CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA DEL COMUNE DI LEQUILE
-ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018-
CIG. N 68499158AC
Approvato con Determina n. 348 del 19.10.2016
INDICE
TITOLO I
Indicazioni generali dei servizi Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Art. 2 - Sottoscrizione e durata del contratto Art. 3 - Tipologia dell’utenza e del servizio Art. 4 – Cauzione
Art. 5 – Assicurazione del personale – Responsabilita’ Art. 6 - Responsabilità della Ditta e coperture assicurative Art. 7– Corrispettivo – obblighi tracciabilità
Art. 8- Divieto di cessione del contratto – disciplina del subappalto Art. 9 - Penali
Art.10 - Interruzione del servizio Art.11- Risoluzione del contratto Art.12- Spese ed oneri fiscali Art.13 - Disposizioni finali
TITOLO II
Servizio di trasporto scolastico Art.14 - organizzazione del servizio Art.15 - personale
Art. 16 - automezzi adibiti al servizio
TITOLO III
Servizio di pre-post scuola
Art.17 - organizzazione del servizio Art.18 - personale
Art. 19– locali adibiti al servizio
TITOLO IV
Vigilanza e controllo
Art. 20- Organismi preposti al controllo
TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI DEi SERVIZI
Art.1 Oggetto
0.Xx presente appalto ha per oggetto l’affidamento di due servizi integrativi scolastici:
A) la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni abitanti in Lequile che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado site nel Comune di Lequile con automezzi di proprietà comunali.
B) la gestione del servizio di assistenza pre-post scuola per gli alunni che frequentano le scuole primarie di primo grado in locali di siti all’interno dei plessi scolastici siti nel Comune di Lequile.
Art.2
Sottoscrizione e durata del contratto
1. La durata del servizio di trasporto scolastico e pre post scuola è riferita agli anni scolastici 2016/2017 (dal 09.01.2017 al 31.05.2017) e 2017/2018 (dal 01.10.2017 al 31.05.2018). L’A.C. si riserva di posticipare la data di inizio del servizio suindicata e/o di anticiparne la fine senza che ciò dia diritto all’I.A. di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.
2. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, fatta salva la possibilità da parte dell’Ente di prorogare tale termine per giustificati motivi.
3. E’ consentita alla stazione appaltante di richiedere l’esecuzione anticipata d’urgenza del contratto, nei casi previsti dall’art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
1. - Servizio di trasporto scolastico:
a. Tipologia Utenza.
Art.3
Tipologia dell’utenza e dei servizi
Il servizio è svolto, nell’ambito del territorio del Comune di Lequile, in favore degli alunni, in numero giornaliero medio di 180, abitanti in Lequile e frequentanti le scuole d’infanzia, primaria e scuole secondarie di I grado dei seguenti plessi scolastici:
Scuola d’infanzia e scuola primaria del plesso scolastico sito in via Matteotti;
Scuola d’infanzia “Unicef” sita in piazza Beethoven;
Scuola d’infanzia e scuola primaria del plesso scolastico “X. Xxxxxxx” in via Unità d’Italia piazza Stella- fraz. Dragoni;
- scuola secondaria di primo grado di Via Xxxxxxxx xx Xxxxx, ma limitatamente ad alunni che risiedono fuori del centro abitato.
Sono, altresì, ammessi al servizio gli alunni abitanti in Lequile e frequentanti il presso scolastico di X. Xxxxxx in Lama, scuola primaria “Xxxxxx Xxxxxxx”, dietro espressa autorizzazione dell’appaltatore, ai sensi del DM 31.01.1997 Ministero trasporti.
b. Tipologia Servizio
Il servizio riguardo il trasporto speciale su strada ed è svolto dal lunedì al sabato, nei giorni del calendario scolastico regionale, fatte salve eventuali variazioni apportate dall'Autorità Scolastica locale.
Il trasporto scolastico viene svolto con automezzi di proprietà comunale in numero di 4(quattro), con una capienza complessiva di 92 posti a sedere.
Per gli alunni di scuola materna il servizio è effettuato in presenza di assistenti a bordo dello scuolabus. Si prevede una percorrenza di circa km 5.200 mensili d un’utenza giornaliera media di 170 utenti.
2. Servizio di pre-post scuola:
.a. Tipologia Utenza
Il servizio è svolto a favore dei seguenti utenti, in numero medio giornaliero di circa 60 :
- Alunni frequentanti le scuole primarie del plesso scolastico di via Matteotti e del plesso scolastico di via Unità d’Italia- piazza Stella.
b. Tipologia Servizio
Consta di attività di vigilanza dei minori.
Il servizio è svolto dal lunedì al sabato, nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale, fatte salve eventuali variazioni apportate dall'Autorità Scolastica locale.
3. Il numero degli utenti complessivo, così come la percorrenza kilometrica, sono da considerarsi indicativi, in quanto variabile in relazione al numero effettivo di iscrizioni e di presenze degli stessi, della residenza degli utenti nonché degli effettivi giorni di esecuzione del servizio. I dati sono riportati ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituiscono alcun obbligo per il Comune.
4. Nel corso dell’esecuzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di richiedere alle condizioni tutte del contratto stesso, aumenti e/o diminuzioni delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 55/2016, senza che l’assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta. Il tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
65 L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di modificare il calendario di erogazione del servizio e gli orari a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche, concordando, comunque, le possibili variazioni con l’impresa appaltatrice.
Art.4 Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti il servizio, derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, che dovrà essere costituita in uno dei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
3. Resta convenuto che alla scadenza dell’appalto la cauzione sarà svincolata con provvedimento del Responsabile del Settore.
Art.5
Assicurazione del personale – Responsabilita’
1. I servizi dovranno essere effettuati esclusivamente da personale dell'Impresa aggiudicataria, che dovrà assicurare continuità al rapporto tra utenza e operatore, limitando quanto più possibile la sostituzione del personale.
2. Per come previsto dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50 2016, essendo il presente contratto ad alta intensità di manodopera, l’impresa aggiudicataria assume formale impegno, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare prioritariamente il personale dipendente della precedente ditta affidataria, dediti da diversi anni ai servizi di che trattasi, nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e del promovimento della stabilità occupazionale applicando i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D. lgs. n. 81/2015 per tutto il periodo di durata del servizio.
3.L’impresa assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi.
4.A tutto il personale si dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori, nonché le assicurazioni, la tutela e l’assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.
5.L’impresa aggiudicataria dovrà garantire una formazione ed un aggiornamento permanente alle persone impegnate in appalto; l’aggiudicataria dovrà fornire un’adeguata professionalità ai soci e dipendenti attraverso l’assunzione di personale esclusivamente qualificato e l’impegno a riqualificare il personale già assunto con la frequenza agli appositi corsi di riqualificazione.
6.L’aggiudicataria sarà ritenuta responsabile della condotta del proprio personale e dovrà inoltre rispondere di qualsiasi danno ne potesse derivare al Comune o a terzi nell'adempimento del servizio. Il Comune si riserva di esercitare la facoltà di controllare la regolarità delle posizioni assicurative assistenziali e previdenziali riguardanti il personale impiegato nel servizio, provvedendo a sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice nel momento in cui si riscontrassero irregolarità in proposito.
0.Xx personale indicato come referente dalla aggiudicataria, dovrà attenersi alle segnalazioni che il Responsabile Pubblica Istruzione riterrà opportuno e necessario evidenziare per i servizi oggetto del presente capitolato.
8. Prima dell’inizio del servizio oggetto del presente appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare al Servizio comunale Pubblica Istruzione l’elenco del personale impiegato.
9.L'Impresa aggiudicataria resterà garante in qualunque momento dell'idoneità del personale addetto, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità in proposito.
10.L’impresa assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell’appalto, in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori. .L’impresa appaltatrice dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto all’assolvimento degli obblighi summenzionati. L’Amministrazione comunale provvederà ad eseguire le verifiche di competenza con richiesta del DURC. L’inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dall’Amministrazione direttamente o tramite altri enti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti. Il
Comune di Lequile è esonerato nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla mancanza di assicurazioni obbligatorie a favore di dipendenti o associati e da infortuni in cui detto personale dovesse incorrere nello svolgimento delle proprie mansioni.
11..L’aggiudicataria sarà ritenuta responsabile della condotta del proprio personale e dovrà inoltre rispondere di qualsiasi danno ne potesse derivare al Comune o a terzi nell'adempimento del servizio. Dovrà garantire la massima riservatezza nell’utilizzo dei dati personali e delle informazioni relative agli utenti, vincolando in tal senso i propri operatori al segreto d’ufficio.
12.L’ appaltatrice dovrà segnalare al Comune di Lequile il nominativo di un proprio incaricato con funzioni di coordinatore, responsabile del controllo e delle supervisioni, anche giornaliere, delle attività previste nel presente capitolato, munito di delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse verificarsi in relazione agli adempimenti previsti nel presente capitolato.
Art.6
Responsabilità della Ditta - Coperture Assicurative
1. La Ditta appaltatrice risponde in ogni caso direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori, nell’espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi di sorta nei confronti della stazione appaltante, sollevando pertanto espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità che al riguardo venisse mossa contro di esso.
2. A tal fine, la Ditta stipula, presso una primaria Compagnia, idonea polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, anche prodotti per colpa grave, e ulteriore polizza per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta durante l’esecuzione del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità. Copia delle polizze deve essere consegnata prima dell’inizio del servizio, a pena di revoca dell’aggiudicazione.
3. Le polizze dovranno contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione dei servizi.
Art.7 Corrispettivo
L’importo presunto del contratto è di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), posto a base d’asta, calcolato sulla base di servizi analoghi svolti negli anni precedenti per l’intero periodo del servizi.
Il costo relativo agli oneri di sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3- ter del D. Lgs. n. 81/2008, come meglio descritti nella Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3/2008, è pari ad
€ 0,00. L’appalto in questione non presenta rischi da interferenze e pertanto l'Amministrazione comunale non è tenuta a redigere il DUVRI.
0.Xx corrispettivo sarà pagato con cadenza mensile, dopo riscontro della prestazione effettuata e della regolare esecuzione del servizio e previa presentazione di fattura elettronica e prospetto mensile.
3. Il prezzo di aggiudicazione resterà fissato per tutto il periodo di durata dell’appalto. E’ espressamente esclusa l’applicazione di qualsiasi forma di revisione dei prezzi. I prezzi dei servizi indicati nel contratto sono da intendersi fissi
ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale
4. Con il pagamento del prezzo di aggiudicazione si intendono interamente compensati da parte del Comune tutti i servizi prestati dalla Ditta nell’esecuzione del presente capitolato. Si intende compensata, pertanto, ogni voce relativa al personale ed ogni voce riguardante l’attività, oneri o incombenze che il capitolato o la legge non pongano esplicitamente a carico della Committente. In particolare sono a carico della ditta aggiudicataria:
-tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant’altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall’assunzione dei servizi;
l’assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione dei servizi;
le spese relative agli automezzi di proprietà comunali posti a carico dell’aggiudicatario, per come specificato nel seguente art. 20.
0.Xx sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’impresa aggiudicataria per ogni operazione economica attinente l’appalto dovrà utilizzare uno o più c/c bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicati, anche se non via esclusiva, alle commesse pubbliche.
6.L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
7.L’Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010.
Art.8
Divieto di Cessione del Contratto - Subappalto
1. La Ditta aggiudicataria dell’appalto è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi, le forniture e le prestazioni comprese nel presente capitolato.
2. Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3.E’ fatto divieto di subappalto, al fine di garantire continuità della modalità di gestione del servizio e nella presenza del personale, anche in considerazione del fatto che i servizi in oggetto sono rivolti ai minori.
4. La violazione ai divieti stabiliti in materia di cessione e di subappalto del contratto costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto stesso e d’incameramento della garanzia definitiva, fatte salve le ulteriori eventuali azioni in danno.
Art. 9 Interruzione del Servizio
1. Il servizio deve essere assicurato per tutti i giorni del calendario scolastico, secondo le disposizioni dell’Autorità scolastica.
2. Il servizio appaltato deve considerarsi, ai sensi di legge, quale servizio pubblico e, quindi, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di scioperi e/o assemblee del personale, sia scolastico che della ditta aggiudicataria, si dovrà in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. In occasione di eventi imprevedibili e di documentata particolare gravità, il Comune si riserva la possibilità di sospendere l’erogazione del servizio senza
alcun preavviso.
3. In ogni caso l’appaltatore dovrà garantire la completa fornitura del servizio anche in presenza di eventi dovuti a causa di forza maggiore, eventualmente tramite altra ditta.
4. Nel caso di interruzione del servizio imputabile dolosamente e colpevolmente alla Ditta, il Comune si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, nonché di applicare le penalità all’uopo previste dal presente capitolato e di promuovere le ulteriori azioni in danno a tutela dell’interesse pubblic.
Art. 10 Penali
0.Xx ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti sanzioni:
Per ogni prestazione non effettuata o non correttamente svolta, l’Amministrazione Comunale potrà procedere, previo verifiche al precedente art.10 e nell’ipotesi in cui non si faccia luogo alla rescissione del contratto, all’addebito di una penalità variabile come sotto specificato:
a) in caso di mancata presenza in servizio di personale €. 80,00 per ogni infrazione giornaliera;
b) in caso di comportamento scorretto nei confronti dell’utenza € 300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare comunque del comportamento scorretto o sconveniente o il suo ripetersi per più di due volte dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. c)Nel caso che non venga eseguito il servizio, fatte salve cause di forza maggiore, l'impresa aggiudicataria sarà gravata di penalità pari a €.700,00. Il secondo giorno di mancata esecuzione si considererà abbandono di servizio, con possibilità di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.
2.L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'importo relativo all'applicazione della penale verrà detratto al momento del pagamento della fattura mensile. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'A.C. per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
3.L'applicazione delle sanzioni, qualora il servizio divenga insoddisfacente, non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale prima della scadenza. L'Amministrazione Comunale può procedere,poi, nei confronti dell'Impresa aggiudicataria, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.
4.Per casi di inadempienze non previste nel presente capitolato, ma analoghe a quelle sopra elencate, si procederà all'applicazione delle corrispondenti sanzioni. Il pagamento della penale non esonera l’impresa appaltante dall’obbligazione di risarcire l’eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi conseguentemente all’inadempimento. 5.Qualora la ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione tratterrà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
6.L’Amministrazione Comunale addebiterà inoltre alla ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione delle suddette prestazioni ad altre imprese e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. Tale somma sarà trattenuta in sede di liquidazione della fattura in scadenza.
Art. 11 Risoluzione del Contratto
1. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta appaltatrice;
c) cessione dell’attività ad altri;
d) mancata osservanza del divieto di subappalto;
e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
f) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
g) reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale (dopo tre contestazioni scritte);
h) reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni degli obblighi della Ditta derivati dal presente capitolato o dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 1453 del C.C.
2. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Codice Civile e dal D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento di tutti i conseguenti danni.
4. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune, di azioni di risarcimento per danni subiti.
5. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata o pec.
0.Xx caso di inadempienze il Comune potrà contestare gli addebiti.L’aggiudicataria dovrà inviare tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento del rilievo le relative giustificazioni. Qualora non risultassero accolte o in caso di ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato o anche di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzioni del servizio, il contratto potrà essere rescisso senza che la ditta possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.
7.Nel caso di gravissime inosservanze degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, in particolare la venuta meno dei requisiti richiesti o dichiarati dall’appaltatore in sede di gara o dichiarati successivamente, l’Amministrazione Comunale potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, risolvere senza preavviso il contratto procedendo all’incameramento del deposito cauzionale, fatta salva ogni azione per la refusione dei danni sofferti e dell’eventuale maggior costo da sostenere.
8.L’appalto si intende revocato e quindi risolto nel caso di fallimento dell’appaltatore o di sottoposizione a procedure concorsuali che possano pregiudicare il corretto svolgimento dello stesso tra le quali anche il concordato preventivo.
9.Nel caso di cessazione senza preavviso, per qualsiasi motivo, del servizio affidato, l’Amministrazione Comunale per non interrompere il servizio si rivolgerà al libero mercato addebitando il maggior costo all’appaltatore inadempiente, fatte salve tutte le altre procedure di legge e contrattuali per la refusione dei danni e tese alla tutela
dell’Amministrazione verso terzi.
Art.12
Spese ed Oneri Fiscali
1. Tutte le spese di contratto, tasse, imposte, bolli, registrazioni, copie, sono a carico dell’impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante ivi comprese quelle relative alla pubblicazione al bando di gara e le risultanze dello stesso.
Art.13 Disposizioni Finali
1.L'appaltatore si impegna ad eleggere domicilio presso il luogo del servizio. 2.Per ogni controversia sarà competente il Foro di Lecce.
3.E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria e al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norma contenute nel D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
4.Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le vigenti disposizioni regolanti la tipologia dell’appalto in oggetto.
5. Tutte le norme di legge in materia di trasporto scolastico ed assistenza minori si intendono qui richiamate.
TITOLO II
Trasporto scolastico
Art.14 Organizzazione del servizio
L’appalto comprende l’esecuzione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado per come individuati all’art. 3 ed al personale di assistenza.
Sono ricomprese nel servizio i trasferimenti connessi alle attività didattiche e sportive (gite, attività extrasolastiche) programmate dall’Amministrazione Comunale e/o Scuole/istituti ubicati nel territorio comunale, nel numero massimo di n. 4 annue per tre ore per un numero massimo di 50 partecipanti.
L’ufficio comunale preposto accoglie le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico da parte dell’utenza e ne determina l’ammissione. L’ufficio redigerà un documento denominato “Piano dei Trasporti Scolastici” che disciplinerà nel suo insieme la struttura del servizio e la stesura delle Linee e dei conseguenti giri per l’anno scolastico di riferimento, che l’appaltatore è tenuto ad osservare dichiarando, prima dell’inizio del servizio, di essere a conoscenza di tutto quanto contenuto nel “piano dei trasporti scolastici”, così come successivamente dovrà dichiarare di essere a conoscenza di ogni eventuale modifica apportata; l’appaltatore dovrà inoltre dichiarare, sempre prima dell’inizio del servizio, di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi, della viabilità, delle modalità di esecuzione nonché di tutte le condizioni generali e particolari del servizio stesso e di poterlo svolgere correttamente in ogni sua parte.
Il percorso di ogni singolo mezzo potrà interessare strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private ed anche parzialmente il territorio dei Comuni limitrofi.
Il trasporto degli alunni non potrà iniziare prima di 40 minuti rispetto all’orario di inizio della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di destinazione, salvo casi particolari di cui sopra.
Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E’ vietato il trasporto di utenti in piedi.
Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malore dell’autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d’opera, l’appaltatore è tenuto ad intervenire con i mezzi e personale di scorta in tempi e modalità tali da garantire la salute, l’incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie.
Gli orari scolastici potranno subire nel corso dell’appalto variazioni che saranno comunicate all’affidatario dall’Amministrazione Comunale, secondo l’indicazione dei Dirigenti Scolastici.
Il servizio di assistenza scuolabus prevede la presenza di un'assistente su ogni autobus che effettua servizio di trasporto alunni degli Istituti scolastici suindicati.
Il personale dovrà garantire l'assistenza degli alunni che usufruiscono del trasporto ed in particolare dovrà:
1) controllare che gli alunni siano in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Comune;
2) controllare e rispettare le fermate e i percorsi prefissati dal Comune;
3) controllare e favorire il corretto utilizzo del mezzo di trasporto, rispettando nelle operazioni di salita e discesa le esigenze dei bambini, accompagnandoli sino all’ingresso della scuola, aspettando l’apertura dei cancelli e l’entrata degli alunni. Nei plessi scolastici o sorvegliando gli stessi sino all’inizio delle lezioni negli spazi individuati all’interno degli edifici scolastici
L’Amministrazione si riserva di dare disposizioni diverse per l’accompagnamento e la custodia dei bambini in relazione ad accordi con le Autonomie Scolastiche per una migliore tutela e sicurezza degli utenti.
L’utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata, se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall’ufficio comunale competente.
L’utente non potrà in nessun modo essere fatto discendere dal mezzo, ancorché alla fermata assegnata, sino a quando non intervenga la vigilanza effettiva dei genitori o di loro delegati. Qualora si verifichi il caso in cui tale vigilanza non si compia, l’utente al termine del giro verrà nuovamente riportato alla propria fermata e nel caso non sia possibile la discesa verrà accompagnato alla scuola di appartenenza. Dopo 2 richiami consecutivi verrà sospeso il servizio di trasporto scolastico.
Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente le persone autorizzate dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, in relazione a variazioni sull’organizzazione scolastica, a modificare gli orari e la presenza del personale assistente, attualmente previsti.
Art. 15 Personale
1. Tutte le operazioni inerenti la gestione del servizio di trasporto scolastico e pre post scuola devono essere effettuate con personale dipendente dalla Ditta e a suo carico.
Per il servizio di trasporto scolastico il personale addetto non potrà essere inferiore alle seguenti unità:
- 4 autisti, di cui 3 con orario di servizio giornaliero di 5 ore ed 1 con orario di servizio giornaliero di h. 3.5, dal lunedi al sabato. Tutti gli autisti dei mezzi adibiti al servizio dovranno essere muniti di patente di guida valida per la conduzione del mezzo assegnato, del prescritto certificato di abilitazione professionale per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone nello specifico devono essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto persone in corso di validità per l’intero periodo dell’appalto. Il servizio deve essere effettuato con personale di provate capacità professionali, onestà e moralità e in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge. La ditta appaltatrice assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti alla conduzione dei mezzi. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. Il personale della Xxxxx è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. La Ditta deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza.
- n.4 assistenti scuolabus con orario di servizio di 3.50 giornaliere dal lunedì al sabato. Tali prestazioni dovranno essere garantite da personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e con un minimo di esperienza con bambini di età dai 3 ai 14 anni.
Art. 16 Automezzi
0.Xx servizio viene svolto con automezzi comunali, in numero di quattro.
2. In relazione al presente capitolato, il Comune si impegna a garantire:
- la disponibilità degli automezzi e, per il servizio di trasporto scolastico, concedendoli in comodato alla ditta aggiudicataria;
- le polizze assicurative e la manutenzione straordinaria degli automezzi di proprietà comunale adibiti al servizio; 0.Xx Ditta deve provvedere:
- ad assicurare, in ogni momento, il buono stato manutentivo degli automezzi di proprietà del Comune, da essa utilizzati per garantire le prestazioni contrattuali, provvedendo ad una pulizia settimanale accurata;
- E’ a carico della ditta la fornitura del carburante necessario per l’espletamento del servizio.
TITOLO III SERVIZIO PRE-POST SCUOLA
Art.17 Organizzazione del servizio
0.Xx pre-post scuola consta nell’attività realizzata, in uno spazio predisposto dalla scuola, per fornire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria che, per documentate ragioni familiari, hanno necessità di entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni ed agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
2.L’attivita’ di assistenza pre e post–scuola verrà svolta dal lunedì al sabato, con orario di servizio dalle 08.00 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 14.00, fatta salva la possibilità di modificare l’orario ove se ne verificasse l’esigenza, per gli alunni dei seguenti plessi scolastici:
-scuola primaria di I grado “X. Xxxxxxx” del plesso scolastico sito in via Unità d’Italia – fraz. Dragoni;
-scuola primaria di I grado del plesso scolastico sito in via Matteotti.
3.Gli operatori di vigilanza accolgono gli alunni nei locali concessi dalla Scuola, dividendoli in gruppi di non più di 25 unità e li sorvegliano, evitando che gli stessi si muovano in modo pericoloso o che corrano incustoditi per il plesso. Qualora fossero presenti due o più operatori si divideranno gli alunni da vigilare garantendo un servizio efficiente.
4. In nessun caso gli operatori sono autorizzati ad accettare utenti per i quali non è stata accolta la richiesta di fruizione dell’attività. I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli all’interno dell’edificio scolastico ed a consegnarli personalmente agli operatori del pre-scuola. Qualora i genitori debbano essere sostituiti da famigliari od altre persone formalmente delegate (che dovranno esibire un documento di riconoscimento), è necessario che ne diano preventiva comunicazione scritta al Comune.
0.Xx caso di reiterati e ingestibili comportamenti indisciplinati degli alunni, è previsto l’allontanamento degli stessi dall’attività di pre-scuola.
6.Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, con mezzo il cui arrivo a scuola avvenga in orario anticipato rispetto all'inizio delle lezioni, verranno comunque accolti al momento dell'arrivo al scuola.
0.Xx Scuola, , concede al Comune l’uso dei locali ritenuti dalla stessa idonei allo scopo, sulla base del numero degli alunni accolti e delle caratteristiche e della sicurezza degli edifici scolastici.
Art. 18 Personale
1.Per il servizio di attivita’ educative ludico – ricreative di pre e post–scuola il personale addetto il personale addetto non potrà essere inferiore alle seguenti unità:
-i n. 4 assistenti con orario di servizio dalle 08.00 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 14.00, dal lunedì al sabato. Tali prestazioni dovranno essere garantite da personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e con un minimo di esperienza con bambini di età dai 3 ai 11 anni.
Art. 19
Locali ed attrezzatura adibiti al servizio
1. La Ditta dovrà assicurare la manutenzione ordinaria corrente di tutto ciò che è stato messo a disposizione dalla committente. Si intende per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere nel perfetto stato i locali e le attrezzature, compreso, per queste ultime, il perfetto funzionamento.
2. Restano a carico della Ditta aggiudicataria:
- le spese di riparazione o sostituzione per rotture causate da incuria o dolo del proprio personale;
- il riordino dei locali adibiti all’espletamento del servizio;
- la fornitura di ogni attrezzatura necessaria per le attività oggetto del presente appalto, ove non fornita dalla stazione appaltante;
- la rimozione e il successivo trasporto dei rifiuti ed imballaggi fino ai contenitori all’uopo predisposti.
E’ a carico del Comune la sistemazione di locali e arredi danneggiati per cause accidentali e non dipendenti da fatti o comportamenti imputabili alla Ditta appaltatrice, la quale, diversamente, ne risponde o provvede direttamente a proprie spese.
TITOLOI V VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 20
Organi Preposti al Controllo
1.L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, attraverso il proprio Dirigente Responsabile del Settore o suo delegato, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull’andamento del servizio o sul parco mezzi in servizio e sul personale impiegato. Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti all'Appaltatore dal presente Capitolato e l’Amministrazione potrà disporre di sopralluoghi, ispezioni, verifiche, etc.. In nessun caso l'espletamento di tali funzioni può essere invocato dall'appaltatore, o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'appaltatore o del personale stesso.
2. Il Dirigente Responsabile del settore o suo delegato con funzioni di vigilanza e controllo, hanno libero accesso Ai locali ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento.
3. L’appaltatore ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di verifica di cui trattasi consentendo l'esame dei mezzi e degli locali, nonché consentendo l’accesso alla documentazione dell'Azienda relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.
4.L’appaltatore ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi, del presente Capitolato, del piano dei trasporti nonché alle indicazioni impartite dal competente ufficio comunale durante lo svolgimento del servizio.