ALLEGATO C)
ALLEGATO C)
comune di trieste piazza dell’Unità d’Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx
040 6751
xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx partita iva 00210240321
AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali
SCHEMA DI CONVENZIONE
OGGETTO: Convenzione per un periodo di quattordici mesi con la Società………………(Cod. Fisc. e P. IVA………………), per la messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box liberi, per altrettanti cani randagi, nonché per il servizio, sino ad un massimo di 10 animali, di ricovero, custodia, cura e mantenimento degli stessi, presso la struttura……….........sita in………….., ai sensi della L.R. 20/2012, del D.P.R. 6.6.2002 n. 0171/Pres. - CIG ………………………...
L’anno D U E M I L A Q U A T T O R D I C I il giorno del
mese di in una sala del Comune di Trieste.
Premesso che al fine di adempiere a quanto stabilito dalla L.R. 11.10.2012
n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione” ed in particolare dall’art. 7 di detta L.R. 20/2012 ove si prevede che "i Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell’art. 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati” e per dette finalità possono essere utilizzati “i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati”;
che necessita adempiere a quanto previsto dalla L. 189/2004, dalla L. 296/2006, art. 1, comma 829, dalla D.G.R. n. 1317/2007, tenendo conto del contenuto della Circolare della Regione F.V.G. – Direzione centrale salute e protezione sociale – Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria prot. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009;
che il Comune di Trieste non dispone di una struttura per il ricovero dei cani;
che con determinazione dirigenziale n. …. del …………., esecutiva dal………., è stato disposto di procedere all’affidamento in economia per cottimo fiduciario del servizio in oggetto mediante gara ufficiosa e con il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi del Regolamento per le Spese in Economia del Comune di Trieste approvato con D.C. n. 78 del 4.10.2004;
che con la citata determinazione dirigenziale è stato altresì approvato il presente Schema di Convenzione nonché gli altri elaborati progettuali, per l’importo presunto di Euro 21.437,50 (IVA ed altri oneri esclusi) che
costituisce la spesa complessiva massima presunta per il ricovero, custodia, cura e mantenimento di un numero massimo di 10 cani e che ricomprende altresì la spesa per la messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box liberi, per altrettanti cani randagi rinunciati o non affidabili/adottabili;
che con successiva determinazione dirigenziale n. ……… del ,
esecutiva dal ………….., è stato aggiudicato alla società………………
(Cod. Fisc. e P. IVA ), il servizio in argomento da espletarsi
presso la struttura……….............sita in……….....….. ed assunto il relativo impegno di spesa;
visto l’art. 1 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252; tutto ciò premesso e considerato
tra il COMUNE di TRIESTE rappresentato dal dott.
…………………………….Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali, domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e
s.m.i. e dell’art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
e il signor………………………, nato a ……………il che
interviene nella sua qualità di legale rappresentante della società…………………, con sede legale a ……………. in ……….., il quale ai fini del presente atto elegge domicilio presso la sede suddetta;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Finalità ed affidamento del servizio
Il Comune di Trieste – allo scopo di garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati, il controllo, la prevenzione del randagismo, la pubblica sicurezza, la pubblica igiene ed ai fini di quanto previsto dalla L.R. 20/2012, dal D.P.R. 6.6.2002 n. 0171/Pres., dalla L. 281/1991, dalla L. 189/2004, dalla L. 296/2006 comma 829, dalla D.G.R. n. 1317/2007 e dalla Circolare della Regione F.V.G. – Direzione centrale salute e protezione sociale – Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria prot. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009:
- affida alla società………………, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta ed assume l’incarico di provvedere alla messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box liberi, per altrettanti cani randagi cani randagi, rinunciati o non affidabili/adottabili nonché al servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento del numero massimo di 10 cani del Comune di Trieste, provenienti dal canile contumaciale dell’A.S.S. n. 1 – Triestina, presso la struttura sita
in……….………..
In tale numero massimo di 10 cani, sono compresi quelli, in carico al Comune di Trieste, eventualmente già ricoverati presso il canile “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - XXXXXXX XXXXXXXX di
Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx e Xxxxxxx” s.s. sito in xxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxxx xx
Xxxxxxx (Xxxxxxx), che dovranno essere direttamente trasferiti presso la succitata nuova struttura.
Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio
La struttura convenzionata provvederà alle seguenti attività:
1) Messa a disposizione del Comune di Trieste sino al massimo di n.
4 box liberi per altrettanti cani randagi, rinunciati o non affidabili/adottabili.
Detta messa a disposizione di box avrà luogo esclusivamente in caso di assenza di cani ricoverati presso la struttura, ovvero in presenza di un numero di cani inferiore a quattro presso la struttura medesima.
Il compenso per la messa a disposizione di detti box viene indicato al successivo art. 4), punto 1).
Nel caso in cui si verifichi l'accoglimento di cani, gli stessi dovranno essere prioritariamente accolti nei box messi a disposizione e si applicherà, per ciascun animale ricoverato e per il relativo periodo di ricovero, il compenso previsto all'art. 4), punto 2), mentre verrà ridotto contestualmente il compenso per la messa a disposizione dei box, limitando quest’ultimo ai soli box ancora a disposizione, fino alla totale occupazione dei 4 box in argomento.
Per gli ulteriori accoglimenti si applica quanto indicato al successivo punto 2) ed all'art. 4), punto 2).
Non sarà riconosciuto alcun compenso per messa a disposizione di box nel caso in cui siano ricoverati cani in numero pari o superiore a 4 unità.
2) Ricovero, custodia, cura e mantenimento di un numero massimo di 10 cani catturati o ritrovati - anche tramite le strutture veterinarie dell’A.S.S. n. 1 Triestina - nel territorio del Comune di Trieste, dopo il periodo di ricovero presso il canile contumaciale di Trieste, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori – ai sensi del D.P.R. 320/1954 - o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall’art. 4 della L.R. 20/2012, se non reclamati entro 60 giorni.
Tale numero è comprensivo dei cani eventualmente in carico al Comune di Trieste ed ospitati presso la struttura di cui al successivo punto 3).
A questa casistica appartengono anche eventuali cuccioli nati da cagne in ingresso presso la struttura convenzionata già gravide al momento del trasferimento.
Nel caso si tratti di cuccioli orfani di età inferiore ai 30 giorni il Comune, d’intesa o su indicazione dell’A.S.S. n. 1 - Triestina, può valutare il trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti, così come per eventuali casi che richiedano un’assistenza personalizzata.
3) Ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani eventualmente in carico al Comune di Trieste e ricoverati presso il canile “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - XXXXXXX XXXXXXXX xx Xxxxxxx Rosa, Xxxxx e Xxxxxxx” s.s. sito in xxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxx).
Il trasporto degli animali dal canile di cui sopra alla nuova struttura gestita dall’aggiudicatario, da eseguirsi contestualmente alla decorrenza
del presente atto, sarà ad esclusiva responsabilità ed onere dell’aggiudicatario medesimo, esonerando in merito l'Amministrazione Comunale.
4) Ricovero, custodia, cura e mantenimento permanenti dei cani in caso di rinuncia – con le modalità di cui all’art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 20/2012 - per seri e comprovati motivi, da parte dei detentori.
In questo caso il Comune provvederà a darne comunicazione all’A.S.S. n.
1 – Triestina, al fine di consentire alla stessa, nell’ambito delle competenze della medesima, di valutare la pericolosità o meno del cane, il suo stato di salute e gli ulteriori fattori determinanti la rinuncia dell’animale da parte dei proprietari/detentori, ai fini del possibile accoglimento presso il canile sanitario per il periodo di osservazione, prima del successivo trasferimento presso la struttura convenzionata.
5) Garanzia ai cani ricoverati di adeguato alloggio, di spazi idonei a garantire la sgambatura, la cura e la pulizia degli animali, dei locali a loro adibiti ed in generale della struttura, mediante esecuzione regolare delle operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata, provvedendo alla verifica del suo valore nutritivo e della composizione delle razioni al fine di accertare la loro corrispondenza alle peculiari esigenze degli animali ricoverati.
6) Attenta vigilanza sulla salute degli animali che preveda gli opportuni interventi sanitari ordinari (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione antiparassitaria, sterilizzazioni, interventi chirurgici, ecc.) effettuati dal veterinario a disposizione della struttura – di cui al successivo punto 7) - nonché spazi idonei, previsti per legge, per l’isolamento sanitario degli animali.
7) Eventuali altri interventi sanitari di carattere straordinario inderogabili di natura diagnostica, profilattica e/o terapeutica (es. indagini cliniche, accertamenti su casi sospetti di malattie trasmissibili, interventi chirurgici particolari ecc.).
Gli stessi dovranno essere certificati e motivati dal veterinario della struttura convenzionata - di cui al successivo punto 8) - e la struttura medesima avrà l’obbligo di informare in tempi brevi il Comune di Trieste, allegando apposito preventivo, per acquisire la relativa preliminare autorizzazione.
8) Garanzia di un servizio di guardia permanente ed un servizio di pronta reperibilità da parte di un veterinario.
Detto veterinario dovrà essere libero professionista e non dovrà prestare servizio presso pubbliche amministrazioni.
9) Promozione dell’affidamento e dell’adozione dei cani custoditi favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento.
A tal proposito la struttura dovrà osservare apposito orario di apertura al pubblico indicato al successivo art. 9, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari.
10) Incenerimento e smaltimento, conformemente alle norme vigenti, delle spoglie in caso di decesso del cane.
11) Accesso alla struttura ai fini della verifica del corretto assolvimento del servizio in argomento al personale del Comune di Trieste, nonché ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e
delle condizioni igienico sanitarie al personale dell’A.S.S. e delle Associazioni iscritte nell’elenco tenuto presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma F.V.G., anche in orari differenti rispetto a quelli indicati all’art. 9).
Dovrà essere altresì garantita la presenza nella struttura – ai sensi del comma 371, dell’art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 che integra il comma 1 dell’art. 4 della L. 281/1991 – di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.
Nello svolgimento dei suddetti compiti le persone facenti parte di tali associazioni devono astenersi da tale attività, in analogia a quanto disposto dall’art. 51 del C.P.C., qualora legati da vincoli fino al quarto grado di parentela nei confronti dei rappresentanti legali della struttura affidataria.
Sempre a tale proposito la struttura dovrà osservare l’orario di apertura al pubblico indicato al successivo art. 9).
12) Servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura convenzionata, con le modalità di cui al successivo punto 14) e/o in qualsiasi altro caso di trasferimento dei cani.
Il trasporto dovrà essere effettuato con idoneo mezzo atto a rispettare il benessere degli animali.
Interventi di trasporto cani di carattere straordinario, che prevedono anche un compenso per diritto di chiamata, dovranno essere preventivamente autorizzati da parte del Comune di Trieste.
13) Tenuta del Registro degli animali ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti.
Effettuazione di comunicazioni amministrative - all’Anagrafe Canina presso l’Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste - relative ai cani ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti entro 10 giorni dall’evento.
14) Ad integrazione di quanto indicato ai precedenti punti si evidenzia che sarà a carico dell’aggiudicatario - con i compensi di cui all'art. 4 punto 5), il servizio di trasporto dei cani dal canile contumaciale dell’A.S.S. n.1 - Triestina alla struttura dell’aggiudicatario.
A tal fine l’A.S.S. n. 1 – Triestina provvederà ad inviare direttamente via fax all'aggiudicatario, la richiesta di trasporto e ricovero dell’animale, informandone per conoscenza l’Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste, fermo restando che, comunque, i cani non potranno essere trasferiti se non una volta concluso il periodo di permanenza contumaciale presso il canile sanitario.
L’aggiudicatario, ad avvenuto ritiro, riceverà la scheda di movimentazione relativa al cane che l’A.S.S. n. 1 – Triestina provvederà ad inviare via fax anche all’Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste.
15) L’Impresa aggiudicataria non potrà in alcun caso accettare la diretta consegna di animali.
16) L’Impresa aggiudicataria dovrà assicurare il ricovero, presso la propria struttura, con spese a carico del detentore, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all’animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene pubblica, a seguito di disposizione del Sindaco di cui all’art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 36 della L.R. 20/2012 medesima.
Art. 3 – Personale della struttura addetto al servizio
Il personale adibito all’espletamento del servizio deve essere in numero sufficiente a garantire l’effettuazione di quanto previsto all’art. 2 ed in generale di quanto indicato nella presente Convenzione.
Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a:
- Osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti.
- Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e/o regionali.
- Continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
- Ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l’esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l’osservanza delle disposizioni fiscali.
Art. 4 – Compensi
I compensi per l'espletamento, da parte dell'aggiudicatario delle attività di cui all'art. 2), sono di seguito riportati, distinguendoli tra compensi soggetti a ribasso d'asta e compensi non soggetti a ribasso d'asta.
Il compenso effettivo, di cui al successivo punto 1), è determinato in funzione del ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria; l'importo indicato tra parentesi è quello posto a base di gara, con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri.
1) ll compenso giornaliero a box per la messa a disposizione sino ad un massimo di 4 box liberi, di cui all'art. 2) punto 1) è pari ad euro
….................(a base di gara Euro 1,10) + IVA.
I compensi di cui ai successivi punti non sono soggetti a ribasso in quanto, in particolare quelli indicati ai punti 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), 3.a), sono determinati sulla base delle tariffe minime giornaliere indicate nella predetta circolare della Regione Autonoma F.V.G. – Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale prot. n. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009, aggiornate in base agli indici ISTAT:
2) Il compenso giornaliero/cane per le operazioni/prestazioni di cui all’art. 2) punti 2), 3), 4), 5), 8), 9), 11), 13) è pari a:
a) Euro 3,80 + IVA per cane di taglia piccola (minore 10 kg).
b) Euro 3,96 + IVA per cane di taglia media (11-30 kg).
c) Euro 4,12 + IVA per cane di taglia grande (maggiore 30 kg).
d) In caso di xxxxxxxx xxxxxx verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50% + IVA, rispetto all’importo di cui al punto a) fino al compimento del 60° giorno di età del cucciolo.
e) Eventuali costi per diete specifiche prescritte dal veterinario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30% + IVA, rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane soggetto a dieta specifica.
f) Maggiorazione giornaliera del 50% + IVA rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane, per gli animali con aumentata difficoltà gestionale certificata dal veterinario della struttura.
3) Il compenso orario per gli interventi sanitari a cura del veterinario della struttura, di cui all'art. 2) punti 6) e 7) viene stabilito in:
a) Euro 86,80 + IVA ed ENPAV, per quanto concerne l'attività di cui all'art. 2) punto 6) e la stessa si intende comprensiva degli interventi sanitari ordinari - effettuati dal veterinario a disposizione della struttura, di cui all'art. 2) punto 8) - inclusi gli interventi chirurgici al netto dei costi per il materiale di medicazione, per il prodotto usato per le anestesie, per l’eventuale somministrazione di farmaci/vaccini, nonché degli eventuali costi per gli esami di laboratorio e/o per quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale.
Detto compenso orario dovrà essere giustificato da una distinta che indichi nel dettaglio le ore dedicate alle prestazioni veterinarie rivolte ai singoli animali assistiti e le relative patologie.
I succitati costi, riferiti alle varie prestazioni sanitarie sopra descritte, saranno rimborsati verso presentazione da parte dell'aggiudicatario, di apposita documentazione fiscale attestante le spese effettivamente sostenute, con allegata la prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, con esclusione della messa a disposizione degli spazi idonei, previsti per legge, per l’isolamento sanitario degli animali, che non comporterà alcun onere per l'Amministrazione comunale.
b) Eventuali altri interventi sanitari di carattere straordinario inderogabili di natura diagnostica, profilattica e/o terapeutica (es. indagini cliniche, accertamenti su casi sospetti di malattie trasmissibili, interventi chirurgici particolari ecc.) di cui all'art. 2) punto 7), che potranno essere riconosciuti e compensati da parte del Comune, con le modalità indicate in detto punto.
4) Il compenso per le operazioni di incenerimento e smaltimento delle spoglie del cane deceduto di cui all’art. 2) punto 10), viene stabilito in:
a) Euro 36,00 a cane + IVA.
5) Il compenso per le operazioni / prestazioni di cui all’art. 2) punti 12) e 14), viene stabilito in:
a) Euro 0,42 / km viaggio + IVA.
Il compenso viene così convenuto, per ogni cane trasportato, mediante l’applicazione di una tariffa media calcolata sulla base dei costi chilometrici ACI, oltre al rimborso di eventuali costi per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto.
Nel caso in cui più cani di proprietà del Comune di Trieste vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun cane.
6) Il compenso per diritto di chiamata di cui all’art. 2) punto 12), ultimo comma, relativo al solo caso di trasporto cani per interventi straordinari, viene stabilito in:
a) Euro 25,00 + IVA.
In generale gli interventi di carattere straordinario saranno compensati, solo previa autorizzazione da parte del Comune, con gli importi indicati nel presente articolo ai punti 3.a), 5.a) e 6.a).
Contestualmente alla decorrenza del presente atto, l’aggiudicatario dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura i cani eventualmente in carico al Comune ed ospitati presso il canile “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - XXXXXXX XXXXXXXX xx Xxxxxxx Rosa, Xxxxx e Xxxxxxx”
s.s. sito in xxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxx), come precisato al precedente art. 2, punto 3).
Art. 5 – Modalità di pagamento
Il pagamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da:
1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo;
2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata;
3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata;
4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta;
5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale;
6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale;
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale;
7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) :
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti;
8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) :
- un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati;
- ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati.
Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti.
L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
Art. 6 – Revisione dei prezzi
Gli importi evidenziati nella presente convenzione non sono soggetti a revisione prezzi per tutta la durata di validità della convenzione medesima in quanto, rispetto alle tariffe riportate nella Circolare della Regione F.V.G. – Direzione centrale salute e Protezione sociale – Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria prot. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009, detti importi sono stati aggiornati in base agli indici ISTAT.
Più in generale tutti i compensi indicati nel presente appalto sono comprensivi di ogni provvista, manodopera e spesa e quant'altro necessario ed occorrente per il servizio in argomento e quindi non sono soggetti a revisione prezzi per l'intera durata di validità della convenzione.
Art. 7 – Riconsegna ed affido dei cani
I cani ospitati ai sensi della presente Convenzione potranno essere restituiti ai proprietari/detentori ovvero affidati agli eventuali richiedenti quando ne ricorrano i presupposti successivamente indicati.
Qualora il cane venga reclamato dal proprietario o detentore, gli oneri relativi alla riconsegna saranno a totale carico dello stesso. Quest'ultimo, prima del ritiro del cane, dovrà versare all’aggiudicatario:
a) la somma corrispondente al costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale per ogni giorno di mantenimento degli animali e per le eventuali cure e/o interventi sanitari opportunamente documentati cui il cane sia stato sottoposto; tali somme dovranno essere rimborsate a cura dell’aggiudicatario al Comune di Trieste;
b) le eventuali spese documentate sostenute dall’aggiudicatario per la ricerca del proprietario/detentore saranno rimborsate da quest’ultimo, direttamente all’aggiudicatario, sollevando il Comune di Trieste da ogni rimborso in merito.
Qualora non siano trascorsi 60 giorni dalla presa in carico da parte deIl’A.S.S. n.1 – Triestina e non sia completamente concluso il periodo di potenziale rivalsa del legittimo proprietario, l’affido potrà essere solo temporaneo e diverrà definitivo allo scadere del predetto termine.
In tale situazione il privato identificato come affidatario verrà edotto dei termini e condizioni inerenti l’affido temporaneo e delle implicazioni ad esso correlate.
Diversamente potranno essere affidati già in via definitiva i cani presenti nella struttura da 60 o più giorni dalla presa in carico deIl’A.S.S. n.1 – Triestina.
Per tutta la durata del periodo di rivalsa sarà a cura ed onere dell’aggiudicatario conservare e pubblicizzare presso la struttura
convenzionata una scheda descrittiva corredata da foto a colori del cane in affido temporaneo.
Nel caso particolare di cani con problemi comportamentali, gli stessi potranno essere affidati per un periodo provvisorio durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l’affidatario potrà rinunciare all’adozione dell’animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia del cane risulterà essere di completa pertinenza dell’affidatario.
Nel caso particolare di cani catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato nella suddetta Banca Dati, ma il cui proprietario risulti irreperibile e per i quali non risulta essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall’art. 26, comma 3 della
L.R. 20/2012 e s.m.i., o altra dichiarazione giustificativa, gli animali potranno essere affidati a partire dal 61° giorno dalla data della cattura. In caso di richiesta di affido/adozione di un cane, qualora vi sia il formale assenso da parte dell’Azienda sanitaria competente nel territorio, indipendentemente dai problemi comportamentali dell’animale, l’aggiudicatario è tenuto a dare il cane in affido al richiedente, entro il giorno successivo a quello di ricevimento dell’assenso dell’Azienda sanitaria.
Dell’affido – temporaneo e/o definitivo – l’aggiudicatario dovrà dare comunicazione entro le successive 48 ore all’Azienda sanitaria competente nel territorio ove è ubicata la struttura di accoglimento dei cani, ai fini del controllo veterinario, nonché all’Ufficio Zoofilo – Anagrafe Canina del Comune di Trieste.
L’aggiudicatario dovrà informare gli affidatari dei cani, dell’obbligo di iscriverli all’Anagrafe Canina del Comune di loro residenza e per quelli residenti fuori Regione dell’obbligo di trasmettere all’Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste, copia della scheda di iscrizione del cane all’Anagrafe Canina del proprio Comune di residenza.
Per ogni affido, che dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti, si dovrà redigere l'apposita scheda prevista dal Decreto del Ministro della Sanità 14.10.1996 pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23.12.1996 e s.m.i., che dovrà essere trasmessa in originale - entro 10 giorni - all’Ufficio Zoofilo – Anagrafe Canina del Comune di Trieste e conservata in copia presso la struttura per eventuali controlli, unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'affidatario. La scheda dovrà essere firmata dal responsabile della struttura e dall'affidatario del cane.
Art. 8 – Cessione animali
E’ vietata la cessione degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli.
Art. 9 – Accesso alla struttura
Ai fini di quanto indicato all’art. 2 punto 9) la struttura deve osservare il seguente orario minimo d’apertura al pubblico e nell’orario medesimo deve essere garantito l’accesso al reparto convenzionato:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- chiuso domenica e giorni di festività nazionale.
Al fine di favorire le adozioni, la Società garantisce a coloro che desiderano adottare uno o più cani di provenienza dal Comune di Trieste di poter accedere alla struttura, assicurando in tale occasione la presenza dei volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani di cui al comma 371 dell’art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 che integra il comma 1 dell’art. 4 della Legge 281/1991.
Gli orari ed i giorni di apertura devono essere esposti all’ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune di Trieste ed all’A.S.S. competente per territorio.
L’aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire l’accesso alla struttura, anche in orari diversi da quelli sopra riportati, ai soggetti indicati all’art. 2 punto 11), con le modalità ivi previste.
Art. 10 – Cauzione ed assicurazione
La cauzione pari al 5% (cinquepercento) dell’importo di aggiudicazione – al netto dell’IVA - costituita dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 19 del vigente “Regolamento per le spese in economia” del Comune di Trieste, in una delle forme di legge previste, a garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti del servizio in argomento, sarà svincolata a mezzo di apposito atto attestante il regolare avvenuto espletamento del servizio medesimo.
L’aggiudicatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n…………
rilasciata in data……………. da………….……………., con scadenza…………, conservata in atti, per responsabilità civile verso terzi, atta a coprire tutti i rischi ed i danni che, dall'espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone, agli animali ed alle cose, sia del Comune che di terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 e quindi con validità pari alla durata del presente atto, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
L’aggiudicatario si obbliga a rinnovare detta polizza in caso di eventuali proroghe del presente atto.
L’Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto, esonerata da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall’espletamento del servizio.
Art. 11 – Penalità
In caso di mancato od inesatto espletamento dei servizi di cui trattasi verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell’importo contrattuale, per
ogni singola inadempienza accertata e valutata da parte dell’A.S.S. ovvero dal Comune di Trieste e salvo che ciò non costituisca presupposto per la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C.. L’Amministrazione comunale avrà comunque la facoltà di provvedervi d’ufficio a spese dell’aggiudicatario.
In caso di mancato rilascio di un cane a seguito di richiesta di affido/adozione, qualora vi sia il formale assenso da parte dell’Azienda sanitaria competente per territorio, verrà applicata una penale di 10,00 (dieci/00) euro/giorno, per ciascun cane, a partire dal giorno successivo a quello della mancata consegna dell’animale/i, salvo cause non dipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario ed impregiudicati ulteriori provvedimenti di legge.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Impresa inadempiente.
Art. 12 - Estensione del servizio
Qualora la struttura convenzionata, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali ecc.), non fosse temporaneamente in grado di garantire la messa a disposizione di n. 4 box e/o di accogliere nuovi ingressi di cani, questi ultimi saranno ospitati presso altra struttura accreditata, cui si farà riferimento anche per la messa a disposizione di n.
4 box, previa acquisizione del parere favorevole dell’A.S.S. territorialmente competente e verso assenso del Comune di Trieste.
A tal fine l’aggiudicatario dovrà provvedere ad uno specifico accordo tra le strutture interessate per la messa a disposizione di n. 4 box e/o per il servizio di ricovero, la custodia, la cura ed il mantenimento dei cani alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione evitando, se non per causa di forza maggiore, lo spostamento degli animali già inseriti.
Nell’eventualità di dover accogliere, in situazioni contingibili ed urgenti, un numero di cani superiore a quello citato, l’aggiudicatario si dichiara disponibile ad accoglierli ed a fornire - alle medesime condizioni e compensi – uguale assistenza.
L’aggiudicatario è tenuto altresì al ricovero, presso la propria struttura, con spese a carico del detentore, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all’animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene pubblica, a seguito di disposizione del Sindaco di cui all’art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 36 della L.R. 20/2012 medesima.
Il Comune si riserva la facoltà di variare l’importo dell’appalto, nell’ambito del “quinto di legge”, ai sensi dell'art.11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e s.m.i..
Art. 13 – Normativa
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L'aggiudicatario, più in generale, è tenuto all’osservanza - per quanto previsto dal presente atto - delle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché di quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.
Art. 14 – Decorrenza e durata
La durata della presente convenzione viene fissata in 14 mesi, decorrenti dalla data presunta del 1.10.2014, anche nelle more della formalizzazione del presente atto.
Qualora, su espressa richiesta del Comune di Trieste, venisse richiesta la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi, al fine di consentire l’espletamento delle procedure relative al nuovo affidamento del servizio, l’aggiudicatario è tenuto ad accettarla e a dar corso al servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
Dalla data di inizio del servizio in argomento, decorre ogni onere finanziario a carico del Comune di Trieste e l’onere dell’aggiudicatario di provvedere al ritiro dei cani già in carico al Comune di Trieste e ospitati presso il canile “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - XXXXXXX XXXXXXXX xx Xxxxxxx Rosa, Xxxxx e Xxxxxxx” s.s. sito in xxx Xxxxxx x.
00 x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxx), al loro trasporto, ricovero, custodia, cura e mantenimento previsti ai vari articoli del presente atto.
Art. 15 – Trasferimento cani a fine Convenzione
Qualora alla scadenza della Convenzione, risultasse aggiudicatario del servizio in argomento altro soggetto, quest’ultimo provvederà al ritiro degli animali custoditi nel canile per trasferirli nella nuova struttura prescelta.
Art. 16 – Cessione della Convenzione
E’ vietata la cessione della presente Convenzione che vincola sin d’ora la Società.
Art. 17 – Subappalto
Vista la particolarità del servizio che comporta la disponibilità da parte dell’appaltatore di un canile avente i requisiti previsti dalla specifica norma di settore, non è ammesso il subappalto del servizio, né tantomeno l’utilizzo di canili pubblici e privati non gestiti direttamente dall’aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione di cui all’art. 10, secondo le disposizioni di legge vigenti.
Art. 18 - Risoluzione
Il contratto, oltre per quanto stabilito all’art. 13 del Capitolato, può venir risolto di diritto dal Comune di Trieste, previa diffida all’appaltatore, a mezzo raccomandata A.R., ai sensi dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del contratto;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo 12 del Capitolato;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell’importo del contratto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto d’appalto il Comune di Trieste avrà diritto di escutere la cauzione prestata, salvo in ogni caso il diritto del medesimo Comune di Trieste al risarcimento dei danni.
Art. 19 - Recesso
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e, quindi, anche prima della normale scadenza, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’appaltatore mediante lettera raccomandata a.r., qualora per disposizioni normative e/o per mutamenti di carattere organizzativo, fosse costretto ad adottare misure diverse da quelle oggetto del capitolato senza che l’appaltatore possa vantare il diritto a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni.
In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente e a regola d’arte, secondo le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN
acceso presso la Banca
. – Filiale/Agenzia di
/Sportello postale di che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto.
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:
- sig./ra , nato/a a
il – C.F.
- sig./ra , nato/a a
il – C.F. Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito
atto aggiuntivo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 21 – Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente sarà quello di Trieste.
Art. 22 – Spese
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell’aggiudicatario.
Art. 23 – Domicilio e varie
L’aggiudicatario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a
, con recapito in via
n. , ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.
Il presente atto, essendo soggetto all’IVA, va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 punto 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Il valore presunto del presente atto ammonta ad euro
oneri previdenziali ed XXX xxxxxxx.
Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, il/la
………………………, a mezzo dei propri legali rappresentanti, dichiarano di accettare espressamente gli articoli
…………………………………….. del presente atto.
Trieste, lì…………….
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/07/2014 12:32:15
IMPRONTA: 4D867D3110626376BA28188FA71964885E235356D34961CC0C2C53F5C8A3585E 5E235356D34961CC0C2C53F5C8A3585E9778DDA84A599789C46B23862CC20518
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