Contract
Direzione Regionale dell’Abruzzo | Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo | Guardia di Finanza Comando Provinciale Teramo |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, con sede in Teramo, Via X. Xxxxxxxx, n.1, rappresentata dal Dr. Xxxxxxx XXXXXXXXX - Procuratore Capo della Repubblica;
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo, con sede in L’Aquila, xxx Xxxx, x. 00/00, rappresentata dal Dr. Xxxxxxxx XXXXXX - Direttore Regionale;
La Guardia di Finanza - Comando Provinciale Teramo, con sede in Teramo, via Xxxxx Di Xxxxxxxxxxx snc, rappresentata dal Colonnello t. SFP Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX - Comandante Provinciale.
PREMESSO CHE
✓ la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, al fine di coordinare in maniera sinergica l'attività di indagine relativa alla repressione degli illeciti di natura tributaria, ha emanato in data 03.04.2013 una direttiva, concernente la “Gestione delle notizie di reato relative a violazioni fiscali e accertamenti patrimoniali ai fini della confisca per equivalente”;
✓ i criteri generali per l'organizzazione della Procura della Repubblica di Teramo, allo scopo di fornire una risposta organizzata e coordinata ad una materia che richiede particolari tecniche d'indagine, hanno previsto un gruppo di Sostituti Procuratori cui è riservata la trattazione dei reati finanziari, societari e fallimentari;
✓ la disposizione di cui all’art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificata dall’art. 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 Aprile 2012, n. 44, rende indispensabile la comunicazione tra Procura della Repubblica e Amministrazione Finanziaria, in quanto, in presenza di determinate condotte delittuose, la determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è subordinata alla conoscibilità dell’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero o, comunque, all’emissione, da parte del Giudice, del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del c.p.p., ovvero di sentenza di non luogo a procedere, necessaria ai fini del disconoscimento della deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito direttamente collegati alla produzione di ricchezza criminale;
✓ la comunicazione da parte della Procura della Repubblica necessita anche, per le conseguenti attività finalizzate alla verifica dei presupposti atti a consentire il recupero delle imposte evase, nell’ambito di procedimenti penali instaurati a seguito di denunce o notizie di reato non provenienti da Uffici dell’Agenzia delle Entrate, da cui possono emergere ipotesi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (nelle categorie di reddito di cui all’art.6, c. 1, del Testo Unico delle Imposte Dirette, […] devono intendersi ricompresi, se in esse riclassificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca”);
✓ con la circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, la Direzione Centrale Accertamento ha confermato che "al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra l'Autorità giudiziaria e l'Amministrazione finanziaria, è necessario che le Direzioni Regionali provvedano alla definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure dei territori di competenza, al fine di coordinare e raccordare l'operato con quello degli organi giurisdizionali";
✓ il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo penale, anche se hanno ad oggetto i medesimi fatti, rispondono ad una differente disciplina nel regime probatorio;
CONSIDERATO CHE
✓ gli articoli 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevedono la collaborazione della Guardia di Finanza per l’acquisizione e il reperimento di elementi utili ai fini dell’accertamento delle imposte, per la repressione delle violazioni delle leggi tributarie, oltre che l’utilizzazione e la trasmissione da parte di tale Organo, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, di documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria;
✓ il Corpo della Guardia di Finanza, in forza del decreto legislativo n. 68/2001, è l’unica forza di polizia con competenza generale, a carattere permanente ed esclusivo, in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge. L’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede, infatti, che “i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionalì, requirenti o giudicanti e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite dalla legge o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente .., fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli”;
✓ tale attività resta di competenza esclusiva della Guardia di Finanza, giacché, come precisato anche dalla Direzione Centrale Accertamento con la Direttiva n. 51554 del 31.03.2011, il personale dell’Agenzia delle Entrate è sprovvisto della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
✓ per converso, laddove nel corso di un procedimento amministrativo emerga un fatto per il quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, gli appartenenti all’Agenzia delle Entrate hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., di redigere e trasmettere senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero;
✓ l’Agenzia delle Entrate, per consolidato orientamento giurisprudenziale, quale Ente cui è affidata la tutela dell’interesse al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, va considerata persona offesa dei reati tributari e come tale nei procedimenti penali può esercitare i diritti e le facoltà di cui all’art. 90 c.p.p.;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
✓ è condivisa l’esigenza di garantire l’efficacia delle rispettive attività istituzionali di contrasto alle condotte con elevato profilo di rischio fiscale e penalmente rilevanti, con riferimento sia alle fattispecie sopra delineate, sia all’attuazione dello strumento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, estesa dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al profitto derivante dai reati tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 7;
✓ è obiettivo comune garantire che l’azione amministrativa di contrasto alle violazioni tributarie possa fornire costante e positivo supporto al procedimento penale e viceversa;
✓ è per ciò opportuno definire le modalità di flusso comunicativo nelle attività che richiedono l'intervento obbligatorio dell'Autorità Giudiziaria, al fine di rendere quanto più rapida possibile la circolarità delle informazioni e tanto più efficace l'attività di contrasto dei comportamenti illeciti,
LE PARTI CONVENGONO
1. Di creare una rete di referenti, composta da delegati del Procuratore della Repubblica, da rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e da rappresentanti della Guardia di Finanza di Teramo, al fine di favorire una costante e riservata comunicazione di notizie e documenti di reciproco interesse.
I referenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza saranno destinatari delle comunicazioni di cui al presente protocollo e, ognuno per la parte di propria competenza, potrà fornire all’Autorità Giudiziaria ogni utile supporto all'esatta cognizione delle fattispecie segnalate nei casi in cui le stesse presentino profili tecnici particolarmente complessi. Nelle situazioni caratterizzate da fondati sospetti in merito alla rilevanza penale, le informazioni potranno essere fornite direttamente al Procuratore della Repubblica, ovvero ad un suo delegato.
A tal fine, sono designati quali referenti:
a. per la Procura della Repubblica: i Sostituti Procuratori componenti il Gruppo 2 cui è riservata la trattazione dei reati finanziari, societari e fallimentari;
b. per l’Agenzia delle Entrate: il Capo Ufficio Accertamento e Riscossione della Direzione Regionale dell’Abruzzo, nonché il Capo Ufficio Controlli e il Capo Area Imprese della Direzione Provinciale di Teramo;
c. per la Guardia di Finanza: il Comandante del Nucleo di polizia tributaria e i Comandanti dei dipendenti Reparti territoriali del Comando Provinciale.
Per semplificare le comunicazioni da parte degli altri uffici, il Comandante del Nucleo di polizia tributaria di Teramo, oltre che referente, sarà destinatario anche delle altre comunicazioni di cui al presente protocollo, per il diretto sviluppo o la successiva trasmissione ai Reparti territorialmente competenti sul soggetto segnalato.
2. Nell’ambito di procedimenti penali instaurati a seguito di denunce o notizie di reato non provenienti da uffici dell’Agenzia delle Entrate o dai reparti della Guardia di Finanza, riconducibili alla fattispecie della tassazione dei proventi illeciti di cui all’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 36 del
d.P.R. 600/73, comunicherà alla Guardia di Finanza, e per conoscenza all’Agenzia delle Entrate, le risultanze del procedimento con valenza patrimoniale, con ciò intendendosi fornita anche la prescritta autorizzazione all’utilizzo dei dati a fini fiscali.
La conseguente attività ispettiva volta alla quantificazione e alla classificazione nelle specifiche categorie reddituali dei fatti segnalati dalla Procura sarà segnalata, previa constatazione, dalla Guardia di Finanza all’Agenzia delle Entrate per la successiva attività accertatrice. Il Reparto competente, qualora non possa dare luogo alla preventiva attività di constatazione a causa di altri prioritari impegni istituzionali, ne darà comunicazione all’Agenzia delle Entrate, affinché questa proceda direttamente.
3. In relazione ai procedimenti penali riguardanti l'esercizio di attività, ovvero il compimento di atti o fatti economici illeciti qualificabili come delitti non colposi per i quali vi sia stato l’interessamento della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate per le attività ispettive condotte direttamente, l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero sarà tempestivamente comunicato ai predetti Uffici in considerazione del fatto che il suddetto provvedimento costituisce presupposto necessario per procedere all'emissione dell'atto impositivo, volto al disconoscimento della deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito direttamente collegati alla produzione di ricchezza criminale, di cui all’art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Analogamente, i referenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza saranno utilmente informati, nel rispetto del segreto istruttorio, dello stato dei procedimenti penali instaurati a seguito di denunce inoltrate da soggetti diversi dai predetti Uffici, per la medesima fattispecie normativa di cui al punto 3.
Dal momento in cui venga adottato uno dei provvedimenti indicati dall’art. 14, comma 4- bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Pubblico Ministero ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 600/73, corredata dagli atti d’interesse e con valenza di autorizzazione all’utilizzo a fini fiscali, alla Guardia di Finanza, notiziando per conoscenza l’Agenzia delle Entrate.
Per la conseguente eventuale attività di constatazione ed accertamento, connessa alla quantificazione dei costi e delle spese non ammessi in deduzione fiscalmente, con le stesse modalità si procederà in tema di tassazione dei proventi illeciti di cui al punto 2.
5. Lo scambio delle informazioni sullo stato dell'iter amministrativo dell'accertamento, del contenzioso e sull'eventuale definizione degli atti relativamente a procedimenti amministrativi che abbiano comportato successive denunce inoltrate alla Procura, potrà avvenire anche tramite posta elettronica, dalla casella di posta funzionale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica di Teramo, nonché, per quelli derivanti da controlli svolti dalla Guardia di Finanza, anche alla casella di posta elettronica del corrispondente Reparto competente.
6. Lo scambio delle informazioni sullo stato dell'iter del procedimento penale (rinvio a giudizio, archiviazione, sentenza di assoluzione, proscioglimento, patteggiamento) relativamente alle denunce inoltrate alla Procura della Repubblica di Teramo, potrà avvenire tramite posta elettronica, dalla casella di posta funzionale della Procura della Repubblica alla casella di posta funzionale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, nonché, per quelli derivanti da controlli svolti dalla Guardia di Finanza, anche alla casella di posta elettronica del corrispondente Reparto competente.
7. Qualora nel corso delle attività di controllo o di preparazione del controllo svolte dall’Agenzia delle Entrate emerga lo svolgimento di un’attività di polizia giudiziaria da parte della Guardia di Finanza, il referente dell’Agenzia trasmetterà al Reparto interessato la comunicazione inerente l’oggetto del controllo, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni che possano recare pregiudizio alle investigazioni. Pertanto, le operazioni proseguiranno solo dopo apposito coordinamento.
8. Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, laddove nel corso o all’esito della verifica o dell’accertamento, acquisiscano notizie di reato in tale ambito, s’impegnano a redigere le comunicazioni di notizie di reato secondo le prescrizioni dettate dall'art. 347 c.p.p. affinché la Procura della Repubblica possa compiutamente procedere con gli adempimenti di cui all'art 335 c.p.p..
Le comunicazioni di notizie di reato saranno conseguentemente redatte secondo lo schema in allegato al presente accordo, contenente i seguenti elementi minimali:
a. le generalità dell'indagato e la sua qualità soggettiva al tempus commissi delicti;
b. la descrizione del fatto costituente reato, evidenziando le condotte materiali e le circostanze di tempo e di luogo che siano utili a delineare gli accadimenti. Inoltre, per i reati previsti dal decreto Legislativo n. 74/2000, è assolutamente necessario che nella
notizia di reato siano indicati in forma chiara e precisa, distintamente per annualità, l'imponibile, il tipo e il quantum dell'imposta evasa e le aliquote applicate per il calcolo della stessa;
c. l'ipotesi di reato ravvisata con indicazione della norma violata; la data di consumazione del reato;
d. le fonti di prova, anche documentali, in relazione al reato denunciato (corpo del reato, fotocopia di fatture, registri, dichiarazioni, documenti bancari, controlli incrociati, indicazione di testimoni, etc.);
e. la data di acquisizione della notizia di xxxxx;
f. nominativo e qualifica di colui/coloro che hanno curato il servizio dal quale si è acquisita la notizia di reato;
g. l’elenco analitico e numerato dei documenti e/o atti prodotti a corredo della notizia di reato;
h. la richiesta di provvedimenti urgenti. Al riguardo, in caso di accertamento di reato connessi all’utilizzo di documenti (es. fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti), l’Agenzia delle Entrate - i cui funzionari non rivestono la qualifica di P.G. necessaria per procedere al sequestro d’iniziativa - avrà cura di acquisire e allegare alla comunicazione di notizia di reato copia fotostatica delle stesse, munite di sottoscrizione in originale del contribuente, affinché non ne possa essere disconosciuta l’autenticità in sede dibattimentale.
Resta inteso che, qualora la falsità del documento sia prettamente materiale (es. alterazione di data, importi, nominativi ecc.), l’Agenzia delle Entrate, al momento in cui si concretizzerà la conoscenza della fattispecie e anche prima della conclusione della verifica, inoltrerà apposita comunicazione di notizia criminis, con specifica richiesta di sequestro al P.M. che disporrà con proprio provvedimento da eseguire anche tramite l’aliquota della Sezione di PG della Guardia di Finanza;
E' necessario, in ogni caso, che sia compiutamente identificato in modo certo l'effettivo responsabile della condotta illecita. Nell'ipotesi in cui l'obbligato fiscale sia una società, la notizia di reato deve essere formulata nei confronti dell'amministratore responsabile della gestione al tempo in cui il fatto -reato fu commesso. In tal senso, sarà allegata la visura camerale storica atta a certificare le cariche soggettive e la relativa temporalità.
9. In relazione alle comunicazioni di notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria e connesse alle autonome attività fiscali, l’Agenzia delle Entrate s’impegnerà a corrispondere ad eventuali richieste formulate dalla predetta Autorità - non implicanti esercizio di delega di poteri di p.g. - di integrazioni documentali o di attività necessarie a meglio delineare le fattispecie segnalate, avvalendosi dei poteri amministrativi propri.
10. Le comunicazioni di notizia di reato da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno trasmesse per conoscenza anche alla Guardia di Finanza e, per essa al Nucleo di polizia tributaria di Teramo, avendo cura di corredarla di tutti i dati e/o notizie utili alla ricostruzione del patrimonio mobiliare o immobiliare del soggetto giuridico e delle persone fisiche cointeressate.
Il Nucleo di polizia tributaria utilizzerà tali informazioni direttamente, ovvero mediante trasmissione ai Reparti territoriali competenti sul contribuente segnalato, allorquando delegato dall’A.G. all’esecuzione dei conseguenti provvedimenti di sequestro preventivo dei beni o di confisca per equivalente.
11. Qualora gli appartenenti all'Agenzia delle Entrate, nel corso dell’esecuzione di accessi, ispezioni e, comunque, delle attività accertative, vengano a conoscenza di elementi che inducono a ritenere che il responsabile delle violazioni si stia spogliando dei propri beni per evitarne l'apprensione coattiva, ne danno immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria, evidenziandone l’urgenza di intervento.
12. La Guardia di Finanza è deputata, in via esclusiva, all’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca per equivalente conseguenti alle notizie di reato inoltrate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero da altre Autorità amministrative.
Per tali casi, l’esecuzione del provvedimento è demandata al Nucleo di polizia tributaria di Teramo. Per i provvedimenti originati da attività svolte dai restanti Reparti dalla Guardia di Finanza, l’esecuzione sarà delegata direttamente al Comando competente, al fine di garantire l’unitarietà e la speditezza dell’azione.
13. Allo scopo di uniformare le modalità esecutive dei provvedimenti di sequestro, si convengono di seguito, ferme restando nel dettaglio le specifiche prescrizioni contenute nelle singole deleghe, le modalità operative di massima.
L’organo di X.X. xxxxxxxx effettuerà mirate indagini patrimoniali a carico:
a. della persona giuridica, al fine di pervenire alla compiuta ricognizione delle disponibilità liquide (valori in cassa e assimilati, conti correnti) in possesso della società, provvedendo, in caso di riscontro positivo, all’immediata notifica del decreto di sequestro preventivo alla società, ovvero agli Enti e/o Istituti di credito interessati, nonché al sequestro della somma disposta;
b. delle persone fisiche indagate, nel caso d’incapienza totale o parziale della somma oggetto di sequestro sub a, al fine di pervenire alla:
(1) compiuta ricognizione dei rapporti finanziari, bancari ed assicurativi in essere alla data corrente con saldo o poste attive posseduti dalla persona fisica, provvedendo, in caso di riscontro positivo, all’immediata notifica del «decreto di sequestro preventivo» agli Enti e/ Istituti di credito interessati, con contestuale richiesta di comunicazione nello stesso giorno, la presenza di eventuali saldi o poste attive sino
alla concorrenza della somma disposta. Si darà specifico avviso agli Enti e agli Istituti di credito interessati, che la trasmissione del decreto è finalizzata unicamente alla ricognizione di saldi o poste attive suscettibili di sequestro e non comporta il blocco del conto o del rapporto ma che, nelle more dell’espletamento delle formalità esecutive del provvedimento, preclude però che la parte possa disporre dei saldi o delle poste attive comunicate, fino a concorrenza della somma disposta. Qualora le risorse finanziare così individuate, facenti capo all’indagato, non fossero ancora sufficienti ad integrare il sequestro della somma sopra specificata, si procederà, sempre sino a concorrenza:
(2) ricognizione e al conseguente sequestro delle proprietà immobiliari (con facoltà d’uso limitatamente alle esigenze famigliari proprie, con divieto di locazione a titolo oneroso e/o gratuito ovvero, di qualunque altro utilizzo che possa, anche solo potenzialmente, arrecare pregiudizio al valore dei beni);
(3) ricognizione e conseguente sequestro dei beni mobili registrati.
Laddove si proceda al sequestro di proprietà immobiliari o porzioni di esse, al fine di poter consentire all’Ufficio di Xxxxxxx la compiuta compilazione della nota di trascrizione da inoltrare alla competente Agenzia del Territorio, dovranno essere comunicati, in modo chiaro e schematico, gli estremi identificativi completi degli immobili appresi.
A conclusione di tutto quanto sopra il Reparto operante dovrà trasmettere relazione finale riepilogativa delle attività svolte e dei beni oggetto di sequestro.
14. L'Agenzia delle Entrate s’impegna ad:
a. agevolare le attività della Procura nel rilascio delle autorizzazioni del Procuratore della Repubblica per gli accessi ai fini fiscali, ex art. 52 del DPR n. 633 del 1972, utilizzando per la richiesta preventiva il modello sub allegato 2, da presentare a mezzo posta elettronica certificata ovvero personalmente;
b. assumere tutte le iniziative volte a garantire il segreto istruttorio e la riservatezza dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Teramo, 25 marzo 2015
Per l’Agenzia delle Entrate | Per la Procura della Repubblica | Per la Guardia di Finanza |
Il Direttore Regionale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx | Il Procuratore Capo Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Il Comandante Provinciale Col. t.SFP Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |