CONVENZIONE PONTE PER SOCCORSO FAUNA SELVATICA AUTOCTONA OMEOTERMA IN DIFFICOLTA’
CONVENZIONE PONTE PER SOCCORSO FAUNA SELVATICA AUTOCTONA OMEOTERMA IN DIFFICOLTA’
L’anno duemilaventidue (2022) il giorno ( ) del mese di in Firenze
TRA
L’Azienda USL Toscana Centro, in seguito denominata Azienda, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0, C.F. e P.I. 06593810481, rappresentata dal Direttore del Dipartimento della Prevenzione, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Pistoia in data 08 giugno 1957, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Dipartimento della Prevenzione, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale del 31.03.2022 , n. 392
E
Xxxx Soccorso OdV xxx xxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxx (XX) rappresentata da Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, C.F. PRDMSM61H09L833B, in seguito chiamata “convenzionata”;
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Richiamati:
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Il d.lgs. 285/1992 “Codice della Strada”, ed in particolare l’art. 189 comma 9-bis, novellato alla Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, che prevede l’obbligo per l’utente della strada, in caso di incidente che coinvolga animali da reddito, d’affezione o protetti, di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno;
La L.R. 12 gennaio 1994, n.3 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”, modificata con L.R. del 03 febbraio 2010 n. 2 ed in particolare l’art. 38 “soccorso della fauna selvatica in difficoltà” che prevede che la Regione provveda al ricovero della fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provveda alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione;
Il D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.12.2012, n. 289 che sottolinea l’obbligo di soccorso in caso di incidente con un animale;
La Delibera di Giunta regionale n. 810 del 1/08/2016, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: “Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà e approvazione degli indirizzi operativi.”
La Delibera di Giunta regionale del 03 febbraio 2020 n. 94 avente ad oggetto “Attuazione degli interventi in materia faunistico venatoria LR 3/94 Gestione del Servizio di Soccorso della Fauna Selvatica in difficoltà” che approva l’attuazione della linea di intervento 3 Equilibrio Faunistico del Territorio del Progetto
Regionale 3 del DEFR 2020 “Politiche per la montagna e per le aree interne” con riferimento all’attività di servizio di soccorso e recupero fauna in difficoltà;
La Delibera della Giunta Regione Toscana del 20 dicembre 2021, n. 1358 recante “Art. 38 l.r. 3/1994- Soccorso fauna selvatica in difficoltà - annualità 2022 e 2023. Indirizzi operativi”;
Il Decreto Dirigenziale Regione Toscana del 09 febbraio 2022, n. 2170, recante “DGR n. 1358 del 20/12/2021 art. 38 L. R. 3/1994 soccorso fauna selvatica in difficoltà annualità 2022 e 2023. Indirizzi operativi - Impegno risorse economiche a favore della ASL Toscana Centro”, con il quale la Regione Toscana decreta di impegnare risorse economiche a favore dell’Azienda USL Toscana Centro;
La Delibera della Giunta Regione Toscana del 21 febbraio 2022, n. 139 recante “L.R. 3/1994. Modifica all’allegato 2 della DGR n. 1358/2021 avente ad oggetto “Art. 38 l.r. 3/1994- Soccorso fauna selvatica in difficoltà - annualità 2022 e 2023. Indirizzi operativi”;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - PREMESSE
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.
Art. 2 - OGGETTO E FINALITA’ DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE
1. La convenzionata si impegna a garantire le seguenti attività:
a) Attività di gestione del soggetto o di tutti i soggetti convenzionato/i;
b) Attività di cura, mantenimento, recupero, riabilitazione ed eventuale re-immissione in natura di fauna ferita e/o in difficoltà presso soggetto/i convenzionato/i;
c) Attività di recupero della fauna selvatica ferita o che costituisca pericolo o intralcio alla circolazione stradale in tutto il territorio di Province MS e LU, (USL Toscana NordOvest )per tutti i giorni dell’anno anche in ore notturne (in caso di isole compatibilmente con la situazione orografica, geografica e la presenza di un’adeguata rete stradale pubblica e/o di trasporto).
1.1. Sono inoltre a carico della convenzionata:
a) La messa a disposizione di idonee strutture necessarie al mantenimento temporaneo della fauna recuperata;
b) Il recepimento, la gestione e l’evasione di tutte le segnalazioni, collaborando con i comuni, le altri amministrazioni pubbliche e con tutto il personale che collabora alle operazioni di recupero e soccorso della fauna;
c) La diagnosi del danno ed eventuale intervento veterinario anche in loco o intervento e/o somministrazione delle cure idonee ad una stabilizzazione da parte di personale volontario e trasporto entro le 12 ore presso una struttura veterinaria;
d) La temporanea ospitalità per gli esemplari non liberabili in natura, con futura destinazione a progetti di conservazione, sensibilizzazione e didattica, in accordo con il responsabile aziendale del progetto;
e) smaltimento degli animali deceduti all’interno delle strutture ospitanti, secondo le normative vigenti;
f) la collaborazione a progetti di riproduzione ed allevamento in cattività di specie in diminuzione o in via di estinzione;
g) la compilazione di apposito data base elettronico dei dati relativi a tutti gli animali soccorsi, con dettaglio su:nome specie, soggetto consegnante, data soccorso, luogo di ritrovamento, causa soccorso, patologie riscontrate (diagnosi), esito finale con data e località. Tali dati dovranno essere aggiornati costantemente e messi in qualunque momento a disposizione degli uffici di Igiene Urbana veterinaria competenti;
h) l’elaborazione ed invio, secondo modalità concordate con i competenti uffici aziendali, di una relazione finale sull'attività di recupero. Le relazioni conterranno elementi di dettaglio e statistiche sulle specie rinvenute, aree di provenienza, periodi di soccorso, cause di soccorso, esiti finali;
i) lo stimolo al rispetto della fauna selvatica tramite iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione in collaborazione con l’azienda.
j) La partecipazione alle attività legate ai programmi o piani nazionali per la tutela da zoonosi o malattie infettive che colpiscono animali così come organizzate dal competente ufficio aziendale, in dipendenza dell’impegno richiesto potranno essere previsti specifici rimborsi spese da individuarsi con successivi atti di competenza aziendali. le spese di alimentazione della fauna in degenza;
k) Le spese per medicinali e attrezzature medico-sanitarie;
l) Le spese inerenti la gestione complessiva, comprese quelle relative ai servizi di somministrazione di energia elettrica, acqua, telefoniche nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture (recinti, voliere e gabbie).
2. La convenzionata può provvedere ad affidare le sopra citate attività a personale volontario e/o personale tecnico incaricato dalla convenzionata stessa, nonché ad avvalersi della collaborazione di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Cooperative, Associazioni, Società o Tecnici e Veterinari sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito per la gestione delle attività oggetto del presente accordo.
3. La convenzionata provvede ad affidare a Medici Veterinari l’eventuale soppressione di animali allorquando la possibilità di sostenersi nella vita selvatica risulti irrimediabilmente compromessa e/o presentino elevati stati di sofferenza. In via subordinata, previo accordo con il responsabile aziendale del progetto, e nel rispetto della disciplina di settore, potrà essere considerata la cessione ad istituzioni scientifiche pubbliche attrezzate, a centri per la conservazione od ad aree protette, e altri soggetti comunque sempre con finalità di conservazione.
4. Eventuali casi di detenzione della fauna selvatica irrecuperabile alla vita selvatica, presso la struttura del/i soggetto/i convenzionato/i finalizzato principalmente alla riproduzione in cattività, dovranno essere soggetti alle procedure previste dalla legge, e comunque concordati con il responsabile aziendale del progetto che potrà promuovere specifici programmi in accordo con la convenzionata.
Art. 3 - DURATA
1. La convenzionata si impegna alla realizzazione degli interventi previsti al precedente art.2 dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 30 giugno 2022 o successiva data fino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica.
2. Le parti concordano che, nelle more della sottoscrizione del presente atto, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra la data di scadenza delle convenzioni e la data di sottoscrizione della presente convenzione ponte.
Art. 4 - SOGGETTI COINVOLTI, OBBLIGHI ED ASSISTENZA
1. L’attuazione delle iniziative previste all’art.2 è affidata al personale che verrà scelto ed impiegato dalla convenzionata, secondo le proprie norme istituzionali e sotto il coordinamento del Responsabile medesimo, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con l’Azienda.
2. Per quanto riguarda l'attività svolta secondo quanto stabilito nel presente accordo da parte del personale incaricato, la convenzionata sarà l'unico responsabile per ogni eventuale danno che dalle attività possa derivare a persone, cose od interessi legittimamente protetti di dipendenti o di terzi.
Art. 5 - RISORSE ASSEGNATE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il rimborso verrà erogato dall’Azienda USL Toscana Centro a favore della convenzionata per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente accordo e si quantifica in € 24.000 (comprensivi di ogni e qualsiasi imposta e onere).
Si precisa che qualora la convenzionata recuperi l'imposta sul valore aggiunto questa non sarà oggetto di rimborso.
Il rimborso sarà erogato dall’Azienda nei tempi e nelle modalità sotto riportate:
- Primo acconto pari al 50% del totale stabilito per il primo semestre 2022 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione;
- Saldo pari al 50% del totale stabilito per il primo semestre 2022 alla fine della validità del presente accordo a conclusione della gestione delle attività di recupero della fauna selvatica ferita, previa presentazione di relazione tecnico scientifica e divulgativa delle attività svolte, nonché di prospetti analitici di spese documentate.
La relazione da trasmettere in formato “libero”, dovrà contenere “report” completo degli animali pervenuti al/i soggetto/i convenzionato/i con indicato per ognuno: malattia/trauma, luogo di provenienza, esiti della cura/degenza e eventualmente luogo di rilascio e tutti gli altri dati che saranno concordati con il responsabile del progetto.
Il rimborso verrà accreditato sul conto corrente IBAN IT27T050342487600000002011
Art. 6 - RESPONSABILITA’ E DIVIETI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
1. L’Azienda, ed in particolare l’UFC Igiene Urbana veterinaria, si ritiene esonerata da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi all’attuazione degli obiettivi oggetto della convenzione ponte. Sarà ritenuta inoltre indenne da eventuali risarcimenti a qualsiasi titolo o ragione derivanti da tale attività, e non risponderà degli eventuali danni civili verso terzi ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere.
2. Restano ad esclusivo carico della convenzionata ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. Qualora la convenzionata non proceda all'esecuzione di quanto stabilito, secondo le condizioni stabilite dal presente atto, è facoltà del responsabile del progetto revocare lo stesso in qualsiasi momento.
Art. 7 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
1. Gli elaborati finali dovranno essere consegnati all’ufficio di Igiene Urbana veterinaria competente in almeno due copie rilegate. Quale copia originale, e per la tiratura di ulteriori copie, ne sarà consegnata una su supporto magnetico realizzata mediante l’impiego di programmi del pacchetto Office.
Art. 8 - PRIVACY
1. In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 101/2018, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei propri dati personali nell’ambito dei leciti previsti.
Art. 9 – TRACCIABILITA – ADEMPIMENTI EX L. 136/2010
1. La convenzionata, a pena di nullità assoluta della convenzione, assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in quanto applicabili.
Art. 10 – SPESE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO
1. Le spese di bollo del presente atto, qualora dovute, saranno poste a carico della parte convenzionata.
2. Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.
Art. 11 – FORO COMPETENTE
1. Ogni eventuale e residuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti i relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente atto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze.
2. A tal fine, le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.
Art. 12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa formale rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE