Contratto di Assicurazione Assistenza
Contratto di Assicurazione Assistenza
DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia Ed. Marzo 2021_ultima versione disponibile
Prodotto: “Cyber Risk Protection”
Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Cyber Risk Protection è un’assicurazione che ha per oggetto la fornitura di garanzie di Assistenza Cyber Risk, per l’Assicurato e per il suo Nucleo familiare.
Che cosa è assicurato?
La polizza Cyber Risk Protection, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie Cyber Risk Protection” e agli articoli “Esclusioni e Limitazioni” della singola garanzia, fornisce all’Assicurato e al suo Nucleo familiare le seguenti prestazioni di Assistenza:
✓ Protezione per Shopping online
- Mancata consegna dei beni acquistati
- Consegna di beni difettosi e danneggiati
- Perdita o danno ai beni nella fase di restituzione
- Diniego di rimborso del prezzo di acquisto in caso di giustificata restituzione
✓ Protezione della E-Reputation (Identità Digitale) e Protezione da Cyber Bullismo
- Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale)
- Cyber Bullismo
✓ Protezione per la Perdita Dati
- Opzione 1 - Ripristino/recupero “fai-da-te” dei dati persi, utilizzando software dedicato e specialistico
- Opzione 2 - In caso di difetto tecnico o rottura Servizi di Recupero dati in laboratorio dedicato
✓ Protezione Legale per Cyber Risk
Che cosa non è assicurato?
🗶 Protezione per Shopping online
La polizza assicurativa, non opera in caso di acquisti “online via Internet” di beni:
- ad uso non personale dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare nuovi o rigenerati;
- ad uso personale dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare non nuovi o non rigenerati.
🗶 Protezione della E-Reputation (Identità Digitale) e Protezione da Cyber Bullismo
La polizza assicurativa non opera nel caso in cui i dati non danneggino l’identità digitale dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare o nel caso in cui i dati vengano utilizzati per reati non riconducibili al Cyber Bullismo.
🗶 Protezione per la Perdita Dati
La polizza assicurativa non opera per il recupero dei dati, ad uso non personale, di proprietà dell’Assicurato o del suo Nucleo familiare, registrati su un dispositivo di archiviazione.
🗶 Protezione Legale per Cyber Risk
La polizza assicurativa non opera nel caso:
- in cui l’Assicurato e le persone appartenenti al suo Nucleo familiare, richiedano informazioni in relazione a problemi legali direttamente connessi al Cyber Risk (es. in tema di acquisti, transazioni bancarie, pagamenti, reputazione online) e per i quali non è applicabile la legge nazionale;
- in cui l’Assicurato e le persone appartenenti al suo Nucleo familiare, richiedano informazioni non in relazione a problemi legali direttamente connessi al Cyber Risk.
- di una perdita o danno verificatosi e/o scoperto dall’Assicurato al di fuori del periodo di validità della polizza.
Ci sono limiti di copertura?
! Si, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni.
Dove vale la copertura?
Nel territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrive il contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.
In caso di sinistro:
− darne avviso a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri;
− per richiesta di assistenza, l’Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del Premio deve avvenire contestualmente all’acquisto della polizza a mezzo Carta di Credito, PayPal e bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha validità dalle ore e dal giorno indicati in polizza e per un periodo di 365 giorni consecutivi.
Come posso disdire la polizza?
Entro 14 giorni dalla data di acquisto della polizza, il Contraente ha diritto di esercitare il diritto di recesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che per legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento. L’Assicurato/Contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto assicurativo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguenti indirizzo Viale Brenta, 32 – 00000 Xxxxxx (XX).
Assicurazione Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa di Assicurazione: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia Ed. Marzo 2021_ ultima edizione disponibile
Prodotto: “Cyber Risk Protection”
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
I l contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496 Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx ; PEC: xxx.xx@xxxxxxxxx.xx
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 413.082.000.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 120.834.000.
Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 348.367.480e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 156.765.370. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 150,8% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 303,8%
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx a far data dal 31 maggio di ogni anno.
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
La copertura assicurativa Cyber Risk Protection fornisce all’Assicurato e al suo Nucleo familiare le seguenti prestazioni di Assistenza:
✓ Protezione per Shopping online
La copertura assicurativa, opera in caso di acquisti “online via Internet” di beni per uso personale dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare, nuovi o rigenerati.
- Mancata consegna dei beni acquistati. La copertura opera nel caso in cui:
• i beni acquistati non siano stati consegnati, o siano stati consegnati in parte, ovvero quando i beni non siano stati ricevuti nella loro interezza entro 2 settimane dalla data concordata di consegna;
• l’Assicurato abbia contattato il venditore online chiedendo la consegna entro un periodo di ulteriori 2 settimane (l’assicurato deve fornire la prova scritta, email, fax – atta a provare di aver contattato il venditore online);
• il venditore non adempia entro i termini di cui sopra alla sua obbligazione.
- Consegna di beni difettosi e danneggiati. La copertura opera nel caso in cui:
Che cosa è assicurato?
• i beni consegnati siano difettosi o danneggiati (beni che presentano un difetto materiale);
• l’Assicurato abbia già esercitato i suoi diritti legali o contrattuali ed i diritti derivanti dalla garanzia legale o di conformità;
• il venditore non abbia adempiuto alle sue obbligazioni nei termini previsti ovvero, ad esempio, non si sia attivato, entro i termini previsti per l’attivazione, seguendo la procedura prevista per i reclami al venditore online o quella comunque prevista per la tutela dei diritti del consumatore.
- Perdita o danno ai beni nella fase di restituzione. La copertura opera se, nell’esercizio del diritto dell’Assicurato alla restituzione dei beni acquistati online, gli stessi siano persi o danneggiati in questa fase e il venditore/venditore online o la compagnia di spedizione rifiuti di rimborsare il prezzo di acquisto, senza valida motivazione legale.
- Diniego di rimborso del prezzo di acquisto in caso di giustificata restituzione. La copertura opera se l’assicurato eserciti il suo diritto di restituzione dei beni e il venditore rifiuti di rimborsare il prezzo di acquisto pagato, senza valida motivazione legale.
In caso di evento assicurato
A) L’Assicurazione fornisce le seguenti prestazioni:
Servizio di assistenza per supportare l’Assicurato a recuperare le perdite subite. Vengono fornite informazioni e supporto su come risolvere la vertenza con il venditore online.
B) Identificazione delle perdite (incluse consegna e costi di restituzione) se il venditore online non soddisfi la richiesta di rimborso dell’Assicurato.
È previsto il rimborso del costo del bene acquistato e dei costi di consegna e restituzione.
✓ Protezione della E-Reputation (Identità Digitale) e Protezione da Cyber Bullismo
La copertura assicurativa garantisce la cancellazione e/o il blocco dei dati che danneggiano l’identità digitale dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare o che vengono utilizzati per reati di Cyber Bullismo, come di seguito descritto.
La copertura assicurativa viene fornita per tutti i siti Web.
- Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale). Rientrano in questa definizione:
1. i danni procurati attraverso la diffamazione e le offese espresse tramite foto, scritture, video, su blog, forum, social network o sui siti Web;
2. i danni procurati da informazioni private pubblicate senza l’autorizzazione e/o il consenso o illegalmente su blog, forum, social network o siti Web (incluse ma non limitate a: foto, video, indirizzo, numero di telefono e altro).
- Cyber Bullismo. Rientra in questa definizione il danneggiamento o lo stalking su blog, forum o tramite social media in modo ripetuto e deliberato.
L’Assicurazione fornisce le seguenti prestazioni:
A) Assistenza tecnica “online” per il supporto di primo livello.
L’Assicurazione garantisce il contatto con un team di esperti “online” per fornire una disamina e una possibile soluzione e indica i possibili rimedi alle conseguenze derivanti da un danno alla reputazione online e/o da Cyber-Bullismo;
B) Richiesta di cancellazione delle informazioni in accordo col gestore del sito Web coinvolto o con la piattaforma di Social Media. All’Assicurato sarà fornito un contatto con l’esperto di Digital Risk che lo aiuterà ad ottenere la cancellazione, la de-indicizzazione e/o blocco dei dati pubblicati e rilevati e che compromettono l’identità digitale e la privacy dell’Assicurato;
C) Fornitura di un sistema di monitoraggio online che identificherà le informazioni sull’Assicurato che sono disponibili al pubblico sul web e su dark web.
Il monitoraggio consiste nel controllo effettuato sui dati web dell’Assicurato e/o dei familiari (identità e dati finanziari).
Il sistema di monitoraggio eseguirà la scansione di siti Web incluso le segnalazioni di violazioni dei dati e avviserà l’Assicurato tramite e-mail se sono stati identificati eventuali rischi.
✓ Protezione per la Perdita Dati Informatici
La copertura assicurativa opera per il recupero dei dati, ad uso personale, di proprietà dell’Assicurato o del suo Nucleo familiare, registrati su un dispositivo di archiviazione.
La copertura assicurativa opera in caso di:
• difetto tecnico che si verifichi nell’hardware di memorizzazione (ad esempio danni al dispositivo di lettura);
• la rottura dell’hardware di memorizzazione (ad esempio a causa della caduta del portatile);
• errori del software;
• virus o malware;
• danneggiamento dell’hardware di memorizzazione causato da errori operativi (ma non dalla cancellazione involontaria di dati). Questi eventi sono coperti esclusivamente durante il periodo di validità della polizza.
L’Assicurazione fornisce le seguenti prestazioni:
A) Opzione 1 - Ripristino/recupero dei dati persi effettuato dall’Assicurato, con il supporto di Allianz Global Assistance
Il ripristino o recupero dei dati è effettuato direttamente dall’Assicurato, con l’utilizzo di software dedicato e specialistico, messo a disposizione dai tecnici di Allianz Global Assistance che forniscono anche assistenza per l’utilizzo.
Tale opzione non è applicabile in caso di difetto tecnico che si verifichi nell’hardware di memorizzazione.
B) Opzione 2 - Servizi di Recupero dati in laboratorio dedicato (In caso di difetto tecnico o rottura)
In caso di esito negativo dell’opzione 1, Allianz Global Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un fornitore specializza-to per ripristinare i dati o recuperarli da un hardware di memorizzazione difettoso. L’hardware di memorizzazione difettoso verrà restituito all’Assicurato insieme a uno o più dispositivi separati con i dati recuperati. Su richiesta, il fornitore specializzato può eliminare e/o rimuovere i dati in linea con le norme sulla protezione dei dati;
✓ Protezione Legale per Cyber Risk
L’Assicurato può usufruire di una prima consulenza telefonica e /o tramite e-mail per sé stesso e le persone appartenenti al suo Nucleo familiare, qualora richiedano informazioni in relazione a problemi legali direttamente connessi al Cyber Risk (es. in tema di acquisti, transazioni bancarie, pagamenti, reputazione online) e per i quali è applicabile la legge nazionale.
La copertura opera in caso di una perdita o danno verificatosi e/o scoperto dall’Assicurato durante il periodo di validità della polizza. Per scoperta si intende il momento in cui l’Assicurato acquisisce per la prima volta la conoscenza dell’evento che determina la perdita e/o il danno. All’Assicurato viene fornito un numero telefonico e un indirizzo email per un accesso facile e rapido ad una prima consulenza data da un legale abilitato nel paese di residenza dell’Assicurato.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Come indicato nel DIP: 🗶 Alcune casistiche non rientrano nel perimetro di copertura, per i dettagli si rimanda alle esclusioni. 🗶 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Cyber Risk Protection Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: a) qualsiasi sinistro che sia conseguenza di un evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura della Polizza; b) quando, al momento dell’acquisto della polizza, l’Assicurato sia a conoscenza di qualunque fatto che possa dare origine a un sinistro; c) la colpa grave che causi un sinistro, intendendosi per colpa grave la consapevole e volontaria inosservanza da parte dell’Assicurato o da chi utilizzi il prodotto assicurato dell’ordinaria diligenza richiesta; d) qualsiasi atto illegale compiuto dall’Assicurato o qualsiasi infrazione di divieti o regolamenti governativi; e) le prestazioni nei confronti di un familiare se vietato da qualsiasi legge o regolamento. Non è prevista in questo caso alcuna prestazione o indennizzo alternativo; f) la perdita o smarrimento di ogni genere; g) qualsiasi danno causato da eventi esterni come incendi, inondazioni, fulmini e esplosioni; h) i danni causati o derivanti da: - una forza elettromagnetica, causata dall’uomo o innescata naturalmente; - reazioni nucleari o contaminazioni da armi nucleari o radioattività; - infiltrazioni, inquinamento o contaminazione; - danni causati da guerre, invasioni, rivoluzioni; - catastrofi naturali. Disposizioni e limitazioni a) Allianz Global Assistance si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge; b) Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate; c) Nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione; d) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute; e) Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana. Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato. Protezione per Shopping online 🗶 Esclusioni e limitazioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) L’Assicurazione non opera in caso di acquisto di: a) terreni e edifici; b) aerei, veicoli a motore, natanti; c) beni deperibili (es. cibo); d) piante e animali; e) servizi; f) diritti di autore; g) contratti per la fornitura di elettricità e gas; h) beni illegali; i) prodotti non destinati ad essere venduti nel paese di residenza e beni di Grey Market; j) attrezzatura venduta “vista e piaciuta” per la quale l’Assicurato si assume la responsabilità di eventi preesistenti; k) un prodotto o gruppo di prodotti venduto come lotto o gruppo di prodotti all’interno di un listino; l) prodotti usati (e non rigenerati) al momento dell’acquisto; m) trasporto o spese di spedizione non autorizzate; n) prodotti le cui misure di sicurezza siano state rimosse, aggirate, disabilitate o alterate; o) qualsiasi bene derivante da un acquisto non sottoposto a IVA; p) qualsiasi bene derivante da uno scambio o da una vendita all’asta; q) transazioni di capitale non assicurate; transazioni a scopo speculativo e scommesse; |
r) contratti di gioco o scommesse; s) transazioni a termine o a fini speculativi; t) strumenti finanziari, anche in forma scritturale come garanzia, e ogni altra forma di investimento finanziario. L’assicurazione inoltre non opera in caso di: u) guasto dovuto a difetti dei materiali e del prodotto (tali difetti dovrebbero rientrare nell’ambito di copertura della garanzia del produttore e/o dei diritti legali dell’Assicurato); v) guasto dovuto a responsabilità del produttore in fase di progetto, di produzione o altro in relazione alla sicurezza del prodotto assicurato; w) costi e perdite derivanti dall’incapacità di utilizzo del prodotto assicurato, ad es. noleggio di un bene sostitutivo; x) qualsiasi importo recuperabile da una compagnia di spedizione o dal venditore online; y) qualsiasi importo recuperabile da altre polizze assicurative; z) eventi previsti al precedente articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie Cyber Risk Protection”. Protezione della E-Reputation (Identità Digitale) e Protezione da Cyber Bullismo 🗶 Esclusioni e limitazioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) La copertura assicurativa non opera in caso di: a) cyber bullismo o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che normalmente risiede con l’Assicurato; b) cyber bullismo già iniziato o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione di materiale precedente all’inizio del periodo di assicurazione; c) danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti nel rispetto delle Leggi a tutela della Privacy; d) danno reputazionale correlato all’attività professionale del beneficiario dell’assicurazione; e) danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pedopornografici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili e ogni altra promozione di contenuti e azioni che costituiscano reato; f) cyber bullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i contenuti non sono pubblicamente disponibili; g) cyber bullismo o danno reputazionale causato all’interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati; h) danno reputazionale a persona famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell’interesse pubblico; i) danno reputazionale a persona che ricopra la carica di Amministratore di: – enti di beneficenza, – società con un fatturato superiore a 200 milioni di euro o con un bilancio superiore a 2 miliardi di euro. Protezione per la perdita dati informatici 🗶 Esclusioni e limitazioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) La copertura assicurativa opera alle seguenti condizioni: 1) La data di fabbricazione del dispositivo interessato dalla perdita di dati deve risalire al massimo a 5 anni prima della data di accadimento del sinistro; nel caso in cui la fabbricazione del dispositivo risalga ad una data antecedente di più di 5 anni la copertura non è operante. 2) Ai soli effetti della presente prestazione, i supporti informatici assicurati sono solo quelli di seguito descritti: Hardware di memorizzazione inclusi nella copertura assicurativa. La copertura è prevista solo in relazione alle componenti interne intese come componenti integrative di computer oppure hardware esterni, come quelli utilizzati per l’archiviazione dei dati, che siano parte integrante del computer. Sono inclusi: • HDD e SSD dei portatili e dei Computer (PC); • HDD esterno e SSD (USB drive); • Smartphone; • Tablet; • Netbook. 3) Hardware di memorizzazione esclusi dalla copertura assicurativa La copertura non opera in caso di Hardware non rientranti nella definizione di cui al punto 1) e 2) come, a titolo esemplificativo, più componenti in una configurazione R AID, console di gioco e supporti flash USB collegati. Anche i seguenti hardware sono esclusi dalla copertura assicurativa: • Dischi; • DVD; • CD. 4) Eventi non assicurati: La copertura assicurativa non copre inoltre: a) gli eventi causati intenzionalmente; b) le perdite o i danni conseguenti alla distruzione dei dati; c) i danni causati da un terzo; d) la cancellazione accidentale di singoli record di dati personali da parte dell’Assicurato; e) la copia di tutti i dati disponibile come backup su un altro hardware/dispositivo di memorizzazione; f) la sostituzione e/o riparazione dell’hardware e/o dispositivo di memorizzazione. Protezione Legale per Cyber Risk 🗶 Esclusioni e limitazioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) a) la consulenza legale successiva alla prima; b) le spese legali assunte senza previa autorizzazione da parte di Allianz Global Assistance o rivolgendosi ad un consulente esterno; c) i costi sostenuti nella prosecuzione della vertenza (costi associati a cause legali); |
d) eventi previsti al precedente articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie Cyber Risk Protection”. |
Ci sono limiti di copertura?
Oltre alle Esclusioni comuni a tutti le garanzie e alle Esclusioni e Limitazioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) per singola prestazione, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono previste le seguenti limitazioni nell’ambito di applicazione della copertura assicurativa:
Protezione per Shopping online
! In caso di Xxxxxxx di rimborso del prezzo di acquisto in caso di giustificata restituzione, la copertura assicurativa opera se l’assicurato eserciti il suo diritto di restituzione dei beni e il venditore rifiuti di rimborsare il prezzo di acquisto pagato, senza alcuna motivazione legale.
! Le prestazioni rese per la “Protezione per Shopping Online” sono limitate ad un totale di tre eventi e/o ad un massimo di Euro 500 di capitale nel periodo di copertura. Questa è la massima esposizione dell’assicuratore per questa prestazione.
! La copertura assicurativa opera per gli acquisti online per i quali il venditore online ha la sua sede legale nell’ambito dell’Unione Europea (EU), Norvegia, Islanda o Liechtenstein, San Marino e Città del Vaticano.
Protezione della E-Reputation (Identità Digitale) e Protezione da Cyber Bullismo
! La presente copertura costituisce per Allianz Global Assistance una obbligazione di mezzi e non di risultato. Allianz Global Assistance si impegna pertanto a mettere in atto tutte le misure e gli strumenti necessari al fine del raggiungimento del risultato, senza che questo possa essere sempre garantito.
! La copertura assicurativa opera esclusivamente nei limiti di attività e responsabilità previsti all’assicuratore e alle condizioni sopra riportate.
! Il servizio non fornisce consulenza di tipo Legale.
! In caso di Fornitura di un sistema di monitoraggio online che identificherà le informazioni sull’Assicurato che sono disponibili al pubblico sul web e su dark web il servizio sarà disponibile dalla data di denuncia del Sinistro per un periodo di 6 mesi..
Protezione per la perdita dati
! La presente Polizza costituisce per Allianz Global Assistance una obbligazione di mezzi e non di risultato. Allianz Global Assistance si impegna pertanto a mettere in atto tutte le misure e gli strumenti necessari per garantire il ripristino completo dei dati smarriti dai supporti informatici dell’Assicurato e dei suoi familiari, senza che questo possa essere sempre garantito.
! La copertura assicurativa opera esclusivamente nei limiti di attività e responsabilità previsti dall’assicuratore e alle condizioni sopra riportate.
! Le prestazioni sono limitate a non più di un evento all’anno.
Protezione Legale per Cyber Risk
! Le prestazioni vengono fornite a condizione che sia l’evento che ha determinato il contatto sia la stessa sessione di consulenza avvengano entro i termini di polizza.
! L’assicurazione, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Esclusioni e limitazioni ”, copre i costi a copertura della prima consulenza fino ad un importo pari a Euro 200 e per un massimo di tre eventi nel periodo di durata annuale della polizza.
! La copertura assicurativa opera esclusivamente nei limiti di attività e responsabilità previsti dall’assicuratore e alle condizioni sopra riportate.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | Denuncia di sinistro: Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa tramite numero Verde, indicando con precisione il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; indirizzo e luogo da cui chiama (quando richiesto); eventuali recapiti telefonici a cui essere ricontattato, numero polizza. |
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all’assicurato da enti/strutture/società/professionisti convenzionati con la compagnia su incarico di quest’ultima. | |
Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. |
OBBLIGHI DELL’IMPRESA | Le prestazioni di assistenza vengono erogate dalla Centrale Operativa nell’immediatezza della richiesta dell’Assicurato. Qualora, nei casi residui, dovesse essere operato un rimborso all’assicurato, la liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dal momento in cui l’Assicuratore è entrato in possesso dell’intera documentazione. |
Quando e come devo pagare? | |
PREMIO | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
RIMBORSO | Non è previsto un rimborso del premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
DURATA | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
SOSPENSIONE | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE | Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP. |
RISOLUZIONE | Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto. |
A tutti coloro che intendono proteggere sé stessi e la propria famiglia dai rischi digitali.
A chi è rivolto questo prodotto?
La remunerazione pari a € 5,00 viene applicata alle sole polizze acquistate via telefono.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
ALL’IMPRESA ASSICURATRICE | I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi: • Form dedicato alla presentazione di un reclamo sul sito web della Compagnia • E-mail alla casella xxxxxxxXXX@xxxxxxx.xxx • Fax: x00 00 00 00 0000 • Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
MEDIAZIONE | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un’azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione. |
NEGOZIAZIONE ASSISTITA | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita non è obbligatoria. |
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/ |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Rappresentanza Generale per l’Italia
❑ Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxx - Xxxxxx
❑ Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
❑ Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
❑ Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
❑ Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I.
Condizioni di Assicurazione per l’Assicurato
“Polizza Cyber Risk Protection”
Edizione Marzo 2021
La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”
INDICE
1. DEFINIZIONI pag. 2
1.1. DEFINIZIONI GENERALI pag. 2
2. NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE pag. 3
2.1. Criteri di Stipulazione - Validità pag. 3
2.2. Decorrenza e Operatività pag. 3
2.3. Diritto di recesso pag. 3
2.4. Forma delle Comunicazioni pag. 3
2.5. Oneri Fiscali pag. 3
2.6. In caso di sinistro pag. 3
2.7. Rinvio alle norme di legge pag. 4
3. GARANZIE pag. 4
3.1 ASSISTENZA PROTEZIONE PER SHOPPING ONLINE pag. 4
3.1.1 Eventi assicurati pag. 4
A) Mancata consegna dei beni acquistati pag. 4
B) Consegna di beni difettosi e danneggiati pag. 4
C) Xxxxxxx o danno ai beni nella fase di restituzione pag. 4
X) Xxxxxxx di rimborso del prezzo di acquisto in caso di giustificata restituzione pag. 4
3.1.2 Prestazioni previste in caso di evento assicurato pag. 4
3.1.3 Numero massimo di eventi assicurati e capitale massimo assicurato pag. 4
3.1.4 Esclusioni e limitazioni pag. 5
3.1.4 Validità territoriale pag. 5
3.1.5 Documenti integrativi che possono essere richiesti in caso di sinistro pag. 5
3.2 ASSISTENZA DANNI ALLA E-REPUTATION (IDENTITÀ DIGITALE) E PROTEZIONE DA CYBER BULLISMO pag. 5
3.2.1 Eventi assicurati pag. 5
A) Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale). pag. 5
B) Cyber Bullismo. pag. 5
3.2.2 Prestazioni previste in caso di evento assicurato pag. 6
A) Assistenza tecnica “online” per il supporto di primo livello pag. 6
B) Richiesta di cancellazione delle informazioni in accordo col gestore del sito Web coinvolto
o con la piattaforma di Social Media pag. 6
C) Fornitura di un sistema di monitoraggio online che identificherà le informazioni sull’Assicurato che
sono disponibili al pubblico sul web e su dark web pag. 6
3.2.3 Esclusioni e Limitazioni pag. 6
3.2.4 Gli obblighi specifici dell’Assicurato pag. 6
3.2.5 Gli obblighi specifici dell’Assicurato dopo il verificarsi dell’evento pag. 6
3.3 ASSISTENZA PROTEZIONE PER LA PERDITA DATI pag. 7
3.3.1 Eventi assicurati pag. 7
3.3.2 Prestazioni previste in caso di evento assicurato pag. 7
A) Opzione 1 - Ripristino/recupero “fai-da-te” dei dati persi, utilizzando software dedicato e specialistico pag. 7
B) Opzione 2 - In caso di difetto tecnico Servizi di Recupero dati in laboratorio dedicato pag. 7
3.3.3 Numero massimo di eventi assicurati pag. 7
3.3.4 Esclusioni e Limitazioni pag. 7
3.3.5 Gli obblighi specifici dell’Assicurato pag. 8
3.3.6 Gli obblighi dell’Assicurato in caso di evento pag. 8
3.3.7 Obbligo di cooperazione pag. 8
3.4 ASSISTENZA PROTEZIONE LEGALE CYBER RISK pag. 8
3.4.1 Eventi assicurati pag. 8
3.4.2 Esclusioni e Limitazioni pag. 8
3.4.3Obblighi dell’Assicurato in caso di attivazione della prestazione di prima consulenza pag. 8
3.5 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE CYBER RISK PROTECTION pag. 9
3.6 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE CYBER RISK PROTECTION pag. 9
4 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA pag. 9
INFORMATIVA PRIVACY pag. 11
1. DEFINIZIONI
1.1. DEFINIZIONI GENERALI
Nel testo che segue si intendono per:
Allianz Global Assistance: il marchio che identifica l’Impresa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. (di seguito indicata, per brevità, AWP P&C) che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le pre- stazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente: il soggetto che sottoscrive la polizza.
Cyberbullismo: è una forma di bullismo condotto attraverso strumenti telematici, come ad esempio tramite internet.
Cyber Risk: rischio informatico ovvero qualsiasi rischio di perdita finanziaria, distruzione o danno alla reputazione di un'organizzazione dovuta ad un malfunzionamento del sistema informativo.
Dark web I contenuti del World Wide Web nelle darknet (reti oscure) che si raggiungono via internet ma attraverso specifici software, configurazioni e accessi autorizzativi.
Dati Personali I dati personali, come definiti nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e nel Codice Privacy (D.Lgs 196/2003 aggiornato al 2018).
Difetto materiale Difetto di conformità o di fabbricazione.
Estero I paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.
E-Reputation è la reputazione, l'opinione comune su un'entità reale o immaginaria che si crea sul web.
Fornitore specializzato: personale qualificato, certificato ed incaricato dalla Compagnia a fornire servizi di assistenza Cyber Risk.
Grey Market Prodotti commercializzati dal produttore o da un suo agente autorizzato al di fuori dei normali canali di vendita al dettaglio.
Hardware l’insieme delle componenti fisiche, non modificabili (alimentatori, elementi circuitali fissi, unità di memoria, ecc.), di un sistema di elaborazione dati (in contrapposizione a software).
Impresa: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000, Xxxxxx.
Indennizzo Somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di Sinistro, dopo l’applicazione di limiti, franchigie e sco- perti eventualmente previsti in Polizza.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Limite di indennizzo Importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa, in rela- zione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza.
Malware Programma, documento o messaggio di posta elettronica in grado di apportare danni a un sistema infor- matico.
Massimale Importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garan- zie prestate.
Nucleo familiare: Il nucleo familiare è composto dall’Assicurato e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:
a) Il coniuge non separato o il partner dell’unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione;
b) Il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
c) Le altre persone residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.
L’abitazione dell’Assicurato deve essere nel territorio della Repubblica Italiana.
Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.
Polizza Il contratto di Assicurazione tra l’Impresa e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Shopping online Contratti aventi a oggetto beni, stipulati tra un fornitore e un consumatore tramite internet.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Software L’insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazione dati; si identifica con un insieme di programmi (in contrapposizione a hardware).
Stalking: l’azione di chiunque che con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdu- rante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, così come indicato dall’art. 612 bis del codice penale.
Virus: un virus informatico è un programma software dannoso caricato sul computer di un utente all'insaputa dell'utente ed esegue azioni dannose.
World Wide Web abbreviato Web, è uno dei principali servizi di Internet, che permette di navigare e usufruire di un insieme molto vasto di contenuti amatoriali e professionali (multimediali e non) collegati tra loro attraverso legami (link), e di ulteriori servizi accessibili a tutti o ad una parte selezionata degli utenti di Internet.
2. NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
2.1. Criteri di Stipulazione - Validità
La polizza deve essere stipulata dal Contraente:
• xxxxxxxxxxx, dotato di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
• domiciliato o residente nel territorio della Repubblica Italiana che disponga di codice Fiscale italiano;
• via web convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito o PayPal;
• via Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito o bonifico bancario, in quest’ultimo caso il pagamento dovrà essere effettuato entro al massimo le ore 24,00 del 2° giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie.
La polizza non è validamente stipulata se non sono rispettati i criteri di cui sopra.
2.2. Decorrenza e Operatività
La polizza decorre dalle ore e dal giorno indicati sul frontespizio di polizza e per un periodo di 365 giorni consecutivi.
La polizza Cyber Risk Protection, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie Cyber Risk Protection”, fornisce all’Assicurato e al suo Nucleo familiare le seguenti prestazioni di Assistenza tramite la Centrale Opera- tiva AWP P&C, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che riceve ed evade richieste telefoniche dell’Assicurato organizzando ed erogando le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa, per i dettagli si rinvia alla sezione “4 – Istruzioni per la richiesta di Assistenza ”.
La polizza Cyber Risk Protection comprende le seguenti prestazioni di Assistenza:
• Protezione per Shopping online.
• Protezione della E-Reputation (Identità Digitale) e Protezione da Cyber Bullismo.
• Protezione per la Perdita Dati.
• Protezione Legale per Cyber Risk
La polizza assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condi- zioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2.3. Diritto di recesso per ripensamento
Entro 14 giorni dalla data di acquisto della polizza, il Contraente ha diritto di esercitare il diritto di recesso ricevendo in restitu- zione il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che per legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento. L’Assicurato/Contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto assicurativo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguenti indirizzo Viale Brenta, 32 – 00000 Xxxxxx (XX).
2.4. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
2.5. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
2.6. In caso di sinistro L'Assicurato o chi per esso deve:
a) darne avviso a:
- Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può com- portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
b) mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.
2.7. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
3. GARANZIE
Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati da Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.
(per i dettagli si rinvia alla sezione “Istruzioni per la richiesta di assistenza”).
3.1 ASSISTENZA PROTEZIONE PER SHOPPING ONLINE
La copertura assicurativa, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo 3.1.4 “Esclusioni e limitazioni” di cui alla presente sezione, opera in caso di acquisti “online via Internet” di beni per uso personale dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare, nuovi o rige- nerati.
3.1.1 Eventi assicurati
L’Assicurazione copre i seguenti eventi:
A) Mancata consegna dei beni acquistati
La copertura assicurativa opera nel caso in cui:
• i beni acquistati non siano stati consegnati, o siano stati consegnati in parte, ovvero quando i beni non siano stati ricevuti nella loro interezza entro 2 settimane dalla data concordata di consegna;
• l’Assicurato abbia contattato il venditore online chiedendo la consegna entro un periodo di ulteriori 2 settimane (l’assicurato deve fornire la prova scritta, email, fax – atta a dimostrare di aver contattato il venditore online);
• il venditore non adempia entro i termini di cui sopra alla sua obbligazione.
B) Consegna di beni difettosi e danneggiati
La copertura assicurativa opera nel caso in cui:
• i beni consegnati siano difettosi o danneggiati (beni che presentano un difetto materiale);
• l’Assicurato abbia già esercitato i suoi diritti legali o contrattuali ed i diritti derivanti dalla garanzia legale o di conformità;
• il venditore non abbia adempiuto alle sue obbligazioni nei termini previsti ovvero, ad esempio, non si sia attivato, entro i termini previsti per l’attivazione, seguendo la procedura prevista per i reclami al venditore online o quella comunque prevista per la tutela dei diritti del consumatore.
C) Danno ai beni o perdita degli stessi nella fase di restituzione
La copertura assicurativa opera se, nell’esercizio del diritto dell’Assicurato alla restituzione dei beni acquistati online, gli stessi siano persi o danneggiati in questa fase e il venditore o il venditore online o la compagnia di spedizione rifiuti di rimborsare il prezzo di acquisto, senza valida motivazione legale.
X) Xxxxxxx di rimborso del prezzo di acquisto in caso di giustificata restituzione
La copertura assicurativa opera se l’assicurato eserciti il suo diritto di restituzione dei beni e il venditore rifiuti di rimborsare il prezzo di acquisto pagato, senza valida motivazione legale.
La copertura assicurativa opera esclusivamente nei limiti di attività e responsabilità previsti all’assicuratore e alle condizioni sopra ripor- tate.
3.1.2 Prestazioni previste in caso di evento assicurato
A) L’Assicurazione fornisce le seguenti prestazioni:
Servizio di assistenza per supportare l’Assicurato a recuperare le perdite subite. Vengono fornite informazioni e supporto su come risol- vere la vertenza con il venditore online.
B) Importi rimborsabili al Consumatore
È previsto il rimborso del costo del bene acquistato e dei costi di consegna e restituzione.
3.1.3 Numero massimo di eventi assicurati e capitale xxxxxxx xxxxxxxxxx
Le prestazioni rese per la “Protezione per Shopping Online” sono limitate ad un totale di tre eventi e/o ad un massimo di Euro 500 di capitale nel periodo di copertura. Questa è la massima esposizione dell’assicuratore per questa prestazione.
3.1.4 Esclusioni e limitazioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 3.5) L’Assicurazione non opera in caso di acquisto di:
a) terreni e edifici;
b) aerei, veicoli a motore, natanti;
c) beni deperibili (es. cibo);
d) piante e animali;
e) servizi;
f) diritti di autore;
g) contratti per la fornitura di elettricità e gas;
h) beni illegali;
i) prodotti non destinati ad essere venduti nel paese di residenza e beni di Grey Market;
j) attrezzatura venduta “vista e piaciuta” per la quale l’Assicurato si assume la responsabilità di eventi preesistenti;
k) un prodotto o gruppo di prodotti venduto come lotto o gruppo di prodotti all’interno di un listino;
l) prodotti usati (e non rigenerati) al momento dell’acquisto;
m) trasporto o spese di spedizione non autorizzate;
n) prodotti le cui misure di sicurezza siano state rimosse, aggirate, disabilitate o alterate;
o) qualsiasi bene derivante da un acquisto non sottoposto a IVA;
p) qualsiasi bene derivante da uno scambio o da una vendita all’asta;
q) transazioni di capitale non assicurate; transazioni a scopo speculativo e scommesse;
r) contratti di gioco o scommesse;
s) transazioni a termine o a fini speculativi;
t) strumenti finanziari, anche in forma scritturale come garanzia, e ogni altra forma di investimento finanziario. L’assicurazione inoltre non opera in caso di:
u) guasto dovuto a difetti dei materiali e del prodotto (tali difetti dovrebbero rientrare nell’ambito di copertura della garanzia del produttore e/o dei diritti legali dell’Assicurato);
v) guasto dovuto a responsabilità del produttorein fase di progetto, di produzione o altro in relazione alla sicurezza del prodotto assicurato;
w) costi e perdite derivanti dall’incapacità di utilizzo del prodotto assicurato, ad es. noleggio di un bene sostitutivo;
x) qualsiasi importo recuperabile da una compagnia di spedizione o dal venditore online;
y) qualsiasi importo recuperabile da altre polizze assicurative;
z) eventi previsti al precedente articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie Cyber Risk Protection”.
3.1.5 Validità territoriale
La copertura assicurativa opera per gli acquisti online per i quali il venditore online ha la sua sede legale nell’ambito dell’Unione Europea (EU), Norvegia, Islanda o Liechtenstein, San Marino e Città del Vaticano.
3.1.6 Documenti integrativi che possono essere richiesti in caso di sinistro
Ad integrazione di quanto definito nella sezione “4 – Istruzioni per la richiesta di Assistenza” Allianz Global Assistance può richiedere al Contraente e/o all’Assicurato la seguente documentazione integrativa:
• copia della ricevuta di acquisto relativa al bene, oggetto del Sinistro;
• documentazione comprovante il (Prova del) mancato rimborso da parte del venditore online o della compagnia di spedizione.
3.2 ASSISTENZA DANNI ALLA E-REPUTATION (IDENTITÀ DIGITALE) E PROTEZIONE DA CYBER BULLISMO
La copertura assicurativa garantisce, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo 3.2.3 “Esclusioni e limitazioni”, la cancellazione e/o il blocco dei dati che danneggiano l’identità digitale dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare o che vengono utilizzati per reati di Cyber Bullismo, come di seguito descritto.
La copertura assicurativa viene fornita per tutti i siti Web.
3.2.1 Eventi assicurati
Sono assicurati i seguenti eventi:
A) Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale). Rientrano in questa definizione:
- i danni procurati attraverso la diffamazione e le offese espresse tramite foto, scritture, video, su blog, forum, social network o sui siti Web;
- i danni procurati da informazioni private pubblicate senza l’autorizzazione e/o il consenso o illegalmente su blog, forum, social network o siti Web (incluse ma non limitate a: foto, video, indirizzo, numero di telefono e altro).
B) Cyber Bullismo. Rientra in questa definizione:
– il danneggiamento o lo stalking su blog, forum o tramite social media in modo ripetuto e deliberato.
La presente copertura costituisce per Allianz Global Assistance una obbligazione di mezzi e non di risultato. Allianz Global Assistance si impegna pertanto a mettere in atto tutte le misure e gli strumenti necessari al fine del raggiungimento del risultato, senza che questo possa essere sempre garantito.
La copertura assicurativa opera esclusivamente nei limiti di attività e responsabilità previsti all’assicuratore e alle condizioni sopra ripor- tate.
3.2.2 Prestazioni previste in caso di evento assicurato L’Assicurazione fornisce le seguenti prestazioni:
A) Assistenza tecnica “online” per il supporto di primo livello.
L’Assicurazione garantisce il contatto con un team di esperti “online” per fornire una disamina e una possibile soluzione e indica i possibili rimedi alle conseguenze derivanti da un danno alla reputazione online e/o da Cyber-Bullismo;
B) Richiesta di cancellazione delle informazioni in accordo col gestore del sito Web coinvolto o con la piattaforma di Social Media.
All’Assicurato sarà fornito un contatto con l’esperto di Digital Risk che lo aiuterà ad ottenere la cancellazione, la de-indicizzazione e/o blocco dei dati pubblicati e rilevati e che compromettono l’identità digitale e la privacy dell’Assicurato;
C) Fornitura di un sistema di monitoraggio online che identificherà le informazioni sull’Assicurato che sono disponibili al pub- blico sul web e su dark web.
Il monitoraggio consiste nel controllo effettuato sui dati web dell’Assicurato e/o dei familiari (identità e dati finanziari).
Il sistema di monitoraggio eseguirà la scansione di siti Web incluso le segnalazioni di violazioni dei dati e avviserà l’Assicurato tramite e- mail se sono stati identificati eventuali rischi. Questo servizio sarà disponibile dalla data di denuncia del Sinistro per un periodo di 6 mesi.
Con riferimento alle prestazioni di cui ai paragrafi A), B) e C), il servizio non fornisce consulenza di tipo Legale. 3.2.3 Esclusioni e Limitazioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 3.5)
La copertura assicurativa non opera in caso di:
a) cyber bullismo o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che normalmente risiede con l’Assicurato;
b) cyber bullismo già iniziato o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione di materiale precedente all’inizio del periodo di assicurazione;
c) danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti nel rispetto delle Leggi a tutela della Pri- vacy;
d) danno reputazionale correlato all’attività professionale del beneficiario dell’assicurazione;
e) danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pedopor- nografici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili e ogni altra promozione di contenuti e azioni che costitui- scano reato;
f) cyber bullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i con- tenuti non sono pubblicamente disponibili;
g) cyber bullismo o danno reputazionale causato all’interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati;
h) danno reputazionale a persona famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell’interesse pubblico;
i) danno reputazionale a persona che ricopra la carica di Amministratore di:
– enti di beneficenza,
– società con un fatturato superiore a 200 milioni di euro o con un bilancio superiore a 2 miliardi di euro.
3.2.4 Gli obblighi specifici dell’Assicurato
Ai fini della validità della presente copertura, di cui all’art. 3.2.2 lettera C), l’Assicurato ha l’obbligo di registrarsi al sistema di monitoraggio online, indicato dall’assicuratore e fornire le informazioni necessarie richieste per poter beneficiare di questo servizio. Inoltre, prima del verificarsi dell’evento assicurato, l’Assicurato ha l’obbligo di non diffondere la propria password e codici di accesso. Le password, i codici di accesso e le informazioni confidenziali sono e devono rimanere confidenziali e conosciuti solo dall’Assicurato. L’utente non deve divulgare password, codici di accesso e informazioni analogamente riservate a terzi e/o password di archivio, codici di accesso e informazioni riservate al pubblico.
3.2.5 Gli obblighi specifici dell’Assicurato dopo il verificarsi dell’evento
1. Il Contraente o l’Assicurato dovrà fornire un collegamento URL / schermata e quant’altro dell’evento.
2. Quando si registra e si utilizza il servizio di monitoraggio online:
a) L’utente deve avere almeno diciotto anni.
b) L’assicurato deve seguire le regole sulla protezione dei dati.
3. Quando si registra e si utilizza il servizio di monitoraggio online per un membro della famiglia:
a) L’utente deve avere almeno diciotto anni;
b) L’Assicurato deve attenersi alle norme sulla protezione dei dati, specialmente se attiva il servizio per conto di un familiare;
c) Il familiare deve autorizzare l’Assicurato ad agire per conto suo e ad autorizzare l’utilizzo dei suoi dati;
d) Accettando di utilizzare il servizio, il Familiare accetterà i presenti Termini e Condizioni;
e) L’Assicurato non ha nessun diritto di accesso alle informazioni relative al servizio di monitoraggio per conto del familiare.
3.3 ASSISTENZA PROTEZIONE PER LA PERDITA DATI INFORMATICI
La copertura assicurativa, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo 3.3.4 “Esclusioni e limitazioni”, opera per il recupero dei dati, ad uso personale, di proprietà dell’Assicurato o del suo Nucleo familiare, in linea con la definizione presente all’articolo
1.1 “Definizioni”, registrati su un dispositivo di archiviazione.
3.3.1 Eventi assicurati
La copertura assicurativa opera in caso di:
• difetto tecnico che si verifichi nell’hardware di memorizzazione (ad esempio danni al dispositivo di lettura);
• la rottura dell’hardware di memorizzazione (ad esempio a causa della caduta del portatile);
• errori del software;
• virus o malware;
• danneggiamento dell’hardware di memorizzazione causato da errori operativi (ma non dalla cancellazione involontaria di dati). Questi eventi sono coperti esclusivamente durante il periodo di validità della polizza.
La presente Polizza costituisce per Allianz Global Assistance una obbligazione di mezzi e non di risultato.
Allianz Global Assistance si impegna pertanto a mettere in atto tutte le misure e gli strumenti necessari per garantire il ripristino completo dei dati smarriti dai supporti informatici dell’Assicurato e dei suoi familiari, senza che questo possa essere sempre garantito.
La copertura assicurativa opera esclusivamente nei limiti di attività e responsabilità previsti dall’assicuratore e alle condizioni sopra ripor- tate.
3.3.2 Prestazioni previste in caso di evento assicurato L’Assicurazione fornisce le seguenti prestazioni:
A) Opzione 1 - Ripristino/recupero dei dati persi effettuato dall’Assicurato, con il supporto di Allianz Global Assistance
Il ripristino o recupero dei dati è effettuato direttamente dall’Assicurato, con l’utilizzo di software dedicato e specialistico, messo a dispo- sizione dai tecnici di Allianz Global Assistance che forniscono anche assistenza per l’utilizzo.
Tale opzione non è applicabile in caso di difetto tecnico che si verifichi nell’hardware di memorizzazione.
B) Opzione 2 - Servizi di Recupero dati in laboratorio dedicato (In caso di difetto tecnico o rottura)
In caso di esito negativo dell’opzione 1, Allianz Global Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un fornitore specializzato per ripristinare i dati o recuperarli da un hardware di memorizzazione difettoso. L’hardware di memorizzazione difettoso verrà restituito all’As- sicurato insieme a uno o più dispositivi separati con i dati recuperati. Su richiesta, il fornitore specializzato può eliminare e/o rimuovere i dati in linea con le norme sulla protezione dei dati;
3.3.3 Numero massimo di eventi assicurati
Le prestazioni per la protezione della perdita dati di cui all’opzione 1 e 2 sono limitate a un evento all’anno.
3.3.4 Esclusioni e Limitazioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 3.5) La copertura assicurativa opera alle seguenti condizioni:
1) La data di fabbricazione del dispositivo interessato dalla perdita di dati deve risalire al massimo a 5 anni prima della data di accadimento del sinistro; nel caso in cui la fabbricazione del dispositivo risalga ad una data antecedente di più di 5 anni la copertura non è operante.
2) Ai soli effetti della presente prestazione, i supporti informatici assicurati sono solo quelli di seguito descritti: Hardware di memorizzazione inclusi nella copertura assicurativa.
La copertura è prevista solo in relazione alle componenti interne intese come componenti integrative di computer oppure hard- ware esterni, come quelli utilizzati per l’archiviazione dei dati, che siano parte integrante del computer. Sono inclusi:
• HDD e SSD dei portatili e dei Computer (PC);
• HDD esterno e SSD (USB drive);
• Smartphone;
• Tablet;
• Netbook.
3) Hardware di memorizzazione esclusi dalla copertura assicurativa
La copertura non opera in caso di Hardware non rientranti nella definizione di cui al punto 1) e 2) come, a titolo esemplificativo, più componenti in una configurazione R AID, console di gioco e supporti flash USB collegati. Anche i seguenti hardware sono esclusi dalla copertura assicurativa:
• Dischi;
• DVD;
• CD.
4) Eventi non assicurati:
La copertura assicurativa non copre inoltre:
a) gli eventi causati intenzionalmente;
b) le perdite o i danni conseguenti alla distruzione dei dati;
c) i danni causati da un terzo;
d) la cancellazione accidentale di singoli record di dati personali da parte dell’Assicurato;
e) la copia di tutti i dati disponibile come backup su un altro hardware/dispositivo di memorizzazione;
f) la sostituzione e/o riparazione dell’hardware e/o dispositivo di memorizzazione.
3.3.5 Gli obblighi specifici dell’Assicurato
Ai fini della validità della copertura, prima del verificarsi dell’evento assicurato, l’Assicurato deve aver installato il software aggiornato su portatili, computer, smartphone, tablet e netbook laddove tecnicamente possibile. È necessario, inoltre, aver attivato gli aggiornamenti automatici nelle impostazioni del software di sicurezza.
3.3.6 Gli obblighi dell’Assicurato in caso di evento
A) Obbligo di notifica, obbligo di fornire informazioni e obbligo di ridurre al minimo le perdite
Questa copertura opera in caso di una perdita o danno verificatosi e / o scoperto dall’Assicurato durante il periodo di polizza. Per scoperta si intende il momento in cui l’Assicurato acquisisce per la prima volta la conoscenza dell’evento che determina la perdita e/o il danno. Nel caso si verifichi un evento, l’Assicurato
deve:
• collaborare con l’assicuratore al fine di condurre ogni verifica necessaria alla verifica della causa e dell’ammontare della per- dita e dell’ambito di applicazione dell’obbligo di indennizzo. L’Assicurato deve, inoltre, fornire qualsiasi informazione e prova utile ad agevolare le verifiche necessarie;
• fare il possibile per ridurre la perdita.
L’inadempimento dell’obbligo di notifica o di riduzione delle perdite può comportare la perdita totale o parziale all’indennizzo (art. 1915 cc).
3.3.7 Obbligo di cooperazione
L’Assicurato, per quanto possibile, ha il dovere di supportare il fornitore preposto al recupero dati nel processo di ripristino. In particolare, è necessario rendere disponibili chiavi elettroniche (password, token e altro), utilizzabili per accedere ai dispositivi criptati.
3.4 ASSISTENZA PROTEZIONE LEGALE CYBER RISK
Tramite la Centrale Operativa l’Assicurato può usufruire di una prima consulenza telefonica e /o tramite e-mail per sé stesso e le persone appartenenti al suo Nucleo familiare, per richiedere informazioni in relazione a problemi legali direttamente connessi al Cyber Risk (es. in tema di acquisti, transazioni bancarie, pagamenti, reputazione online) e per i quali è applicabile la legge nazionale.
La copertura opera in caso di una perdita o danno verificatosi e/o scoperto dall’Assicurato durante il periodo di validità della polizza. Per scoperta si intende il momento in cui l’Assicurato acquisisce per la prima volta la conoscenza dell’evento che determina la perdita e/o il danno. All’Assicurato viene fornito un numero telefonico e un indirizzo email per un accesso facile e rapido ad una prima consulenza data da un legale abilitato nel paese di residenza dell’Assicurato.
3.4.1 Numero massimo di eventi assicurati e massimale
L’assicurazione, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo 3.4.2 e “Esclusioni e limitazioni ”, copre i costi della prima consulenza fino ad un importo pari a Euro 200 e per un massimo di tre eventi nel periodo di durata annuale della polizza. La copertura assicurativa opera esclusivamente nei limiti di attività e responsabilità previsti dall’assicuratore e alle condizioni sopra riportate.
3.4.2 Esclusioni e Limitazioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 3.5) La copertura assicurativa non include:
a) la consulenza legale successiva alla prima;
b) le spese legali assunte senza previa autorizzazione da parte di Allianz Global Assistance o rivolgendosi ad un consu- lente esterno;
c) i costi sostenuti nella prosecuzione della vertenza (costi associati a cause legali);
d) eventi previsti al precedente articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie Cyber Risk Protection”.
3.4.3 Obblighi dell’Assicurato in caso di attivazione della prestazione di prima consulenza
A) Obbligo di notifica dell’evento
L’Assicurato, per poter usufruire della copertura assicurativa, deve dare tempestivo avviso ad Allianz Global Assistance dell’evento che rientra in copertura. È sufficiente darne avviso contattando il numero verde dedicato.
B) Dovere di ridurre il rischio di perdita
L’Assicurato deve fare il possibile per ridurre la perdita in caso si verifichi un evento di cui all’articolo “Eventi assicurati”.
C) Preventiva autorizzazione per accedere a servizi legali prestati da terzi
L’Assicurato, una volta che la Centrale Operativa ha autorizzato il servizio legale presso terzi, deve inviare:
• la documentazione attestante l’addebito dei costi;
• un’attestazione, da parte della società che fornisce il servizio legale, che la consulenza è relativa al computer e all’uso di internet.
D) Completa trasparenza durante il supporto legale
L’Assicurato deve trasmettere alla Società che eroga il servizio legale tutti i documenti e le informazioni relative all’evento. In caso di dichiarazioni false o incomplete, l’Assicurato sarà responsabile di ogni conseguenza legale e non potrà più usufruire del servizio.
3.5 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE CYBER RISK PROTECTION
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) qualsiasi sinistro che sia conseguenza di un evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura della Polizza;
b) quando, al momento dell’acquisto della polizza, l’Assicurato sia a conoscenza di qualunque fatto che possa dare origine a un sinistro;
c) la colpa grave che causi un sinistro, intendendosi per colpa grave la consapevole e volontaria inosservanza da parte dell’Assicurato o da chi utilizzi il prodotto assicurato dell’ordinaria diligenza richiesta;
d) qualsiasi atto illegale compiuto dall’Assicurato o qualsiasi infrazione di divieti o regolamenti governativi;
e) le prestazioni nei confronti di un familiare se vietato da qualsiasi legge o regolamento. Non è prevista in questo caso alcuna prestazione o indennizzo alternativo;
f) la perdita o smarrimento di ogni genere;
g) qualsiasi danno causato da eventi esterni come incendi, inondazioni, fulmini e esplosioni;
h) i danni causati o derivanti da:
- una forza elettromagnetica, causata dall’uomo o innescata naturalmente;
- reazioni nucleari o contaminazioni da armi nucleari o radioattività;
- infiltrazioni, inquinamento o contaminazione;
- danni causati da guerre, invasioni, rivoluzioni;
- catastrofi naturali.
3.6 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE CYBER RISK PROTECTION
a) Allianz Global Assistance si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effet- tuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
b) Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;
c) Nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente polizza sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
d) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
e) Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.
Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato.
4 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Qualora l’Assicurato intenda dare avviso dell’avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve darne avviso telefonicamente ad Allianz Global Assistance chiamando il:
▪ numero verde dall’Italia 800 559 933
▪ numero dall’estero: x00 00 000 00 000
indicando con precisione:
▪ il tipo di assistenza di cui necessita;
▪ il nominativo e il numero di Polizza;
▪ l’indirizzo e il luogo da cui chiama;
▪ il recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
▪ codice fiscale/partita IVA.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate da Allianz Global Assistance, dovrà essere inoltrata accom- pagnata dai documenti giustificativi in originale a:
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A.
Casella Postale 302
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 XXXXXX
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate da Allianz Global Assistance non saranno rimborsate. Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:
▪ comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico ed il proprio codice fiscale.
L’impresa, verificata l’operatività della garanzia, dopo aver ricevuto la necessaria documentazione e aver effettuato i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina il rimborso che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso.
Informativa per la privacy
Abbiamo cura dei suoi dati personali
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito, Allianz Partners), con sede in X.xx Xxxxxx 00 00000 XXXXXX, è una compagnia assicurativa abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assi- curativi .
La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.
Qualora, nella stipula della polizza, vengano forniti i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima, Le segnaliamo che avrà l’onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.
1. Chi è il titolare del trattamento?
Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell’uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. Allianz Partners è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.
2. Quali dati personali saranno raccolti?
Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:
• cognome, nome
• data di nascita
• indirizzo
• codice fiscale
• numero di cellulare
• indirizzo email
3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?
Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che Lei ci fornirà, per diverse finalità, come indicato di seguito:
✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all’amministrazione della polizza
✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. erogazione delle prestazioni previste, pagamento di eventuali rimborsi)
✓ Per gestire le somme dovute
✓ Per la prevenzione e l’individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo
✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
✓ Per sottoporle sondaggi qualitativi mediante l’invio di una mail contenente un link, attraverso il quale potrà effettuare un que- stionario in merito ai servizi da noi forniti, consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e
✓ previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per raccogliere elementi utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua esperienza con noi
Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.
Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.
Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.
4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?
Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.
Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:
• Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di Digital Risk, avvocati, periti, consulenti tecnici)
Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:
• altre società del Gruppo Allianz; fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di Digital Risk)
• società incaricate di effettuare sondaggi di qualità, società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione docu- menti)
Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferi- mento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).
5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?
I suoi dati personali possono essere trattati all’interno e all’esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione per il relativo tratta- mento.
Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un’altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall’Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l’elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxxxxxx-xxxxxxxx---xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-.xxxx. Xxxxxxx non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all’interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali stan- dard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.
6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?
Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:
• Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
• Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
• Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
• Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
• Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
• Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
• Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
• Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della protezione dei dati.
Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.
7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?
Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.
A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.
È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.
8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?
Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:
✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c.
✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (uno) anno dal sondaggio
Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.
9. In che modo può contattarci?
In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Data Protection Officer
Xxxxx Xxxxxx 00
00000 XXXXXX
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
10. Quanto spesso aggiorniamo l’informativa per la privacy?
La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potreb- bero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Dicembre 2020.