguito denominata «Statuto delle truppe del PPP», e del suo Protocollo addizionale, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995;
‒ conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti contraenti e ai loro obblighi internazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1: Scopo
1. Scopo del presente Accordo è definire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare, di seguito denominata «cooperazione», nonché stabilire lo statuto del personale militare e del personale civile interessati, come pure delle persone a loro carico, inviati da una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte contraente.
2. La pianificazione, la preparazione e lo svolgimento di operazioni di combattimento o di altre operazioni militari non sono oggetto del presente Accordo.
Articolo 2: Definizioni
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
‒ «Stato ospitante» (SO): la Parte contraente sul cui territorio si svolgono attività di cooperazione;
‒ «Stato d’invio» (SI): la Parte contraente che invia proprio personale sul territorio dello Stato ospitante per partecipare ad attività di cooperazione;
‒ «Personale dello Stato d’invio» (personale dello SI): il personale militare e civile delle Forze armate dello Stato d’invio che partecipa ad attività di cooperazione nonché le persone a suo carico.
Articolo 3: Personale di Stati terzi
1. Lo SI può ammettere militari di forze armate di Stati terzi nel proprio personale SI, sempre che tali Stati terzi siano Stati parti dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale.
2. Lo SI informa tempestivamente lo SO in merito ai militari di forze armate di Stati terzi che fanno parte del proprio personale SI.
3. Lo SO ha il diritto di non accettare la partecipazione di tali militari.
Articolo 4: Autorità competenti
Per l’applicazione del presente Accordo sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate
«autorità competenti»:
‒ per il Regno di Danimarca, il Comando di difesa della Danimarca; e
‒ per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Articolo 5: Forme di cooperazione
1. Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare nelle forme seguenti:
a) istruzione di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
b) stage pratici e valutazioni di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
c) istruzione ed esercitazioni comuni di personale militare e civile a livello bilaterale tra le Parti contraenti e, se necessario, unitamente a terze parti;
d) uso congiunto o autonomo dello spazio aereo, di aerodromi e di piazze d’esercitazione, comprese le zone per l’impiego delle armi;
e) uso di simulatori;
f) istruzione e sviluppo di capacità nell’ambito della guerra elettronica;
g) svolgimento di consultazioni, conferenze, seminari, simposi e programmi d’istruzione per lo scambio di esperienze e di risultati di processi di apprendimento in ambiti quali:
‒ l’addestramento e l’istruzione di personale militare e civile,
‒ la pianificazione della difesa,
‒ gli aspetti relativi alle forze armate nelle società moderne, compresa l’applicazione di accordi internazionali in settori specifici della difesa, della sicurezza e del controllo degli armamenti nonché di misure volte a incrementare la fiducia e la sicurezza;
‒ l’organizzazione delle forze armate, le strutture delle unità militari nonché la politica e la gestione del personale,
‒ la logistica,
‒ il controllo democratico civile di forze armate,
‒ l’armamento e l’equipaggiamento militare,
‒ i sistemi d’informazione militari, le tecnologie d’informazione e di comunicazione militari nonché la gestione della sicurezza delle informazioni,
‒ la medicina e l’assistenza medica militari,
‒ le scienze e la ricerca militari, compresi l’economia e il diritto nel campo della difesa,
‒ la protezione dell’ambiente in relazione alle attività militari;
h) svolgimento di attività nell’ambito del diritto internazionale umanitario e della sua applicazione e implementazione a livello nazionale, compreso lo scambio di istruttori, materiale d’istruzione, informazioni, dati e competenze;
i) invio di osservatori a esercitazioni;
j) istruzione nell’ambito della ricerca e del salvataggio militari, in particolare in montagna;
k) svolgimento di attività sportive e culturali militari;
l) scambio di conoscenze, esperienze e processi di apprendimento tra biblioteche militari e musei, compreso lo scambio di oggetti d’esposizione.
2. Con il consenso delle autorità competenti possono essere convenute anche forme di cooperazione bilaterale diverse da quelle menzionate nell’articolo 5 capoverso 1.
Articolo 6: Comando e ordinamento del comando
Accordi in materia di comando e di ordinamento del comando devono essere conformi ai processi nazionali o ai processi convenuti tra le autorità competenti, incentrati sulle rispettive attività di cooperazione.
Articolo 7: Cooperazione e accordi tecnici
1. Le autorità competenti possono elaborare, per determinati periodi, documenti per la pianificazione della cooperazione che devono essere firmati dai rispettivi rappresentanti qualificati a tal fine.
2. Lo svolgimento di attività specifiche di cooperazione può essere disciplinato mediante accordi tecnici (AT) tra le autorità competenti subordinati al presente Accordo.
Articolo 8: Statuto giuridico
1. Durante il soggiorno sul territorio dello SO, lo statuto giuridico del personale dello SI si fonda sulle disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale.
1. Durante il soggiorno sul territorio dello SO, il personale dello SI osserva la legislazione nazionale dello SO.
3. Lo SO deve creare i presupposti amministrativi necessari per il soggiorno del personale SI sul proprio territorio e assistere il personale dello SI nelle questioni tecniche.
4. Durante il soggiorno sul territorio dello SO, il personale dello SI è autorizzato a indossare l’uniforme militare conformemente alle disposizioni e alle prescrizioni dello SI.
Articolo 9: Sicurezza
1. Lo SO adotta, nel quadro della sua legislazione nazionale, tutte le misure atte a garantire la sicurezza nonché a prevenire e a reprimere qualsivoglia atto illecito contro il personale dello SI e la proprietà di quest’ultimo.
2. Il personale dello SI è responsabile della sorveglianza delle installazioni e degli immobili messi a sua disposizione dallo SO conformemente alle disposizioni di quest’ultimo, nonché del materiale, degli oggetti di valore e dell’equipaggiamento fornitigli dallo SO o recati con sé.
3. Durante lo svolgimento di attività nel quadro del presente Accordo, lo SO è responsabile della sicurezza del personale dello SI al di fuori delle installazioni e degli immobili messi a disposizione del personale dello SI.
4. Nel quadro della legislazione nazionale dello SO, il personale dello SI coopera con le pertinenti autorità dello SO nei limiti delle competenze di queste ultime.
Articolo 10: Armi e munizioni
1. Nel quadro della legislazione nazionale dello SO, lo SI può introdurre armi e munizioni sul territorio dello SO esclusivamente ai fini del presente Accordo.
2. L’introduzione di armi e munizioni, le tipologie, le quantità specifiche e le modalità di impiego sono previamente convenuti per ogni singolo caso.
3. L’introduzione di armi e munizioni sul territorio dello SO, il loro trasporto, la custodia e l’impiego sono disciplinati dalla legislazione nazionale dello SO.
4. Per quanto concerne l’introduzione, il trasporto, la custodia e l’impiego di armi e munizioni, il personale dello SI osserva i requisiti e le prescrizioni in materia di sicurezza dello SI, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni dello SO in materia di sicurezza non siano sanciti dal diritto nazionale o non prevedano un livello di sicurezza maggiore.
5. Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni, si applicano le disposizioni e le prescrizioni dello SO in materia di sicurezza, sempre che le pertinenti disposizioni e prescrizioni dello SI non siano maggiormente restrittive.
Articolo 11: Ambiente
1. Il personale dello SI osserva la legislazione nazionale dello SO in materia di protezione dell’ambiente.
2. Su richiesta dello SI, lo SO fornisce informazioni sui contenuti della pertinente legislazione.
Articolo 12: Aeromobili e autoveicoli
1. Lo SO adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, misure volte a consentire l’uso del suo territorio ad aeromobili e ad autoveicoli dello SI nonché il loro accesso a installazioni militari.
2. Il SI è responsabile delle autorizzazioni di sorvolo (Diplomatic Clearances) e degli accordi concernenti l’atterraggio dei suoi aeromobili. Lo SO adotta, nel quadro della sua legislazione nazionale, tutte le misure atte a facilitare la concessione delle autorizzazioni di sorvolo e la conclusione degli accordi concernenti l’atterraggio.
3. Gli aeromobili e gli autoveicoli dello SI devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello SO.
Articolo 13: Sicurezza aerea
1. In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, lo SI è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento sicuro del proprio aeromobile.
2. Il personale dello SI deve disporre delle particolari capacità aeronautiche previste dallo SO per le pertinenti attività. Lo SO impartisce l’istruzione necessaria affinché il personale dello SI acquisisca tali capacità. Questo tipo di istruzioni viene pianificato in precedenza di comune accordo.
3. In caso di incidente o di evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono svolte conformemente alla legislazione nazionale dello SO. In tal caso, lo SO fornisce senza indugio allo SI dati e informazioni rilevanti concernenti l’incidente o l’evento.
4. D’intesa con lo SO, esperti designati dallo SI hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni rilevanti. Su richiesta dello SI, lo SO può autorizzare esperti designati dallo SI a svolgere parte delle indagini. Il rapporto sui risultati delle indagini è inviato allo SI.
5. D’intesa con lo SO, lo SI ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, sempre che si sia verificato sul territorio dello SO. I costi di tale indagine sono assunti dallo SI.
Articolo 14: Assistenza medica e assicurazioni
1. Il personale dello SI deve soddisfare i requisiti medici e fisici e disporre delle qualifiche e capacità professionali che lo SO ha stabilito per la pertinente attività.
2. Lo SI non invia nel territorio dello SO personale che non dispone di una copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia.
3. Su richiesta dello SI, lo SO trasmette informazioni su rischi particolari che devono essere coperti dall’assicurazione malattia.
4. Lo SO fornisce al personale dello SI cure mediche e odontoiatriche dello stesso livello qualitativo di quelle fornite al personale militare e civile dello SO.
5. Lo SO fornisce gratuitamente al personale SI l’assistenza medica d’urgenza. Su richiesta dello SI, lo SO fornisce o dispone ulteriori cure e provvede al trasporto dei pazienti in installazioni mediche. In tal caso lo SI assume tutti i relativi costi.
Articolo 15: Equipaggiamento
1. Lo SI garantisce che l’equipaggiamento del proprio personale soddisfi i requisiti stabiliti dallo SO per la pertinente attività.
2. Su richiesta dello SI, lo SO fornisce informazioni concernenti l’equipaggiamento necessario.
Articolo 16: Costi
1. Sempre che non sia convenuto diversamente, le Parti contraenti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con l’attuazione del presente Accordo.
2. Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carattere ufficiale e di rappresentanza sono assunti dallo SO.
3. Le Parti contraenti non sono vincolate da obblighi, anche per quanto concerne il rimborso delle spese, che non siano fondati sul presente Accordo o su altri accordi tecnici conclusi dalle autorità competenti secondo l’articolo 7 capoverso 2.
Articolo 17: Accesso
Se necessario ai fini del presente Accordo, il personale dello SI ottiene l’accesso a installazioni militari rilevanti dello SO conformemente alla legislazione nazionale dello SO.
Articolo 18: Coordinamento e pianificazione
Se necessario per la valutazione, il coordinamento e la pianificazione di attività secondo il presente Accordo, le autorità competenti o le unità subordinate svolgono incontri e consultazioni.
Articolo 19: Composizione delle controversie
Le controversie tra le Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte mediante negoziati tra le stesse Parti contraenti in modo più approfondito possibile.
Articolo 20: Disposizioni finali
1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno dell’ultima firma.
2. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante notifica scritta. In tal caso, il presente Accordo cessa di essere valido dopo 180 giorni dalla ricezione della notifica della denuncia.
3. Il presente Accordo può essere completato per scritto in ogni momento di comune intesa. In tal caso, l’articolo 20 capoverso 1 si applica per analogia.
4. A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi finanziari ai sensi del presente Accordo ancora in sospeso rimangono subordinati alle disposizioni dello stesso.
Fatto a [LUOGO] il [DATA], in due esemplari originali, ciascuno in lingua inglese e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
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