PROTOCOLLO D'INTESA
Direzione regionale Abruzzo
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA DIREZIONE REGIONALE INPS ABRUZZO
(di seguito denominata "INPS") E
GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI D’ABRUZZO
(di seguito denominati "Ordini")
di seguito, indicate congiuntamente, anche "le Parti"
PREMESSO CHE
- con protocollo d'intesa stipulato in data 2 settembre 2021, l'INPS e il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili hanno attivato una più incisiva collaborazione volta ad ottenere i migliori risultati sul piano di un'efficace fruibilità dei servizi da parte dei contribuenti, nel pieno rispetto delle reciproche funzioni e obiettivi istituzionali;
- il predetto protocollo d'intesa ha previsto all'articolo 6 la sottoscrizione di intese a livello territoriale al fine di assicurare una proficua collaborazione tra Istituto e iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le linee guida contenute nel presente protocollo;
- la collaborazione è finalizzata ad individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall'Istituto, nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione, con il comune obiettivo di assicurare la massima qualità e tempestività
dei servizi, la lotta all'evasione ed elusione contributiva e il contrasto all'esercizio abusivo della professione;
- è interesse particolare delle Parti contrastare l'esercizio abusivo della professione, per garantire il rispetto della legalità e lo svolgimento della professione unicamente da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente de/ lavoro";
- il canale telematico rappresenta la modalità esclusiva per la presentazione delle domande di prestazioni e servizi;
- l'Istituto ha reso disponibile alle aziende ed ai loro intermediari la funzione bidirezionale del Cassetto Previdenziale quale strumento di consultazione on-line dedicato ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei confronti dell'Istituto quali: artigiani e commercianti, professionisti e committenti iscritti alla gestione separata, aziende agricole con dipendenti e non, lavoratori autonomi agricoli nonché lavoratori domestici;
- l'Istituto ha introdotto, nel tempo, indicatori di qualità finalizzati a valorizzare la tempestività nella definizione delle risposte ai quesiti nonché la qualità delle risposte stesse, fornite attraverso il su menzionato cassetto e gli altri canali dedicati;
- le Parti convengono sull'esigenza di sottoscrivere un Protocollo d'intesa che tenga conto dell'evoluzione normativa, delle innovazioni tecnologiche e dei cambiamenti organizzativi interni all'Istituto, al fine di adeguare i reciproci impegni ai cambiamenti avvenuti e a quelli in corso;
VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente de/ lavoro";
- la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati e correlato decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 2010, n. 39;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni de/ Regolamento UE 2016/679 de/ Parlamento europeo e de/ Consiglio de/ 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo a/ trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal predetto decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice"
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015
n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra pp. AA."
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Oggetto e finalità
Il presente Protocollo è finalizzato:
- alla cooperazione tra le Parti orientata al perseguimento del comune obiettivo dell'efficacia dei servizi a vantaggio degli utenti finali;
- al miglioramento del flusso comunicativo al fine di rendere più agevoli le relazioni istituzionali nello svolgimento dei rispettivi compiti anche mediante l'utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale quale canale privilegiato di colloquio telematico;
- alla collaborazione nelle azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione, all'evasione e all'elusione contributiva.
Art. 2
Impegni dell’'INPS
L'INPS si impegna:
- ad assicurare la tempestiva definizione delle risposte ai quesiti pervenuti attraverso il Cassetto bidirezionale e gli altri canali dedicati espressamente indicati nel presente Protocollo
- a segnalare tempestivamente e tramite Cassetto i singoli errori, i flussi mancanti e le altre anomalie procedurali; in particolare, in mancanza di una corretta trasmissione dei flussi Uniemens, l’Istituto avrà cura di attivare la comunicazione con l’intermediario abilitato ai fini del ripristino della situazione di correntezza e correttezza contributiva. Nell’ipotesi di persistenza di anomalie, anche dopo la predetta comunicazione, l’Istituto si riserva di agire tramite gli strumenti della Vigilanza;
- ad assicurare consulenza su questioni normative ed eventuali criticità relative all'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo contributivo e riscossione.
Art. 3
Impegni dell'Ordine e dei suoi iscritti
Gli Ordini e i loro iscritti si impegnano:
- ad assicurare il monitoraggio continuo del fascicolo elettronico del contribuente, al fine di avere piena e preventiva conoscenza di tutte le informazioni attinenti al soggetto contribuente mediante la consultazione degli archivi contributivi messi a disposizione dall'Istituto e garantire la corretta gestione degli adempimenti contributivi e di denuncia;
- a garantire l'esattezza formale e sostanziale dei dati trasmessi con Uniemens, in particolare con riferimento ai codici fiscali dei dipendenti e collaboratori che devono essere validati dall'Agenzia della Entrate;
- a comunicare tempestivamente, mediante apposito canale telematico, la sospensione dell'attività aziendale con dipendenti per evitare scoperture contributive nonché a comunicare, con altrettanta tempestività, la riattivazione dell'attività a cui deve far seguito l’invio dei flussi Uniemens. Ciò al fine di evitare riattivazioni retroattive della matricola aziendale, garantire il corretto aggiornamento della posizione contributiva dell’Azienda e della posizione assicurativa dei singoli lavoratori e poter consentire l’erogazione delle prestazioni previdenziali eventualmente spettanti agli stessi lavoratori;
- a prestare particolare attenzione all’utilizzo del Cassetto Bidirezionale relativo anche ai lavoratori autonomi ART/COM e a rispondere alle comunicazioni che pervengono dalla sede INPS attraverso i canali telematici previsti;
- a rispondere alle comunicazioni che pervengono dalla sede INPS attraverso i canali telematici previsti;
- a mantenere aggiornati i propri riferimenti (mail, recapiti telefonici, sede, indirizzo PEC) nella piattaforma INPS, per consentire una corretta e rapida comunicazione bidirezionale, nonché aggiornare tempestivamente le deleghe dei contribuenti assistiti e le anagrafiche aziendali dei propri clienti.
Art. 4
Forme e modalità di collaborazione
Le Parti concordano sulla necessità di prevedere la realizzazione di incontri e/o seminari formativi, al fine di favorire lo scambio di informazioni, l'approfondimento e l'aggiornamento relativamente alla normativa di riferimento, alle prassi operative e alle procedure utilizzate.
Nel rispetto delle modalità e dei canali di comunicazione previsti dall'Istituto in ordine alla presentazione delle domande di servizio e delle richieste relative alla gestione della posizione contributiva, la collaborazione tra le Parti attiene ai seguenti aspetti:
- tempistica delle risposte da parte della sede INPS;
- modalità specifiche di contatto per soluzione di casi urgenti e/o per specifiche attività;
- utilizzo del canale di consulenza Webmeeting prenotabile su appuntamento da Cassetto Bidirezionale, per questioni che presentino caratteristiche di particolare complessità, esclusivamente nel caso in cui non sia stato possibile trovare le soluzioni attraverso le normali procedure. L’appuntamento dovrà essere prenotato tramite “Agenda appuntamenti”.
Le Parti concordano altresì di costituire un Tavolo tecnico regionale per monitorare il rispetto degli impegni assunti con la presente intesa, approfondire tematiche di carattere tecnico/normativo, nonché ogni altra questione e problematica che richieda un intervento congiunto.
Il Tavolo tecnico si riunirà presso la Direzione regionale INPS Abruzzo con cadenza semestrale ovvero, a richiesta di una delle Parti, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
Art. 5
Richieste di chiarimenti di carattere normativo e tecnico-informatico
Le richieste di chiarimenti di carattere normativo potranno essere presentate dagli Ordini alla Direzione Regionale Abruzzo, utilizzando la casella di posta istituzionale xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx; la Direzione Regionale Abruzzo si impegna a fornire risposta entro il termine indicativo di 30 giorni.
Le richieste di chiarimenti di carattere tecnico-informatico potranno essere formulate a cura dell'Ordine territoriale alle caselle xxxxxxxxx.XXXX@xxxx.xx delle Direzioni provinciali di riferimento che si impegnano a fornire risposta nel termine indicativo di 20 giorni.
Le richieste di sollecito provenienti dai singoli iscritti agli Ordini, connesse a pratiche o singoli soggetti contribuenti, dovranno pervenire alle caselle xxxxxxxxx.XXXX@xxxx.xx delle Direzioni provinciali di riferimento; queste si impegnano a rispondere alle richieste entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del sollecito.
Art. 6
Lotta all'esercizio abusivo della professione
Le Parti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile al corretto esercizio dell'attività di consulenza in materia di lavoro da parte dei soggetti abilitati, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
A tal fine le Parti concordano di attuare ogni azione utile a contrastare e reprimere il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione.
Sono abilitati a svolgere l'attività presso la sede INPS i professionisti muniti di tesserino rilasciato dall'Ordine professionale, che abbiano preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.
A tal proposito l'Ordine si impegna ad aggiornare l'elenco degli iscritti completo di numero di telefono, e-mail e PEC del professionista, nonché a comunicare via PEC
ogni successiva variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo.
Possono altresì accedere agli uffici dell'Istituto i dipendenti del professionista destinatari di sub delega ad operare nell'ambito del Cassetto Previdenziale.
L'INPS verifica che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, profilati sul portale dell'Istituto in qualità di intermediari abilitati, abbiano effettuato la preventiva comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista ed in caso contrario provvede a revocare/sospendere le credenziali di accesso ai servizi INPS.
Art. 7
Lotta all'evasione contributiva e a/ lavoro fittizio
Considerato l'importante ruolo istituzionale svolto dagli intermediari, l'Ordine si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di informare i contribuenti sulle conseguenze negative derivanti dalla violazione delle norme di legge, sui benefici collegati alla regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi nascenti dalla legislazione giuslavoristica.
L'INPS e l'Ordine si impegnano altresì a collaborare per la prevenzione/repressione del fenomeno del lavoro fittizio, finalizzato all'indebita percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali.
Art. 8 Misure di sicurezza
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
Art. 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
Art. 10 Durata dell'Accordo
Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di due anni e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con atto scritto a mezzo PEC.
Le Parti concordano di effettuare una verifica dell'andamento delle attività e dei risultati conseguiti a distanza di un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
Il presente Protocollo può essere integrato e/o modificato con le medesime modalità previste per il Protocollo nazionale, qualora intervengano nuove disposizioni legislative, sopravvengano esigenze di carattere organizzativo e/o tecnologico ovvero ogni qual volta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno; ciò al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 11 Pubblicità
Le Parti si impegnano a pubblicizzare il presente protocollo sui rispettivi siti istituzionali, nonché a darne diffusione con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.
Il Direttore Regionale INPS Abruzzo Su delega dei Presidenti provinciali degli
Ordini dei Dottori e degli Esperti Contabili di
Chieti, Pescara, L’Aquila, Teramo, Avezzano e
Marsica, Vasto e Lanciano:
Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XXXXXXXX
C = IT
Data e ora della firma: 19/05/2022 18:06:15
Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXX Xxxx: 19/05/2022 18:33:18