VISTI:
Deliberazione n. VII/ 10556 Seduta del 4 ottobre 2002
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati "Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" e "Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio Al Serio", nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001.
VISTI:
• l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, quale fattispecie generale, riconosce la facoltà delle Pubbliche Amministrazioni di sottoscrivere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta dal Presidente della Regione Lombardia e dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 1999;
• la d.g.r. 9 febbraio 2001, n.3389, con la quale è stato approvato in via definitiva l’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 dai Ministeri dell’Ambiente, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lombardia;
• la legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed in particolare l’art.2, comma 203, lettere b) e c), che definisce l’intesa istituzionale di programma e gli accordi di programma quadro;
• il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, che disciplina le modalità di stipula degli Accordi di programma tra Enti locali per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata di molteplici soggetti pubblici.
CONSIDERATO che:
• la Regione Lombardia, per la realizzazione dell’obiettivo specifico 9.7.2 “Minimizzazione dell’inquinamento acustico aeroportuale”, sta promuovendo iniziative finalizzate alla realizzazione di interventi che portino ad una riduzione dell’inquinamento acustico da attività aeroportuali;
• l’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia prevede interventi di risanamento e salvaguardia ambientale del territorio lombardo, le cui linee guida sono sviluppate nel documento programmatico allegato al medesimo Accordo, con particolare riferimento all'attuazione di cinque interventi finalizzati a realizzare un sistema informatizzato di analisi ed acquisizione di dati per la prevenzione e mitigazione del rumore aeroportuale da conseguire, in particolare, tramite la costituzione di una struttura specialistica di livello regionale;
• tra i cinque interventi previsti figurano i seguenti due, rispetto ai quali è individuato, quale soggetto beneficiario, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) di cui alla
l.r. 14 agosto 1999, n. 16:
a) E001 : costituzione di un presidio tecnico regionale del rumore aeroportuale;
b) E003 : predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio;
• nell’ambito dei due interventi soprarichiamati l’ARPA deve fornire prestazioni tecnico- scientifiche e operative che, pur rientrando tra le finalità istituzionali della stessa, sono aggiuntive rispetto a quelle indicate all’articolo 3 della l.r. 16/1999 e pertanto soggette a finanziamento, ai sensi dell’articolo 24 della medesima legge;
• l'attuazione degli interventi E001 ed E003 costituisce strumento preordinato alla acquisizione, nei prossimi due anni, di dati e risultati conoscitivi, necessari ai fini di una efficace azione amministrativa, sia della Regione che di altre Amministrazioni locali, per la mitigazione del rumore aeroportuale.
RITENUTA opportuna la sottoscrizione di una Convenzione tra la Regione Lombardia e l’ARPA, disciplinante la gestione concordata delle attività previste per la realizzazione dei suddetti interventi E001 ed E003, che presentano fasi di lavoro strettamente connesse tra loro.
DATO ATTO che nelle schede progettuali collegate al richiamato Accordo di Programma Quadro viene individuato il Dirigente dell’Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi E001 ed E003.
VISTO lo schema di Convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale che, definendo il rapporto di collaborazione tra la Regione e l’ARPA, individua, in particolare, finalità, durata, modalità di espletamento delle attività e ammontare delle somme che saranno erogate dalla Regione per gli interventi realizzati dalla stessa ARPA.
RITENUTO congruo, per lo svolgimento delle attività in oggetto, lo stanziamento totale, omnicomprensivo, di 826.000,00 euro, erogato secondo le scadenze e gli importi specificati nello schema di Convenzione.
AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Convenzione, comprensivo di allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione Lombardia e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), per la realizzazione degli interventi E001 "Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" ed E003 " Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio Al Serio", previsti dall'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 dai Ministeri dell’Ambiente, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lombardia.
2. di disporre che la Convenzione sia sottoscritta, in rappresentanza della Regione Lombardia, dal Direttore Generale della Direzione Qualità dell’Ambiente.
3. Di determinare, per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, lo stanziamento totale di 826.000,00 euro suddiviso in tre quote, da erogare secondo le indicazioni contenute nel suddetto schema di Convenzione e da imputare al Cap. 4.9.5.6.2.319.5787 “Trasferimenti statali per le funzioni conferite alla Regione in materia ambientale” dei Bilanci 2002-2004.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
IL SEGRETARIO
CONVENZIONE TRA
La REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx 00, in persona del Direttore Generale della Direzione Qualità dell’Ambiente, Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nato il 28 maggio 1939 a Cornate d’Adda (MI),
E
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA), con sede legale in
Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx 0, in persona del Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, nato il 9 agosto 1943 a Meina (NO)
VISTO l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, quale fattispecie generale, riconosce la facoltà delle pubbliche Amministrazioni di sottoscrivere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 34, che disciplina le modalità di stipula degli Accordi di programma tra Enti locali per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata di molteplici soggetti pubblici.
RICHIAMATA l’Intesa istituzionale di programma sottoscritta dal Presidente della Regione Lombardia e dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 1999.
RICHIAMATA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed in particolare l’art.2, comma 203, lettere b) e c), che definisce l’intesa istituzionale di programma e gli accordi di programma quadro.
VISTA la d.g.r. 9 febbraio 2001, n.3389, con la quale è stato approvato in via definitiva l’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 dai Ministeri dell’Ambiente, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lombardia.
PRESO ATTO che l’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia prevede interventi di risanamento e salvaguardia ambientale del territorio lombardo, le cui linee guida sono sviluppate nel documento programmatico allegato al medesimo Accordo, con particolare riferimento all'attuazione di cinque interventi finalizzati a realizzare un sistema informatizzato di analisi ed acquisizione di dati per la prevenzione e mitigazione del rumore aeroportuale da conseguire, in particolare, tramite la costituzione di una struttura specialistica di livello regionale;
DATO ATTO che tra i cinque interventi previsti figurano i seguenti due, rispetto ai quali è individuato, quale soggetto beneficiario, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA):
a) E001 : costituzione di un presidio tecnico regionale del rumore aeroportuale;
b) E003 : predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio.
PRESO ATTO che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), di cui alla l.r.
6 luglio 1999, n.16, assume precisi e dettagliati impegni, in relazione ai contenuti della presente Convenzione, finalizzati a realizzare gli interventi individuati dai codici E001 ed E003 nelle schede di intervento/attività allegate all'Accordo di Programma;
CONSIDERATO che:
- alcune delle attività necessarie per la realizzazione dei due interventi e parte dei risultati che devono essere prodotti sono strettamente interconnessi tra loro e che, durante le fasi di attuazione del progetto, sono prevedibili numerose e importanti fasi di lavoro dell'ARPA che
sono di interesse comune per le finalità di entrambi gli interventi, e che pertanto, è opportuno stipulare un'unica Convenzione per la realizzazione degli stessi;
- il progetto di realizzare un presidio tecnico regionale del rumore aeroportuale, cioè di una struttura che sia in grado di operare con competenze tecnico-scientifiche di livello omogeneo a quello già presente in altri paesi dell'Unione Europea, costituisce un onere per l'ARPA non previsto dalla l.r. n. 16/1999;
- si tratta per l’ARPA di fornire prestazioni tecnico-scientifiche e operative che sono aggiuntive a quelle istituzionali assegnatele dalla normativa e per le quali, va previsto, pertanto, un corrispondente stanziamento di risorse finanziarie che devono aggiungersi a quelli degli attinenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- alla Regione sono necessarie in breve tempo informazioni, dati, notizie validati dal punto di vista tecnico-scientifico sul rumore aeroportuale. L'attuazione degli interventi E001 ed E003 costituisce lo strumento operativo per avere nei prossimi due anni dati e risultati conoscitivi che potranno supportare l'azione amministrativa della Regione e di altre Amministrazioni locali;
RITENUTO quindi di sottoscrivere un’apposita Convenzione tra la Regione e l’ARPA, per gli interventi individuati con le sigle E001 "Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" ed E003 "Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio";
CONSIDERATO che nelle schede progettuali collegate all’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001, viene individuato il Dirigente dell’Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale della Regione quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi E001 ed E003;
SI CONVIENE
Articolo 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante la presente Convenzione
Articolo 2 – OGGETTO
1. La presente Convenzione, comprensiva di allegato, è finalizzata alla realizzazione degli interventi E001 "Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" ed E003 " Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio" individuati dall'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 dai Ministeri dell’Ambiente, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lombardia.
2. Le finalità della Convenzione sono quelle di:
a) costituire un presidio tecnico regionale del rumore aeroportuale;
b) predisporre ipotesi di curve di isolivello dell'indice LVA per Linate, Malpensa, Orio al Serio.
3. Le singole fasi di attuazione con le relative scadenze temporali, individuate a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione, ed i prodotti/risultati che l'ARPA deve fornire alla Regione, sono specificati nell'allegato alla presente Convenzione.
Articolo 3 – MODALITA’ OPERATIVE, ATTIVITA’, FINANZIAMENTI
1. L'ARPA, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:
a) a rispettare i termini temporali concordati ed indicati nella presente Convenzione e a fornire i dati, le notizie, i rapporti tecnici elencati;
b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con la DG “Qualità dell’Ambiente”, avvalendosi in particolare di strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;
c) a procedere periodicamente alle verifiche sull’attuazione della Convenzione e a proporre eventuali aggiornamenti della stessa al soggetto responsabile;
d) ad attivare e ad utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie rese disponibili dalla presente Convenzione per la realizzazione delle diverse attività;
e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale durante ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi.
2. L’attuazione della presente Convenzione e quindi la realizzazione dei due interventi E001 ed E003 di cui all’Accordo di Programma Quadro comporta la spesa complessiva di Euro 826 mila, la cui erogazione avverrà secondo tre quote da versare all’ARPA alle seguenti scadenze:
a) immediatamente dopo la sottoscrizione della Convenzione: euro 300 mila;
b) entro il 31 marzo 2003: euro 300 mila;
c) entro due anni dalla data di sottoscrizione: la rimanente quota, pari ad euro 226 mila. L'erogazione è condizionata al rispetto dei tempi e alla fornitura delle relazioni tecniche, rapporti, documenti, servizi specificati nell'allegato alla presente Convenzione.
3. I soggetti responsabili della realizzazione dei due interventi sono per la Regione il Dirigente dell'Unità Organizzativa "Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale", il quale assume i compiti indicati all’art.14 dell’Accordo di Programma Quadro tra Stato e Regione Lombardia citato in premessa, ed il Direttore del Settore Agenti Fisici per l'ARPA.
4. L'ARPA trasmette al Dirigente dell'Unità Organizzativa "Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale", le schede di monitoraggio del progetto ad ogni scadenza semestrale dall’avvio dell’esecuzione dello stesso. La data di avvio è quella di sottoscrizione della Convenzione. Il soggetto responsabile per l'ARPA della realizzazione degli interventi è tenuto ad informare immediatamente il responsabile del progetto per la Regione e la D.G. Qualità dell’Ambiente di ogni e qualsivoglia imprevisto che possa ritardare la regolare attuazione dei due interventi.
ARTICOLO 4 – DURATA
La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2004.
La durata potrà essere prorogata dalla Regione Lombardia, anche su richiesta motivata e documentata dell’ARPA.
ARTICOLO 5 – CONTROVERSIE
1. Gli aspetti formali e giuridici sono garantiti e disciplinati ai sensi dell’Accordo di Programma Quadro di cui alla d.g.r. 3389/2001, ivi comprese le disposizioni di cui all’art.34, comma 6, del d.lgs. 267/2000.
2. L’eventuale ricorso al procedimento di conciliazione o di definizione di conflitti tra i soggetti firmatari o ai poteri sostitutivi, in caso di inerzie, ritardi o inadempienze, sono disciplinati dagli articoli 15 e 16 dell’Accordo di Programma Quadro citato in premessa.
3. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e dal medesimo Accordo Quadro, si applicano le norme del Codice Civile.
ALLEGATO alla Convenzione tra
La Regione Lombardia e
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
PREMESSA
Rientra tra le competenze dell'ARPA lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) ai sensi del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496, articolo 2 comma 5, verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali. La gestione e la manutenzione dei sistemi di monitoraggio deve essere assicurata dalla società esercente l'aeroporto;
b) effettuare per conto della Regione, ai sensi della l.r. 13/2001 articolo 14, comma 3, e articolo 18, comma 1, l'aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell'indice di valutazione del rumore aeroportuale;
c) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione, così come stabilito dalla l.r. 13/2001 articolo 9, comma 8, per le attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di risanamento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto ed in particolare per i piani relativi alle infrastrutture aeroportuali.
Per quanto concerne l'aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell'indice LVA, la Commissione aeroportuale individuata dal DM 31 ottobre 1997 è l'organismo preposto alla definizione “legale” di tali curve. In tale contesto, per le finalità della presente Convenzione, all’ARPA è richiesto di effettuare solo le elaborazioni e le valutazioni di carattere tecnico- scientifico che possano permettere alla stessa ARPA e alla Regione di conoscere le variazioni che si hanno nel tempo delle curve ottenute a partire dai dati effettivi del traffico aereo e dai dati relativi al territorio interessato.
La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative assegnatele dalla normativa deve disporre:
a) di una struttura tecnica a carattere regionale da organizzarsi presso l'ARPA, in grado di:
• fornire rapporti/relazioni che riportino valutazioni e considerazioni conseguenti alle verifiche sulla validità tecnico-scientifica dei rapporti tecnici e dei dati forniti dalle società di gestione aeroportuali;
• effettuare, a seguito di espressa richiesta della Regione o degli Enti locali, analisi ed elaborazioni di dati in materia di inquinamento acustico aeroportuale, con riferimento anche alle più aggiornate esperienze internazionali disponibili;
• effettuare la verifica delle caratteristiche, della reperibilità, della facilità di acquisizione dei dati che soggetti “produttori” diversi potranno fornire come dati di input al sistema informativo sul rumore aeroportuale che la Regione ha in programma di organizzare;
b) di strutture dell'ARPA in grado di supportare analisi e verifiche degli aspetti tecnico- scientifici riguardanti le valutazioni di impatto ambientale o di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture aeroportuali o nuove aviosuperfici.
In base alla presente Convenzione l'ARPA svolgerà per la Regione Lombardia le attività oggetto dei seguenti articoli. Le scadenze temporali sono da intendersi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
Per le attività di seguito indicate il Dirigente dell'Unità Organizzativa "Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale" della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, potrà formulare ulteriori e più dettagliate indicazioni di carattere tecnico al fine di facilitare le attività dell'ARPA finalizzate a fornire alla Regione prodotti adeguati e soddisfacenti rispetto a quanto stabilito nella presente Convenzione.
L’ARPA fornirà alla Regione, anche tramite collegamento telematico o supporti informatici, i dati e le informazioni elementari che saranno organizzate durante lo svolgimento delle attività e dei prodotti elencati ai successivi articoli.
Articolo 1
Entro sei mesi:
devono essere prodotti rapporti tecnici, per ognuno dei punti elencati, riguardanti:
1. Le caratteristiche e le differenze fondamentali dei codici di calcolo utilizzati dalla Federal Aviation Administration (FAA) nell'Integrated Noise Model (INM), ultime due versioni, e il metodo descritto nel Manuale ECAC 29 "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airport". Dovranno essere forniti dati e valutazioni in merito alle caratteristiche dei dati di input, ai risultati che si ottengono con i diversi codici di calcolo, alle principali differenze che si hanno nel risultato del calcolo delle curve isofoniche.
2. I risultati della verifica di conformità ai decreti ministeriali, ed in particolare al DM 20 maggio 1999, delle caratteristiche delle stazioni e dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale presenti presso gli aeroporti di Linate e di Malpensa.
Articolo 2
Entro nove mesi:
devono essere prodotti rapporti tecnici, per ognuno dei punti elencati, riguardanti:
1. I risultati della verifica di conformità ai decreti ministeriali, ed in particolare al DM 20 maggio 1999, delle caratteristiche delle stazioni e dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale presenti presso l'aeroporto di Orio al Serio.
2. Un documento tecnico di base finalizzato alla formulazione di una linea guida regionale relativa alle caratteristiche minime dei dati, delle elaborazioni, dei risultati del monitoraggio del rumore aeroportuale che devono essere forniti alla Regione e alle Amministrazioni comunali dai soggetti che svolgono tale attività, alla luce della normativa europea e nazionale vigente o in emanazione.
3. L’elaborazione dei dati e il calcolo di curve previsionali del livello di rumore aeroportuale per cinque diversi scenari di traffico e utilizzo degli aeroporti di Linate e di Malpensa, su scenari proposti dalla Regione.
4. L’analisi previsionale dell'impatto acustico di una elisuperfice con la descrizione dei parametri e delle modalità utilizzabili per la riduzione dell'impatto.
Articolo 3
Entro un anno:
devono essere prodotti rapporti tecnici, per ognuno dei punti elencati, riguardanti:
1. I risultati di una nuova verifica di conformità ai decreti ministeriali, ed in particolare al DM
20 maggio 1999, delle caratteristiche delle stazioni e dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale presenti presso gli aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio.
2. Il censimento, le verifiche delle caratteristiche e della tipologia di dati, l’individuazione dei possibili metodi e sistemi di acquisizione degli stessi, relativamente alle aree vicine agli aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio. I dati da censire ed analizzare riguardano i diversi parametri da utilizzarsi per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico ed in particolare le destinazioni urbanistiche e gli usi del suolo per tali aree. Il censimento e le verifiche devono avere come riferimento l'applicazione del
decreto del Ministro dell'Ambiente 20 maggio 1999 e si dovrà pertanto effettuare l'analisi dettagliata delle caratteristiche dei dati e delle modalità utilizzabili per la loro acquisizione ed elaborazione. Si procederà all'accertamento e alle verifiche su quali sono i dati e gli strumenti di elaborazione già disponibili, quali sono i soggetti che li posseggono, quali sono i dati che non sono ancora disponibili o che presentano carenze ai fini del loro utilizzo per lo scopo suddetto.
3. La verifica della validità tecnico scientifica delle elaborazioni e del formato dei dati che riguardano il rumore aeroportuale degli aeroporti di Linate e Malpensa da inserire all'interno del sistema informativo del rumore aeroportuale in corso di progettazione da parte della Regione, Direzione Qualità dell'Ambiente.
4. L’elaborazione dei dati e il calcolo di curve previsionali del livello di rumore aeroportuale per cinque diversi scenari di traffico e utilizzo di ciascuno degli aeroporti di Orio al Serio, di Montichiari, di Linate, di Malpensa proposti dalla Regione.
5. Il calcolo, effettuato sulla base di indicazioni della Regione e indipendentemente dalla Commissione Aeroportuale, dei valori del descrittore LVA così come previsto dal DM 31 ottobre 1997 per gli aeroporti di Linate e di Malpensa. La stima del valore, basandosi sulle curve definite dalla Commissione aeroportuale e/o dei calcoli richiesti dalla Regione, degli indici per la classificazione degli aeroporti di Linate e Malpensa ai sensi del DM 20 maggio 1999.
Articolo 4
Entro due anni:
devono essere prodotti rapporti tecnici, per ognuno dei punti elencati, riguardanti:
1. Una nuova verifica della conformità delle caratteristiche delle stazioni e del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale presente presso gli aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio e una verifica per l’aeroporto di Montichiari.
2. Il calcolo, effettuato sulla base di indicazioni della Regione e indipendentemente dalla Commissione Aeroportuale, dei valori del descrittore LVA così come previsto dal DM 31 ottobre 1997 per gli aeroporti di Linate e di Malpensa. La stima del valore, basandosi sulle curve definite dalla Commissione aeroportuale e/o dei calcoli richiesti dalla Regione, degli indici per la classificazione degli aeroporti di Linate e Malpensa ai sensi del DM 20 maggio 1999.
3. Le variazioni nelle curve di isolivello del descrittore LVA calcolate ai sensi del DM 31 ottobre 1997 e/o sulla base delle indicazioni della Regione per gli aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio e Montichiari. Le variazioni degli indici per la classificazione degli aeroporti di Linate e Malpensa ai sensi del DM 20 maggio 1999.