COMUNE DI CASTROLIBERO
Rep. n. 4
COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Cosenza)
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: "Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione tratti di strade comunali".
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di maggio, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Paola (CS) il 26/03/1959, domiciliato per le funzioni presso l'Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castrolibero, codice fiscale 80003730787 e partita IVA 00352800783, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente";
- Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Cosenza il 01/09/1974 e residente in Castrolibero alla Via S.Lucia n.81, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "KHNUM s.r.l.s Unipersonale", con sede in Rende - Via Alfieri snc (Codice fiscale e Partita I.V.A. 03561580782), che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- che il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei contratti");
- che nell'ambito di interventi di bitumazione in atto da parte di questo Ente sul territorio comunale, è stato richiesto alla Regione Calabria la concessione di un finanziamento per effettuare ulteriori lavori di manutenzione della viabilità;
- che la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità con Decreto Dirigenziale n° 4669 del 16/05/2018 ha concesso a questo Comune un contributo pluriennale di rata annua pari ad€ 7.500,00 per 20 anni, per un importo complessivo pari ad€ 150.000,00, a titolo di cofinanziamento per l'intervento di "Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione tratti di strade comunali";
- che con Determinazione Area Tecnica n° 538 del 27/07/2018 è stato conferito incarico professionale all'Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, iscritto nell'Albo dei Professionisti di fiducia dell'Ente, per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di "Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione tratti di strada comunale";
- che l'Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità di ampliare gli interventi previsti nel suddetto decreto regionale con ulteriori opere mirate alla sistemazione delle strade comunali, attraverso l'assunzione a proprio carico di un mutuo con la Cassa DD.PP. ad integrazione del contributo regionale concesso;
- che con Deliberazione di G.C. n° 87 del 30/08/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei suddetti lavori, redatto dall'Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, dell'importo complessivo di Euro 270.000,00;
- che con Determinazione Area Tecnica n° 475 di data 21/10/2019 è stata disposta la contrattazione del prestito ordinario, con la Cassa Depositi e Prestiti, dell'importo di € 270.000,00 necessario per l'esecuzione dei suddetti lavori ed in data 23/12/2019 è stato sottoscritto il relativo contratto di prestito, posizione n° 6059203;
che con Determinazione Area Tecnica n° 98 di data 15/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione tratti di strade comunali", redatto dal Tecnico incaricato, dell'importo complessivo di € 270.000,00, di cui € 210.329,47 per lavori a base d'asta ed€ 7.721,09 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Determinazione Area Tecnica n° 392 di data 12/11/2020 è stata indetta gara d'appalto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) Legge n° 120/2020, mediante "procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando", attraverso la consultazione di almeno 5 operatori economici individuati attraverso gli elenchi istituiti presso la piattaforma elettronica
della Centrale Unica di Committenza, denominata "CUC Serre", con sede in Mendicino (CS), cui questo Comune ha aderito, con il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016, con proposta migliorativa, per un importo a base di gara di
€ 218.050,56, di cui di cui€ 210.329,47 per lavori soggetti a ribasso ed€ 7.721,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con nota n° 18465 di data 27/10/2020 è stata trasmessa, mediante posta elettronica certificata, la documentazione necessaria per l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza alla quale questo Ente ha aderito, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°3 del 15/01/2016 e Deliberazione di C.C. n° 34 del 26/07/2017 di approvazione del nuovo regolamento e convenzione;
- che la stessa gara è stata espletata e gestita in modalità telematica ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla SUA.CS cui questo "Ente" ha aderito;
- che a seguito di esperimento di gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all' "Appaltatore", per l'importo di€ 204.019,59 ai netto del ribasso d'asta del 3%, oltre€ 7.721,09 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di€ 211.740,68 oltre Iva al 10% (diconsi Euro duecentoundicimilasettecentoquaranta/68), giusta Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 107 del 15/03/2021;
- che, pur risultando l'offerta dell'Appaltatore anormalmente bassa, trattandosi di unica offerta presentata, non si è proceduto alla verifica di congruità, nel rispetto del disposto dell'art. 97 c. 3 D.Lgs 50/2016, il quale prevede che la verifica della congruità sia effettuata nel caso di un numero di offerte pari o superiori a tre;
- che non si è proceduto alla relativa comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di gara con unicopartecipante;
- che la stessa ditta si è avvalsa dell'istituto di avvalimento, ai sensi dell'art.
89 del D.Lgs 50/2016, mediante la ditta "Edimel srl" con sede in Xxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx 00;
- che per la realizzazione del presente intervento si è proceduto
all'impegno di spesa di€ 270.000,00 con imputazione sul cap. 8200-1 del Bilancio 2020 con Determinazione Area Tecnica n. 392 del 12/11/2020·'
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L'"Ente" concede all'
"Appaltatore", che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.
L'"Appaltatore" si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al "Codice dei contratti".
ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL
CONTRATTO. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali e di quelli costituenti l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non materialmenteallegati.
ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L'importo contrattuale ammonta ad € 204.019,59 al netto del ribasso d'asta del 3%, oltre € 7.721,09 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € 211.740,68 oltre Iva (diconsi Euro duecentoundicimilaset tecentoquaranta/68). Il contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del "Codice dei contratti".
ART. 4. VARIAZIONE AL CONTRATTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora
I' "Ente", per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del "Codice dei contratti", le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni d'opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del "Codice dei contratti".
Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere autorizzate dal R.U.P..
ART. 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO. Non è prevista alcuna revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del "Codice dei contratti".
ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del "Codice dei contratti" è prevista anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria oassicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso diinteresse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.
In considerazione della durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori, saranno redatti Stati Avanzamento Lavori (SAL) e i pagamenti in acconto saranno effettuati per un importo minimo pari a€ 50.000,00 (euro cinquantamila), come previsto dall'art. 19 del C.S.A.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall' "Appaltatore", si provvederà alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.
I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell'"Appaltatore", mediante accredito sul proprio c/c, dopo l'avvenuto accredito da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso "Appaltatore" dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 201O n. 136, il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.
ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione. L'emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice civile.
ART. 8. TERMINE PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DELLE
PRESTAZIONI, AMMONTARE DELLE PENALI. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di€ 211,74 (euro duecentoundici/74), pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo.
Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
ART. 9. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE IN
SEDE DI GARA. L'esecuzione delle lavorazioni relative alle migliorie presentate in sede di gara dall' "Appaltatore", dovrà avvenire, nel rispetto di quanto proposto dallo stesso Xxxxxxxxxxx, sulla base di una progettazione esecutiva da presentare a sua cura ed a firma di Tecnico abilitato. Detta progettazione dovrà essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto ed approvata dal R.u.p., previa verifica di conformità alla proposta migliorativa da parte della Direzione Lavori.
L'esecuzione dei lavori relativi alle migliorie presentate in sede di gara, dovrà avvenire in conformità al cronoprogramma e non potrà costituire motivo di ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto di contratto.
La Direzione lavori potrà valutare la durata per l'esecuzione delle migliorie oltre il termine di ultimazione lavori riportato al precedente articolo, aggiungendo i giorni necessari per l'esecuzione delle stesse opere migliorative proposte.
ART. 10. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro quarantacinque giorni dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata, ai sensi dell'art. 237 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 c2 del "Codice dei contratti". L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'"Ente". Il silenzio dell"'Ente" protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, nonché alle disposizioni dell'art.102 c. 3 del "Codice dei contratti". Nell'arco di tale biennio I' "Appaltatore" è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I' "Appaltatore" risponde per la difformità ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal!' "Ente" prima del Certificato di regolare esecuzione. Trascorsi due anni dalla sua emissione il Certificato assume carattere definitivo.
ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L'"Ente" ha facoltà di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte del!' "Appaltatore" senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei pagamenti potranno essere considerati "giustificato motivo" ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
L'"Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, I' "Appaltatore" ha prestato apposita Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del "Codice dei contratti", mediante polizza n. 2021/13/6590846 di data 26/02/2021 rilasciata dalla Società "Italiana Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Rende, per l'importo di € 21.175,00 (euro ventunomilacentosettantacinque/00). La
garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta che I' "Ente" abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.
ART. 13. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. L' "Appaltatore"
assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando I' "Ente" da ogni responsabilità al riguardo. Si dà atto che I' "Appaltatore" ha stipulato la polizza n. 2021/25/6191262 di data 26/02/2021 rilasciata dalla Società "Italiana Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Rende, ai sensi dell'art. 103 c.7 del "Codice dei contratti", che tiene indenne I' "Ente" da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori con un minimo di€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/OD).
ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA. L' "Appaltatore" è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
L' "Appaltatore" è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Risulta acquisito il seguente D.U.R.C.: prot. n. INAIL_27177595 richiesto in data 22/04/2021 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell' "Appaltatore" con scadenza validità 20/08/2021.
L'Ente richiederà d'Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore prima della liquidazione delle singole prestazioni e, nel caso di irregolarità contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
ART. 15. ADEMPIMENTI IN MATERIAANTIMAFIA.
Non risulta acquisita comunicazione Antimafia in favore dell"'Appaltatore", richiesta in data 29/01/2021 prot. PR_CSUTG_0010693. Ai sensi art. 88 c. 4bis del D.Lgs. 159/2011 trascorso il termine di 30 giorni si procede anche in assenza della predetta comunicazione previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 dello stesso Decreto.
Risulta acquisita comunicazione liberatoria in favore della ditta ausiliaria "Edimel srl", prot n° PR_CSUTG_lngresso_0010750 del 29/01/2021, inoltre la stessa Ditta è inserita nella "white list" della Prefettura di Cosenza. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali, stipulate tra la Prefettura di Cosenza ed il Comune di Castrolibero in data 05/07/2011, riportate nel Protocollo d'intesa riguardanti gli obblighi posti a carico dell'impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.
Risulta, inoltre, acquisita la Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio di Cosenza tramite portale A.N.A.C. e risulta I' "Appaltatore" iscritto con N. REA 243789 del 02/05/2018 e Ditta Ausiliaria iscritta con X. XXX 186280 del 18/11/2005..
ART.16. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
l' "Appaltatore", dovrà depositare presso l"'Ente" il proprio Piano Operativo di Sicurezza, prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 100 c. 4 del D.Lgs 81/2008, per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 96 c. 1 lett. g) del predetto Decreto, per il quale il Coordinatore della sicurezza verificherà l'idoneità.
L'"Appaltatore" deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'"Appaltatore", previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ART. 17. SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'"Appaltatore", ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lett. c) del "Codice dei contratti", ha dichiarato che intende subappaltare eventuali
parti di opere ricadenti nella categoria prevalente OG1 e nella categoria scorporabile OG1O.
L' "Appaltatore" dovrà comunicare all' "Ente", prima dell'inizio della prestazione, il nominativo del subappaltatore e depositare il relativo contratto, che sarà autorizzato entro 30 giorni ai sensi dei comma 18 dell'articolo 105 e nei limiti previsti dal comma 2 del predetto articolo. E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
L' "Ente" corrisponderà direttamente ai subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite solo nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del "Codice dei contratti".
ART. 18. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento, sentito I' "Appaltatore", formula all"'Ente", entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale I' "Ente" delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte del!' "Appaltatore" cessa la materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dell'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cosenza.
ART. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel "Codice dei contratti".
ART. 20. NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. 11
presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 201O, n. 136 e s.m.i, ed i relativi provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni. L' "Appaltatore", ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge, dovrà effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo, relativamente al quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.
Si dà atto che il CIG del presente intervento è il seguente: 84796669BE ed il CUP è: D37H18002180002.
ART. 21. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le
imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico del!' "Appaltatore", comprese quelle di registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Xxx, se ne richiede la registrazione a tassa fissa.
Xxxxxxxxx, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, con firma autografa sul documento cartaceo.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, con firma autografa sul documentocartaceo.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, su undici pagine a video sin qui, oltre n. 1 allegato contrassegnato con la lettera A, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, scannerizzato e firmato digitalmente. Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 2017. Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader Xl. Letto, confermato e sottoscritto.
ALLEGATI:
- Protocollo d'intesa tra il Comune di Castrolibero e la Prefettura di Cosenza citato all'art. 15 del presente contratto.
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Archj"lvatore Xxxxxxxxx
L'APPALTATORE Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx.ssa Xxxx Xxxxxx
DD
LLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Clausola n. 1
La sottoscritta ·impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di 1:-ui
al protocollo di legalità, sottoscritto ne/ranno 2011 presso la Prefettura di Cosenza, tra
!altro consultàbi!e. ai sito xxxx://xxx,prefettura.iUcosenza, e che qui si intencfono integralmente riportate e di accettarne incondizionatomente il c0ntenuto e gli effetti. Clausola n:,2:" ·
La sottoscritta impresa si impegna a cornunìcare alla stazione :wpa!tante l'elenco delle imprese ·còir'-i'volte>ne'I piano di affidamento con riguardo a/le forniture ecl ai servizi di cui gli arti.:'::(ti-3::·nònché ogni eventuale variazione successivamente 1nterven11ta per qua/siasiinBVVé: ' '
Clauso!a1i 3.-/'>,
La sottoscriti Jmpresa si impegna a denunciare immediatamente afte: Forze di Polizia o all'Autorità: _Giudizia1ia ogni illecita richiesta di <xxxxxx, prestazione o altra utilità ovvero offer1a'cjfprotezlone nei rnnfronti cle!/'imprenditore. degli eve/,tuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi famf/i2ri (richie."fa cli tangenti, pressioni per inciiriz::.are{'assunzione di personale o !'affidamento cii lavorazioni, forniture o servizi a
cf&tennlnate imprese, danneggiarnenti, f;Jr;i cii beni personali o cii cantiere)
Clausola n. 4
La sottoscritta irnpresa si 1r1:pegna a segnalare alla rrefettura /'a1,venLJta fcrma!izzazione dei/a denuncia d; cui a!lù ;:Yttcedente clausola e ci(, a; fine c/1 c:-
,nsen/ir&, nef/'irnrnediato, eventuali miziative Cii con1oetenza
Clausola n 5 ·
L,j sottoscritta lri7/Jrosa ciich/ara
e. 'fJressci1 che? fJre\...,etjf? la riso/uzione irntT•'ecJlata ecl DLJtornatica ciel c(JJ?tratto, CJ\J\/ero la
l8\/0C3 cJel!'autori:.:-.:.:a.c-
qua/ora lo stesso non sia c!eterminato o cfeterminabile. una penale pari al valore clel/e prestaziom al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del/a sta?ione appaltante. ciel relativo importo e/alle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Xxxxxxxx x. 0
: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva i espres,;a che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto. ovvero la ' revoca de/l'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche.·con riguardo al/a nomina del responsabile della sicurezza e dì tutela dei
lavoratori ih materia contrattuale e sindacale.
Clausola 11. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza de/ divieto, per le stazioni
appaltanti pL1bbfiche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di /avoraziom altamènte speci.afistiche.