COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
L'anno DUEMILA , addì del mese di , in Pescarolo ed Uniti , nella Casa Comunale.
TRA
COMUNE DI (CR), codice fiscale …………………….., avente sede in Via/Piazza…………………… n….. cap. , in seguito denominato "Ente" rappresentato da nella qualità di Responsabile del Servizio
…………………
E
……………………………………………………, codice fiscale
……………………………., avente sede in Via/Piazza
…………………..in seguito denominato/a "Tesoriere" rappresentato/a da
............................................... .. nella qualità di ......................................... .
PREMESSO
- che con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo-contabile n.
in data è stata affidata alla
– la gestione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo ---------------
……………..;
- l’Ente contraente è sottoposto dal 1° Gennaio 2015 al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 07/08/1997 da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18/06/1998;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di tesoreria è stato affidato mediante gara di appalto ad Istituto di Credito Autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 .
Il servizio di tesoreria deve essere svolto dal Tesoriere presso un Istituto di Credito con propria filiale operativa nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto del vigente orario di apertura degli sportelli bancari.
Il Tesoriere si obbliga a svolgere il servizio operativo di tesoreria direttamente con proprio personale che presti tale attività per il Comune di Pescarolo ed Uniti nella sede indicata nell’offerta in sede di gara.
Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 2, viene svolto in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell’Ente nonché alle condizioni di cui alla presente convenzione. Dopo il perfezionamento del contratto, di comune accordo fra le parti, nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio. In particolare, durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed al fine di migliorarne lo svolgimento, l’espletamento del servizio verrà svolto con metodologie e criteri informatici con collegamento telematico diretto tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. Il Tesoriere porrà in essere, a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, quanto necessario per consentire al Tesoriere stesso l’acquisizione automatica dei dati relativi a reversali, mandati e bilanci.
Il Tesoriere, in accordo con il Comune, si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento.
Il Tesoriere provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l’Ente, a collegare la situazione chiusa al ……………….. con quella iniziale dell’……………………….
Il Tesoriere metterà a disposizione del servizio personale qualificato ed un referente al quale il Comune potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.
Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà durata di anni cinque, con inizio dal…………..al ………..
Nelle more della stipula del contratto l’aggiudicatario è obbligato ad attivare comunque il servizio dal giorno di effettiva consegna e cioè dal …………….
E’ ammessa la possibilità di rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e dell’art. 210 del D.lgs. n. 267/2000, per un ulteriore periodo di anni sei, previa d’intesa fra le parti.
Qualora alla scadenza del contratto non fosse possibile procedere al rinnovo oppure esperire in tempo utile le procedure di gara, l’appaltatore, su richiesta del Comune almeno un mese prima della scadenza contrattuale, sarà tenuto alla prosecuzione dei servizi in regime di temporanea “prorogatio” nel limite massimo di un anno a partire dal 01 gennaio 2022 alle condizioni contrattuali da stabilire al momento della proroga.
Art. 3 – OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 10.
Di norma, e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l’esazione è pura e semplice, fatta, cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esperire la procedura esecutiva contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. E’ oggetto di apposita convenzione la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” e dei contributi che può essere dall’Ente affidata sia al concessionario del servizio di riscossione che al Tesoriere. In ogni caso, tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite concessionario, riscuotitori speciali, agenzie bancarie, c/c postali o per mezzo di altri incaricati della riscossione saranno comunque versate presso il Tesoriere. Ai sensi di legge, ogni deposito dell’Ente, comunque costituito, è gestito dallo stesso Xxxxxxxxx.
Il servizio di tesoreria è svolto in coerenza con quanto fissato dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune di Pescarolo ed Uniti e di particolare dal Regolamento di Contabilità .
Art. 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
Art. 5 - RISCOSSIONI
Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal funzionario individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o di impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle comunicazioni stesse.
Gli ordinativi di incasso/reversali devono contenere gli elementi di cui all’art. 180, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. Nel caso in cui l’ordinativo non contenga l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 relativa agli eventuali vincoli di destinazione delle somme, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne per omesso vincolo.
A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze su bollette automatizzate in uso nei sistemi informatizzati di gestione della Tesoreria, la cui numerazione in ordine cronologico per esercizio finanziario viene conferita all’atto della compilazione. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull’ordinativo di incasso.
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale di versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi saranno immediatamente segnalati all’Ente stesso, che dovrà emettere i relativi ordinativi di riscossione entro il termine di 30 giorni.
Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato che provvederà a richiedere alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l’Ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 5, i corrispondenti ordinativi di copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, di norma, dall’Ente mediante emissione di ordinativo. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di Tesoreria il giorno stesso in cui ha la disponibilità della somma prelevata. Qualora il servizio postale lo consenta, i citati prelievi possono essere disposti nell’ambito del servizio “home banking” offerto da Banco Posta.
L’Ente si impegna inoltre a consentire al tesoriere i prelevamenti dai propri conti correnti postali mediante apposita procedura telematica (home banking).
A tal fine l’Ente si impegna a fornire al tesoriere, entro 3 mesi dalla stipula della presente convenzione, tutte le abilitazioni informatiche e le credenziali (userid e password) necessarie ad effettuare i suddetti prelevamenti dai conti postali in via telematica, al fine di incassare le corrispondenti reversali emesse.
Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bensì è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali Bancomat o altri mezzi autorizzati dall’Ente.
A comprova dell’avvenuta riscossione il Tesoriere provvederà ad annotare sulle relative reversali gli estremi delle bollette, ed apporre il timbro “RISCOSSO” e la propria firma.
Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’Ente o di terzi.
Art. 6 – PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario e/o da altro soggetto individuato
dal regolamento di contabilità dell’Ente, ovvero in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché‚ tutte le successive variazioni.
Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge vigente e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme di legge in vigore, nonché dal Regolamento di Contabilità del Comune.
Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art.159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonchè gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge.
Previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per pagamenti relativi ad utenze, rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio o che non trovino riscontro nell’elenco dei residui o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente o dal presente contratto, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privo di uno qualsiasi degli elementi previsti per legge, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature all’indicazione della firma e del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 12, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
Si intendono fondi disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione o quelli a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall’Ente nelle forme di legge.
A tale scopo il Tesoriere è tenuto a dare costante informazione all’Ente sulla disponibilità dei fondi liberi da vincolo.
Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo non possa effettuare il pagamento ordinato dall’Ente, deve darne immediata comunicazione all’Ente stesso.
Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati stessi non sia allegata apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo. La firma del delegante deve essere autenticata a norma di legge.
Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguente modalità:
- accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; deve essere precisato il codice IBAN, la banca o posta che deve ricevere il bonifico;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da inviare al domicilio dello stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e con spese a carico del destinatario;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del destinatario.
In assenza di indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, in caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza o valuta, salvo i casi di comprovata urgenza .
Il termine eventualmente apposto sui mandati, nel caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, deve essere tassativamente rispettato ogniqualvolta i mandati stessi siano trasmessi al Tesoriere almeno nel giorno lavorativo bancabile antecedente il termine stesso.
Qualora l’estinzione del mandato di pagamento debba avvenire tramite giro fondi presso la Banca d’Italia, la distinta, con gli ordini di pagamento, deve pervenire al servizio di tesoreria entro il quinto giorno lavorativo antecedente a quello della scadenza.
Le correzioni eventualmente apportate sul mandato devono essere controfirmate.
Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
Eventuali commissioni, spese e tasse inerente l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari (eventuali spese a carico dell’Ente dovranno essere indicate sul mandato di pagamento). Pertanto il Tesoriere trattiene dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.
A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale .
Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della documentazione prevista dalla legge. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre non oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di Tesoreria.
Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di ogni mese con valuta compensata (15 dicembre lo stipendio relativo allo stesso mese e alla tredicesima mensilità) o il 26 o il 25 nel caso in cui il 27 sia rispettivamente sabato o domenica, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna commissione o spesa bancaria.
I mandati relativi agli stipendi dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento.
I conti correnti della specie presso le filiali del Tesoriere potranno fruire, inoltre, di speciali condizioni eventualmente concordate.
Fatta eccezione per le operazioni di cui al precedente punto, i pagamenti verranno addebitati al conto di Tesoreria con valuta corrispondente a quello di effettiva esecuzione dell’operazione.
Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insufficienza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13, comma 3), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
Art. 7 – CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L’EFFETTUAZIONE DEI
PAGAMENTI
Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
- l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente;
- in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 13.
L’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.
Art. 8 – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia - numerata progressivamente e debitamente sottoscritta - di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La
distinta deve contenere indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale – se non già ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni.
All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.
Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
Art. 9 – OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE
Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria.
Il Tesoriere dovrà trasmettere, anche mediante mezzi informatici, giornalmente all’Ente il documento di cassa (cd. giornaliera) da cui risultino:
- gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;
- le riscossioni effettuate senza ordinativo;
- gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare;
- i pagamenti effettuati senza mandato;
- la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data;
- la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione della giornata.
Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
Il Tesoriere, anche in concorso con l’Ente, provvede alla compilazione e trasmissione ai Ministeri competenti dei dati periodici sui flussi di cassa.
Il Tesoriere, nei termini previsti dalla legislazione vigente, alla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con D.Lgs. 118/2011, “il rendiconto del Tesoriere”, corredato degli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli
ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
Art. 10 – AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli.
Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente.
Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell’Ente.
Art. 11 – VERIFICHE ED ISPEZIONI
L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dall'art. 223 e 224 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all'art. 234 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria, di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopraluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 12 – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, corredata della deliberazione della Giunta, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che siano state utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità consentite dall’art. 195, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente.
L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò, l’Ente, su indicazione del Tesoriere provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso o dei mandati di pagamento.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
Art. 13 – UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo esecutivo di cui all’art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 da adottarsi ad inizio esercizio finanziario, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui.
Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli.
L’ente non può dar luogo all’applicazione del presente articolo qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza, ovvero qualora versi in stato di dissesto finanziario. In quest’ultimo caso, il divieto opera dalla data della delibera del dissesto e si intende esteso alla fase di risanamento, intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrente dall’anno per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Art. 14 – XXXXX XXXXXXXX E CREDITORE
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, il Comune si impegna a corrispondere i relativi interessi nella misura pari al tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente con uno Spread (punti percentuale per anno) offerto dal tesoriere in sede di gara e riportato all’articolo 20 del presente atto, con applicazione della commissione sul fido accordato calcolato su base trimestrale, così come indicato in sede di offerta, e la cui liquidazione ha luogo trimestralmente.
Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito eventualmente maturati e della commissione sul fido eventualmente accordato, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.
L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento .
Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
Sulla giacenza di cassa e per i depositi detenibili presso il Tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, il tasso da riconoscere a favore del Comune è pari al tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente con uno Spread (in punti percentuale per anno), così come indicato in sede di offerta e riportato all’articolo 20 del presente atto, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria degli interessi maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente si impegna ad emettere il relativo ordinativo di incasso.
Art. 15 – GARANZIA FIDEJUSSORIA
Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 12.
Art. 16 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
L’esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000.
Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata nei confronti del Comune di cui al suddetto art. 159, l’Ente notificherà al Tesoriere la delibera di Giunta che quantifica l’importo delle somme impignorabili.
Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico del Comune presso il Tesoriere, questi è tenuto a trasmettere immediatamente all’ufficio Ragioneria tutti gli atti esecutivi del pignoramento in modo che si possa procedere alla tempestiva regolarizzazione contabile. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, comunque, ai fini del rendiconto della gestione, valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.
Art. 17 – COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE
Il servizio di tesoreria verrà prestato alle condizioni offerte dal Tesoriere in sede di gara.
Il Tesoriere applicherà ai conti correnti dell’Ente la spesa di tenuta conto e le spese per operazione, ivi comprese le spese per il pagamento tramite RID , alle condizioni offerte in sede di gara.
Saranno invece gratuite le spese di registrazione , da parte del Tesoriere, su supporto magnetico o mediante altra strumentazione tecnologica e la relativa trasmissione all’Ente.
Come offerto in sede di gara e riportato all’articolo 20 del presente atto, il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese vive effettivamente sostenute (spese postali, oneri fiscali, bolli). Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all’Ente apposita nota-spese. L’Ente di impegna ad emettere i relativi mandati.
Le operazioni e i servizi accessori non previsti espressamente dal presente atto saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela nell’ambito delle misure stabilite dagli accordi interbancari e in mancanza di quest’ultime, convenute fra le parti.
Nessun onere dovrà, inoltre, derivare all’Ente in conseguenza di modifiche nelle tecnologie informatiche del Tesoriere e/o dall’Ente per quanto attiene la trasmissione automatica e visualizzazione dei dati. Le spese di avvio, aggiornamento e gestione del servizio telematico sono a carico del Tesoriere.
Art. 18 – RESPONSABILITA’ DEL TESORIERE
Il Tesoriere, a norma dell'art.211 del D.Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Il Tesoriere risponde, altresì, per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi.
ART. 19 - RISCOSSIONI CON SISTEMI INFORMATICI
Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, qualora l’Ente decidesse di attivare il servizio aggiuntivo di riscossione tramite POS, potrà fornire ed a installare nei locali indicati dall’Ente apparecchiature POS per consentire la riscossione e la relativa rendicontazione distinta per servizio attraverso l’utilizzo di carte di debito sul circuito “pagobancomat” e di carte di credito, per il pagamento di tariffe, tributi e diritti che saranno da concordare.
Il servizio verrà svolto alle condizioni offerte in sede di gara dal Tesoriere. Saranno inoltre a carico dell’Ente i costi per il canone di ciascuna apparecchiatura installata compresa la manutenzione .
Il Tesoriere si impegna, in accordo e su richiesta dell’Ente, qualora l’Ente decidesse di attivare tale servizio aggiuntivo, ad attuare le procedure necessarie per effettuare la riscossione delle entrate del Comune tramite pagamento con carte di credito dal sito Internet del Comune.
ART. 20 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di tesoreria viene svolto alle seguenti condizioni (come da offerta di gara):
- corrispettivo/canone annuo servizio di tesoreria da riconoscere dall’Ente al Tesoriere entro il 30 giugno di ogni anno €
- tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su altri conti correnti intestati al Comune presso l’istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica in termini di percentuale di spread in aumento o diminuzione (in punti percentuali per anno) rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg, calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso: %
- tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di tesoreria in termini di percentuale di spread in aumento o diminuzione (in punti percentuali per anno) rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso: %
- commissione sul fido accordato : %
- spesa di tenuta conto : €.
- spesa per operazione : € (per ogni operazione effettuata)
- spesa pagamento RID : € (per ogni operazione effettuata)
- rimborso spese vive di gestione e di servizio con rimborso spese vive (stampati, postali, bolli spese telegrafiche etc…) e spese di servizio
- Valuta sulle riscossioni : giorni lavorativi successivi all’incasso n.
- Valuta per l’accredito dei mandati di pagamento a partire dal giorno di ammissione al pagamento (di norma il primo giorno successivo a quello di consegna) applicata sui pagamenti a fornitori (esclusa la gestione del personale dipendente) : giorni lavorativi n.
- Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere: valore commissione/spese di incasso per ogni bonifico: €
. Resta intesa l’esenzione dalle commissioni di bonifico per i pagamenti fino a
€ 150,00, nonché per i pagamenti delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono), dei canoni, delle assicurazioni, per l’erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale e verso altre pubbliche amministrazioni.
ART. 21 - ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI E CLAUSOLE ACCESSORIE -
Gli utenti dei servizi comunali possono provvedere al pagamento di rette, tariffe o contribuzioni mensili tramite lo sportello del Tesoriere direttamente o mediante addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria.
Qualora inoltre sia stata deliberata dall’ente, con proprio Regolamento a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la riscossione diretta delle proprie entrate patrimoniali ed assimilate, anche tributarie, il Tesoriere deve provvedere anche in via non esclusiva, su esplicita richiesta e a facoltà dell’ente, all’incasso di dette entrate ed alla trasmissione agli uffici delle matrici dei titoli di riscossione o bollettini di versamento, senza oneri aggiuntivi né per il contribuente né per l’ente. A fronte di ogni incasso il Tesoriere rilascerà regolare quietanza.
Il Tesoriere si impegna a fornire prima dell’inizio del servizio:
a) il collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere per l’Ente per lo scambio reciproco dei dati al costo di € , come indicato in sede di offerta ;
b) servizio di home banking con funzioni informative per l’accesso in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria al costo di €. come indicato in sede di offerta ;
c) eventuale fornitura di hardware in comodato gratuito (qualora il sistema informatico in uso presso gli uffici comunali non sia compatibile con il sistema da utilizzare per i servizi di cui ai punti a) e b), idoneo a svolgere funzioni di collegamento e relative personalizzazioni del software dell’ente per il corretto funzionamento dell’home banking.
Il Tesoriere si impegna ad assegnare un interlocutore unico reperibile durante le ore di apertura dei servizi del Comune, cui fare riferimento per ogni problema organizzativo del Servizio e quale punto di riferimento unico nei confronti degli operatori autorizzati.
Il Tesoriere si impegna ad accettare ai sensi del comma 2-bis dell’art. 210 del D.lgs. 18/08/2000 n.267, come introdotto dal comma 3 dell’art.13 della Legge 12/11/2011, n.183 (legge di Stabilità 2012), su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3-bis dell’art. 9 del decreto-legge 29/11/2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009, n. 2. Il Xxxxxxxxx s’impegna comunque ad adeguarsi alle disposizioni normative eventualmente introdotte durante la vigenza del contratto.
A norma dell’art. 211 del D.Lgs n. 267/2000 per eventuali danni causati all’ente o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività ed il proprio patrimonio. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente.
Art. 22 – SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico del Tesoriere.
Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria, il presente atto si deve considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella “D”, allegata alla richiamata legge n. 604/1962 e s.m.
Il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa a mente dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nel presente atto per l’espletamento del servizio, nonché della normativa vigente.
In caso di cessazione del servizio, a seguito di risoluzione contrattuale, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio a condizioni da concordare fino alla designazione di altro Istituto di Credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e di pagamento.
Per la risoluzione, la revoca e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 24 - CONTROVERSIE
Le controversie relative al presente atto dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.
Qualora nascano vertenze di qualunque natura tra le parti, il Responsabile del Settore Economico/finanziario dell’Ente formulerà entro trenta giorni una proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale il Tesoriere dovrà pronunciarsi entro i successivi quindici giorni; l'eventuale verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Ente dal Tesoriere. Ove ciò non risultasse possibile,tutte le controversie di qualunque natura sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto,saranno deferite al giudice ordinario.
Il foro competente è quello di Cremona. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 25 – RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia nonché a quanto previsto dal bando di gara ed a quanto dichiarato dall’Istituto bancario in sede di offerta.
L’Istituto bancario si impegna a procedere, su richiesta dell’Ente, alla revisione del contratto nell’ipotesi dovessero modificarsi le norme relative all’attuale regime di tesoreria.
Qualora la banca aggiudicataria non adempia a tutto quanto contenuto nel contratto, l’Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto e rivalersi sull’Istituto bancario aggiudicatario dei danni derivati al Comune dall’inadempimento dello stesso Istituto.
Art. 26 – DOMICILIO DELLE PARTI
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
- per il Comune di Pescarolo ed Uniti – C.F./P.IVA 00304900194 presso la propria sede comunale in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00;
- per il Tesoriere C.F. e P.IVA
presso la Filiale di .
Il presente contratto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, è composto da numero facciate per intero, più numero righi della pag. senza le firme e viene alla mia presenza firmato in segno di incondizionata approvazione ed accettazione.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
BANCA