ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, in prosieguo d’atto denominata “Università”, codice fiscale e partita IVA 80088230018, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Torino il 21 ottobre 1955 e domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell’Università in Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx;
E
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
PIEMONTE, in prosieguo d’atto denominata “Arpa Piemonte”, P.I. 07176380017, rappresentata dal Direttore Generale, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato ad Alessandria il 23 luglio 1965 e domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell’Agenzia in Xxx Xxx XXX, 0 – 00000 Xxxxxx;
Premesso che
• L’Università ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore e la ricerca e, nell’ambito di tali finalità, cura l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo la formazione di un sapere critico;
• L’Università, ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto, “nell’ambito delle
proprie finalità, sviluppa […] rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca”;
• ai Rettori dell’Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80), nonché di sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento (art. 92 D.P.R. 382/80);
• gli ordinamenti didattici di taluni corsi di studi prevedono che parte dell’attività
didattica possa essere svolta presso laboratori e centri esterni, sotto la
responsabilità didattica dei docenti dei corsi, mediante stipula di apposite convenzioni;
• Arpa Piemonte è ente di diritto pubblico, istituito dalla Regione Piemonte con
l.r. 13.04.1995 n. 60, preposto alle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale;
• ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) della citata legge regionale competono ad Arpa Piemonte, tra le altre attività, la promozione e lo sviluppo della ricerca di base ed applicata in materia ambientale;
• l’art. 11 della medesima legge regionale prevede la stipula di convenzioni quadro con l’Università ed il Politecnico per un interscambio continuo di informazioni ed esperienze, ovvero per uno specifico apporto scientifico quando la complessità delle indagini od il grado di specializzazione necessaria per l’effettuazione delle stesse lo richiedono;
• l’art. 0 xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx dispone che le convenzioni quadro che
essa stipula con gli Atenei prevedano adeguate modalità per garantire un periodico e costante interscambio di informazioni ed esperienze tra gli stessi Atenei e le strutture di Arpa Piemonte, determinino le modalità di accesso alle consulenze, ove necessarie, definendone i parametri finanziari di riferimento, dispongano le modalità di pubblicizzazione dei risultati degli studi e delle ricerche almeno all’interno di Arpa Piemonte ed individuino per ogni singolo studio o ricerca i referenti dell’Ateneo e di Arpa Piemonte;
• l’Università degli Studi di Torino e l’Arpa Piemonte ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, anche attraverso lo svolgimento in comune di attività scientifiche, nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione, sviluppo e disseminazione del patrimonio di conoscenze a beneficio della comunità scientifica ed al trasferimento tecnologico delle stesse sul territorio;
• fra l’Università degli Studi di Torino e l’Arpa Piemonte è stata stipulata una
precedente Convenzione Quadro, pari oggetto, approvata dal Senato Accademico in data 19 settembre 2006 e con Decreto del Direttore Generale di Arpa Piemonte n. 455 del 14 novembre 2006, sottoscritta in data 15 novembre 2006 con validità di cinque anni, la quale ha prodotto risultati positivi ed apprezzati da entrambe le Parti;
• i due Enti ritengono opportuno rinnovare il rapporto di cooperazione al fine di
proseguire nello sviluppo di attività di ricerca e di consulenza, nonché nello
sviluppo di attività didattiche e formative su temi concordati e di comune interesse;
• con il presente Accordo le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive ma esclusivamente ad una attività di cooperazione di interesse istituzionale;
tutto quanto sopra premesso e considerato, l’Università e l’Arpa Piemonte, nel seguito indicati per brevità congiuntamente “Parti”, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Con il presente Accordo le Parti definiscono i contenuti e le modalità di attuazione della propria cooperazione nel campo della ricerca, della consulenza scientifica e della formazione in aree scientifiche di interesse comune.
Per la realizzazione delle attività svolte in cooperazione, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze e le proprie strumentazioni e apparecchiature compatibilmente con le rispettive esigenze e nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure interne in materia di qualità e sicurezza.
Articolo 2 - Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
Nell’ambito delle aree scientifiche previste nell’articolo 1 le Parti concordano di avviare attività di ricerca e sviluppo in aree tematiche di comune interesse.
Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività, le stesse dichiarano la propria disponibilità ad ospitare il personale dell’altra Parte, con lo scopo di approfondire temi scientifici di comune interesse e di svolgere progetti condivisi.
Le attività di cui al presente articolo potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali cooperazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:
• condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
• partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
• collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
• promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
Le Parti concordano sin d’ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell’avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell’attività e l’utilizzo di risorse umane e strumentali di entrambe le Parti.
Articolo 3 - Attività di formazione
Nell’ambito della collaborazione in attività formativa le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:
• promozione della formazione degli studenti dell’Università attraverso la frequenza per lo svolgimento di elaborati di laurea;
• formazione del personale di Arpa Piemonte, ai sensi del successivo art. 4;
• progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari su tematiche condivise, rivolti anche al personale Tecnico Amministrativo di entrambe le Parti;
• organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre
istituzioni locali e nazionali;
Nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, le Parti favoriranno altresì la collaborazione congiunta, ed eventualmente con terze parti, nella progettazione di attività formative, quali corsi di Dottorato di ricerca e corsi di Master universitari.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo le Parti favoriranno, in relazione alla singola iniziativa, la collaborazione a titolo gratuito del proprio personale individuato dai rispettivi organi competenti per lo svolgimento delle iniziative sopra descritte.
Art. 4 - Formazione di personale di Arpa Piemonte
Nell’ambito della collaborazione in attività formativa personale di Arpa Piemonte può essere ammesso alla frequenza di parte dei corsi universitari e post-universitari, su temi specifici e argomenti concordati con i responsabili delle strutture didattiche.
La frequenza che si svolge nell’ambito di corsi istituzionali che non necessitino di modifiche per la partecipazione del personale di Arpa Piemonte non comporterà oneri
finanziari a carico di Arpa Piemonte e obblighi di certificazioni o attestazioni di frequenza da parte dell’Università.
Articolo 5 - Accordi attuativi
In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno disciplinare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.
Articolo 6 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca
Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l’opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca presso i rispettivi laboratori collocati presso le proprie sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l’utilizzo delle strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d’ora a consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate nonché l’utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.
Articolo 7 - Copertura assicurativa ed accesso alle strutture
Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.
Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui al presente Accordo.
Ogni Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell’altra parte durante la permanenza presso i rispettivi locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al
presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività di ricerca.
Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente all’altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali dell’altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto.
Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Articolo 9 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
I risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo resteranno di proprietà congiunta delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell’ambito della cooperazione di cui al presente Accordo.
Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
Articolo 10 - Durata e Recesso
Il presente Accordo ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata mediante scambio di corrispondenza da effettuarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo per giustificati motivi, da comunicarsi alla Controparte con un anticipo di almeno 3 mesi dalla data del recesso.
In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso e gli specifici accordi già stipulati alla data di estinzione dell’Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Articolo 11 - Riservatezza
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall’altra Parte;
- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
Articolo 12 - Comitato tecnico-scientifico
Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto per l’Università dal Rettore (o suo delegato) e per Arpa Piemonte dal Direttore Generale (o suo delegato) con il compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo generali.
Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell’ambito del presente Accordo, il Comitato Guida individuerà, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo, un apposito Comitato Tecnico-scientifico composto da n. 3 (tre) rappresentanti per ogni Parte.
Il Comitato Tecnico-scientifico avrà il compito di definire le linee di sviluppo specifiche per ciascuna linea progettuale e i conseguenti accordi attuativi secondo quanto indicato all’articolo 5. Il Comitato Tecnico-scientifico monitorerà l’andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione ed i risultati conseguiti. Il Comitato Tecnico-scientifico riferirà annualmente al Comitato Guida in merito alle attività intraprese ed ai risultati conseguiti e proporrà nuove possibili attività da intraprendere nell’ambito del presente Accordo.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
Articolo 13 - Controversie
Qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, qualora non sia possibile una ricomposizione di prima istanza in via amichevole, sarà demandata al Foro di Torino.
Articolo 14 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le norme vigenti in materia.
Articolo 15 - Registrazione
Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/90 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.
Torino,
Università degli Studi di Torino Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte
Il Rettore Il Direttore Generale
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx) (Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università ai sensi dell’autorizzazione Agenzia delle Entrate- Ufficio di Torino 1- del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).