CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO BUSINESS
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO BUSINESS
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - MERCATO LIBERO.
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Edison Energia S.p.A., (di seguito “EDISON ENERGIA” o il “Fornitore”), società a socio unico – soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. - sede legale Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - Capitale Sociale di Euro 40.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08526440154 – REA 1229342 - si impegna a somministrare al CLIENTE l’energia elettrica e/o il gas naturale destinati all’indirizzo di fornitura indicato nella “Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici” e/o nella “Proposta di Contratto per la fornitura di gas naturale a clienti finali con Partita IVA” (di seguito denominate “Proposta di Contratto” o “Proposta”) che che unitamente all’eventuale modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento (specifico per clienti Condominio uso domestico) e alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) nonché alle Condizioni Particolari di fornitura di energia elettrica e/o gas (di seguito “Condizioni Particolari”) costituiscono il “CONTRATTO” per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica/gas naturale. EDISON ENERGIA si impegna altresì a prestare i servizi eventualmente richiesti dal CLIENTE ed indicati nell’apposito modello “Proposta di contratto per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica/gas naturale”. EDISON ENERGIA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente “PARTE” e congiuntamente “PARTI”. Il contratto si intende valido anche per l’attivazione di una sola fornitura.
ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI
2.1 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle “Condizioni Particolari”, nelle presenti “Condizioni Generali” e nella “Proposta di Contratto”, prevalgono le prime. Inoltre, in caso di conflitto, tra le condizioni contrattuali contenute nelle “Condizioni Particolari” e nelle “Condizioni Generali” e gli allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.
2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EDISON ENERGIA perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1 Il CLIENTE richiede a EDISON ENERGIA la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione della Proposta di Contratto.
3.2 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) Ai fini della validità della richiesta di fornitura, EDISON ENERGIA si riserva il diritto di verificare la disponibilità del servizio di distribuzione presso il Punto di Riconsegna.
3.3 EDISON ENERGIA si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Proposta di Contratto avanzata dal CLIENTE. Limitatamente ai clienti alimentati in media tensione (MT) per l’energia elettrica, il CONTRATTO si intende perfezionato qualora il CLIENTE non riceva alcuna comunicazione di diniego da parte di EDISON ENERGIA entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto. Qualora il CLIENTE sia alimentato in bassa tensione (BT) e/o per l’attivazione della fornitura di gas naturale, il CONTRATTO si intende perfezionato con la ricezione dell’accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata A/R, tramite SMS ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.
Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso è reso disponibile al Cliente su supporto durevole.
Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso dal CLIENTE Condominio telefonicamente sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della telefonata relativa all’approvazione delle condizioni contrattuali da parte del CLIENTE, anche la successiva accettazione del CONTRATTO da parte del CLIENTE, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale conferma mediante registrazione; le informazioni su supporto durevole sono rese disponibili nell’area privata del sito xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx
Nel caso il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del Fornitore, il CLIENTE Condominio con uso domestico ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal CONTRATTO entro 14 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione, senza alcun onere e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo mail, fax o raccomandata a/r.
3.4. Nel caso in cui il Cliente che ne abbia eventualmente diritto eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o, per l’energia elettrica, dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall’esercente il servizio di ultima istanza, nel caso non fossero state avviate da EDISON ENERGIA le attività cui il CLIENTE ha ripensato, o da EDISON ENERGIA per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Il Cliente che ripensa al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione all’attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione. Se il CLIENTE non richiede l’esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Il CLIENTE che effettua tale richiesta potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, definiti agli articoli 5 e 6 nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto. Tale richiesta può comportare un anticipo dell’avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo
l’avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.
3.5 EDISON ENERGIA inoltre si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale anche nelle seguenti ipotesi: a. iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b. sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali; c. mancato ottenimento da parte di EDISON ENERGIA di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale EDISON ENERGIA ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi; e. inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili ad EDISON ENERGIA; f. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente di cui al punto 10.9.1 che segue; g. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui al punto 10.10; h. il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati; i. (valido per la sola fornitura di energia elettrica) il CLIENTE provenga dal regime di Salvaguardia; j. (valido per la sola fornitura di gas naturale) il PDR sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima Istanza; k. la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; l. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo; m. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; n. il punto di Riconsegna non sia accessibile.
3.6 EDISON si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell’attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno a EDISON le seguenti informazioni: a. se la fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza; c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da EDISON; e. l’accessibilità o meno del Punto di Riconsegna; f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo. In caso di effettivo esercizio della revoca, EDISON non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE
4.1 Per entrambe le forniture il CONTRATTO è a tempo indeterminato con decorrenza rispettivamente dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale che possono essere anche distinte, indipendentemente da quelle indicate nella sezione “Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura” della Proposta di Contratto e dell’Allegato - “Dati tecnici di fornitura” nel caso di CLIENTE con più Punti di Prelievo. Tale previsione si applica anche in caso di altra durata eventualmente indicata nelle Condizioni Particolari, che si intende riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle condizioni economiche.
4.2 Qualora la data di effettivo inizio della fornitura per ciascun Punto di Prelievo/Punto di Riconsegna, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella sezione “Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura” della Proposta di Contratto e dell’Allegato - “Dati tecnici di fornitura” nel caso di CLIENTE con più Punti di Prelievo o, per cause non imputabili ad EDISON ENERGIA, la decorrenza della fornitura non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell’energia e/o distribuzione del gas
presso i medesimi Punti di Prelievo/Punti di Riconsegna, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva. In tal caso EDISON ENERGIA non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal CLIENTE,
derivanti dal ritardo nell’inizio della fornitura. EDISON ENERGIA provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo mediante lettera o altro mezzo concordato con il CLIENTE.
4.3 L’effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.
ART. 5 - CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)
5.1 Modalità della somministrazione. L’energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di EDISON ENERGIA, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 14 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l’avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito “Terna”) e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura di EDISON ENERGIA ai Punti di Prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di EDISON ENERGIA.
5.2 Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 5.1, EDISON ENERGIA quale “cliente grossista” ai sensi dell’Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall’energia somministrata, essendo la stessa EDISON ENERGIA, persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.
5.3 Complessi di misura. EDISON ENERGIA, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
ART. 6 - CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE
(articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)
6.1 Consegna del gas naturale. Il CLIENTE non può utilizzare il gas per usi diversi da quelli dichiarati, né cederlo sotto qualsiasi forma a terzi ed è tenuto a comunicare a EDISON ENERGIA ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. EDISON ENERGIA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell’uso del gas in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
6.2 Servizio di Distribuzione.
6.2.1 Il servizio di distribuzione sull’impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il Punto di Riconsegna viene garantito dall’Impresa di Distribuzione Locale che gestisce o è proprietaria dell’impianto stesso.
6.2.2 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’Impresa di Distribuzione Locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze.
6.2.3 Per quanto precede, EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad EDISON ENERGIA.
6.3 Interventi sulle apparecchiature e verifiche. Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a EDISON ENERGIA, la quale si farà carico di veicolarle al Distributore Locale responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto nella Del. 574/2013/R/gas – RQDG dell’Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”). EDISON ENERGIA, ai sensi della suddetta Delibera, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore Locale l’esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete (Allegato 2 Del. 108/06 e successive modifiche e integrazioni). Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata dalla stessa al Distributore Locale, un corrispettivo di importo pari a 23,00 (ventitre,00) euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.
6.4 La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura risente dell’applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dalla Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui alla Del. ARG/gas 159/08 (RTDG) e s.m.i.. Qualora il gas fornito al CLIENTE sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l’installazione presso il CLIENTE di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il CLIENTE può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.
ART. 7 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI
7.1 EDISON ENERGIA applicherà, ai quantitativi di energia attiva e alle relative perdite di rete mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo, e ai quantitativi di gas naturale mensilmente prelevati da ciascun Punto di Riconsegna, il Prezzo accettato dal CLIENTE tramite sottoscrizione delle Condizioni Particolari di Fornitura, corrispondenti all’offerta acquistata dal CLIENTE e riportata nella sezione “Dati tecnici e condizioni economiche di Fornitura” della Proposta di Contratto. Saranno inoltre addebitati tutti gli ulteriori corrispettivi indicati all’interno della sezione “servizi di vendita” delle Condizioni Particolari di Fornitura.
7.2 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d’ora, a sottoscrivere e fornire a EDISON ENERGIA tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle assegnazioni sopra citate.
7.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non rispetti gli impegni di cui al punto 7.2, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all’altra PARTE.
7.4 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, EDISON ENERGIA provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell’avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie.
7.5 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) EDISON ENERGIA fatturerà inoltre al Cliente i corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica relativi alla sua fornitura, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico. Tali corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore. Saranno quindi fatturati al Cliente: a) tutti i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per i servizi di distribuzione e misura e a Terna per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica, come disciplinati dalla Del. ARG/elt 199/11 e s.m.i., ivi compresi gli eventuali corrispettivi per il prelievo di
energia reattiva, qualora applicabili; b) le componenti Asos e Arim e le componenti UC; c) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’ARERA o definiti dal Distributore locale.
7.6 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) Il prezzo è riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura ed è da
intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Dell. ARG/gas 159/08 e ARG/ gas 64/09 e successivi aggiornamenti) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell’IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’ARERA o definiti dal Distributore locale.
7.7 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) Tutte le componenti di cui al precedente punto sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale.
7.8 Le condizioni economiche di cui ai precedenti commi saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di Condizioni Particolari e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal Fornitore. In tal caso EDISON ENERGIA comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 2 (due) mesi antecedenti la scadenza delle stesse, mediante nota in fattura o altra comunicazione scritta (cartacea, digitale). A seguito di detta comunicazione il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso con le modalità previste al successivo Art. 12. Qualora il CLIENTE non eserciti tale diritto di recesso nei termini e con le modalità sopra indicate, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del CLIENTE. Qualora al termine del periodo di applicabilità non sia astata effettuata detta comunicazione da parte di EDISON ENERGIA, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.
ART. 8 - TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO
(articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)
8.1 EDISON ENERGIA con riferimento al/i Punto/i di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d’ora ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c.. EDISON ENERGIA si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore locale l’esecuzione di attività relative alla gestione dei Punti di prelievo quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura ecc.
8.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall’Allegato C della Del. ARG/elt 199/11 e s.m.i.. Inoltre Il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’Allegato A della Del. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.
8.3 Il CLIENTE conferisce altresì ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del “Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica”, denominato anche “Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto”, allegato al contratto di trasporto.
8.4 EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad Edison Energia.
ART. 9 – REGISTRAZIONE, ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE
9.1 Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e s.m.i., il CONTRATTO è è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa.
9.2 Le imposte erariali e addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché le accise gravanti sui consumi di gas naturale, si intendono a carico del CLIENTE e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto nei successivi commi, richieda l’applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.
9.3 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del CLIENTE il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all’Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
9.4 Il CLIENTE che ha diritto di richiedere l’applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta compilando nella “PdC” la parte relativa alle Imposte. Il CLIENTE si impegna a comunicare a immediatamente per iscritto il venir meno delle condizione per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.8.4 Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare per iscritto a EDISON ENERGIA, con riferimento ad ogni singolo POD/PDR, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.
9.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EDISON ENERGIA all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EDISON ENERGIA ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti del CLIENTE stesso.
9.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o di EDISON ENERGIA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.
ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura.
10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE.
10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna.
10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.
10.7 Applicazione di regimi IVA specifici
10.7.1 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l’applicazione dell’IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad EDISON ENERGIA entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell’IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l’applicazione dell’IVA ridotta.
10.7.2 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l’emissione di fatture senza applicazione dell’IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d’Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d’Intento dovrà essere prodotta all’atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l’anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della
stessa. Per i contratti con durata diversa dall’anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d’Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l’anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d’Intento dovranno essere fatte pervenire a EDISON ENERGIA entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.
10.8 Qualora la fornitura abbia ad oggetto più Punti di Fornitura/Riconsegna il cliente può optare per la fatturazione aggregata degli importi relativi alla fornitura, compilando nella Proposta di Contratto, all’interno della sezione inerente l’anagrafica del cliente , la parte dedicata alla fatturazione unica.
10.9 Modalità e termine di pagamento
10.9.1 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato tramite addebito diretto su conto corrente in via continuativa con valuta fissa per il beneficiario coincidente con il quindicesimo giorno dalla data di emissione delle stesse. La notifica di preavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da EDISON ENERGIA almeno 1 giorno prima dell’addebito stesso tramite comunicazione in fattura e/o altro mezzo idoneo.
10.9.2 Ai sensi dell’art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.
10.10 Garanzie di pagamento
10.10.1 Il CLIENTE, qualora EDISON ENERGIA lo richieda, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia bancaria o assicurativa “a prima richiesta” in favore di EDISON ENERGIA, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente CONTRATTO, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. L’importo della garanzia verrà comunicato da EDISON ENERGIA entro un congruo termine affinché il CLIENTE possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo.
10.10.2 Inoltre, in corso di vigenza del CONTRATTO, qualora il CLIENTE dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del CONTRATTO, tale da pregiudicare il fido concesso, EDISON ENERGIA potrà richiedere la predetta garanzia, l’importo e le condizioni riportate al punto
10.10.1 che precede, previa comunicazione scritta che fisserà un termine di 15 (quindici) giorni per accendere la citata garanzia.
10.10.3 Detta garanzia, qualora richiesta, resterà in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
10.10.4 In caso di escussione da parte di EDISON ENERGIA di detta garanzia il CLIENTE dovrà provvedere a reintegrarla entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
10.10.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle bollette o il rimborso di crediti eventualmente maturati (in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti), potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 11 - RITARDO NEI PAGAMENTI- PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE
11.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da EDISON ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ex D. Lgs. 231/02 - in vigore alla data dell’inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte di EDISON ENERGIA di messa in mora del CLIENTE.
11.2 In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all’art. 10.9.1, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente mediante apposita comunicazione inviata tramite posta prioritaria o posta elettronica certificata (di seguito PEC), Il CLIENTE dovrà provvedere al pagamento delle fatture sollecitate entro un termine pari a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui questa sia stata inviata a mezzo posta raccomandata e 10 (dieci) giorni solari nel caso in cui questa sia stata inviata a mezzo PEC. EDISON ENERGIA, nel rispetto della normativa vigente, dimezzerà i termini di pagamento delle fatture sopra citate nel caso in cui sia stata attivata una procedura di sospensione nei 90 giorni precedenti alla costituzione in mora. L’eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a EDISON ENERGIA mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di sollecito. Nel caso in cui EDISON ENERGIA, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica o la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito.
11.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, EDISON ENERGIA potrà di richiedere al Distributore l’interruzione fisica con blocco dell’alimentazione del Punto di Fornitura.
11.4 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) EDISON ENERGIA avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE ai sensi dell’articolo 8 della Delibera ARG/ elt 4/08 e s.m.i. e ai sensi delle Delibere ARG/elt 191/09 e s.m.i. e Del. 593/2017/R/com e s.m.i..
11.5 EDISON ENERGIA avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento di fatture relative anche ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e la stessa EDISON ENERGIA ovvero, tra il CLIENTE e una qualunque altra società controllata da Edison S.p.A., compresa la stessa Edison S.p.A., o a quest’ultima collegata.
11.6 EDISON ENERGIA avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.
11.7 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura e comunque inferiori o uguali al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.
11.8 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei “clienti finali non disalimentabili” prevista dalla Del. ARG/elt 4/08 e s.m.i.. In tale caso EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall’inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto al “servizio di maggior tutela”, o dell’esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al “servizio di salvaguardia”.
11.9 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione nei confronti dei PDR non disalimentabili ovvero i PDR nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico come definiti nel TIVG. In tale caso EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, procederà alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE finale titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE finale abbia provveduto al pagamento, EDISON ENERGIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto e alla successiva richiesta, al Distributore Locale, di Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso l’impresa distributrice provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
11.10 A seguito della chiusura del Punto di Prelievo/ Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell’art. 12, lo stesso avrà la facoltà di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di riconsegna in oggetto.
11.11 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); EDISON ENERGIA si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell’ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso.
11.12 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione della fornitura, EDISON ENERGIA trasmetterà al Distributore copia della documentazione attestante la morosità del CLIENTE, copia del contratto e della sua Risoluzione.
ART. 12 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 Cliente finale alimentato in Bassa Tensione per l’energia elettrica e/o con consumi annui fino a 200.000 Smc per il gas naturale: fatto salvo quanto previsto all’art. 3.3 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: 1. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; 2. 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in
materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r.
12.2 Cliente finale con almeno un contratto alimentato in Media Tensione per l’energia elettrica e/o con consumi annui superiori a 200.000 Smc per il gas naturale: il CLIENTE può avvalersi del diritto di recesso, al fine di cambiare fornitore, senza oneri, ed in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata A/R, e con preavviso di 12 (dodici) mesi, che decorreranno a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della
comunicazione di recesso; lo stesso CLIENTE ha altresì la facoltà di avvalersi del diritto di recedere dal contratto
con un preavviso di 1 (uno) mese dalla data di scadenza iniziale o prorogata delle condizioni particolari di fornitura. Il CLIENTE che intenda recedere dal Contratto senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, può esercitare tale diritto con termine di preavviso pari a 1 (uno) mese e decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di EDISON.
12.3 Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all’altra PARTE, qualora, relativamente a quest’ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a. inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
b. interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c. insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; d. ricevimento da parte di EDISON ENERGIA della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con la quale queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui al punto 3.3 lettera c) del CONTRATTO, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; e. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/ Distribuzione per cause non imputabili a EDISON ENERGIA; f. revoca non concordata del mandato per l’addebito su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso; g. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia e/o gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE; h. parziale e/o ritardato pagamento delle fatture da parte del CLIENTE superiore a 15 (quindici) giorni (anche, nel caso di fornitura di energia elettrica, per somme relative a crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE ai sensi dell’articolo 8 della Delibera ARG/elt 4/08 e s.m.i. e ai sensi delle Delibere ARG/elt 191/09 e s.m.i. e Del. 593/2017/R/com e s.m.i.. In tale ipotesi EDISON ENERGIA avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno; i. mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e la stessa EDISON ENERGIA ovvero, tra il CLIENTE e una qualunque altra società controllata da Edison S.p.A., compresa la stessa Edison S.p.A., o a quest’ultima collegata; j. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui al punto 10.10;
k. Inosservanza degli obblighi di cui al successivo Art. 27 (Codice Etico); l. In generale, qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/01.
12.4 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 14.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.
12.5 In tale ipotesi fermo restando l’impegno di EDISON ENERGIA di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento/Distribuzione, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da EDISON ENERGIA a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
12.6 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/Distribuzione, il CONTRATTO si risolve di diritto.
12.7 EDISON ENERGIA ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
ART. 13 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA
In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, si obbliga a risponde in solido per gli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente intestatario. ART. 00 - XXXXX XXXXXXXX
14.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
14.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EDISON ENERGIA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI e, per il gas, ulteriori situazioni quali cause di forza maggiore previste dal Codice di Rete di Distribuzione.
14.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.
14.4 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra PARTE.
14.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 12.4.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO
15.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle PARTI. Tale divieto troverà applicazione anche nell’ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del CONTRATTO realizzate dal Fornitore a favore di una qualsiasi società: (i) da questo controllata; (ii) di questo controllante; (iii) che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; o (iv) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante il Fornitore.
15.2 Resta fin d’ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente, il CLIENTE medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest’ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano state da questo integralmente soddisfatte.
ART. 16 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI
16.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall’ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante.
16.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, EDISON ENERGIA provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 12.
ART. 17 - MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI
Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall’ARERA ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico e/o del gas naturale (anche per effetto dei decreti attuativi del D.Lgs. 79/99 e del D. Lgs.n°164 del 23.05.00) ovvero i relativi provvedimenti tariffari o i principali parametri di riferimento su cui si basa il CONTRATTO, dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le PARTI si sono impegnate a stipulare il CONTRATTO, le PARTI stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 45 (quarantacinque) giorni dall’emanazione dei suddetti provvedimenti. Il mancato accordo entro i termini sopra indicati circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle PARTI di risolvere di diritto il CONTRATTO, da esercitarsi mediante invio di lettera entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni e con effetto dal 60°(sessantesimo) giorno dalla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati.
ART. 18 - REGISTRAZIONE
Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e s.m.i., il CONTRATTO è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d’uso.
ART. 19 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI
19.1 Durante il periodo di durata del CONTRATTO e per i 2 (due) anni successivi alla risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al CONTRATTO stesso se non con espresso consenso dell’altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del CONTRATTO.
19.2 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, EDISON ENERGIA e il CLIENTE dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l’esecuzione del CONTRATTO e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.
ART. 20 - RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell’ARERA e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili.
ART. 21 - MODIFICHE
21.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.
21.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, 5) l’illustrazione che il cliente finale di gas naturale, avente diritto al servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tal caso la richiesta in forma scritta del CLIENTE finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all’invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i..
ART. 22 - COMUNICAZIONI
22.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto.
22.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EDISON ENERGIA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo.
22.3 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche digitale ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente.
22.4 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
22.5 Qualsiasi comunicazione del CLIENTE inerente al CONTRATTO dovrà essere inviata agli indirizzi indicati in calce al presente CONTRATTO.
ART. 23 - PROCEDURA DI RECLAMO E CONCILIAZIONE
23.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate agli indirizzi indicati in calce al presente CONTRATTO. Per la comunicazione del reclamo può essere utilizzato l’apposito modulo disponibile nell’Area Clienti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Nel caso non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi).
23.2. Il CLIENTE potrà ricorrere gratuitamente al servizio di conciliazione gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità inviando una mail a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx ; il servizio si svolge interamente on line.
23.3. Il servizio può essere attivato dal CLIENTE solo a seguito della mancata risposta da parte di EDISON ENERGIA al reclamo scritto del CLIENTE dopo 40 giorni o nel caso in cui quest’ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente.
23.4. Per attivare la procedura di conciliazione, il CLIENTE deve compilare la maschera on line ed allegare i documenti richiesti. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione Conciliazione sul sito dell’Autorità. Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Il CLIENTE e EDISON ENERGIA eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ART. 25 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI
Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto.
ART. 26 - SERVIZI
a) Servizi WEB: registrandosi all’Area Clienti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, il CLIENTE potrà consultare e gestire tutti i dati relativi alla propria fornitura (gestione del contratto, guida alla fattura, consultazione della fattura in formato pdf); b) Servizio Clienti: numero 800.031.121 dedicato ai CLIENTI Business.
ART. 27 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI CONNESSI
EDISON ENERGIA ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di Organizzazione ex
D. Lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxx_000_xx_xxxxxxx.xxx. Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di EDISON ENERGIA conseguente alla commissione di reati.
ART. 28 - PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA
Secondo quanto previsto dalla Delibera 228/2017/R/com, Edison si è dotata di un proprio Protocollo di Autoregolazione Volontaria per prevenire le Pratiche Commerciali Scorrette. Il Protocollo è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 29 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Nell’ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99) • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00) • Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D. Lgs. 231/01) • Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01) • Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D. Lgs. 231/02) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03) • Delibera ARERA n. 48 del 27 marzo 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 27 marzo 2004 e
s.m.i. (Del. 48/04) • Delibera ARERA n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06), che ha introdotto il Codice di rete tipo della distribuzione gas (CDRT) • Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) • Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06)
• Delibera ARERA n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito ARERA in data 26 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 144/07) • Delibera ARERA n. 156 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito ARERA in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 156/07), che ha introdotto il Testo integrato per i servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV) • Delibera ARERA n. 352 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 352/07) • Delibera ARERA n. 4 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito ARERA in data 30 gennaio 2008 e s.m.i. (Del. ARG/elt 4/08) • Delibera ARERA ARG/ gas 159 del 06 novembre 2008, pubblicata sul sito ARERA in data 17 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/gas 159/08)
• Delibera ARERA ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito ARERA in data 20 novembre 2008 e
s.m.i. (Del. ARG/com 164/08), che ha introdotto il Testo integrato della qualità della vendita (TIQV) • Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/ gas 64/09), che ha introdotto il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG) • Decreto Min. Svil. Economico n. 196 del 25 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. Min. Svi. Eco. 196/09) • Delibera ARERA ARG/gas 79 del 25 maggio 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 27 maggio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/gas 79/10) • Delibera ARERA ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale) • Delibera ARERA ARG/com 239/10 del 14 dicembre 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 17 dicembre 2010 e s.m.i. (Del. ARG/ com 239/10) • Delibera ARERA n. 199 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 31 dicembre 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 199/11) • Delibera ARERA 229/2012/R/ gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 01 giugno 2012 e s.m.i. (Del. 229/2012/R/gas) • Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas). Delibera ARERA 501/2014/R/ com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com) • Delibera ARERA 302/2016/R/com del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016/R/com) • Delibera ARERA n. 463 del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i (Del 463/2016/R/com), che ha introdotto il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) • Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/ com. • Delibera ARERA 481/2017/R/eel del 28 giugno 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 29 giugno 2017 e
s.m.i. (Del. 481/2017/R/eel) • Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com) • Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com). • Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/67 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 (GDPR 2016/679).
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE
INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI EDISON ENERGIA - I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui alla Del. ARG/com 413/16 e s.m.i. prevedono che Edison Energia sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 40 giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione entro 90 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica; c) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica. Nel corso dell’anno 2017 Edison Energia ha raggiunto i seguenti livelli specifici effettivi di qualità (clienti finali in Bassa tensione non domestici, clienti finali in Media tensione e clienti finali gas forniti in Bassa pressione – mercato libero): a)tempo medio di 14,22 giorni solari per clienti finali in Bassa tensione (400 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 14.060€), 17,79 giorni solari per clienti finali in Media tensione (20 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 1.010€) e 12,72 giorni nel settore gas (761 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 29.175€ euro) per la risposta motivata ai reclami scritti ; b) tempo medio di 30,64 giorni solari per clienti finali in Bassa tensione (1 indennizzo corrisposto per un ammontare pari a 60€), 35 giorni solari per clienti finali in Media tensione (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€) e 19,51 giorni nel settore gas (33 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 1.425€) per la rettifica di fatturazione; c) tempo medio di 8,3 giorni solari per clienti finali in Bassa tensione (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€), 16 giorni solari per clienti finali in Media tensione (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€) e 13,98 giorni nel settore gas (60 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 2.745€) per la rettifica di doppia fatturazione. Il livello generale di qualità commerciale definito nel TIQV prevede che Edison Energia sia tenuta a rispettare lo standard del 95% per quanto attiene l’invio delle risposte a richieste scritte di informazioni entro il tempo massimo di 30 giorni solari. Nel corso dell’anno 2017 Edison Energia ha raggiunto il seguente livello generale effettivo di qualità (clienti finali in Bassa tensione non domestici, clienti finali in Media tensione e clienti finali gas forniti in Bassa pressione – mercato libero): 90,2% di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari per clienti finali in Bassa tensione (tempo medio di risposta pari a 10,09 giorni), 66,7% per clienti finali in Media tensione (tempo medio di risposta pari a 29,94 giorni) e 98,3% nel settore gas (tempo medio di risposta pari a 4,75 giorni).
INDENNIZZI AUTOMATICI - Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Fornitura. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente lettera
a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all’art 10 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura dei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal Testo Integrato di Morosità Gas (TIMG – Del. ARG/Gas 99/11 e s.m.i.) e dalla Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.. In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante alternativamente:
a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI GAS - Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard; b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxx.xx.
TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA E CONSENSO
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO - Edison Energia S.p.A. (“EDISON”) informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice della Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati,
n. 2016/679 (“Regolamento”), i dati personali forniti dal CLIENTE in relazione al prodotto/servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento, per le finalità di seguito riportate:
A) Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto: i dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per la conclusione e l’esecuzione del CONTRATTO e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal CONTRATTO medesimo. Verranno pertanto trattati per:
1) l’attivazione/la disattivazione dei siti di fornitura; 2) la gestione di eventuali variazioni contrattuali relative alle anagrafiche, la gestione degli incassi 3) la gestione letture/misure dei consumi; 4) l’elaborazione, la stampa, l’imbustamento, la spedizione delle fatture; 5) la gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi; 6) la tutela e l’eventuale recupero credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del CLIENTE. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. B) Ulteriori Finalità: promozionali, commerciali e di marketing: previo specifico consenso del CLIENTE, i dati del CLIENTE medesimo potranno essere utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura), anche per le seguenti finalità: 1) invio/comunicazione da parte di EDISON di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di EDISON medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Edison, nonché di società terze; 2) vendita diretta e/o collocamento da parte di EDISON di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di EDISON medesima e/o di altre società controllate/ controllanti e/o collegate al Gruppo Edison, nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. C) Ulteriori Finalità: comunicazione di dati a terzi: previo specifico consenso del CLIENTE, i dati del CLIENTE medesimo potranno essere comunicati a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell’intrattenimento televisivo, istituti finanziari, istituti assicurativi, consulenti, società controllate/ controllanti e/o collegate al Gruppo Edison. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla precedente lettera B), relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettere B) e C) è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti, facendone semplice richiesta ad EDISON, senza alcuna formalità. I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi al pubblico.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui ai punti: (i) 1 lettera A), la base giuridica risiede nel CONTRATTO stipulato, o in corso di stipula, tra il CLIENTE ed EDISON e nei connessi obblighi di legge; (ii) 1 lettere B) e C), la base giuridica degli stessi risiede nei rispettivi consensi prestati dal CLIENTE.
I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 lettera A) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale. I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 lettera B) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dal termine del rapporto contrattuale, ferma restando la periodica richiesta di conferma della volontà di ricevere da EDISON informazioni commerciali e di marketing. Per il medesimo periodo di tempo saranno conservati i Suoi dati, raccolti e trattati per
la finalità di cui al precedente punto 1 lettera C).
3. CATEGORIA DI DATI TRATTATI E FONTE DEI DATI - 3.1 I dati personali del CLIENTE, che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, sono dati anagrafici, dati di contatto e dati contrattuali e di consumo ai fini di fatturazione. I suddetti dati potranno essere sia (i) forniti volontariamente dal CLIENTE per la conclusione del CONTRATTO al momento della registrazione sui siti internet di EDISON e/o nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di EDISON preposti alle attività relative alla conclusione del CONTRATTO o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del CONTRATTO tramite qualsiasi altra modalità sia (ii) comunque raccolti e trattati da EDISON per dar corso al contratto di cui al punto 1 lettera A ed alle obbligazioni ad esso relative. 3.2 Con riferimento ai dati personali immessi sui formulari presenti sui siti Internet di EDISON, EDISON informa che, qualora il CLIENTE non porti a termine la procedura di registrazione, tali dati saranno utilizzati da EDISON al fine esclusivo di ricontattare il CLIENTE per invitarlo a portare a termine la procedura interrotta e fornire istruzioni operative.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI - Il trattamento avviene prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici/telematici o, se necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l’adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali l’uso improprio o l’indebita diffusione dei dati stessi. I dati del CLIENTE potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di EDISON in ragione della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso debitamente istruiti; (ii) dai dipendenti e collaboratori di società controllate/controllanti/collegate al Gruppo Edison, sempre in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti da parte del Titolare (iii) sia da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti bancari e di credito e fornitori di servizi strumentali all’erogazione servizi/prodotti oggetti del CONTRATTO) e, previo specifico consenso del CLIENTE, per le ulteriori finalità di cui al punto 1 lettera B), debitamente nominati Responsabili del trattamento da parte di Edison (call center, società di marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato). I dati saranno prevalentemente trattati in Italia e comunque in stati facenti parte dell’Unione Europea, tuttavia alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in paesi non facenti parte dell’Unione Europea, garantendo in ogni caso i necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, quali l’adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Per ottenere una copia dei dati trasferiti all’estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati ai recapiti indicati al successivo Paragrafo 5.
5. TITOLARE E ALTRE FIGURE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO DEI DATI - Il Titolare del trattamento è EDISON ENERGIA S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, 00. EDISON ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (“DPO”) a cui il CLIENTE può rivolgersi per richiedere qualsiasi informazione inerente il trattamento dei propri dati personali ed esercitare i diritti di cui al successivo punto 6) nonché richiedere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati. Il Responsabile per la protezione dei dati può essere contattato scrivendo presso EDISON ENERGIA Xxxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx o scrivendo al seguente numero di fax 0000000000 o indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
6. ESERCIZIO DEI DIRITTI (art. 7 Codice della Privacy e artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento) - Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy e degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21, il CLIENTE ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine. Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre, il CLIENTE ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo e opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei Suoi dati per le finalità descritte al punto 1 lettere B) e C) nonché revocare il relativo consenso, ove prestato. Si precisa che l’opposizione al trattamento relativo alle finalità descritte al punto 1 lettera B) esercitato attraverso modalità automatizzate si estende altresì a quelle tradizionali, salva comunque la facoltà di esercitare tale diritto solo in parte. Il CLIENTE può esercitare i suoi diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo: a EDISON ENERGIA Xxxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx o scrivendo al seguente numero di fax 0000000000 o indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE GARANTITE DALL’ARERA - Dell. 229/01 e ARG/gas 64/09 e s.m.i. (per Condomini con uso domestico e con consumi annui non superiori a
200.000 Smc) Le condizioni economiche di fornitura che il venditore deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolano nelle componenti unitarie volte a coprire i costi per l’approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso e le attività connesse, il servizio di trasporto, il servizio di distribuzione e misura, la commercializzazione della vendita al dettaglio e gli oneri aggiuntivi (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.).
TIPOLOGIA DI CONSUMI | FREQUENZA DI LETTURA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE LOCALE | FREQUENZA DI FATTURAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI VENDITA | IMPORTO MASSIMO DEPOSITO CAUZIONALE (1) |
CONSUMI FINO A 500 Smc/ANNO | ANNUALE | ALMENO QUADRIMESTRALE | 25 €/ANNO |
CONSUMI SUPERIORI A 500 SMC/ANNO | SEMESTRALE | BIMESTRALE | 77 €/ANNO |
CONSUMI SUPERIORI A 1500 SMC/ANNO E FINO A 5000 SMC/ANNO | BIMESTRALE | 77 €/ANNO | |
CONSUMI SUPERIORI | MENSILE | MENSILE (valida anche per punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero) | AMMONTARE NON SUPERIORE AL VALORE |
(1) Possibile richiederlo nel caso di pagamento con mezzo diverso dalla domiciliazione bancaria, postale o carta di credito. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali.
OFFERTE PLACET Come previsto dall’ARERA, Edison mette a disposizione, tra le offerte di mercato libero per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, anche le offerte denominate PLACET, che prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite dall’autorità e non prevedono deroghe alla delibera 463/2016/r/com e s.m.i. in materia di fatturazione. Le Offerte PLACET di Edison sono consultabili anche sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE (Deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10) - Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ ARERA. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’ARERA ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
IDENTITÀ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE
• Nome impresa Edison Energia SpA
• Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: Edison Energia SpA - Servizio Clienti - Casella Postale 14070 - 00000 Xxxxxx (XX)
• Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata
• Data e ora del contatto
CG_PMI_20180525
• Firma del personale commerciale che l’ha contattata
SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
• Data di presunta attivazione
• Periodo di validità della proposta
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI2, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
• Eventuali oneri a carico del cliente
CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio
• durata del contratto
• modalità di utilizzo dei dati di lettura
• modalità e tempistiche di pagamento
• conseguenze del mancato pagamento
• eventuali garanzie richieste
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
• 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
• 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
(1) PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.
(2) Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.
Per una più efficace risposta alle Sue domande, Le ricordiamo di inserire nella comunicazione verso Edison la Ragione Sociale e i dati di fornitura.
SERVIZIO
Professionisti e Imprese
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Casella Postale 14070 - 20152 Milano (Mi)
Condomini
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Casella Postale 14070 - 00000 Xxxxxx (Xx)
Pubbliche Amministrazioni
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Casella Postale 14070 - 00000 Xxxxxx (Xx)
CLIENTI
800.031.121
800.031.124
@ xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
00 00000 000 (da Cell e estero)
xxxxxxxxxxxxx.xx
02 82518 078 02 82518 079
xxxxxxxxxxxxx.xx
02 82518 188 800.031.124
xxxxxxxxxxxxx.xx