Premesso che
ACCORDO IN MATERIA DI VIDEOREGISTRAZIONE E/O VIDEOSORVEGLIANZA
AI SENSI DELL’ART.4 DELLA LEGGE N. 300/70
Siena, 2 marzo 2020
tra Banca MPS SpA
e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA.
Premesso che
□ la protezione delle unità produttive mediante l’adozione di misure di sicurezza atte a pre- venire eventi criminosi rappresenta un preciso obbligo dell’Azienda nei confronti dei di- pendenti e risponde non solo all’esigenza di tutela dei beni aziendali bensì soprattutto alla necessità primaria di consentire l’operatività in condizioni di sicurezza salvaguardando l’incolumità di dipendenti e clienti;
□ Banca MPS, nel pieno rispetto di quanto previsto dal “Protocollo di Intesa per la Prevenzio- ne della Criminalità in Banca” tempo per tempo sottoscritto tra ABI e le varie Prefetture su tutto il territorio nazionale, adotta gli apprestamenti di sicurezza più opportuni in funzione delle caratteristiche, della ubicazione dei locali di ciascuna delle proprie unità produtti- ve/Filiali;
□ come rappresentato nell’ambito di appositi incontri, l’Azienda intende procedere all’installazione e/o all’implementazione dei sistemi di videoregistrazione e videosorve- glianza già in uso, nell’ottica di rafforzarne sia l’incisività in termini di deterrenza sia l’efficacia quale strumento di protezione dalle rapine, senza che ciò automaticamente escluda le misure di deterrenza preesistenti al presente accordo e/o altri apprestamenti in una logica di valutazione di adeguatezza complessiva tempo per tempo per ciascuna unità operativa;
Considerato che
□ l’installazione dei sistemi di videoregistrazione e videosorveglianza, in quanto strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo incidentale dei lavoratori nella loro attività lavo- rativa e nei loro spostamenti, è stata oggetto nel tempo di accordi sottoscritti tra le parti (da ultimo in data 20 marzo 2014), in un percorso condiviso nel rispetto della normativa vi- gente per contemperare l’esigenza di sicurezza del lavoro, di tutela dei lavoratori e del pa- trimonio aziendale;
□ in materia di ‘Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, tuttavia, l'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 è stato modificato dall’art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e dal successivo art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 set- tembre 2016, n. 185. In particolare, il nuovo testo dispone che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei la-
voratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere instal- lati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rap- presentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubi- cate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano na- zionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”;
□ inoltre, a far data dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR, General Data Protection Regulation) che è la nuova normativa di riferimento in te- ma di privacy e protezione dei dati personali le cui disposizioni devono essere tenute in considerazione in ambito di videoregistrazione e videosorveglianza;
□ le parti intendono dunque addivenire alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 4 della L.300/70 così da favorire una uniforme regolamentazione delle forme di tutela dei la- voratori in Azienda, ferme restando le prerogative normativamente riconosciute in materia ai RLS e alle RSA.
Le parti convengono che
□ gli impianti di videoregistrazione e/o videosorveglianza di cui al presente accordo possono essere installati e/o modificati in tutte le unità produttive/filiali esclusivamente per esigen- ze di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale nonché di prevenzione e di supporto all’attività delle Forze dell’Ordine nella repressione di eventi criminosi, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, tesa al controllo a distanza dell’attività lavora- tiva dei dipendenti (quali ad esempio la rilevazione della presenza in servizio) o utilizzo del- le informazioni ai fini della valutazione della prestazione sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
□ ferme le finalità perseguite, l’orientamento dei sistemi di videoregistrazione e/o videosor- veglianza è realizzato in modo da evitare per quanto possibile o comunque contenere al minimo l’inquadratura dei lavoratori che potrà avvenire solo in via incidentale e occasiona- le;
□ i dati rilevati sono archiviati e conservati per il periodo massimo consentito dalle vigenti di- sposizioni in materia di protezione dei dati personali, tra cui si cita, a titolo esemplificativo, il Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante della protezione dei dati personali l’8.04.2010, decorso il quale vengono automaticamente cancellati (attual- mente 7 giorni);
□ La visione delle immagini registrate, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, può avvenire esclusivamente nei seguenti casi:
1. in caso di evento criminoso, previa acquisizione del verbale di richiesta formale da parte delle Forze dell’Ordine o dell’autorità giudiziaria competente;
2. a seguito dell’esercizio del diritto di accesso ai dati personali, esercitato ai sensi
dell’art. 15 del GDPR.
□ Possono accedere alle immagini:
1. il dipendente a cui le immagini afferiscono, a seguito di istanza di accesso ai dati, esercitata ai sensi della suddetta normativa inoltrata alla Funzione Aziendale prepo- sta (attualmente Staff DPO e Conformità Privacy); la visione delle immagini ha luo- go alla presenza del dipendente medesimo e del rappresentante sindacale da lui eventualmente designato;
2. le funzioni aziendali preposte, per esigenze connesse all’assolvimento di norme di legge e/o regolamentari a garanzia della tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale;
□ L’Azienda non utilizzerà le informazioni a fini disciplinari, se non in caso di evento crimino- so (previa acquisizione del verbale di richiesta formale come sopra indicato) nei soli casi di dolo o colpa grave, contraddistinta cioè da un comportamento tale da escludere la casuali- tà dell’evento;
□ l’Azienda si impegna a dare adeguata informazione al personale interessato della presenza degli impianti e dei contenuti del presente Accordo e delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli rimandando per i dettagli alla normativa aziendale tempo per tempo vigente e dichiarando altresì di utilizzare la videosorveglianza/videoregistrazione nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e, in generale, dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
□ La situazione delle misure esistenti in Azienda e l’evoluzione dei sistemi di sicurezza forma- no oggetto di esame congiunto nell’ambito della Commissione Misure di Sicurezza nel ri- spetto della regolamentazione contrattuale vigente; ferme restando le prerogative di legge riconosciute ai RLS e RSA, alle RRSSAA territorialmente competenti è altresì riconosciuto di:
- verificare l’utilizzo degli impianti installati o modificati in coerenza con le previ- sioni del presente Accordo; laddove non esista almeno una RSA regolarmente costituita detta facoltà di verifica può essere esercitata dagli Organi di Coordi- namento;
- ricevere, con un preavviso di 7 giorni, comunicazione sull’ installazione degli im- pianti in oggetto al fine di esprimere eventuali considerazioni al riguardo che l’Azienda si impegna a valutare;
- richiedere sul tema appositi incontri a livello periferico secondo le previsioni del- la Contrattazione di II livello;
□ i Rappresentanti delle XX.XX. sono comunque tenuti al massimo riserbo verso i terzi in or- dine a specifiche tecniche, principi di funzionamento e modalità di utilizzo degli impianti di videoregistrazione e/o videosorveglianza adottati dall’Azienda.
L’Azienda Le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI
FIRST FISAC UILCA UNISIN