ACCORDO PROCEDIMENTALE
ACCORDO PROCEDIMENTALE
Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo di lavoratori espulsi dal mondo del lavoro
VISTO l’art. 15 della L. 241 del 1990, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare o svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per l’Amministrazione procedente di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
VISTO l’articolo 24 della Legge Regionale 22 agosto 1990 n.40, che prevede la possibilità di concludere accordi procedimentali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l’esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico;
VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9; che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
ATTESO CHE l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche innovative per l’occupazione;
VISTA la nota dell’Assessore del Lavoro del 26 novembre 2015 prot. n.2605, “L.R. n. 12/2015, art. Direttiva” nella quale viene indicata l’Agenzia come soggetto destinatario di risorse pari a € 11.271.755,00 per la realizzazione di 3 linee di attività progettuali di politica attiva del lavoro;
ATTESO CHE il territorio amministrato dall’Unione dei Comuni dei Fenici risulta particolarmente colpito dal problema della disoccupazione e necessita di politiche mirate di sostegno all’inserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
CONSIDERATO che l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso l’intenzione di intervenire sul territorio con un progetto sperimentale di politica attiva del lavoro;
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA
l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, di seguito (ASPAL) con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926
nella persona del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx E
L’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di seguito (Assessorato)
con sede in Cagliari, in Via San Xxxxxx n.60, C.F. 80002870923 nella persona dell’Assessore Xxxxxxxx Xxxx
E
L’Unione di Comuni dei Fenici (Comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Villaurbana), di seguito (Unione)
con sede a Palmas Arborea (OR) Loc. Guturu Olias snc, C.F. 01107930958 nella persona del Presidente Xxxxxxxxx Xxxxx
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Finalità
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Il presente Accordo disciplina i compiti dei soggetti firmatari in ordine alla realizzazione di progetti sperimentali per l’attuazione di interventi di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori assenti o espulsi dai processi produttivi, secondo l’intesa manifestata dall’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna e citata nelle premesse.
Art.2 Obiettivi
L’obiettivo dell’intervento proposto è promuovere la realizzazione di progetti di valenza sociale negli ambiti sotto individuati, su iniziativa dell’Unione di Comuni dei Fenici firmataria del presente Accordo, a favore di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. I progetti dovranno garantire le mansioni dei lavoratori avuto riguardo delle esigenze delle Amministrazioni comunali aderenti all’Unione e delle professionalità dei lavoratori acquisite nelle precedenti esperienze maturate presso gli Enti che li hanno utilizzati.
La durata dell’intervento finanziato sarà di 12 mesi con possibilità di proroga. L’attività lavorativa proposta dall’intervento presentato sarà garantita ai lavoratori inseriti nei progetti fino alla data di durata effettiva del progetto.
Almeno tre mesi prima dalla scadenza, ciascuna Amministrazione comunale potrà chiedere una proroga del progetto per un ulteriore periodo mediante richiesta scritta nella quale dovrà indicare le somme necessarie per il proseguimento del progetto in base al numero dei lavoratori effettivamente impiegati.
Gli ambiti di intervento di utilità generale sui quali sarà possibile predisporre gli interventi sono i seguenti:
• Accoglienza e inserimento sociale di soggetti svantaggiati e vulnerabili
• Accompagnamento e assistenza sociale
• Cultura, turismo e ricreazione
• Inclusione sociale e pari opportunità
• Promozione della cittadinanza attiva e partecipata
• Protezione dell'ambiente
• Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
• Manutenzione del patrimonio pubblico
• Manutenzione e cura delle aree verdi
• Tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici
Le Amministrazioni comunali possono realizzare gli interventi di politica attiva di cui al presente articolo sia utilizzando la propria organizzazione, sia avvalendosi di soggetti del terzo settore selezionati mediante le modalità previste dalla legge, sia tramite organismi partecipati al 100% da enti pubblici.
Art.3 Impegni delle parti
Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e per garantire la sostenibilità dei risultati attesi si definiscono gli impegni reciproci e le attività delle parti:
l’Unione si impegna a:
• predisporre e inviare all’ASPAL una scheda sintetica che illustri l’idea progettuale in coerenza con gli obiettivi previsti dal presente Accordo e che coinvolga i lavoratori individuati, comprensiva della richiesta di erogazione dei fondi per il periodo di 12 mesi di attività stimata sulla base del numero dei lavoratori impiegati;
• inviare all’ASPAL una relazione sullo stato di avanzamento del progetto dopo i primi sei mesi dall’inizio della fase di attuazione della politica e al termine del progetto;
• svolgere le funzioni di supervisione e controllo delle attività e verificarne la corretta realizzazione prevista nella pianificazione dell’intervento da parte dei soggetti esecutori individuati;
• rendicontare annualmente le spese effettivamente sostenute per l’attuazione del progetto di politica attiva secondo le modalità da concordare in sede di Comitato tecnico di cui all’art.5 del presente Accordo.
l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro:
• acquisire la scheda sintetica elaborata dall’Unione e validarla valutandone la coerenza con le previsioni del presente accordo e la richiesta di erogazione delle risorse;
• finanziare le idee progettuali sulla base dei criteri stabiliti all’art 4 del presente accordo;
• acquisire la relazione intermedia relativa allo stato di attuazione del progetto e la relazione finale.
Art.4
Risorse e spese riconosciute
La dotazione finanziaria necessaria alla copertura dei costi per l’attivazione dell’intervento di 12 mesi riguardante i lavoratori destinatari è di euro 250.000,00 come di seguito ripartiti: euro 100.000,00 a carico dell’ASPAL, a valere sui fondi previsti dalla Direttiva Assessoriale n. 2605 del 26.11.2015, e euro 150.000,00 a carico dell’Unione. Nello specifico, saranno assicurati euro 524,41 lordi a settimana per ciascun lavoratore inserito.
Le somme stanziate dovranno garantire al lavoratore un importo di almeno 700,00 euro netti mensili, riferito ad un’attività lavorativa di circa 20 ore settimanali. La retribuzione e le ore lavorative possono essere incrementate con ulteriori fondi resi disponibili dall’Unione.
La dotazione finanziaria è onnicomprensiva delle spese per la contrattualizzazione dei lavoratori, delle spese per la progettazione dell’intervento e per l’acquisto di beni e servizi necessari alla sua realizzazione.
L’erogazione del finanziamento da parte dell’ASPAL prevede il 50% di anticipo proporzionale al numero di lavoratori inseriti nel progetto a seguito della validazione della scheda progettuale sintetica. Il finanziamento restante verrà erogato a seguito di presentazione dei rendiconti richiesti sulle spese effettivamente sostenute.
Art.5 Comitato Tecnico
E’ costituito un Comitato Tecnico fra le parti firmatarie del presente Accordo finalizzato ad affrontare tematiche che possono insorgere durante la realizzazione degli obiettivi concordati.
Il Comitato Tecnico, per l’attuazione del presente accordo, è composto dai soggetti firmatari dello stesso, ovvero da soggetti dagli stessi delegati.
Il Comitato tecnico definisce le attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi e i tempi di attuazione dei medesimi.
Il Comitato Tecnico viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti. La partecipazione, al predetto organismo, si intende a titolo non oneroso.
Art.6
Durata e controversie
Il presente Accordo ha una durata di 12 mesi eventualmente prorogabili.
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti del Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della L. 241/90.
Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
Articolo 7 Efficacia
Il presente accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx | L’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Assessore Xxxxxxxx Xxxx |
L’Unione di Comuni dei Fenici Il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxx | Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate |