ACCI 08.05.86 - Accordo interconfederale formazione e lavoro (CONFINDUSTRIA)
ACCI 08.05.86 - Accordo interconfederale formazione e lavoro (CONFINDUSTRIA)
Premessa
1. La Confindustria, la Cgil, la Cisl e la Uil ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento che puo` contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile, favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Pertanto, nell'intento di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, le parti hanno stipulato il presente accordo che stabilisce, per le aziende associate alle Organizzazioni aderenti alla Confindustria e per i lavoratori da esse assunti a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, una regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteristiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del Codice civile, con la quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina applicativa dell'istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l'andamento delle assunzioni.
2. Il presente accordo avra` validita` di 30 mesi e si intendera` rinnovato, di anno in anno, se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata R.R.
Dopo 15 mesi dalla stipulazione del presente accordo, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente i risultati dell'applicazione di esso procedendo alla verifica delle assunzioni effettuate raggruppate per aree territoriali e per figure professionali.
3. Le parti stipulanti - nel comune intento di realizzare la massima rapidita` delle assunzioni di giovani - concordano la seguente procedura:
a) le Imprese associate ad Organizzazioni aderenti alla Confindustria presenteranno alle Commissioni regionali per l'impiego, ovvero al ministero del Lavoro per i progetti che interessino piu` ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo.
Le parti concordano che la conformita` alla presente regolamentazione dei progetti presentati costituisce condizione sufficiente per l'approvazione degli stessi.
Esse impegnano pertanto i propri rappresentanti nelle Commissioni di ogni livello ad assumere comportamenti finalizzati all'attuazione di detta intesa e ad adoperarsi per la concreta applicazione della presente procedura;
b) le parti convengono, altresi`, che le aziende aderenti alla Confindustria, attesi venti giorni dalla data in cui hanno presentato il progetto senza che le Commissioni si siano pronunciate in merito alla conformita` di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli Uffici di collocamento territorialmente competenti al fini del rilascio del nulla osta.
Nel caso in cui emergano divergenze fra i rappresentanti delle parti stipulanti sul giudizio di conformita`, il parere della Commissione regionale per l'impiego e` dirimente;
c) i rappresentanti delle Confederazioni stipulanti nelle Commissioni per l'impiego sono anche impegnati ad operare per il regolare funzionamento delle Commissioni stesse e ad interverire congiuntamente nei confronti del ministero del Lavoro e dei propri organi periferici ai fini della immediata notifica agli uffici di
collocamento territorialmente competenti dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformita` e di quelli in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di venti giorni.
4. I Contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Copia del presente accordo verra` notificata a cura delle parti al ministero del Lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del ministero della conformita` dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
5. Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposidoni degli Accordi interconfederali e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i settori di appartenenza delle singole aziende.
Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro si applicano al contratti di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione di criteri concordati al successivo punto 7). 6. La durata del periodo di prova sara` pari a:
- quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.
Inquadramento e trattamento retributivo
7. Inquadramento e trattamento retributivo.
Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verra` riconsociuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennita` di contingenza stabiliti dal contratto collettivo nanionale di lavoro per la categoria di inquadramento indicata nel progetto di formazione e lavoro. La categoria di inquadramento non potra` essere inferiore, per piu` di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgano mansioni e funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di prevalenza, al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunita` di lavoro, al lavoratore xxxx` corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a 20 dipendenti:
una mensilita` retributiva composta da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto 7), per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare e` proporzionalmente ridotto e verra` calcolato nella misura di 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto;
- dalle aziende con oltre 20 dipendenti:
due mensilita` retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di
inquadramento di cui al precedente comma del presente punto 7), per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare e` propornonalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese per ogni mese di durata del contratto.
8. Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue:
In caso di una o piu` interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto e` di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi: a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa; b) pluralita` di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui alla ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
L'azienda eroghera` a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40% della retribuzione prevista dal punto 7) per i contratti di formazione e lavoro.
Tale trattamento e` assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al presente articolo.
Xxxx` operata la sospensione e il relativo prolungamento del contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorieta` della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
9. Tenuto conto che il verificarsi di assenze prolungate - quali, ad esempio, quelle determinate dal servizio militare, dalla gravidanza e dal puerperio, dalle malattie, dagli infortuui sul lavoro - puo` pregiudicare il conseguimento dei risultati programmati nel contratto di formazione e lavoro, le parti interverrano congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro per promuovere l'emanazione di disposizioni amministrative o, ove del caso, la revisione legislativa delle norme vigenti, allo scopo di stabilire che, nei casi in cui le assenze giustificate superino il 50% della durata complessiva del rapporto pattuito nel contratto individuale, la scadenza del termine viene prorogata su richiesta del datore di lavoro per un periodo di durata equivalente a quella delle assenze, ferma restando la non obbligatorieta` della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
10. La determinazione dei tempi e delle modalita` dell'attivita` di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro. Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente accordo.
11. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovra` essere utilizzato in attivita` corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verra` computato nell'anzianita` di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e discipllnati da accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusione degli aumenti periodici di anzianita` e della mobilita` professionale.
12. Al termine del rapporto il datore di lavoro e` tenuto ad attestare l'attivita` svolta ed i risultati formativi consegniti dal lavoratore, dandone comunicazione all'Ufficio di collocamento territorialmente competente.
13. Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonche` contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbano essere sottoposti all'approvazione preventiva della Commissione regionale per l'impiego, secondo le procedure e le modalita` indicate nella presente regolamentazione.
Schema di progetto di formazione e lavoro
Schema di progetto di formazione e lavoro.
- Dati sull'unita` produttiva interessata al progetto. - Descrizione attivita` produttiva. - Xxxxxx xxxxxxx (apprendisti, operai, impiegati, dirigenti). - Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. - Numero di contratti richiesti. - Figura professionale alla quale e` preordinato il contratto di formazione e lavoro. - Durata dei contratti. - Funzioni o mansioni cui il giovane verra` adibito nel corso del rapporto (con indicazione dei periodi di svolgimento di ciascuna di esse, nel caso in cui il contratto prevede l'assegnazione di una plurallta` di funzioni o mansioni). - Qualifica (operaia, impiegatizia, intermedia o speciale) e categoria contrattuale di inquadramento durante il rapporto di formazione e lavoro.
Programma di formazione:
- Indicazione del numero delle ore dedicate all'attivita` formativa in misura complessivamente non inferiore a 100;
- modalita` della formazione: ore di formazione tecnico pratica e, in quanto previste, ore riservate alla formazione teorica;
- per le figure professionali collegate all'adozione di nuove tecnologie, indicazione delle ore riservate ad una specifica formazione teorico pratica in numero non inferiore a 40;
- indicazione delle persone preposte a realizzare la formazione tecnico pratica ed a sovraintendere allo svolgimento dell'esperienza lavorativa, nonche` ad impartire l'eventuale formazione teorica;
- sede aziendale o centro di formazione presso il quale sia eventualmente prevista la realizzazione del programma formativo o di parte di esso, specificando se l'azienda, singolarmente o congiuntamente ad altre aziende, abbia stipulato una convenzione con la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 863.
Al progetto devono essere allegate:
- una dichiarazione con la quale l'azienda attesta, sotto la propria responsabilita`, che nell'unita` produttiva interessata al progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell'art. 2 della legge 12 aprile 1977,
n. 675 e non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzioni di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalita` per l'acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;
l'attestazione di un'Associazione industriale aderente alla Confindustria della sussistenza di un rapporto associativo con l'azienda presentatrice del progetto.