Assicurazione R.C. Auto/Corpi veicoli terrestri
Assicurazione R.C. Auto/Corpi veicoli terrestri
(Macchine Agricole)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A. Prodotto: “Cattolica&Motori”
Data di aggiornamento: 01/07/2021 – il presente DIP è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – S.p.A., capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx – tel. 0000000000 – fax 0000000000 – sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx
– e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Autorizzazione all’esercizio dell’impresa
La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237. È iscritta all’albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Massimali | Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,070 milioni di euro per i danni alla persona e 1,220 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Con la sottoscrizione della garanzia di responsabilità civile potrai usufruire gratuitamente dell’estensione al Carico e scarico. Copre i danni cagionati involontariamente dai terzi dall’esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, non eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici, |
con esclusione dei danni alle cose trasportate o in consegna, e fino al massimale di responsabilità civile indicato in polizza. | |
Tipo di guida | Non sono previste formule di personalizzazione sulla base del conducente del veicolo. |
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope | Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Compagnia rinuncia all’azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. |
Trasporto non in conformità | In presenza di questa garanzia, la Compagnia non eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo, per i danni subiti dalle persone trasportate sullo stesso qualora il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. AUTO pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
PROTEZIONE LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | Puoi scegliere tra due tipologie di coperture: • Protezione legale per la circolazione. La formula “Standard”. Copre l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per l’assistenza legale nei casi, connessi alla circolazione del veicolo, che seguono: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi, recupero dei danni subiti dal terzo trasportato, difesa in procedimenti penali per delitti colposi e dolosi, assistenza in procedimenti di dissequestro del veicolo, sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattuali e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. Sono altresì garantiti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli minori e maggiori conviventi quando siano coinvolti in incidenti stradali come: pedoni, ciclisti, passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato, conducenti di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria. • Protezione legale per la patente. La formula “standard” è una garanzia che tutela, la persona indicata in polizza o la persona che guida il veicolo assicurato con la R.C. Auto, dagli inconvenienti legati alla patente a punti. A titolo esemplificativo sono garantiti i seguenti casi: la difesa penale a seguito d’incidente stradale, l’opposizione o il ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada che comportano decurtazioni di punti o sanzioni amministrative accessorie (es: ritiro, sospensione o revoca della patente), la corresponsione di un’indennità per i costi sostenuti per la frequentazione di corsi per il recupero dei punti decurtati ovvero per il riottenimento della patente in caso di azzeramento dei punti. L’importo massimo per sinistro indennizzabile è pari a euro 15.000, relativamente alla protezione legale per la circolazione, ed euro 200 a titolo di diaria giornaliera, per la protezione legale per la patente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare le coperture con le seguenti tipologie: Protezione legale per la circolazione • formula “Plus”. Arricchisce la formula “Standard” con le seguenti prestazioni: l’anticipo della cauzione penale in caso di arresto o minaccia di arresto, l’assistenza di un interprete, l’arbitrato per la decisione di controversie, l’errata variazione dei punti della patente, l’opposizione o il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente anche quando sia contestata la guida in stato di ebbrezza. Protezione legale per la patente • Patente protetta “con garanzia aggiuntiva 1”. La formula può essere acquistata solo se il contraente della polizza è un’azienda e prevede la corresponsione di una diaria giornaliera per il pregiudizio economico derivante da provvedimenti subiti dai propri dipendenti. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni. Salvo deroghe specifiche contestualizzate nelle condizioni di assicurazione delle formule protezione legale per la circolazione, le garanzie non solo valide principalmente: • per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; • per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente; • se il conducente non è abilitato alla guida e/o se il veicolo è usato in difformità all’immatricolazione; • nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o inerente l’omissione di fermata e assistenza; • per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; • in materia fiscale e amministrativa; • per controversie con la Compagnia. Per la garanzia protezione legale per la patente “con garanzia aggiuntiva 1”, sono inoltre previste ulteriori esclusioni tra le quali: • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione R.C. Auto: • qualora il contraente non abbia dichiarato l’esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente; • per contestazioni legate a violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatori della velocità. |
PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un’indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata. La garanzia è valida anche in caso di infortunio subito durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. L’importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da: • un minimo di euro 15.000 per il caso morte ed euro 40.000 per l’invalidità permanente; • ad un massimo di euro 100.000 per il caso morte ed euro 150.000 per l’invalidità permanente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive: • diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un’indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; • rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un’età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Franchigie. La franchigia non si applica per indennizzo fino a euro 50.000 e qualora l’invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 25% dell’invalidità totale. È prevista l’applicazione di una franchigia nella misura del: • 3% per gli indennizzi compresi tra euro 50.000 ed euro 100.000; • 5% per indennizzi superiori a euro 100.000. Esclusioni. Le principali esclusioni riguardano gli infortuni determinati o conseguenti a: • operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; • azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato; • guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti; • partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; • guerra, xxxxxxx ed esercitazioni militari, arruolamento volontario; • pratica di sport comportanti l’uso di veicoli e natanti a motore. |
INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E ATTI VANDALICI (opzionale) | |
Garanzie di base | Incendio. La garanzia incendio prevede l’indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d’incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. |
Eventi atmosferici. La garanzia, prestata sempre congiuntamente all’incendio e agli atti vandalici, prevede la copertura per danni conseguenti a: trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine, alluvioni e inondazioni. Furto. La garanzia, prestata sempre congiuntamente all’incendio, prevede l’indennizzo per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati. Atti vandalici. La garanzia, prestata sempre congiuntamente all’incendio e agli eventi atmosferici, prevede l’indennizzo per i danni al veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, ecc.. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Clausola sempre nuova – danni parziali: se acquisti questa clausola, in caso di danno parziale, per i primi 36 mesi successivi alla data di prima immatricolazione del veicolo, la Compagnia ti rimborsa il costo delle riparazioni o sostituzioni delle parti danneggiate o, in caso di furto, sottratte, senza l’applicazione del degrado commerciale, ossia della percentuale di svalutazione determinata quale rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che lo stesso ha al momento del sinistro. Estensione optional e accessori fono-audio-visivi non di serie. Prevede l’indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente, quali: apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili. È previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 1.000 euro e con l’applicazione di una franchigia di 150 euro. Danni Successivi al furto. È la condizione aggiuntiva della garanzia Furto che prevede l’indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o nell’esecuzione del furto di oggetti in esso contenuti e non assicurati/assicurabili. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: • il danno da furto parziale è quantificato in 500 € • in polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 € • l’indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l’ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall’ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest’ultima applicata al danno dà luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • semplici bruciature non seguite da incendio; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni al veicolo per furto di cose non assicurate che si trovano all’interno dello stesso; • danni agli accessori fono-audio-visivi. |
KASKO (opzionale) | |
Garanzie di base | Prevede l’indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato, l’urto con ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, il ribaltamento e l’uscita di strada. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Estensione optional e accessori fono-audio-visivi non di serie. Prevede l’indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di |
listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente, quali: apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili. È previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 1.000 euro e con l’applicazione di una franchigia di 150 euro. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti. La garanzia è prestata con scoperto e relativo minimo indicati in polizza. Per sapere come funziona lo scoperto e il relativo minimo non indennizzabile puoi vedere l’esempio di funzionamento descritto nella sezione INCENDIO E FURTO – Limitazioni, esclusioni e rivalse. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • danni determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o custodia del veicolo assicurato; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; • danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico; • danni causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano; • danni causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto; • circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni agli accessori fono-audio-visivi. |
GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale) | |
Garanzie di base | Si tratta di una serie di garanzie, acquistabili singolarmente e che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Se acquisti questa garanzia, la Compagnia ti risarcisce i danni agli impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo a seguito di correnti, scariche elettriche o altri fenomeni elettrici od elettronici di qualsiasi natura. Guasti meccanici. Se acquisti questa garanzia, in caso di rottura o di disfunzionamento di componenti meccanici necessari al funzionamento del veicolo, la Compagnia ti rimborsa la riparazione/sostituzione delle parti danneggiate. Qualora il danno sia causato da penetrazione di corpi estranei (pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo ecc.) sarai indennizzato per un importo pari al 50% della somma concordata ed indicata in polizza. Danneggiamento penumatici. Se acquisti questa garanzia, la Compagnia ti rimborsa il costo dello pneumatico danneggiato a seguito di urto o scoppio e purché al momento del sinistro il tasso d’usura non sia superiore al 50%. Indennizzo per indisponibilità del veicolo. Con questa garanzia in caso di indisponibilità del veicolo a seguito di incendio o furto senza ritrovamento, la Compagnia, dal terzo giorno successivo a quello della denuncia di sinistro, ti corrisponde un’indennità pari a 100,00 € al giorno per un massimo di 30 giorni. Merci trasportate. Se acquisti questa garanzia, la Compagnia ti rimborsa il valore dei prodotti agricoli trasportati, sulla macchina agricola indentificata in polizza, a seguito di: incendio, alluvione, inondazione, tromba d’aria, uragano, grandine o di ribaltamento, urto, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. L’indennizzo è previsto anche durante eventuali soste, ritenute necessarie dagli incaricati del trasporto per riposo o per altri giustificati motivi, riferiti comunque alla normale esecuzione del viaggio. Garanzie complementari. Si tratta di una serie di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo, il cui limite varia in funzione della singola garanzia interessata, per danni non contemplati nelle garanzie opzionali di base. In particolare, prevedono il rimborso delle spese: • sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo, compresa la quota della tassa di proprietà corrisposta e non usufruita dalla data del sinistro alla scadenza della tassa stessa; • di custodia, a seguito del ritrovamento del veicolo oggetto di furto totale; |
• sostenute per la duplicazione dei documenti di circolazione e/o delle targhe, delle chiavi e dei relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo, a seguito di smarrimento o sottrazione; • sopportate la riparazione dei cristalli e per il ripristino dell’air-bag. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Massimali e limitazioni. Ad eccezione della garanzia “Indennizzo per indisponibilità del veicolo”, che prevede un’indennità massima giornaliera, come indicato nella sezione “garanzia di base”, tutte le altre garanzie sono prestate per sinistro e per annualità assicurativa e nella forma a “primo rischio assoluto”. Si tratta di una formula con la quale la Compagnia s’impegna ad indennizzare il danno fino alla concorrenza del valore concordato ed indicato in polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo o della merce trasportata al momento dell’evento dannoso. Esclusioni. Le principali esclusioni relative alle garanzie “guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche”, “guasti meccanici” e “danneggiamento penumatici” sono conseguenti a danni: • determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività; • imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente e causati alle batterie (relativamente alla garanzia “guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche”); • dovuti all’usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore (relativamente alle garanzie “guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche” e “guasti meccanici”); • originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie (relativamente alle garanzie “guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche” e “guasti meccanici”); • dovuti a difetti di manutenzione o riconducibili al montaggio e all’utilizzo di parti di ricambio non originali o di qualità equivalente (relativamente alla garanzia “guasti meccanici”); • causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada; (relativamente alle garanzie “guasti meccanici” e “danneggiamento pneumatici”); • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità degli pneumatici (relativamente alla garanzia “danneggiamento pneumatici”); Le principali esclusioni relative alla garanzia “merci trasportate” sono conseguenti a danni: • determinati o agevolati da dolo e colpa grave del Contraente e/o Assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori; • subiti dalle merci di proprietà di Xxxxx; • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • derivanti da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci; • da furto e rapina comunque perpetrati, anche se soltanto tentati, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all’art. Garanzia Merci Trasportate e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli; • da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all’art. Garanzia Merci Trasportate e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli; • derivanti da alluvione, inondazione, trombe d’aria, xxxxxxx e grandine, quando le merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato; • causati da carichi in eccesso rispetto alla portata utile indicata nella Carta di Circolazione o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle competenti |
Autorità, salvo il caso in cui l’Assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all’esistenza del sovraccarico. |
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (R.C. Auto) o di altra natura (es. incendio, furto ecc.). R.C. AUTO Il contraente o l’assicurato devono comunicare il sinistro R.C. AUTO alla Compagnia o all’Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia /Agenzia: • se l’incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un’invalidità permanente superiore al 9%; • per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: • i veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx Garanzie diverse dalla R.C. AUTO Per i sinistri che coinvolgono la garanzia Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all’evento dannoso o dal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alla garanzia “merci trasportate” la denuncia deve essere effettuata non appena, il contraente, l’assicurato o l’incaricato del trasporto ne vengano a conoscenza. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc.), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilità. L’inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l’eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l’eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosiddetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l’applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx |
Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l’applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la polizza sia stata stipulata con “formula tariffaria Franchigia”. | |
Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Protezione Legale è affidata a: Protezione legale ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000, Xxxxxx Principali riferimenti: • telefono centralino: 000.0000000; • fax per nuove denunce di sinistro: 045.8290557; • e-mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx; | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all’assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. |
Obblighi dell’impresa | Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l’Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: • entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; • entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; • entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l’importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, protezione conducente ecc.) il premio deve essere pagato per l’intero alla consegna della polizza mediante le seguenti modalità: ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l’Agente in qualità di agente della Compagnia; contante, presso l’agenzia che ha emesso il contratto, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. |
Rimborso | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive alla R.C. Auto descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di: vendita; distruzione, demolizione od esportazione del veicolo; consegna in conto vendita seguita da vendita documentata. In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non dà diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. Si precisa che in presenza di frazionamento la Compagnia provvederà all’incasso delle eventuali rate di premio successive relative alle suddette garanzie. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per le garanzie diverse dalla R.C. Auto la durata del contratto è indicata in polizza e può essere solo annuale. Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia mette a tua disposizione e presso l’agenzia con la quale hai stipulato il contratto una nuova proposta di premio. Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l’accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza. Relativamente alla copertura assicurativa, e ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP, si evidenzia che per la garanzia “merci trasportate” la copertura assicurativa ha inizio dal momento in cui, il veicolo designato al trasporto con le merci a bordo, inizia il viaggio e termina con l’arrivo del veicolo nella località di destinazione. |
Sospensione | È possibile sospendere il contratto. In tal caso, per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, né parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta. L’assenza del tacito rinnovo riguarda anche le garanzie diverse dalla R.C. Auto. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se la stipula del contratto è avvenuta con tecniche di vendita a distanza e intendi avvalerti del diritto di ripensamento, hai 14 giorni di tempo dalla conclusione per recedere dal contratto comunicandolo alla Compagnia. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, pari a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al SSN. |
Risoluzione | Sia per la garanzia R.C. Auto che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita seguita da vendita documentata, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il Prodotto Cattolica & Motori è rivolto al proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all’utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio sia dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e riconducibili alla propria responsabilità civile, sia da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo e non rientranti nella copertura R.C. Auto (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici, tutela legale, infortuni, ecc.)
Quali costi devo sostenere?
La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 12%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) In alternativa al: • Fax n. 045/0000000 • E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia R.C. Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia R.C. Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria per le altre garanzie. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non superi euro 15.000; - per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante; - l’arbitrato relativamente alle garanzie diverse dalla R.C. Auto (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente). |
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.