CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE
tra
CARMARENT S.R.L. con sede legale in Xxx Xxxxxx, 0 – 21052 Busto Arsizio (VA), Partita IVA n. 03468400126, in persona dell’Amministratore Unico Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx
da una parte e
SISTEMA IMPRESA con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx (XX) , Codice Fiscale e Partita IVA
n. 91027920197 in persona del Presidente Dott. Berlino Tazza
dall’altra parte,
di seguito, singolarmente, “Parte” o congiuntamente “Parti”
Premesso che:
CARMARENT SRL è un’azienda della locazione a lungo termine di veicoli, nonché di alcuni servizi accessori connessi;
SISTEMA IMPRESA è la Confederazione delle imprese e dei professionisti. La confederazione è disponibile a veicolare la proposta di Servizio di CARMARENT a condizioni più vantaggiose di quelle offerte al mercato a favore dei propri associati, ai loro dipendenti, ai loro coniugi e familiari che siano in regola con le quote associative annuali dovute alle articolazioni territoriali della confederazione;
SISTEMA IMPRESA è disposta a pubblicizzare e promuovere il Servizio riservato ai Soggetti Beneficiari, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte, senza dar vita ad alcun rapporto di agenzia e/o procacciamento d’affari con CARMARENT
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI
Ferme restando le definizioni contenute nelle Premesse e negli articoli che seguono, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il seguente significato. Le definizioni di termini al singolare sono paritetiche al plurale e viceversa:
- “CARMARENT SRL” ha il significato di cui al Preambolo;
- “Contratto” ha il significato di cui alla Premessa;
- “Soggetti Beneficiari” ha il significato di cui alla Premessa;
- “Dati Riservati” ha il significato di cui all’articolo 18.1;
- “Servizio” locazione a lungo termine, nonché i servizi accessori;
- “Parte” ha il significato di cui al Preambolo;
- “Società” ha il significato di cui alla Premessa;
- “SISTEMA IMPRESA” ha il significato di cui al Preambolo.
ARTICOLO 2 – PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto e le Parti dichiarano di averne preso piena conoscenza e di accettarne il contenuto senza riserve.
ARTICOLO 3 – PRINCIPI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Le Parti, nell’esecuzione di quanto previsto dal Contratto, si impegnano, tra l’altro:
a) ad adoperarsi secondo buona fede per salvaguardare l’utilità reciproca derivante dal Contratto;
b) a porre in essere la migliore collaborazione per dare efficace attuazioni alle previsioni di cui al Contratto, ponendo ciascuna a disposizione dell’altra conoscenze, documentazione, strumenti e dati, sempre nel rispetto degli obblighi di legge vigenti;
c) a rendersi disponibile ad eseguire prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto, qualora l’esecuzione delle stesse sia richiesta dalla Pubblica Autorità:
d) a comunicare reciprocamente con tempestività le circostanze che per l’altra Parte possano essere rilevanti o utili per l’esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 4 – NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
4.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato per il tramite del Contratto non potrà in alcun modo essere considerato, né da esse, né da terzi, come joint-venture o altra forma di associazione (inclusa l’associazione in partecipazione), restando le Parti medesime, l’una nei confronti dell’altra ed tutte nei confronti di terzi, libere da qualsiasi vincolo che non sia espressamente previsto dal Contratto.
4.2 Ogni precedente accordo, scritto e verbale, stipulato tra le Parti con riferimento all’oggetto del Contratto, deve intendersi superato e sostituito dal presente Contratto.
ARTICOLO 5 – OGGETTO DEL CONTRATTO
5.1 Con il presente Contratto, CARMARENT si impegna a prestare il Servizio ai Soggetti Beneficiari, alle condizioni, più convenienti rispetto a quelle offerte al mercato, che verranno rese note con le modalità di cui al successivo art. 6.1.
5.2 Le richieste dei Soggetti Beneficiari saranno valutate in base alle condizioni e termini previsti dall’Allegato 1 quali requisiti essenziali che tali soggetti dovranno possedere per poter usufruire del Servizio alle condizioni di cui al Contratto e saranno disciplinate alle condizioni economiche che verranno specificate nelle singole “Lettere di Offerta”.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI
6.1 Per tutta la durata del presente Contratto, CARMARENT si impegna a prestare il Servizio a favore dei Soggetti Beneficiari a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato applicando uno sconto del 10%. I Soggetti Beneficiari grazie al supporto di CARMARENT potranno scegliere il veicolo, la durata della locazione, il chilometraggio, i parametri di anticipo, eventuali franchigie ed i servizi, conoscendo fin da subito il canone mensile del Servizio, comprensivo dei costi di utilizzo e gestione.
6.2 SISTEMA IMPRESA si impegna a pubblicizzare e presentare gratuitamente il Servizio offerto da CARMARENT attraverso gli strumenti di comunicazione interna abitualmente utilizzati. Al suddetto fine, SISTEMA IMPRESA si adopererà a rendere nota ai propri associati, attraverso la diramazione di apposita comunicazione, l’avvenuta sottoscrizione del Contratto; tale comunicazione dovrà fornire agli associati l’informativa di base sul Servizio offerto da CARMARENT ed evidenziare le condizioni di miglior favore da quest’ultima praticate ai Soggetti Beneficiari.
6.3 Le Parti si impegnano altresì a concordare ulteriori iniziative finalizzate a promuovere il presente Contratto.
ARTICOLO 7 – RICHIESTA DEL SERVIZIO
7.1. I Soggetti Beneficiari interessati al servizio potranno farne richiesta a CARMARENT attraverso la compilazione e l’invio, da parte degli stessi di un apposito “Modulo di contatto”, il cui modello è allegato al Contratto (Allegato 2 ).
7.2 CARMARENT potrà richiedere ai Soggetti Beneficiari ulteriore documentazione contabile/anagrafica per effettuare le opportune verifiche di economico/finanziarie (a titolo esemplificativo: P. IVA/Codice Fiscale; dichiarazione dei redditi; ecc).
7.3 CARMARENT si riserva altresì la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta dei Soggetti Beneficiari in base ai propri standard operativi e commerciali, comunicando loro l’esito delle valutazioni delle richieste.
7.4 CARMARENT sarà libera di accettare, o rifiutare la richiesta senza che ciò possa dar luogo ad indennizzo o danno alcuno a favore del richiedente o di SISTEMA IMPRESA, restando pertanto a completa discrezione di CARMARENT la valutazione sull’erogazione del Servizio.
ARTICOLO 8 – GARANZIE
8.1 Ciascuna Parte è tenuta a svolgere le attività poste a proprio carico con la migliore diligenza professionale.
ARTICOLO 9 – ASSENZA DI CORRISPETTIVI E SPESE
9.1 Le Parti convengono che, per le attività oggetto del presente Contratto, non sarà dovuto alcun corrispettivo.
9.2 Ciascuna Parte sopporterà tutte le spese ed i costi di carattere legale, contabile o di altra natura, dalla stessa sostenuti direttamente o a sua richiesta, in relazione alla negoziazione, predisposizione e definizione del Contratto.
ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
Ciascuna Parte svolgerà le attività a proprio carico previste dal contratto con esclusione del potere di rappresentanza dell’altra Parte.
ARTICOLO 11 – DURATA E RECESSO
11.1 Il presente Contratto avrà una durata di un anno dalla data di sottoscrizione della stessa e si intende automaticamente rinnovato salvo disdetta come al punto 11.2.
11.2 Le Parti avranno altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra Parte, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, trasmessa agli indirizzi di cui al successivo Art. 16.1
11.3 Resta inteso tra le Parti che, al termine del presente Contratto per qualsiasi causa, gli impegni resteranno comunque in vigore fino a quando non saranno giunte a buon fine tutte le iniziative in essere o avviate e le Parti non saranno tenute al pagamento di alcuna indennità o compenso di alcun genere, ad alcun titolo, a favore dell’altra Parte.
ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Ciascuna Parte, salvo espresso consenso scritto dall’altra Parte non potrà cedere il Contratto né i diritti e gli obblighi da esso derivanti, per alcuna o tutte delle obbligazioni che discendono dal contratto stesso.
ARTICOLO 13 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Qualsiasi modifica e integrazione del Contratto potrà essere apportata di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.
ARTICOLO 14 – INVALIDITA’ PARZIALE
L’invalidità, la nullità o l’impossibilità di applicazione di qualunque clausola del Contratto non comporterà l’invalidità, la nullità o l’inefficacia delle restanti parti di esso, fermo l’impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.
ARTICOLO 15 – MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
15.1 Il Contratto si concluderà mediante scambio di corrispondenza commerciale e dunque si intenderà perfezionato nel momento in cui CARMARENT riceverà da SISTEMA IMPRESA l’accettazione del Contratto debitamente sottoscritta.
15.2 Ciascuna delle Parti garantisce all’altra: (I) di aver assunto tutte le deliberazioni necessarie per stipulare e dare esecuzione al Contratto, (II) che il Contratto è per essa pienamente vincolante ed impegnativo, (III) che il Contratto non viola disposizioni di altri contratti da essa stipulati né divieti, di qualsiasi origine o natura, ai quali esso sia assoggettato.
ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONI
16.1 Le comunicazioni previste dal presente Contratto saranno effettuate per iscritto via fax o email all’attenzione dei seguenti referenti, presso le sede legali:
Per CARMARENT
Xxx.xx dell’Amministratore Unico Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx,0 – 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX)- Sede Operativa Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) – Tel. 000.0000000 – mob. 335.7487626 – email: xxx@xxxxxxxxx.xx
Per SISTEMA IMPRESA
Xxx.xx del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx – Sede Legale Via Olivetti, 17 – 26013 Crema (CR) – Tel. 0000.000000 – mob. 393.8740695 – email: x.xxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxx.xxx
16.2 E’ fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, all’altra Parte, nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.
16.3 Le comunicazioni aventi ad oggetto l’ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, purché documentabile, agli indirizzi che le Parti si renderanno noti nel corso dell’esecuzione del Contratto.
16.4 Le comunicazioni saranno efficaci dal giorno di ricezione delle stesse.
ARTICOLO 17 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
17.1 Per tutto il periodo di operatività del Contratto, ciascuna Parte, potrà utilizzare i diritti di proprietà intellettuale e industriale dell’altra Parte unicamente per finalità correlate all’esecuzione del Contratto, e previo preventivo accordo scritto tra le stesse. In relazione all’uso che precede, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo tale uso satisfattivo degli interessi specifici e propri di tutte le Parti in relazione all’esecuzione del Contratto.
17.2 Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione, recesso o perdita di efficacia della stessa per qualunque ragione e a qualunque titolo, l’uso dei segni distintivi e di qualsiasi altro elemento elaborato in esecuzione del Contratto, nonché qualunque diritto di proprietà intellettuale e industriale dovrà immediatamente cessare.
ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
18.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati , le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti relativi alle Parti, o a terzi (i “ Dati Riservati”) di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o della conclusione del Contratto ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dallo stesso e a non rilevare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell’altra Parte. Ciascuna delle Parti si impegna a far si che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e li rispettino.
18.2 Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle autorità amministrative e/o giudiziarie, le Parti non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno o Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti dal Contratto.
18.3 Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione del o recesso dal Contratto o di perdita di efficacia dello stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati Riservato non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi.
ARTICOLO 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
19.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. n.196/2003) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.
19.2 In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, compresi quelli dei Soggetti Beneficiari, saranno trattati e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o comunque, connesse all’esecuzione del Contratto. Le Parti consapevoli dei diritti e delle libertà tutelate da detta normativa, tratteranno i dati personali forniti in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali ex articolo 28 del D. Lgs. n.196/2003.
19.3 Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l’alterazione dei dati personali ovvero l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.
19.4 Le Parti non potranno in alcun caso raccogliere e trattare dati sensibili, salvo espresso consenso degli interessati.
ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
20.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
20.2 Per qualsiasi controversia nascente tra le Parti in merito di validità, all’interpretazione, all’esecuzione o cessazione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona.
Allegati:
Allegato 1 : Condizioni di partecipazione - Soggetti Beneficiari;
Allegato 2 : Modulo di contatto;
Luogo, data OTTOBRE 2017
SISTEMA IMPRESA CARMARENT SRL
Dr. Berlino Tazza Xxxxxxx Xxxxxxx
SIGLATO SIGLATO
ALLEGATO 1 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI
1. SOGGETTI BENEFICIARI
Potrà usufruire del Servizio di cui al Contratto gli iscritti a Sistema Impresa, i loro dipendenti, i loro coniugi e familiari di primo grado e i loro clienti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione a Sistema Impresa.
b) Copia certificato comprovante il grado di parentela per i familiari.
c) Mail dell’iscritto all’associazione che segnala i propri dipendenti.
d) Mail dell’iscritto all’associazione che segnala i propri clienti.
e) Fornire la documentazione necessaria a CARMARENT per istituire la pratica di Noleggio a Lungo Termine.
ALLEGATO 2 – MODULO DI CONTATTO
Spett.le
CARMARENT SRL
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx (XX)
da inviare via email mediante scansione all’indirizzo:
Con la presente, il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra ……………………………………………………………………….
Richiede di essere contattato/a da CARMARENT per ottenere una proposta commerciale relativa ai servizi di noleggio a lungo termine alle condizioni di cui al Contratto.
A tal fine indica quali propri dati i seguenti:
Nome e Cognome……………………………………………………………………………….................………….
Indirizzo e CAP………………………………………………………………………………………………..………..
Codice Fiscale/Partita IVA………………………………………………………………………................…………
Telefono/Fax………………………………………………………………………………………………….…………
Email………………………………………………………………………………………………………….………….
Luogo e data…………………………… Timbro e firma…………………………..……..